N. 204 ORDINANZA 8 - 24 settembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Trasporto - Autotrasporto di merci su strada  -  Azione  diretta  del
  vettore finale verso tutti coloro che hanno ordinato il trasporto -
  Disposizione introdotta in sede di conversione di  decreto-legge  -
  Denunciato difetto di omogeneita'  rispetto  ai  contenuti  e  alle
  finalita' del medesimo decreto-legge - Manifesta infondatezza della
  questione. 
- Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni,
  nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e),
  introduttivo dell'art. 7-ter del decreto  legislativo  21  novembre
  2005, n. 286. 
- Costituzione, art. 77, secondo comma. 
(GU n.40 del 30-9-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-bis,
comma 2,  lettera  e),  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103
(Disposizioni urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo ed il  sostegno  della  produttivita'
nel settore dei  trasporti),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 4 agosto 2010, n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.
7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286  (Disposizioni
per il riassetto normativo in materia  di  liberalizzazione  regolata
dell'esercizio dell'attivita'  di  autotrasportatore),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Prato  con  ordinanza  del  21  ottobre  2019,
iscritta al n. 247 del registro ordinanze  2019  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  4,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020 il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020. 
    Ritenuto che il  Tribunale  ordinario  di  Prato,  con  ordinanza
iscritta al n. 247 del registro  ordinanze  2019,  ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera  e),
del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore),  che  assegna  al  vettore,  il
quale ha svolto  un  servizio  di  trasporto  su  incarico  di  altro
vettore, un'azione diretta per il  pagamento  del  corrispettivo  nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto; 
    che la controversia ha ad oggetto  l'opposizione  promossa  dalla
societa' Conad del Tirreno s.c.  (d'ora  innanzi:  Conad)  contro  il
decreto  ingiuntivo  emesso  su   istanza   della   societa'   C.T.P.
Cooperativa Trasportatori Pratesi societa' cooperativa a r.l.  (d'ora
innanzi:  CTP),  per  ottenere  il  pagamento  del  corrispettivo  di
prestazioni di autotrasporto di merci su strada per conto terzi; 
    che la pretesa di pagamento soddisfatta dal decreto ingiuntivo e'
avanzata  dalla  CTP  allegando  di  avere  eseguito  prestazioni  di
trasporto come vettore su incarico della societa'  SILO  spa,  a  sua
volta incaricata dalla committente Conad, nei confronti  della  quale
la ricorrente intende esercitare l'azione  diretta  di  cui  all'art.
7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005; 
    che la Conad ha proposto opposizione avverso il predetto  decreto
ingiuntivo allegando, in primo luogo, di avere stipulato un contratto
di trasporto con la SILO spa, ma di non avere  avuto  alcun  rapporto
con  la  CTP,  e,  in  secondo  luogo,   eccependo   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7-ter  del  d.lgs.  n.  286  del  2005,  per
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che il Tribunale di Prato  ritiene  rilevante  la  questione,  in
quanto, nel giudizio a quo, la societa'  creditrice,  procedendo  nei
confronti del  committente  originario,  avrebbe  esercitato  proprio
l'azione   diretta    prevista    dalla    disposizione    censurata,
«astrattamente  applicabile  alla  fattispecie  in   esame,   ratione
materiae e ratione temporis»; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ricorda come l'art. 7-ter del  d.lgs.  n.  286  del  2005  sia  stato
introdotto dalla legge n. 127 del 2010, di conversione  del  d.l.  n.
103 del 2010, che in origine  non  conteneva  una  simile  previsione
normativa; 
    che, infatti, il d.l. n. 103  del  2010,  titolato  «Disposizioni
urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto  marittimo»,  sarebbe  stato  emanato  al  solo   scopo   -
esplicitato nel relativo preambolo - di completare  la  procedura  di
dismissione dell'intero capitale sociale della societa'  Tirrenia  di
Navigazione spa e, nel contempo, di  assicurare  la  regolarita'  del
servizio pubblico di trasporto marittimo, con particolare riguardo al
periodo di picco del traffico estivo; 
    che la legge di conversione del d.l. n. 103  del  2010,  oltre  a
modificare il titolo del testo normativo - da «[d]isposizioni urgenti
per assicurare la regolarita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto
marittimo» a «[d]isposizioni urgenti per  assicurare  la  regolarita'
del servizio pubblico di trasporto marittimo  ed  il  sostegno  della
produttivita' nel settore dei trasporti» - avrebbe invece  introdotto
una  serie  di  disposizioni   attinenti   anche   all'attivita'   di
autotrasporto di merci per conto di terzi, tra cui quella  censurata,
giudicata «completamente scollegata dai contenuti  gia'  disciplinati
dal  decreto-legge,  riguardanti  esclusivamente  la  necessita'   di
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo in un arco temporale limitato»; 
    che  il  rimettente  richiama  la  giurisprudenza  costituzionale
secondo cui la legge di conversione deve avere un contenuto  omogeneo
a quello del decreto-legge (sono citate le sentenze n. 32 del 2014  e
n. 22  del  2012,  nonche'  l'ordinanza  n.  34  del  2013),  sicche'
l'inclusione di emendamenti  e  articoli  aggiuntivi  che  non  siano
attinenti alla materia oggetto  del  provvedimento  urgente,  o  alle
finalita' di quest'ultimo, determinerebbe un  vizio  della  legge  di
conversione in parte qua; 
    che, per il giudice a quo, dalla giurisprudenza costituzionale si
trarrebbe la conclusione che  la  violazione  dell'art.  77,  secondo
comma, Cost. per  difetto  di  omogeneita'  si  determina  quando  le
disposizioni  aggiunte  siano  totalmente  «estranee»  o  addirittura
«intruse», cioe'  tali  da  interrompere  ogni  correlazione  tra  il
decreto-legge e la legge di conversione (sono citate le  sentenze  n.
169 del 2017, n. 145 del 2015 e n. 251 del 2014),  cio'  che  sarebbe
avvenuto, appunto, nel caso in esame; 
    che, per superare la mancanza  di  un  nesso  funzionale  tra  il
decreto-legge e la legge di conversione,  non  sembra  al  rimettente
sufficiente la  mera  riferibilita'  di  entrambi  alla  materia  del
trasporto; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per  la  non  fondatezza  della  questione,  non
potendosi definire la disposizione censurata "totalmente estranea"  o
addirittura "intrusa"; 
    che, in particolare,  l'Avvocatura  ricorda  che  sulla  medesima
questione,   sollevata   in   riferimento   al   medesimo   parametro
costituzionale, la  Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,
dichiarandola non fondata, con la sentenza n. 226 del  2019,  di  cui
riporta ampi stralci. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato,  in
riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera  e),
del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter  nel  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore); 
    che,  a  parere  del  rimettente,  la  disposizione   denunciata,
aggiunta  in  sede  di  conversione,  sarebbe  stata  introdotta   in
violazione  dell'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  presentando   un
contenuto disomogeneo rispetto a quello dell'originario d.l.  n.  103
del 2010; 
    che,  infatti,  l'art.  7-ter  del  d.lgs.  n.  286  del  2005  -
introducendo l'azione diretta del vettore che ha svolto  un  servizio
di trasporto su incarico di altro  vettore  nei  confronti  di  tutti
coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all'attivita'
di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  -   risulterebbe
disposizione   «completamente   scollegata   dai    contenuti    gia'
disciplinati  dal  decreto-legge,   riguardanti   esclusivamente   la
necessita' di assicurare la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto  marittimo»,  con  conseguente  «mancanza   di   un   nesso
funzionale tra il decreto-legge e la legge di  conversione,  a  causa
della totale estraneita' degli emendamenti introdotti  dalla  seconda
rispetto all'oggetto e allo scopo del primo»; 
    che la questione in esame, sollevata  in  forza  di  censure  del
tutto corrispondenti a quelle ora dedotte, e' gia'  stata  dichiarata
non fondata  con  la  sentenza  n.  226  del  2019  e  manifestamente
infondata  con  l'ordinanza  n.  93  del  2020,  entrambe  successive
all'ordinanza di rimessione; 
    che,  in  tali  pronunce,  questa  Corte  -  nel  riaffermare  il
principio secondo cui la legge di conversione rappresenta  una  legge
funzionalizzata e specializzata,  che  non  puo'  aprirsi  a  oggetti
eterogenei  rispetto   a   quelli   originariamente   contenuti   nel
provvedimento convertito (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2019)  -
ha anche ribadito  che  un  difetto  di  omogeneita',  in  violazione
dell'art. 77, secondo comma,  Cost.,  si  determina  solo  quando  le
disposizioni  aggiunte  in  sede  di  conversione   sono   totalmente
«estranee» o addirittura «intruse», cioe' tali da  interrompere  ogni
correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza
n. 251 del 2014); 
    che, pertanto, solo la palese «estraneita' delle norme  impugnate
rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge» (sentenza n.
22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di  ogni  nesso
di interrelazione tra le  disposizioni  incorporate  nella  legge  di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge» (sentenza n.  154
del 2015) possono inficiare di per se' la legittimita' costituzionale
della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza  n.  181
del 2019); 
    che, si e' pure ribadito, la coerenza delle disposizioni aggiunte
in sede di conversione  con  la  disciplina  originaria  puo'  essere
valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal  punto
di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 32 del 2014), come del
resto confermato anche dalla giurisprudenza successiva  (sentenza  n.
115 del 2020 e ordinanza n. 274 del 2019); 
    che la disposizione censurata,  relativa  alla  stessa  «materia»
sulla quale incide l'atto con forza di legge da convertire, cioe'  il
trasporto,  prevede  un  intervento  a  favore   delle   imprese   di
autotrasporto (in particolare dei  vettori  finali,  nell'ambito  del
trasporto  di  merci  su  strada),  e  percio'   condivide   con   il
decreto-legge originario la "comune  natura"  (sentenza  n.  251  del
2014) di misura finalizzata alla risoluzione  di  una  situazione  di
crisi, sicche', sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal
punto  di  vista  funzionale  e  finalistico,  deve  essere   esclusa
l'evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra  le
disposizioni  incorporate  nella  legge  di  conversione   e   quelle
dell'originario decreto-legge; 
    che, in base a questi  criteri  di  valutazione,  e'  gia'  stata
affermata da questa Corte l'insussistenza di elementi  sufficienti  a
sostenere la palese estraneita', o addirittura il carattere  intruso,
della disposizione censurata; 
    che la questione oggi proposta, non  aggiungendo  ne'  argomenti,
ne' profili nuovi rispetto  a  quelli  gia'  esaminati,  deve  essere
dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del
decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita'  di  autotrasportatore),  sollevata,  in   riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal   Tribunale
ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA