N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 settembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia - Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario - Previsione che la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a piu' alto rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco. - Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), art. 4, comma 1.(GU n.43 del 21-10-2020 )
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f.
97163520584), in persona del Presidente pro tempore, ex lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.
80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, fax 06/96514000, Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente
pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020, recante
«Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario», pubblicata nel
B.U.R. n. 28 del 10 luglio 2020.
La legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020,
recante «Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario»,
presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento
all'art. 4, comma 1, per violazione della competenza esclusiva
statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione.
In particolare, nell'ambito delle finalita' della legge, volte a
prevenire e contrastare violenze ai danni degli operatori sanitari e
socio-sanitari, l'art. 4, comma 1, stabilisce che «la Regione
promuove protocolli d'intesa con gli uffici territoriali del Governo
finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze
di polizia nei pronto soccorsi e nelle strutture ritenute a piu'
elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in
loco».
Con la norma in esame il legislatore regionale rimette dunque a
«protocolli d'intesa» tra Regione e Prefettura la definizione della
dislocazione dei presidi di ordine e sicurezza pubblica («potenziare
la presenza delle forze dell'ordine»), nonche' l'individuazione di
meccanismi necessari ad «assicurare un rapido intervento» delle forze
di polizia. Cosi' disponendo, la norma regionale realizza un'indebita
ingerenza in settori riservati all'esclusiva competenza dello Stato,
quali quelli dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art.
117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione, per i
seguenti
Motivi
a) Innanzitutto va rilevato che la natura, pur convenzionale,
dello strumento, scelto, quello del protocollo, non e' compatibile
con i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di
polizia che l'ordinamento rimette alla competenza esclusiva statale,
competenza esercitata, tra l'altro, con la legge 1° aprile 1981, n.
121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza».
In particolare la previsione regionale contrasta con l'art. 6,
comma 1, lettera e) della suddetta legge, secondo il quale la
«pianificazione generale e il coordinamento delle pianificazioni
operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi
servizi tecnici» rientrano tra i compiti attribuiti al Dipartimento
della pubblica sicurezza. La medesima legge conferisce al Prefetto e
al Questore - in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza -
rispettivamente, la facolta' di «disporre della forza pubblica» (art.
13) e «la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello
tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza e
dell'impiego a tal fine della forza pubblica» (art. 14). Ne deriva
che un eventuale potenziamento delle risorse e degli stessi presidi
territoriali non puo' costituire oggetto di intese da raggiungersi
tra Regione e Prefettura, atteso che, da un lato, per un eventuale
incremento del personale, e' necessario un provvedimento del Questore
e, dall'altro, l'istituzione di un posto di polizia avviene con
decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, ai sensi degli articoli 2 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 208/2001, del decreto ministeriale - Interno 16
marzo 1989 (art. 13) e del decreto ministeriale - Interno del 18
aprile 1989 (art. 4).
b) In secondo luogo, riguardo alla sussistenza di presidi di
polizia presso gli ospedali, occorre rilevare che, allo stato
attuale, tali presidi risultano operanti solo presso le strutture
sanitarie situate in alcune realta' territoriali e costituiscono
«unita' distaccate» poste alle dipendenze delle Questure o dei
Commissariati sezionali di pubblica sicurezza.
c) Da tale inquadramento organizzativo deriva che i compiti
assegnati a tali presidi riguardano lo svolgimento degli ordinari
compiti istituzionalmente attribuiti alle citate articolazioni
periferiche del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
208/2001, e pertanto essi non svolgono le specifiche funzioni di
tutela dell'integrita' psico-fisica degli operatori del settore
sanitario e socio-sanitario presenti nei pronto soccorso e in
strutture assimilate, che la norma regionale in esame intende invece
attribuire loro.
d) Inoltre la norma in esame, laddove prevede che i protocolli
d'intesa siano finalizzati a potenziare la presenza e la
collaborazione con le forze di polizia «nelle strutture ritenute a
piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in
loco», introduce unilateralmente, con formulazione generica e poco
chiara, nell'ambito di intervento dei suddetti protocolli,
un'assegnazione di compiti o funzioni ulteriori alle forze di polizia
che la Costituzione attribuisce esclusivamente allo Stato. Ne
consegue la violazione delle competenze esclusive statali in materia
di ordinamento ed organizzazione amministrativa di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera g) della Costituzione. La Corte costituzionale
ha, infatti, in varie occasioni affermato che le attribuzioni degli
organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e
autoritativamente dalle regioni; esse debbono trovare il fondamento o
il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le
consentano, o in accordi tra gli enti interessati (cfr., Corte
costituzionale n. 322/2006; Corte costituzionale n. 429/2004; Corte
costituzionale n. 134/2004). Si veda al riguardo, in particolare, la
sentenza n. 322/2006 citata: «... le regioni non possono porre a
carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni
ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (sentenza
n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che - pur non essendo ovviamente
escluso "che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra
apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio" - tuttavia
"le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono
compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere
disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni,
nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono
trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che
le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati"
(cfr. anche sentenza n. 429 del 2004)». Nel caso di specie
l'attribuzione alla Regione del compito di promuovere e potenziare
«la presenza e la collaborazione, con le forze di polizia nei pronto
soccorsi e nelle strutture ritenute a piu' elevato rischio di
violenza e assicurare un rapido intervento in loco» incide
unilateralmente sull'organizzazione e sull'impiego delle forze
dell'ordine e di pubblica sicurezza, senza trovare alcun fondamento o
presupposto in leggi statali.
Peraltro la violazione della competenza esclusiva statale in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
in materia di ordine pubblico e sicurezza e' resa palese anche dalla
lettura dell'art. 1, comma 1 della legge n. 15/2020 in esame, ove si
statuisce che «la presente legge reca disposizioni volte a prevenire
e contrastare ogni forma di violenza ai danni degli operatori dei
settori sanitario e socio-sanitario, nel rispetto della normativa
statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;
nessun cenno, dunque, al rispetto della normativa statale in materia
di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e in
materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato, infatti palesemente
violata dal successivo art. 4.
P.Q.M.
La norma regionale sopra indicata viene impugnata dinanzi alla
Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come
da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 settembre 2020.
Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale, nei sensi sopra esposti, dell'art. 4, comma 1 della
legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020, recante
«Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario».
Roma, 5 settembre 2020
L'Avvocato dello Stato: De Giovanni