N. 219 ORDINANZA 23 settembre - 20 ottobre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene  -  Obbligo  dell'istruzione  elementare  dei  minori  -
  Sanzione  per  la  sua  inosservanza  -  Analogo  inadempimento  in
  relazione alla scuola media inferiore di 1° grado ed ai  primi  due
  anni dell'istruzione secondaria superiore  -  Omessa  previsione  -
  Denunciata  violazione   dell'obbligatorieta'   dell'istruzione   e
  trattamento   ingiustificatamente   differenziato    -    Manifesta
  inammissibilita' delle questioni. 
- Codice penale, art. 731. 
- Costituzione, artt. 3, 30 e 34, secondo comma. 
(GU n.43 del 21-10-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  731  del
codice  penale,  promosso  dal  Giudice  di  pace  di   Taranto   nel
procedimento penale a carico di M. C. e altri, con ordinanza  del  19
aprile 2019, iscritta  al  n.  224  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Taranto, con ordinanza del  19
aprile 2019, iscritta al n.  224  del  registro  ordinanze  2019,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  731
del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  sanziona  l'inosservanza
dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione  elementare»
e non anche  l'analogo  inadempimento  riguardo  alla  «scuola  media
inferiore  di  1°  grado»  ed  ai  «primi  due  anni  dell'istruzione
secondaria superiore»; 
    che il rimettente, nell'ambito del  dibattimento  relativo  a  un
procedimento penale promosso nei confronti di varie  persone  per  il
reato di cui all'art. 731 cod. pen., rileva in via preliminare  come,
secondo la giurisprudenza di legittimita', tale disposizione sanzioni
ormai la sola violazione degli obblighi di istruzione concernenti  la
scuola elementare, cosi' come si desume dal suo tenore letterale; 
    che, infatti, non e' piu'  vigente  la  norma  che  aveva  esteso
l'applicazione  della  previsione  incriminatrice   all'inadempimento
degli obblighi in parola riguardo alla scuola media inferiore,  cioe'
l'art. 8 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1859  (Istituzione  e
ordinamento della scuola media statale), abrogato mediante  l'art.  1
del decreto legislativo 13 dicembre  2010,  n.  212  (Abrogazione  di
disposizioni legislative statali, a  norma  dell'articolo  14,  comma
14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246); 
    che gli obblighi di istruzione, nel corso del tempo,  sono  stati
estesi fino a comprendere un ciclo di studi della  durata  di  almeno
dodici  anni,  o  comunque  fino  all'ottenimento  di  una  qualifica
professionale triennale entro il diciottesimo anno di eta'  (art.  1,
comma 3, del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera  c,  della
legge 28 marzo 2003,  n.  53»),  e  poi  riferiti  a  una  istruzione
impartita per  almeno  dieci  anni  e  finalizzata  a  consentire  il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
una qualifica professionale triennale [art. 1, comma 622, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
2007)»]; 
    che, a parere del rimettente, a fronte  di  tali  previsioni,  la
penalizzazione solo parziale degli  obblighi  di  istruzione  sarebbe
«manifestamente incostituzionale»,  valendo  anzitutto  a  istituire,
senza razionale giustificazione, un trattamento difforme tra genitori
di ragazzi chiamati a ricevere l'istruzione elementare e genitori  di
giovani interessati al ciclo degli studi secondari; 
    che la disciplina censurata contrasterebbe anche con gli artt. 30
e 34, secondo comma, Cost., il cui disposto -  specie  attraverso  il
riferimento alla istruzione obbligatoria  e  gratuita  impartita  per
almeno otto anni - obbligherebbe il legislatore ordinario a garantire
nella  stessa  misura  l'osservanza  dei  doveri  genitoriali,  anche
attraverso il presidio della sanzione penale; 
    che l'intervento additivo proposto  riguardo  all'art.  731  cod.
pen. garantirebbe  la  migliore  aderenza  della  norma  alla  mutata
realta' dei rapporti sociali, e non risulterebbe  invasivo  di  spazi
riservati alla discrezionalita' legislativa,  posto  che  proprio  il
legislatore, con il gia' citato comma 622 dell'art. 1 della legge  n.
296 del 2006, ha elevato fino alla soglia dei dieci  anni  la  durata
dell'obbligo di istruzione; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
giudizio con atto depositato il 31 dicembre 2019; 
    che  l'Avvocatura  generale  ha  chiesto  dichiararsi,  per   una
pluralita' di ragioni, la manifesta inammissibilita' delle  questioni
sollevate; 
    che farebbe anzitutto difetto, nel provvedimento  di  rimessione,
qualsiasi informazione sui fatti perseguiti  nel  giudizio  a  quo  e
sull'andamento  del  giudizio  stesso,  cosi'  da   precludere   ogni
valutazione in punto di rilevanza delle questioni sollevate; 
    che il rimettente avrebbe individuato in modo errato, o  comunque
in termini solo parziali, la  normativa  della  cui  legittimita'  ha
inteso dubitare, posto che, come si legge nella stessa  ordinanza  di
rimessione,  l'irrilevanza  penale   delle   violazioni   concernenti
l'istruzione secondaria sarebbe dovuta a una disposizione abrogatrice
della precedente  incriminazione,  disposizione  che  avrebbe  dunque
dovuto costituire oggetto  (esclusivo  o  parziale)  delle  questioni
sollevate; 
    che  comunque,   risolutivamente,   dette   questioni   sarebbero
inammissibili perche' sollecitano  un  provvedimento  additivo  degli
ambiti di responsabilita' penale,  come  tale  precluso  dal  secondo
comma dell'art. 25 Cost. 
    Considerato che il Giudice di pace di Taranto, con ordinanza  del
19 aprile 2019, iscritta al n. 224 del registro  ordinanze  2019,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  731
del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  sanziona  l'inosservanza
dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione  elementare»
e non anche  l'analogo  inadempimento  riguardo  alla  «scuola  media
inferiore  di  1°  grado»  ed  ai  «primi  due  anni  dell'istruzione
secondaria superiore»; 
    che l'attuale irrilevanza  penalistica  dell'inadempimento  degli
obblighi  concernenti  l'istruzione   secondaria   comporterebbe   un
trattamento  ingiustificatamente  differenziato  tra  soggetti  tutti
gravati dal dovere di procurare ai minori  i  livelli  di  istruzione
resi obbligatori dalla legge  e  contrasterebbe,  altresi',  con  gli
artt. 30 e  34,  secondo  comma,  Cost.,  poiche'  da  queste  stesse
disposizioni costituzionali si evincerebbe il carattere  obbligatorio
dell'istruzione per la durata di almeno otto anni; 
    che la disposizione (art. 8 della  legge  31  dicembre  1962,  n.
1859, recante «Istituzione e ordinamento della scuola media statale»)
che aveva  esteso  l'applicazione  della  previsione  incriminatrice,
limitatamente all'inadempimento degli obblighi di  istruzione  presso
la scuola media inferiore, e' stata abrogata a opera dell'art. 1  del
decreto  legislativo  13  dicembre  2010,  n.  212  (Abrogazione   di
disposizioni legislative statali, a  norma  dell'articolo  14,  comma
14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246); 
    che ne consegue, secondo costante giurisprudenza di legittimita',
il  mancato  allineamento  tra  durata  del  periodo  di   istruzione
obbligatoria e relativo presidio sanzionatorio penale; 
    che il rimettente, peraltro, nulla argomenta  su  tale  specifica
vicenda abrogativa e comunque non coinvolge nelle proprie censure  la
ricordata disposizione abrogatrice; 
    che,  inoltre,   l'ordinanza   di   rimessione   riassume   assai
succintamente gli elementi della fattispecie  per  cui  e'  giudizio,
impedendo qualunque controllo  sulla  rilevanza  delle  questioni  di
legittimita' sollevate; 
    che, in ogni  caso  e  soprattutto,  il  rimettente  richiede  un
intervento additivo in malam  partem  poiche'  domanda  di  estendere
l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice; 
    che, tuttavia, la giurisprudenza costituzionale, alla luce  della
riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25  Cost.,  ha  da
tempo chiarito che non sono consentite, in materia  penale,  pronunce
che estendano il novero delle condotte  punibili  (tra  le  decisioni
piu' recenti, ex multis, sentenze n. 155 e n. 37 del 2019, n.  236  e
n. 143 del 2018); 
    che  inoltre,  nel  caso  di  specie,  non  si  e'  al   cospetto
dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a
determinati soggetti o a comportamenti  sottratti  a  una  previsione
incriminatrice di carattere generale, oppure a fenomeni di  scorretto
esercizio  del  potere  legislativo,  o  ancora  alla  violazione  di
obblighi di matrice sovranazionale (in particolare,  sentenza  n.  37
del 2019), cioe' alle specifiche ipotesi  in  cui  la  giurisprudenza
costituzionale considera ammissibile  il  controllo  di  legittimita'
costituzionale con potenziali effetti in malam partem; 
    che, in particolare, la lamentata irrilevanza  penalistica  delle
condotte  sommariamente  descritte  dal  rimettente  non  costituisce
deroga a un regime generalizzato di  penalizzazione  delle  omissioni
concernenti gli obblighi di istruzione; 
    che, dunque, le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  731   del   codice   penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza indicata
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE