MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2020 

Modifiche al decreto 13 aprile 2007, recante «Modalita'  per  rendere
disponibile all'acquirente, all'atto della vendita,  la  versione  in
lingua tedesca dei fogli illustrativi dei medicinali ad  uso  umano».
(20A04740) 
(GU n.222 del 7-9-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 36 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574,  recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di  uso  della
lingua tedesca e della lingua ladina nei  rapporti  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modifiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e,  in
particolare, l'art. 80 che dispone che almeno le indicazioni  di  cui
agli  articoli  73,  77,  79  sono  redatte  in  lingua  italiana  e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Esse debbono essere comunque compatibili con
il riassunto delle caratteristiche  del  prodotto.  La  versione  del
foglio illustrativo in lingua tedesca puo'  essere  resa  disponibile
all'acquirente in farmacia e nei punti vendita previsti  dall'art.  5
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  all'atto  della
vendita del medicinale secondo modalita' da stabilire con decreto del
Ministro della salute, anche tenendo conto di  esperienze  volontarie
gia' poste in essere su parte del territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 aprile 2007,  recante
«Modalita' per rendere  disponibile  all'acquirente,  all'atto  della
vendita, la versione in lingua tedesca  dei  fogli  illustrativi  dei
medicinali ad uso umano», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 96 del  26  aprile  2007  e,  in  particolare,
l'art. 2 che prevede  che  ai  fini  dell'ottemperanza  del  disposto
dell'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
le aziende  farmaceutiche  possono  usufruire  delle  modalita'  rese
disponibili da Unifarm S.p.a. attraverso la propria  banca  dati  che
raccoglie, in formato elettronico, i fogli illustrativi aggiornati in
lingua tedesca dei medicinali autorizzati all'immissione in commercio
in Italia e le riproduzioni  fotografiche  a  colori  delle  relative
confezioni in lingua italiana; 
  Vista la  nota  del  21  febbraio  2019  con  cui  le  associazioni
Assogenerici,  Farmindustria  e  Federchimica   hanno   chiesto   una
revisione del citato decreto ministeriale 13 aprile 2007,  proponendo
«una modifica del comma 1 dell'art. 2, attraverso  un'estensione  del
novero dei soggetti a cui le aziende farmaceutiche possono rivolgersi
al fine di mettere a disposizione  i  fogli  illustrativi  in  lingua
tedesca nella Provincia di Bolzano»; 
  Tenuto conto degli esiti del lavoro condotto dal Tavolo tecnico  di
confronto composto da rappresentanti del Ministero della  salute,  di
Farmindustria,  Assogenerici,   Assosalute,   Federfarma,   Assofarm,
Unifarm e della Provincia autonoma di Bolzano; 
  Dato atto  della  presenza  sul  mercato  di  altri  soggetti  (con
relative banche dati), ulteriori rispetto a Unifarm S.p.a., in  grado
di offrire il servizio previsto dall'art.  80,  comma  1  del  citato
decreto legislativo n. 219 del  2006,  per  la  consegna  del  foglio
illustrativo in lingua tedesca della Provincia autonoma  di  Bolzano,
cui attualmente le aziende titolari di A.I.C. si  rivolgono  per  gli
adempimenti di cui  all'art.  37,  comma  1-bis  del  citato  decreto
legislativo  n.  219  del  2006,  connessi  all'obbligo  di   rendere
disponibile nelle farmacie e nei punti vendita che vendono medicinali
al pubblico ai sensi della vigente normativa di tutto  il  territorio
nazionale la versione aggiornata del foglio illustrativo, in caso  di
modifiche dello stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute 13 aprile 2007,  citato  in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le aziende farmaceutiche possono comunque rivolgersi, per
le medesime finalita' e con le stesse modalita' di cui  al  comma  1,
anche ad altri fornitori del servizio e relative banche dati.»; 
    b) all'art. 3,  comma  1,  le  parole:  «alla  banca  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle banche  dati  dei  soggetti  di  cui
all'art. 2» e la parola: «denominata» e' sostituita  dalla  seguente:
«denominate»; 
    c) all'art. 4, comma 3, la parola: «centrale» e' soppressa; 
    d) all'art. 5, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le aziende titolari di A.I.C. e i soggetti di cui all'art.  2
sono  responsabili  della  corretta  tenuta  della   banca   dati   e
garantiscono  un  adeguato  e  costante  grado  di  sicurezza   delle
informazioni disponibili nonche' la costante accessibilita' a essa da
parte di tutte le farmacie e punti vendita previsti dall'art.  5  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presenti nella Provincia  autonoma
di Bolzano.». 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per  i
provvedimenti  di  competenza  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza