Imposta sul consumo delle bevande edulcorate. (20A05722)(GU n.260 del 20-10-2020)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
del Ministero della salute
Visto l'art. 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, con il quale e' istituita un'imposta di
consumo sulle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e
prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa
diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura
combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati
al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e
aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in
volume;
Visto l'art. 1, comma 662, della predetta legge n. 160 del 2019,
che, ai fini dell'applicazione della predetta imposta di consumo
sulle bevande edulcorate, stabilisce che per edulcorante si debba
intendere qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in
grado di conferire sapore dolce alle bevande;
Visto l'art. 1, comma 667, della predetta legge n. 160 del 2019,
che stabilisce, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 1, commi
da 661 a 676, che il contenuto complessivo di edulcoranti presente
nelle predette bevande deve essere determinato con riferimento al
potere edulcorante di ciascuna sostanza e che, con decreto
interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della salute, tale potere debba essere stabilito
convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto
tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della
soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensita' di sapore;
Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, parte B, punto 2,
recante la lista degli edulcoranti di cui e' autorizzato l'uso negli
alimenti;
Visto l'allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, parte E, punto 14,
recante la lista degli edulcoranti di cui e' autorizzato l'uso nelle
bevande;
Visti i dati riportati nella tabella 3, capitolo 7 paragrafo 1.4
del dossier scientifico dell'anno 2017, elaborato dal Centro di
ricerca alimenti e nutrizione del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e l'opinione
scientifica EFSA Journal 2013;11(7):3301 in cui e' indicato il potere
dolcificante, a confronto con il saccarosio, di sostanze edulcoranti
naturali e sintetiche;
Considerato che ai fini dell'applicazione della predetta imposta
sul consumo delle bevande edulcorate e di quanto indicato
specificamente nel comma 662 del predetto art. 1 della legge n. 160
del 2019, nel rispetto della normativa europea in materia di utilizzo
degli additivi alimentari si rende preliminarmente necessario stilare
un elenco, delle sostanze in grado di conferire sapore dolce alle
bevande, che ricomprenda le sostanze di cui al predetto allegato II,
parte E, punto 14 al regolamento (CE) n. 1333/2008 ed alcuni
zuccheri;
Considerato che, ai sensi del comma 666 del predetto art. 1 della
legge n. 160 del 2019, l'esenzione dalla predetta imposta di consumo
sulle bevande edulcorate e' valutata in relazione al contenuto
complessivo di edulcoranti espresso in grammi e determinato, ai sensi
del successivo comma 667, con riferimento al potere edulcorante di
ciascuna sostanza presente nelle medesime bevande;
Considerato che, ai fini dell'applicazione della predetta imposta
di consumo sulle bevande edulcorate, si rende quindi necessario,
sulla base dei dati riportati nei riferimenti scientifici sopra
citati, stabilire convenzionalmente, in una apposita tabella, il
predetto potere dolcificante di ciascuna delle sostanze utilizzabili
per conferire sapore dolce alle bevande contenute nel predetto
elenco, esprimendo lo stesso anche in termini di equivalenza tra la
quantita' di un grammo di saccarosio e la corrispondente quantita' di
ciascuna sostanza edulcorante;
Decretano:
Art. 1
Determinazione del potere edulcorante
convenzionale degli edulcoranti
1. Per le sole finalita' dell'applicazione dell'imposta di consumo
sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, comma 662, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nella tabella di cui al
presente comma, sono individuati, per ciascuna sostanza ivi indicata
in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere
edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le
conseguenti quantita' equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La tabella di cui al comma 1 e' aggiornata periodicamente anche
in relazione all'introduzione, nel settore produttivo delle bevande
edulcorate, di sostanze edulcoranti non previste nella medesima
tabella.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2020
Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella
Il direttore generale
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
Casciello