N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  agosto  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria -  Istituzione
  del Garante regionale per  la  tutela  delle  vittime  di  reato  -
  Prevista istituzione di una rete multidisciplinare  di  supporto  e
  tutela delle vittime di reato, quale organo consultivo del  Garante
  composta  di  rappresentanti  delle  associazioni,  organizzazioni,
  servizi e istituzioni operanti sul territorio regionale. 
- Legge della Regione 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del  Garante
  regionale per la tutela delle vittime di reato), art 3. 
(GU n.40 del 30-9-2020 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale:  80188230587),  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio
attualmente in carica, rappresentata e difesa  per  mandato  ex  lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato (codice fiscale: 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio
in  Roma,  via  dei  Portoghesi   n.   12   (fax   0696514000;   PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente; 
    Contro Regione Liguria, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica - resistente; 
    per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 3 della legge regionale  Liguria  1°  giugno  2020  n.  11,
recante «Istituzione  del  Garante  regionale  per  la  tutela  delle
vittime di reato», pubblicata nel BUR n. 5 del 10 giugno 2020. 
    La Regione Liguria ha approvato ed emanato la  legge  n.  11/2020
con cui  in  dieci  articoli  ha  istituito  la  figura  del  Garante
regionale per la tutela delle vittima di reato. 
    Ad avviso della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  una  di
queste nuove norme e' in contrasto  con  la  Costituzione  in  quanto
invade indebitamente la sfera di competenza esclusiva dello Stato  in
materia di disciplina dell'organizzazione statale. 
    Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  deve   impugnare   la   legge   regionale   in   questione,
limitatamente alla norma in epigrafe indicata, per il seguente 
 
                               Motivo 
 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della  legge  Regionale  1°
giugno 2020 n. 11 per contrasto con l'art. 117, comma 2,  lettera  g)
della Costituzione. 
    La norma in rubrica prevede  che  il  Garante  regionale  per  la
tutela delle vittime di reato istituisce una  rete  multidisciplinare
di supporto quale organismo consultivo. Tale  organismo,  secondo  la
formulazione  legislativa,  e'  composto  dai  rappresentanti   delle
associazioni, organizzazioni, servizi ed  istituzioni  che,  a  vario
titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della  tutela,  del
supporto e della protezione delle vittima di reato.  Poiche'  tra  le
istituzioni che operano  a  tutela  delle  vittime  di  reato  devono
ritenersi ricompresi anche apparati statali, data la formulazione del
tutto generica e generalizzata della  norma  regionale,  quelt'ultima
finisce per disporre  l'attribuzione  di  finzioni  ad  organi  dello
Stato, incidendo sulle loro competenze e sulla loro organizzazione. 
    E' principio gia' affermato dalla  giurisprudenza  costituzionale
quello per cui le regioni non possono prevedere unilateralmente,  pur
nell'esercizio di competenza  legislative  concorrenti  o  residuali,
forme di collaborazione su  attribuzioni  conferite  alla  competenza
dello  Stato.  Tali  forme  di  collaborazione,   certamente   sempre
auspicabili, devono comunque trovare fonte  e  presupposto  in  leggi
statali che le prevedono e le  consentono,  non  potendo  le  regioni
disporre unilateralmente degli uffici e  degli  organi  dell'apparato
statale. (Corte Cost. n. 35/2011; Corte Cost. n. 167/2010). 
    La   norma   qui   censurata,   nella   parte   in   cui   incide
sull'organizzazione amministrativa dello Stato,  lede  la  competenza
legislativa esclusiva  statale  garantita  dall'art.  117,  comma  2,
lettera g) della  Costituzione  e  deve  pertanto  essere  dichiarata
illegittima. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata
e difesa; 
    conclude affinche' la Corte costituzionale voglia  accogliere  il
presente  ricorso  e  per   l'effetto   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale della norma  della  legge  della  Regione  Liguria  1°
giugno  2020  n.  11  in  epigrafe  citata  e   nel   presente   atto
specificamente censurata, per l'accertato suo  contrasto  con  l'art.
117, comma 2 lettera g), della Costituzione. 
 
      Roma, 6 agosto 2020 
 
                L'Avvocato dello Stato: Marco Corsini