N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2020
Ordinanza del 7 febbraio 2020 del Tribunale di Ravenna nel procedimento civile promosso da CFS Europe S.p.a. c/Patrizi Maurizio.. Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Accertamento giudiziale della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Previsione della possibilita', per il giudice, di applicare la disciplina di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 - Mancata previsione dell'obbligo di applicare esclusivamente la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro. - Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 18, settimo comma.(GU n.36 del 2-9-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
Sezione civile
Settore lavoro
Il giudice del lavoro Dario Bernardi a scioglimento della riserva
assunta in data di ieri, pronuncia la seguente Ordinanza di
rimessione della questione della legittimita' costituzionale del 18,
settimo comma, legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori).
Motivi
1 - Fatto e processo a quo.
Con ricorso CSF Europe S.r.l. proponeva opposizione ai sensi
dell'art. 1, comma 51 della legge n. 92/2012 avverso l'ordinanza che,
a conclusione della prima fase del c.d. rito Fornero, aveva disposto
la reintegra di Maurizio Patrizi, licenziato tre volte nel giro di
alcuni mesi, una delle quali per giustificato motivo oggettivo, le
altre per giusta causa.
In particolare:
1. il primo e' un licenziamento per giusta causa: procedimento
disciplinare iniziato con missiva del 9 ottobre 2018, sanzione
comminata con missiva del 22 ottobre 2018;
2. il secondo e' un licenziamento per giustificato motivo
oggettivo: procedura iniziata con la comunicazione preliminare del 12
ottobre 2018; licenziamento comminato con missiva del 22 novembre
2018;
3. il terzo e' ancora un licenziamento per giusta causa:
procedimento disciplinare iniziato con missiva del 28 gennaio 2019;
sanzione comminata con missiva del 12 febbraio 2019.
In questa sede di opposizione CSF Europe S.r.l. concludeva
domandando «Si chiede che l'ill.mo Tribunale -Giudice del lavoro-
adito competente per la fase di opposizione ex art. 1, comma 51°-
57°, legge n. 92/2012, contrariis rejectis e previa ogni declaratoria
meglio vista, voglia, in riforma della ordinanza opposta, -
respingere siccome infondate in fatto e in diritto le domande
proposte nella precedente fase dal ricorrente nei confronti della CFS
Europe S.p.a. e, pertanto, rigettare il ricorso e le domande tutte,
anche successivamente proposte; condannare conseguentemente il sig.
Maurizio Patrizi alla restituzione in favore della CFS Europe S.p.a.
della somma a lui corrisposta, come documentato in atti, in
esecuzione della ordinanza qui opposta, provvisoriamente esecutiva,
ovvero per i titoli ad essa conseguenti per un totale di euro
94.495,10 (pari a un lordo di euro 128.355,00) oltre a quelle che
dovesse ulteriormente corrispondere per lo stesso titolo, ovvero
della diversa somma e del diverso titolo che eventualmente risultera'
dovuto, con i conguagli fra le diverse poste che dovessero
necessitare, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; nel
caso di accoglimento di taluna domanda dell'odierno opposto, voglia
comunque (salvo gravame) limitarla ai minimi indennitari».
CSF Europe S.r.l. precisava nell'atto di non impugnare le
statuizioni contenute nell'ordinanza opposta relativamente alle
decisioni sui due licenziamenti per giusta causa ritenuti in prime
cure illegittimi, con la conseguenza che l'oggetto attuale del
giudizio rimane esclusivamente il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo.
Maurizio Patrizi si costituiva con memoria proponendo una domanda
riconvenzionale, anche in punto di esatta determinazione
dell'indennita' allo stesso spettante in seguito all'esercizio
dell'opzione in luogo della effettiva reintegra («...condannare CFS
al pagamento della somma di euro 8.977,50 a titolo integrazione per
la opzione esercitata dal sig. Patrizi alla reintegra nel posto di
lavoro»).
2 - L'oggetto del giudizio di costituzionalita': la norma.
L'oggetto dell'ordinanza di rimessione e' l'attuale versione
dell'art. 18, settimo comma, legge n. 300/1970, nella parte in cui
tale disposizione regolamenta la massima tutela prevista in ipotesi
di licenziamento per giusta causa che venga ritenuto dal giudice
viziato nella maniera piu' conclamata possibile.
La norma prevede, infatti, che il giudice possa «[Puo'] altresi'
applicare la predetta disciplina [ossia quella di cui al quarto comma
dell'art. 18, ossia la tutela reale attenuata] nell'ipotesi in cui
accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo».
3 - I parametri.
Si ritiene che tale disposizione ordinaria sia in contrasto con
alcuni parametri costituzionali.
In particolare si tratta delle seguenti disposizioni:
art. 3, primo comma della Costituzione, con riferimento
all'art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970;
art. 41, primo comma, della Costituzione;
art. 24 della Costituzione;
art. 111, secondo comma della Costituzione.
Come si avra' modo di illustrare in seguito, alcuni dei profili
problematici della disposizione qui in oggetto coinvolgono piu'
parametri e, operando in modo incrociato, determinano, al contempo,
una lesione di due o piu' norme costituzionali (p.e. articoli 24 e 3,
primo comma; articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione).
4 - La questione.
Si dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 18, settimo
comma, legge n. 300/1970 laddove prevede che, in ipotesi in cui il
giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a
fondamento di un licenziamento per G.M.O., «possa» e non «debba»
applicare la tutela di cui al quarto comma dell'art. 18, ossia la
tutela reintegratoria attenuata, in alternativa a quella di cui al
quinto comma (risarcitoria).
La questione si pone con riferimento all'art. 3, primo comma
della Costituzione, all'art. 41 della Costituzione, all'art. 24 della
Costituzione e all'art. 111, secondo comma della Costituzione.
In sintesi si dubita che, gia' per il solo fatto di porsi il
problema della reintegrabilita' o meno del lavoratore in ipotesi di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ordine al quale si
e' accertata in giudizio la manifesta insussistenza del fatto, si
violi la Suprema Carta in quanto:
si tratterebbero in modo ingiustificatamente differenziato (a
livello di tutele) situazioni del tutto identiche, ossia il
licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio
l'infondatezza (addirittura la manifesta infondatezza per il G.M.O.);
tale differenza di tutele sarebbe determinata dalla mera,
insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in
un modo o nell'altro l'atto esplosivo dallo stesso adottato e
rivelatosi poi del tutto pretestuoso (art. 3, primo comma);
si verrebbe a conferire al giudice un potere di scelta di tipo
squisitamente imprenditoriale, ossia ed essenzialmente, il potere di
comminare un nuovo ed autonomo atto espulsivo in relazione ad un
lavoratore che avrebbe dimostrato di essere stato illegittimamente
licenziato e che andrebbe, altrimenti, reintegrato nel posto di
lavoro (art. 41 della Costituzione);
si verrebbe a pregiudicare il diritto di agire in giudizio del
lavoratore, posto che lo stesso si troverebbe esposto all'esercizio
di una facolta' giudiziale totalmente discrezionale (quella di
decidere se espellere un lavoratore che, avendo dimostrato la
pretestuosita' del licenziamento, andrebbe altrimenti reintegrato),
senza essere posto nella facolta' di difendersi e dovendo subire,
proprio nel momento della tutela dei propri diritti (avendo egli
dimostrato di essere stato licenziato manifestamente ingiustamente),
il potenziale arbitrio (nella migliore delle ipotesi l'esercizio di
un potere imprenditorial-giudiziale) di chi dovrebbe tutelarlo
(reintegrandolo);
non vi sarebbe un giusto processo (cio' che richiede
l'esistenza di un giudice terzo, ossia «non parte») facendo assumere
al giudice il ruolo dell'imprenditore, chiedendogli di adottare
un'opzione di gestione dell'impresa, qual e' un atto espulsivo, in
alternativa alla altrimenti dovuto reintegra;
5 - Rilevanza della questione.
La questione e' rilevante in quanto la norma censurata viene in
diretta ed immediata applicazione nel caso di specie, posto che il
giudizio a quo verte su un licenziamento per G.M.O. in relazione al
quale, laddove fosse accertata (come peraltro avvenuto nella prima
fase del rito legge n. 92/2012, art. 1, commi 47 ss.) la
illegittimita' per (manifesta) inesistenza del fatto, dovrebbe essere
applicato il potere discrezionale giudiziale di scegliere se
reintegrare o meno il lavoratore (e, dunque, se applicare il quarto o
il quinto comma dell'art. 18).
La data di assunzione del ricorrente (anno 2001, anteriore al 7
marzo 2015) e i requisiti dimensionali dell'impresa (con circa
cinquanta dipendenti in media) importano l'applicazione dell'art. 18,
legge n. 300/1970 (che, infatti, non e' in contestazione tra le parti
e non e' stata oggetto di specifico motivo di opposizione).
Va, inoltre, evidenziato che, nel caso di specie, il lavoratore,
all'esito della prima fase per lui vittoriosa del giudizio ex legge
n. 92/2012, art. 1, commi 47 ss., avendo egli ottenuto la reintegra,
ha esercitato il diritto di optare per l'indennizzo monetario
(quindici mensilita'), trasformando la reintegra in un risarcimento
del danno.
Non si puo' qui ritenere che l'esercizio di tale opzione valga,
in senso contrario, a privare di rilevanza la questione nel giudizio
a quo, posto che, comunque, anche la scelta tra l'applicazione della
tutela del quinto e quella del quarto comma «indennitarizzata» dalla
scelta del lavoratore, conduce a conseguenze diverse in punto di
quantum risarcitorio e, dunque, conserva, comunque, una specifica e
decisiva rilevanza.
Infatti, solo applicando il quarto comma al risarcimento
ordinario andrebbe aggiunto il quid pluris di risarcimento proprio
della monetizzazione della reintegra, altrimenti non spettante
nell'ipotesi del quinto comma.
Evidentemente, nemmeno puo' rilevare in senso ostativo alla
rilevanza della questione la circostanza che la tutela del quarto
comma sia stata gia' concessa all'esito della prima fase, posto che
l'esito della fase che si conclude con sentenza del Tribunale puo'
bene essere di segno opposto rispetto a quella che si conclude con
ordinanza, potendo tale giudizio avere la stessa estensione oggettiva
del giudizio di prime cure ed essendo nello stesso, pertanto,
pienamente (ed anzi doverosamente) riesaminabile la questione della
scelta dell'applicazione del quarto o del quinto comma ai sensi del
comma 7 dell'art. 18. Come visto, CFS Europe S.r.l. ha impugnato la
statuizione relativa al licenziamento per G.M.O., che residua quale
oggetto del giudizio a quo.
La questione di legittimita' costituzionale, pertanto, e'
sicuramente rilevante nel giudizio a quo.
6 - L'impossibilita' di una interpretazione adeguatrice.
La norma di legge (settimo comma) e' chiara e inequivoca sul
punto, prevedendo espressamente un potere discrezionale in capo al
giudice (il giudice "Puo' altresi' applicare la predetta disciplina
[ossia quella di cui al quarto comma dell'art. 18, ossia la tutela
reale attenuata] nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo).
L'interprete deve, inoltre, tenere conto che, in ipotesi di
licenziamento per giusta causa del quale si accerta l'insussistenza
del fatto, il legislatore prevede al quarto comma l'obbligatorieta'
della sanzione della reintegra, quale unica tutela prevista per il
lavoratore in ipotesi in cui si accerti in giudizio che il fatto
imputatogli dal datore di lavoro non sussista.
Il quarto comma, infatti, testualmente recita «Il giudice, nelle
ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro,
per insussistenza del fatto contestato ... annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro
di cui al primo comma».
Deve muoversi dalla premessa che il legislatore ha voluto creare
(si tratta della peculiarita' della riforma dell'art. 18 di cui alla
legge n. 92/2012) una serie di diversi rimedi per diversi vizi del
licenziamento, prevedendo varie e diversificate tutele, talvolta
reintegratorie, talvolta risarcitorie e, tra queste, diverse
graduazioni dell'entita' del risarcimento del danno.
