MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 ottobre 2020 

Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A05873) 
(GU n.266 del 26-10-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
  Visti gli articoli 32,  117,  comma  2,  lettera  q)  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2020,  n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di  contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25  marzo  2020,  n.  19  e  16
maggio 2020, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13  ottobre  2020,
n. 253; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
ottobre  2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18  ottobre  2020,
n. 258; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato  che  in  base  al  quotidiano  monitoraggio  dei  casi
COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre
2020 una crescita continua a livello regionale dei  contagi,  pur  in
presenza di un significativo incremento delle capacita'  di  testing,
con valori RT medio calcolato dall'Istituto superiore di sanita'  per
la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.39 e  che  per  la  settimana
12-18 ottobre 2020 si stima in aumento fino a 1.83; il dato dei nuovi
casi segnalati nei sette giorni e' stato di  2528  per  la  settimana
5-11 ottobre 2020 ed e' di 5855 per  il  periodo  12-18  ottobre;  il
numero complessivo degli attualmente positivi al 23 ottobre e' 16462,
di cui 1362 in regime di ricovero non in terapia intensiva  e  84  in
terapia intensiva; per il  periodo  12-18  ottobre  2020  l'incidenza
settimanale e' di 134,87 casi ogni 100.000 abitanti  per  la  Regione
Piemonte; 
  Considerato che in  data  23  ottobre  il  gruppo  di  monitoraggio
istituzionale  di  cui  alla  D.G.R.  1-1314  del   4   maggio   2020
«Costituzione  del  gruppo  regionale   di   monitoraggio   fase   2»
finalizzato  ad  acquisire  le  informazioni  legate   agli   effetti
dell'attenuazione delle  misure  di  lockdown,  ha  relazionato  alla
giunta regionale  in  merito  al  significativo  peggioramento  degli
indicatori, indicando la necessita'  di  un  tempestivo  innalzamento
delle misure di contenimento; 
  Considerato  pertanto  che  il  trend  dei  contagi   fa   ritenere
necessaria  l'adozione  di  misure  urgenti  restrittive  specifiche,
finalizzate al contenimento del contagio,  con  particolare  riguardo
alla fascia oraria notturna che puo' determinare nei contesti sociali
un  allentamento  sull'osservanza  del  rispetto  delle   misure   di
prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e  inosservanza
del distanziamento interpersonale; 
  Ritenuto  necessario  adottare  il  presente   provvedimento   che,
comportando   misure   limitative   delle   liberta'   personali   di
circolazione,  rendono  opportuna  la   condivisione   dell'autorita'
sanitaria nazionale e dell'autorita' sanitaria regionale  nonche'  il
concorso  attivo  degli  organi   statali   preposti   al   controllo
sull'osservanza delle misure stesse; 
  Informate preventivamente le prefetture piemontesi; 
  Sentite  e  ottenuta  l'intesa  in  data  23  ottobre  2020   dalle
associazioni di rappresentanza degli enti locali ANCI, ANPCI,  UNCEM,
UPI, ALI; 
  Sentiti e ottenuta l'intesa in data 23 ottobre 2020 dai  presidenti
delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Biella,  Vercelli
e del Verbano-Cusio-Ossola e del sindaco della  Citta'  metropolitana
di Torino e dai sindaci dei Comuni capoluogo  del  Piemonte:  Torino,
Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella e Verbania; 
  Sentito  il  DIRMEI  (Dipartimento   interaziendale   malattie   ed
emergenze infettive della Regione Piemonte) che  ha  espresso  parere
favorevole in merito all'opportunita' di assumere l'atto in oggetto; 
  Vista la nota del 23 ottobre 2020 con la quale il Presidente  della
Regione   Piemonte,   in   ragione   della    peculiare    situazione
epidemiologica esistente sul territorio e di quanto  evidenziato  nel
predetto incontro del 23 ottobre 2020, rappresenta la  necessita'  di
adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge n. 19/2020; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, su tutto il territorio della Regione  Piemonte,  dalle  ore
23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono  consentiti  solo  gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni
di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di  salute;  e'  in  ogni
caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,  dimora  o
residenza. 
  2. La sussistenza delle situazioni che consentono  la  possibilita'
di spostamento incombe sull'interessato.  Tale  onere  potra'  essere
assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
  3. Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  producono  i  loro
effetti  dalla  data  del  26  ottobre  2020  e  sono  efficaci  fino
all'adozione di un successivo decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 
  4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente  ordinanza
e' sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del  decreto-legge
n. 19/2020. 
  5. La presente ordinanza e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Piemonte e nel portale internet della Regione Piemonte. 
 
    Roma, 23 ottobre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
    Il Presidente      
della Regione Piemonte 
        Cirio         

                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.