AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Risperidone Sandoz» (20A04678) 
(GU n.217 del 1-9-2020)

 
 
          Estratto determina n. 877/2020 del 25 agosto 2020 
 
    Medicinale: RISPERIDONE SANDOZ. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. 
    Confezioni: 
      «1 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in flacone Hdpe
- A.I.C. n. 037599697 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  10  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599709 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  20  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599711 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599723 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  50  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599735 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599747 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film» 100  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599750 (in base 10); 
      «1 mg compresse rivestite con film» 250  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599762 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in flacone Hdpe
- A.I.C. n. 037599774 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film»  10  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599786 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film»  20  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599798 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599800 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film»  50  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599812 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599824 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film» 100  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599836 (in base 10); 
      «2 mg compresse rivestite con film» 250  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599848 (in base 10). 
    Sono, inoltre, autorizzate le seguenti variazioni: 
      AIN  BII.b.1:  Sostituzione  o   aggiunta   di   un   sito   di
fabbricazione per una parte o per la totalita'  del  procedimento  di
fabbricazione del prodotto finito: 
        b) Sito di  confezionamento  primario:  Lek  Pharmaceuticals,
d.d. Verovskova 57 Ljubljana, Slovenia; 
      IAIN  BII.b.1:  Sostituzione  o  aggiunta   di   un   sito   di
fabbricazione per una parte o per la totalita'  del  procedimento  di
fabbricazione del prodotto finito: 
        a) Sito di confezionamento secondario:  Lek  Pharmaceuticals,
d.d. Verovskova 57 Ljubljana, Slovenia; 
      IB,  B.II.e.1.:  Modifica  del  confezionamento  primario   del
prodotto finito. 
        b) Modifica del tipo di contenitore o aggiunta  di  un  nuovo
contenitore: aggiunta di un nuovo contenitore, ovvero flaconi in Hdpe
con tappo a vite per dosaggi da 1 e 2 mg. 
        1) Forme  farmaceutiche  solide,  semisolide  e  liquide  non
sterili. 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Composizione: 
      Principio attivo: risperidone. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «1 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599747 (in base 10) - classe di  rimborsabilita':
«A» - prezzo ex factory (I.V.A.  esclusa):  euro  8,65  -  prezzo  al
pubblico (I.V.A. inclusa): euro 16,21; 
      «2 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  in  flacone
Hdpe - A.I.C. n. 037599824 (in base 10) - classe di  rimborsabilita':
«A» - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  euro  15,98  -  prezzo  al
pubblico (I.V.A. inclusa): euro 29,98. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Risperidone Sandoz»  (risperidone)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Risperidone  Sandoz»  (risperidone)  e'  la   seguente:   medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione  del   medicinale   soggetta   a   quanto   previsto
dall'Allegato 2 e successive modifiche alla  determina  AIFA  del  29
ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.