AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Rosuvastatina e Omega 3 Spa  Societa'  prodotti  antibiotici».
(20A05136) 
(GU n.240 del 28-9-2020)

 
   Estratto determina AAM/A.I.C. n. 121/2020 del 17 settembre 2020 
 
    Procedura Europea n. NL/H/4611/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA  E
OMEGA 3 SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI, nella forma  e  confezioni
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare di A.I.C.: Spa Societa' prodotti antibiotici S.p.a.  con
sede legale e domicilio fiscale - via Biella, 8 - 20143 Milano codice
fiscale 00747030153. 
    Confezioni: 
      «5  mg/1000  mg  capsule   molli»   28   capsule   in   blister
OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 048417012 (in base 10) 1G5L7N (in base 32); 
      «5  mg/1000  mg  capsule   molli»   32   capsule   in   blister
OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 048417024 (in base 10) 1G5L80 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: capsula molle. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare a temperatura inferiore a 25°C; 
      conservare   nella   confezione   originale   per    proteggere
dall'umidita'. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni  capsula  molle  contiene  5   mg   di
rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e 1000 mg di  acidi
omega-3  esteri  etilici  90  (che  comprendono  460  mg   di   acido
eicosapentaenoico (EPA), 380 mg di acido docosaesaenoico (DHA) e 4 mg
di alfa tocoferolo); 
      eccipienti: 
        nucleo della capsula molle: 
          gelatina; 
          glicerolo (E422); 
        rivestimento della capsula: 
          ipromellosa 2910, 
          poli(butil              metacrilato-co(2-dimetil-aminoetil)
metacrilato-co-metil metacrilato) 1:2:1 (=Eudragit® E PO); 
          ossido di magnesio (E530); 
          trietilcitrato (E1505); 
      puo' contenere tracce di olio di soia. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Oy Medfiles Ltd -
Volttikatu 5 ja 8 - 70700 Kuopio, Finlandia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Rosuvastatina e Omega 3  Spa  Societa'  prodotti  antibiotici  e'
indicato   come    terapia    sostitutiva    per    il    trattamento
dell'iperlipidemia mista (tipo IIb) in pazienti adulti  adeguatamente
controllati con rosuvastatina  e  acidi  omega-3  esteri  etilici  90
somministrati simultaneamente allo stesso livello di dose. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del  Ministero  della
salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva n. 2010/84/UE
i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale  almeno   ogni   sei   mesi   a   partire   dal   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.