N. 220 ORDINANZA 23 settembre - 20 ottobre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Commissariamenti per  l'attuazione  dei  piani  di
  rientro dai disavanzi sanitari  delle  Regioni  -  Incompatibilita'
  dell'incarico  di  Commissario  ad  acta  con   l'espletamento   di
  incarichi  istituzionali  presso   la   Regione   commissariata   -
  Applicazione anche agli incarichi in atto  -  Lamentata  violazione
  dei principi di ragionevolezza  e  di  buon  andamento  dell'azione
  amministrativa, nonche' difetto  di  omogeneita'  delle  previsioni
  censurate, aggiunte in  sede  di  conversione  di  decreto-legge  -
  Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto-legge  23   ottobre   2018,   n.   119,   convertito,   con
  modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2018,  n.   136,   art.
  25-septies, commi 1, 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, primo  e
  secondo comma, e 120. 
(GU n.43 del 21-10-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25-septies,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),  convertito,
con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosso con
ricorso della Regione Campania, notificato  il  15-28  gennaio  2019,
depositato in cancelleria il 21 gennaio 2019 ed iscritto al n. 3  del
registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  15-28  gennaio  2019  e
depositato il 21  gennaio  2019,  la  Regione  Campania  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 25-septies,  commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119  (Disposizioni
urgenti  in  materia  fiscale   e   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n.  136,  per  contrasto
con gli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118,  commi  primo  e
secondo, e 120 della Costituzione; 
    che la norma impugnata - sottolinea la ricorrente - ha  disposto,
nei  commi  1  e  2,  la  incompatibilita'  del  conferimento  e  del
mantenimento dell'incarico di commissario ad  acta  per  l'attuazione
del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni,  rispetto
all'espletamento  di  incarichi  istituzionali  presso   la   Regione
soggetta a commissariamento; 
    che il comma 3 dello stesso articolo impugnato, ha, a sua  volta,
sancito  l'applicabilita'  di  tale   incompatibilita'   anche   agli
incarichi in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione; 
    che, secondo la Regione Campania,  l'attuazione  di  tale  ultima
previsione comporterebbe la «indiscriminata  decadenza  dall'incarico
Commissariale dei Presidenti di Regione a far data dalla  nomina  dei
nuovi Commissari ad acta»; 
    che la Regione ricorrente deduce, anzitutto, la violazione  degli
artt. 114, 117,  terzo  comma,  118  e  120  Cost.,  per  illegittima
pretermissione  del  meccanismo  di  intesa  in  materia  oggetto  di
legislazione concorrente; 
    che la disposizione impugnata, operando un intervento unilaterale
in materia di legislazione concorrente, come la tutela della  salute,
violerebbe, dunque, gli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost.,
nella parte in cui avrebbe obliterato del tutto il  meccanismo  della
intesa, da realizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
    che,  al  riguardo,  si  sottolinea  come  questa   Corte   abbia
affermato, nella sentenza n. 121 del 2010  che,  anche  nei  casi  di
attrazione  in  sussidiarieta'  di  funzioni   relative   a   materie
rientranti nella  competenza  concorrente  di  Stato  e  Regioni,  e'
necessario il raggiungimento  di  una  intesa,  attraverso  procedure
volte a superare le eventuali divergenze; 
    che si deduce, poi, la violazione degli artt. 3,  97,  114,  117,
118 e 120 Cost., in riferimento alla mancata previsione di meccanismi
di codecisione o collaborazione nella nomina del commissario ad acta; 
    che sarebbero violati anche gli artt. 3 e 97  Cost.,  laddove  le
norme impugnate  non  escludono  dalla  prevista  incompatibilita'  i
Presidenti di  Regione  che,  quali  commissari,  abbiano  conseguito
risultati positivi dalla  gestione  commissariale,  come  si  sarebbe
realizzato nella Regione Campania, alla luce  di  quanto  emerge  dal
decreto commissariale  14  dicembre  2018,  n.  99  (Piano  triennale
2019-2021 di  sviluppo  e  riqualificazione  del  Servizio  Sanitario
Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n.191); 
    che risulterebbe inoltre  violato  l'art.  77  Cost.,  in  quanto
sarebbe stato fatto un uso improprio del potere  di  conversione  del
d.l.  n.  119  del  2018,  in  carenza  dei  presupposti  di   «nesso
interfunzionale tra le norme impugnate e la legge di conversione»; 
    che  il  decreto-legge,  infatti,  come  recita   il   preambolo,
risponderebbe alla «straordinaria necessita' e urgenza  di  prevedere
misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili», sicche'  le
disposizioni   che   prevedono    la    censurata    incompatibilita'
risulterebbero del tutto avulse dalla natura  fiscale  e  finanziaria
delle  misure  adottate  con  il   decreto-legge,   con   conseguente
violazione dell'art. 77 Cost., alla luce dei  principi  affermati  da
questa Corte nella sentenza n. 22 del 2012; 
    che la  Regione  ricorrente,  infine,  ha  formulato  istanza  di
sospensione della efficacia delle norme impugnate, ai sensi dell'art.
