N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 luglio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 luglio  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -
  Ulteriori misure di sostegno per le  famiglie,  i  lavoratori  e  i
  settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
  - Modificazioni della legge provinciale sul personale n. 7 del 1997
  - Concorsi per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia  -
  Previsione per i concorsi, per esami e  titoli,  di  un  esame,  un
  eventuale percorso formativo e un'eventuale  verifica  finale,  che
  puo' tenere conto  anche  dell'esito  del  percorso  formativo,  se
  attivato. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di  Trento  -
  Ulteriori misure di sostegno per le  famiglie,  i  lavoratori  e  i
  settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
  - Procedura semplificata per l'installazione  di  plateatici  e  di
  altre  strutture  leggere  da  parte  di  esercizi  pubblici  anche
  mediante occupazione di suolo pubblico - Previsione che, fino al 31
  dicembre  2021,  gli  esercizi  pubblici,  i   rifugi   alpini   ed
  escursionistici e le strutture ricettive anche  all'aperto  possono
  installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al  regolamento
  urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali,
  plateatici e  relative  coperture  o  altre  strutture  leggere  di
  protezione  degli  spazi  di  pertinenza  -  Previsione   che   per
  l'installazione di basamenti o pedane non cementizie  semplicemente
  in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi  a
  verde con carattere ornamentale  nonche'  per  la  collocazione  di
  sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni
  della soprintendenza per i beni culturali di cui agli  artt.  21  e
  106, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  -
  Previsione che  la  Provincia,  d'intesa  con  il  Consiglio  delle
  autonomie  locali,  puo'  definire  linee  guida   necessarie   per
  l'installazione delle strutture sopradette che  consentono  di  non
  richiedere le autorizzazioni  della  struttura  competente  per  la
  tutela dei beni culturali previste dagli artt. 21 e 106 del decreto
  legislativo n. 42 del 2004. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori  e  i  settori  economici
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  -  Modificazioni
  dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020  -  Procedura  di
  affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore  alla
  soglia europea - Previsione che, per tutta la durata dello stato di
  emergenza   sul   territorio    nazionale,    le    amministrazioni
  aggiudicatrici procedono all'affidamento  di  lavori  pubblici,  di
  incarichi tecnico-professionali e di servizi e forniture di importo
  pari  o  superiore  alla  soglia  europea  mediante  la   procedura
  negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo n.  50  del
  2016  (Codice  dei  contratti  pubblici)  -  Previsione  che  negli
  affidamenti di lavori pubblici  il  responsabile  del  procedimento
  seleziona almeno dieci operatori economici se  sussistono  in  tale
  numero soggetti idonei - Definizione con regolamento dei criteri  e
  modalita' di applicazione. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori  e  i  settori  economici
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  -  Modificazioni
  dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020  -  Procedura  di
  affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore  alla
  soglia europea - Criteri di aggiudicazione degli appalti sulla base
  di determinati  elementi  di  natura  quantitativa  o  tabellare  -
  Valutazione dell'offerta sulla base del rapporto tra  l'impegno  da
  parte del concorrente di affidare  in  subappalto  l'esecuzione  di
  parte della prestazione e la qualita' organizzativa  delle  risorse
  impiegate. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori  e  i  settori  economici
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  -  Modificazioni
  dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020  -  Procedura  di
  affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore  alla
  soglia europea - Affidamento di servizi e forniture -  Elementi  di
  valutazione dell'offerta - Impegni da parte del concorrente. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori  e  i  settori  economici
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  -  Modificazioni
  dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020  -  Procedura  di
  affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore  alla
  soglia europea - Previsione che  la  componente  del  prezzo  viene
  valutata con ricorso a formule matematiche basate  sulla  riduzione
  del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori  e  i  settori  economici
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  -  Modificazioni
  dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020  -  Procedura  di
  affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore  alla
  soglia europea -  Previsione  con  regolamento  di  attuazione  dei
  criteri per la valutazione delle offerte  anomale  per  i  casi  di
  aggiudicazione   di   lavori   con   il    criterio    dell'offerta
  economicamente piu' vantaggiosa. 
Appalti - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ulteriori misure
  di sostegno per le famiglie, i lavoratori  e  i  settori  economici
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  -  Modificazioni
  della legge provinciale  n.  2  del  2020  -  Disposizioni  per  la
  semplificazione e l'accelerazione  delle  realizzazione  di  lavori
  pubblici - Previsione che  per  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
  entrata in vigore della legge n. 3 del  2020  la  realizzazione  di
  opere  pubbliche  puo'  essere  effettuata   mediante   affidamento
  congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo
  a base di gara il progetto preliminare o il progetto  definitivo  e
  chiedendo in  sede  di  gara  l'offerta  di  migliorie  tecniche  -
  Modalita' di attuazione con regolamento provinciale. 
- Legge della Provincia autonoma di  Trento  13  maggio  2020,  n.  3
  (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie,  i  lavoratori  e  i
  settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
  e conseguente variazione al bilancio di previsione della  Provincia
  autonoma di Trento per gli esercizi  finanziari  2020-2022),  artt.
  37; 43, commi 1, 6 e 9; 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8;  e
  57, comma 1. 
(GU n.36 del 2-9-2020 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri,  (codice  fiscale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  codice  fiscale  80224030587,
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e'  domiciliato
(indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente
in carica per l'impugnazione della legge della Provincia autonoma  di
Trento del 13  maggio  2020,  n.  3,  recante  «Ulteriori  misure  di
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione  al
bilancio di previsione della Provincia autonoma  di  Trento  per  gli
esercizi finanziari 2020-2022», pubblicata nel B.U.R. 13 maggio 2020,
in relazione ai suoi articoli 37, 43, commi 1, 6 e 9, 52, commi 2, 3,
4, lettera c), 6, 7 e 8 e 57, comma 1. 
    La legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3,
recante «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e
i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
e conseguente variazione al bilancio di  previsione  della  Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022», pubblicata
nel B.U.R. 13 maggio 2020, ai suoi articoli 37, 43, commi 1, 6  e  9,
52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8, e 57, comma 1, dispone: 
        l'art. 37, recante «Modificazioni della legge  provinciale  3
aprile 1997, n.  7  (legge  sul  personale  della  provincia  1997)»,
prevede: 
          «... 
          2. Al comma 2 dell'art. 22-bis della  legge  sul  personale
della provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
"2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un  eventuale
percorso formativo e un'eventuale verifica finale,  che  puo'  tenere
conto anche  dell'esito  del  percorso  formativo,  se  attivato.  In
particolare: ..."; 
b) nella lettera b) le parole: "il percorso formativo obbligatorio e'
finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso  formativo,
se previsto dal bando di concorso, e' finalizzato"; 
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
"c)  l'eventuale  verifica  finale  accerta  infine,  attraverso   un
colloquio, le conoscenze e le  attitudini  personali  dei  candidati,
anche  tenendo  conto  dell'apprendimento  acquisito   nel   percorso
formativo, se attivato." 
          3. Nel comma 4 dell'art. 22-bis della legge  sul  personale
della provincia 1997 le parole: "la durata  del  percorso  formativo"
sono sostituite dalle seguenti: "la  durata  dell'eventuale  percorso
formativo". 
          ...». 
        l'art.    43,    recante    «Procedura    semplificata    per
l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere  da  parte
di esercizi pubblici anche mediante occupazione di  suolo  pubblico»,
ai commi 1, 6 e 9, prevede: 
          «1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
della necessita' di rispettare le misure  di  distanziamento  sociale
nella somministrazione di alimenti o bevande,  fino  al  31  dicembre
2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e  le
strutture ricettive anche all'aperto possono  installare,  in  deroga
alle previsioni  urbanistiche,  al  regolamento  urbanistico-edilizio
provinciale e ai regolamenti edilizi comunali; plateatici e  relative
coperture o altre strutture leggere  di  protezione  degli  spazi  di
pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine  il  comune
territorialmente competente autorizza l'installazione delle  predette
strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda,  alla
quale sono allegati: 
a) planimetria con  evidenza  della  localizzazione  della  struttura
progettata, redatta da un tecnico  abilitato  alla  professione,  con
relativa  documentazione  fotografica;  schema   di   massima   della
struttura  con  indicazione  dei  materiali;   individuazione   delle
porzioni   di   proprieta'   pubbliche    o    private    interessate
dall'intervento; 
b) assenso del privato proprietario delle aree su cui  e'  effettuata
l'installazione; 
c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli  per  l'esercizio  di
somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si
riferisce; 
d) se l'installazione e' soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi
4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia; 
e) l'impegno alla rimessa in  pristino  dei  luoghi  al  termine  del
periodo emergenziale di cui al comma 1. 
          ... 
          6. Per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie
semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da
elementi  a  verde  con  carattere   ornamentale   nonche'   per   la
collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie  le
autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui  agli
articoli 21 e 106, comma 2-bis, del decreto  legislativo  n.  42  del
2004. 
          ... 
          9. In considerazione della valorizzazione delle  specifiche
caratteristiche territoriali, il  Consiglio  delle  autonomie  locali
puo' elaborare linee guida per ambiti territoriali comprensivi di due
o  piu'  comuni.  Per  agevolare  il  rilascio  delle  autorizzazioni
previste dal comma 5, la provincia, d'intesa con il  Consiglio  delle
autonomie  locali,  puo'  definire   linee   guida   necessarie   per
l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che  consentono
di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la
tutela dei beni culturali  previste  dagli  articoli  21  e  106  del
decreto legislativo n. 42 del 2004. Il protocollo  prevede  l'impegno
per i comuni di trasmettere  alla  soprintendenza  le  autorizzazioni
concesse per il successivo controllo a campione». 
        l'art. 52, recante «Modificazioni  dell'art.  2  della  legge
provinciale n. 2 del 2020», ai commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7  e  8,
prevede: 
          «2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del
2020 e' sostituito dal seguente: 
"1. Per tutta la durata  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale dichiarato in conseguenza del  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata  dello
stato  di  emergenza,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono
all'affidamento di  lavori  pubblici,  all'affidamento  di  incarichi
tecnico professionali e all'affidamento di  servizi  e  forniture  di
importo pari o superiore alla soglia europea  mediante  la  procedura
negoziata prevista dall'art. 63 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 (codice dei contratti  pubblici);  negli  affidamenti  di
lavori pubblici il responsabile  del  procedimento  seleziona  almeno
dieci operatori economici, se  sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e  le  modalita'  per
l'applicazione di questo comma." 
3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2  del  2020  e'
sostituito dal seguente: 
"2. In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1,
al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione  di
emergenza  sanitaria  in  atto,  le  amministrazioni   aggiudicatrici
procedono all'affidamento di contratti pubblici  di  importo  pari  o
superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento
previste dall'ordinamento vigente". 
4. Al comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
... 
c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
"a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in
subappalto l'esecuzione di parte della  prestazione  a  microimprese,
piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le
prestazioni affidate, i nominativi dei singoli  subappaltatori  e  la
qualita' organizzativa delle risorse impiegate da  tutte  le  imprese
esecutrici nell'esecuzione del  contratto,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'art. 17,  comma  5,  lettere  l)  ed  n),  della  legge
provinciale 9 marzo 2016, n.  2  (legge  provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta
fermo il divieto  di  frazionare  fra  piu'  operatori  economici  il
subappalto di una medesima lavorazione o prestazione  omogenea,  come
individuata nel progetto messo in gara, anche  tramite  lo  strumento
delle work breakdown structures (WBS);". 
6. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del  2020
e' inserito il seguente: 
"5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma  4,  della
legge provinciale di recepimento delle direttive europee  in  materia
di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e  forniture
le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi  di
valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto  e
caratteristiche  del  contratto.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma  3,  anche  di
natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre
a  elementi   di   valutazione   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa esclusivamente di natura  quantitativa  o  tabellare  non
nomina la commissione tecnica." 
7. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del  2020
e' inserito il seguente: 
"6-bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule
matematiche basate sulla riduzione  del  differenziale  di  punteggio
all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di  attuazione
della legge provinciale di recepimento  delle  direttive  europee  in
materia di contratti pubblici 2016." 
8. Il comma 8 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2  del  2020  e'
sostituito dal seguente: 
"8. Con regolamento di attuazione possono  essere  stabiliti  criteri
per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto  previsto
dall'art. 40  della  legge  provinciale  sui  lavori  pubblici  1993,
solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3". 
        l'art. 57, recante «Inserimento dell'art. 7-bis  nella  legge
provinciale n. 2 del 2020», al comma 1 prevede: 
          «1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2020  e'
inserito il seguente: 
"Art. 7-bis Disposizioni per  la  semplificazione  e  l'accelerazione
della realizzazione di lavori pubblici 
1. In ragione della  situazione  venutasi  a  creare  in  conseguenza
dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  per  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore di questa legge, la realizzazione  di
opere pubbliche puo' essere effettuata mediante affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a  base  di
gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo  in
sede di gara l'offerta di migliorie tecniche.  Con  regolamento  sono
disciplinate le modalita' di attuazione di questo comma". 
    Le norme appena riportate sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Quanto all'art. 37: Violazione dell'art. 97 della  Costituzione  e
degli artt. 4 e 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
Alto-Adige». 
    L'art. 37 della legge  provinciale  impugnata  apporta  modifiche
alla legge sul personale della provincia del 3 aprile 1997, n. 7. 
    In particolare  i  commi  2  e  3  dell'articolo  in  esame,  nel
modificare l'art. 22-bis della citata legge n. 7 del 1997 in  materia
di concorsi pubblici per l'accesso  alla  dirigenza  di  ruolo  della
provincia, rendono, nell'ambito  dei  concorsi  per  esami  e  titoli
rendono solo eventuale il percorso formativo e altrettanto  eventuale
la  conseguente  verifica  finale,  che,  viceversa,  in  base   alla
disciplina previgente, erano obbligatori. 
    Tale modifica contrasta con l'art. 97 della Costituzione, di  cui
costituisce attuazione il decreto legislativo  n.  165/2001,  il  cui
art. 1, per quanto di interesse, stabilisce che: 
        «Le   disposizioni   del   presente   decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione 
        ... 
        2.  Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  regioni,  le
province,  i  comuni,  le  comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300.  Fino
alla revisione organica della disciplina di settore, le  disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 
        3.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.  Le
regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'art. 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   costituiscono
altresi', per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica». 
    Tra i principi di cui all'art. 2 della legge n. 421/1992, al  cui
rispetto sono tenute anche le province autonome,  vi  e':  «prevedere
una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche
dirigenziali di primo livello» (comma 1, lettera f). 
    Dunque, l'uniformita' dei  criteri  di  selezione  del  personale
dirigenziale costituisce una norma di riforma economico  sociale  cui
anche la Provincia autonoma di Trento e' tenuta ad adeguarsi. 
    In tal senso la giurisprudenza di codesta Corte, che,  ancora  di
recente, ha ribadito che: 
        «quanto al riparto delle competenze tra Stato e  regioni,  la
disciplina del rapporto di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica
amministrazione, come rivisitato dal  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  rientra  nella  materia
"ordinamento civile", riservata alla potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017). Con riferimento alla
Regione autonoma Sardegna,  si  deve  tener  conto  della  competenza
legislativa primaria in tema di "stato  giuridico  ed  economico  del
personale" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dello  statuto  di
autonomia, competenza che, per espressa previsione  statutaria,  deve
essere esercitata nel "rispetto ... delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della  Repubblica"  (sentenza  n.  154  del
2019)» (Corte costituzionale n. 43/2020). 
    Anche la Provincia autonoma  di  Trento,  pur  avendo,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, dello Statuto potesta' legislativa esclusiva in
materia di «1) ordinamento degli uffici provinciali e  del  personale
ad essi addetto», ai sensi dell'art.  4  del  medesimo  statuto  deve
esercitare tale potesta' nel rispetto «delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica», quali sono, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto  legislativo  n.
165/2001 e dell'art. 2 della legge n. 421/1992, quelle riguardanti le
modalita' di reclutamento del personale dirigenziale, declinate nello
stesso decreto legislativo n. 165/2001. 
    Posto  che,  come  detto,   tale   ultimo   decreto   legislativo
costituisce   attuazione   ed   espressione   dell'art.   97    della
Costituzione, ne deriva che la disposizione impugnata,  discostandosi
dalle modalita' generali da esso previste  per  il  reclutamento  del
personale dirigenziale, viola i parametri indicati in rubrica. 
2) Quanto all'art. 43, commi 1, 6 e 9: Violazione degli articoli 9  e
117, comma 2, lettera m) e s) della Costituzione e degli articoli 4 e
8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». 
    L'art.   43   disciplina   la   «Procedura    semplificata    per
l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere  da  parte
di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico». 
    In  particolare,  il   comma   1,   in   ragione   dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e della necessita' di rispettare le misure
di distanziamento sociale, prevede che  per  le  strutture  ricettive
anche all'aperto si possano installare coperture  o  altre  strutture
leggere di protezione degli  spazi  di  pertinenza,  in  deroga  alle
previsioni   urbanistiche,   al   regolamento    urbanistico-edilizio
provinciale e ai regolamenti edilizi comunali. 
    Al comma 6 si specifica, poi, quali interventi non richiedono  le
autorizzazioni di cui agli articoli art. 21 e 106 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
    Il comma 9 dello stesso art. 43 prevede inoltre che la provincia,
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' definire linee
guida necessarie per l'installazione  delle  strutture  previste  dal
comma 1, che consentono di non  richiedere  le  autorizzazioni  della
struttura competente per la tutela dei beni culturali previste  dagli
articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    La disciplina regionale stabilisce quale data ultima di rimozione
delle opere il 31 dicembre 2021, ponendosi, cosi', in  contrasto  con
la normativa nazionale in materia, che ha introdotto bensi' misure di
semplificazione in relazione alle domande di  nuove  concessioni  per
l'occupazione  di  suolo  pubblico,  ovvero  di   ampliamento   delle
superfici gia' concesse, ma ha previsto soltanto fino al  31  ottobre
2020 l'esonero dal titolo autorizzativo di cui all'art. 21 del Codice
di settore per la posa in opera temporanea di strutture amovibili  in
luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale (cfr. art.
181 del decreto-legge n. 34 del 2020). 
    I predetti commi 1, 6 e 9 dell'art. 43  della  legge  provinciale
contrastano,  pertanto,  con  i  limiti  alla  potesta'   legislativa
provinciale posti dall'art. 8 dello statuto  speciale,  in  combinato
disposto con l'art. 4 del medesimo statuto, e dagli articoli 9 e art.
117, secondo comma, lettera s) e m), della  Costituzione,  in  quanto
prevedono  ipotesi  di  interventi  sottratti   alle   autorizzazioni
previste  dagli  articoli  21  e  106,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo n. 42 del 2004, invadendo cosi' la competenza dello Stato
in materia di tutela dei beni culturali e del  paesaggio  (art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione), nonche'  la  potesta'
esclusiva dello Stato  di  determinare  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo  comma,
lettera m), della Costituzione). 
    L'art. 8 dello statuto, infatti, richiede, mediante  il  richiamo
al precedente art. 4, che l'esercizio  delle  competenze  legislative
provinciali in materia di  «tutela  e  conservazione  del  patrimonio
storico artistico e popolare» avvenga «In armonia con la Costituzione
e i principi dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  con  il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali  -
tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela  delle   minoranze
linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle  riforme
economico-sociali della Repubblica».  E,  secondo  l'insegnamento  di
codesta Corte, la disciplina statale costituisce in  tali  ambiti  un
limite minimo di tutela non derogabile dalle regioni, ordinarie  o  a
statuto speciale, e dalle province  autonome  (sentenze  n.  101  del
2010, n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007). 
    Codesta Corte anche di recente (sentenza n.  201  del  2018),  in
armonia con i propri precedenti, (sentenze n. 189 del 2016,  n.  308,
n. 238 del 2013, n. 101 del 2010), ha ribadito  che  «il  legislatore
statale conserva il  potere  di  vincolare  la  potesta'  legislativa
primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione  di
norme qualificabili come "grandi  riforme  economico-sociali",  anche
sulla base del titolo di competenza legislativa in materia di "tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione». 
    Conseguentemente, le disposizioni del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, quali norme di grande  riforma  economico-sociale,  si
impongono alla Provincia autonoma di Trento nell'esercizio  di  tutte
le competenze primarie ad  essa  attribuite  dallo  statuto.  Codesta
Corte ha inoltre  sottolineato  la  rilevanza  dell'ulteriore  limite
degli «interessi nazionali» alla potesta' legislativa primaria  delle
Provincie  autonome  di  cui  al  citato  art.   4   dello   statuto,
rappresentando che  «Si  tratta  di  un'espressione  che  puo'  avere
molteplici significati, tra i quali  va  sicuramente  ricondotto  (in
quanto e' la disposizione  costituzionale  stessa  che,  nell'inciso,
riconoscendo un fondamentale diritto della popolazione, evidenzia che
il riferimento e' anche rivolto allo "Stato  comunita'")  quello  che
tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto  di
fruire, in condizioni di parita' sull'intero territorio nazionale, di
una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte  ad  ottenere
un provvedimento amministrativo» (Corte  costituzionale  n.  207  del
2012). 
    In  questa  ottica,  si  configura  quindi  anche  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  in
materia di livelli essenziali delle prestazioni, che vanno  garantiti
a tutti  i  cittadini  in  maniera  uniforme  nell'intero  territorio
nazionale, atteso che nell'ambito di tali prestazioni  rientra  anche
l'individuazione della portata applicativa dei  titoli  autorizzatori
previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio  (cfr.  ancora
Corte costituzionale n. 207 del 2012). 
    E' violato,  infine,  anche  l'art.  9  della  Costituzione,  che
attribuisce rilevanza primaria alla tutela del patrimonio  storico  e
artistico della Nazione, atteso che la legge provinciale determina un
significativo  abbassamento  del  livello  della  tutela   dei   beni
culturali. 
    Alla  luce  di  tali  considerazioni,  emerge   la   contrarieta'
dell'art. 43, commi 1, 6 e 9, della legge provinciale n. 3  del  2020
agli articoli 4 e 8 dello statuto speciale e agli articoli 9  e  117,
secondo comma, lettera s) e m), della Costituzione, rispetto al quale
costituiscono norme interposte gli articoli  21  e  106  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004. 
    Premessa sul Capo VIII della legge impugnata: i rapporti  con  la
L.P. 2/2020 e la relativa impugnazione dinnanzi a codesta Corte. 
    Il Capo VIII della legge che  si  impugna  contiene  disposizioni
modificative di alcune previsioni della legge provinciale n. 2 del 23
marzo 2020 che sono state impugnate innanzi alla Corte costituzionale
(delibera del Consiglio dei  ministri  del  21  maggio  2020  -  R.G.
50/2020) per violazione dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lettera e)
e l) della Costituzione. 
    In  particolare  della  legge  provinciale  2/2020   sono   state
impugnati: 
        a) l'art. 2, comma 1, che, in deroga al codice degli appalti,
prevede  il   ricorso   alla   procedura   negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di gara a prescindere dalla condizione di cui
alla lettera c) dell'art. 63, comma 2,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; 
        b) l'art. 2, commi 3, 4 e 7 e 8, che disciplina i criteri  di
aggiudicazione e le modalita' di calcolo per  l'individuazione  della
soglia di  anomalia,  contrasta  con  alcune  norme  del  codice  dei
contratti pubblici, e in particolare con gli articoli, 95,  comma  6,
che prevede criteri oggettivi per la valutazione delle offerte, e con
l'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, che  prevede  le  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia stabilite dallo
Stato; 
        c) l'art. 3, che reca disposizioni su  procedure  di  appalto
dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea; 
        d)  l'art.  4,  che  reca  disposizioni  sulle  procedure  di
affidamento, consentendo la partecipazione degli operatori  economici
a  prescindere  sia  dalla  dichiarazione  da  parte   degli   stessi
dell'assenza di motivi di esclusione sia dalla verifica  dell'assenza
di tali motivi; 
        e)  l'art.  6,  che  reca  disposizioni  su  affidamenti   di
incarichi tecnici tale da determinare disomogeneita' di comportamenti
all'interno del  territorio  nazionale  e  pertanto  reca  previsioni
riservate alla legislazione statale. 
    Tali disposizioni sono state modificate dagli articoli da 52 e 54
della legge n. 3/2020, in modo tale da non consentire il  superamento
delle criticita' rilevate nel ricorso avverso la legge n. 2/2020. 
    a) In merito all'art. 2 della legge provinciale n.  2/2020,  come
modificato dall'art. 52 della legge provinciale n. 3/2020  si  rileva
che: 
        la  disposizione  di  cui  al  comma  1   (impugnato)   viene
parzialmente modificata in maniera  sostanzialmente  insufficiente  a
superare il rilievo formulato in sede di impugnazione; 
        le disposizioni del comma 3 (impugnato) vengono modificate in
maniera non sostanziale e non incidono sui motivi di impugnazione; 
        la disposizione del comma 4  (impugnato)  viene  spostata  al
nuovo comma 6-bis; 
        la disposizione del comma 5 (non impugnato) viene  modificata
coordinando  la  stessa  con  la  disposizione  di  cui  al  comma  3
(impugnato) e inglobandovi  la  disposizione  contenuta  al  comma  7
(impugnato), riferendola espressamente ai lavori; 
        viene aggiunto, altresi', il  nuovo  comma  5-bis  contenente
analoga disposizione per l'affidamento di servizi e le forniture; 
        la disposizione del comma 8 (impugnato) viene  modificata  in
maniera non sostanziale, e non incide sui motivi di impugnazione. 
