PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
702). (20A05198) 
(GU n.238 del 25-9-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  15
ottobre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, nn. 665, 666 e 667  del  22  aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio  2020,  n.  673
del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24  luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio  2020,  n.  693
del 17 agosto 2020 e n. 698 del 18 agosto 2020,  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 14  luglio  2020,
n. 74; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge del  17  luglio
2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,   recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze  indifferibili
e, in particolare, l'art.  58-octies  che  prevede  l'istituzione  di
un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui
all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza  e
riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  in  corso  di
conversione, recante misure urgenti per il  sostegno  e  il  rilancio
dell'economia e, in particolare, l'art. 32, comma 2; 
  Vista la nota del Ministero dell'istruzione del 1° settembre 2020 e
la successiva comunicazione del 7 settembre 2020,  con  le  quali  si
segnala  la  necessita'  di  poter  reperire  sul  mercato  ulteriori
immobili da destinare  all'uso  scolastico,  al  fine  di  assicurare
durante l'anno scolastico 2020-2021 il rispetto delle disposizioni in
materia di distanziamento sociale, in deroga alla  vigente  normativa
che disciplina la durata dei contratti di locazione; 
  Considerato che, ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2020-2021,
occorre garantire la disponibilita' di ulteriori  ambienti  e  spazi,
anche assunti in locazione e anche in deroga alla  normativa  vigente
in materia di durata delle locazioni immobiliari; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Misure per l'edilizia scolastica 
 
  1. Al fine di consentire l'avvio  dell'anno  scolastico  2020-2021,
gli enti locali possono stipulare contratti di  locazione  per  spazi
ulteriori da destinare allo svolgimento  delle  attivita'  didattiche
anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978,  n.
392. 
  2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma  1
si applicano anche a  favore  degli  enti  regionali  titolari  delle
competenze relative  all'edilizia  scolastica,  gia'  spettanti  alle
soppresse Province. 
  3. Limitatamente  all'anno  scolastico  ed  educativo  2020/21,  la
destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi  all'attivita'
didattica  o  educativa   e'   sempre   consentita   temporaneamente,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica  dell'area  e  dalla
destinazione d'uso originaria di immobili  esistenti,  ad  esclusione
dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.  Restano
ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica. 
  4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
  5. Nella Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste le  disposizioni  del
comma 1 si applicano anche a  favore  della  Regione  titolare  delle
competenze relative all'edilizia scolastica per le scuole  secondarie
di secondo grado. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 settembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli