N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2020

Ordinanza  del  6  febbraio  2020  del  Tribunale  di  Lanciano   nel
procedimento relativo a Campitelli Massimo. 
 
Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della  procedura  di
  accordo  di  composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento  in
  procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - Preclusione
  della conversione, su richiesta del debitore, in  caso  di  mancata
  omologa dell'accordo per il voto contrario  della  maggioranza  dei
  creditori. 
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e  di
  estorsione,   nonche'    di    composizione    delle    crisi    da
  sovraindebitamento), art. 14-quater. 
(GU n.39 del 23-9-2020 )
 
                      IL TRIBUNALE DI LANCIANO 
 
    Il giudice,  letti  gli  atti  del  procedimento  di  accordo  di
composizione della  crisi  riguardante  Campitelli  Massimo,  osserva
nella predetta procedura la maggioranza  dei  creditori  ha  espresso
voto contrario alla proposta formulata,  consistente  nella  messa  a
disposizione  dei  creditori  medesimi,  ai  fini  della   successiva
vendita, di due beni immobili di proprieta' del proponente, il  quale
aveva cosi' la possibilita' di conservare, a  fini  di  soddisfazione
delle proprie esigenze quotidiane, lo stipendio mensile percepito per
effetto della sua attivita' lavorativa. 
    All'udienza  del  30  gennaio  2020,  preso  atto   del   mancato
raggiungimento   della   maggioranza   necessaria   ai   fini   della
omologazione dell'accordo,  il  legale  del  proponente  ha  avanzato
richiesta di conversione della procedura in  quella  di  liquidazione
del patrimonio del debitore (composto anche di altri  beni  immobili,
oltre quelli ricompresi nella proposta) e di conseguenza  il  gestore
della crisi ha chiesto breve termine per integrare la  documentazione
gia' depositata. 
    Allo stato la richiesta non puo' trovare accoglimento, in  quanto
i casi di conversione delle  procedure  di  accordo  di  composizione
della  crisi  in  quella  di   liquidazione   del   patrimonio   sono
espressamente e tassativamente stabilite  nell'art.  14-quater  della
legge n. 3/2012, che si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di: 
        annullamento dell'accordo (art. 14, legge n. 3/2012); 
        cessazione degli effetti dell'accordo per mancata esecuzione,
da parte del debitore, dei pagamenti alle  amministrazioni  pubbliche
ed  agli  enti  gestori  di  forme  di   previdenza   ed   assistenza
obbligatorie entro novanta giorni dalle scadenze previste  (art.  11,
comma 5, legge n. 3/2012); 
        cessazione degli effetti dell'accordo per il  compimento,  da
parte del debitore, nel corso della  procedura,  di  atti  diretti  a
frodare le ragioni dei creditori (art. 11, comma 5, legge n. 3/2012); 
        revoca o cessazione degli effetti della diversa procedura  di
piano del consumatore (che qui non interessano). 
    Si rileva peraltro come la mancata previsione, da parte dell'art.
14-quater della legge n.  3/2012,  di  analoga  possibilita'  per  il
debitore di chiedere la conversione della  procedura  di  accordo  di
composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio  in
conseguenza dell'impossibilita'  di  procedere  all'omologa  di  tale
accordo per il dissenso  della  maggioranza  dei  creditori  non  sia
apparentemente supportata da valida giustificazione,  nel  senso  che
non si vede la ragione per la quale al debitore che  abbia  posto  in
essere  condotte  fraudolente  (tali  da   portare   all'annullamento
dell'accordo gia' omologato) o che non abbia adempiuto (eventualmente
anche per fatti a se' imputabili) all'accordo omologato sia accordata
la possibilita' di avvalersi della procedura liquidatoria di cui agli
articoli 14-ter e successivi della legge n.  3/2012,  mentre  analoga
possibilita' non sia prevista per il debitore che, per effetto di una
mera  valutazione  di  convenienza  dei  creditori  (oltretutto   non
motivata, perche' espressa attraverso un semplice voto, insindacabile
dall'autorita' giudiziaria),  non  si  veda  omologato  l'accordo  di
composizione della  crisi  depositato;  cio'  tanto  piu'  in  quanto
l'ammissione alla procedura di liquidazione  del  patrimonio  non  e'
soggetta ad alcuna forma di  valutazione  o  di  voto  ad  opera  dei
creditori e, quanto ai presupposti di ammissibilita', valgono  quelli
generali  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  legge  n.  3/2012   (gia'
positivamente valutati da questo ufficio  ai  fini  della  ammissione
alla procedura di accordo di composizione della crisi). 
    L'irragionevolezza di tale omissione  normativa  appare  vieppiu'
sospetta laddove si consideri che la mancata possibilita' di avanzare
richiesta di conversione della procedura di accordo in  procedura  di
composizione della crisi comporta una serie di  conseguenze  negative
per il debitore, quali: 
        la soggezione  del  debitore  medesimo  ad  azioni  esecutive
individuali da parte dei creditori,  per  effetto  della  revoca  del
provvedimento di sospensione delle azioni esecutive o  cautelari  che
questo ufficio ha gia' emesso all'udienza  del  30  gennaio  2020  in
conseguenza della relazione depositata dal gestore della crisi: nello
specifico  caso  che  qui  interessa,   il   debitore   si   vedrebbe
assoggettato a procedure di pignoramento presso terzi  sulla  propria
retribuzione (che aveva inteso preservare nella proposta  di  accordo
al fine di provvedere al proprio mantenimento e che  intende  tuttora
sottrarre dalla liquidazione, ai sensi  dell'art.  14-ter,  comma  6,
lettera b), legge n. 3/2012) che potrebbero  gravemente  pregiudicare
le   sue   possibilita'   di   sostentamento   (considerando   quanto
rappresentato dal gestore della crisi nella propria relazione del  31
gennaio 2020, nella quale evidenzia la presenza  di  spese  di  prima
necessita'  addirittura  superiori  al  proprio   attuale   stipendio
mensile); 
        la preclusione per il debitore alla possibilita' di  accedere
alla procedura esdebitoria conseguente alla liquidazione del  proprio
patrimonio, come sancita dall'art. 14-terdecies, legge n. 3/2012; 
        la possibilita', per il debitore proponente, di  ottenere  la
liquidazione del proprio patrimonio solo attraverso l'attivazione  di
un  nuovo  procedimento,  con  aggravio  di  spese   per   contributo
unificato,  onorari  ai  professionisti  (che  ovviamente  dovrebbero
redigere nuovi atti introduttivi e nuove ed autonome  attestazioni  e
relazioni illustrative). 
    Sotto questo  profilo,  la  norma  richiamata  puo'  fondatamente
sospettarsi essere contraria non solo al principio di uguaglianza  di
cui all'art. 3 della Carta  costituzionale,  ma  anche  dell'art.  24
della Costituzione, nella parte in cui si preclude ad un soggetto  di
difendere e tutelare nel modo piu' ampio i  propri  diritti  (e,  nel
caso di specie, il proprio  patrimonio)  con  le  procedure  previste
dalla legge, e cio' per una lacuna legislativa che non consente,  una
volta attivata una procedura subordinata, per la sua omologazione, al
voto positivo dei creditori di trasformarla in  un  procedimento  che
prescinde da siffatte forme di approvazione. 
    Quanto fin qui esposto si fonda anzitutto sul presupposto per cui
le procedure di composizione delle crisi da  sovraindebitamento  (tra
cui la stessa liquidazione del patrimonio del debitore) sono poste  a
tutela delle posizioni di maggior  disagio  sociale,  ovviamente  nel
caso in cui tale disagio possa ritenersi  incolpevole,  e  sono  alla
base di azioni giurisdizionali finalizzate  appunto  alla  tutela  di
tali posizioni; orbene, se la legislazione in parola,  nel  prevedere
la possibilita' di optare inizialmente per l'una o l'altra  procedura
(accordo di composizione della crisi o liquidazione  del  patrimonio)
da parte del debitore,  consente  successivamente  di  convertire  la
procedura prescelta (accordo di composizione della crisi)  nell'altra
alternativa (liquidazione del patrimonio),  non  si  vede  per  quale
motivo tale possibilita' sia consentita al debitore  che  per  propri
comportamenti (dolosi  o  colposi)  pregiudichi  le  possibilita'  di
attuazione dell'accordo e non anche al debitore che subisca  il  voto
contrario dei creditori senza alcuna possibilita'  di  contestarli  o
sindacarli (possibilita' che ovviamente e' preclusa  anche  a  questo
giudicante). 
    I menzionati  profili  inducono  questo  giudicante  a  ritenere,
d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 14-quater della legge n. 3/2012 nella  parte
in cui non consente la conversione  della  procedura  di  accordo  di
composizione della crisi in liquidazione del patrimonio del debitore,
su richiesta di  quest'ultimo,  in  caso  di  mancata  raggiungimento
dell'accordo sulla proposta presentata per il  voto  contrario  della
maggioranza dei creditori (ai sensi dell'art. 11, legge n. 3/2012)  e
quindi di mancata omologa, per tale unico motivo, dell'accordo. 
    La questione, oltre  che  non  manifestamente  infondata,  appare
altresi' rilevante sotto i seguenti profili: 
        in assenza di una pronuncia  di  illegittimita'  della  Corte
costituzionale,  la  richiesta  di  conversione  della  procedura  di
accordo di composizione della crisi avanzata da Campitelli Massimo in
liquidazione del suo patrimonio  non  potra'  che  essere  rigettata,
proprio in forza del precetto della norma della cui  legittimita'  si
dubita; 
        il  carattere  tassativo  e  categorico  delle   ipotesi   di
conversione sancite dall'art. 14-quater, legge n. 3/2012 non consente
di operare una loro estensione analogica  a  fattispecie  diverse  da
quelle espressamente contemplate; 
        e' del tutto irrilevante  la  circostanza  che  la  legge  n.
3/2012 sara' a breve sostituita dal nuovo codice della crisi (decreto
legislativo n. 14 del 2019) in quanto  la  vecchia  legge  risultera'
ancora applicabile alle procedure  di  sovraindebitamento  instaurate
prima del 15 agosto 2020, quale appunto la presente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta  la  rilevanza  nel  presente  procedimento  e  la   non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14-quater, legge n. 3/2012 (nella parte in cui non consente
la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi
in quella di liquidazione del patrimonio del debitore,  su  richiesta
di quest'ultimo, nei casi di mancata omologa dell'accordo per il voto
contrario della maggioranza dei creditori espressa ai sensi dell'art.
11, legge n. 3/2012) per violazione  degli  articoli  3  e  24  della
Costituzione: 
        sospende il presente procedimento; 
        dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14-quater, legge n.  3/2012
nella parte indicata; 
        dispone che la presente ordinanza sia comunicata a  tutte  le
parti processuali  e  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Lanciano, 6 febbraio 2020 
 
                         Il Giudice: Canosa