N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 luglio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 luglio  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Previdenza e assistenza sociale - Norme  della  Regione  Siciliana  -
  Legge di stabilita' regionale 2020-2022 - Interventi a favore degli
  operatori  economici   -   Assunzione   di   dipendenti   a   tempo
  indeterminato disoccupati e non in sostituzione di lavoratori della
  stessa azienda - Prevista concessione per le  imprese  operanti  in
  Sicilia, alla data del 28 febbraio 2020, di contributi sotto  forma
  di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per
  l'anno 2020. 
- Legge della Regione Siciliana  12  maggio  2020,  n.  9  (Legge  di
  stabilita' regionale 2020-2022), art. 10, comma 14. 
(GU n.35 del 26-8-2020 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Siciliana,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore per la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 10,  comma  14  della  legge  della  Regione
Siciliana n. 9 pubblicata nel B.U.R n. 28 del 14 maggio 2020  recante
«Legge di stabilita' regionale 2020-2022». 
    Nel B.U.R. della Regione Siciliana del 14 maggio 2020, n.  28  e'
stata pubblicata la legge regionale 12 maggio  2020,  n.  9,  recante
«Legge di stabilita' regionale 2020-2022». 
    In particolare, l'art. 10 della  predetta  legge,  al  comma  14,
cosi' testualmente prevede: 
        «Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio
2020, che assumono dipendenti a  tempo  indeterminato  disoccupati  e
qualora le assunzioni non siano state effettuate in  sostituzione  di
lavoratori della stessa azienda,  a  qualsiasi  titolo  licenziati  o
sospesi,  sono  concessi  contributi  sotto  forma  di   sgravi   dei
contributi previdenziali e  assistenziali  dovuti  per  l'anno  2020.
Restano a carico delle imprese le ritenute  fiscali  alla  fonte,  le
addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori.  Nel  caso
di licenziamento  senza  giusta  causa  i  contributi  concessi  sono
recuperati, fatta eccezione per i casi  di  dimissioni  volontarie  o
licenziamento per  giusta  causa.  Per  l'attuazione  delle  predette
misure e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei
limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti  di
10.000 migliaia di  euro,  e'  autorizzata  per  l'erogazione  di  un
contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali,  atipici  e
discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il
numero minimo di giornate  utili  all'erogazione  dell'indennita'  di
disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di
cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa  fronte  con  le
risorse dei fondi extra regionali e  del  POC  2014/2020  secondo  il
comma 2 dell'art. 5. La misura di cui al presente  comma  e'  attuata
con procedura a sportello. Le modalita' e i criteri  del  bando  sono
stabiliti con  decreto  dell'assessore  regionale  per  le  attivita'
produttive». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che tale norma  di  legge  si
ponga in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere  g)  e  o),
della Costituzione e con l'art. 117, comma 1 della Costituzione. 
    Propone, pertanto, questione di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1, Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  g)  e  o),  della
Costituzione  in  relazione  agli  articoli  14  e  17  della   legge
costituzionale n. 2 del  26  febbraio  1948  (statuto  della  Regione
Siciliana) 
    L'art. 10, comma 14 della legge  regionale  siciliana  n.  9/2020
riconosce alle imprese operanti in Sicilia alla data del 28  febbraio
2020 «che assumono dipendenti a  tempo  indeterminato  disoccupati  e
qualora le assunzioni non siano state effettuate in  sostituzione  di
lavoratori della stessa azienda», contributi sotto  forma  di  sgravi
dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020. 
    La norma, in tal modo, interviene a disciplinare la materia della
previdenza sociale ed a incidere sull'ordinamento e organizzazione di
enti pubblici nazionali, materie entrambe riservate  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere  g)  e  o)  dell'art.
117, comma secondo, della Costituzione. 
    Il  riconoscimento  di  sgravi  contributivi,  infatti,  comporta
minori  entrate  contributive  per  l'INPS,  unico  ente  titolare  a
riconoscere gli sgravi sulla base  della  legislazione  nazionale,  e
maggiori oneri per lo Stato. 
    La disciplina della previdenza sociale e l'ordinamento degli enti
pubblici nazionali appartiene alla competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato non rientrando in alcuna delle  materie  nelle  quali  la
Regione  Siciliana  ha,  in  forza   del   proprio   statuto   (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2),  la  legislazione  esclusiva
(art. 14) e neppure il potere legislativo concorrente (art. 17) che -
come prevede in particolare la lettera f) del citato art. 17  -  deve
essere esercitato rispettando, comunque, «i  minimi  stabiliti  dalle
leggi dello Stato». 
    2) Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione 
    L'art. 10, comma 14 della legge regionale siciliana n. 9/2020 nel
riconoscere gli sgravi contributivi ivi previsti  viola  l'art.  117,
primo  comma  della  Costituzione,   che   sancisce   l'obbligo   del
legislatore  statale,  regionale  e  delle   province   autonome   di
rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    In particolare,  la  norma  regionale  e'  in  contrasto  con  la
disciplina europea in tema di aiuti di  Stato  ossia  alla  normativa
comunitaria che vieta agli  stati  membri  di  fornire  alle  imprese
sovvenzioni  che  minacciano  di  avere  effetti   distorsivi   della
concorrenza e possono essere causa di potenziale discriminazione (107
e 108 del TFUE).   
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma  14  della
legge della Regione Siciliana n. 9 del 12 maggio 2020  perche'  viola
l'art. 117, secondo comma, lettere g)  e  o),  della  Costituzione  e
l'art. 117, comma 1 della Costituzione e conseguentemente  annullarlo
per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  13
luglio 2020. 
          Roma, 13 luglio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Galluzzo