IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile
2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680
dell'11 giugno 2020 e n. 693 del 17 agosto 2020, recanti: «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista, in particolare l'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 660 che «al fine di assicurare un sostegno
economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per
fronteggiare l'emergenza in rassegna e decedute nell'esercizio della
propria funzione ed attivita' a causa del coronavirus, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere
risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo
espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto
corrente bancario, aperto ai sensi dell'art. 99, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 18
del 2020 che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di
solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti le professioni
sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia
conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del
contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1°
aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020, nonche' il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 693 del 17 agosto 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. L'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il beneficio di cui all'art. 1, che non concorre alla
formazione del reddito, e' corrisposto in forma di sussidio una
tantum ai componenti del nucleo familiare gia' conviventi con il
defunto. La relativa domanda deve essere presentata, per l'intero
nucleo familiare, da uno dei soggetti di seguito indicati:
dal coniuge superstite o dal convivente di fatto;
in mancanza dei soggetti di cui sopra, dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti o riconoscibili ed adottivi;
in mancanza di coniuge, di convivente di fatto o figli, dai
genitori naturali o adottivi;
in mancanza di coniuge, di convivente di fatto, di figli, di
genitori naturali o adottivi, dai fratelli e sorelle.»
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli