N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2019
Ordinanza del 14 gennaio 2019 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di C. P.. Circolazione stradale - Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222.(GU n.39 del 23-9-2020 )
TRIBUNALE DI BOLOGNA Seconda Sezione penale Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice onorario dott. Andrea Giberti, ritenuto che l'odierno imputato, sig. P. C. nato a....... assistito dall'avv. Dionina Tortella del Foro di Bologna e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli articoli 590-bis, comma 1 e 583, comma 1, n. 1 c.p. «perche', alla guida della autovettura....... (di proprieta' di M. M.), per colpa generica consistita in imprudenza e colpa specifica, consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 191, comma 1, codice della strada), cagionava lesioni personali gravi al pedone V. R. Condotta in particolare consistita nel percorrere con la autovettura..... la Via...... (provenendo da via......), con direzione via...... , e, all'altezza del...... nell'investire la pedone V. R. che, nel frangente, conducendo a mano il suo velocipede, stava attraversando sulle strisce pedonali la Via........ da destra verso sinistro, rispetto alla direzione di marcia dell'auto. Condotta che causava a V. R. lesioni personali gravi consistite in trauma policontusivo con ESA, frattura sternale con ematoma retro sternale, fratture costali multiple, frattura ala sacrale, dx e ileo, acetabolo e branca ileo pubica dx e sn e ischio pubica dx, ematoma della coscia sn rifornito trattato con embolizzazione; da cio' derivava una malattia ed una incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (e precisamente dal 20 dicembre 2016 sino almeno al 3 febbraio 2017)». Fatto commesso in Bologna, il 20 dicembre 2017. Ritenuto altresi' che, qualora l'imputato venisse condannato per il reato allo stesso attribuito, ovvero l'art. 590-bis del codice penale, comma 1, Lesioni Gravi con violazione generica delle norme sulla circolazione stradali, egli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del decreto legislativo n. 285 del 1992 sarebbe sottoposto alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, con proibizione di conseguirla nuovamente prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca stessa. Esaminata La questione di legittimita' costituzionale del 7 settembre 2018 con cui la difesa tecnica dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzione in relazione all'art. 222, comma 2 e comma 3-ter, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui gli indicati articoli prevedono rispettivamente l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca della patente di guida e l'impossibilita' di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, in relazione a condanne per reati ex art. 590-bis e 589-bis del codice penale diverse sotto il profilo della colpa, dell'offensivita' e della pericolosita', a scioglimento della riserva a suo tempo assunto, il Tribunale di Bologna, in persona del giudice onorario. Osserva La questione sollevata dal difensore dell'imputato e' meritevole di accoglimento. Essa riveste una evidente rilevanza per il presente procedimento penale, dal momento che, in caso di condanna, all'odierno imputato verrebbe inevitabilmente comminata la sanzione accessoria della revoca della patente e l'impossibilita' di conseguirne una nuova se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla revoca stessa. Tale situazione e' la diretta conseguenza dell'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, attraverso la legge n. 41 del 23 marzo 2016 che ha sanzionato maggiormente i c.d. reati stradali, ivi comprese le condotte colpose. A parere del giudicate, parere ormai condiviso anche da altri tribunali, il legislatore ha applicato una sanzione accessoria troppo grave per condotte che hanno un principio di offensivita' ed un grado di colpa diverso rispetto altre piu' biasimevoli, con cio' disattendendo i criteri di ragionevolezza e di proporzione delle pene, che sono elementi attuativi, in campo penale del principio costituzionale di uguaglianza. Si assiste quindi ad un trattamento eccessivamente repressivo verso condotte che, in via oggettiva sono meno gravi rispetto altre, e cio' con riguardo al profilo della sanzione amministrativa della revoca della patente. Tale sanzione viene infatti applicata in modo indistinto tanto a chi abbia semplicemente arrecato una lesione personale grave, con semplice violazione delle norme del codice della strada quanto a chi abbia causato tale situazione con una condotta piu' grave. L'applicazione della stessa sanzione accessoria a reati cosi' diversi per gravita' contrasta con l'art. 27 comma terzo della Costituzione e finisce per essere una punizione eccessiva: la particolare severita' e rigidita' della sanzione, anche se sotto il profilo della sanzione accessoria, causa una violazione degli indicati articoli della Costituzione e lede il principio di proporzionalita' della pena rispetto la gravita' del fatto commesso.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 decreto legislativo n. 285/1992, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensivita' e della pericolosita'. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della Cancelleria. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Della presente ordinanza e' stata data lettura alle parti del procedimento, alla pubblica udienza odierna. Bologna, 14 gennaio 2019 Il g.o.p.: Giberti