AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Redesk» (20A05164) 
(GU n.242 del 30-9-2020)

 
 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 128 del 17 settembre 2020 
 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  REDESK,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Nordic Group BV, con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Hoofddorp, Siriusdreef 22, 2132 WT, Paesi Bassi (NL). 
    Procedura     europea      n.      AT/H/0750/001-003/E/001      e
AT/H/0750/001-003/IA/001 
    Confezioni: 
      «0,5 mg compresse»  100  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 048275010 (in base 10), 1G17L2 (in base 32); 
      «0,5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE  -  A.I.C.  n.
048275022 (in base 10), 1G17LG (in base 32); 
      «0,75 mg compresse» 100  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 048275034 (in base 10), 1G17LU (in base 32); 
      «0,75 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE -  A.I.C.  n.
048275046 (in base 10), 1G17M6 (in base 32); 
      «1,0 mg compresse»  100  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 048275059 (in base 10) 1G17MM (in base 32); 
      «1,0 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE  -  A.I.C.  n.
048275061 (in base 10), 1G17MP (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Per i flaconi: tre mesi dopo la prima apertura. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo  medicinale  non  richiede  condizioni  di   temperatura
particolari per la conservazione; 
      conservare il blister nell'imballaggio esterno per  proteggerlo
dalla luce; 
      tenere il flacone chiuso per  proteggere  il  medicinale  dalla
luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        «Redesk» 0,5 mg: ogni compressa contiene 0,5 mg di anagrelide
(come anagrelide cloridrato monoidrato) e 44,4 mg di lattosio anidro; 
        «Redesk»  0,75  mg:  ogni  compressa  contiene  0,75  mg   di
anagrelide (come anagrelide  cloridrato  monoidrato)  e  66,6  mg  di
lattosio anidro; 
        «Redesk» 1,0 mg: ogni compressa contiene 1,0 mg di anagrelide
(come anagrelide cloridrato monoidrato) e 88,8 mg di lattosio anidro; 
      eccipienti: lattosio anidro, povidone, crospovidone,  cellulosa
microcristallina, magnesio stearato. 
    Produttore responsabile  del  rilascio  dei  lotti:  QPharma  AB,
Agneslundvägen 27, SE-21125 Malmö, Svezia. 
    Indicazioni terapeutiche: «Redesk» e'  indicato  per  ridurre  la
conta piastrinica elevata e i sintomi clinici associati nei  pazienti
con trombocitemia essenziale (TE) ad alto rischio. 
    Per pazienti con trombocitemia  essenziale  ad  alto  rischio  si
intende un paziente che presenti una  o  piu'  delle  caratteristiche
riportate di seguito: 
      eta' ≥60 anni; 
      conta piastrinica ≥1.000.000/µL; 
      aumento della conta  piastrinica  oltre  300.000/µL  entro  tre
mesi; 
      anamnesi di sintomi trombo-emorragici o ischemici gravi; 
      fattori di rischio vascolari. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini  della  fornitura:  RNRL  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti ematologo, internista. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.