    Tali disposizioni verranno di seguito singolarmente censurate. 
    b) La disciplina contenuta nell'art. 3  (impugnato)  della  legge
provinciale n. 2/2020,  come  modificata  dall'art.  53  della  legge
provinciale n. 3/2020 in esame, resta  essenzialmente  invariata,  in
quanto l'intervento modificativo si limita ad aggiornare, al comma 5,
i richiami ai commi dell'art. 2 della legge  provinciale  n.  2/2020,
variati nella numerazione a seguito delle  modifiche  ivi  introdotte
dal citato art. 52 della legge in esame. 
    Tale modifica, riguardando solo il disposto  del  comma  5  sopra
descritto, non richiede autonoma impugnativa,  restando  immutate  le
criticita' rilevate nel ricorso avverso l'art. 3 della l.p. 2/2020. 
    c) Anche le disposizioni  dell'art.  4  (impugnato)  della  legge
provinciale n. 2/2020,  come  modificate  dall'art.  54  della  legge
provinciale n. 3/2020, rimangono immutate,  limitandosi  l'intervento
modificativo ad abrogare il comma 8, ininfluente sulla valutazione di
dette disposizioni. 
    Per tale ragione, anche tale intervento modificativo non richiede
autonoma impugnativa, restando immutate le  criticita'  rilevate  nel
ricorso avverso l'art. 4 della l.p. 2/2020 
    d) Verra', invece, impugnato l'art. 57, che inserisce nella legge
provinciale n. 2/2020 l'art. 7-bis. 
3) Quanto all'art. 52,  commi  2,  3,  4,  lettera  e),  6,  7  e  8:
Violazione degli articoli 117, primo comma, e secondo comma,  lettera
e),  della  Costituzione,  nonche'  degli  4  e  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670/72,  recante  «Testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
Alto Adige». 
    Gli articoli 52, commi 2, 3, 4, lettera e), 6, 7 e 8, della legge
in oggetto sono illegittimi sotto il profilo della  coerenza  con  il
dettato costituzionale e, segnatamente, con l'art. 117, primo  comma,
della Costituzione (nella parte in cui prevede  che  la  legislazione
regionale  si   esercita   nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario), nonche' con  la  competenza  esclusiva
attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. 
    In via generale va premesso che, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,
n. 17 dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Trento ha  una
potesta' legislativa primaria  in  materia  di  «lavori  pubblici  di
interesse provinciale»; tuttavia tale potesta' deve esercitarsi entro
i limiti indicati dall'art. 4,  comma  1,  dello  statuto,  ossia  in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica e con il rispetto degli  obblighi  internazionali  e
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica. 
    Inoltre, a norma dell'articolo unico del decreto  legislativo  n.
162/2017 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  in   materia   di   contratti
pubblici», «Le Province autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano
con legge  provinciale,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea  e  delle   norme   legislative   fondamentali   di   riforma
economico-sociale, ivi comprese quelle  che  stabiliscono  i  livelli
minimi di regolazione richiesti dal diritto  dell'Unione  europea  in
materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e  i
contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione,  relativi
a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma  1,  numeri
1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art.  32,  comma
1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 2342. Con la legge di
cui al comma 1, e nel rispetto  degli  stessi  limiti  ivi  previsti,
possono   essere   previsti   interventi   atti   ad   agevolare   la
partecipazione agli appalti pubblici delle piccole  e  medie  imprese
(PMI), in quanto  importanti  fonti  di  competenze  imprenditoriali,
d'innovazione e di occupazione». 
    Con specifico riferimento al riparto delle competenze legislative
tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
in ordine alle discipline, dettate dal codice dei contratti pubblici,
della scelta del contraente nelle procedure ad  evidenza  pubblica  e
del perfezionamento del vincolo negoziale  e  della  sua  esecuzione,
occorre evidenziare che codesta Corte costituzionale ha affermato che
«E' pacifico infatti che le disposizioni  del  codice  dei  contratti
pubblici regolanti le  procedure  di  gara  sono  riconducibili  alla
materia della tutela della concorrenza; esse inoltre  vanno  ascritte
all'area delle norme fondamentali  delle  riforme  economico-sociali,
nonche' delle norme con le quali lo Stato  ha  dato  attuazione  agli
obblighi internazionali  nascenti  dalla  partecipazione  dell'Italia
all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n.  187  e  n.  36  del
2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221  e  n.
45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice  che  regolano  gli
aspetti privatistici della conclusione ed  esecuzione  del  contratto
sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e
n.  269  del  2014);  esse,  poi,  recano  principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014  e  n.  187  del
2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze  n.
74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del  2010).  Le  considerazioni
che precedono, espresse nella  vigenza  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  200411710E  e
200411810E), devono essere confermate anche in relazione  al  decreto
legislativo n. 50  del  2016  (d'ora  in  avanti:  nuovo  codice  dei
contratti pubblici), che ne ha preso il posto,  in  attuazione  della
legge  delega  28  gennaio  2016,  n.  11  (Deleghe  al  Governo  per
l'attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE  e  2014/25/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)» (sentenza
n. 166 del 2019). 
    Occorre altresi' rilevare che il disposto di  cui  al  previgente
art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  oggi
riprodotto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  50/2016
(codice dei contratti pubblici), a mente  del  quale  «le  regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano  adeguano
la propria  legislazione  secondo  le  disposizioni  contenute  negli
statuti e nelle relative norme di attuazione», deve leggersi, secondo
le indicazioni fornite da codesta Corte, nel senso che (esso) «impone
anche alle  regioni  ad  autonomia  speciale  (in  assenza  di  norme
statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le
norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione
in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal codice  stesso»
(sentenza n. 411 del 2008, in riferimento allo statuto della  Regione
Sardegna, il cui art. 3, lettera e), attribuisce  alla  medesima  una
competenza legislativa primaria in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse regionale, alla quale, quindi, non  appartengono  le  norme
relative  alle  procedure  di  gara  e  all'esecuzione  del  rapporto
contrattuale: tali settori -  per  la  Corte  -  sono  oggetto  delle
disposizioni del citato codice, alle quali, pertanto, il  legislatore
regionale  avrebbe  dovuto  adeguarsi).   Oltre   a   cio',   occorre
sottolineare  che  codesta  Corte  ha   piu'   volte   statuito   (in
particolare, con sentenza n. 536 del 2002) che, nel caso in  cui  una
materia attribuita dallo  statuto  speciale  alla  potesta'  primaria
delle  regioni  a  statuto  speciale  o   delle   province   autonome
interferisca in tutto o in parte con un  ambito  spettante  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, alla potesta' legislativa
esclusiva statale,  il  legislatore  nazionale  puo'  incidere  sulla
materia di competenza regionale/provinciale qualora l'intervento  sia
volto a garantire standard minimi e uniformi, trattandosi  di  limiti
unificanti  che  rispondono  a  esigenze  riconducibili   ad   ambiti
riservati alla competenza esclusiva dello Stato. 
    Tanto premesso in linea generale, si passera' ora  a  evidenziare
gli  specifici  profili  di  censura   relativamente   alle   singole
disposizioni indicate in epigrafe. 
    L'art. 52, comma 2, apporta modificazioni all'art. 2 della  legge
provinciale n. 2 del 2020, sostituendone il comma 1 con il  seguente:
«Per  tutta  la  durata  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale dichiarato in conseguenza del  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata  dello
stato  di  emergenza,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono
all'affidamento di  lavori  pubblici,  all'affidamento  di  incarichi
tecnico-professionali e all'affidamento di  servizi  e  forniture  di
importo pari o superiore alla soglia europea  mediante  la  procedura
negoziata prevista dall'art. 63 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti  pubblici);  negli  affidamenti  di
lavori pubblici il responsabile  del  procedimento  seleziona  almeno
dieci operatori economici, se  sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e  le  modalita'  per
l'applicazione di questo comma». 
    Detta disposizione contrasta con quanto stabilito dagli  articoli
32 della  direttiva  2014/24/UE  e  50  della  direttiva  2014/25/UE,
nonche' dagli articoli 63 e 157 del codice  dei  contratti  pubblici,
concernenti quest'ultimi,  rispettivamente,  l'«uso  della  procedura
negoziata senza previa pubblicazione di  un  bando  di  gara»  e  gli
«incarichi di progettazione e connessi», eccedendo  dalle  competenze
statutarie in premessa richiamate e violando la competenza  esclusiva
statale di cui all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della
Costituzione. 
    In  particolare,  l'art.  32,  paragrafo   2,   della   direttiva
2014/24/UE, stabilisce  che  «Nel  caso  degli  appalti  pubblici  di
lavori, forniture e servizi,  la  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione puo' essere utilizzata nei casi seguenti: «  ...  ]  c)
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema
urgenza  derivanti  da  eventi   imprevedibili   dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le  procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema
urgenza non  sono  in  alcun  caso  imputabili  alle  amministrazioni
aggiudicatrici». 
    Con  disposizione  sostanzialmente  analoga,  l'art.   50   della
direttiva 2014/25/UE, stabilisce che «Gli enti aggiudicatari  possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa  indizione  di  gara
nei seguenti casi: [ ... ] d) nella  misura  strettamente  necessaria
quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza   derivanti   da   eventi
imprevedibili dall'ente aggiudicatone, i  termini  stabiliti  per  le
procedure aperte, per le  procedure  ristrette  o  per  le  procedure
negoziate  precedute  da  indizione  di  gara  non   possono   essere
rispettati.  Le  circostanze  invocate  per  giustificare   l'estrema
urgenza  non  devono  essere  in  alcun  caso   imputabili   all'ente
aggiudicatore». 
    Del pari, l'art. 63 del codice degli appalti - che  recepisce  la
disciplina  sull'«uso  della   procedura   negoziata   senza   previa
pubblicazione», stabilita dalle  richiamate  disposizioni  europee  -
fissa il principio  secondo  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
possono aggiudicare appalti pubblici mediante detta procedura,  dando
conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della
sussistenza dei relativi  presupposti,  soltanto  nei  casi  e  nelle
circostanze specificamente ivi indicati (comma 1): tra questi  vi  e'
la previsione che consente il ricorso a tale procedura  nel  caso  di
appalti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  «nella  misura
strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza
derivante    da     eventi     imprevedibili     dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le  procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati» (comma 2, lettera e)). 
    A differenza delle disposizioni  delle  direttive  europee  e  di
quella   statale,   che,   invero,   danno   la   possibilita'   alle
amministrazioni  aggiudicatrici  di  affidare  gli  appalti  pubblici
mediante la predetta procedura in presenza delle condizioni  in  esse
individuate, la norma provinciale stabilisce che a detta procedura si
faccia ricorso generalizzato  per  gli  affidamenti  sopra-soglia  di
lavori, servizi e forniture, prescindendosi dalla  sussistenza  delle
condizioni richieste dalle norme europee e  da  quella  nazionale  di
recepimento e indipendentemente da esse. 
    Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in  contrasto  con
le previsioni delle citate direttive e della norma nazionale che  nel
costituisce  attuazione,  viola  l'art.  117,  primo   comma,   della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che  la   legislazione
regionale  si   esercita   nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario. 
    Tale contrarieta' emerge anche  in  relazione  agli  orientamenti
sull'utilizzo  del  quadro  in  materia  di  appalti  pubblici  nella
situazione di emergenza connessa alla crisi della  Covid-19,  forniti
dalla Commissione europea con la Comunicazione 2020/C 108 1101 del 1°
aprile 2020. Relativamente all'uso della  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione,  rileva  la  Commissione  al  punto  2.3.  che,
«poiche' le amministrazioni aggiudicatrici derogano in questo caso al
principio fondamentale della trasparenza  sancito  dal  trattato,  la
Corte di giustizia esige che il ricorso a  questa  procedura  rimanga
eccezionale.  Tutte   le   condizioni   devono   essere   soddisfatte
cumulativamente e interpretate in senso restrittivo (cfr. ad  esempio
le  cause  C-275108,  Commissione/Germania,  e  C-352112,   Consiglio
nazionale degli ingegneri). Una  «procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione»  consente  alle  amministrazioni   aggiudicatrici   di
negoziare direttamente con i potenziali contraenti;  l'aggiudicazione
diretta a un operatore economico preselezionato rimane l'eccezione ed
e' applicabile se solo un'impresa e' in grado di fornire i  risultati
richiesti nel  rispetto  dei  vincoli  tecnici  e  temporali  imposti
dall'estrema urgenza». Ritiene la Commissione,  pertanto,  che  «ogni
amministrazione aggiudicatrice dovra' valutare se  siano  soddisfatte
le condizioni per il ricorso a tale "procedura negoziata senza previa
pubblicazione" e dovra' giustificare la scelta di detta procedura  in
una relazione unica», ossia, secondo quanto  disposto  dall'art.  84,
paragrafo 1, lettera O  della  direttiva  2014/24/UE,  in  forza  del
quale, «per ogni appalto od ogni  accordo  quadro  contemplato  dalla
presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema  dinamico
di  acquisizione,   l'amministrazione   aggiudicatrice   redige   una
relazione contenente almeno le seguenti  informazioni:  [  ...]J  per
quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione  di
un bando di gara, le circostanze di cui all'art. 32 che  giustificano
il ricorso a tali procedure». 
    La previsione introdotta dalla  novella  in  esame  comporta  una
diversita' di disciplina rispetto a quella stabilita dalla  normativa
europea e da quella  nazionale  di  recepimento  idonea  ad  incidere
negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel
particolare segmento di mercato preso in considerazione. 
    Al riguardo occorre rilevare che,  secondo  quanto  affermato  da
codesta Corte, «la competenza statale  in  materia  di  tutela  della
concorrenza  ricomprende  anche   la   disciplina   delle   procedure
negoziate. La indicazione,  infatti,  dei  rigorosi  presupposti  che
autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito  di
disciplina unitario finalizzato ad assicurare un  sistema  di  tutela
uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta la deroga  ai
normali  metodi  di  gara  soltanto  in  presenza  delle   condizioni
puntualmente individuate dal legislatore statale»  (sentenza  n.  160
del 2009). 
    Sotto tale profilo la norma in esame non appare in linea  con  la
competenza esclusiva attribuita allo  Stato  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, in  materia  di  tutela  della
concorrenza. 
    Con riferimento agli  incarichi  tecnico-professionali  la  norma
provinciale in esame contrasta anche con l'art.  157,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici. 
    La norma statale prevede che «Gli incarichi di progettazione,  di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di  direzione
dei lavori, di  direzione  dell'esecuzione,  di  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione e  di  collaudo  di  importo  pari  o
superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile  del  procedimento,
nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parita'   di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la  procedura
prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b); l'invito  e'  rivolto  ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di
importo pari o superiore a 100.000  euro  sono  affidati  secondo  le
modalita' di cui alla parte II, titoli III e IV del presente codice». 
    A differenza  del  legislatore  nazionale  -  che  gia'  per  gli
incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro richiede la gara
pubblica  -  la  norma  provinciale   prevede   per   gli   incarichi
«sopra-soglia» il  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di  un  bando  di  gara.  La  diversita'  di  procedura
applicabile -  il  che  non  puo'  non  tradursi  in  una  potenziale
riduzione degli operatori  economici  abilitati  a  partecipare  alla
competizione (indeterminati, nel caso di gara pubblica, «almeno dieci
operatori economici» nelle  previsioni  della  norma  provinciale)  -
comporta anche in questa fattispecie una diversita' di disciplina non
consentita in base alla  giurisprudenza  di  codesta  Corte,  che  ha
affermato  che  «la  disciplina   delle   procedure   di   gara,   la
regolamentazione della qualificazione e  selezione  dei  concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di  aggiudicazione,  ivi
compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione,
mirano a garantire che le medesime si  svolgano  nel  rispetto  delle
regole  concorrenziali  e  dei  principi  comunitari   della   libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta' di stabilimento,  nonche'  dei  principi  costituzionali  di
trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n.  431,  n.  401  del
2007, n. 411 del  2008).  Siffatte  discipline,  in  quanto  volte  a
consentire la piena apertura del mercato nel settore  degli  appalti,
sono riconducibili all'ambito  della  tutela  della  concorrenza,  di
esclusiva competenza del legislatore statale  (sentenze  n.  401  del
2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere  una
disciplina  integrale  e  dettagliata  delle   richiamate   procedure
(adottata con il citato decreto legislativo n. 163 del 2006).  Questa
Corte ha, infine, affermato che  l'affidamento  dei  servizi  tecnici
relativi all'architettura  e  all'ingegneria,  riferibile  all'ambito
della legislazione sulle "procedure di affidamento", e'  suscettibile
di violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n.  322  del
2008)» (sentenza n. 186/2010). 
    Anche sotto  tale  profilo  la  norma  in  esame  invade  con  la
competenza esclusiva attribuita allo  Stato  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, in  materia  di  tutela  della
concorrenza. 
    L'art. 52, comma 4, lettera c), sostituisce  la  lettera  a)  del
comma 3  dell'art.  2  della  legge  provinciale  n.  2/2020  con  la
seguente: "a) il rapporto tra l'impegno da parte del  concorrente  di
affidare in subappalto l'esecuzione  di  parte  della  prestazione  a
microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando  per  ogni
subcontratto  le  prestazioni  affidate,  i  nominativi  dei  singoli
subappaltatori e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate da
tutte le imprese esecutrici  nell'esecuzione  del  contratto,  tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5,  lettere  l)  ed  n),
della legge provinciale 9 marzo 2016,  n.  2  (legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016); resta fermo  il  divieto  di  frazionare  fra  piu'  operatori
economici il subappalto di una  medesima  lavorazione  o  prestazione
omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche  tramite
lo strumento delle work breakdown structures (WBS)». 
    L'art. 2, comma 3, alinea, della citata LP 2/2020  disponeva  che
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma  4,  della  legge
provinciale 9 marzo 2016, n.  2  (legge  provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di  contratti  pubblici  2016),  i
lavori, nonche' i servizi e le  forniture,  per  quanto  compatibili,
sono aggiudicati con il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa e l'offerta tecnica e' valutata sulla base  dei  seguenti
elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare  [
... ]». 
    La nuova previsione di cui alla lettera a) - al  pari  di  quella
che va  a  sostituire,  impugnata  dal  Consiglio  dei  ministri  con
deliberazione del 21 maggio u.s., unitamente  alle  previsioni  delle
altre lettere del comma 3 - si presenta censurabile sotto il  profilo
di compatibilita' con  il  dettato  costituzionale  relativamente  ai
parametri di cui all'art. 117,  commi  1  e  2,  della  Costituzione,
richiamati in premessa. 
    Al riguardo occorre evidenziare che, in  materia  di  criteri  di
aggiudicazione degli appalti, gli articoli  67,  paragrafo  2,  della
direttiva 2014/24/UE e 82, paragrafo 2,  della  direttiva  2014/25/UE
stabiliscono che «l'offerta economicamente piu' vantaggiosa dal punto
di vista dell'amministrazione  aggiudicatrice  e'  individuata  sulla
base del prezzo o del costo, seguendo un  approccio  costo/efficacia,
quale il costo del ciclo di vita conformemente all'art.  68,  e  puo'
includere il miglior rapporto qualita'/prezzo, valutato sulla base di
criteri, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  e/o  sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione». 
    Tale scelta normativa risponde all'esigenza che «l'aggiudicazione
dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri  obiettivi
che garantiscano il rispetto dei  principi  di  trasparenza,  di  non
discriminazione  e  di  parita'  di  trattamento  per  garantire   un
raffronto oggettivo del valore relativo  delle  offerte  al  fine  di
determinare,  in  condizioni  di  effettiva  concorrenza,  quale  sia
l'offerta economicamente piu'  vantaggiosa»  (considerando  90  della
direttiva 2014/24/UE e 95 della direttiva 2014/25/UE) 
    L'elemento da  tradurre  in  criteri  di  natura  quantitativa  o
tabellare recato dalla novella in esame appare incompatibile  con  le
previsioni di cui alle richiamate disposizioni  europee,  in  quanto,
contrariamente a esse, comporta che l'offerta sia valutata sulla base
del  rapporto  basato  sull'«impegno  da  parte  del  concorrente  di
affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione». 
    Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in  contrasto  con
le citate previsioni delle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  viola
l'art. 117, primo comma,  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede che la legislazione regionale si esercita  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    In particolare, la novella introdotta dalla norma provinciale  in
esame, che si limita a sostituire il contenuto della lettera  a)  del
comma 3 (rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di  affidare
in  subappalto  [...]  e  la  qualita'  organizzativa  delle  risorse
impiegate  da  tutte  le  imprese  esecutrici  [...]  in  luogo   del
previgente impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto
[...]), non muta tuttavia natura rispetto alla originaria previsione,
costituendo - cosi' come  testualmente  indicato  alla  alinea  della
disposizione -  «un  elemento  da  tradurre  in  criterio  di  natura
quantitativa o tabellare». Sotto tal profilo la novella non introduce
pertanto un criterio obiettivo, sub specie  di  aspetto  qualitativo,
ambientale o  sociale,  connesso  all'oggetto  dell'appalto  ma,  per
l'appunto, un elemento da tradurre in criterio di natura quantitativa
o tabellare, ponendosi in contrasto con  la  normativa  europea,  che
richiede invece che l'offerta debba essere  valutata  sulla  base  di
criteri  oggettivi,  quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. 
    Sotto altro  profilo,  parte  del  rapporto  di  cui  si  compone
l'elemento di valutazione introdotto dalla norma, ossia l'impegno  da
parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte
della prestazione, qualificabile quale atto di assunzione unilaterale
di obbligazioni nei confronti della stazione appaltante,  non  sembra
prestarsi ad essere debitamente tenuto in considerazione  nell'ambito
dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa   in   quanto   non
misurabile,  non   costituente   elemento   riferito   o   riferibile
all'assenza o presenza di una  determinata  caratteristica  (ad  es.,
possesso certificazione di  qualita',  rating  di  legalita',  ecc.),
nonche' concretamente non idoneo  a  evidenziare  le  caratteristiche
migliorative delle offerte presentate e a differenziare le stesse  in
ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, e,
pertanto, non in grado di  garantire  quel  raffronto  oggettivo  del
valore relativo delle offerte al fine di determinare,  in  condizioni
di effettiva concorrenza  quale  sia  l'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, richiesto dal legislatore europeo. 
    Quanto alla disciplina nazionale di attuazione  delle  richiamate
disposizioni europee, occorre evidenziare che l'art.  95  del  codice
contratti, dispone, al primo comma, che «I criteri di  aggiudicazione
non  conferiscono  alla  stazione  appaltante  un  potere  di  scelta
illimitata dell'offerta. Essi garantiscono  la  possibilita'  di  una
concorrenza  effettiva  e  sono  accompagnati   da   specifiche   che
consentono  l'efficace  verifica  delle  informazioni  fornite  dagli
offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri
di aggiudicazione delle offerte. Le  stazioni  appaltanti  verificano
l'accuratezza  delle  informazioni  e  delle  prove   fornite   dagli
offerenti»; il successivo comma 6 stabilisce che «I documenti di gara
stabiliscono i criteri  di  aggiudicazione  dell'offerta,  pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle  caratteristiche  del  contratto.  In
particolare, l'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla
base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,  ambientali
o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto». 
    Sotto  il  profilo  contenutistico,  il  predetto   impegno   del
concorrente non appare neppure sussumibile in alcune delle  categorie
esemplificate dall'art. 95, comma 6, codice contratti, che  individua
quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto
dell'appalto i seguenti: la qualita', che comprende  pregio  tecnico,
caratteristiche estetiche e funzionali, (lettera a); il  possesso  di
un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea in relazione  ai
beni o servizi  oggetto  del  contratto  (lettera  b);  il  costo  di
utilizzazione e manutenzione  (lettera  e);  la  compensazione  delle
emissioni  di  gas  ad  effetto  serra   associate   alle   attivita'
dell'azienda  (lettera  d);   l'organizzazione,   le   qualifiche   e
l'esperienza del personale  effettivamente  utilizzato  nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto  (lettera  e);
il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica (lettera  O;
le condizioni di consegna (lettera g). 
    In relazione al secondo dei parametri costituzionali  evocati  in
premessa occorre evidenziare che «la giurisprudenza costituzionale e'
costante nell'affermare che la  nozione  di  concorrenza  di  cui  al
secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione  riflette
quella operante  in  ambito  comunitario  e  comprende:  a)  sia  gli
interventi  regolatori  che  a  titolo  principale   incidono   sulla
concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio,
che contrastano  gli  atti  ed  i  comportamenti  delle  imprese  che
incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e  che
ne disciplinano le modalita' di  controllo,  eventualmente  anche  di
sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che  mirano  ad
aprire un mercato o a consolidarne  l'apertura,  eliminando  barriere
all'entrata, riducendo o  eliminando  vincoli  al  libero  esplicarsi
della capacita' imprenditoriale e  della  competizione  tra  imprese,
rimuovendo, cioe', in generale, i vincoli alle modalita' di esercizio
delle attivita' economiche» (ex multis, sentenze n. 270 e n.  45  del
2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007). In  questa  seconda
accezione,  attraverso  la  «tutela   della   concorrenza»,   vengono
perseguite finalita' di ampliamento dell'area di  libera  scelta  dei
cittadini e delle imprese, queste ultime  anche  quali  fruitrici,  a
loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del  2007)»  (Corte
costituzionale sentenza n. 299 del 2012). Ed e' alla concorrenza «per
il  mercato»,  dunque,  all'ambito  materiale  della  «tutela   della
concorrenza» che codesta Corte ascrive la disciplina delle  procedure
di selezione dei concorrenti e dei criteri  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici (cfr. sentenze n. 52 del 2012, n. 339 e n.  184  dei
2011), ambito in cui si colloca anche la norma provinciale in  esame,
che introduce per la valutazione dell'offerta tecnica un elemento, da
tradurre in criterio di natura quantitativa o  tabellare,  diverso  e
ulteriore rispetto alle  previsioni  della  legislazione  statale  di
recepimento della normativa europea in materia. 
    L'art. 52, comma 6, inserisce all'art. 2 della LP 2/2020 il comma
5-bis, il quale  stabilisce  che:  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge provinciale di  recepimento  delle
direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  2016,   per
l'affidamento   di   servizi   e   forniture    le    amministrazioni
aggiudicatrici  possono  utilizzare  gli  elementi   di   valutazione
previsti  dal  comma  3,  in  ragione   della   natura,   oggetto   e
caratteristiche  del  contratto.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma  3,  anche  di
natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre
a  elementi   di   valutazione   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa esclusivamente di natura  quantitativa  o  tabellare  non
nomina la commissione tecnica». 
    Il comma 3 dell'art. 2 ivi richiamato individua quali elementi da
tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, per i  lavori
da aggiudicarsi con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, i seguenti: 
        «a) il rapporto tra l'impegno da  parte  del  concorrente  di
affidare in subappalto l'esecuzione  di  parte  della  prestazione  a
microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando  per  ogni
subcontratto  le  prestazioni  affidate,  i  nominativi  dei  singoli
subappaltatori e la qualita' organizzativa delle risorse impiegate da
tutte le imprese esecutrici  nell'esecuzione  del  contratto,  tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5,  lettere  l)  ed  n),
della legge provinciale 9 marzo 2016,  n.  2  (legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016); resta fermo  il  divieto  di  frazionare  fra  piu'  operatori
economici il subappalto di una  medesima  lavorazione  o  prestazione
omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche  tramite
lo strumento delle work breakdown structures (WBS); 
        b)  l'impegno  da  parte  del  concorrente  ad  acquisire  le
forniture  necessarie   per   l'esecuzione   della   prestazione   da
microimprese,  piccole  e  medie  imprese  locali,   specificando   i
nominativi dei singoli fornitori; 
        c) per le prestazioni affidate in subappalto,  l'impegno  del
concorrente a praticare il minor ribasso rispetto  all'elenco  prezzi
posto  a  base  di   gara,   alfine   di   assicurare   la   qualita'
nell'esecuzione del contratto». 
    Detta disposizione, nella  versione  non  novellata  dalla  legge
provinciale in esame, e' stata -  come  innanzi  evidenziato  -  gia'
impugnata dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 21  maggio
u.s., in quanto previsione normativa  che  si  discosta  dalle  norme
statali, secondo cui i criteri  di  valutazione  dell'offerta  devono
essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. 
    Al pari di quella impugnata, la novella  introdotta  dalla  norma
provinciale in esame, nella parte in  cui  rende  applicabili  quegli
elementi di valutazione basati su impegni da  parte  del  concorrente
agli affidamenti di servizi e forniture, si pone in contrasto con  la
disciplina euro-unitaria e, segnatamente, con articoli 67,  paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE e  82,  paragrafo  2,  della  direttiva
2014/25/UE,  che  richiedono   invece   che   il   miglior   rapporto
qualita'/prezzo debba essere valutato sulla base  di  criteri,  quali
gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,  connessi  all'oggetto
dell'appalto pubblico in questione. 
    Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in  contrasto  con
le citate previsioni delle direttive 2014/24/UE  e  2014/25/UE  viola
l'art. 117, primo comma,  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede che la legislazione regionale si esercita  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    Come  in  precedenza  evidenziato  relativamente   alla   novella
introdotta dall'art. 52, comma 4, lettera c), della LP in esame,  gli
«impegni» del concorrente, qualificabili  quali  atti  di  assunzione
unilaterale di obbligazioni nei confronti della stazione  appaltante,
non sembrano, anche in questo caso, prestarsi ad  essere  debitamente
tenuti in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa  in  quanto  non  misurabili,  non  costituenti  elementi
riferiti o riferibili  all'assenza  o  presenza  di  una  determinata
caratteristica (ad es., possesso certificazione di  qualita',  rating
di legalita', ecc.), nonche', concretamente non idonei a  evidenziare
le  caratteristiche  migliorative  delle  offerte  presentate   e   a
differenziare le stesse in ragione della  rispondenza  alle  esigenze
della stazione appaltante, e, pertanto, non  in  grado  di  garantire
quel raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di
determinare,  in  condizioni  di  effettiva  concorrenza,  quale  sia
l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  richiesto  invece  dal
legislatore europeo. 
    Afferendo, inoltre, a disciplina del codice di contratti relativa
alle  procedure  di  selezione  e  ai  criteri   di   aggiudicazione,
strumentale  a  garantire  la   tutela   della   concorrenza,   detta
disposizione eccede anche dalle  competenze  provinciali,  risultando
invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'art.
117, secondo comma, lettera  e)  della  Costituzione  in  materia  di
tutela della concorrenza. 
    L'art. 52, comma 7, introduce il comma  6-bis  all'art.  2  della
L.P. 2/2020, riproduttivo del precedente comma 4 del medesimo art. 2,
ai sensi del quale: «La componente  del  prezzo  viene  valutata  con
ricorso  a   formule   matematiche   basate   sulla   riduzione   del
differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel
regolamento di attuazione  della  legge  provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016». 
    Anche tale disposizione, legiferando nella materia  della  tutela
della  concorrenza,  contrasta  con  l'art.  95,  comma  6,   decreto
legislativo n. 50/2016 e con l'art. 67 direttiva 24/2014/UE - secondo
i quali i criteri di aggiudicazione  devono  essere  pertinenti  alla
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto - in  quanto
introduce un criterio di valutazione che prescinde  del  tutto  dalla
considerazione delle specificita' del contratto. Per effetto di  tale
disciplina provinciale viene a  determinarsi  una  disomogeneita'  di
comportamenti all'interno del territorio nazionale. 
    Anche tale disposizione, quindi, viola l'art.  117,  comma  1,  e
comma 2, lettera e) della Costituzione. 
    L'art. 52, comma 8, sostituisce il comma 8 dell'art. 2  della  LP
2/2020, con il  seguente:  «Con  regolamento  di  attuazione  possono
essere stabiliti criteri per la valutazione  delle  offerte  anomale,
conformi a quanto previsto dall'art. 40 della legge  provinciale  sui
lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui
al comma 3». 
    L'art. 40 della LP 26/1993  ivi  richiamato,  rubricato  «Offerte
anomale e turbative di gara», stabilisce  che  «1.  L'amministrazione
aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla
loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalita' ed i
criteri automatici fissati nel  regolamento  di  attuazione  definiti
anche sulla base di elementi specifici di costo diversi  dal  ribasso
formulato dagli operatori economici. 2. Qualora vi sia fondato motivo
di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a  condizionare  il
risultato della gara, il presidente della commissione da'  avviso  al
Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura
di cui all'art. 8, comma 3». 
    La disposizione provinciale  in  esame  riformula  la  previsione
contenuta nell'art. 2, comma 8, della LP 2/2020 - comma  quest'ultimo
gia'  impugnato  dal  Consiglio  dei   Ministri   con   la   predetta
deliberazione del 21 maggio u.s.  -  demandando  in  sostanza  ad  un
regolamento   di   attuazione   la   disciplina   della   valutazione
dell'anomalia delle offerte per i casi di  aggiudicazione  di  lavori
con  il  criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,
nell'ipotesi di ricorso agli  elementi  specificamente  indicati  dal
comma 3 del suddetto art. 8 della LP 2/2020; comma quest'ultimo anche
impugnato dal Consiglio dei ministri con la predetta deliberazione. 
    Al riguardo si osserva  che  la  norma  in  esame,  limitando  la
previsione della valutazione dell'anomalia  dell'offerta  («solamente
nel caso di ricorso a ...») ad una sola  ipotesi,  ossia  quella  che
basa l'aggiudicazione con  il  criterio  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa  degli  appalti  di  lavori   sugli   elementi   di
valutazione costituiti dagli impegni del concorrente,  contrasta  con
gli articoli 69 della  direttiva  2014/24/UE  e  84  della  direttiva
2014/25/UE, i quali stabiliscono, ai rispettivi paragrafi 1, che  «le
amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori "impongono agli
operatori economici di fornire spiegazioni sul  prezzo  o  sui  costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto
a lavori, forniture o servizi"; id est  indipendentemente  da  quelli
che sono gli elementi dell'offerta che si e' inteso valorizzare. 
    Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in  contrasto  con
le citate previsioni delle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  viola
l'art. 117, primo comma,  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede che la legislazione regionale si esercita  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    La disposizione in esame contrasta, inoltre, con quanto  previsto
a livello statale dall'art. 97, commi 2, 2-bis e  2-ter,  codice  dei
contratti, incidendo su  un  ambito  di  competenza  esclusiva  dello
Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del citato comma 2-ter, ha
attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle  infrastrutture
e dei  trasporti  -  la  facolta'  di  «procedere  con  decreto  alla
rideterminazione delle  modalita'  di  calcolo  per  l'individuazione
della  soglia  di  anomalia»,  al  fine  di  non  rendere  nel  tempo
predeterminatili dagli offerenti i parametri di  riferimento  per  il
calcolo della stessa. 
    Al riguardo occorre evidenziare che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale consolidata, la disciplina codicistica  relativa  alle
procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione e'  strumentale
a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche
le autonomie speciali titolari  di  competenza  legislativa  primaria
nella materia dei lavori pubblici non possono dettare una  disciplina
suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato. Cio'
vale pure per le norme aventi ad oggetto la valutazione delle offerte
anomale. Come affermato dalla costante giurisprudenza  costituzionale
in materia  di  appalti,  gli  aspetti  relativi  alle  procedure  di
selezione  e  ai  criteri  di  aggiudicazione,   sono   riconducibili
nell'ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n.
45 del 2010; n. 186 dei 2010; n. 221 del 2010; n. 320  del  2008;  n.
401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha
titolo a porre in essere una disciplina integrale e  dettagliata  dei
richiamati aspetti, e come  tale  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale senza che il legislatore delle  regioni,  anche  a  statuto
speciale e delle province autonome, possa prevedere  in  materia  una
disciplina difforme da quella statale. 
    La previsione normativa in esame, dunque, eccede dalle competenze
della  provincia  autonoma,  risultando  invasiva  della   competenza
esclusiva riconosciuta  allo  Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  della  Costituzione  in   materia   di   tutela   della
concorrenza. 
    Peraltro, occorre rilevare che sul tema  codesta  Corte  e'  gia'
intervenuta con sentenza n. 263 del 2016, dichiarando illegittima  la
previsione di una legge regionale ad autonomia speciale e  ribadendo,
al riguardo, che  la  potesta'  legislativa  regionale  esclusiva  in
materia di lavori pubblici rimane perimetrata  dai  limiti  derivanti
dalle  norme  di  rango   costituzionale,   dai   principi   generali
dell'ordinamento giuridico statale, dalle  norme  fondamentali  delle
riforme  economico-sociali  della  Repubblica   e   dagli   obiettivi
internazionali, sicche' la tutela  della  concorrenza  ex  art.  117,
comma secondo, lettera e),  della  Costituzione,  rende  evidente  la
natura di parametro interposto delle norme del Codice  dei  contratti
pubblici riempiendo di contenuto i  limiti  statutari  alla  potesta'
legislativa regionale in tema di lavori pubblici. 
    Conclusivamente, gli articoli 52, commi 2, 4, lettera c), 6, 7  e
8, della legge provinciale impugnata, potendo determinare restrizioni
e distorsioni dell'assetto concorrenziale, si  pongono  in  contrasto
con i principi dell'ordinamento euro-unitario,  in  particolare,  con
l'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE),
che vieta le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei  cittadini
dell'Unione, con l'art. 56  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all'interno dell'Unione  e  con  il  piu'  generale  principio  della
concorrenza desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' con le previsioni  di  cui
agli articoli 32, 67 e 69 della direttiva 2014/24/UE,  50,  82  e  84
della direttiva 2014/25/UE e si prestano, quindi, ad essere impugnati
per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione  (nella
parte in cui prevede che la legislazione regionale  si  esercita  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonche'
per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, essendo  invasa  la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di concorrenza, competenza di cui i richiamati
articoli del codice dei contratti costituiscono parametro interposto. 
4) Quanto all'art. 57, comma 1: Violazione dell'art.  117,  comma  2,
lettera e) e l) della Costituzione e degli articoli 4 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». 
    L'art. 57 inserisce nella  legge  provinciale  n.  2/2020  l'art.
7-bis, che, nell'ambito delle disposizioni per la  semplificazione  e
l'accelerazione della realizzazione di lavori  pubblici,  prevede  in
particolare, al comma 1, che per  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, la realizzazione  di  opere  pubbliche
puo'  essere  effettuata   mediante   affidamento   congiunto   della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto preliminare o il progetto definitivo, chiedendo in  sede  di
gara l'offerta di migliorie tecniche,  e  demandando  al  regolamento
provinciale la disciplina delle modalita' di attuazione. 
    Al riguardo si evidenzia che l'art. 1, comma 1, lettera  b),  del
decreto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019) ha sospeso,  a  titolo
sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, l'art. 59,  comma  1,  quarto
periodo, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui  resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori. 
    Il  legislatore,  con  la  richiamata  disposizione,  ha   inteso
consentire  interinalmente  un  ricorso  piu'  ampio  all'affidamento
congiunto  della  progettazione  e  dell'esecuzione   eliminando   le
limitazioni e a prescindere,  quindi,  dal  caso  in  cui  l'elemento
tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto  dell'appalto   sia
nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. 
    Anche tale disposizione impatta sulla competenza esclusiva  dello
Stato  in  materia  di  concorrenza  e  ordinamento  civile  per   la
conclusione ed esecuzione del contratto, materie che non possono  che
essere demandate alla legislazione  statale  al  fine  di  assicurare
uniformita' ed omogeneita' di  comportamenti  sull'intero  territorio
nazionale e non ad un futuro regolamento della provincia autonoma. 
    Si  richiamano  al  riguardo  le  sentenze   di   codesta   Corte
costituzionale n. 166 del  2019  e  n.  160/2009  sul  riparto  delle
competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e
le  province  autonome  in  ordine  alla  disciplina  dei   contratti
pubblici. 
 
                               P. Q. M 
 
    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentato   e   difeso,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
articoli 37, 43, commi 1, 6 e 9, 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6,  7
e 8 e 57, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento del
13 maggio 2020, n. 3, recante «Ulteriori misure di  sostegno  per  le
famiglie, i lavoratori e i settori economici  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione  al  bilancio  di
previsione della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2020-2022», pubblicata nel  B.U.R.  13  maggio  2020,  per
contrasto con gli articoli 9, 117, primo comma della Costituzione,  e
secondo comma, lettere e), l), m) e s), e  97  della  Costituzione  e
degli articoli 4 e 8 del del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
Alto-Adige». 
    Assieme  all'originale  notificato  del   presente   ricorso   si
deposita: 
        1. originale estratto della determinazione del Consiglio  dei
ministri, assunta nella seduta del 13 luglio 2020, e della  relazione
allegata al verbale. 
          Roma, 13 luglio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Colelli