N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 agosto 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato - Prevista istituzione di una rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organo consultivo del Garante composta di rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni operanti sul territorio regionale. - Legge della Regione 1° giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), art 3.(GU n.40 del 30-9-2020 )
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente; Contro Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica - resistente; per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3 della legge regionale Liguria 1° giugno 2020 n. 11, recante «Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato», pubblicata nel BUR n. 5 del 10 giugno 2020. La Regione Liguria ha approvato ed emanato la legge n. 11/2020 con cui in dieci articoli ha istituito la figura del Garante regionale per la tutela delle vittima di reato. Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, una di queste nuove norme e' in contrasto con la Costituzione in quanto invade indebitamente la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina dell'organizzazione statale. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alla norma in epigrafe indicata, per il seguente Motivo Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge Regionale 1° giugno 2020 n. 11 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. La norma in rubrica prevede che il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato istituisce una rete multidisciplinare di supporto quale organismo consultivo. Tale organismo, secondo la formulazione legislativa, e' composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi ed istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittima di reato. Poiche' tra le istituzioni che operano a tutela delle vittime di reato devono ritenersi ricompresi anche apparati statali, data la formulazione del tutto generica e generalizzata della norma regionale, quelt'ultima finisce per disporre l'attribuzione di finzioni ad organi dello Stato, incidendo sulle loro competenze e sulla loro organizzazione. E' principio gia' affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello per cui le regioni non possono prevedere unilateralmente, pur nell'esercizio di competenza legislative concorrenti o residuali, forme di collaborazione su attribuzioni conferite alla competenza dello Stato. Tali forme di collaborazione, certamente sempre auspicabili, devono comunque trovare fonte e presupposto in leggi statali che le prevedono e le consentono, non potendo le regioni disporre unilateralmente degli uffici e degli organi dell'apparato statale. (Corte Cost. n. 35/2011; Corte Cost. n. 167/2010). La norma qui censurata, nella parte in cui incide sull'organizzazione amministrativa dello Stato, lede la competenza legislativa esclusiva statale garantita dall'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione e deve pertanto essere dichiarata illegittima.
P. Q. M. La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa; conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma della legge della Regione Liguria 1° giugno 2020 n. 11 in epigrafe citata e nel presente atto specificamente censurata, per l'accertato suo contrasto con l'art. 117, comma 2 lettera g), della Costituzione. Roma, 6 agosto 2020 L'Avvocato dello Stato: Marco Corsini