AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dolket» (20A05156) 
(GU n.241 del 29-9-2020)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 120 del 17 settembre 2020 
 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  DOLKET,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
    Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l.  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033  -  Episcopia  -  Potenza  (PZ)
Italia. 
    Confezioni: 
      «40 mg soluzione orale» 10 flaconi pet da  7  ml  -  A.I.C.  n.
045227016 (in base 10) 1C4708 (in base 32); 
      «40 mg soluzione orale» 20 flaconi pet da  7  ml  -  A.I.C.  n.
045227028 (in base 10) 1C470N (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna  particolare  precauzione
per la conservazione. 
    Composizione: 
      principio attivo: un  flacone  contiene:  ketoprofene  sale  di
lisina 40 mg 
    Eccipienti: 
      sorbitolo liquido non cristallizzabile, sodio idrogeno  fosfato
diidrato, sodio metile paraidrossibenzoato, saccarina  sodica,  aroma
menta, aroma liquirizia, acqua purificata. 
    Produttore responsabile del rilascio lotti: 
      Doppel Farmaceutici s.r.l. 
      via Martiri delle Foibe n. 1 Cortemaggiore (PC) - 29016 Italy. 
      Doppel Farmaceutici s.r.l. 
      via Volturno n. 48 Quinto De' Stampi,  Rozzano  (MI)  -  20089,
Italy. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      dolori di diversa origine e natura, ed in particolare:  mal  di
testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori muscolari  e
osteoarticolari. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    Classificazione ai fini della fornitura:  OTC  -  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.