N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 luglio 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni della legge provinciale sul personale n. 7 del 1997 - Concorsi per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia - Previsione per i concorsi, per esami e titoli, di un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che puo' tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico - Previsione che, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza - Previsione che per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale nonche' per la collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli artt. 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Previsione che la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture sopradette che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli artt. 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Previsione che, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, di incarichi tecnico-professionali e di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) - Previsione che negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei - Definizione con regolamento dei criteri e modalita' di applicazione. Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Criteri di aggiudicazione degli appalti sulla base di determinati elementi di natura quantitativa o tabellare - Valutazione dell'offerta sulla base del rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate. Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Affidamento di servizi e forniture - Elementi di valutazione dell'offerta - Impegni da parte del concorrente. Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Previsione che la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Previsione con regolamento di attuazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale per i casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modificazioni della legge provinciale n. 2 del 2020 - Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle realizzazione di lavori pubblici - Previsione che per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2020 la realizzazione di opere pubbliche puo' essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche - Modalita' di attuazione con regolamento provinciale. - Legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), artt. 37; 43, commi 1, 6 e 9; 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8; e 57, comma 1.(GU n.36 del 2-9-2020 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, (codice fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente in carica per l'impugnazione della legge della Provincia autonoma di Trento del 13 maggio 2020, n. 3, recante «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022», pubblicata nel B.U.R. 13 maggio 2020, in relazione ai suoi articoli 37, 43, commi 1, 6 e 9, 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8 e 57, comma 1. La legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3, recante «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022», pubblicata nel B.U.R. 13 maggio 2020, ai suoi articoli 37, 43, commi 1, 6 e 9, 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8, e 57, comma 1, dispone: l'art. 37, recante «Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)», prevede: «... 2. Al comma 2 dell'art. 22-bis della legge sul personale della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: "2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che puo' tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare: ..."; b) nella lettera b) le parole: "il percorso formativo obbligatorio e' finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso formativo, se previsto dal bando di concorso, e' finalizzato"; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'eventuale verifica finale accerta infine, attraverso un colloquio, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito nel percorso formativo, se attivato." 3. Nel comma 4 dell'art. 22-bis della legge sul personale della provincia 1997 le parole: "la durata del percorso formativo" sono sostituite dalle seguenti: "la durata dell'eventuale percorso formativo". ...». l'art. 43, recante «Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico», ai commi 1, 6 e 9, prevede: «1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessita' di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali; plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati: a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprieta' pubbliche o private interessate dall'intervento; b) assenso del privato proprietario delle aree su cui e' effettuata l'installazione; c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce; d) se l'installazione e' soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia; e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1. ... 6. Per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale nonche' per la collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004. ... 9. In considerazione della valorizzazione delle specifiche caratteristiche territoriali, il Consiglio delle autonomie locali puo' elaborare linee guida per ambiti territoriali comprensivi di due o piu' comuni. Per agevolare il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 5, la provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il protocollo prevede l'impegno per i comuni di trasmettere alla soprintendenza le autorizzazioni concesse per il successivo controllo a campione». l'art. 52, recante «Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020», ai commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8, prevede: «2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' sostituito dal seguente: "1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalita' per l'applicazione di questo comma." 3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' sostituito dal seguente: "2. In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente". 4. Al comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: ... c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra piu' operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);". 6. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente: "5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica." 7. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente: "6-bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016." 8. Il comma 8 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' sostituito dal seguente: "8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3". l'art. 57, recante «Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale n. 2 del 2020», al comma 1 prevede: «1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici 1. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la realizzazione di opere pubbliche puo' essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche. Con regolamento sono disciplinate le modalita' di attuazione di questo comma". Le norme appena riportate sono illegittime per i seguenti Motivi 1) Quanto all'art. 37: Violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige». L'art. 37 della legge provinciale impugnata apporta modifiche alla legge sul personale della provincia del 3 aprile 1997, n. 7. In particolare i commi 2 e 3 dell'articolo in esame, nel modificare l'art. 22-bis della citata legge n. 7 del 1997 in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della provincia, rendono, nell'ambito dei concorsi per esami e titoli rendono solo eventuale il percorso formativo e altrettanto eventuale la conseguente verifica finale, che, viceversa, in base alla disciplina previgente, erano obbligatori. Tale modifica contrasta con l'art. 97 della Costituzione, di cui costituisce attuazione il decreto legislativo n. 165/2001, il cui art. 1, per quanto di interesse, stabilisce che: «Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione ... 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Tra i principi di cui all'art. 2 della legge n. 421/1992, al cui rispetto sono tenute anche le province autonome, vi e': «prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello» (comma 1, lettera f). Dunque, l'uniformita' dei criteri di selezione del personale dirigenziale costituisce una norma di riforma economico sociale cui anche la Provincia autonoma di Trento e' tenuta ad adeguarsi. In tal senso la giurisprudenza di codesta Corte, che, ancora di recente, ha ribadito che: «quanto al riparto delle competenze tra Stato e regioni, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella materia "ordinamento civile", riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017). Con riferimento alla Regione autonoma Sardegna, si deve tener conto della competenza legislativa primaria in tema di "stato giuridico ed economico del personale" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto di autonomia, competenza che, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel "rispetto ... delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (sentenza n. 154 del 2019)» (Corte costituzionale n. 43/2020). Anche la Provincia autonoma di Trento, pur avendo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto potesta' legislativa esclusiva in materia di «1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», ai sensi dell'art. 4 del medesimo statuto deve esercitare tale potesta' nel rispetto «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», quali sono, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 2 della legge n. 421/1992, quelle riguardanti le modalita' di reclutamento del personale dirigenziale, declinate nello stesso decreto legislativo n. 165/2001. Posto che, come detto, tale ultimo decreto legislativo costituisce attuazione ed espressione dell'art. 97 della Costituzione, ne deriva che la disposizione impugnata, discostandosi dalle modalita' generali da esso previste per il reclutamento del personale dirigenziale, viola i parametri indicati in rubrica. 2) Quanto all'art. 43, commi 1, 6 e 9: Violazione degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera m) e s) della Costituzione e degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». L'art. 43 disciplina la «Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico». In particolare, il comma 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della necessita' di rispettare le misure di distanziamento sociale, prevede che per le strutture ricettive anche all'aperto si possano installare coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali. Al comma 6 si specifica, poi, quali interventi non richiedono le autorizzazioni di cui agli articoli art. 21 e 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il comma 9 dello stesso art. 43 prevede inoltre che la provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disciplina regionale stabilisce quale data ultima di rimozione delle opere il 31 dicembre 2021, ponendosi, cosi', in contrasto con la normativa nazionale in materia, che ha introdotto bensi' misure di semplificazione in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse, ma ha previsto soltanto fino al 31 ottobre 2020 l'esonero dal titolo autorizzativo di cui all'art. 21 del Codice di settore per la posa in opera temporanea di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale (cfr. art. 181 del decreto-legge n. 34 del 2020). I predetti commi 1, 6 e 9 dell'art. 43 della legge provinciale contrastano, pertanto, con i limiti alla potesta' legislativa provinciale posti dall'art. 8 dello statuto speciale, in combinato disposto con l'art. 4 del medesimo statuto, e dagli articoli 9 e art. 117, secondo comma, lettera s) e m), della Costituzione, in quanto prevedono ipotesi di interventi sottratti alle autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, invadendo cosi' la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), nonche' la potesta' esclusiva dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). L'art. 8 dello statuto, infatti, richiede, mediante il richiamo al precedente art. 4, che l'esercizio delle competenze legislative provinciali in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare» avvenga «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». E, secondo l'insegnamento di codesta Corte, la disciplina statale costituisce in tali ambiti un limite minimo di tutela non derogabile dalle regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle province autonome (sentenze n. 101 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007). Codesta Corte anche di recente (sentenza n. 201 del 2018), in armonia con i propri precedenti, (sentenze n. 189 del 2016, n. 308, n. 238 del 2013, n. 101 del 2010), ha ribadito che «il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di norme qualificabili come "grandi riforme economico-sociali", anche sulla base del titolo di competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione». Conseguentemente, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali norme di grande riforma economico-sociale, si impongono alla Provincia autonoma di Trento nell'esercizio di tutte le competenze primarie ad essa attribuite dallo statuto. Codesta Corte ha inoltre sottolineato la rilevanza dell'ulteriore limite degli «interessi nazionali» alla potesta' legislativa primaria delle Provincie autonome di cui al citato art. 4 dello statuto, rappresentando che «Si tratta di un'espressione che puo' avere molteplici significati, tra i quali va sicuramente ricondotto (in quanto e' la disposizione costituzionale stessa che, nell'inciso, riconoscendo un fondamentale diritto della popolazione, evidenzia che il riferimento e' anche rivolto allo "Stato comunita'") quello che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parita' sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo» (Corte costituzionale n. 207 del 2012). In questa ottica, si configura quindi anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in materia di livelli essenziali delle prestazioni, che vanno garantiti a tutti i cittadini in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, atteso che nell'ambito di tali prestazioni rientra anche l'individuazione della portata applicativa dei titoli autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. ancora Corte costituzionale n. 207 del 2012). E' violato, infine, anche l'art. 9 della Costituzione, che attribuisce rilevanza primaria alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, atteso che la legge provinciale determina un significativo abbassamento del livello della tutela dei beni culturali. Alla luce di tali considerazioni, emerge la contrarieta' dell'art. 43, commi 1, 6 e 9, della legge provinciale n. 3 del 2020 agli articoli 4 e 8 dello statuto speciale e agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) e m), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Premessa sul Capo VIII della legge impugnata: i rapporti con la L.P. 2/2020 e la relativa impugnazione dinnanzi a codesta Corte. Il Capo VIII della legge che si impugna contiene disposizioni modificative di alcune previsioni della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 che sono state impugnate innanzi alla Corte costituzionale (delibera del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020 - R.G. 50/2020) per violazione dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lettera e) e l) della Costituzione. In particolare della legge provinciale 2/2020 sono state impugnati: a) l'art. 2, comma 1, che, in deroga al codice degli appalti, prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara a prescindere dalla condizione di cui alla lettera c) dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) l'art. 2, commi 3, 4 e 7 e 8, che disciplina i criteri di aggiudicazione e le modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, contrasta con alcune norme del codice dei contratti pubblici, e in particolare con gli articoli, 95, comma 6, che prevede criteri oggettivi per la valutazione delle offerte, e con l'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, che prevede le modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia stabilite dallo Stato; c) l'art. 3, che reca disposizioni su procedure di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea; d) l'art. 4, che reca disposizioni sulle procedure di affidamento, consentendo la partecipazione degli operatori economici a prescindere sia dalla dichiarazione da parte degli stessi dell'assenza di motivi di esclusione sia dalla verifica dell'assenza di tali motivi; e) l'art. 6, che reca disposizioni su affidamenti di incarichi tecnici tale da determinare disomogeneita' di comportamenti all'interno del territorio nazionale e pertanto reca previsioni riservate alla legislazione statale. Tali disposizioni sono state modificate dagli articoli da 52 e 54 della legge n. 3/2020, in modo tale da non consentire il superamento delle criticita' rilevate nel ricorso avverso la legge n. 2/2020. a) In merito all'art. 2 della legge provinciale n. 2/2020, come modificato dall'art. 52 della legge provinciale n. 3/2020 si rileva che: la disposizione di cui al comma 1 (impugnato) viene parzialmente modificata in maniera sostanzialmente insufficiente a superare il rilievo formulato in sede di impugnazione; le disposizioni del comma 3 (impugnato) vengono modificate in maniera non sostanziale e non incidono sui motivi di impugnazione; la disposizione del comma 4 (impugnato) viene spostata al nuovo comma 6-bis; la disposizione del comma 5 (non impugnato) viene modificata coordinando la stessa con la disposizione di cui al comma 3 (impugnato) e inglobandovi la disposizione contenuta al comma 7 (impugnato), riferendola espressamente ai lavori; viene aggiunto, altresi', il nuovo comma 5-bis contenente analoga disposizione per l'affidamento di servizi e le forniture; la disposizione del comma 8 (impugnato) viene modificata in maniera non sostanziale, e non incide sui motivi di impugnazione. Tali disposizioni verranno di seguito singolarmente censurate. b) La disciplina contenuta nell'art. 3 (impugnato) della legge provinciale n. 2/2020, come modificata dall'art. 53 della legge provinciale n. 3/2020 in esame, resta essenzialmente invariata, in quanto l'intervento modificativo si limita ad aggiornare, al comma 5, i richiami ai commi dell'art. 2 della legge provinciale n. 2/2020, variati nella numerazione a seguito delle modifiche ivi introdotte dal citato art. 52 della legge in esame. Tale modifica, riguardando solo il disposto del comma 5 sopra descritto, non richiede autonoma impugnativa, restando immutate le criticita' rilevate nel ricorso avverso l'art. 3 della l.p. 2/2020. c) Anche le disposizioni dell'art. 4 (impugnato) della legge provinciale n. 2/2020, come modificate dall'art. 54 della legge provinciale n. 3/2020, rimangono immutate, limitandosi l'intervento modificativo ad abrogare il comma 8, ininfluente sulla valutazione di dette disposizioni. Per tale ragione, anche tale intervento modificativo non richiede autonoma impugnativa, restando immutate le criticita' rilevate nel ricorso avverso l'art. 4 della l.p. 2/2020 d) Verra', invece, impugnato l'art. 57, che inserisce nella legge provinciale n. 2/2020 l'art. 7-bis. 3) Quanto all'art. 52, commi 2, 3, 4, lettera e), 6, 7 e 8: Violazione degli articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonche' degli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/72, recante «Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». Gli articoli 52, commi 2, 3, 4, lettera e), 6, 7 e 8, della legge in oggetto sono illegittimi sotto il profilo della coerenza con il dettato costituzionale e, segnatamente, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonche' con la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. In via generale va premesso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17 dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Trento ha una potesta' legislativa primaria in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale»; tuttavia tale potesta' deve esercitarsi entro i limiti indicati dall'art. 4, comma 1, dello statuto, ossia in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Inoltre, a norma dell'articolo unico del decreto legislativo n. 162/2017 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in materia di contratti pubblici», «Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 2342. Con la legge di cui al comma 1, e nel rispetto degli stessi limiti ivi previsti, possono essere previsti interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese (PMI), in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, d'innovazione e di occupazione». Con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alle discipline, dettate dal codice dei contratti pubblici, della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica e del perfezionamento del vincolo negoziale e della sua esecuzione, occorre evidenziare che codesta Corte costituzionale ha affermato che «E' pacifico infatti che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonche' delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 200411710E e 200411810E), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016 (d'ora in avanti: nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)» (sentenza n. 166 del 2019). Occorre altresi' rilevare che il disposto di cui al previgente art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, oggi riprodotto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), a mente del quale «le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», deve leggersi, secondo le indicazioni fornite da codesta Corte, nel senso che (esso) «impone anche alle regioni ad autonomia speciale (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal codice stesso» (sentenza n. 411 del 2008, in riferimento allo statuto della Regione Sardegna, il cui art. 3, lettera e), attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi, non appartengono le norme relative alle procedure di gara e all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori - per la Corte - sono oggetto delle disposizioni del citato codice, alle quali, pertanto, il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi). Oltre a cio', occorre sottolineare che codesta Corte ha piu' volte statuito (in particolare, con sentenza n. 536 del 2002) che, nel caso in cui una materia attribuita dallo statuto speciale alla potesta' primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, alla potesta' legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale puo' incidere sulla materia di competenza regionale/provinciale qualora l'intervento sia volto a garantire standard minimi e uniformi, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Tanto premesso in linea generale, si passera' ora a evidenziare gli specifici profili di censura relativamente alle singole disposizioni indicate in epigrafe. L'art. 52, comma 2, apporta modificazioni all'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, sostituendone il comma 1 con il seguente: «Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalita' per l'applicazione di questo comma». Detta disposizione contrasta con quanto stabilito dagli articoli 32 della direttiva 2014/24/UE e 50 della direttiva 2014/25/UE, nonche' dagli articoli 63 e 157 del codice dei contratti pubblici, concernenti quest'ultimi, rispettivamente, l'«uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara» e gli «incarichi di progettazione e connessi», eccedendo dalle competenze statutarie in premessa richiamate e violando la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. In particolare, l'art. 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, stabilisce che «Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata nei casi seguenti: « ... ] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». Con disposizione sostanzialmente analoga, l'art. 50 della direttiva 2014/25/UE, stabilisce che «Gli enti aggiudicatari possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: [ ... ] d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatone, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore». Del pari, l'art. 63 del codice degli appalti - che recepisce la disciplina sull'«uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», stabilita dalle richiamate disposizioni europee - fissa il principio secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante detta procedura, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, soltanto nei casi e nelle circostanze specificamente ivi indicati (comma 1): tra questi vi e' la previsione che consente il ricorso a tale procedura nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati» (comma 2, lettera e)). A differenza delle disposizioni delle direttive europee e di quella statale, che, invero, danno la possibilita' alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare gli appalti pubblici mediante la predetta procedura in presenza delle condizioni in esse individuate, la norma provinciale stabilisce che a detta procedura si faccia ricorso generalizzato per gli affidamenti sopra-soglia di lavori, servizi e forniture, prescindendosi dalla sussistenza delle condizioni richieste dalle norme europee e da quella nazionale di recepimento e indipendentemente da esse. Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in contrasto con le previsioni delle citate direttive e della norma nazionale che nel costituisce attuazione, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tale contrarieta' emerge anche in relazione agli orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, forniti dalla Commissione europea con la Comunicazione 2020/C 108 1101 del 1° aprile 2020. Relativamente all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione, rileva la Commissione al punto 2.3. che, «poiche' le amministrazioni aggiudicatrici derogano in questo caso al principio fondamentale della trasparenza sancito dal trattato, la Corte di giustizia esige che il ricorso a questa procedura rimanga eccezionale. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente e interpretate in senso restrittivo (cfr. ad esempio le cause C-275108, Commissione/Germania, e C-352112, Consiglio nazionale degli ingegneri). Una «procedura negoziata senza previa pubblicazione» consente alle amministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti; l'aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato rimane l'eccezione ed e' applicabile se solo un'impresa e' in grado di fornire i risultati richiesti nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza». Ritiene la Commissione, pertanto, che «ogni amministrazione aggiudicatrice dovra' valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ricorso a tale "procedura negoziata senza previa pubblicazione" e dovra' giustificare la scelta di detta procedura in una relazione unica», ossia, secondo quanto disposto dall'art. 84, paragrafo 1, lettera O della direttiva 2014/24/UE, in forza del quale, «per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: [ ...]J per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'art. 32 che giustificano il ricorso a tali procedure». La previsione introdotta dalla novella in esame comporta una diversita' di disciplina rispetto a quella stabilita dalla normativa europea e da quella nazionale di recepimento idonea ad incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione. Al riguardo occorre rilevare che, secondo quanto affermato da codesta Corte, «la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. La indicazione, infatti, dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale» (sentenza n. 160 del 2009). Sotto tale profilo la norma in esame non appare in linea con la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. Con riferimento agli incarichi tecnico-professionali la norma provinciale in esame contrasta anche con l'art. 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici. La norma statale prevede che «Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita' di cui alla parte II, titoli III e IV del presente codice». A differenza del legislatore nazionale - che gia' per gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro richiede la gara pubblica - la norma provinciale prevede per gli incarichi «sopra-soglia» il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. La diversita' di procedura applicabile - il che non puo' non tradursi in una potenziale riduzione degli operatori economici abilitati a partecipare alla competizione (indeterminati, nel caso di gara pubblica, «almeno dieci operatori economici» nelle previsioni della norma provinciale) - comporta anche in questa fattispecie una diversita' di disciplina non consentita in base alla giurisprudenza di codesta Corte, che ha affermato che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato decreto legislativo n. 163 del 2006). Questa Corte ha, infine, affermato che l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria, riferibile all'ambito della legislazione sulle "procedure di affidamento", e' suscettibile di violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del 2008)» (sentenza n. 186/2010). Anche sotto tale profilo la norma in esame invade con la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. L'art. 52, comma 4, lettera c), sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2/2020 con la seguente: "a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra piu' operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS)». L'art. 2, comma 3, alinea, della citata LP 2/2020 disponeva che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonche' i servizi e le forniture, per quanto compatibili, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e l'offerta tecnica e' valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare [ ... ]». La nuova previsione di cui alla lettera a) - al pari di quella che va a sostituire, impugnata dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 21 maggio u.s., unitamente alle previsioni delle altre lettere del comma 3 - si presenta censurabile sotto il profilo di compatibilita' con il dettato costituzionale relativamente ai parametri di cui all'art. 117, commi 1 e 2, della Costituzione, richiamati in premessa. Al riguardo occorre evidenziare che, in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti, gli articoli 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE stabiliscono che «l'offerta economicamente piu' vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice e' individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'art. 68, e puo' includere il miglior rapporto qualita'/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione». Tale scelta normativa risponde all'esigenza che «l'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente piu' vantaggiosa» (considerando 90 della direttiva 2014/24/UE e 95 della direttiva 2014/25/UE) L'elemento da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare recato dalla novella in esame appare incompatibile con le previsioni di cui alle richiamate disposizioni europee, in quanto, contrariamente a esse, comporta che l'offerta sia valutata sulla base del rapporto basato sull'«impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione». Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in contrasto con le citate previsioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. In particolare, la novella introdotta dalla norma provinciale in esame, che si limita a sostituire il contenuto della lettera a) del comma 3 (rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto [...] e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici [...] in luogo del previgente impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto [...]), non muta tuttavia natura rispetto alla originaria previsione, costituendo - cosi' come testualmente indicato alla alinea della disposizione - «un elemento da tradurre in criterio di natura quantitativa o tabellare». Sotto tal profilo la novella non introduce pertanto un criterio obiettivo, sub specie di aspetto qualitativo, ambientale o sociale, connesso all'oggetto dell'appalto ma, per l'appunto, un elemento da tradurre in criterio di natura quantitativa o tabellare, ponendosi in contrasto con la normativa europea, che richiede invece che l'offerta debba essere valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Sotto altro profilo, parte del rapporto di cui si compone l'elemento di valutazione introdotto dalla norma, ossia l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione, qualificabile quale atto di assunzione unilaterale di obbligazioni nei confronti della stazione appaltante, non sembra prestarsi ad essere debitamente tenuto in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in quanto non misurabile, non costituente elemento riferito o riferibile all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (ad es., possesso certificazione di qualita', rating di legalita', ecc.), nonche' concretamente non idoneo a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, e, pertanto, non in grado di garantire quel raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza quale sia l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, richiesto dal legislatore europeo. Quanto alla disciplina nazionale di attuazione delle richiamate disposizioni europee, occorre evidenziare che l'art. 95 del codice contratti, dispone, al primo comma, che «I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti»; il successivo comma 6 stabilisce che «I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto». Sotto il profilo contenutistico, il predetto impegno del concorrente non appare neppure sussumibile in alcune delle categorie esemplificate dall'art. 95, comma 6, codice contratti, che individua quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto i seguenti: la qualita', che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, (lettera a); il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto (lettera b); il costo di utilizzazione e manutenzione (lettera e); la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita' dell'azienda (lettera d); l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (lettera e); il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica (lettera O; le condizioni di consegna (lettera g). In relazione al secondo dei parametri costituzionali evocati in premessa occorre evidenziare che «la giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalita' di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioe', in generale, i vincoli alle modalita' di esercizio delle attivita' economiche» (ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalita' di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007)» (Corte costituzionale sentenza n. 299 del 2012). Ed e' alla concorrenza «per il mercato», dunque, all'ambito materiale della «tutela della concorrenza» che codesta Corte ascrive la disciplina delle procedure di selezione dei concorrenti e dei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici (cfr. sentenze n. 52 del 2012, n. 339 e n. 184 dei 2011), ambito in cui si colloca anche la norma provinciale in esame, che introduce per la valutazione dell'offerta tecnica un elemento, da tradurre in criterio di natura quantitativa o tabellare, diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale di recepimento della normativa europea in materia. L'art. 52, comma 6, inserisce all'art. 2 della LP 2/2020 il comma 5-bis, il quale stabilisce che: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica». Il comma 3 dell'art. 2 ivi richiamato individua quali elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, per i lavori da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i seguenti: «a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra piu' operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS); b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, alfine di assicurare la qualita' nell'esecuzione del contratto». Detta disposizione, nella versione non novellata dalla legge provinciale in esame, e' stata - come innanzi evidenziato - gia' impugnata dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 21 maggio u.s., in quanto previsione normativa che si discosta dalle norme statali, secondo cui i criteri di valutazione dell'offerta devono essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Al pari di quella impugnata, la novella introdotta dalla norma provinciale in esame, nella parte in cui rende applicabili quegli elementi di valutazione basati su impegni da parte del concorrente agli affidamenti di servizi e forniture, si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria e, segnatamente, con articoli 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, che richiedono invece che il miglior rapporto qualita'/prezzo debba essere valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in contrasto con le citate previsioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Come in precedenza evidenziato relativamente alla novella introdotta dall'art. 52, comma 4, lettera c), della LP in esame, gli «impegni» del concorrente, qualificabili quali atti di assunzione unilaterale di obbligazioni nei confronti della stazione appaltante, non sembrano, anche in questo caso, prestarsi ad essere debitamente tenuti in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in quanto non misurabili, non costituenti elementi riferiti o riferibili all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (ad es., possesso certificazione di qualita', rating di legalita', ecc.), nonche', concretamente non idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, e, pertanto, non in grado di garantire quel raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, richiesto invece dal legislatore europeo. Afferendo, inoltre, a disciplina del codice di contratti relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, strumentale a garantire la tutela della concorrenza, detta disposizione eccede anche dalle competenze provinciali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza. L'art. 52, comma 7, introduce il comma 6-bis all'art. 2 della L.P. 2/2020, riproduttivo del precedente comma 4 del medesimo art. 2, ai sensi del quale: «La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016». Anche tale disposizione, legiferando nella materia della tutela della concorrenza, contrasta con l'art. 95, comma 6, decreto legislativo n. 50/2016 e con l'art. 67 direttiva 24/2014/UE - secondo i quali i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto - in quanto introduce un criterio di valutazione che prescinde del tutto dalla considerazione delle specificita' del contratto. Per effetto di tale disciplina provinciale viene a determinarsi una disomogeneita' di comportamenti all'interno del territorio nazionale. Anche tale disposizione, quindi, viola l'art. 117, comma 1, e comma 2, lettera e) della Costituzione. L'art. 52, comma 8, sostituisce il comma 8 dell'art. 2 della LP 2/2020, con il seguente: «Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3». L'art. 40 della LP 26/1993 ivi richiamato, rubricato «Offerte anomale e turbative di gara», stabilisce che «1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalita' ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici. 2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione da' avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'art. 8, comma 3». La disposizione provinciale in esame riformula la previsione contenuta nell'art. 2, comma 8, della LP 2/2020 - comma quest'ultimo gia' impugnato dal Consiglio dei Ministri con la predetta deliberazione del 21 maggio u.s. - demandando in sostanza ad un regolamento di attuazione la disciplina della valutazione dell'anomalia delle offerte per i casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ipotesi di ricorso agli elementi specificamente indicati dal comma 3 del suddetto art. 8 della LP 2/2020; comma quest'ultimo anche impugnato dal Consiglio dei ministri con la predetta deliberazione. Al riguardo si osserva che la norma in esame, limitando la previsione della valutazione dell'anomalia dell'offerta («solamente nel caso di ricorso a ...») ad una sola ipotesi, ossia quella che basa l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa degli appalti di lavori sugli elementi di valutazione costituiti dagli impegni del concorrente, contrasta con gli articoli 69 della direttiva 2014/24/UE e 84 della direttiva 2014/25/UE, i quali stabiliscono, ai rispettivi paragrafi 1, che «le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori "impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi"; id est indipendentemente da quelli che sono gli elementi dell'offerta che si e' inteso valorizzare. Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in contrasto con le citate previsioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La disposizione in esame contrasta, inoltre, con quanto previsto a livello statale dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, codice dei contratti, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del citato comma 2-ter, ha attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - la facolta' di «procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia», al fine di non rendere nel tempo predeterminatili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa. Al riguardo occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione e' strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici non possono dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato. Cio' vale pure per le norme aventi ad oggetto la valutazione delle offerte anomale. Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell'ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 dei 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale. La previsione normativa in esame, dunque, eccede dalle competenze della provincia autonoma, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza. Peraltro, occorre rilevare che sul tema codesta Corte e' gia' intervenuta con sentenza n. 263 del 2016, dichiarando illegittima la previsione di una legge regionale ad autonomia speciale e ribadendo, al riguardo, che la potesta' legislativa regionale esclusiva in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dagli obiettivi internazionali, sicche' la tutela della concorrenza ex art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, rende evidente la natura di parametro interposto delle norme del Codice dei contratti pubblici riempiendo di contenuto i limiti statutari alla potesta' legislativa regionale in tema di lavori pubblici. Conclusivamente, gli articoli 52, commi 2, 4, lettera c), 6, 7 e 8, della legge provinciale impugnata, potendo determinare restrizioni e distorsioni dell'assetto concorrenziale, si pongono in contrasto con i principi dell'ordinamento euro-unitario, in particolare, con l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini dell'Unione, con l'art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione e con il piu' generale principio della concorrenza desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' con le previsioni di cui agli articoli 32, 67 e 69 della direttiva 2014/24/UE, 50, 82 e 84 della direttiva 2014/25/UE e si prestano, quindi, ad essere impugnati per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonche' per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, essendo invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, competenza di cui i richiamati articoli del codice dei contratti costituiscono parametro interposto. 4) Quanto all'art. 57, comma 1: Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) e l) della Costituzione e degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». L'art. 57 inserisce nella legge provinciale n. 2/2020 l'art. 7-bis, che, nell'ambito delle disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici, prevede in particolare, al comma 1, che per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la realizzazione di opere pubbliche puo' essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo, chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche, e demandando al regolamento provinciale la disciplina delle modalita' di attuazione. Al riguardo si evidenzia che l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019) ha sospeso, a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, l'art. 59, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori. Il legislatore, con la richiamata disposizione, ha inteso consentire interinalmente un ricorso piu' ampio all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione eliminando le limitazioni e a prescindere, quindi, dal caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Anche tale disposizione impatta sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e ordinamento civile per la conclusione ed esecuzione del contratto, materie che non possono che essere demandate alla legislazione statale al fine di assicurare uniformita' ed omogeneita' di comportamenti sull'intero territorio nazionale e non ad un futuro regolamento della provincia autonoma. Si richiamano al riguardo le sentenze di codesta Corte costituzionale n. 166 del 2019 e n. 160/2009 sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici.
P. Q. M Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale articoli 37, 43, commi 1, 6 e 9, 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8 e 57, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento del 13 maggio 2020, n. 3, recante «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022», pubblicata nel B.U.R. 13 maggio 2020, per contrasto con gli articoli 9, 117, primo comma della Costituzione, e secondo comma, lettere e), l), m) e s), e 97 della Costituzione e degli articoli 4 e 8 del del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige». Assieme all'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. originale estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella seduta del 13 luglio 2020, e della relazione allegata al verbale. Roma, 13 luglio 2020 L'Avvocato dello Stato: Colelli