N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 settembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia - Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario - Previsione che la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a piu' alto rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco. - Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), art. 4, comma 1.(GU n.43 del 21-10-2020 )
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06/96514000, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020, recante «Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario», pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 10 luglio 2020. La legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020, recante «Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario», presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 4, comma 1, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione. In particolare, nell'ambito delle finalita' della legge, volte a prevenire e contrastare violenze ai danni degli operatori sanitari e socio-sanitari, l'art. 4, comma 1, stabilisce che «la Regione promuove protocolli d'intesa con gli uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorsi e nelle strutture ritenute a piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco». Con la norma in esame il legislatore regionale rimette dunque a «protocolli d'intesa» tra Regione e Prefettura la definizione della dislocazione dei presidi di ordine e sicurezza pubblica («potenziare la presenza delle forze dell'ordine»), nonche' l'individuazione di meccanismi necessari ad «assicurare un rapido intervento» delle forze di polizia. Cosi' disponendo, la norma regionale realizza un'indebita ingerenza in settori riservati all'esclusiva competenza dello Stato, quali quelli dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione, per i seguenti Motivi a) Innanzitutto va rilevato che la natura, pur convenzionale, dello strumento, scelto, quello del protocollo, non e' compatibile con i processi di pianificazione e razionalizzazione dei presidi di polizia che l'ordinamento rimette alla competenza esclusiva statale, competenza esercitata, tra l'altro, con la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza». In particolare la previsione regionale contrasta con l'art. 6, comma 1, lettera e) della suddetta legge, secondo il quale la «pianificazione generale e il coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici» rientrano tra i compiti attribuiti al Dipartimento della pubblica sicurezza. La medesima legge conferisce al Prefetto e al Questore - in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza - rispettivamente, la facolta' di «disporre della forza pubblica» (art. 13) e «la direzione, la responsabilita' e il coordinamento, a livello tecnico-operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza e dell'impiego a tal fine della forza pubblica» (art. 14). Ne deriva che un eventuale potenziamento delle risorse e degli stessi presidi territoriali non puo' costituire oggetto di intese da raggiungersi tra Regione e Prefettura, atteso che, da un lato, per un eventuale incremento del personale, e' necessario un provvedimento del Questore e, dall'altro, l'istituzione di un posto di polizia avviene con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208/2001, del decreto ministeriale - Interno 16 marzo 1989 (art. 13) e del decreto ministeriale - Interno del 18 aprile 1989 (art. 4). b) In secondo luogo, riguardo alla sussistenza di presidi di polizia presso gli ospedali, occorre rilevare che, allo stato attuale, tali presidi risultano operanti solo presso le strutture sanitarie situate in alcune realta' territoriali e costituiscono «unita' distaccate» poste alle dipendenze delle Questure o dei Commissariati sezionali di pubblica sicurezza. c) Da tale inquadramento organizzativo deriva che i compiti assegnati a tali presidi riguardano lo svolgimento degli ordinari compiti istituzionalmente attribuiti alle citate articolazioni periferiche del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208/2001, e pertanto essi non svolgono le specifiche funzioni di tutela dell'integrita' psico-fisica degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario presenti nei pronto soccorso e in strutture assimilate, che la norma regionale in esame intende invece attribuire loro. d) Inoltre la norma in esame, laddove prevede che i protocolli d'intesa siano finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia «nelle strutture ritenute a piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco», introduce unilateralmente, con formulazione generica e poco chiara, nell'ambito di intervento dei suddetti protocolli, un'assegnazione di compiti o funzioni ulteriori alle forze di polizia che la Costituzione attribuisce esclusivamente allo Stato. Ne consegue la violazione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione. La Corte costituzionale ha, infatti, in varie occasioni affermato che le attribuzioni degli organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni; esse debbono trovare il fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (cfr., Corte costituzionale n. 322/2006; Corte costituzionale n. 429/2004; Corte costituzionale n. 134/2004). Si veda al riguardo, in particolare, la sentenza n. 322/2006 citata: «... le regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che - pur non essendo ovviamente escluso "che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio" - tuttavia "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati" (cfr. anche sentenza n. 429 del 2004)». Nel caso di specie l'attribuzione alla Regione del compito di promuovere e potenziare «la presenza e la collaborazione, con le forze di polizia nei pronto soccorsi e nelle strutture ritenute a piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco» incide unilateralmente sull'organizzazione e sull'impiego delle forze dell'ordine e di pubblica sicurezza, senza trovare alcun fondamento o presupposto in leggi statali. Peraltro la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e in materia di ordine pubblico e sicurezza e' resa palese anche dalla lettura dell'art. 1, comma 1 della legge n. 15/2020 in esame, ove si statuisce che «la presente legge reca disposizioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni degli operatori dei settori sanitario e socio-sanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»; nessun cenno, dunque, al rispetto della normativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, infatti palesemente violata dal successivo art. 4.
P.Q.M. La norma regionale sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 settembre 2020. Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale, nei sensi sopra esposti, dell'art. 4, comma 1 della legge della Regione Lombardia n. 15 dell'8 luglio 2020, recante «Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario». Roma, 5 settembre 2020 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni