IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Viste le delibere del Consiglio dei ministri:
del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
COVID-19 e
del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche
in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott.
Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per
il«Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da
COVID-19», al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di
riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze
pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
Visti, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2, i quali
dispongono, rispettivamente:
che all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera
provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei
poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli,
garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;
che, per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario puo'
delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che
agisce conseguentemente in qualita' di commissario delegato, nel
rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal
Commissario straordinario;
Preso atto della varieta' degli interventi da porre in essere, che
puo' comportare anche una varieta' dei profili attuativi, a seconda
che si tratti della fornitura di attrezzature medicali per
l'allestimento di posti letto per terapia intensiva e sub intensiva e
di veicoli attrezzati per il trasporto di pazienti affetti da
Covid-19, ovvero della esecuzione di opere edilizie e impiantistiche
strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle
aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione
delle aree di pronto soccorso;
Preso atto delle valutazioni espresse nel corso delle riunioni
della Conferenza delle regioni e delle province autonome svoltesi il
9 e il 23 settembre 2020, circa la delega delle funzioni
commissariali ai Presidenti delle regioni e delle province autonome
che ne facciano richiesta per l'attuazione degli interventi
concernenti l'esecuzione delle opere di adeguamento o
ristrutturazione degli ospedali, fermo restando l'impegno del
Commissario straordinario per quanto concerne la fornitura di
attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto per terapia
intensiva e sub intensiva e di veicoli attrezzati per il trasporto di
pazienti affetti da Covid-19, con le modalita' dallo stesso
illustrate;
Ritenuto di dover comunque predisporre, per le opere da realizzarsi
in regioni o province autonome i cui Presidenti non richiedano la
delega delle funzioni commissariali, ovvero intendano avvalersi del
supporto contrattuale del Commissario straordinario, una procedura
aperta finalizzata alla conclusione di un certo numero di accordi
quadro per lotti territoriali e prestazionali corrispondenti alle
esigenze realizzative delle aziende del Servizio sanitario nazionale
interessate, ovvero dei servizi tecnici connessi, quali
progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudi;
Vista la richiesta del Presidente della Regione Puglia n. 2264 del
2 ottobre 2020, di provvedere, in qualita' di «Commissario delegato»,
a norma dell'art. 2, comma 12, del richiamato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche
strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle
aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione
delle aree di pronto soccorso, corredata:
a) della pianificazione operativa degli interventi, con il
relativo cronoprogramma, comprendente anche il piano della
«governance»;
b) dell'impegno a coprire con proprie risorse le eventuali spese
eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della salute per
tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente
disponibili;
c) dell'impegno ad osservare condizioni e oneri posti a carico
del Commissario straordinario, del Ministro della salute o dei
«beneficiari finali» dalla Banca europea degli investimenti, in
relazione al prestito concesso al Governo italiano per il
finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3, 4 e 6 del
contratto di progetto sottoscritto il 30 luglio 2020;
Visto il decreto del Ministero della salute comunicato con nota n.
0014667 del 17 luglio 2020, con il quale e' stato approvato il piano
di riorganizzazione predisposto dalla Regione Puglia;
Non sussistendo, per quanto noto, motivi di incompatibilita';
Nomina
il Presidente della Regione Puglia commissario delegato per
l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle
opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della
salute con il decreto di cui in premessa.
Conseguentemente, al Presidente della Regione Puglia e' delegato
l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, strettamente necessari per
l'attuazione delle opere di cui in premessa e del successivo comma 2,
nei limiti ivi indicati.
Nell'esercizio delle predette funzioni il commissario delegato si
atterra' alle seguenti direttive:
1. aggiornare la pianificazione operativa degli interventi alla
luce delle semplificazioni previste dalla legge, delle indicazioni di
carattere operativo e della tempistica di cui ai successivi punti 5 e
6, nonche' delle misure organizzative che riterra' di adottare per
accelerare l'esecuzione dei lavori e le connesse attivita'
amministrative, dandone tempestiva comunicazione al Commissario
straordinario;
2. integrare il quadro della governance proposto nominando i
«soggetti attuatori», dandone tempestiva comunicazione al Commissario
straordinario;
3. ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in
coerenza con le condizioni previste dal contratto di progetto con
B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2,
comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
4. attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi,
quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudi:
a) mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad
evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal contratto
di progetto con la B.E.I., ed entro il quadro di semplificazioni
consentito dalla legge (art. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120);
b) ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a
condizione che esse operino sulla base di contratti gia' stipulati e
in vigore, ovvero avvalendosi di societa' «in house»;
c) ovvero, ancora, avvalendosi dei «contratti quadro» definiti
dal Commissario straordinario;
5. accelerare i procedimenti di appalto, mediante:
la facolta' di cui all'art. 8, comma 9, del richiamato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
la partecipazione di operatori economici gia' iscritti nella
white list antimafia della prefettura competente per territorio (o
del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in
possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3 del
richiamato decreto-legge n. 76/2020;
l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali,
professionali e di capacita' tecnica ed economica richiesti dal
codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalita'
previste dal codice per i casi di estrema urgenza;
6. contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio
all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:
non oltre quindici giorni per l'affidamento degli incarichi
tecnico-professionali;
non oltre venticinque giorni per l'affidamento dei lavori;
non oltre dieci giorni per il perfezionamento dei «contratti di
secondo livello», quando ci si avvale degli «accordi quadro»
predisposti dal Commissario straordinario;
7. produrre la puntuale reportistica delle attivita', in coerenza
con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri
della salute e dell'economia e finanze, nonche' al Commissario
straordinario, e con gli impegni derivanti dal contratto di progetto
con BEI.
Le modalita' di attuazione della reportistica e la disciplina dei
trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento,
da adottarsi previe intese con i Ministeri interessati.
Si precisa che la delega comporta anche l'esercizio delle funzioni
di coordinamento, monitoraggio e controllo nei confronti delle
strutture dipendenti coinvolte nell'attuazione del programma.
La presente delega:
a) cessera' i suoi effetti con la cessazione delle funzioni
commissariali, ovvero con la cessazione degli impegni di
monitoraggio, controllo e approvazione della rendicontazione circa
l'esecuzione delle opere e l'espletamento dei servizi correlati;
b) potra' essere modificata o integrata per sopravvenute
esigenze;
c) potra' essere revocata in caso di:
mancato esercizio della delega o perdurante inosservanza della
tempistica prescritta;
grave inosservanza delle direttive e degli impegni di controllo
e monitoraggio;
insorgenza di fatti incompatibili all'esercizio della delega.
Roma, 8 ottobre 2020
Il Commissario straordinario: Arcuri