MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2020 

Divieto  di  preparazioni  di  medicinali  galenici   contenenti   il
principio attivo stanozololo. (20A05763) 
(GU n.263 del 23-10-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  Ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in  particolare,  l'art.
14, comma 3, lettera n); 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94  e,  in  particolare,
l'art. 5, comma 1, ultimo periodo,  che  fa  in  ogni  caso  salvi  i
divieti e le limitazioni stabiliti dal  Ministero  della  salute  per
esigenze di tutela della salute pubblica; 
  Visto ii decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede
che  il  Ministro  della  salute  puo'  vietare  l'utilizzazione   di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la
salute pubblica; 
  Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche  il
vigente codice di deontologia medica; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  3  dicembre  2008,  del
quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2008, con il quale e' stato approvato  il  testo  della  XII
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018,  recante
«Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII  edizione  della
Farmacopea ufficiale della  Repubblica  italiana»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 - Supplemento ordinario -
n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018,  recante
«Aggiornamento della tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre
2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio  2018,
recante "Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione
della Farmacopea ufficiale della  Repubblica  italiana"»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020,  recante
«Aggiornamento delle tabelle numeri 3, 4, 5 e 7  della  XII  edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica  italiana  approvata  con
decreto 3 dicembre 2008  e  rettifica  del  decreto  17  maggio  2018
recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione
della Farmacopea ufficiale  della  Repubblica  italiana»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13 luglio 2020; 
  Vista la 10ª edizione della Farmacopea europea; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019,  recante
«Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego  e
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e,
in particolare, la sezione S1, dell'allegato I  relativo  alla  lista
delle  sostanze  proibite,  che  al  punto  1  elenca  gli   steroidi
anabolizzanti androgeni; 
  Vista le note prot. n. 38692 del 6 aprile 2018 e prot. n. 44318 del
19  aprile  2018,  a  mezzo  delle  quali   il   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA)  rappresenta  al  Ministero
della salute l'opportunita di emettere un provvedimento di  esplicito
divieto  di  preparazione  di  medicinali  galenici   contenenti   ii
principio attivo stanozololo; 
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore  di  sanita',  con
nota prot. n. 5439 del 24 febbraio 2020,  con  il  quale  si  ritiene
opportuno emettere un provvedimento di divieto di prescrizione  e  di
allestimento di preparazioni magistrali a base di stanozololo; 
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore  di  sanita,
reso nella seduta dell'8 settembre 2020, in merito all'opportunita di
emettere  un  provvedimento  di  divieto   di   prescrizione   e   di
allestimento di preparazioni magistrali a base di stanozololo; 
  Ravvisata la necessita'  di  emanare un  provvedimento  cautelativo
urgente  che  disponga  l'immediato  divieto   di   prescrizione   di
medicinali galenici  e  preparazioni  contenenti  lo  stanozololo,  a
tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere  e  ai  farmacisti  di
eseguire  preparazioni  galeniche  contenenti  il  principio   attivo
stanozololo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 13 ottobre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza