N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2020
Ordinanza del 6 febbraio 2020 del Tribunale di Lanciano nel procedimento relativo a Campitelli Massimo. Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - Preclusione della conversione, su richiesta del debitore, in caso di mancata omologa dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei creditori. - Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), art. 14-quater.(GU n.39 del 23-9-2020 )
IL TRIBUNALE DI LANCIANO Il giudice, letti gli atti del procedimento di accordo di composizione della crisi riguardante Campitelli Massimo, osserva nella predetta procedura la maggioranza dei creditori ha espresso voto contrario alla proposta formulata, consistente nella messa a disposizione dei creditori medesimi, ai fini della successiva vendita, di due beni immobili di proprieta' del proponente, il quale aveva cosi' la possibilita' di conservare, a fini di soddisfazione delle proprie esigenze quotidiane, lo stipendio mensile percepito per effetto della sua attivita' lavorativa. All'udienza del 30 gennaio 2020, preso atto del mancato raggiungimento della maggioranza necessaria ai fini della omologazione dell'accordo, il legale del proponente ha avanzato richiesta di conversione della procedura in quella di liquidazione del patrimonio del debitore (composto anche di altri beni immobili, oltre quelli ricompresi nella proposta) e di conseguenza il gestore della crisi ha chiesto breve termine per integrare la documentazione gia' depositata. Allo stato la richiesta non puo' trovare accoglimento, in quanto i casi di conversione delle procedure di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio sono espressamente e tassativamente stabilite nell'art. 14-quater della legge n. 3/2012, che si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di: annullamento dell'accordo (art. 14, legge n. 3/2012); cessazione degli effetti dell'accordo per mancata esecuzione, da parte del debitore, dei pagamenti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie entro novanta giorni dalle scadenze previste (art. 11, comma 5, legge n. 3/2012); cessazione degli effetti dell'accordo per il compimento, da parte del debitore, nel corso della procedura, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11, comma 5, legge n. 3/2012); revoca o cessazione degli effetti della diversa procedura di piano del consumatore (che qui non interessano). Si rileva peraltro come la mancata previsione, da parte dell'art. 14-quater della legge n. 3/2012, di analoga possibilita' per il debitore di chiedere la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio in conseguenza dell'impossibilita' di procedere all'omologa di tale accordo per il dissenso della maggioranza dei creditori non sia apparentemente supportata da valida giustificazione, nel senso che non si vede la ragione per la quale al debitore che abbia posto in essere condotte fraudolente (tali da portare all'annullamento dell'accordo gia' omologato) o che non abbia adempiuto (eventualmente anche per fatti a se' imputabili) all'accordo omologato sia accordata la possibilita' di avvalersi della procedura liquidatoria di cui agli articoli 14-ter e successivi della legge n. 3/2012, mentre analoga possibilita' non sia prevista per il debitore che, per effetto di una mera valutazione di convenienza dei creditori (oltretutto non motivata, perche' espressa attraverso un semplice voto, insindacabile dall'autorita' giudiziaria), non si veda omologato l'accordo di composizione della crisi depositato; cio' tanto piu' in quanto l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio non e' soggetta ad alcuna forma di valutazione o di voto ad opera dei creditori e, quanto ai presupposti di ammissibilita', valgono quelli generali di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 3/2012 (gia' positivamente valutati da questo ufficio ai fini della ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi). L'irragionevolezza di tale omissione normativa appare vieppiu' sospetta laddove si consideri che la mancata possibilita' di avanzare richiesta di conversione della procedura di accordo in procedura di composizione della crisi comporta una serie di conseguenze negative per il debitore, quali: la soggezione del debitore medesimo ad azioni esecutive individuali da parte dei creditori, per effetto della revoca del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive o cautelari che questo ufficio ha gia' emesso all'udienza del 30 gennaio 2020 in conseguenza della relazione depositata dal gestore della crisi: nello specifico caso che qui interessa, il debitore si vedrebbe assoggettato a procedure di pignoramento presso terzi sulla propria retribuzione (che aveva inteso preservare nella proposta di accordo al fine di provvedere al proprio mantenimento e che intende tuttora sottrarre dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), legge n. 3/2012) che potrebbero gravemente pregiudicare le sue possibilita' di sostentamento (considerando quanto rappresentato dal gestore della crisi nella propria relazione del 31 gennaio 2020, nella quale evidenzia la presenza di spese di prima necessita' addirittura superiori al proprio attuale stipendio mensile); la preclusione per il debitore alla possibilita' di accedere alla procedura esdebitoria conseguente alla liquidazione del proprio patrimonio, come sancita dall'art. 14-terdecies, legge n. 3/2012; la possibilita', per il debitore proponente, di ottenere la liquidazione del proprio patrimonio solo attraverso l'attivazione di un nuovo procedimento, con aggravio di spese per contributo unificato, onorari ai professionisti (che ovviamente dovrebbero redigere nuovi atti introduttivi e nuove ed autonome attestazioni e relazioni illustrative). Sotto questo profilo, la norma richiamata puo' fondatamente sospettarsi essere contraria non solo al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale, ma anche dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui si preclude ad un soggetto di difendere e tutelare nel modo piu' ampio i propri diritti (e, nel caso di specie, il proprio patrimonio) con le procedure previste dalla legge, e cio' per una lacuna legislativa che non consente, una volta attivata una procedura subordinata, per la sua omologazione, al voto positivo dei creditori di trasformarla in un procedimento che prescinde da siffatte forme di approvazione. Quanto fin qui esposto si fonda anzitutto sul presupposto per cui le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (tra cui la stessa liquidazione del patrimonio del debitore) sono poste a tutela delle posizioni di maggior disagio sociale, ovviamente nel caso in cui tale disagio possa ritenersi incolpevole, e sono alla base di azioni giurisdizionali finalizzate appunto alla tutela di tali posizioni; orbene, se la legislazione in parola, nel prevedere la possibilita' di optare inizialmente per l'una o l'altra procedura (accordo di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio) da parte del debitore, consente successivamente di convertire la procedura prescelta (accordo di composizione della crisi) nell'altra alternativa (liquidazione del patrimonio), non si vede per quale motivo tale possibilita' sia consentita al debitore che per propri comportamenti (dolosi o colposi) pregiudichi le possibilita' di attuazione dell'accordo e non anche al debitore che subisca il voto contrario dei creditori senza alcuna possibilita' di contestarli o sindacarli (possibilita' che ovviamente e' preclusa anche a questo giudicante). I menzionati profili inducono questo giudicante a ritenere, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14-quater della legge n. 3/2012 nella parte in cui non consente la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio del debitore, su richiesta di quest'ultimo, in caso di mancata raggiungimento dell'accordo sulla proposta presentata per il voto contrario della maggioranza dei creditori (ai sensi dell'art. 11, legge n. 3/2012) e quindi di mancata omologa, per tale unico motivo, dell'accordo. La questione, oltre che non manifestamente infondata, appare altresi' rilevante sotto i seguenti profili: in assenza di una pronuncia di illegittimita' della Corte costituzionale, la richiesta di conversione della procedura di accordo di composizione della crisi avanzata da Campitelli Massimo in liquidazione del suo patrimonio non potra' che essere rigettata, proprio in forza del precetto della norma della cui legittimita' si dubita; il carattere tassativo e categorico delle ipotesi di conversione sancite dall'art. 14-quater, legge n. 3/2012 non consente di operare una loro estensione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate; e' del tutto irrilevante la circostanza che la legge n. 3/2012 sara' a breve sostituita dal nuovo codice della crisi (decreto legislativo n. 14 del 2019) in quanto la vecchia legge risultera' ancora applicabile alle procedure di sovraindebitamento instaurate prima del 15 agosto 2020, quale appunto la presente.
P.Q.M. Ritenuta la rilevanza nel presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14-quater, legge n. 3/2012 (nella parte in cui non consente la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del patrimonio del debitore, su richiesta di quest'ultimo, nei casi di mancata omologa dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei creditori espressa ai sensi dell'art. 11, legge n. 3/2012) per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione: sospende il presente procedimento; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14-quater, legge n. 3/2012 nella parte indicata; dispone che la presente ordinanza sia comunicata a tutte le parti processuali e notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lanciano, 6 febbraio 2020 Il Giudice: Canosa