N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 agosto 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 agosto  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione  Calabria  -
  Modifiche e integrazioni alla legge regionale  n.  21  del  2010  -
  Interventi  straordinari   di   ampliamento,   di   variazione   di
  destinazione d'uso e di variazioni del numero di unita' immobiliari
  - Limiti percentuali di superficie lorda per l'ammissibilita' degli
  interventi. 
Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione  Calabria  -
  Modifiche e integrazioni alla legge regionale  n.  21  del  2010  -
  Interventi straordinari di demolizione e di ricostruzione. 
Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione  Calabria  -
  Modifiche e integrazioni alla legge regionale  n.  21  del  2010  -
  Ambito di  applicazione  degli  interventi  -  Previsione  che  gli
  interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione
  possono essere realizzati su immobili esistenti alla  data  del  31
  dicembre 2019 - Differimento al 31 dicembre  2021  del  termine  di
  presentazione dell'istanza per l'esecuzione degli interventi. 
- Legge della Regione Calabria 2 luglio 2020,  n.  10  ("Modifiche  e
  integrazioni al Piano casa (Legge  regionale  11  agosto  2010,  n.
  21)"), artt. 2; 3, commi 1 e 3; e 4, commi 1 e 2, lettera b). 
(GU n.42 del 14-10-2020 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato (c.f.  80224030587),  presso  i  cui  uffici  ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.  12  (fax  06/96514000;  Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente; 
    Contro Regione Calabria, in persona del Presidente  della  Giunta
regionale attualmente in carica, resistente; 
    Per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
degli articoli 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b)  della
legge regionale 2 luglio 2020, n. 10, avente ad oggetto «Modifiche ed
integrazioni al Piano casa» pubblicata nel B.U.R. n. 66 del 2  luglio
2020. 
    In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135  e  143
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42/2004, la Regione Calabria ed  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo hanno avviato sin  dal
2012  un  rapporto  di   collaborazione   istituzionale   finalizzato
all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale. 
    Ne e' derivata l'adozione del Quadro territoriale  regionale  con
valenza paesaggistica (QTRP) approvato dal  Consiglio  regionale  con
deliberazione 1° agosto 2016, che prevede la successiva redazione del
piano paesaggistico  costituito  da  sedici  piani  d'ambito;  questo
strumento e' destinato alla tutela,  conservazione  e  valorizzazione
del paesaggio. 
    Nelle more dell'approvazione del piano, sono state  concordate  e
stabilite nome di salvaguardia attinenti  al  sistema  delle  tutele,
alla difesa del suolo e alla previsione dei rischi. 
    In questo contesto, il  Consiglio  regionale  della  Calabria  ha
approvato nella seduta del 29 giugno 2020 la  legge  n.  10,  recante
«Modifiche ed integrazioni al Piano casa (legge regionale  11  agosto
2010, n. 21)» che come noto disciplina l'esecuzione di interventi  di
razionalizzazione   del    patrimonio    edilizio    esistente,    di
riqualificazione di aree urbane degradate, di sostituzione  edilizia,
di ampliamento e demolizione/ricostruzione di edifici  esistenti,  in
deroga alle previsioni dei regolamenti  comunali  e  degli  strumenti
urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. 
    La legge si compone di sei articoli (i primi quattro sostanziali,
il terzo attestante l'irrilevanza sul piano  finanziario,  il  quarto
dedicato all'immediata entrata in vigore). 
    Le norme in questione, tuttavia, ad avviso della  Presidenza  del
Consiglio, violano sia  la  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  sia  il
principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, sia infine  la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del  paesaggio,
e devono pertanto essere impugnate per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n.
10/2020 per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, comma 2,  lettera
s) della Costituzione, nonche' del principio di leale  collaborazione
tra Stato e regioni, in relazione agli articoli 135, 143  e  145  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    La norma in epigrafe modifica l'art.  4  della  precedente  legge
regionale n. 21/2010 prevedendo  in  via  generale  l'incremento  dei
limiti percentuali di superficie lorda nel cui ambito sono consentiti
interventi straordinari di ampliamento, di variazione di destinazione
d'uso  e  di  variazione  del  numero  di  unita'   immobiliari.   In
particolare: 
        a) con la lettera a) al numero 1 si aumenta dal 15 al 20  per
cento della superficie lorda per unita' immobiliare gia' esistente il
limite di intervento consentito; tale limite va fino ad un massimo di
75 mq di superficie interna netta per ogni unita' residenziale, e  di
200 mq di superficie interna netta per ogni unita' non residenziale; 
        b) con la lettera a) al n. 2 si  prevede  che  il  limite  di
intervento di cui sopra, riferito agli immobili residenziali, e'  ora
consentito anche per le unita' di volumetria  superiore  ai  1000  mc
(mentre prima era  entro  i  1000  mc)  a  patto  che  si  effettuino
contestualmente  sull'intero  fabbricato   lavori   di   innalzamento
dell'efficienza termica o strutturale di almeno una classe; 
        c) con i numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera b) si prevedono poi
ulteriori aumenti percentuali ai limiti di intervento (dove era 15 e'
20, dove era 25  e'  30  e  dove  erano  500  mq  sono  700  mq)  per
l'ampliamento, per il  mutamento  di  destinazione  d'uso  e  per  la
variazione del numero di unita' immobiliari nel non  residenziale,  e
si prevede l'inserimento della destinazione  commerciale  (prima  non
esistente) fra quelle per le quali l'art. 4 della  legge  n.  21/2010
consente l'incremento di superficie oggetto di intervento. 
    Queste modifiche, in assenza del necessario quadro di riferimento
costituito dalla previsione del piano paesaggistico, che appunto deve
essere elaborato come prescrivono le norme statali (articoli 135, 143
e 145 del codice dei beni culturali e del  paesaggio),  compromettono
l'assetto del territorio e l'ordinato sviluppo urbanistico. 
    Secondo la legge statale, quest'ultimo e' il solo  strumento  che
deve stabilire le prescrizioni d'uso (cioe' i criteri di gestione del
vincolo da utilizzare nella fase autorizzatoria) per  ciascuna  delle
aree tutelate e deve  individuare  le  trasformazioni  compatibili  e
quelle  vietate,   nonche'   le   condizioni   delle   trasformazioni
consentite. E questo strumento deve essere frutto dell'intesa fra  lo
Stato e la regione. 
    Il legislatore nazionale, cui spetta  la  competenza  legislativa
esclusiva a regolare la materia ai sensi  degli  articoli  9  e  117,
comma 2,  lettera  s)  della  Costituzione,  ha  assegnato  al  piano
paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della
pianificazione del territorio. Gli articoli 143 e 145 del  codice  di
settore sanciscono infatti  l'inderogabilita'  delle  previsioni  del
piano paesaggistico rispetto a  programmi  o  progetti  regionali  di
sviluppo  economico,  e  la  sua  cogenza  rispetto  agli   strumenti
urbanistici. 
    La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha   sempre   e
ripetutamente ribadito questo concetto ogniqualvolta si  e'  trattato
di scrutinare leggi regionali che rivendicavano  spazi  piu'  o  meno
estesi di autonomia nella decisione di  strumenti  di  pianificazione
comunali e regionali. 
    E' stato infatti costantemente affermato che l'impronta  unitaria
della   pianificazione   paesaggistica   e'    assunta    a    valore
imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale  in  quanto
espressione di un principio teso a stabilire una metodologia uniforme
nel rispetto della  legislazione  di  tutela  dei  beni  culturali  e
paesaggistici sull'intero territorio nazionale (Corte  costituzionale
n. 272/2009; Corte costituzionale n. 183/2006). 
    Le disposizioni regionali qui censurate, invece,  attuano  scelte
decise  dalla  regione  in  modo  autonomo,  e  avulso   dal   quadro
pianificatorio previsto dalla legge statale. 
    E questo profilo di illegittimita' non viene meno  per  il  fatto
che gia' nel 2010, con l'originaria legge sul Piano casa, la  Regione
Calabria aveva dettato norme proprie;  il  processo  di  elaborazione
congiunta della pianificazione condivisa infatti e' successivo  (2012
l'inizio del rapporto  di  collaborazione  istituzionale  finalizzato
all'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, e  2016
approvazione  del   Quadro   territoriale   regionale   con   valenza
paesaggistica  in  vista  della  successiva   redazione   del   piano
paesaggistico), e proprio a  processo  in  corso  la  regione  si  e'
indotta a disciplinare in modo autonomo ed indipendente la materia. 
    E' appena il caso di ricordare che la legge  statale  (art.  143,
comma 1 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio)  demanda  al
piano paesaggistico, fra  l'altro,  la  ricognizione  del  territorio
mediante  l'analisi  delle  sue  caratteristiche  paesaggistiche,  la
ricognizione e l'eventuale nuova  identificazione  degli  immobili  e
delle aree dichiarati di  notevole  interesse  pubblico  al  fine  di
dettarne    specifiche    prescrizioni    d'uso,    e     soprattutto
l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento,
nel contesto paesaggistico, degli interventi  di  trasformazione  del
territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree
interessate. 
    E' dunque evidente che norme che consentano la trasformazione del
territorio anche attraverso interventi edilizi non possa non  possono
essere emanate dalle regioni al di fuori del contesto  pianificatorio
condiviso con lo Stato. 
    Se dunque lo Stato ha potesta' esclusiva ai sensi dell'art.  117,
comma 2, lettera s) della Costituzione, e se la legge statale  impone
una pianificazione condivisa del  territorio  regionale  al  fine  di
elaborare un regime di prescrizioni e di vincoli a tutela rispondente
a criteri uniformi, la singola regione non  puo'  «andare  per  conto
suo» legiferando in  questa  materia,  e  consentendo  interventi  di
modifica  fisica  dei  corpi  edilizi  avulsi  dalla  benche'  minima
pianificazione condivisa, e peraltro in deroga  agli  strumenti  gia'
vigenti. 
    La  norma  qui  censurata  pertanto  viola  sia   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato sopra richiamata, sia il  principio
di leale collaborazione che vuole  che  la  gestione  del  territorio
regionale avvenga nel  quadro  di  una  pianificazione  paesaggistica
condivisa, sia  infine  il  precetto  costituzionale  (art.  9  della
Costituzione) che affida allo Stato la tutela del paesaggio. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge
regionale 2  luglio  2020,  n.  10,  per  violazione  dell'art.  9  e
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s)  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 135, 143 e 145  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' per violazione del  principio  di  leale
collaborazione fra Stato e regioni. 
    La norma di cui alla rubrica modifica in due punti l'art. 5 della
precedente legge regionale n. 21/2010. 
    Il comma 1 sostituisce alcune parole del primo comma  del  citato
art. 5 con un lungo periodo. In  luogo  della  locuzione  che  faceva
salve le disposizioni statali in materia, con  specifico  riferimento
al  testo  unico  n.  380/2001,  la  norma   ora   prevede   che   la
demolizione/ricostruzione  con  aumento  di  volumetria  di   edifici
residenziali  e  non  residenziali  possono   avvenire   «anche   con
riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree  di  pertinenza
catastale dell'unita' immobiliare interessata, anche  conformata  con
atti  successivi  alla  realizzazione   dell'edificio   stesso,   con
realizzazione di un aumento di volumetria entro un limite del 30  per
cento su immobili esistenti, alle condizioni di cui all'art. 6, comma
1 della presente legge, nel  rispetto  del  decreto  ministeriale  n.
1444/1968,  fatte  salve  le  disposizioni  del  codice  civile,  con
particolare riferimento all'art. 2-bis, comma 1-ter del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, che si applica nei soli casi
in cui e' necessario derogare ai limiti di distanza tra fabbricati». 
    Il comma 3 sostituisce il comma 3-bis del  citato  art.  5  della
precedente legge n. 21/2010, stabilendo che «L'altezza massima  della
nuova edificazione  puo'  essere  derogata  fino  all'utilizzo  della
volumetria realizzabile. I consigli comunali, nel termine di sessanta
giorni  decorrenti  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
possono stabilire, con provvedimento motivato, i  limiti  di  altezza
della  nuova  edificazione  sempreche'  siano  compatibili   con   la
realizzazione dell'aumento di volumetria  consentiti  dalla  presente
legge. I  provvedimenti  adottati  dai  consigli  comunali  oltre  il
termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata  in  vigore  della
presente legge sono inefficaci». La precedente versione  della  norma
prevedeva che l'altezza massima degli edifici di  nuova  edificazione
potesse essere derogata di un piano rispetto ai limiti imposti  dalle
norme tecniche di attuazione per le costruzioni legittime,  e  di  un
piano rispetto alla preesistenza per gli edifici condonati. 
    Anche per  questa  norma  valgono  i  profili  di  illegittimita'
costituzionale sopra fatti valere con riferimento  all'art.  2  della
nuova legge regionale. 
    Si tratta infatti di consentire interventi di modifica fisica  in
aumento e in elevazione di edifici nella fase di  loro  ricostruzione
dopo la demolizione, nonche' di loro riposizionamento, in deroga agli
strumenti di pianificazione comunale vigenti,  e  soprattutto  al  di
fuori di ogni criterio di pianificazione paesaggistica da  concordare
necessariamente ed inderogabilmente con lo Stato. 
    Senza  dover  ripetere   quanto   eccepito   nel   censurare   la
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  stessa   legge   -
trattandosi di motivazioni, di carattere generale che si attagliano a
tutta la manovra edilizia qui adottata dalla Regione Calabria  -  non
c'e' dubbio sul  fatto  che  non  possa  consentirsi  al  legislatore
regionale  di  emanare  unilateralmente  disposizioni  che   incidono
(mutando in aumento la conformazione fisica dei fabbricati  ed  anche
la loro collocazione quando ricostruiti) sul paesaggio. 
    La disciplina del paesaggio, la  sua  tutela,  la  fissazione  di
limiti, vincoli, prescrizioni e criteri spetta  allo  Stato,  e  deve
essere trovare sede nel piano paesaggistico  elaborato  d'intesa  fra
Stato e regione ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del codice  di
settore. 