E nel fare questo ha espressamente differenziato la tutela per il
GMO da quella per la GC.
Prevedendo, come appena evidenziato, una facolta' di reintegra
per il primo caso e un obbligo di reintegra nel secondo caso.
A fronte di tale dato letterale insopprimibile, la sola
interpretazione adeguatrice sarebbe una interpretazione chiaramente
abrogatrice di un chiaro precetto normativo, opzione ermeneutica
incompatibile con il modello accentrato di verifica di
costituzionalita' di cui alla Suprema Carta.
Anche la Corte di cassazione ha ritenuto impossibile (peraltro
proprio in relazione alla locuzione in oggetto) procedere ad
interpretazioni che prescindano dal dato letterale, in quanto
sostanzialmente abrogatrici della norma di legge in esame («7.2. Il
sistema legislativo di graduazione delle sanzioni applicabili
prevede, inoltre, che il giudice che ritenga evidente la carenza di
uno degli elementi costitutivi del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo possa ordinare la reintegrazione nel posto di
lavoro. Nello schema legislativo e' previsto, infatti, che il
licenziamento fondato su fatti manifestamente insussistenti «Puo'»
essere assoggettato a sanzioni diverse, la reintegrazione nel posto
di lavoro (comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) oppure
il risarcimento del danno (comma 5 della medesima norma), e la
soluzione esegetica da privilegiare non puo' prescindere dal tenore
lessicale della non potendosi condividere interpretazioni (cfr.
Cassazione n. 17528 del 2017) che privino di significato il dato
letterale» (Cassazione n. 10435/2018).
La stessa giurisprudenza di legittimita' maggioritaria ha,
conseguentemente, ritenuto di dare un contenuto alla disposizione in
questione, individuando - in assenza di criteri applicativi interni
alla disposizione - un vero e proprio statuto al quale il giudice di
merito deve fare riferimento ed imponendo, pertanto, a quest'ultimo
l'utilizzo del potere discrezionale previsto dalla disposizione in
questione («L'applicazione della tutela reale richiede, quindi, un
ulteriore vaglio giudiziale. La legge non fornisce nessuna
indicazione per stabilire in quali occasioni il giudice possa
attenersi al regime sanzionatorio piu' severo o a quello meno
rigoroso ma dovendo, la scelta di tale alternativa, essere motivata
dal giudice, si impone all'interprete lo sforzo esegetico di
individuare i criteri in base ai quali il potere discrezionale possa
essere esercitato. Il criterio che consenta al giudice di esercitare,
secondo principi di ragionevolezza, il potere discrezionale
attribuito dal legislatore puo' essere desunto dai principi generali
forniti dall'ordinamento in materia di risarcimento del danno, e, in
particolare, dal concetto di eccessiva onerosita' al quale il codice
civile fa riferimento nel caso in cui il giudice ritenga di
sostituire il risarcimento per equivalente alla reintegrazione in
forma specifica (art. 2058 del codice civile, applicabile anche ai
casi di responsabilita' contrattuale, cfr. Cassazione n. 15726 del
2010, Cassazione n. 4925 del 2006, Cassazione n. 2569 del 2001,
Cassazione n. 582 del 1973) ovvero di diminuire l'ammontare della
penale concordata tra le parti (art. 1384 del codice civile). Il
ricorso ai principi generali del diritto civile permette di
configurare un parametro di riferimento per l'esercizio del potere
discrezionale del giudice, consentendogli di valutare - per la scelta
del regime sanzionatorio da applicare - se la tutela reintegratoria
sia, al momento di adozione del provvedimento giudiziale,
sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio
tempore assunta dall'impresa. Una eventuale accertata eccessiva
onerosita' di ripristinare il rapporto di lavoro puo' consentire,
dunque, al giudice di optare - nonostante l'accertata manifesta
insussistenza di uno dei due requisiti costitutivi del licenziamento
- per la tutela indennitaria»: Cassazione n. 10435/2018).
L'orientamento in questione e' stato confermato dalle successive
Cassazioni n. 2930/2019 («L'ipotesi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo insussistente trova infatti
inquadramento, rispetto ai rapporti di lavoro cui trova applicazione
il vigente testo dell'art. 18, legge n. 300/1970, in due diverse
fattispecie. Esse sono caratterizzate, l'una, dalla semplice non
ricorrenza degli "estremi del predetto giustificato motivo obiettivo"
e, l'altra, dalla "manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento", che ha l'effetto, ove ricorrente, di rimettere al
giudice la decisione in ordine all'applicazione della tutela
reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4 cit., sulla base di una
valutazione discrezionale ("puo'") da svolgere (Cassazione 2 maggio
2018, n. 10435) in forza dei principi generali in tema di tutela in
forma specifica e non eccessiva onerosita' della stessa (art. 2058
del codice civile) ed applicandosi altrimenti, pur nel palesarsi del
vizio di maggiore gravita', la sola tutela indennitaria di cui al
comma 5. Il predetto quadro normativo e' stato del tutto ignorato
dalla Corte d'appello e da cio' deriva l'accoglimento dei motivi ora
in esame, con rinnessione al giudice del rinvio della corrispondente
valutazione differenziale. Tale valutazione, completandosi il
ragionamento sopra svolto, dovra' peraltro muovere dalla ragione di
illegittimita' del licenziamento consistente nell'insussistenza dei
motivi addotti con l'atto di recesso, in quanto come si e' detto
giuridicamente prevalente ed assorbente, mentre ogni ulteriore
profilo fattuale non potra' che rilevare quale mero elemento di
contesto, al fine di verificare complessivamente, con accertamento
demandato al giudice del merito, se ricorrano i presupposti di
«evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti
giustificativi del licenziamento» e di «chiara pretestuosita' del
recesso» (cosi' sempre Cassazione n. 10435/2018) che consentano
eventualmente di addivenire, subordinatamente all'ulteriore
valutazione discrezionale rispetto alla non eccessiva onerosita' del
rimedio, alla tutela (anche) reintegratoria; applicandosi altrimenti
la sola tutela risarcitoria di cui al comma 5 del citato art. 18") e,
seppure a livello di obiter dictum, Cassazione n. 32159/2018 ("La
"manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente
verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a
fronte della quale il giudice puo' applicare la disciplina di cui al
comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia
eccessivamente oneroso per il datore di lavoro (Cassazione n. 10435
del 2018)».
