IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680
dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio
2020, n. 690 del 31 luglio 2020 e n. 691 del 4 agosto 2020, recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio
2020, n. 77;
Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo
scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli
uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di
pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del
2014;
Vista la nota di Poste Italiane S.p.a. prot. n. 2675 del 7 agosto
2020;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Anticipazione del termine di pagamento
delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS
1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione
dell'accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei
titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1,
comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive
integrazioni e modificazioni:
di competenza del mese di settembre 2020 e' anticipato dal 26
agosto al 1° settembre;
di competenza del mese di ottobre 2020 e' anticipato dal 25
settembre al 1° ottobre.
2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo
mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il
primo giorno del mese di competenza dello stesso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 agosto 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli