COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 luglio 2020 

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti.  Esiti  verifiche  ai  sensi  dell'articolo  44   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.  58.  Riprogrammazione.  (Delibera  n.
32/2020). (20A04662) 
(GU n.217 del 1-9-2020)

 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del  Consiglio
dei ministri, o al Ministro  delegato,  le  funzioni  in  materia  di
politiche di coesione di cui al decreto  legislativo  del  30  luglio
1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa  la  gestione
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  e,  in
particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate sia  denominato  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unita' programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse
aree del Paese; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014,  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  del  citato
decreto-legge n. 101 del  2013,  art.  10,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo  di
programmazione 2014-2020, pari a  68.810  milioni  di  euro,  risulta
determinata come segue: 
    un  importo  pari  a  43.848,00  milioni  di  euro,  inizialmente
iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di
54.810,00 milioni di euro individuata dalla legge 27  dicembre  2013,
n. 147, art. 1, comma 6; 
    un importo pari a 10.962,00 milioni di euro,  stanziato  per  gli
anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  quale
rimanente quota  del  20  per  cento  inizialmente  non  iscritta  in
bilancio; 
    un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale dotazione stanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»; 
    un importo di 4.000,00 milioni di euro, quale dotazione stanziata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»; 
    un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale ulteriore dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,   in
particolare,  l'art.  1,  comma  703,  ferme  restando   le   vigenti
disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni  per
l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo  di  programmazione
2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e  successive
modificazioni, art. 44 rubricato «Semplificazione ed  efficientamento
dei  processi  di  programmazione,  vigilanza  ed  attuazione   degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e  la  coesione»,  in
cui  e'  previsto,  tra  l'altro,  che,  al  fine  di  migliorare  il
coordinamento unitario e la qualita'  degli  investimenti  finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di  risorse  a  valere  sul  FSC,  in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
proceda,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud  e  la
coesione   territoriale   un   unico   Piano   operativo   per   ogni
amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del  2019  e,  in  particolare,
l'art. 44, comma 7, in base al quale, in sede di prima  approvazione,
il Piano sviluppo e coesione puo' contenere sia gli interventi dotati
di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata,
sia  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella   precedente
casistica, siano valutati favorevolmente da  parte  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando  l'obbligo  di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art.   241,   secondo   cui,   nelle   more    di    sottoposizione
all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo  e  coesione
di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44,  a  decorrere
dal 1° febbraio 2020 e per gli anni  2020  e  2021,  le  risorse  FSC
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013  e  2014-2020
possono essere in via eccezionale  destinate  ad  ogni  tipologia  di
intervento a carattere  nazionale,  regionale  o  locale  connessa  a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e  sociale  conseguente
alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la  riprogrammazione  che,
per le stesse finalita', le amministrazioni  nazionali,  regionali  o
locali  operano  nell'ambito  dei  Programmi  operativi   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) n. 2020/558  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020;  inoltre,  nel  caso  si
proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la
relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui  all'art.
