N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 luglio  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio  marittimo
  - Norme della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  -  Misure
  urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  -
  Modifica della durata delle concessioni  del  demanio  marittimo  -
  Previsione  che  la  validita'  delle  concessioni  con   finalita'
  turistico  ricreativa  e   sportiva,   diportistica   e   attivita'
  cantieristiche connesse, nonche' con finalita' di acquacoltura  sia
  in mare che in laguna, in essere alla data del  31  dicembre  2018,
  con  scadenza  antecedente  al  2033,  e'  estesa,  a  domanda  dei
  concessionari, fino alla data del 31  dicembre  2033  -  Previsione
  della proroga della durata degli atti concessori fino al termine di
  tale procedimento e, comunque, per un periodo massimo  di  un  anno
  decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale n.
  8 del 2020. 
- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 maggio  2020,
  n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da
  COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), art. 2. 
(GU n.37 del 9-9-2020 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso ex  lege,  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, (C.F. 80224030587), per il ricevimento  degli  atti  fax
06-96514000 e pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso  i  cui
uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 8/2020 del  18  maggio  2020,
pubblicata nel BUR n. 21 del 20 maggio 2020 recante  «Misure  urgenti
per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di
demanio  marittimo  e  idrico»,  in  riferimento  alle   disposizioni
contenute nell'art. 2, giusta delibera del Consiglio dei ministri  in
data 13 luglio 2020. 
    La legge  regionale  sopra  epigrafata,  che  detta  disposizioni
urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche
l'emergenza epidemiologica  COVID-19,  e'  censurabile  relativamente
alle disposizioni contenute nell'art. 2 che eccedono dalle competenze
statutarie, ponendosi in contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e) della Costituzione, con  riferimento  alla  materia  della
tutela della concorrenza per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    La Regione Friuli-Venezia Giulia e' dotata, ai sensi dell'art. 4,
comma 1^, nn. 2, 3 e 10 del proprio  statuto  speciale  di  autonomia
(legge cost. n. 3 del 1963), di competenza  legislativa  primaria  in
materia di ittica, pesca e turismo. 
    Detta competenza, ai sensi  del  medesimo  art.  4,  deve  essere
esplicata in armonia con la Costituzione,  con  i  principi  generali
dell'ordinamento   giuridico   della   Repubblica,   con   le   norme
fondamentali delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli  obblighi
internazionali dello Stato. 
    Inoltre, con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
469/1987 (Norme integrative  di  attuazione  dello  statuto  speciale
della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia),   sono   state   delegate
all'amministrazione regionale  le  funzioni  amministrative  relative
alla  materia  del  «demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale»   ed
interessanti il litorale marittimo, le aree demaniali  immediatamente
prospicienti,  le  aree  del  demanio  lacuale  e  fluviale,   quando
l'utilizzazione prevista  abbia  finalita'  turistico-ricreativa.  La
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e', quindi, soggetto  titolato
all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite  sui  predetti
beni con finalita' turistico-ricreative dal 1º gennaio 1996, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, decreto-legge n.  535/1996,
convertito nella legge n. 647/1996. 
    Pur  cio'  premesso,  la  disciplina  degli   affidamenti   delle
concessioni demaniali marittime afferisce, cosi'  come  affermato  da
codesta  Corte  costituzionale,  alla  materia  della  tutela   della
concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. 
    Per le  regole  disciplinanti  l'affidamento  delle  concessioni,
infatti, viene in rilievo la competenza statale in materia di  tutela
della concorrenza, che, come attestato da codesto Consesso  (sentenza
n.  401/2007),  riflette  quella  operante  nel  diritto  dell'Unione
europea ed  ha  un  contenuto  che  ricomprende  le  misure  volte  a
consentire  la  piu'  ampia  apertura  del  mercato  agli   operatori
economici. 
    Orbene l'art. 2 della legge regionale in  esame  prevede  che  la
validita' delle concessioni  con  finalita'  turistico  ricreativa  e
sportiva, diportistica e attivita'  cantieristiche  connesse  nonche'
con finalita' di acquacoltura sia in mare che in  laguna,  in  essere
alla data del 31 dicembre 2018, con  scadenza  antecedente  al  2033,
possa essere estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre
2033, in  conformita'  con  quanto  previsto  nei  commi  682  e  683
dell'art. 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale 2019/2021). 
    Inoltre la medesima disposizione prevede, altresi', che la durata
degli atti concessori possa essere  prorogata  fino  al  termine  del
procedimento su descritto e, comunque, per un periodo massimo  di  un
anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge in esame. 
    La previsione regionale, dunque, estende, ad ulteriori  tipologie
di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dai commi  682
e 683 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145  che,  per
contro, e' riferita solo a determinate concessioni dei beni demaniali
marittimi disciplinate dal comma 1 dell'art. 1  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494. 
    Pertanto  la  norma  in  esame,  che  proroga  -  ex  lege  -  le
concessioni e non consente di organizzare procedure di selezione  per
l'accesso di nuovi operatori, e' certamente riconducibile alla tutela
della concorrenza, di esclusiva competenza  statuale  risultando,  in
tal  modo,  censurabile  di  illegittimita'   in   quanto,   dettando
disposizioni sulla  durata  di  concessioni  del  demanio  marittimo,
eccede  dalle  competenze  statutarie  e   risulta   invasive   delle
competenze, in materia, di tutela della concorrenza  riconosciute  in
via esclusiva allo Stato dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e)
della Costituzione. 
    Al riguardo questo Patrocinio richiama l'insegnamento di  codesta
ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 1/2019) secondo cui rispetto
alle concessioni di beni  demaniali  marittimi  la  durata  relativa,
anche rispetto al tema della  proroga,  attiene  alla  materia  della
concorrenza la cui disciplina e' riservata alla competenza  esclusiva
del legislatore statale. Cio' in quanto i criteri e le  modalita'  di
affidamento delle concessioni di beni del  demanio  marittimo  devono
necessariamente essere stabiliti nel rigoroso rispetto  dei  principi
di libera concorrenza e di liberta' di stabilimento, e  di  cui  alla
normativa  comunitaria,   notoriamente   corrispondenti   ad   ambiti
riservati alla competenza esclusiva statale ex art.  117,  II  comma,
lettera e) della Costituzione. Conseguentemente, ha chiarito  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale,  in  questa  materia  la  legislazione
regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria,
e' destinata a cedere il passo alla competenza legislativa  esclusiva
dello Stato trattandosi di  tutela  della  concorrenza,  proprio  per
l'influenza sulle  modalita'  di  scelta  del  contraente,  incidendo
sull'assetto  concorrenziale  dei  mercati   in   termini   tali   da
restringere il libero  esplicarsi  delle  iniziative  imprenditoriali
(sentenza n. 221/2018).  
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 2 della legge regionale n. 8/2020  del
18 maggio 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri in data 13 luglio 2020. 
      Roma, 16 luglio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Cimino 
 
 
                       Vice Avvocato generale dello Stato: Figliolia