L'orientamento contrario, che appare numericamente minoritario,
e' stato sostenuto da alcuni precedenti di Cassazione (n. 7167/2019,
secondo la quale «5. Ne consegue che l'espressione "puo' altresi'
applicare", che compare al principio della disposizione in esame, non
assegna al giudice un margine ulteriore di discrezionalita' (tra casi
reputati meritevoli della piu' severa sanzione per la loro estrema
gravita' e casi che, pur rivelandosi compresi anch'essi nell'identico
e comune ambito di eccezione, non siano considerati tali), posto che,
ove il fatto sia caratterizzato dalla "manifesta insussistenza", e'
unica, e soltanto applicabile, la protezione del lavoratore
rappresentata dalla disciplina di cui al comma 4»), ma non appare
suscettibile di essere seguito, in quanto propone una interpretazione
essenzialmente abrogativa di un testuale elemento normativo.
L'esistenza di tale ultimo orientamento non esclude - a parere di
chi scrive - l'ammissibilita' della presente questione di
legittimita' costituzionale.
Escludendo, infatti, la possibilita' di rimettere alla Corte tale
questione, il giudice sarebbe chiamato a conferire alla norma due
interpretazioni possibili, entrambe tuttavia ritenute
incostituzionali.
La prima, applicando l'orientamento maggioritario della S.C., lo
porterebbe a quel giudizio discrezionale sulla reintegra che si
ritiene in contrasto con gli articoli 3, 41 e 24 della Costituzione
La seconda, «abrogando» il «puo'» di cui al settimo comma, lo
porterebbe al diretto contrasto con il sistema di garanzie previsto
dal titolo VI, sezione I della Carta costituzionale ed in particolare
con il sistema accentrato di controllo di costituzionalita' ispirato
al modello kelseniano.
Non si e', pertanto, in presenza di una pluralita' di
orientamenti interpretativi tutti parimenti sostenibili, dai quali
sceglierne uno non in contrasto con la Costituzione (cio' che,
effettivamente, importerebbe l'inammissibilita' di una q.l.c.).
Un'ultima notazione in punto di interpretazione adeguatrice.
La norma, come visto, nasce «in bianco», ossia del tutto priva di
criteri applicativi.
E, come visto, parte della giurisprudenza della S.C. ha tentato
di applicare criteri generali al fine di disciplinare tale
disposizione ed il potere che la stessa prevede.
Nel fare cio', tale giurisprudenza, a parere di chi scrive, ha
essenzialmente introdotto, all'interno di una fattispecie di
accertamento giudiziale su di un atto di autonomia privata (il
licenziamento), la facolta' per il giudice di comminare un ulteriore
licenziamento per G.M.O. sulla base di fatti diversi da quelli
(pretestuosi) posti a fondamento del licenziamento impugnato e ad
esso addirittura sopravvenuti.
Puo' ritenersi che tale interpretazione - mediante il richiamo ai
principi generali in tema di risarcimento in forma specifica - fosse
l'unica praticabile.
Con la conseguenza che non sussiste la possibilita' di una
ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, sotto il
punto di vista dei criteri ai quali il giudice deve rifarsi
nell'esercizio del potere di scegliere se reintegrare o meno.
Resta evidente il fatto che anche laddove tale interpretazione
(come detto, probabilmente l'unica possibile) dovesse essere
abbandonata, per le conseguenze alle quali la stessa giunge,
l'assenza di criteri normativi interni all'art. 18, settimo comma
varrebbe comunque ad importare l'incostituzionalita' della
disposizione la quale andrebbe a conferire un vero e proprio potere
imprenditoriale al giudice, il potere di licenziare, per giunta
completamente sganciato da ogni criterio applicativo, introducendo
cosi' una sorta di licenziamento giudiziale ad nutum (si tratterebbe,
dunque, di un potere di gestione imprenditoriale addirittura maggiore
rispetto a quello riservato dalla legge all'imprenditore stesso).
Le considerazioni che seguono, pertanto, saranno da riferire non
solo all'art. 18, settimo comma nella versione datane dall'indirizzo
maggioritario della S.C., ma ad ogni possibile interpretazione che
dovesse essere adottata in relazione a tale disposizione. Peraltro,
con riferimento al vizio di cui all'art. 3, primo comma della
Costituzione, e' del tutto irrilevante che i criteri ermeneutici
siano previsti dalla norma o che siano stati introdotti in via
interpretativa dalla giurisprudenza, posto che quello che rileva e'
esclusivamente la irragionevole disparita' di trattamento di due
situazioni uguali (licenziamento del tutto ingiustificato, sia esso
stato intimato per G.C. o per G.M.O.). Analogamente, per le
violazioni dell'art. 24 e 111, secondo comma della Costituzione, e'
del tutto irrilevante quali criteri il giudice debba prendere in
considerazione per esercitare tale potere discrezionale, posto che
vengono in discussione ragioni ed esigenze di difesa in giudizio e di
giusto processo in relazione al meccanismo di cui al settimo comma
dell'art. 18.
7 - La non manifesta infondatezza della questione.
1° Vizio: contrasto con art. 3, primo comma della costituzione.
Tertium comparationis:
art. 18, quarto comma statuto dei lavoratori, ossia la
disciplina prevista per il licenziamento per giusta causa.
Ai sensi di tale disposizione: «Il giudice, nelle ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base
delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici
disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il
datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al
primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo
svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe
potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova
occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non
puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale
di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al
differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe
stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo
licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello
svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale,
essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente
all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con
addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito
dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di
lavoro ai sensi del terzo comma».
Tale disposizione va, dunque, confrontata con quella qui in
esame, ai sensi della quale il giudice «Puo' altresi' applicare la
predetta disciplina [ossia quella di cui al quarto comma dell'art.
18, ossia la tutela reale attenuata] nell'ipotesi in cui accerti la
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo».
Il confronto permette di evidenziare un trattamento
irragionevolmente discriminatorio tra situazioni identiche.
Si tratta in entrambi i casi di fattispecie estintive per
volonta' datoriale.
Si tratta di due regimi sanzionatori entrambi relativi
all'ipotesi di accertamento in giudizio dell'inesistenza del fatto
posto a fondamento del licenziamento.
Dunque, due licenziamenti in ordine ai quali e' stato accertato
che manca del tutto il fondamento, la ragione giustificativa.
Nel caso del GMO, inoltre, l'accertamento dell'inesistenza del
fatto e' processualmente aggravata dalla necessita' di un metro di
valutazione delle prove secondo il parametro della «manifesta
insussistenza» (in luogo del piu' favorevole regime valevole in tema
di giusta causa, secondo il metro di giudizio della preponderanza
probatoria propria del rito civile), cio' che permette di qualificare
l'iniziativa datoriale come del tutto pretestuosa («In tema di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ricorre l'ipotesi
della "manifesta insussistenza del fatto", di cui al comma 7
dell'art. 18, st. lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012,
allorche' il nesso causale tra il riassetto organizzativo e la
soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato
sia eliso da una condotta datoriale obiettivamente e palesemente
artificiosa ...»: Cassazione n. 7167/2019).
Tra un licenziamento per G.M.O. fondato su un fatto
(manifestamente) inesistente e un licenziamento per G.C. fondato su
un fatto (semplicemente) inesistente non vi e' una differenza
ontologica, naturalistica.
E' solo la volonta' del datore di lavoro a qualificare un
licenziamento per G.C. o per G.M.O.
E tale mera e insindacabile (alla fonte) volonta' datoriale non
puo' fondare la differenza di trattamento tra due licenziamenti
entrambi fondati su fatti accertati come inesistenti.
Qui la norma di legge ha errato nel porre a fondamento di una
distinzione estremamente rilevante in punto della tutela del
lavoratore, non gia' una determinata tipologia di vizio, oppure il
dato proveniente da un accertamento oggettivo compiuto dal giudice,
bensi' una mera qualifica, una etichetta, che solo il datore di
lavoro puo' apporre al proprio atto.
Tale etichetta diventerebbe intangibile, anche ex post, se
nemmeno l'accertamento da parte del giudice che il motivo oggettivo
posto a fondamento dell'atto espulsivo era pretestuoso, fosse in
grado di riavvicinare (alla foce), le tutele previste per il
licenziamento per G.M.O. alle tutele previste per il licenziamento
per G.C.
Non puo', dunque, essere (come al contrario avviene nell'attuale
sistema dei commi quarto e settimo dell'art. 18) che la qualifica del
licenziamento come per giustificato motivo oggettivo ad opera del
datore di lavoro, anche nella prospettiva ex post dell'accertamento
dell'inesistenza del motivo fondante lo stesso, possa continuare
comunque a regolarne gli effetti, importando una diversa disciplina,
rispetto ai licenziamenti per giusta causa.
Ne consegue che un licenziamento di cui si e' accertata in
giudizio l'insussistenza del fatto fondante e' semplicemente un
licenziamento privo di giustificazione, a prescindere dal motivo
formale (giusta causa o giustificato motivo che sia) addotto dal
datore di lavoro per giustificarlo.
Ne consegue, ancora, che l'accertamento dell'insussistenza del
fatto deve condurre ad una considerazione unitaria del fenomeno del
licenziamento dal punto di vista sanzionatorio, senza possibilita' di
discriminare tra GC e GMO, altrimenti sarebbe la semplice
qualificazione data dal datore di lavoro al momento del licenziamento
a importare la scelta (da parte del datore di lavoro) della tutela
esperibile in favore del lavoratore, scelta che va rimessa
esclusivamente alla legge (e che, ovviamente, deve essere la stessa
per vizi identici, ossia per licenziamenti il cui fatto costitutivo
sia stato dimostrato come del tutto infondato).
Nel sistema attuale, al contrario, l'art. 18, settimo comma
prevede che sia sufficiente la qualifica data dal datore di lavoro al
proprio atto unilaterale espulsivo, per determinare di per se' - in
base alla legge che si assume incostituzionale - e a parita' di
inesistenza dei presupposti legittimanti il licenziamento, un
trattamento sanzionatorio deteriore (rispetto a quello previsto per
la G.C.) per il lavoratore, trattamento che si realizzata mediante
l'applicazione di una serie di ostacoli alla sanzione restitutoria
altrimenti applicabile in favore del lavoratore.
Con la conseguenza che risulta previsto dalla stessa disposizione
normativa un meccanismo elusivo, un escamotage, volto a penalizzare
ingiustificatamente le ipotesi di reintegra e che si impernia sulla
mera qualifica datoriale circa la natura di G.M.O. del licenziamento.
Il potere discrezionale di scelta tra reintegra e indennizzo
risulta ancora meno giustificato se si guarda al fatto che, in
alternativa alla reintegra che gli spetta, il lavoratore puo' optare
(e spesso opta, potendo farlo addirittura con la stessa proposizione
del ricorso introduttivo) per una tutela solo monetaria (opzione per
quindici mensilita').
Rendendo cosi' del tutto omogeneo, anche dal punto di vista della
forma risarcitoria, la tutela del quarto e del quinto comma dell'art.
18, richiamati dal settimo comma quali alternative da disporsi
discrezionalmente ad opera del giudice.
Sempre il riferimento all'opzione (peraltro nel caso di specie
puntualmente esercitata dal lavoratore successivamente alla prima
fase) e alla conseguente conversione dell'obbligazione restitutoria
in monetaria, rende evidente l'inapplicabilita' di criteri
applicativi (in relazione al potere discrezionale di reintegra) quale
l'eccessiva onerosita' della reintegra, considerato come l'esercizio
dell'opzione vale a rendere potenzialmente e astrattamente
equivalente (salve le singole quantificazioni giudiziali all'interno
delle forbici edittali) dal punto di vista monetario la tutela del
quinto comma (nel massimo ventiquattro mensilita') rispetto a quella
del quarto (retribuzione dalla data del licenziamento alla pronuncia
col limite di dodici mensilita', oltre alle quindici mensilita'
dell'opzione).
L'esercizio dell'opzione, pertanto, rappresenta, proprio
nell'applicazione del criterio discretivo fornito dalla S.C., la
cartina al tornasole che conferma l'irragionevolezza del sistema
complessivamente adottato, che puo' giungere a differenziare, in
ragione di una «eccessiva onerosita' di ripristinare il rapporto di
lavoro», due tutele in definitiva parimenti indennitarie, diverse nel
solo quantum, ma fondate sullo stesso identico presupposto del
licenziamento illegittimo per grave mancanza (insussistenza) del
fatto posto a fondamento dello stesso.
Non vi puo' essere, infine, argomentazione contraria
all'irragionevolezza del trattamento discriminatorio qui in esame,
sulla base della discrezionalita' dell'impiego della tutela
reintegratoria ad opera legislatore (il tema e' quello della mancanza
di copertura costituzionale per la reintegra).
Infatti, nel caso di specie si discute di trattamento
discriminatorio tra una ipotesi che riconosce la reintegra ed una del
tutto identica nei suoi elementi costitutivi, che (per il tramite del
giudice) la puo' arrivare a negare.
Ne discende che se il legislatore adotta la sanzione della
reintegra per alcune ipotesi, deve accettare gli effetti che derivano
dall'inoculazione di una tale forma di tutela nel sistema, tra cui
proprio la sottoposizione al vaglio costituzionale della creazione di
ingiustificati trattamenti differenziati tra situazioni identiche.
Nemmeno puo' esserci argomentazione contraria fondata sulla
diversita' del G.M.O. rispetto alla G.C., posto che, come detto, tale
differenza puo' dirsi sussistente solo in ipotesi in cui tali
motivazioni fondanti gli atti espulsivi siano sussistenti; laddove
siano risultate (peraltro gravemente nel settimo comma)
insussistenti, sono da qualificarsi quali meri atti datoriali
illegittimi, indistinguibili tra loro da alcun punto di vista.
Qui la violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione
(per essere due fenomeni uguali trattati in modo ingiustificatamente
diverso) finisce per attingere anche l'art. 24 della Costituzione,
posto che il diritto di azione del lavoratore viene ingiustamente
sacrificato e ostacolato dalla scelta, operata dalla legge ordinaria,
di fare dipendere le tutele del lavoratore dalla mera insindacabile
(nemmeno ex post) volonta' qualificatoria datoriale.
Proprio nel momento in cui viene in essere un «licenziamento
pretestuoso» (e, dunque allorquando la tutela per chi ha subito tale
grave illecito dovrebbe essere massima), il diritto di azione del
lavoratore e' ingiustificatamente e gravemente pregiudicato.
Con una scelta che, pertanto, non appare rispettosa della
Costituzione.
Un ultimo profilo, al riguardo, merita di essere evidenziato.
Si tratta della disparita' di trattamento sempre tra la
fattispecie del licenziamento per G.M.O. e quella del licenziamento
per G.C., disparita' veicolata dall'interpretazione (correttiva) data
dalla S.C. al fine di fornire i criteri applicativi della facolta'
discrezionale di cui al settimo comma dell'art. 18.
Infatti, solo per un licenziamento pretestuoso giustificato dal
datore di lavoro con un (insussistente) giustificato motivo oggettivo
il giudice dovrebbe prendere in considerazione l'art. 2058 del codice
civile (come limite alla reintegra), mentre nulla di tutto cio'
dovrebbe fare con riferimento ad un licenziamento semplicemente
infondato e motivato sulla giusta causa.
2° Vizio: contrasto con art. 41, primo comma della Costituzione.
La previsione di un potere discrezionale (reintegrare o non
reintegrare), peraltro nell'assoluta mancanza di criteri normativi in
base ai quali orientare l'interprete nella scelta se applicare o meno
la sanzione della reintegra, concede al giudice un potere
essenzialmente assimilabile all'esercizio dell'attivita' di impresa,
in violazione dell'art. 41, primo comma della Costituzione, in base
al quale l'iniziativa economica privata e' libera.
Non vengono qui in rilievo questioni di limiti alla stessa ai
sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 41 («Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana» e «La legge determina
i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali»), posto che la disposizione qui censurata, in realta', pone
limiti proprio ai limiti all'iniziativa economica privata.
Viola l'art. 41, primo comma anche l'eventualita' che i criteri
in questione siano forniti in via interpretativa ad opera della
giurisprudenza, anche di legittimita'.
Infatti ed anzi proprio le indicazioni interpretative fornite
dalla S.C. per tentare di colmare il vuoto siderale della
disposizione de qua («puo'») inducono vieppiu' a qualificare quanto
dalla norma viene richiesto di fare al giudice come un vero e proprio
intervento (para)imprenditoriale.
Nella sostanza, una volta accertata l'insussistenza manifesta del
fatto posto alla base del licenziamento, viene chiesto al giudice di
valutare una opzione di gestione dell'impresa: reintegrare il
lavoratore, come avrebbe diritto nell'ipotesi del tutto speculare di
mancanza di giusta causa, oppure espellerlo dall'azienda.
E nel fare cio', si chiede al giudice di procedere (peraltro
d'ufficio, posto che le sentenze sopra richiamate di Cassazione hanno
cassato sentenze d'appello che avevano pretermesso una tale verifica)
ad una valutazione inerente alla struttura organizzativa aziendale
(«valutare - per la scelta del regime sanzionatorio da applicare - se
la tutela reintegratoria sia, al momento di adozione del
provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la
struttura organizzativa medio tempore assunta dall'impresa»: sempre
Cassazione n. 10435/2018).
Esattamente quello che l'art. 3 della legge n. 604/1966 chiama
motivo oggettivo di licenziamento («ragioni inerenti all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa»).
L'atto espulsivo ulteriore, adottabile dal giudice all'esito del
processo decisionale imposto dalla norma («puo'»), conseguentemente,
altro non e' che un ulteriore e nuovo licenziamento per giustificato
motivo oggettivo («incompatibile con la struttura organizzativa medio
tempore assunta dall'impresa») in piena regola, deciso dal giudice,
in luogo della reintegra prevista per altre situazioni identiche.
Non risulta, tuttavia, che il giudice possa sindacare le scelte
organizzative imprenditoriali.
Ne' tantomeno che possa fare scelte organizzative riservate
all'imprenditore.
Il modello adottato dalla Grundnorm all'art. 41 puo' prevedere
esclusivamente che sia il datore di lavoro, nel caso di mutato
assetto organizzativo «medio tempore assunto» a potere intimare un
nuovo e successivo licenziamento al lavoratore gia' licenziato e
reintegrato.
Non si vede come e perche' un tale atto, ontologicamente
imprenditoriale, dovrebbe obbligatoriamente essere rimesso alla
discrezionalita' del giudice, il cui ruolo e', piuttosto, quello di
verificare ex post la legittimita' estrinseca delle scelte
imprenditoriali (come detto, senza peraltro potervi entrare nel
merito).
Ne consegue, ad avviso di chi scrive, che e' incostituzionale per
contrasto con l'art. 41, primo comma della Costituzione una norma,
qual e' quella impugnata, che obbliga il giudice a dovere prendere in
considerazione, dopo avere accertato che un licenziamento e' fondato
su un fatto inesistente, in luogo della reintegra (che la legge a
questo punto prevede, seppure come alternativa), di procedere ad un
ulteriore licenziamento, da fondare su valutazioni dello stesso
giudice e che, nella peggiore delle ipotesi (lettera della norma)
sono del tutto discrezionali (si potrebbe dire «ad nutum»), mentre
nella migliore delle ipotesi (orientamento maggioritario della S.C.)
vanno prese nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 604/1966 ed in
particolare concretizzano un ulteriore G.M.O. di licenziamento.
Dunque, la disposizione di cui all'art. 18, settimo comma, legge
n. 300/1970 viola l'art. 41, primo comma, sia nella versione
letterale, sia nella versione reinterpretata dalla S.C. con il
riferimento ai criteri di cui all'art. 2058 del codice civile.
Sia in ogni altra possibile versione della norma, che non fosse
abrogativa dello stesso potere qui in discussione.
3° Vizio: contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Alla luce di tutto quanto appena sopra esposto, nella lunga a
tortuosa strada che potrebbe portare alla reintegra, un lavoratore
ingiustamente licenziato sulla base di un fatto inesistente,
semplicemente perche' questo fatto e' stato qualificato dal datore di
lavoro come «oggettivo», si troverebbe davanti - dopo avere gia'
dimostrato di avere ragione - un'ulteriore avversario: il giudice.
Un giudice che, al termine del processo istruito e deciso
sull'esistenza o meno della motivazione addotta a fondamento del
licenziamento, dovrebbe vestire i panni del datore di lavoro, andare
alla ricerca di potenziali ostacoli alla tutela restitutoria e,
quindi, valutare se e' il caso o meno - per il migliore funzionamento
dell'impresa - di licenziare nuovamente il lavoratore in luogo che
reintegrarlo.
Tutto questo, peraltro, in uno scenario officioso, nel quale il
giudice dovrebbe, autonomamente, instaurare un vero e proprio
processo alla reintegra.
Si tratta, evidentemente, di un processo (come detto, un
possibile nuovo licenziamento per G.M.O.), nel processo.
Un processo sul quale le parti possono (come e' anzi la regola in
questi casi) non avere speso una sola argomentazione fattuale
difensiva sulla questione.
Un processo incardinato d'ufficio ad opera non di una parte,
bensi' dell'arbitro della contesa.
Peraltro, un processo pure potenzialmente complesso, venendo in
rilievo questioni organizzative aziendali e che, per complessita' e
necessita' di accertamenti, puo' anche superare (anche dal punto di
vista della durata, oltre che degli incombenti istruttori) il
processo al licenziamento (pretestuoso) per G.M.O. intimato dal
datore di lavoro.
Riepilogando, un lavoratore, licenziato sulla base di un
giustificato motivo oggettivo del tutto pretestuoso (manifestamente
infondato) e che cercasse giustizia in Tribunale impugnando uno
specifico e determinato licenziamento, si troverebbe esposto - dopo
avere dimostrato di avere ragione ed in luogo di essere reintegrato -
ad un possibile ulteriore atto espulsivo, comminato dal giudice, e
non dall'imprenditore, sulla base di motivi sopravvenuti e dei quali
mai, in precedenza, e' stato messo al corrente.
Si ritiene, inoltre, che qui proprio la fattispecie sostanziale
oggetto di tutela giurisdizionale sia stata dal legislatore
fraintesa, nel momento in cui la stessa viene resa spuria, mediante
l'introduzione di elementi del tutto nuovi e diversi rispetto a
quello che deve essere e restare l'esclusivo oggetto del giudizio,
ossia il licenziamento.
Su tale secondo «licenziamento» per opera del giudice, difetta
all'evidenza il rispetto delle regole procedurali in materia di
licenziamento (articoli 6 e 7, legge n. 604/1966), cosi' come difetta
l'azionabilita' in giudizio (perlomeno partendo dal 1° grado),
essendo la tutela rimessa esclusivamente ai gravami giudiziali (con
tutto quanto ne consegue, evidentemente, in termini di diritto di
difesa, di preclusioni processuali, di diritto alla prova, di ambito
di operativita' del principio di non contestazione, etc.).
Dunque, l'iniziativa risolutoria giudiziale, incontra enormi
problematiche di compatibilita' con il diritto delle parti ed in
particolare del lavoratore, di potere disquisire ed entrare nel
merito della stessa, con lesione dell'art. 24 della Costituzione, che
al contrario prevede il diritto di tutti a potere agire in giudizio a
difesa dei propri diritti, nel caso di specie conculcati da una norma
che prevede una iniziativa giudiziale calata dell'alto, nel mezzo di
un processo avente un altro oggetto e del tutto imprevista ed
imprevedibile nei contenuti.
Cio' determina una ulteriore ed evidente questione, incrociata,
di lesione dell'art. 3, primo comma della Costituzione, in ragione
del fatto che il «licenziamento ad opera del giudice»
nell'applicazione del potere discrezionale di cui all'art. 18,
settimo comma (e che si e' detto gia' sopra perche' non dovrebbe
nemmeno esistere), e' trattato in modo ingiustificatamente differente
e deteriore (si pensi, come detto, p.e. all'abolizione del
procedimento in tema di G.M.O. e all'abolizione di un grado di
giudizio) rispetto ad ogni altro normale licenziamento intimato dal
datore di lavoro.
Un ulteriore profilo si verrebbe a porre, inoltre, laddove tale
«mutamento organizzativo medio tempore intervenuto» e ostativo al
licenziamento andasse, nel frangente, a condurre anche ad altri
licenziamenti per G.M.O., regolarmente intimati dal datore di lavoro.
A questo punto sarebbe evidente la disparita' di trattamento tra
il «licenziamento» giudiziale «in corso di causa» per G.M.O.
sopravvenuto ex art. 18, settimo comma e gli ordinari ed eventuali
licenziamenti comminati dall'imprenditore ed originati dallo stesso
«mutamento organizzativo medio tempore intervenuto».
Tali ultime argomentazioni, afferiscono sia all'art. 24 della
Costituzione (venendo in questione un contrasto con il diritto
all'azione), sia all'art. 3, primo comma (posto che la lesione del
diritto all'azione e' correlata ad una disparita' di trattamento
ingiustificata rispetto al regime di impugnazione e alle tutele
previste contro i licenziamenti «ordinari», di iniziativa datoriale).
Dunque, nonostante tali argomentazioni siano state spese nel
paragrafo dedicato all'art. 24 della Costituzione, le stesse devono
aversi come parimenti riferite all'art. 3, primo comma della
Costituzione
Appare integrare una violazione dell'art. 24 della Costituzione
anche la circostanza - gia' esposta in relazione alla violazione
dell'art. 3, primo comma della Costituzione - che la norma preveda
che cio' che rilevi, al fine di individuare le tutele del lavoratore,
sia il mero atto qualificatorio adottato dal datore di lavoro
dell'atto di licenziamento.
Senza che abbia alcun effetto l'accertamento in giudizio che
quella definizione, quella etichetta, data dal datore di lavoro al
proprio atto, era del tutto inesistente ed anzi era addirittura
pretestuosa.
Cio' importa, a modestissimo avviso di chi scrive, una palese
violazione dell'art. 24 della Costituzione.
La norma, al contrario, per l'ipotesi di accertamento in giudizio
dell'inesistenza manifesta del motivo fondante il licenziamento,
dovrebbe considerare semplicemente che si e' di fronte ad un atto
espulsivo del tutto illegittimo e provvedere, conseguentemente,
prescindendo dall'etichetta impiegata (a questo punto si dovrebbe
dire pretestuosamente) dal datore di lavoro.
E la tutela non potrebbe che essere - ex art. 3, primo comma
della Costituzione - la stessa prevista per l'ipotesi identica in cui
il giudice accerti che difetta il fatto posto a fondamento di un
licenziamento per giusta causa, ossia la reintegra.
Qui, dunque, vi e' un incrocio di violazioni di norme
costituzionali (art. 24 e 3, primo comma della Costituzione) da parte
della disposizione in esame.
4° Vizio: contrasto con l'art. 111, secondo comma della
Costituzione.
La disposizione costituzionale qui in esame prevede che «Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata».
Si ritiene che fare assumere al giudice una decisione innovativa
(in quanto esulante dall'ordinaria dinamica della decisione su una
fattispecie di licenziamento, che prevede l'impugnazione di un atto
datoriale e che dovrebbe essere confinata a tale atto) di espellere o
meno un lavoratore che avrebbe altrimenti diritto alla reintegra,
avendo dimostrato l'infondatezza manifesta del licenziamento, si
ponga in contrasto con la regola del giusto processo.
In tal modo, infatti, si viene a richiedere al giudice,
nell'ambito di una controversia, di prendere le veci di una delle
parti, il datore di lavoro, per assumere in luogo di quest'ultimo una
decisione gestoria dell'impresa.
Cio' allontana il giudice dal suo ruolo di terzieta', che postula
l'alterita' dell'arbitro rispetto ai contendenti.
La norma, peraltro, nemmeno detta i criteri ai quali il giudice
dovrebbe attenersi, cio' che gli consegna un potere completamente
svincolato nei fini, anche superiore a quello che la legge assegna
all'imprenditore (e, cosi' facendo, acuisce ancora di piu' il
contrasto con l'art. 111, secondo comma della Costituzione,
considerato come in tal modo il processo si allontana ancora di piu'
dall'aggettivo «giusto»).
E se l'orientamento maggioritario della S.C., come sopra
descritto, permette di recuperare i criteri informatori della scelta
giudiziale, tali criteri vengono ad appalesare vieppiu' le
caratteristiche dell'opzione giudiziale («puo'») quale atto datoriale
vero e proprio, allontanando anche qui il fenomeno processuale in
esame dalle regole del giusto processo (terzieta').
8 - Conclusioni.
Sulla base di tutti i motivi sopra esposti, si chiede pertanto
che la Corte costituzionale si pronunci per l'abrogazione del
potere-dovere del giudice di comminare - nell'ipotesi di accertamento
di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del G.M.O. e
in luogo della reintegra - un ulteriore atto di espulsione del
lavoratore dall'azienda, dovendo, sul punto, la disciplina dell'art.
18, settimo comma, prevedere esclusivamente il dovere del giudice di
reintegrare il lavoratore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non
manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti
(comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente
ordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale
affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento
agli articoli 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo
comma della Costituzione, l'art. 18, settimo comma, legge n.
300/1970, nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il
giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a
fondamento di un licenziamento per G.M.O., «possa» e non «debba»
applicare la tutela di cui al quarto comma dell'art. 18 (reintegra);
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri;
Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia comunicata con
immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione
della Corte costituzionale.
Ravenna, 7 febbraio 2020.
Il giudice: Bernardi