    Va anche qui ribadito che  la  legge  statale  attua  un  sistema
organico di tutela paesaggistica, prevedendo un regime autorizzatorio
e  soprattutto  prevedendo  l'individuazione   delle   tipologie   di
trasformazione  compatibili  con  il  territorio  e   fissandone   le
condizioni. 
    Per le stesse ragioni dedotte nei  confronti  dell'art.  2  della
legge regionale qui censurata,  anche  le  norme  dell'art.  3  sopra
descritte violano la competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato
garantita  dalla  lettera  s)  del  comma  2  dell'art.   117   della
Costituzione, ponendosi in contrasto  con  il  parametro  legislativo
interposto mediante il quale lo  Stato  quella  competenza  esercita;
esse violano altresi' il principio di leale collaborazione tra  Stato
e regione laddove danno vita ad un intervento autonomo  regionale  al
posto della pianificazione concertata e  condivisa,  prescindendo  da
questa  e  superandola,  peraltro  smentendo  l'impegno  assunto  nei
confronti dello Stato al  percorso  di  collaborazione;  esse  infine
violano l'art. 9 della Costituzione vanificando il potere dello Stato
nella tutela dell'ambiente, rispetto al  quale  il  paesaggio  assume
valore primario ed assoluto (Corte costituzionale n. 367/2007). 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, lettera b)
della legge regionale 2 luglio 2020, n. 10, per violazione  dell'art.
9 e dell'art. 117, secondo comma, lettera s)  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 135, 143 e 145  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' per violazione del  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e regioni. 
    La norma in rubrica, al comma 1 sposta in avanti di  un  anno  la
data di realizzazione dell'immobile suscettibile  di  essere  oggetto
degli interventi consentiti dalla legge regionale: questi  interventi
infatti prima potevano riguardare gli edifici esistenti alla data del
31 dicembre 2018, ed ora possono riguardare quelli  esistenti  al  31
dicembre 2019. 
    Il comma 2, alla lettera b), sposta anch'esso avanti di  un  anno
il termine (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) entro il  quale
e'  possibile  presentare  l'istanza  per  eseguire  gli   interventi
consentiti dalla legge. 
    Queste due norme rendono  palese  l'intento  del  legislatore  di
rendere permanente la patologia in atto. 
    Gli interventi previsti e consentiti dalla  legge  regionale  sul
Piano casa del 2010 nascevano infatti come «straordinari» ed erano  -
come tali - destinati ad avere vita temporalmente limitata. 
    Basti pensare  che  il  termine  entro  il  quale  sarebbe  stato
possibile presentare istanza per eseguire gli interventi in questione
era originariamente fissato al 31 dicembre 2014, poi venne  prorogato
al 31 dicembre 2016, poi ancora  al  31  dicembre  2018,  poi  al  31
dicembre 2020 ed ora al 31 dicembre 2021. 
    Ed ancora, mentre  la  possibilita'  di  eseguire  interventi  di
modificazione  in  aumento  di  volumetria  e  di   altezza,   e   di
demolizione/ricostruzione con premio di cubatura  riguardava  edifici
esistenti alla fine del 2019, ora tale possibilita' riguarda  edifici
realizzati anche dopo tale data. 
    Cio'  significa  che,  pendente  il  processo  di  pianificazione
paesaggistica condivisa fra Stato e Regione Calabria  cui  dovrebbero
riferirsi  tutte  le  trasformazioni  del  territorio,   la   Regione
Calabria, sta facendo da dieci anni «per conto suo». 
    Posto infatti che la finalita' della legge  regionale  sul  Piano
casa del 2010 era quella di consentire interventi straordinari per un
tempo limitato, le continue  proroghe  apportate  dalle  altre  leggi
regionali  succedutesi  nel  tempo  (ultima  appunto  quella  di  cui
all'art. 4 della legge qui impugnata) hanno l'effetto di stabilizzare
nel lungo periodo questo regime, con  la  conseguenza  di  accrescere
enormemente - per sommatoria - il numero degli  interventi  assentiti
in deroga. 
    Quindi, cio'  che  dovrebbe  essere  straordinario  e  temporaneo
diviene di fatto permanente e rende costante l'estraneita' di  questi
interventi  rispetto  all'alveo   naturale   costituito   dal   piano
paesaggistico. 
    Anche questa disposizione quindi, nei suoi due  commi  descritti,
viola tutti i precetti  costituzionali  gia'  lesi  dalle  precedenti
norme della stessa legge sopra censurate:  l'art.  9  e  l'art.  117,
comma 2, lettera s) della Costituzione nonche' il principio di  leale
collaborazione fra Stato e regioni. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata
e  difesa,  conclude,  affinche'  la  Corte   costituzionale   voglia
accogliere  il  presente   ricorso   e   per   l'effetto   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale delle norme della legge della Regione
Calabria n. 10/2020 denunciate con il presente ricorso. 
      Roma, 19 agosto 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini