N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 settembre 2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia  -  Sicurezza  del
  personale sanitario e sociosanitario - Previsione  che  la  Regione
  promuove  protocolli  d'intesa  con  gli  Uffici  territoriali  del
  Governo finalizzati a potenziare la presenza  e  la  collaborazione
  con le Forze di polizia  nei  pronto  soccorso  e  nelle  strutture
  ritenute a piu' alto rischio di violenza  e  assicurare  un  rapido
  intervento in loco. 
- Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15  (Sicurezza  del
  personale sanitario e sociosanitario), art. 4, comma 1. 
(GU n.43 del 21-10-2020 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
97163520584),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma,  via  dei
Portoghesi       n.       12,       fax       06/96514000,        Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del  Presidente
pro tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020, recante
«Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario», pubblicata nel
B.U.R. n. 28 del 10 luglio 2020. 
    La legge della  Regione  Lombardia  n.  15  dell'8  luglio  2020,
recante  «Sicurezza  del  personale  sanitario  e   socio-sanitario»,
presenta profili di  illegittimita'  costituzionale  con  riferimento
all'art. 4,  comma  1,  per  violazione  della  competenza  esclusiva
statale in materia di  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza, di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione. 
    In particolare, nell'ambito delle finalita' della legge, volte  a
prevenire e contrastare violenze ai danni degli operatori sanitari  e
socio-sanitari,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce  che  «la  Regione
promuove protocolli d'intesa con gli uffici territoriali del  Governo
finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze
di polizia nei pronto soccorsi e  nelle  strutture  ritenute  a  piu'
elevato rischio di violenza e  assicurare  un  rapido  intervento  in
loco». 
    Con la norma in esame il legislatore regionale rimette  dunque  a
«protocolli d'intesa» tra Regione e Prefettura la  definizione  della
dislocazione dei presidi di ordine e sicurezza pubblica  («potenziare
la presenza delle forze dell'ordine»),  nonche'  l'individuazione  di
meccanismi necessari ad «assicurare un rapido intervento» delle forze
di polizia. Cosi' disponendo, la norma regionale realizza un'indebita
ingerenza in settori riservati all'esclusiva competenza dello  Stato,
quali quelli dell'ordinamento e organizzazione  amministrativa  dello
Stato e dell'ordine pubblico e  sicurezza,  in  violazione  dell'art.
117, secondo comma,  lettere  g)  e  h)  della  Costituzione,  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    a) Innanzitutto va rilevato che  la  natura,  pur  convenzionale,
dello strumento, scelto, quello del protocollo,  non  e'  compatibile
con i processi di pianificazione e razionalizzazione dei  presidi  di
polizia che l'ordinamento rimette alla competenza esclusiva  statale,
competenza esercitata, tra l'altro, con la legge 1° aprile  1981,  n.
121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza». 
    In particolare la previsione regionale contrasta  con  l'art.  6,
comma 1, lettera  e)  della  suddetta  legge,  secondo  il  quale  la
«pianificazione generale  e  il  coordinamento  delle  pianificazioni
operative della dislocazione delle forze di polizia  e  dei  relativi
servizi tecnici» rientrano tra i compiti attribuiti  al  Dipartimento
della pubblica sicurezza. La medesima legge conferisce al Prefetto  e
al Questore - in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza -
rispettivamente, la facolta' di «disporre della forza pubblica» (art.
13) e «la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello
tecnico-operativo,  dei  servizi  di  ordine   e   di   sicurezza   e
dell'impiego a tal fine della forza pubblica» (art.  14).  Ne  deriva
che un eventuale potenziamento delle risorse e degli  stessi  presidi
territoriali non puo' costituire oggetto di  intese  da  raggiungersi
tra Regione e Prefettura, atteso che, da un lato,  per  un  eventuale
incremento del personale, e' necessario un provvedimento del Questore
e, dall'altro, l'istituzione di  un  posto  di  polizia  avviene  con
decreto del Capo della polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, ai sensi degli articoli 2 e 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 208/2001, del decreto ministeriale -  Interno  16
marzo 1989 (art. 13) e del  decreto  ministeriale -  Interno  del  18
aprile 1989 (art. 4). 
    b) In secondo luogo, riguardo  alla  sussistenza  di  presidi  di
polizia  presso  gli  ospedali,  occorre  rilevare  che,  allo  stato
attuale, tali presidi risultano operanti  solo  presso  le  strutture
sanitarie situate in  alcune  realta'  territoriali  e  costituiscono
«unita' distaccate»  poste  alle  dipendenze  delle  Questure  o  dei
Commissariati sezionali di pubblica sicurezza. 
    c) Da tale  inquadramento  organizzativo  deriva  che  i  compiti
assegnati a tali presidi riguardano  lo  svolgimento  degli  ordinari
compiti  istituzionalmente  attribuiti  alle   citate   articolazioni
periferiche  del  Dipartimento  di  pubblica  sicurezza,   ai   sensi
dell'art. 2 del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
208/2001, e pertanto essi non  svolgono  le  specifiche  funzioni  di
tutela  dell'integrita'  psico-fisica  degli  operatori  del  settore
sanitario  e  socio-sanitario  presenti  nei  pronto  soccorso  e  in
strutture assimilate, che la norma regionale in esame intende  invece
attribuire loro. 
    d) Inoltre la norma in esame, laddove prevede  che  i  protocolli
d'intesa  siano  finalizzati  a   potenziare   la   presenza   e   la
collaborazione con le forze di polizia «nelle  strutture  ritenute  a
piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in
loco», introduce unilateralmente, con formulazione  generica  e  poco
chiara,  nell'ambito   di   intervento   dei   suddetti   protocolli,
un'assegnazione di compiti o funzioni ulteriori alle forze di polizia
che  la  Costituzione  attribuisce  esclusivamente  allo  Stato.   Ne
consegue la violazione delle competenze esclusive statali in  materia
di ordinamento ed organizzazione amministrativa di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera g) della Costituzione. La Corte costituzionale
ha, infatti, in varie occasioni affermato che le  attribuzioni  degli
organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente  e
autoritativamente dalle regioni; esse debbono trovare il fondamento o
il  loro  presupposto  in  leggi  statali  che  le  prevedono  o   le
consentano, o in  accordi  tra  gli  enti  interessati  (cfr.,  Corte
costituzionale n. 322/2006; Corte costituzionale n.  429/2004;  Corte
costituzionale n. 134/2004). Si veda al riguardo, in particolare,  la
sentenza n. 322/2006 citata: «... le  regioni  non  possono  porre  a
carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni
ulteriori rispetto a quelli individuati con legge  statale  (sentenza
n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che - pur non essendo ovviamente
escluso "che si sviluppino auspicabili forme  di  collaborazione  tra
apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le
condizioni di sicurezza dei cittadini e del  territorio"  -  tuttavia
"le forme  di  collaborazione  e  di  coordinamento  che  coinvolgono
compiti e attribuzioni di  organi  dello  Stato  non  possono  essere
disciplinate  unilateralmente  e  autoritativamente  dalle   regioni,
nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse  debbono
trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che
le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti  interessati"
(cfr.  anche  sentenza  n.  429  del  2004)».  Nel  caso  di   specie
l'attribuzione alla Regione del compito di  promuovere  e  potenziare
«la presenza e la collaborazione, con le forze di polizia nei  pronto
soccorsi e  nelle  strutture  ritenute  a  piu'  elevato  rischio  di
violenza  e  assicurare  un  rapido  intervento   in   loco»   incide
unilateralmente  sull'organizzazione  e  sull'impiego   delle   forze
dell'ordine e di pubblica sicurezza, senza trovare alcun fondamento o
presupposto in leggi statali. 
    Peraltro la violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato  e
in materia di ordine pubblico e sicurezza e' resa palese anche  dalla
lettura dell'art. 1, comma 1 della legge n. 15/2020 in esame, ove  si
statuisce che «la presente legge reca disposizioni volte a  prevenire
e contrastare ogni forma di violenza ai  danni  degli  operatori  dei
settori sanitario e socio-sanitario,  nel  rispetto  della  normativa
statale in materia di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»;
nessun cenno, dunque, al rispetto della normativa statale in  materia
di ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  in
materia  di  ordine  pubblico  e  sicurezza  e   di   ordinamento   e
organizzazione  amministrativa  dello  Stato,   infatti   palesemente
violata dal successivo art. 4. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La norma regionale sopra indicata viene  impugnata  dinanzi  alla
Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,  come
da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 settembre 2020. 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale, nei sensi sopra esposti, dell'art. 4, comma  1  della
legge della Regione Lombardia  n.  15  dell'8  luglio  2020,  recante
«Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario». 
      Roma, 5 settembre 2020 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni