N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 settembre 2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione  Puglia  -
  Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2008 (Norme in materia  di
  attivita' funeraria,  cremazione  e  dispersione  delle  ceneri)  -
  Funzioni e compiti  dei  Comuni  -  Attribuzione  ai  Comuni  della
  facolta' di approvare, sentita la ASL competente, la costruzione di
  nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la  costruzione
  di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri
  abitati - Attribuzione ai Comuni della facolta'  di  approvare,  in
  deroga  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,   sentita   la   ASL
  competente, la costruzione di case del commiato e case funerarie. 
Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione  Puglia  -
  Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2008 (Norme in materia  di
  attivita' funeraria,  cremazione  e  dispersione  delle  ceneri)  -
  Disposizioni sui filtri per il trattamento dei gas derivanti  dalla
  decomposizione. 
- Legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n.  16  ("Modifiche  alla
  legge regionale 15 dicembre  2008,  n.  34  (Norme  in  materia  di
  attivita'  funeraria,  cremazione  e  dispersione  delle   ceneri),
  modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59  (Norme  per
  la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela  e  la
  programmazione  delle  risorse  faunistico-ambientali  e   per   il
  prelievo venatorio), disposizioni attuative della  legge  regionale
  29 dicembre  2017,  n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del
  bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020  della
  Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2018)) e disposizioni
  varie in materia di opere pubbliche"), artt. 1, commi 1 e 2;  e  2,
  comma 1. 
(GU n.44 del 28-10-2020 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del  Presidente  in  carica,
con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33 - C.a.p. 70121; 
    Per la declaratoria della  illegittimita'  costituzionale  giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 7 agosto 2020, dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 2,  comma
1 della legge  della  Regione  Puglia  del  7  luglio  2020,  n.  16,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 del  9
luglio 2020. 
Premessa. 
    In data 9 luglio 2020  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Puglia n. 99 e' stata pubblicata la legge regionale 7 luglio 2020, n.
16, intitolata «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre  2008,  n.
34 (Norme in materia di attivita' funeraria, cremazione e dispersione
delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59
(Norme per la protezione della  fauna  selvatica  omeoterma,  per  la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e  per
il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge  regionale
29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2018 e bilancio  pluriennale  2018-2020  della  Regione
Puglia (legge di stabilita' regionale 2018)) e disposizioni varie  in
materia di opere pubbliche». 
    L'art. 1, comma 1, che sostituisce il comma 3 dell'art.  4  della
legge regionale n. 34/2008 (Norme in materia di attivita'  funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri), prevede: «nei casi  di  reale
necessita' il comune puo' approvare,  sentita  l'ASL  competente  per
territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli
esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore  ai
duecento metri dai centri abitati, tranne il  caso  dei  cimiteri  di
urne.». 
    Il comma 2 dello stesso art. 1 aggiunge all'art.  4  della  legge
regionale n. 34/2008, il comma 3-bis del seguente tenore: «In  deroga
a quanto previsto dal comma 2, il comune puo' approvare,  nei  centri
abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita  l'ASL
competente  per  territorio,  la  costruzione  di  strutture  per  il
commiato e case funerarie di cui all'art. 17». 
    L'art. 2 della medesima legge  regionale  aggiunge,  all'art.  14
della legge regionale n. 34/2008, il secondo comma-bis, ter e  quater
del seguente tenore letterale: «2-bis. Il sistema di  depurazione  ha
lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione  cadaverica
mediante  l'impiego  di  un   filtro   assorbente   con   particolari
caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico,  oppure  di
soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere
i problemi igienici, sanitari e ambientali. La  capacita'  di  filtro
dovra' garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei
gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di
funzionamento del  sistema  depurativo.»;  «2-ter.  I  filtri  devono
riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione  visibile
e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo  i
criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di formazione, ai fini
del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in  possesso  di
specifica  certificazione  e  il  suo  uso  deve  essere  previamente
autorizzato dal competente Dipartimento  regionale  o  dal  Ministero
della salute.»; «2-quater.  Al  fine  di  uniformare  sul  territorio
regionale il sistema di sepoltura, i comuni devono adeguare i  propri
regolamenti in materia di  polizia  mortuaria  entro  novanta  giorni
dalla data della pubblicazione  della  presente  disposizione,  e  ne
dispongono i controlli.». 
    Le norme di cui all'art. 1, commi 1 e  2  della  legge  regionale
Puglia n. 16 del 7 luglio 2020, sono  costituzionalmente  illegittime
perche' eccedono le competenze regionali in ragione della  violazione
dei principi fondamentali della materia, di legislazione concorrente,
della «tutela della salute», di cui all'art. 117 della  Costituzione,
terzo comma della Costituzione. Le previsioni dell'art. 2,  comma  1,
sono  costituzionalmente  illegittime  in  ragione   della   medesima
violazione dei principi fondamentali della materia,  di  legislazione
concorrente, della «tutela della salute»,  violando  altresi'  l'art.
117, secondo comma, lettera g) della Costituzione  che  riserva  alla
legislazione statale l'ordinamento e l'organizzazione  amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali. 
    Le richiamate disposizioni regionali  vengono  percio'  impugnate
con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione  affinche'  ne
sia  dichiarata   la   illegittimita'   costituzionale   e   ne   sia
preannunciato il conseguente annullamento per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. l,  comma  1  della  legge
regionale Puglia n. 16 del 7 luglio 2020,  per  violazione  dell'art.
117, comma 3 della Costituzione, ai sensi del quale «Nelle materie di
legislazione   concorrente   spetta   alle   regioni   la   potesta',
legislativa,  salvo  che   per   la   determinazione   dei   principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». 
    La disposizione presenta i  seguenti  profili  di  illegittimita'
costituzionale: 
        1) l'art. 1, comma 1, che sostituisce il comma 3 dell'art.  4
della legge regionale n.  34/2008  (Norme  in  materia  di  attivita'
funeraria, cremazione e dispersione delle  ceneri)  prevede  che  «In
deroga a quanto previsto dal comma 2 nei casi di reale necessita'  il
comune puo' approvare, sentita l'ASL competente  per  territorio,  la
costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la
costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento  metri
dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.». 
    Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n.  34/2008,  recita
«I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno  duecento
metri dal centro abitato. E' vietato costruire  nuovi  edifici  entro
tale fascia di  rispetto.  Il  comune  puo'  autorizzare  l'eventuale
ampliamento degli edifici esistenti  entro  la  fascia  di  rispetto,
sentita l'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.» 
    La previsione di cui all'art. 1, comma 1  della  legge  regionale
Puglia n. 16 del 7 luglio 2020, che sostituisce il comma 3  dell'art.
4 della legge regionale n. 34/2008, si pone in contrasto  con  l'art.
338 del regio decreto del 1934, n. 1265,  come  modificato  dall'art.
28, comma  1,  lettera  b)  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», che,  a  tutela
della salute delle persone, stabilisce che il consiglio  comunale  ha
la possibilita' di approvare  la  costruzione  di  nuovi  cimiteri  o
l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a duecento
metri dal centro abitato, solo  a  determinate  condizioni,  indicate
nello stesso articolo. 
    L'art. 338 del menzionato regio decreto, prevede infatti  che  «I
cimiteri devono essere collocati alla  distanza  di  almeno  duecento
metri dal centro abitato. E' vietato costruire  intorno  ai  cimiteri
nuovi edifici  entro  il  raggio  di  duecento  metri  dal  perimetro
dell'impianto   cimiteriale,   quale   risultante   dagli   strumenti
urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque  quale
esistente in fatto, salve le  deroghe  ed  eccezioni  previste  dalla
legge (...) Il  consiglio  comunale  puo'  approvare,  previo  parere
favorevole della competente Azienda sanitaria locale, la  costruzione
di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli  gia'  esistenti  ad  una
distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato,  purche'  non
oltre  il  limite  di  cinquanta  metri,  quando   ricorrano,   anche
alternativamente, le seguenti condizioni: 
        a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per
particolari  condizioni  locali,   non   sia   possibile   provvedere
altrimenti; 
        b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro  urbano  da
strade  pubbliche  almeno  di  livello  comunale,  sulla  base  della
classificazione prevista ai sensi della legislazione  vigente,  o  da
fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da  ponti  o  da
impianti ferroviari». 
