N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 settembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Toscana - Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale - Abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n. 65 del 2010 (Legge finanziaria per l'anno 2011) nella parte in cui la disposizione reca norme attuative dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010. - Legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019), art. 48.(GU n.43 del 21-10-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro
tempore;
Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Toscana n. 51 del 6 luglio 2020 recante: «Legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019», come da delibera
del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2020.
Fatto
In data 9 luglio 2020, e' stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 66/2020 la legge regionale n. 51
del 6 luglio 2020 recante: «Legge di manutenzione dell'ordinamento
regionale 2019».
La normativa dettata dall'art. 48 della suddetta legge collide
con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, per le seguenti ragioni
in
Diritto
1. Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
L'art. 48 della legge regionale n. 51/2020 viola l'art. 117,
comma 3, della Costituzione («Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: ... coordinamento della finanza
pubblica ... . Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»):
l'art. 48 infatti incide - abrogandolo - sull'art. I della legge
regionale n. 65/2010, con il quale si e' data attuazione a norme
espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica.
Giova, innanzi tutto, ricostruire il contesto normativo nel quale
la norma qui censurata si inserisce.
L'art. 1 della legge regionale Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010
ha dato attuazione - ai commi 1 e 2 - all'art. 6 (intitolato
«Riduzione dei costi degli apparati amministrativi») del
decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122; lo stesso art. 1 - ai commi 3 e 4 - ha dato
attuazione all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 cit. il
quale, a sua volta, stabilisce: «A decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli
enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti
di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui
all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo'
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano
con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali
ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al
60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli
enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche'
per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale
di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per
il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante
l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di
cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011
derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009
non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con
riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio
2007-2009» (enfasi aggiunta).
Per l'esattezza, in attuazione dell'art. 9, comma 28 cit. del
decreto-legge n. 78/2010, l'art. 1 della legge regionale n. 65/2010,
ai commi 3 e 4, ha stabilito: «3. A decorrere dall'anno 2011, la
Regione puo' avvalersi di personale a tempo determinato o con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente
alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all'art. 9, comma
28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009, fatta salva l'applicazione di
quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 28, settimo e ottavo
periodo, del decreto-legge n. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti
dei contratti gia' in essere alla data del 1° gennaio 2011. 4. Per
gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie la
misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende
assolta nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di
personale di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 24
dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014).».
Successivamente, il decreto-legge n. 124/2019 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge n.
157/2019, all'art. 57, comma 2, ha previsto: «A decorrere dall'anno
2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come
definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria
cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di
contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: (
... ) b) art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;» (enfasi aggiunta).
Cio' posto, l'art. 48, legge regionale n. 51/2020 ha
integralmente abrogato l'art. l della legge regionale n. 65/2010,
senza discriminare fra i commi recanti attuazione dell'art. 6,
decreto-legge n. 78/2010 e quelli recanti attuazione dell'art. 9
dello stesso decreto-legge.
Tuttavia - mentre le disposizioni attuative dell'art. 6 potevano
essere abrogate, in quanto tale articolo e' stato interessato dalla
previsione di cui all'art. 57, comma 2, del decreto-legge n.
124/2019, che ne ha sancito la non applicabilita' alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro
organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti
strumentali in forma societaria - non altrettanto puo' affermarsi
riguardo alle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 28, che e'
tuttora vigente ed applicabile alle regioni.
Ne discende che l'abrogazione dell'art. 1 della legge regionale
n. 65 del 2010, nella parte in cui lo stesso reca norme attuative
dell'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, ha determinato la
caducazione di un presidio qualificante ai fini del rispetto della
spesa per il personale, cio' che integra la violazione di un
principio di coordinamento di finanza pubblica cui la Regione non
puo' derogare, a mente dell'art. 117, comma 3 Cost., ostandovi
ragioni di coordinamento finanziario dirette a salvaguardare
l'equilibrio unitario e complessivo della finanza pubblica.
Per le ragioni e nei termini suesposti, la legge regionale
Toscana n. 51/2020 deve essere dichiarata incostituzionale.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente
annullare, per i motivi e nei termini sopra specificati, la legge
regionale Toscana n. 51 del 6 luglio 2020.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
7 agosto 2020;
2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;
3. copia della legge regionale impugnata.
Roma, 31 agosto 2020
L'Avvocato dello Stato: Russo