COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 luglio 2020 

Fondo  sviluppo  e  coesione  2014-2020.  Riprogrammazione  e   nuove
assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli  241  e  242
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77.  Accordo  Regione
Liguria - Ministro per il sud e la coesione  territoriale.  (Delibera
n. 44/2020). (20A04762) 
(GU n.224 del 9-9-2020)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al
Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro  delegato,  le
funzioni in materia di politiche di  coesione  di  cui  all'art.  24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 30 luglio  1999,  n.
300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive  modificazioni,
art. 61; 
  Visto il decreto legislativo del  31  maggio  2011,  n.  88  e,  in
particolare, l'art. 4 il quale dispone che il  citato  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate sia  denominato  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione,  di  seguito  FSC,  e  sia  finalizzato   a   dare   unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico  e  sociale
tra le diverse aree del Paese; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10  che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del  citato  del
decreto-legge n. 101 del  2013,  art.  10,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo  di
programmazione 2014-2020, pari a  68.810  milioni  di  euro,  risulta
determinata come segue: 
    un importo pari a 43.848 milioni di euro,  inizialmente  iscritto
in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione  di  54.810
milioni di euro individuata dalla legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
art. 1, comma 6; 
    un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli  anni
2020 e successivi  dalla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  quale
rimanente quota  del  20  per  cento  inizialmente  non  iscritta  in
bilancio; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»; 
    un importo di 4.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  ulteriore  dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Considerato che la legge del  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  703,  ferme  restando   le   vigenti
disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni  per
l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo  di  programmazione
2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e  successive
modificazioni, art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento
dei  processi  di  programmazione,  vigilanza  ed  attuazione   degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e  la  coesione»,  in
cui  e'  previsto,  tra  l'altro,  che,  al  fine  di  migliorare  il
coordinamento unitario e la qualita'  degli  investimenti  finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di  risorse  a  valere  sul  FSC,  in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
proceda,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica  su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale un  unico  Piano  operativo  per  ogni  amministrazione,
denominato «Piano sviluppo e coesione»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2019,  e,  in  particolare,
l'art. 44, comma 7, in base al quale, in sede di prima  approvazione,
il Piano sviluppo e coesione puo' contenere sia gli interventi dotati
di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata,
sia  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella   precedente
casistica, siano valutati favorevolmente da  parte  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando  l'obbligo  di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art.   241,   secondo   cui,   nelle   more    di    sottoposizione
all'approvazione da  parte  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica dei piani di sviluppo e coesione di  cui  al
citato decreto-legge n. 34 del 2019, n. 34, art. 44, a decorrere  dal
1° febbraio 2020  e  per  gli  anni  2020  e  2021,  le  risorse  FSC
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013  e  2014-2020
possono essere in via eccezionale  destinate  ad  ogni  tipologia  di
intervento a carattere  nazionale,  regionale  o  locale  connessa  a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e  sociale  conseguente
alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la  riprogrammazione  che,
per le stesse finalita', le amministrazioni  nazionali,  regionali  o
locali  operano  nell'ambito  dei  Programmi  operativi   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai  sensi  del
regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2020;  inoltre,  nel  caso  si  proceda
attraverso  riprogrammazioni  di  risorse  FSC  gia'  assegnate,   la
relativa proposta e' approvata dalla cabina di regia di cui  all'art.
1, comma 703, lettera c), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per  il
ciclo di programmazione 2014-2020, dandone successiva informativa  al
Comitato interministeriale per la programmazione  economica,  nonche'
alle Commissioni parlamentari competenti; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020,  e,  in  particolare,
l'art. 242, che disciplina la fattispecie della  rendicontazione  sui
programmi  operativi  dei  Fondi  SIE  di  spese  emergenziali   gia'
anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  prevedendo,  tra
l'altro, che: 
    a) le risorse rimborsate  dall'Unione  europea  a  seguito  della
rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del
bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri  Programmi
operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per  essere
destinate alla realizzazione di  programmi  operativi  complementari,
vigenti o da adottarsi; 
    b) nelle  more  della  riassegnazione  delle  risorse  rimborsate
dall'Unione europea,  tali  amministrazioni  possono  assicurare  gli
impegni gia' assunti in relazione ad  interventi  poi  sostituiti  da
quelli   emergenziali   a   carico   dello   Stato,   attraverso   la
riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti  di
cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, lettera
c), previa apposita decisione della  Cabina  di  regia  di  cui  alla
citata legge n. 190  del  2014,  art.  1,  comma  703,  e  successiva
informativa  al  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica; 
    c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al
precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e'  possibile
procedere attraverso nuove assegnazioni di  risorse  FSC  nei  limiti
delle  disponibilita'  attuali,  fermo  restando  che  tali   risorse
rientrano nella disponibilita' del Fondo nel  momento  in  cui  siano
rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea; 
    d) per le predette  finalita',  il  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale procede alla definizione  di  appositi  accordi
con le singole amministrazioni titolari dei programmi  operativi  dei
Fondi SIE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
  Visti il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro e'  stato  conferito
l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre  2019  recante
la delega di funzioni al Ministro stesso; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud  e  per
la coesione territoriale, prot. n.  1120-P  del  14  luglio  2020,  e
l'allegata nota informativa predisposta dal  competente  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi
30,00 milioni di euro e l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020,  non
ancora programmate, per un importo di  60,92  milioni  di  euro  alla
Regione  Liguria,  ai  sensi  del  combinato  disposto   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e del citato decreto-legge  n.
34 del 2020, articoli 241 e 242, nonche' della citata  legge  n.  190
del 2014, art. 1, comma 703, in attuazione dell'Accordo  sottoscritto
tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale  e  la  Regione
Liguria il 13 luglio 2020; 
  Considerato, in particolare, che: 
    a) per  finanziare  urgenti  misure  di  contrasto  all'emergenza
COVID-19, la Regione Liguria ha  assunto  l'impegno  a  riprogrammare
fondi SIE (a  valere  sul  PO  FESR  e  sul  PO  FSE)  per  l'importo
complessivo di 90,92 milioni di euro; 
    b) su tale importo, la Regione  Liguria  intende  destinare  alla
rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato fino a 33,00
milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge n.  34  del  2020,
art. 242; 
    c) la Regione Liguria dispone di risorse FSC  riprogrammabili  ai
sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, pari a  30,00
milioni di euro  provenienti  da  economie  maturate  per  interventi
relativi al Programma poli tecnologici Liguria 2014-2020, cosi'  come
risulta   dagli    esiti    dell'istruttoria    tecnica    coordinata
congiuntamente dal  Nucleo  per  la  valutazione  e  l'analisi  della
programmazione del Dipartimento per le politiche di  coesione  e  dal
Nucleo  di  verifica  e  controllo  dell'Agenzia  per   la   coesione
territoriale  e   svolta   in   collaborazione   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea; 
  Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei fondi  SIE
per un ammontare complessivo di 90,92 milioni di euro corrisponde  al
fabbisogno finanziario espresso  dalla  Regione  Liguria  e  indicato
nell'Accordo  sottoscritto,  sopra  citato,  al  fine  di  assicurare
copertura  finanziaria  agli  impegni  gia'  assunti  dalla  medesima
regione in relazione agli interventi/linee d'azione dei  POR  FESR  e
FSE a fronte delle risorse europee riprogrammate, nonche'  in  favore
di nuovi interventi connessi all'emergenza; 
  Tenuto conto che in  data  22  luglio  2020  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020 previste dalla citata legge n. 190 del  2014,  art.  1,
comma 703, lettera c), si e' espressa favorevolmente; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolto  ai  sensi  della
delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il  regolamento  di  questo
Comitato, art. 3; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per  lo
  sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Liguria 
 
  1.1  Per  le   finalita'   indicate   in   premessa,   nelle   more
dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Liguria
si prende atto della  riprogrammazione  dell'importo  di  complessivi
30,00 milioni di euro, ai sensi del citato decreto-legge  n.  34  del
2019, art. 44, e  si  dispone  la  nuova  assegnazione  alla  Regione
Liguria di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di  60,92
milioni  di  euro,  pari  alla  differenza  fra   l'ammontare   delle
riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE
2014-2020  e  le  risorse  riprogrammabili  ai   sensi   del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44. 
  1.2 In applicazione del citato decreto-legge n. 34 del  2020,  art.
242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente  punto
1.1 ritornano nelle disponibilita' del FSC nel momento in  cui  siano
rese disponibili nel programma complementare  le  risorse  rimborsate
dall'Unione  europea  a  seguito  della  rendicontazione   di   spese
anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di  33,00
milioni di euro. 
  1.3 Secondo quanto previsto dalla citata legge  n.  190  del  2014,
comma 703, lettera l), l'assegnazione in termini di competenza  e'  a
valere sulle attuali disponibilita'  del  FSC  2014-2020  secondo  il
seguente profilo finanziario annuale in  termini  di  competenza,  in
milioni di euro: 
 
    =============================================================
    |   2020    |   2021    |   2022    |  2023   |   Totale    |
    +===========+===========+===========+=========+=============+
    |      27,00|      16,96|      15,09|     1,87|        60,92|
    +-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
 
  Tale    profilo    finanziario    costituisce    limite    annuale,
compatibilmente con le disponibilita' di  cassa  del  bilancio  dello
Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti. 
  1.4 Dell'assegnazione disposta dalla  presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al centro-nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2014-2020. 
 
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi 
 
  2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle
regole di governance e alle modalita' di attuazione e di monitoraggio
del FSC 2014-2020. 
  2.2 La Regione Liguria riferira' annualmente e, in  ogni  caso,  su
specifica richiesta a questo  Comitato,  sullo  stato  di  attuazione
delle risorse assegnate e  sull'ammontare  delle  risorse  rimborsate
dalla Unione europea a  seguito  della  rendicontazione  delle  spese
anticipate. 
 
    Roma, 28 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il Segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1005