35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), ricorrendo, nella  specie,
i presupposti tanto del fumus boni iuris  -  alla  luce  dei  rilievi
svolti nel ricorso - quanto del periculum in mora; 
    che, riguardo al secondo profilo, si sottolinea che la nomina  di
un nuovo commissario, estraneo al processo di risanamento in corso  e
giunto sostanzialmente in fase  conclusiva,  cagionerebbe  il  blocco
delle relative attivita', con conseguente ritardo nella uscita  della
Regione Campania dal regime di commissariamento; 
    che, tale ultima affermazione sarebbe confermata da quanto emerge
dal verbale della  riunione  congiunta  del  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la  verifica
dei livelli essenziali di assistenza, tenutasi il 18 luglio 2018, nel
quale si legge che,  in  considerazione  dei  positivi  risultati  di
gestione, e' stato autorizzato da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze lo svincolo per  finalita'  extra-sanitarie  di  alcune
risorse fiscali; 
    che,  inoltre,  la  interruzione   delle   attivita'   in   corso
comprometterebbe  il  miglioramento   dei   livelli   essenziali   di
assistenza, registrato nell'ultimo biennio; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria di
costituzione nella quale ha  chiesto  di  respingere  la  domanda  di
sospensione della efficacia della norma  impugnata  e  di  dichiarare
inammissibili  o  infondate  tutte  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale  promosse  con  il  ricorso  proposto  dalla   Regione
Campania; 
    che le censure  prospettate  nei  primi  tre  motivi  di  ricorso
sarebbero inammissibili, in quanto le procedure di collaborazione tra
Stato e Regioni non rilevano ai fini del  sindacato  di  legittimita'
degli atti legislativi (si citano le sentenze di questa Corte n.  278
del 2010, n. 371 del 2008 e n. 387 del 2007), dal momento che non  si
puo' rinvenire un principio cooperativo nella procedura di formazione
legislativa; 
    che cio' varrebbe in particolare nel caso del decreto-legge,  dal
momento che la sua adozione e' condizionata soltanto  al  presupposto
dei casi di straordinarieta' della necessita' e urgenza (si citano le
sentenze di questa Corte n. 298 del 2009 e n. 79 del 2011); 
    che  anche  nella  sentenza  n.  100  del  2010,   citata   dalla
ricorrente, si e' ribadito l'orientamento di questa Corte, secondo il
quale l'esercizio della funzione legislativa «sfugge  alle  procedure
di leale collaborazione»; 
    che le censure sarebbero comunque infondate, perche' il titolo di
competenza non e' nella specie ravvisabile nella tutela della salute,
ma in quello, di esclusiva  pertinenza  statale,  previsto  dall'art.
120, secondo comma, Cost., in quanto la nomina dei commissari ad acta
per la predisposizione  e  l'attuazione  dei  piani  di  rientro  dai
disavanzi in  materia  sanitaria  e'  sviluppo  dello  stesso  potere
statale, volto a garantire  l'unita'  economica  e  il  rispetto  dei
livelli essenziali delle prestazioni in tema di salute; 
    che le censure regionali di mancata attuazione di  meccanismi  di
codecisione e di violazione del principio di  ragionevolezza  e  buon
andamento dell'azione amministrativa non  si  rivelerebbero  coerenti
rispetto al quadro normativo di riferimento; 
    che, frutto di accordo tra Stato e Regioni,  sarebbero,  infatti,
il piano di rientro dal disavanzo  sanitario  e  le  relative  misure
attuative e non la disciplina dei casi e dei modi  di  esercizio  del
potere sostitutivo spettante in via esclusiva allo Stato; 
    che non sussisterebbe neppure la dedotta violazione dell'art.  77
Cost., sotto  il  profilo  della  mancanza  di  correlazione  tra  la
disposizione introdotta in sede  di  conversione  e  l'oggetto  della
decretazione d'urgenza, in quanto l'art. 25-septies del d.l.  n.  119
del 2018, come convertito, sarebbe intervenuto su norme contenute  in
due leggi finanziarie e l'oggetto del decreto-legge era pacificamente
materia di finanza pubblica, essendo la sanita' regionale  componente
non trascurabile dell'assetto finanziario nazionale; 
    che cio' e' tanto piu' vero, in particolare, con  riferimento  al
caso dei commissariamenti, nei  quali  si  prospetta  una  situazione
patologica  di  squilibrio  economico,  da   cui   discenderebbe   la
necessita' di un  intervento  immediato  per  il  contenimento  delle
spese, a tutela della unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti il settore sanitario; 
    che inammissibile o infondata sarebbe quindi anche  la  richiesta
di sospensiva, motivata sul presupposto che  la  normativa  censurata
produrrebbe l'effetto di interrompere il  processo  virtuoso  avviato
dalla Regione  Campania  nell'attuale  gestione  commissariale,  come
risulterebbe dal citato decreto commissariale n. 99 del 2018, nonche'
dal ricordato verbale della riunione congiunta del 18 luglio 2018; 
    che, peraltro,  secondo  l'Avvocatura,  proprio  da  tale  ultimo
documento emergerebbero, accanto alle note positive poste in evidenza
dalla  Regione,  «persistenti  criticita'  e   carenze   direttamente
riconducibili all'operato dell'attuale gestione commissariale»; 
    che, con atto depositato in data  1°  ottobre  2019,  la  Regione
Campania ha chiesto il rinvio dell'udienza fissata per il  giorno  22
ottobre  2019,  al  fine  di   attendere   l'auspicata   uscita   dal
commissariamento della  Regione,  fondata  sul  riscontrato  positivo
percorso di miglioramento dei saldi contabili del  sistema  sanitario
regionale; 
    che, in data 2 ottobre 2019, avendo l'Avvocatura  generale  dello
Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, accettato
la suddetta istanza di rinvio, questa Corte ha rinviato  la  causa  a
nuovo ruolo; 
    che, da ultimo, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto depositato in data 1° settembre 2020, ha chiesto, per il tramite
dell'Avvocatura, che il ricorso venga  dichiarato  inammissibile  per
sopraggiunta carenza di oggetto,  a  seguito  della  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della  norma  impugnata,  resa  con  la
sentenza n. 247 del 2019. 
    Considerato che, con ricorso notificato il 15-28 gennaio  2019  e
depositato il 21  gennaio  2019,  la  Regione  Campania  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 25-septies,  commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119  (Disposizioni
urgenti  in  materia  fiscale   e   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n.  136,  per  contrasto
con gli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118,  commi  primo  e
secondo, e 120 della Costituzione; 
    che,  con  la  sentenza  n.  247  del   2019,   successiva   alla
proposizione del ricorso, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'intero art. 25-septies del d.l. n. 119 del  2018,
come convertito; 
    che,  dunque,  le  questioni  vanno   dichiarate   manifestamente
inammissibili per sopravvenuta mancanza  di  oggetto,  in  quanto,  a
seguito della sentenza da ultimo citata, la norma impugnata  e'  gia'
stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex  tunc  (ex  plurimis,
sentenza n. 138 del 2014; ordinanze n. 54  del  2013  e  n.  206  del
2012). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.  119  (Disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni,  nella
legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosse dalla Regione  Campania,  in
riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma,  118,  commi
primo e secondo, e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE