PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 8 ottobre 2020 

Nomina del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per
la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 28). (20A05531) 
(GU n.254 del 14-10-2020)

 
                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 per l'attuazione e il coordinamento 
              delle misure di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri: 
    del 31 gennaio 2020, con la quale è stato  dichiarato,  per  sei
mesi, lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
COVID-19 e 
    del 29 luglio 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  è  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e  poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  è  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2  recante  disposizioni  per  il
«Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19»,  al  fine  di  rafforzare  strutturalmente   il   Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano  di
riorganizzazione volto  a  fronteggiare  adeguatamente  le  emergenze
pandemiche, come quella da COVID-19 in corso; 
  Visti, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2, i quali
dispongono, rispettivamente: 
    che all'attuazione del Piano di riordino della  rete  ospedaliera
provvede  il  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  nell'ambito  dei
poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
avvalendosi delle  risorse  finanziarie  a  tal  fine  trasferitegli,
garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale,  in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma; 
    che, per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario puo'
delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e  per  gli
effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, a ciascun Presidente di regione o di  provincia  autonoma  che
agisce conseguentemente in  qualita'  di  commissario  delegato,  nel
rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite  dal
Commissario straordinario; 
  Preso atto della varieta' degli interventi da porre in essere,  che
puo' comportare anche una varieta' dei profili attuativi,  a  seconda
che  si  tratti  della  fornitura  di   attrezzature   medicali   per
l'allestimento di posti letto per terapia intensiva e sub intensiva e
di veicoli  attrezzati  per  il  trasporto  di  pazienti  affetti  da
COVID-19, ovvero della esecuzione di opere edilizie e  impiantistiche
strettamente necessarie per l'adeguamento  o  ristrutturazione  delle
aree mediche e per la separazione dei percorsi  e/o  ristrutturazione
delle aree di pronto soccorso; 
  Preso atto delle valutazioni  espresse  nel  corso  delle  riunioni
della Conferenza delle regioni e delle province autonome svoltesi  il
9  e  il  23  settembre  2020,  circa  la   delega   delle   funzioni
commissariali ai Presidenti delle regioni e delle  province  autonome
che  ne  facciano  richiesta  per   l'attuazione   degli   interventi
concernenti   l'esecuzione   delle    opere    di    adeguamento    o
ristrutturazione  degli  ospedali,  fermo  restando   l'impegno   del
Commissario  straordinario  per  quanto  concerne  la  fornitura   di
attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto  per  terapia
intensiva e sub intensiva e di veicoli attrezzati per il trasporto di
pazienti  affetti  da  COVID-19,  con  le  modalita'   dallo   stesso
illustrate; 
  Ritenuto di dover comunque predisporre, per le opere da realizzarsi
in regioni o province autonome i cui  Presidenti  non  richiedano  la
delega delle funzioni commissariali, ovvero intendano  avvalersi  del
supporto contrattuale del Commissario  straordinario,  una  procedura
aperta finalizzata alla conclusione di un  certo  numero  di  accordi
quadro per lotti territoriali  e  prestazionali  corrispondenti  alle
esigenze realizzative delle Aziende del servizio sanitario  nazionale
interessate,   ovvero   dei   servizi   tecnici    connessi,    quali
progettazione,  verifiche  della  progettazione,  direzione   lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudi; 
  Vista  la  richiesta  del  Presidente  della  Regione  Campania  n.
2020-0027466 UDCP/GAB/CG del 30 settembre  2020,  di  provvedere,  in
qualita' di «Commissario delegato», a norma dell'art.  2,  comma  12,
del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  all'attuazione
delle opere edilizie ed impiantistiche  strettamente  necessarie  per
l'adeguamento  o  ristrutturazione  delle  aree  mediche  e  per   la
separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle  aree  di  pronto
soccorso, corredata: 
    a)  della  pianificazione  operativa  degli  interventi,  con  il
relativo  cronoprogramma,   comprendente   anche   il   piano   della
«governance»; 
    b) dell'impegno a coprire con proprie risorse le eventuali  spese
eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della  salute  per
tipologia  di  intervento,  indicando   le   risorse   effettivamente
disponibili; 
    c) dell'impegno ad osservare condizioni e oneri  posti  a  carico
del Commissario  straordinario,  del  Ministro  della  salute  o  dei
«beneficiari finali»  dalla  Banca  europea  degli  investimenti,  in
relazione  al  prestito  concesso  al   Governo   italiano   per   il
finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3, 4 e  6  del
contratto di progetto sottoscritto il 30 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministero della salute comunicato con nota  n.
0015211 del 24 luglio 2020, con il quale e' stato approvato il  piano
di riorganizzazione predisposto dalla Regione Campania; 
  Non sussistendo, per quanto noto, motivi di incompatibilita'; 
 
                               Nomina 
 
il  Presidente  della  Regione  Campania  commissario  delegato   per
l'attuazione degli interventi finalizzati  alla  realizzazione  delle
opere previste nel piano  regionale  approvato  dal  Ministero  della
salute con il decreto di cui in premessa. 
  Conseguentemente, al Presidente della Regione Campania e'  delegato
l'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'art.   122,   comma   1,   del
decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  strettamente  necessari  per
l'attuazione delle opere di cui in premessa e del successivo comma 2,
nei limiti ivi indicati. 
  Nell'esercizio delle predette funzioni il commissario  delegato  si
atterra' alle seguenti direttive: 
    1. aggiornare la pianificazione operativa degli  interventi  alla
luce delle semplificazioni previste dalla legge, delle indicazioni di
carattere operativo e della tempistica di cui ai successivi punti 5 e
6, nonche' delle misure organizzative che riterra'  di  adottare  per
accelerare  l'esecuzione  dei  lavori   e   le   connesse   attivita'
amministrative,  dandone  tempestiva  comunicazione  al   Commissario
straordinario; 
    2. completare il quadro della governance  nominando  i  «soggetti
attuatori»,   dandone   tempestiva   comunicazione   al   Commissario
straordinario; 
    3.  ottenere  le  autorizzazioni  amministrative  occorrenti,  in
coerenza con le condizioni previste dal  contratto  di  progetto  con
B.E.I., con le sole semplificazioni  ammesse  dalla  legge  (art.  2,
comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); 
    4. attuare le opere e porre in atto i servizi  tecnici  connessi,
quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudi: 
      a) mediante appalti  aggiudicati  a  seguito  di  procedure  ad
evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal contratto
di progetto con la B.E.I., ed  entro  il  quadro  di  semplificazioni
consentito dalla legge (art. 2 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120); 
      b) ovvero  tramite  proprie  strutture  tecnico-manutentive,  a
condizione che esse operino sulla base di contratti gia' stipulati  e
in vigore, ovvero avvalendosi di societa' «in house»; 
      c) ovvero, ancora, avvalendosi dei «contratti quadro»  definiti
dal Commissario straordinario; 
  5. accelerare i procedimenti di appalto, mediante: 
    la  facolta'  di  cui  all'art.  8,  comma  9,   del   richiamato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
    la partecipazione di  operatori  economici  gia'  iscritti  nella
white list antimafia della prefettura competente  per  territorio  (o
del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex  art.  30
del decreto-legge 17 ott. 2016, n. 189, ovvero, almeno,  in  possesso
della attestazione liberatoria  di  cui  all'art.  3  del  richiamato
decreto-legge n. 76/2020; 
    l'attestazione del  possesso  degli  altri  requisiti  personali,
professionali e di  capacita'  tecnica  ed  economica  richiesti  dal
Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con  le  modalita'
previste dal Codice per i casi di estrema urgenza; 
  6. contenere la  durata  delle  procedure  di  appalto,  dall'avvio
all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica: 
    non oltre  quindici  giorni  per  l'affidamento  degli  incarichi
tecnico-professionali; 
    non oltre venticinque giorni per l'affidamento dei lavori; 
    non oltre dieci giorni per il perfezionamento dei  «contratti  di
secondo  livello»,  quando  ci  si  avvale  degli  «accordi   quadro»
predisposti dal Commissario straordinario; 
  7. produrre la puntuale reportistica delle attivita',  in  coerenza
con le esigenze di monitoraggio e controllo  demandate  ai  Ministeri
della salute  e  dell'economia  e  finanze,  nonche'  al  Commissario
straordinario, e con gli impegni derivanti dal contratto di  progetto
con BEI. 
  Le modalita' di attuazione della reportistica e la  disciplina  dei
trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento,
da adottarsi previe intese con i Ministeri interessati. 
  Si precisa che la delega comporta anche l'esercizio delle  funzioni
di  coordinamento,  monitoraggio  e  controllo  nei  confronti  delle
strutture dipendenti coinvolte nell'attuazione del programma. 
  La presente delega: 
    a) cessera' i suoi  effetti  con  la  cessazione  delle  funzioni
commissariali,  ovvero   con   la   cessazione   degli   impegni   di
monitoraggio, controllo e approvazione  della  rendicontazione  circa
l'esecuzione delle opere e l'espletamento dei servizi correlati; 
    b)  potra'  essere  modificata  o  integrata   per   sopravvenute
esigenze; 
    c) potra' essere revocata in caso di: 
      mancato esercizio della delega o perdurante inosservanza  della
tempistica prescritta; 
      grave inosservanza delle direttive e degli impegni di controllo
e monitoraggio; 
      insorgenza di fatti incompatibili all'esercizio della delega. 
 
    Roma, 8 ottobre 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri