N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 settembre 2020 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana - Gestione faunistico
  venatoria degli ungulati - Modifiche alla legge regionale n. 3  del
  1994 - Previsione che nei parchi regionali e nelle  aree  protette,
  di cui alla legge regionale n. 30 del  2015,  il  soggetto  gestore
  adotta   piani   di   controllo   degli   ungulati   -   Previsione
  dell'intervento della Giunta regionale in caso di inadempienza e in
  presenza di  danni  alla  produzione  agricola,  anche  nelle  aree
  limitrofe. 
Ambiente - Caccia - Norme della Regione  Toscana  -  Controllo  della
  fauna  selvatica  -  Disciplina  del  regime  di  deroga   previsto
  dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE  -  Modifiche  della  legge
  regionale n. 3 del 1994 - Previsione  che  il  limite  al  prelievo
  delle specie in deroga non si cumula con il numero totale  di  capi
  di fauna migratoria stabilito dall'art. 4,  comma  1,  della  legge
  regionale n. 20 del 2002. 
- Legge della Regione Toscana 29 giugno 2012, n. 22 [recte: 15 luglio
  2020,  n.  61]  (Gestione  e  tutela  della  fauna  selvatica   sul
  territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), artt. 24 e 30. 
(GU n.44 del 28-10-2020 )
    Ricorso per la Presidenza del Consiglio  dei  ministri in persona
del Presidente      del Consiglio      dei ministri pro tempore (c.f.
80188230587),  rappresentato   e   difeso   per   mandato   ex   lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (cod.  fisc.:   80224030587;
indirizzo          posta           elettronica           certificata:
ags@mailcert.avvocaturastato.it;  telefax:  n.  0696514000),   presso
i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente; 
    contro Regione Toscana, in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale attualmente in carica, resistente; 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 24 e 30  della  legge  regionale  29  giugno  2012,  n.  22,
recante: «Gestione e Tutela  della  fauna  selvatica  sul  territorio
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994», pubblicata  sul
B.U.R. n. 69 del 17 luglio 2020. 
    1. La Regione Toscana ha emanato la legge  regionale  n.  61/2020
con la quale sono state apportate una serie di modifiche  alla  legge
regionale 12 gennaio 1994,  n.  3,  di  recepimento  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio». 
    2. L'art. 24  della  predetta  legge  introduce  il  nuovo  comma
undicesimo  dell'art.  28-bis  della   legge   regionale   n. 3/1994,
stabilendo che: «11. Nei parchi regionali e nelle  aree  protette  di
cui alla legge regionale n. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani
di  controllo  degli  ungulati  che  tengono  conto  delle   densita'
sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi  danneggiamenti  alle
coltivazioni agricole,  anche  limitrofi  ai  propri  confini,  e  ai
boschi.  In  caso  di  inadempienza  e  in  presenza  di  danni  alla
produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta  regionale
interviene ai sensi dell'articolo 37» mentre l'art.  30,  modificando
l'art. 37-bis  della  legge  regionale  n. 3/1994,  per  mezzo  della
introduzione di un nuovo comma 2-ter,  dispone  che:  «Il  limite  al
prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di
capi di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della  legge
regionale 10 giugno 2002, n. 20  (Calendario  venatorio  e  modifiche
alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento  della  legge
11 febbraio 1992,  n.  157  "Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").» 
    3. E' convincimento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
che le predette norme si pongono in  contrasto  con  quanto  previsto
dalla normativa nazionale di riferimento  in  materia  di  protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio contenuta  nella  legge
quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»  con  la
quale, secondo quanto chiarito da codesta Corte, e'  stata  enucleata
la disciplina che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, costituisce  il  nucleo  minimo  di  salvaguardia
della  fauna  selvatica,  il  cui  rispetto  deve  essere  assicurato
sull'intero territorio nazionale (Corte costituzionale n. 233/2010). 
    3.1. Inoltre la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree   protette)   e'   stata   reiteratamente    ricondotta    dalla
giurisprudenza costituzionale alla materia  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36  del  2017  della
Corte costituzionale): ai  principi  fondamentali  da  essa  dettati;
dunque le regioni sono tenute ad adeguarvisi, pena l'invasione di  un
ambito materiale di esclusiva spettanza statale. 
    4. Le predette disposizioni della legge n. 61/2020 della  Regione
Toscana ai sensi dell'art. 127  della  Costituzione  vengono  percio'
impugnate in conformita' alla delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 3 settembre  2020:  delibera  che  verra'
depositata in estratto unitamente al presente ricorso per le  ragioni
di seguito esposte. 
ART.  24  IN  RELAZIONE  ALL'ART.  117,  COMMA  2,  LETTERA  S  DELLA
COSTITUZIONE. 
    4.1.  Come  in  precedenza  evidenziato  l'art.  24  della  legge
n. 61/2020 della Regione Toscana introduce il nuovo comma  undicesimo
dell'art. 28-bis della legge  regionale  n. 3/1994,  stabilendo  che:
«11. Nei parchi regionali e nelle aree protette  di  cui  alla  legge
regionale n. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani  di  controllo
degli ungulati che tengono conto delle densita' sostenibili di cui al
comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni  agricole,
anche  limitrofi  ai  propri  confini,  e  ai  boschi.  In  caso   di
inadempienza e in presenza di danni alla produzione  agricola,  anche
nelle  aree  limitrofe,  la  Giunta  regionale  interviene  ai  sensi
dell'art. 37.» 
    Tale disposto si pone in violazione con l'art. 22, comma 6, della
legge n. 394/1991,  che  prevede  abbattimenti  nelle  aree  protette
regionali in base a direttive regionali, esclusivamente  laddove  non
esiste gia' un  regolamento  del  parco  (cfr.  sentenza  della Corte
costituzionale n. 245/2018). 
    4.1.1. Al riguardo, codesta Corte  costituzionale,  ha  posto  in
evidenza come lo standard minimo  uniforme  di  tutela  nazionale  si
estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti  gestori  delle
aree  protette  «di  strumenti  programmatici  e  gestionali  per  la
valutazione di rispondenza delle attivita'  svolte  nei  parchi  alle
esigenze di protezione» dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza  n.
171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 74 del 2017, n.  263
e n. 44 del 2011, n. 387 del 2008). Sono dunque il regolamento  (art.
11) e il  piano  per  il  parco  (art.  12),  nonche'  le  misure  di
salvaguardia adottate nelle more dell'istituzione dell'area  protetta
(articoli 6 e 8), gli strumenti attraverso i quali  tale  valutazione
di  rispondenza  deve  essere  compiuta  a  tutela  dell'ambiente   e
dell'ecosistema; allo stesso tempo,  l'art.  29  -  inserito  tra  le
disposizioni finali, valevole per tutte le species di area protetta -
attribuisce all'organismo di gestione il  compito  di  assicurare  il
rispetto del regolamento e del piano. 
    4.1.2. Tale modello di tutela, imperniato appunto  sull'esistenza
di un ente  gestore  dell'area  protetta,  sulla  predisposizione  di
strumenti programmatici e gestionali e sulla  funzione  di  controllo
del loro rispetto, attribuita all'ente  gestore,  e'  sostanzialmente
replicato dalla normativa statale per le riserve naturali statali. 
    L'art. 17 della legge quadro, infatti,  dispone  che  il  decreto
istitutivo  della  riserva  deve,  tra  le  altre  cose,  determinare
l'organismo di gestione e stabilire indicazioni e  criteri  specifici
cui devono conformarsi il piano  di  gestione  della  riserva  ed  il
relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi  contenuti
nell'art. 11. 
    Detti  prelievi  ed  abbattimenti  devono,  dunque,  avvenire  in
conformita' al regolamento del parco  o,  qualora  non  esista,  alle
direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e  devono  essere
attuati dal personale  da  esso  dipendente  o  da  persone  da  esso
autorizzate. 
    4.1.3. L'assetto di cui  sopra  risulta  radicalmente  modificato
poiche' a fronte di  danneggiamenti  alle  coltivazioni  agricole  (o
nelle aree limitrofe a quelle coltivate) da parte di ungulati al fine
di prevenire il ripetersi di tali accadimenti dovra' essere  adottata
dalla Regione ai sensi dell'art. 37 della  legge  n.  3/1994  il  cui
comma 4-ter (comma dapprima aggiunto dall'art.  36,  comma  4,  della
legge regionale 3  febbraio  2010,  n.  2,  e  poi  cosi'  sostituito
dall'art. 16, comma 6, della legge regionale 9 febbraio 2016, n.  10)
recita testualmente: «La Regione per prevenire o  eliminare  i  danni
alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i
cacciatori abilitati  ai  sensi  del  comma  4,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi  interessati  e
le squadre di caccia al cinghiale, indicate  dall'ATC,  al  controllo
dei cinghiali». 
ART. 30 IN  RELAZIONE  ALL'  ART.  117,  COMMA  2,  LETTERA  S  DELLA
COSTITUZIONE. 
    4.2. L'art. 30, invece,  come  piu'  sopra  chiarito  modificando
l'art  37-bis  della  legge  regionale  n. 3/1994,  per  mezzo  della
introduzione di un nuovo comma 2-ter,  dispone  che:  «Il  limite  al
prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di
capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4,  comma  1,  della
legge regionale  10  giugno  2002,  n.  20  (Calendario  venatorio  e
modifiche alla legge regionale 12 gennaio  1994,  n.  3  -Recepimento
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").» 
    4.2.1. Tale nuovo comma consente, quindi, che  i  capi  abbattuti
per prelievo in deroga non  incidano  sul  massimale  giornaliero  di
avifauna migratrice abbattibile, ponendosi in  contrasto  con  l'art.
18, comma quarto, della legge n. 157/1992, che non ammette  eccezioni
all'obbligo di indicare un carniere giornaliero per le  specie  nella
redazione del calendario venatorio regionale. 
    Ne discende in tutta  evidenza  che,  avuto  riguardo  al  quadro
normativo statale e, ancor prima, eurounitario in cui si  colloca  la
tutela delle specie oggetto della disposizione  censurata,  la  norma
regionale confligge con il secondo comma, lettera s),  dell'art.  117
della Costituzione, poiche', invadendo illegittimamente la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente
e dell'ecosistema, riduce in peius il livello di tutela  della  fauna
selvatica stabilito dalla legislazione nazionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto si e' venuto sin qui esponendo e deducendo si
conclude affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
degli articoli 24 e 30 della legge regionale 29 giugno 2012,  n.  22,
recante «Gestione e  Tutela  della  fauna  selvatica  sul  territorio
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994», pubblicata  sul
B.U.R. n. 69 del 17 luglio 2020. 
    Contestualmente al presente ricorso si provvede  al  deposito  di
estratto della delibera adottata nella riunione del 3 settembre  2020
del Consiglio dei ministri. 
        Roma, 8 settembre 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Varrone