PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 ottobre 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
705). (20A05427) 
(GU n.250 del 9-10-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020,  n.  680
dell'11 giugno 2020 e n. 693 del 17 agosto 2020, recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare l'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 660 che  «al  fine  di  assicurare  un  sostegno
economico ai  familiari  delle  persone  direttamente  impegnate  per
fronteggiare l'emergenza in rassegna e decedute nell'esercizio  della
propria  funzione  ed  attivita'  a   causa   del   coronavirus,   il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  ricevere
risorse  finanziare  derivanti  da  erogazioni  liberali  allo  scopo
espressamente finalizzate dal donante, da versare su  apposito  conto
corrente bancario,  aperto  ai  sensi  dell'art.  99,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 18
del 2020 che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro  per  l'anno  2020  destinato  all'adozione  di  iniziative   di
solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti  le  professioni
sanitarie e  operatori  socio-sanitari,  impegnati  nelle  azioni  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
che durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri  il  31  gennaio  2020  abbiano  contratto,  in  conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una  patologia  alla  quale  sia
conseguita la  morte  per  effetto  diretto  o  «come  concausa»  del
contagio da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22  marzo  2020,  1°
aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020, nonche' il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni  attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   apportare   alcune   modifiche   ed
integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 693 del 17 agosto 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 
 
  1. L'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n.  693  del  17  agosto  2020  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Il beneficio  di  cui  all'art.  1,  che  non  concorre  alla
formazione del reddito, e'  corrisposto  in  forma  di  sussidio  una
tantum ai componenti del nucleo  familiare  gia'  conviventi  con  il
defunto. La relativa domanda deve  essere  presentata,  per  l'intero
nucleo familiare, da uno dei soggetti di seguito indicati: 
      dal coniuge superstite o dal convivente di fatto; 
      in mancanza dei soggetti di cui  sopra,  dai  figli  legittimi,
naturali, riconosciuti o riconoscibili ed adottivi; 
      in mancanza di coniuge, di convivente di  fatto  o  figli,  dai
genitori naturali o adottivi; 
      in mancanza di coniuge, di convivente di fatto,  di  figli,  di
genitori naturali o adottivi, dai fratelli e sorelle.» 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 ottobre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli