AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Micafungina Xellia» (20A05367) 
(GU n.248 del 7-10-2020)

 
        Estratto determina n. 974/2020 del 28 settembre 2020 
 
    Medicinale: MICAFUNGINA XELLIA. 
    Titolare A.I.C.: Xellia Pharmaceuticals ApS. 
    Confezioni e numeri A.I.C.: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047135013 (in base 10); 
      «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047135025 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: 
      flaconcino chiuso: due anni. 
Concentrato ricostituito in flaconcino. 
    Non refrigerare. 
    La stabilita' chimica e fisica nelle condizioni  d'uso  e'  stata
dimostrata fino a quarantotto ore a 25° C, se  ricostituito  con  una
soluzione per infusione di cloruro di  sodio  9  mg/ml  (0,9%)  o  di
glucosio 50 mg/ml (5%). 
Soluzione per infusione diluita. 
    Non refrigerare. 
La stabilita' chimica  e  fisica  nelle  condizioni  d'uso  e'  stata
  dimostrata fino a novantasei ore a 25° C, se protetto dalla luce  e
  diluito con una soluzione per infusione di cloruro di sodio 9 mg/ml
  (0,9%) o di glucosio 50 mg/ml (5%). 
    «Micafungina Xellia» non contiene conservanti.  Da  un  punto  di
vista microbiologico  le  soluzioni  ricostituite  e  diluite  devono
essere utilizzate immediatamente. In caso contrario,  i  tempi  e  le
condizioni   d'uso   e   di   conservazione   prima   dell'uso   sono
responsabilita' dell'utilizzatore. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        micafungina (come sale sodico); 
      eccipienti: 
        lattosio monoidrato; 
        acido citrico anidro (per aggiustare il pH); 
        idrossido di sodio (per aggiustare il pH). 
    Produttore del principio attivo: 
      Medichem manufacturing (Malta) ltd. - HF-61, Hal Far Industrial
Estate - Hal Far BBG - 3000 Malta. 
    Produzione del prodotto finito, confezionamento primario: 
      Xellia pharmaceuticals USA  LLC  -  8900  Capital  Boulevard  -
Raleigh, NC 27616 - Stati Uniti d'America. 
    Confezionamento secondario: 
      Sharp corporation - 7451 Keebler Way,  Allentown,  PA  18106  -
Stati Uniti d'America. 
    Controllo di qualita': 
      Alcami Carolinas corporation - 2320  Scientific  Park  Drive  -
Wilmington, North Carolina 28405 - Stati Uniti d'America; 
      Xellia pharmaceutical ltd. - Szallas utca 1-3 - 1107 Budapest -
Ungheria. 
    Rilascio dei lotti: 
      Xellia pharmaceuticals ApS - Dalslandgade 11 - 2300 S Copenagen
- Danimarca. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Micafungina Xellia» e' indicata per: 
        adulti, adolescenti di eta' ≥ sedici anni e anziani: 
          trattamento della candidiasi invasiva; 
          trattamento della candidiasi esofagea  in  pazienti  per  i
quali sia appropriata la terapia endovenosa; 
          profilassi dell'infezione da candida in pazienti sottoposti
a trapianto allogenico  di  cellule  staminali  ematopoietiche  o  in
pazienti  che  si  prevede  possano  manifestare  neutropenia  (conta
assoluta dei neutrofili <500 cellule/µl) per dieci giorni  o  piu'  a
lungo; 
        bambini  (inclusi  neonati)   e   adolescenti   di   eta'   <
sedici anni: 
          trattamento della candidiasi invasiva; 
          profilassi dell'infezione da candida in pazienti sottoposti
a trapianto allogenico  di  cellule  staminali  ematopoietiche  o  in
pazienti  che  si  prevede  possano  manifestare  neutropenia  (conta
assoluta dei neutrofili <500 cellule/µl) per dieci giorni  o  piu'  a
lungo. 
    La decisione di usare  «Micafungina  Xellia»  deve  essere  presa
tenendo conto del rischio potenziale di sviluppo di  tumori  epatici.
Pertanto, si deve utilizzare «Micafungina Xellia» solo  se  l'uso  di
altri antimicotici non e' appropriato. 
    Si deve prestare attenzione alle linee guida  ufficiali/nazionali
sull'uso appropriato degli agenti antimicotici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Micafungina Xellia» (micafungina) e' la seguente: 
      uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura.
Vietata la vendita al pubblico (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico,  e'  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si  riferiscano   ad
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.