1, comma 703, lettera c), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per  il
ciclo di programmazione 2014-2020, dandone successiva informativa  al
CIPE, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art. 242, che disciplina la fattispecie della  rendicontazione  sui
Programmi  operativi  dei  fondi  SIE  di  spese  emergenziali   gia'
anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  prevedendo,  tra
l'altro, che: 
    a) le risorse rimborsate  dall'Unione  europea  a  seguito  della
rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del
bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri  Programmi
operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per  essere
destinate alla realizzazione di  programmi  operativi  complementari,
vigenti o da adottarsi; 
    b) nelle  more  della  riassegnazione  delle  risorse  rimborsate
dall'Unione europea,  tali  amministrazioni  possono  assicurare  gli
impegni gia' assunti in relazione ad  interventi  poi  sostituiti  da
quelli   emergenziali   a   carico   dello   Stato,   attraverso   la
riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti  di
cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, lettera
c), previa apposita decisione della  Cabina  di  regia  di  cui  alla
citata legge n. 190  del  2014,  art.  1,  comma  703,  e  successiva
informativa al CIPE; 
    c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al
precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e'  possibile
procedere attraverso nuove assegnazioni di  risorse  FSC  nei  limiti
delle  disponibilita'  attuali,  fermo  restando  che  tali   risorse
rientrano nella disponibilita' del Fondo nel  momento  in  cui  siano
rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea; 
    d) per le predette  finalita',  il  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale procede alla definizione  di  appositi  accordi
con le singole amministrazioni titolari dei Programmi  operativi  dei
fondi SIE; 
  Viste le delibere di questo Comitato 1° dicembre 2016,  n.  54;  22
dicembre 2017, n. 98; 28 febbraio 2018, n. 12; 20 maggio 2019, n. 28;
24 luglio 2019, n. 47; 17 marzo 2020, n. 4, con le quali  sono  stati
approvati il  Piano  operativo  «Infrastrutture  e  trasporti»  -  di
competenza del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
seguito MIT - e i relativi Addendum e integrazioni  finanziarie,  per
una dotazione complessiva di 18.002,416  milioni  di  euro  a  valere
sulle risorse del FSC 2014-2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
  Visti il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019  con  il  quale  allo  stesso  Ministro  e'  conferito
l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre  2019  recante
la delega di funzioni al Ministro stesso; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione  territoriale,  prot.  n.  1085-P  del  10  luglio  2020,  e
l'allegata nota informativa predisposta dal  competente  Dipartimento
per le politiche di coesione,  con  le  quali  vengono  sottoposti  a
questo Comitato - con riferimento alle risorse  FSC  complessivamente
attribuite  al  MIT  -  gli  esiti  delle   verifiche   condotte   in
applicazione del citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,  art.  44,
attraverso l'interlocuzione con il Ministero  interessato  e  con  il
supporto  del  nucleo  per   la   valutazione   e   l'analisi   della
programmazione, presso il citato Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, e del nucleo di verifica e controllo, presso l'Agenzia  per
la coesione territoriale; 
  Considerato che  dalla  documentazione  di  proposta  risulta  che,
rispetto   alla   dotazione   complessiva   del    Piano    operativo
«Infrastrutture e trasporti», pari a 18.002,416 milioni di euro, sono
stati individuati interventi per un importo complessivo  di  1.082,00
milioni  di  euro,  per  i  quali  non  risulta  possibile   assumere
obbligazioni giuridicamente vincolanti,  di  seguito  OGV,  entro  il
termine del 31 dicembre  2021  e  per  i  quali,  non  essendo  stati
valutati come riconducibili agli ambiti di  salvaguardia  di  cui  al
citato decreto-legge  n.  34  del  2019,  art.  44,  comma  7,  viene
conseguentemente proposta la riduzione  secondo  l'articolazione  per
delibera di seguito riportata: 
    842,40 milioni di euro relativi ad  interventi  finanziati  dalla
sopra citata delibera n. 54 del 2016; 
    239,60 milioni di euro relativi ad  interventi  finanziati  dalla
sopra citata delibera n. 98 del 2017; 
  Considerato, altresi', che la riduzione proposta comporta anche  la
rimodulazione  del  profilo  finanziario   annuale   delle   delibere
interessate, con la seguente riduzione di alcune annualita'  come  di
seguito indicato: 
    per la delibera n. 54 del 2016, il profilo finanziario si  riduce
di 200,00 milioni di euro nel 2021 e di 642,40 milioni  di  euro  nel
2022; 
    per la delibera n. 98 del 2017, il profilo finanziario si  riduce
di 50,00 milioni di euro nel 2021, di 50,00 milioni di euro nel  2022
e di 139,60 milioni di euro nel 2023; 
  Tenuto conto che la proposta individua puntualmente gli  interventi
dai quali risultano liberate risorse FSC, precisando che  -  rispetto
al loro valore complessivo, pari a 1.232,90 milioni di euro - restano
comunque salvaguardate risorse per complessivi 150,90 milioni di euro
relative alle attivita' di progettazione, di cui e'  stata  condivisa
la possibilita' di assumere OGV entro il  31  dicembre  2021,  e  che
saranno utilizzate anche con riferimento agli interventi di cui viene
proposto ora il definanziamento, attesa la loro rilevanza strategica,
per la cui realizzazione saranno  reperite  risorse  nell'ambito  del
prossimo ciclo di programmazione 2021-2027; 
  Preso atto degli esiti delle verifiche sopra  illustrate,  condotte
in applicazione del decreto-legge n. 34 del  2019,  art.  44,  e,  in
particolare, delle risultanze concernenti il valore degli  interventi
di competenza del MIT non riconducibili alle salvaguardie di  cui  al
citato decreto-legge n. 34 del 2019, art.  44,  comma  7,  dai  quali
pertanto  si  rendono  disponibili  risorse  FSC   per   un   importo
complessivo di 1.082,00 milioni di euro; 
  Valutato che la sottoposizione a questo Comitato  delle  risultanze
delle predette verifiche  e  la  conseguente  proposta  di  riduzione
finanziaria a carico delle risorse FSC di competenza del MIT e',  tra
l'altro, volta alla successiva definizione del valore complessivo del
Piano sviluppo e  coesione  di  competenza  dello  stesso  Ministero,
nonche' alla riprogrammazione delle risorse FSC  cosi'  liberate,  ai
sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 241 e 242; 
  Riscontrato  nella  proposta  l'impegno  del  Dipartimento  per  le
politiche di coesione ad emanare appositi atti di indirizzo affinche'
l'Agenzia per la coesione  territoriale  promuova  idonee  azioni  di
accompagnamento a favore del  MIT,  attraverso  appositi  accordi  di
collaborazione finalizzati all'accelerazione degli interventi e  alla
rendicontabilita' delle relative spese sui Fondi europei ai sensi del
citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma  11-bis,  che  ne
prevede la possibilita' senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica; 
  Tenuto conto che in  data  22  luglio  2020  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020 previste dalla citata legge 2014, n. 190, art. 1, comma
703, lettera c), si e' espressa favorevolmente; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolto  ai  sensi  della
delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il  regolamento  di  questo
Comitato, art. 3; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. La dotazione FSC 2014-2020 del Piano operativo «Infrastrutture e
trasporti», di competenza del  MIT,  pari  a  complessivi  18.002,416
milioni di euro, viene ridotta  di  un  importo  complessivo  pari  a
1.082,00 milioni di euro, in applicazione del decreto-legge n. 34 del
2019, art. 44, citato nelle premesse. 
  Tale riduzione e' imputata  alle  seguenti  delibere,  delle  quali
vengono rimodulati anche i profili finanziari annuali: 
    842,40 milioni di euro a carico della delibera n.  54  del  2016,
citata nelle premesse, il cui profilo finanziario  viene  ridotto  di
200,00 milioni di euro nel 2021 e di 642,40 milioni di euro nel 2022; 
    239,60 milioni di euro a carico della delibera n.  98  del  2017,
citata nelle premesse, il cui profilo finanziario  viene  ridotto  di
50,00 milioni di euro nel 2021, di 50,00 milioni di euro nel  2022  e
di 139,60 milioni di euro nel 2023. 
  2. In esito alla riduzione di cui al punto 1, il valore  del  Piano
operativo «Infrastrutture e trasporti» e'  aggiornato  in  16.920,416
milioni di euro. 
  3. L'accertamento delle risorse sottoposte alla riduzione di cui al
punto 1 della presente delibera ai  sensi  del  citato  decreto-legge
2019, n. 34, art. 44, e' volta anche alla successiva definizione  del
valore del Piano sviluppo e coesione di competenza del  MIT,  nonche'
alla riprogrammazione, ai sensi del decreto-legge  n.  34  del  2020,
articoli 241 e 242  richiamati  nelle  premesse,  delle  risorse  FSC
resesi disponibili. 
 
    Roma, 28 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il Segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 988