    Il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, in forza della delega contenuta nella  legge
6  luglio  1933,  n.  947,  costituisce  testo  unico  non  meramente
ricognitivo, ma innovativo, ed i principi in esso stabiliti hanno  la
natura di principi fondamentali in materia della tutela della salute. 
    La norma regionale in esame non rispetta  tali  regole  con  cio'
ponendosi in contrasto con i  principi  fondamentali  in  materia  di
tutela della salute, in violazione dell'art. 117, terzo  comma  della
Costituzione  che  prevede  un'esplicita   riserva   a   favore   del
legislatore nazionale nella determinazione dei principi  fondamentali
nell'ambito della legislazione concorrente. 
    In tutte le materie appartenenti alla legislazione concorrente le
regioni possano esercitare «la potesta' legislativa  nell'ambito  dei
principi fondamentali espressamente determinati  dallo  Stato  o,  in
difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti» (Cfr. sentenze
n. 282/2002 e n. 94/2003 della Corte costituzionale). 
    Tra le materie  di  legislazione  concorrente  l'art.  117  della
Costituzione annovera la «tutela della salute». 
    Le disposizioni  relative  alla  salvaguardia  del  rispetto  dei
duecento metri previsti dall'art. 338 del  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, cosi' come modificato  dall'art.  28  della  legge  n.
166/2002, inerendo a molteplici interessi pubblici che tale fascia di
rispetto intende tutelare, che possono enuclearsi nelle  esigenze  di
natura  igienico-sanitaria  e   quindi   a   tutela   della   salute,
costituiscono  principi  generali  non  derogabili  dal   legislatore
regionale. 
    Con la censurata disposizione invece si attribuisce al  consiglio
comunale di approvare «nei casi di reale necessita'»  la  costruzione
di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione
di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri  dai  centri
abitati. 
    All'evidenza la previsione e'  in  palese  violazione  di  quanto
stabilito dall'art. 338 del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,
cosi' come modificato dall'art.  28  della  legge  n.  166/2002,  che
prevede la possibilita' di derogare alla fascia di rispetto solo  nel
caso di determinate condizioni che assumono carattere tassativo. 
    Il giudice amministrativo ha avuto modo, in molteplici  pronunce,
di affermare la natura generale dei principi  stabiliti  in  tema  di
fascia di rispetto cimiteriale (1) . 
    Da quanto esposto non puo'  revocarsi  in  dubbio  che  il  regio
decreto 1° luglio 1934, n. 1265, sia idoneo ad assurgere al rango  di
normativa  interposta,  in  grado,  quindi,   di   dettare   principi
fondamentali   vincolanti   la   potesta'   legislativa   concorrente
regionale. 
    Secondo l'insegnamento di codesta  Ecc.ma  Corte,  essendo  stata
denunciata  la  violazione   dell'art.   117,   terzo   comma   della
Costituzione,  sono  stati   indicati   specificamente   i   principi
fondamentali  della  materia  lesi  (ex  plurimis,   sentenza   Corte
costituzionale n. 143 del 2020). 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. l,  comma  2  della  legge
regionale Puglia n. 16 del 7 luglio 2020,  per  violazione  dell'art.
117, comma 3 della Costituzione, ai sensi del quale «Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato» e dell'art. 117, comma 2, lettera  g),
che riserva  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  la  materia
dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». 
    Le medesime censure formulate riguardo alle disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 1, si svolgono  anche  avverso  il  comma  2  dello
stesso art. 1, che aggiunge  all'art.  4  della  legge  regionale  n.
34/2008 (Norme  in  materia  di  attivita'  funeraria,  cremazione  e
dispersione delle ceneri) il comma  3-bis  del  seguente  tenore  «In
deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune puo'  approvare,  nei
centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita
l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture  per  il
commiato e case funerarie di cui all'art. 17». 
    Come  sopra  rammentato  il  comma  2  dell'art.  4  della  legge
regionale n. 34/2008, recita «I cimiteri sono di norma collocati alla
distanza di almeno duecento metri  dal  centro  abitato.  E'  vietato
costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune puo'
autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro  la
fascia  di  rispetto,  sentita  l'Azienda  sanitaria   locale   (ASL)
competente per territorio.» 
    A mente dell'art. 17 della legge regionale n. 34/2008: 
    «1. Il comune promuove la realizzazione  e  il  funzionamento  di
strutture nell'ambito delle  quali,  su  istanza  dei  familiari  del
defunto, possono tenersi riti per il commiato. 
    2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia
e l'esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in: 
        a) la  «casa  funeraria»:  struttura  collocata  fuori  dalle
strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate
alla  custodia,  anche  a  fine  del  compimento   del   periodo   di
osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche  a
cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri; 
        b) la «sala del commiato»: struttura  collocata  fuori  dalle
strutture sanitarie pubbliche o  accreditate,  anche  in  cimitero  o
crematorio, adibita all'esposizione a fini  cerimoniali  del  defunto
posto in feretro chiuso. 
    3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti  pubblici
o  privati,  sono  in  ogni  caso  fruibili  da  chiunque  ne  faccia
richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. 
    4. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2 le  strutture
devono essere in possesso  delle  caratteristiche  igienico-sanitarie
previste dalle norme comunitarie e nazionali per i  servizi  mortuari
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 
    5. Le strutture per il  commiato  non  possono  essere  collocate
nell'ambito di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private,  ne'  di
strutture socio-sanitarie o di vita  collettiva,  ma  possono  essere
collocate nella zona di rispetto cimiteriale. 
    5-bis.  L'apertura  delle  strutture  per  il  commiato,  con  la
presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo
di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni  prefestivi
e festivi. 
    5-ter. Non sono ammesse convenzioni tra  le  strutture  sanitarie
pubbliche o accreditate  e  le  strutture  per  il  commiato  per  la
gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.» 
    Le strutture per il  commiato  e  le  case  funerarie  -  di  cui
l'attuale art. 17 della legge regionale n. 34 del  2008,  cosi'  come
modificato dalla legge  in  esame,  puntualmente  definite  da  detto
articolo, non sono contemplate dalle vigenti disposizioni statali. 
    Nel 2014 e' stato presentato disegno di  legge  statale  n.  1611
«Disciplina delle attivita' funerarie»  il  cui  art.  8  prevede  la
regolamentazione delle case funerarie e delle sale  di  commiato  per
come definite all'art. 2 del medesimo disegno di legge: 
        1) per «casa funeraria» si intende  una  struttura  collocata
fuori  dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  o  accreditate  o  dai
cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine  del  compimento  del
periodo osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei  feretri,
anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri; 
        2) per «sala del commiato» si intende un struttura  collocata
fuori dalle strutture sanitarie pubbliche  o  accreditate,  anche  in
cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del
defunto posto in feretro chiuso. 
    Nel disegno di legge si ha esplicitamente riguardo al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,  «Approvazione
del regolamento di polizia mortuaria». 
    L'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 30 marzo 2001, n.  130,
contiene  una  delega  alla  modifica  del  regolamento  di   polizia
mortuaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990)  solo
tramite regolamento ex art. 17, comma 1 della legge n. 400 del  1988,
per la disciplina della «predisposizione di sale  attigue  ai  (soli)
crematori per consentire il rispetto dei riti di  commemorazione  del
defunto e un dignitoso commiato». 
    Si ritiene quindi che la regolamentazione delle «case  funerarie»
e delle «sale del commiato» attenga  alla  competenza  esclusiva  del
legislatore nazionale inferendo le  stesse  con  esigenze  di  natura
igienico-sanitaria. 
    La gestione  di  queste  attivita'  e'  assimilata  dallo  stesso
legislatore regionale pugliese al cimitero ed al crematorio (Cfr. TAR
Puglia Lecce, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 1030). 
    Sussistendo una fascia di rispetto cimiteriale di duecento  metri
dal centro abitato ex art. 338 del regio decreto del 1934,  n.  1265,
come modificato dall'art. 28, comma 1,  lettera  b)  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, essa riguarda anche le strutture per il commiato
le quali devono quindi essere collocate, di norma, alla  distanza  di
almeno duecento metri dal centro abitato. 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  1  della  legge
regionale Puglia n. 16 del 7 luglio 2020,  per  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera  g),  e  dell'art.  117,  comma  3  della
Costituzione. 
    L'art. 2 della  legge  regionale  Puglia  n.  16/2020,  introduce
alcuni commi aggiuntivi all'art.  14-bis  della  legge  regionale  n.
34/2008, segnatamente i seguenti: 
    «2-bis. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare  i  gas
derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante  l'impiego  di  un
filtro assorbente con particolari caratteristiche  fisico-chimiche  o
di un  filtro  biologico,  oppure  di  soluzioni  miste  al  fine  di
raggiungere lo scopo  primario  di  risolvere  i  problemi  igienici,
sanitari e ambientali. La capacita' di filtro  dovra'  garantire  che
non ci sia percezione olfattiva  in  atmosfera  dei  gas  provenienti
dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo  di  funzionamento
del sistema depurativo. 
    2-ter.  I  filtri  devono  riportare  impresso  il  marchio   del
fabbricante, in posizione visibile e la  sigla  identificativa  delle
caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi  stabiliti  dai
competenti enti di normazione, ai fini del controllo. Il  fabbricante
del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione  e  il
suo  uso  deve  essere   previamente   autorizzato   dal   competente
Dipartimento regionale o dal Ministero della salute. 
    2-quater. Al fine  di  uniformare  sul  territorio  regionale  il
sistema di sepoltura, i comuni devono adeguare i  propri  regolamenti
in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della
pubblicazione  della  presente  disposizione,  e  ne   dispongono   i
controlli». 
    Le valvole per feretri  (come  gli  altri  dispositivi  idonei  a
neutralizzare  i   gas   della   putrefazione)   sono   soggetti   ad
autorizzazione ai  sensi  dell'art.  77,  comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  285/1990,  a  norma  del  quale  «Il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio  superiore  di  sanita',
puo' autorizzare l'uso di valvole o di  altri  dispositivi  idonei  a
fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione». 
    Tale autorizzazione, all'indomani del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, con cui, in  attuazione  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo  n.  112  del  1998,  sono
state individuate le funzioni e i compiti in materia di salute  umana
conferiti alle regioni - ivi incluse le autorizzazioni  previste  dal
regolamento di polizia mortuaria - (lettera c) tabella A  del  citato
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri -  Funzioni  e
compiti in tema di salute umana e sanita' veterinaria conferiti  alle
regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al
presente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri -
autorizzazioni  previste  dal  regolamento   di   polizia   mortuaria
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
1990, n. 285), spetta alle regioni - secondo  quanto  chiarito  anche
dalla circolare del Ministero della salute n. 36158 dell'11  dicembre
2015 «Autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di
cui agli articoli 31, 75 e 77, terzo comma del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285»,  solo  per  i  singoli
manufatti  delle  societa'  produttrici/importatrici   di   materiali
funerari; viceversa, sono definite dal Ministero della salute, previa
acquisizione di parere da parte del Consiglio superiore  di  sanita',
unicamente le prescrizioni  tecniche  di  natura  igienico-sanitaria,
correlate allo specifico utilizzo (trasporto, inumazione, tumulazione
o cremazione), per  le  tipologie  di  materiali  diversi  da  quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 
    Inequivoco, sul punto, e' il disposto dell'art 77,  comma  3  del
regolamento di polizia mortuaria gia' richiamato: «Il Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo'  autorizzare
l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei  a  fissare  ovvero  a
neutralizzare i gas della putrefazione». 
    Il suddetto regolamento di polizia mortuaria,  emanato  ai  sensi
dell'art. 358  del  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  pur
rientrando tra le fonti  normative  secondarie,  vincola  l'esercizio
della potesta' legislativa regionale in quanto la norma regolamentare
citata  opera  in  «circoscritta   ipotesi»,   ovvero   «in   settori
squisitamente tecnici», che intervengono a  completare  la  normativa
statale primaria (sentenza n. 286 del 2019 [Corte costituzionale])  e
costituiscono «un corpo unico con la disposizione legislativa che  li
prevede e che ad essi affida il compito di individuare le  specifiche
tecniche  che  mal  si  conciliano  con  il  contenuto  di  un   atto
legislativo e che necessitano di applicazione uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale» (sentenza Corte costituzionale n. 69 del 2018). 
    Secondo  l'insegnamento  di  codesta  Corte,  come   gia'   sopra
rammentato,  «Unicamente  in  queste  limitate  ipotesi  il   mancato
rispetto di atti di normazione secondaria, "nel caso si  verta  nelle
materie di cui al terzo comma  dell'art.  117  della  Costituzione  e
qualora la norma  interposta  esprima  principi  fondamentali",  puo'
comportare "l'illegittimita' costituzionale  della  norma  censurata"
(sentenza n. 11 del 2014)» (Corte costituzionale, Sentenza 30  luglio
2020, n. 180). 
    A latere di siffatta constatazione,  in  ogni  caso,  le  valvole
autorizzate in passato dal Consiglio superiore di sanita'  non  erano
filtri biologici, bensi' dispositivi per evitare problemi pressori  e
i filtri biologici menzionati nella legge in  esame  sono  dotati  di
scarsa efficacia in termini di tutela  della  salute  e  non  possono
sicuramente ovviare ai problemi olfattivi cui si andrebbe incontro. 
    Pertanto, ad oggi, non risultano autorizzati filtri del  tipo  di
quelli il cui impiego e' previsto dalla norma regionale impugnata. 
    Per gli aspetti tecnici  la  materia  de  qua  ricade  in  ambito
sanitario, ragione per  la  quale  le  disposizioni  regionali  sopra
segnalate configurano una  violazione  della  competenza  legislativa
statale a fissare i principi fondamentali in materia di «tutela della
salute», ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione (Cfr.
tra l'altro Corte costituzionale, Sentenza n. 274 del 2012). 
    Si eccepisce inoltre che  l'art.  2  nel  prevedere  testualmente
autorizzazioni ministeriali in ambiti non previsti dalla legge  dello
Stato, viola altresi' l'art. 117, secondo  comma,  lettera  g)  della
Costituzione che riserva alla legislazione  statale  l'ordinamento  e
l'organizzazione amministrativa dello Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha  in  varie  occasioni  affermato  che  le
attribuzioni degli organi dello Stato non possono essere disciplinate
unilateralmente  e  autoritativamente  dalle  regioni;  esse  debbono
trovare il fondamento o il loro presupposto in leggi statali  che  le
prevedono o le consentano, o in  accordi  tra  gli  enti  interessati
(Cfr., Corte costituzionale n. 429/2004; n. 134/2004; n. 322/2006). 

(1) «Tale vincolo assume, per l'appunto,  carattere  assoluto  e  non
    consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere
    incompatibili con il vincolo medesimo, e cio'  in  considerazione
    dei molteplici interessi  pubblici  che  la  fascia  di  rispetto
    intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico-sanitaria,
    la salvaguardia della peculiare sacralita' che connota  i  luoghi
    destinati alla sepoltura  e  -  come  si  vedra'  appresso  -  il
    mantenimento di  un'area  di  possibile  espansione  della  cinta
    cimiteriale (cosi', ad es., Consiglio di Stato, Sez. VI, 9  marzo
    2016, n. 949). Il vincolo in questione, inoltre,  assume  valenza
    conformativa, ed e'  sganciato  dalle  esigenze  immediate  della
    pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone  di  per
    se',  con  efficacia  diretta,  indipendentemente  da   qualsiasi
    recepimento in strumenti urbanistici, i quali  non  sono  idonei,
    proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui
    suoi limiti (Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez.  IV,  22
    novembre  2013).  4.3.2.  Posto  cio',  il  Collegio  rileva  che
    l'appellante muove da un equivoco di fondo in ordine allo  stesso
    dato letterale complessivamente emergente dall'art. 338 del testo
    unico approvato con regio decreto n. 1265 del 1934, con  riguardo
    al testo dell'articolo medesimo, cosi' come vigente all'epoca dei
    fatti di causa. 4.3.3. A questo proposito va evidenziato in primo
    luogo che il primo comma dell'articolo in esame, - cosi' come  ab
    origine formulato e vigente  sia  all'epoca  della  presentazione
    della domanda di condono da parte dell'appellante, sia  all'epoca
    dell'adozione del  provvedimento  di  diniego  da  lei  impugnato
    innanzi al TAR - non lasciava adito a dubbi sulla natura assoluta
    del vincolo con esso  imposto  (Cfr.  ivi:  "I  cimiteri  debbono
    essere collocati alla  distanza  di  almeno  duecento  metri  dai
    centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi
    edifici  e  ampliare  quelli  preesistenti  entro  il  raggio  di
    duecento metri"). Tale comma infatti si compone di  due  distinte
    disposizioni: quella per cui i cimiteri debbono essere  collocati
    alla distanza di almeno duecento  metri  dai  centri  abitati,  e
    quella per cui sono vietati la costruzione intorno ai cimiteri di
    nuovi edifici e l'ampliamento di  quelli  preesistenti  entro  il
    raggio di duecento metri. La prima disposizione detta pertanto un
    limite legale di distanza di carattere  generale  che  si  impone
    come tale anche ai poteri pianificatori urbanistici comunali, nel
    mentre  la  seconda  disposizione   introduce   un   vincolo   di
    inedificabilita' e di immodificabilita' assoluta che  conforma  i
    diritti dominicali, limitandosi a salvaguardare nelle  condizioni
    preesistenti gli edifici ivi  ricompresi»  (Consiglio  di  Stato,
    Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2947); (Cfr. anche Consiglio di Stato,
    Sez. II, Sentenza 26 agosto 2019, n. 5863 - TAR  Campania  Napoli
    Sez. V 21 gennaio 2004, n. 227 - TAR Lazio Roma  Sez.  III-quater
    26 settembre 2019, n. 11339  e  TAR  Campania  Napoli  Sez.  III,
    Sentenza  7  marzo  2018,  n.  1459  in  relazione  al  carattere
    tassativo   delle   eccezioni   alla    regola:    «Ancor    piu'
    perentoriamente il giudice d'appello aveva gia' statuito che  "Il
    vincolo imposto dall'art. 338 del regio decreto 27  luglio  1934,
    n. 1265, sulle fasce di rispetto cimiteriale comporta un  divieto
    assoluto ed 'ex lege' di edificabilita', tale da prevalere  anche
    su eventuali disposizioni contrarie del p.r.g. e con  conseguente
    insanabilita' delle opere ivi realizzate ai sensi  dell'art.  33,
    legge 28 febbraio 1985, n. 47." (Consiglio di Stato, Sez. IV,  27
    ottobre 2009, n. 6547). La prima delle sentenze d'appello  citate
    ha affrontato  specificamente  la  possibilita'  della  riduzione
    della fascia di rispetto cimiteriale di  duecento  metri  fissata
    dall'art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, ammettendo tale
    facolta'  solo  in  funzione  delle  finalita'  pubbliche  e   in
    ricorrenza delle condizioni contemplate al comma 5 dell'art.  338
    e quindi escludendo che sia possibile ridurre detta  fascia  allo
    scopo di favorire l'edificazione di immobili privati. Ha  infatti
    precisato che "la situazione di inedificabilita'",  prodotta  dal
    vincolo cimiteriale, e' suscettibile di venire  rimossa  solo  in
    ipotesi eccezionali  e,  comunque,  solo  per  considerazioni  di
    interesse pubblico,  in  presenza  delle  condizioni  specificate
    nell'art. 338, comma 5 del  regio  decreto  1°  luglio  1934,  n.
    1265». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, l'art.  1,  commi  1  e  2  e
l'art. 2, comma 1 della legge regionale Puglia n.  16  del  7  luglio
2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.  99
del 9 luglio 2020 come da delibera del Consiglio dei ministri assunta
nella seduta del giorno 7 agosto 2020. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1) attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri, nella riunione  del  giorno  7  agosto  2020,
della determinazione di  impugnare  la  legge  della  Regione  Puglia
secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        2) copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 9 luglio 2020, n. 99. 
          Roma, 2 settembre 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Canzoneri