N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2020

Ordinanza  dell'8  luglio  2020   della   Camera   arbitrale   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC su  ricorso  proposto  da
Deca  s.r.l. contro  il Consorzio  di  Sviluppo   industriale   della
Provincia di Catanzaro.. 
 
Consorzi - Norme  della  Regione  Calabria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale  n.  24  del  2013  (Riordino  enti,  aziende  regionali,
  fondazioni,  agenzie  regionali,  societa'  e   consorzi   comunque
  denominati,  con  esclusione  del  settore  sanita')  -  Previsione
  dell'assoggettabilita' a  liquidazione  coatta  amministrativa  del
  Consorzio regionale per  lo  sviluppo  delle  attivita'  produttive
  (CORAP)  -  Disciplina  della  procedura  concorsuale  -  Rinvio  a
  specifiche disposizioni del regio decreto n. 267 del 1942. 
- Legge della Regione Calabria 25 novembre  2019,  n.  47  (Modifiche
  alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali  per
  la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree  industriali),
  art. 1. 
(GU n.44 del 28-10-2020 )
 
              CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI 
 
    Il Presidente del Collegio arbitrale 
    composto dai Signori: 
        Prof. Avv. Michele Onorato - Presidente; 
        Avv. Francesco Izzo; 
        Dott. Enzo Sergi; 
    costituito in data 24 ottobre 2019 per decidere  la  controversia
tra: 
    Deca    s.r.l.,    difesa    dall'avv.    Gennaro     Mastroianni
(gennaro.mastroianni@avvlamezia.legalmail.it) e Consorzio di Sviluppo
Industriale della Provincia di Catanzaro  (oggi  Consorzio  regionale
per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive),  difeso  dagli  avvocati
Fabrizio         Pavarotti         ed          Ernesto          Scola
(fabriziopavarotti@ordineavvocatiroma.com) 
 
                      Svolgimento del giudizio 
 
    1. Con «Domanda di arbitrato con contestuale nomina di  arbitro»,
datata 2 agosto 2018, la Deca s.r.l. (d'ora in avanti, per comodita',
designata semplicemente «Deca»), in persona dell'Amministratore unico
e  legale  rappresentante  pro  tempore   ing.   Demetrio   Caterina,
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro  Mastroianni  con  domicilio
digitale presso gennaro.mastroianni@avvlamezia.legalmail.it, premessa
l'esistenza  di  una  controversia  con  il  Consorzio  di   Sviluppo
Industriale della Provincia di Catanzaro  (oggi  Consorzio  Regionale
per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive e  d'ora  in  avanti,  per
comodita', designato semplicemente «Corap» o «Consorzio») e  invocata
la clausola compromissoria contenuta nell'art. 32  della  Convenzione
del  17  novembre  2010  (d'ora  in  avanti  designata  semplicemente
«Convenzione») ha sottoposto al  costituendo  Collegio  arbitrale  il
seguente  quesito:  «Esaminata  e  valutata   la   "Convenzione   per
l'affidamento della concessione di lavori di progettazione definitiva
ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento
di  ristrutturazione  e  completamento   dell'esistente   piattaforma
depurativa consortile nell'area industriale di Lamezia Terme, anche a
servizio dei Comuni di Lamezia  Terme,  Curinga,  Falerna,  Gizzeria,
Filadelfia  e  adeguamento  dei   relativi   collettori   fognari   e
sollevamenti", nonche' tutti gli Allegati della predetta  Convenzione
e ogni altro atto ritenuto rilevante fra cui la lex  specialis  della
procedura di affidamento della  concessione  per  project  financing,
dica il Collegio  Arbitrale  se  il  Corrispettivo  che  spetta  alla
concessionaria Deca s.r.l. debba determinarsi, per  tutta  la  durata
della concessione, assumendo a base di  calcolo  un  quantitativo  di
reflui fisso  ed  invariabile  che  e'  pari  a  8.760.000  mc/annui,
ritenendo al contempo del tutto arbitrario,  erroneo,  ingiustificato
ed illegittimo ogni altro criterio sinora utilizzato ed applicato dal
Consorzio Regionale  per  lo  Sviluppo  delle  Attivita'  Produttive.
Conseguentemente, voglia il Collegio arbitrale accertare e dichiarare
il diritto della concessionaria Deca s.r.l. a percepire,  sin  dall'1
settembre 2013 e fino alla scadenza del rapporto, il Corrispettivo ex
art. 8 della Convenzione da determinarsi secondo  il  criterio  sopra
indicato. 
    Con espressa riserva di precisare il quesito e/o formulare  altri
quesiti anche all'esito della costituzione del Collegio  arbitrale  e
in relazione e quanto verra' prospettato dalla controparte». 
    2. Con il medesimo atto, Deca ha  nominato  come  Arbitro  l'avv.
Francesco Izzo, con studio in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini n. 74
e domicilio digitale  presso  f.izzo@gigapec.it,  invitando  Corap  a
designare il proprio arbitro nei termini e con le forme previste  dal
codice di procedura civile e dalle norme  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
    3. Con «decreto n. 42 del 4 giugno 2019», Corap  in  persona  del
direttore generale ing. Filippo  Valotta,  rilevato  che  «nel  corso
dello svolgimento del rapporto contrattuale in essere tra le parti e'
sorta  controversia  in  ordine  alla   determinazione   e   corretta
applicazione del criterio del calcolo  del  corrispettivo  dovuto  in
relazione all'adempimento  delle  obbligazioni  nascenti  dal  citato
contratto di talche' la societa'. Deca s.r.l. ha deciso di  avvalersi
della clausola arbitrale di cui all'art. 32 della citata convenzione,
notificando atto di domanda di  arbitro  con  contestuale  nomina  di
arbitro e invitando il Corap alla nomina dell'arbitro di  competenza»
e «pur ritenuto l'utilizzo della clausola del  tutto  illegittimo  ed
irrituale»  per  «le  ragioni  poste  a  fondamento  della  richiesta
infondata  per  i  motivi  che  saranno  esplicitati  nello   scritto
difensivo di parte», ha nominato come arbitro il  dott.  Enzo  Sergi,
dirigente  di  ruolo  dell'Area  economato  e  contratti  del  Corap,
demandando  «a  separata  deliberazione  la  nomina   del   difensore
dell'ente nell'istaurando  giudizio  arbitrale  per  la  costituzione
dell'ente medesimo». 
    4. Nella seduta del 18 luglio 2019,  il  Consiglio  della  Camera
arbitrale, preso atto della designazione degli arbitri di  parte,  ha
deliberato di nominare il Collegio arbitrale nelle persone di: 
        Prof. Avv. Michele Onorato, terzo  arbitro  con  funzioni  di
Presidente del Collegio arbitrale; 
        Avv. Francesco Rizzo, componente designato da Deca; 
        Dott. Enzo Sergi, componente designato da Corap. 
    5. Il Collegio arbitrale si e'  costituito  in  data  24  ottobre
2019. Nel corso di tale riunione, il Collegio ha: 
        assegnato termine alle parti sino al 3 dicembre 2019  per  la
costituzione in giudizio, per il deposito di una  memoria  contenente
l'esposizione dei fatti,  la  formulazione  dei  quesiti  ed  istanze
istruttorie, nonche' per il deposito di eventuali documenti; 
        assegnato termine alle parti sino al 23 dicembre 2019 per  il
deposito di una memoria di replica con la formulazione  di  eventuali
contro-quesiti ed  ulteriori  istanze  istruttorie,  nonche'  per  il
deposito di quei documenti la cui produzione fosse resa necessaria  a
seguito dei quesiti proposti o dei documenti esibiti da controparte; 
        fissato l'udienza del 13 gennaio  2020  per  la  comparizione
delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione  o,  in
difetto di conciliazione, al fine di procedere alla trattazione; 
        dato termine alle parti sino all'udienza del 13 gennaio  2020
per depositare in originale, presso la sede della  Camera  arbitrale,
gli atti e i documenti prodotti. 
    6. Entro il termine del 3 dicembre 2019, sono  giunti  memoria  e
documenti da parte della Deca; Corap non ha invece  trasmesso  alcuna
memoria o documento; nessuna delle Parti, infine, ha provveduto  alla
trasmissione di ulteriori memorie o documenti entro il termine del 23
dicembre 2019. 
    7. Con decreto n. 344 del 23 dicembre 2019 del  Presidente  della
Giunta regionale della Regione Calabria, adottato ai sensi  dell'art.
6-bis della legge regionale della  Regione  Calabria  del  16  maggio
2013, n. 24 (nel testo  modificato  dall'art.  1  della  legge  della
Regione Calabria del 25  novembre  2019,  n.  479),  Corap  e'  stato
sottoposto a liquidazione coatta  amministrativa,  con  «prosecuzione
temporanea dell'attivita' del Consorzio  regionale  per  lo  sviluppo
delle attivita' produttive Corap, secondo quanto previsto e nel pieno
rispetto dell'art. 104 della  L.F.  e  dell'art.  6-bis  della  legge
regionale n. 24/2013» disposizione, quest'ultima,  la  quale  prevede
che «il decreto di assoggettamento  alla  procedura  di  liquidazione
coatta amministrativa non determina lo  scioglimento  automatico  dei
contratti pendenti». 
    8. Con ordinanza del 10 gennaio 2020, lo  scrivente  Collegio  ha
differito l'udienza fissata per  il  13  gennaio  2020,  al  fine  di
provocare una pronuncia della Camera arbitrale,  ai  sensi  dell'art.
210, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, circa
la costituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale, alla  luce
della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui il Corap e'
attualmente sottoposto; della sospensione del rapporto di lavoro  tra
quest'ultimo  e  il  dott.  Enzo  Sergi,  disposta  dal   Commissario
liquidatore Corap dott. Ferdinando Caldiero in data 7  gennaio  2020;
della intenzione del dott. Caldiero, annunciata in  data  10  gennaio
2020, di procedere alla sostituzione del dott. Enzo Sergi. 
    9. Con deliberazione del 20  gennaio  2020,  il  Consiglio  della
Camera  arbitrale  ha  rilevato  che  «alcuna  pronuncia  nel   senso
richiesto dal Collegio arbitrale sia esigibile dalla Camera», essendo
«di sicura competenza del Collegio arbitrale ogni  "pronuncia"  circa
la "regolare costituzione degli arbitri"  (art.  817,  comma  1,  del
codice di procedura civile)». Il Consiglio ha inoltre incidentalmente
osservato   che   «lo   stesso   Collegio   arbitrale,   dando   atto
dell'intervenuta  "revoca"  unilateralmente  disposta   dalla   parte
designante dell'arbitro dott. E. Sergi, ha - gia'  mediante  adozione
dell'Ordinanza alla quale si corrisponde -  concludentemente  risolto
nel senso dell'inefficacia la questione  della  suddetta  revoca  del
mandato arbitrale, invero di natura collettiva». 
    10. Con ordinanza. del 24 gennaio 2020,  lo  scrivente  Collegio,
preso atto della deliberazione del Consiglio della  Camera  arbitrale
del 20 gennaio 2020 nonche' della comunicazione del 10  gennaio  2020
con cui  il  Commissario  liquidatore  di  Corap  ha  domandato,  tra
l'altro, «di rinviare ad altra data» l'udienza del  13  gennaio  2020
anche «al  fine  di  garantire  l'integrita'  del  contraddittorio  e
l'esercizio del diritto di  difesa»,  ha  fissato  l'udienza  del  26
febbraio 2020 per i medesimi incombenti gia' previsti con riferimento
all'udienza  del  13  gennaio   2020,   riservando   ogni   eventuale
provvedimento del Collegio concernente presente procedimento. 
    11. Con successive ordinanze dell'11 marzo 2020 e  del  25  marzo
2020, lo 
    scrivente Collegio ha ulteriormente differito l'udienza  a  causa
della emergenza sanitaria, rinviando infine all'udienza dell'8 aprile
2020 da svolgere in modalita' telematica. 
    12. In data 2 aprile  2020  Corap,  in  persona  del  Commissario
liquidatore dott. Ferdinando  Caldiero,  ha  depositato  «Memoria  di
costituzione e difensiva» del 2 aprile 2020, formulando  le  seguenti
conclusioni: 
        «in via preliminare,  per  i  motivi  di  cui  in  narrativa,
ordinare l'intervento in causa dei Comuni di Lamezia Terme,  Curinga,
Falerna, Gizzeria e  Filadelfia,  tutti  in  persona  del  Sindaco  e
l.r.t.p. ovvero, in  alternativa,  autorizzare  l'esponente  Corap  a
procedere alla chiamata dei predetti Comuni  nel  presente  giudizio;
ove si proceda non  alla  chiamata  per  ordine  dell'Eccellentissimo
Collegio arbitrale, ma all'autorizzazione del Corap alla chiamata  in
giudizio dei Comuni, fissando apposita udienza  per  la  comparizione
dei predetti Comuni; il tutto, con ogni conseguenza ed effetto; 
        nel merito, rigettare, in  ogni  caso,  in  toto  la  domanda
arbitrale formulata da Deca con istanza del 2 agosto 2018, in  quanto
del tutto  inammissibile  e  infondata  per  le  ragioni  di  cui  in
narrativa e per ogni altro motivo che potra' rilevarsi in  prosieguo;
per l'effetto, voglia dichiarare,  anche  in  applicazione  dell'art.
2041 del codice civile, che, per tutta la  durata  della  concessione
del servizio a Deca in relazione alla Convenzione inter partes del 17
novembre 2010, il  corrispettivo  dovuto  alla  medesima  Deca  debba
determinarsi in relazione e con riguardo al  quantitativo  di  reflui
effettivamente trattati e non invece sulla base  del  valore  massimo
indicato nella predetta Convenzione (pari a  8.760.000  mc/annui)  e,
pertanto, ritenere congruo  e  corretto  il  criterio  utilizzato  ed
applicato dal Corap a far data dal 2013 e a tutt'oggi  e  dichiarare,
altresi', che tale criterio dovra' applicarsi  anche  in  futuro;  il
tutto, con ogni conseguenza ed effetto. 
    Con vittoria delle  spese  e,  altresi',  di  qualsivoglia  onere
comunque connesso e/o derivante dal presente procedimento arbitrale». 
    13.  All'udienza.  dell'8  aprile  2020,  svolta   in   modalita'
telematica, la dott.ssa Valentina Maurilli ha assunto le funzioni  di
segretario del Collegio arbitrale, siccome funzionario presso  l'ANAC
scelta nell'elenco dei segretari presso la Camera arbitrale ai  sensi
dell'art. 209, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e
autorizzata con nota prot. ANAC n. 11240 del 10  febbraio  2020.  Nel
corso di tale udienza Deca, ha  tra  l'altro  eccepito  l'intervenuta
decadenza di Corap delle facolta' assertorie e istruttorie non avendo
Corap rispettato i termini  fissati  nell'ordinanza  del  24  ottobre
2019; si e' opposta alla istanza di Corap di  chiamata  del  terzo  e
d'integrazione  del  contraddittorio,  per  intervenuta  decadenza  e
tardivita' della richiesta rilevando altresi' che i Comuni sul  piano
sostanziale  non  sono  parte   della   concessione   e   non   hanno
legittimazione ad essere chiamati; rilevato che il credito della Deca
non incide in alcun modo sulla liquidazione; rilevato,  inoltre,  che
le somme che i Comuni pagano hanno una destinazione vincolata  e  non
possono essere utilizzate per pagare  altri  debiti,  trattandosi  in
sostanza di un patrimonio separato  e  non  aggredibile  in  sede  di
liquidazione. Dal canto suo, Corap ha eccepito  la  improseguibilita'
del procedimento sulla base del generale principio per il quale tutte
le domande che hanno incidenza  sullo  stato  passivo  devono  essere
proposte nelle  forme  e  nei  modi  della  legge  fallimentare,  ivi
comprese le domande di accertamento che costituiscono il  presupposto
logico-giuridico necessario del riconoscimento di pretese creditorie;
pertanto, ha domandato che il presente  procedimento  sia  dichiarato
improseguibile ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  52  l.  fall.,
cosi' come interpretato dalla giurisprudenza  di  legittimita'  anche
con riferimento ai  procedimenti  arbitrali  pendenti  alla  data  di
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta. 
    14. Nel corso della medesima udienza il Collegio ha concesso alle
parti termini: 
        fino al 24 aprile 2020 per la trasmissione e il  deposito  di
note aventi ad oggetto i profili preliminari oggetto  di  discussione
e, in particolare,  l'eccezione  di  improseguibilita'  formulata  da
parte di Corap, nonche' elementi utili ai fini  della  determinazione
del valore della controversia; 
        fino al 24 aprile 2020 per la trasmissione e il  deposito  di
dichiarazioni riproduttive di quelle rese  in  udienza  e  aventi  ad
oggetto la concessione di una proroga di tre mesi  per  la  pronuncia
del lodo sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti; 
        fino al 7 maggio 2020 per la trasmissione e  il  deposito  di
repliche. 
    15. Le parti hanno  depositato  le  note  nei  termini  previsti,
facendo inoltre pervenire dichiarazioni di concessione di proroga  di
tre mesi per la pronuncia del lodo  sottoscritte  dai  rappresentanti
legali. 
    Con «Istanza» dell'8 maggio 2020, Corap ha inoltre  chiesto  allo
scrivente Collegio che: 
        «A. Non tenga in considerazione le deduzioni e  la  richiesta
di controparte relativa alla pretesa incostituzionalita' dell'art.  1
legge  n.  47/2019  della  Regione   Calabria,   questione   peraltro
irrilevante alla stregua della stessa prospettazione di  Deca  s.r.l.
e, quindi, palesemente dilatoria; 
        B. In subordine, conceda  a  questa  difesa  un  termine  per
replicare per iscritto; 
        C. In ogni caso, valuti la condotta processuale  e  difensiva
di Deca s.r.l.,  ai  fini  di  una  condanna,  quantomeno,  ai  sensi
dell'art. 96, ultimo comma, del codice di procedura civile». 
 
                       Motivi della decisione; 
 
I. Sulla clausola compromissoria e sulla natura dell'arbitrato 
    La  clausola  compromissoria  invocata  dalla   Deca,   contenuta
nell'art. 32 della Convenzione, prevede che  «ogni  controversia  che
dovesse  insorgere  tra  le  parti  relativamente   alla   validita',
interpretazione,  esecuzione,  risoluzione  del  presente  contratto,
sara' deferita alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241
e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006». 
    La clausola risulta valida ed efficace,  oltre  che  direttamente
applicabile alla presente controversia. 
    Rispetto a tale clausola non sono state  sollevate  eccezioni  di
invalidita' o inefficacia, ne' le Parti hanno  dedotto  l'estraneita'
della controversia al perimetro di applicazione della clausola. 
    L'assenza  nella  clausola  di  ogni  riferimento  alla   equita'
conferma che l'arbitrato e' secondo diritto. Inoltre, l'arbitrato  e'
di natura rituale non riscontrandosi  nella  clausola  compromissoria
alcun riferimento all'arbitrato irrituale. In assenza di una clausola
scritta che preveda l'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808-ter,
primo comma, del codice di  procedura  civile,  l'arbitrato  si  deve
infatti reputare di natura rituale. 
II. Sull'asserita decadenza di Corap. Sull'istanza  di  Corap  dell'8
maggio 2020 
    In ordine all'eccezione di Deca -  formulata  all'udienza  dell'8
aprile 2020 e ribadita nelle «Note autorizzate» del  24  aprile  2020
nonche' nelle «Note di replica» del 7 maggio 2029 -  di  «intervenuta
decadenza, peraltro rilevabile d'ufficio, del Corap  in  ordine  alle
facolta' assertorie e  istruttorie,  avendo  quest'ultimo  depositato
memorie e documenti e formulato istanze oltre i termini  fissati  dal
Collegio arbitrale con l'ordinanza del 24 ottobre 2019» (p.  9  delle
«Note autorizzate» del 24 aprile 2020), si osserva quanto segue. 
    Da   parte,   per   ora,   ogni    considerazione    in    ordine
all'ammissibilita' delle domande ed  eccezioni  di  Deca  a  dispetto
dell'intervento in giudizio - del Commissario liquidatore - oltre  il
termine del 3 dicembre 2019  fissato  dallo  scrivente  Collegio  con
ordinanza del 24 ottobre  2019,  occorre  innanzitutto  rilevare  che
l'intervento nel giudizio  arbitrale  si  deve  reputare  ammissibile
anche tardivamente. La sopravvenuta improseguibilita' del giudizio  a
causa  della  procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa   -
eccepita da Corap all'udienza dell'8 aprile 2020  -  risulta  inoltre
rilevabile  d'ufficio  come  affermato  da  costante   giurisprudenza
(Cassazione, sezione III, 9 marzo 2010, n. 5662; Cassazione,  sezione
III.,  20   marzo   2017,   n.   7037).   Pertanto,   rispetto   alla
improseguibilita' del  giudizio  -  profilo  a  base  della  presente
ordinanza di sospensione - non hanno rilevanza  ipotetiche  decadenze
riferibili alla parte eventualmente intervenuta tardivamente. 
    Allo stesso modo, non riesce ammissibile ne'  decisiva  l'istanza
di Corap allo scrivente Collegio di non tenere «in considerazione  le
deduzioni  e  la  richiesta  di  controparte  relativa  alla  pretesa
incostituzionalita' dell'art.  1,  legge  n.  47/2019  della  regione
Calabria» (p. 3 della «Istanza» dell'8 maggio  2020).  Anche  qui  e'
agevole osservare che il rilievo  della  non  manifesta  infondatezza
della questione  di  legittimita'  costituzionale  e  la  conseguente
remissione di tale questione alla  Corte  costituzionale  prescindono
dall'impulso di parte. E'  certamente  nella  competenza  dell'organo
giudicante di rilevare d'ufficio  tale  questione,  come  chiaramente
stabilito dall'art. l della legge costituzionale n. 1 del 9  febbraio
1948. 
III. Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. La rilevanza 
    III.1. Si muova dall'osservare che la legittimazione del Collegio
arbitrale a rilevare la  questione  di  legittimita'  costituzionale,
rimettendola alla Corte  costituzionale,  e'  espressamente  prevista
dalla legge e,  in  particolare,  dall'art.  819-bis  del  codice  di
procedura civile  (applicabile  al  presente  procedimento  anche  in
ragione del rinvio contenuto nella disciplina speciale dei  contratti
pubblici). Tale disposizione prevede la sospensione del  procedimento
arbitrale «quando [gli arbitri] rimettano alla  Corte  costituzionale
una questione di legittimita' costituzionale ai  sensi  dell'art.  23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87»  (primo  comma,  n.  3).   La
legittimazione del collegio arbitrale a rimettere la questione  trova
del resto conferma nella giurisprudenza della  Corte  costituzionale,
secondo  cui   arbitri   rituali   sono   legittimati   a   sollevare
incidentalmente questione di legittimita' costituzionale delle  norme
di legge che sono chiamati ad applicare» (ordinanza n. 123/2014, rel.
Tesauro; nella medesima linea sentenza n.  223/2014,  rel.  Mazzella;
sentenza n. 376/2001, relatore Marini). 
    III.2.   Nella   prospettiva   di    Corap,    l'improcedibilita'
discenderebbe automaticamente dall'incardinarsi del  procedimento  di
liquidazione  coatta  amministrativa  cui  il  Consorzio   e'   stato
sottoposto. Cio' in ragione dell'applicazione, anche  alla  procedura
di liquidazione coatta  amministrativa,  della  disciplina  contenuta
nell'art. 52 l. fall. 
    Tale disciplina pone il principio in base a cui ogni credito  nei
confronti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve essere
accertato all'interno del concorso. 
    Contro  l'eccezione  di   improcedibilita',   Deca   ha   dedotto
l'estraneita' del rapporto controverso alla procedura concorsuale  e,
con essa, l'indifferenza del dell'eventuale accertamento del  credito
in sede arbitrale rispetto alle  vicende  della  liquidazione  coatta
amministrativa, in quanto «il credito di Deca  non  incide  in  alcun
modo sulla liquidazione e/o comunque sulla procedura di liquidazione»
(p. 13 delle «Note autorizzate» del 24 aprile 2020). 
    Nella «Memoria di replica» del 7 maggio  2020  la  Resistente  ha
insistito  per  l'improcedibilita',  contestando  l'estraneita'   del
rapporto alla procedura concorsuale. 
    Con le «Note di replica» del 7 maggio 2020, Deca ha  ribadito  la
estraneita' del rapporto dedotto in giudizio rispetto alla  procedura
concorsuale, osservando che «l'esito della [azione],  qualsiasi  sia,
non riverberera' in alcuna misura sullo stato passivo del  Corap,  il
quale, attesa l'assenza di azione diretta da parte di Deca  nei  suoi
confronti, non ne rimarrebbe assolutamente pregiudicato» (p.  8).  Ha
inoltre osservato che «... la domanda oggetto del  presente  giudizio
non  e'   strumentale   alla   procedura   di   liquidazione   coatta
amministrativa e non ha incidenza sullo stato passivo,  tent'e'  vero
che la Deca s. r. l, nel riscontrare la comunicazione del Commissario
Liquidatore del Corap ex art. 207 del regio decreto n.  267/1942,  ha
ribadito la propria estraneita' rispetto alla  intervenuta  procedura
di liquidazione coatta amministrativa ed alle sue vicende».  (p.  9).
Infine, con le medesime «Note di replica» ha depositato la p.e.c. del
4 febbraio 2020 trasmessa al Commissario liquidatore di Corap. 
    III.3. Ad avviso dello  scrivente  Collegio,  la  pendenza  della
liquidazione coatta amministrativa di  Corap  e'  rilevante  ai  fini
della decisione del  presente  giudizio,  in  quanto  tale  procedura
appare suscettibile, in primo luogo, di determinare  la  cosi'  detta
improseguibilita' del procedimento arbitrale. 
    Ai sensi dell'art. 52 1. fall. «ogni credito, anche se munito  di
diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma,
n.  1),  nonche'  ogni  diritto  reale  o  personale,   mobiliare   o
immobiliare, deve essere accertato secondo  le  norme  stabilite  dal
Capo V, salvo diverse disposizioni della legge», vale a dire in  base
alle norme che descrivono l'accertamento concorsuale del passivo. 
    L'applicabilita' dell'art. 52 l. fall. al caso della liquidazione
coatta amministrativa non e' controversa tra le parti; ne' essa e' da
revocare in dubbio, in ragione del rinvio  che  a  tale  disposizione
svolge  l'art.  201,  primo  comma,  l.   fall.   («alla   data   del
provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni
del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV...»  tra  le  quali,
appunto, l'art. 52 l. fall.). 
    Per l'applicazione  dell'art.  52  1.  fall.  alla  procedura  di
liquidazione  coatta  amministrativa  depone   inoltre   un   univoco
indirizzo di giurisprudenza, secondo cui tale procedura non sfugge al
principio   di   esclusivita'   dell'accertamento    endo-concorsuale
(Cassazione, sezione I, 9 gennaio 2013, n. 339;  Cassazione,  sezione
I, 30 maggio 2001, n. 7347; Cassazione civile, sezione I, 17  gennaio
2001, n. 553; Cassazione civile, sezione I, 30 agosto 1994, n. 7583). 
    Come insegna la Cassazione, «a  seguito  della  sottoposizione  a
liquidazione coatta amministrativa di una societa' si determina,  per
un verso, la perdita della capacita' (anche) processuale degli organi
societari, e, per altro verso, la temporanea  improcedibilita',  fino
alla conclusione della  fase  amministrativa  di  accertamento  dello
stato passivo davanti agli organi  della  procedura  ai  sensi  degli
articoli 201 e seguenti L.F.,  della  domanda  azionata  in  sede  di
cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio anche nella fase  di
Cassazione. Ne  consegue  che  qualsiasi  credito  nei  confronti  di
un'impresa posta in liquidazione coatta  amministrativa  deve  essere
fatto valere in sede concorsuale,  nell'ambito  del  procedimento  di
verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice  puo'
conoscerne in sede ordinaria solo in  un  momento  successivo,  sulle
opposizioni od impugnazioni dello  stato  passivo  formato  in  detta
sede, cosi determinandosi una situazione di improponibilita',  o,  se
proposta, di improseguibilita' della domanda,  che  concerne  sia  le
domande di condanna che quelle  di  mero  accertamento  del  credito,
sicche' la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria  diventa
improcedibile in virtu' di norme inderogabilmente poste a tutela  del
principia dellapar condicio creditorum» (Cassazione, sezione III., 20
marzo 2017, n. 7037/2017). 
    Come  rilevato  nella  decisione  appena  indicata  nonche'  come
reputato  nella  prevalente  giurisprudenza,   la   improseguibilita'
concerne anche le domande che siano di mero accertamento del  credito
(T. Venezia, 26 aprile 2019; Cassazione, sez. lav., 30 marzo 2018, n.
7990 [ordinanza]; T. Milano, 26 gennaio 2017; T. Bologna, 16  gennaio
1995; Cassazione, Sezione I, 18 ottobre 1991, n. 11038). 
    La improseguibilita' di tali domande  e'  connessa  all'esigenza,
caratteristica delle procedure concorsuali, che tutti i crediti siano
scrutinati nell'ambito di  un  caratteristico  procedimento  volto  a
provocare l'intervento di ogni creditore. Gli accertamenti svolti  al
di fuori di tale ambito non danno luogo a pretese sul patrimonio  del
soggetto  sottoposto  a  procedura,  giacche'  tale   patrimonio   e'
ripartito esclusivamente tra i creditori che siano stati  previamente
ammessi nello stato passivo. 
    L'eccezione pregiudiziale  di  improseguibilita'  della  domanda,
formulata da Corap ma rilevabile d'ufficio, rende quindi rilevante la
questione della legittimita' costituzionale dell'art. l  della  legge
regionale n. 47/2019 della Regione Calabria. 
    E'   noto,   peraltro,   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale concernente la legge regionale in esame e' stata  gia'
promossa in via principale da parte della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri (Ricorso n. 4/2020 in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio
2020). Sicche', indipendentemente dal  tema  della  improseguibilita'
della domanda di Deca, l'eventuale  accoglimento  della  impugnazione
principale determinerebbe il venire meno della capacita'  processuale
del Commissario della liquidazione  coatta  amministrativa.  Difatti,
l'eventuale declaratoria di  incostituzionalita'  dell'art.  l  della
legge regionale della  Regione  Calabria  n.  47/2019  provocherebbe,
dapprima, il venir meno con efficacia  ex  tunc  dei  presupposti  in
forza dei quali e' stata disposta, con la delibera  di  Giunta  della
Regione Calabria del 23  dicembre  2019,  la  messa  in  liquidazione
coatta amministrativa del Corap; e  successivamente,  per  necessario
corollario, il ritorno in bonis  del  Consorzio.  In  altri  termini,
l'eventuale   accoglimento   dell'impugnazione   principale   avrebbe
influenza sul presente procedimento  poiche'  trarrebbe  con  se'  la
decadenza dell'ufficio commissariale intervenuto in giudizio. 
    Pertanto, ad avviso dello scrivente  Collegio,  la  questione  di
costituzionalita' concernente la legge  regionale  costitutiva  della
liquidazione coatta amministrativa di Corap risulta rilevante ai fini
della decisione del presente giudizio sotto vari punti di vista. 
IV. (segue). Profili di incostituzionalita' dell'art. 1  della  legge
regionale della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019 
    IV.1. L'art. 1 della legge della Regione Calabria n.  47  del  25
novembre 2019 (1) - modificando la precedente legge regionale  n.  24
del 2013 - ha stabilito la  liquidazione  coatta  amministrativa  del
Corap al ricorrere di certi presupposti. 
    Tale disciplina urta contro l'art. 117  della  ove  riserva  alla
potesta' esclusiva dello Stato il potere di legiferare in materia  di
«giurisdizione e norme  processuali,  ordinamento  civile  e  penale,
giustizia amministrativa» (secondo comma, lettera l). 
    Come noto, la liquidazione coatta amministrativa e' una procedura
concorsuale regolata all'interno della legge fallimentare,  in  altre
leggi statali e, infine, nel codice della  crisi  d'impresa  e  della
insolvenza. 
    Le disposizioni relative alle procedure  concorsuali  rifluiscono
al  contempo  sia  tra  le  norme  processuali  sia  tra   le   norme
dell'ordinamento  civile.  Esse,  infatti,  descrivono  un  peculiare
procedimento di liquidazione del patrimonio, al fine  di  distribuire
tra creditori beni presenti e futuri nel rispetto dell'ordine  legale
delle prelazioni e nel contraddittorio dei creditori. 
    Per questa via,  le  procedure  concorsuali  implicano  rilevanti
effetti sia sul piano sostanziale  sia  sul  piano  processuale:  dal
divieto di procedere al pagamento dei debiti precedenti fuori  di  un
riparto al divieto di azioni esecutive individuali; dalla sospensione
del corso degli interessi alla eventuale esdebitazione  del  debitore
pur in difetto dell'integrale soddisfazione dei creditori; infine, ai
reati che postulano la dichiarazione di insolvenza. 
    La peculiare gravita' degli  effetti  che  discendono  da  simili
procedure e, tra queste,  dalla  liquidazione  coatta  amministrativa
depongono per la competenza esclusiva della potesta' statale ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione. 
    IV.2. Il contrasto rispetto alla Carta fondamentale si  manifesta
anche sotto un ulteriore profilo. 
    Gli enti pubblici costituiti dalle Regioni  parrebbero  sottratti
al regime  delle  procedure  concorsuali:  tanto  alla  procedura  di
fallimento ai sensi dell'art. 1, primo  comma,  1.  fall.,  il  quale
espressamente esclude il fallimento degli enti pubblici;  tanto  alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa che l'art. 15,  primo
comma, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, restringe  ai  soli
enti pubblici sottoposti alla  vigilanza  dello  Stato.  Non  essendo
Corap sussumibile in quest'ultima categoria, la  legge  regionale  ha
l'effetto di determinare un ampliamento del perimetro di applicazione
della procedura di liquidazione  coatta  amministrativa  posta  dalla
legge statale. Cio'  senza  individuare  una  categoria  generale  ed
astratta, ma limitandosi ad estendere la disciplina comune  di  fonte
statale a un soggetto storicamente determinato. 
    Da  questa  angolazione,  la  legge  regionale  urta  contro   il
principio di uguaglianza, stabilito nell'art. 3, secondo comma, della
Costituzione,  avendo  posto  esclusivamente  per  Corap  il   regime
concorsuale che la legge statale riserva ad altra categoria  di  enti
pubblici. 
    IV.3. Infine, la inconciliabilita' della legge alla  Costituzione
si  coglie  anche  avendo  riguardo  alla  tecnica   utilizzata   dal
legislatore regionale. Il quale, anziche' svolgere un rinvio generale
alle norme statali che disciplinano la  procedura  concorsuale  della
liquidazione   coatta   amministrativa,    richiama    selettivamente
l'applicazione di talune disposizioni del regio decreto del 16  marzo
1942, n. 267. Tanto che, mediante legge regionale, viene forgiata una
procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale
reca dei tratti eccentrici  rispetto  a  quelli  tipici  della  legge
fallimentare. 
    Si pensi, a titolo meramente esemplificativo,  alle  disposizioni
della  legge  regionale  che  pongono  uno  statuto   di   disciplina
differente rispetto a quello descritto, per  la  liquidazione  coatta
amministrativa, negli articoli 194 e seguenti del  regio  decreto  n.
267/1942; e cosi': 
        l'art. 1, sesto comma, della legge regionale  stabilisce  che
«alla eventuale  prosecuzione  in  via  provvisoria  delle  attivita'
svolte  dal  Corap  troveranno  integrate   applicazione   anche   le
disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del regio decreto  n.
267/1912,  sostituiti  il  tribunale  e  il  giudice   delegato   con
l'autorita' di vigilanza, il curatore con il commissario  liquidatore
e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza»;  mentre
gli articoli 194 e seguenti 1. fall. non  recano  alcun  rinvio  agli
articoli 104 e 104-bis 1. fall. 
        l'art. 1, settimo comma, della legge regionale stabilisce che
«il decreta di assoggettamento alla procedura di liquidazione  coatta
amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti
pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si  applica
l'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici»; mentre gli articoli 194  e  seguenti
l. fall. non prevedono alcuna generale esclusione dell'effetto  dello
scioglimento automatico e bensi' rinviano agli articoli 72 e seguenti
1. fall., entro cui si collocano varie disposizioni che  stabiliscono
l'automatico scioglimento dei rapporti pendenti (ad esempio  articoli
76, 77, 78). 
        l'art. 1, ottavo comma, della legge regionale stabilisce  che
«ai processi in corso si applica l'art. 43, terzo e quarto comma, del
regio decreto n.  267/1942»  -  disposizione  riguardante,  peraltro,
l'interruzione dei giudizi in  corso  -  in  contraddizione  rispetto
all'art. 200 1. fall., il quale non svolge alcun richiamo all'art. 43
1. fall. 
    Evidente come la  legge  regionale  costituisca  uno  statuto  di
disciplina  esclusivo  per  il   Corap,   statuto   assai   peculiare
soprattutto in  materia  processuale.  Basti  notare  che,  mentre  i
giudizi  pendenti  contro  tutti  gli  altri  soggetti  sottoposti  a
liquidazione  coatta  amministrativa  proseguono  senza  interruzione
nonostante l'incardinarsi  della  procedura  concorsuale,  (soltanto)
quelli in cui sia parte Corap  sono  sottoposti  ad  interruzione  ai
sensi dell'art. 43 1. fall. 
    Anche da questa angolazione  risulta  palese  la  violazione  del
principio di uguaglianza contenuto nell'art.  3  della  Costituzione,
oltre che la violazione dell'art. 117, secondo comma, che riserva  la
materia processuale civile alla fonte legislativa statale. 
    IV.4. Giova rammentare che la Corte costituzionale ha  dichiarato
la illegittimita' costituzionale  (per  violazione  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione, norme  processuali
e di ordinamento civile) di analoghe disposizioni legislative con cui
la Regione Puglia ha  esteso  la  procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa nei confronti delle Usl in gestione liquidatoria. 
    In tale vicenda, il Giudice delle leggi ha rilevato  che  «quando
l'art. 2 della  legge  fallimentare  prevede  che  a  determinare  le
imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia  "la  legge",
tale espressione non puo' che essere intesa nel senso di legge idonea
ad incidere - perche' emanata da chi ha la relativa  potesta'  -  sul
regime,  sostanziale  e  processuale,  delle  situazioni   soggettive
coinvolte nella procedura ...  La  circostanza  che  la  liquidazione
coatta amministrativa abbia natura amministrativa  non  rileva  sotto
alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale  procedura
amministrativa    comporta    rilevanti    effetti    sulla    tutela
giurisdizionale  dei  crediti  ed  effetti,  altresi',   di   diritto
sostanziale  (articoli  55  e  seguenti  della  legge  fallimentare):
sicche' e in relazione all'idoneita' a produrre  tali  effetti  -  di
natura sostanziale e processuale - che va  determinata  la  spettanza
della potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione
e va, conseguentemente, negata  -  con  assorbimento  di  ogni  altro
profilo - quella della Regione» (cfr. Corte costituzionale,  sentenza
n. 25 del 6 febbraio 2007). 
V. La rimessione  della  questione  e  la  sospensione  del  presente
giudizio. 
    Come osservato sopra  (§III.3),  avverso  l'art.  1  della  legge
regionale n. 47/2019, e' stato gia' proposto ricorso  principale  per
la dichiarazione di incostituzionalita' da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri (Ricorso n. 4/2020, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2020, n. 7). 
    Quantunque sia  gia'  incardinato  un  giudizio  di  legittimita'
costituzionale,  la  questione  deve  essere  rimessa   anche   dallo
scrivente Collegio, non potendo il  procedimento  essere  sospeso  in
ragione della  mera  esistenza  di  altro  giudizio  di  legittimita'
costituzionale avente ad oggetto la medesima legge. 
    Cio',  innanzitutto,  a  causa  del  tenore  letterale  dell'art.
819-bis, primo comma, n. 3, del codice di procedura  civile,  secondo
cui  la  sospensione  del  procedimento   arbitrale   deve   disporsi
allorquando gli arbitri «rimettono»  alla  Corte  costituzionale  una
questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    La ordinanza di rimessione dipende, inoltre, dalla necessita'  di
assicurare il contraddittorio, in favore  delle  parti  del  presente
giudizio, consentendo di intervenire nel giudizio costituzionale.  Su
questa linea la Corte di Cassazione, la quale ha reputato ammissibile
il ricorso ex art. 111 della Costituzione avverso una  ordinanza  che
aveva  sospeso  il  giudizio  per  la  pendenza  della  questione  di
costituzionalita' sollevata in altro  processo.  In  particolare,  il
Supremo Collegio ha affermato che, una volta accertata  la  rilevanza
della questione, sia necessario investire  la  Corte  costituzionale:
«ai sensi della legge n. 87 del 1953, art. 23, quando in un  giudizio
civile pendente si pone una  questione  di  costituzionalita',  anche
qualora penda, in quanto sollevata in  altro  giudizio,  la  medesima
questione avanti  la  Corte  costituzionale  il  giudice  e'  tenuto,
qualora ritenga la questione rilevante, a investire a  sua  volta  la
Carte costituzionale ed e' soltanto in tale ipotesi che  e'  prevista
la sospensione del giudizio (v. in particolare Cassazione n. 9813 del
1999); ....... in altri termini, la  sospensione  del  giudizio  come
conseguenza della detta pregiudiziale presuppone necessariamente  che
venga sollevata la relativa questione  senza  che  possa  valere  per
giustificare una sospensione l'efficacia "erga omnes" della decisione
eventuale di dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale»  (cfr.
Cassazione civile, sezione II, 24 novembre  2006,  n.  24946).  Nella
medesima direzione, altra precedente decisione la quale  ha  reputato
«abnorme  il  provvedimento   di   sospensione   del   giudizio   non
accompagnato dalla rituale  rimessione  della  questione  alla  Corte
costituzionale, prevedendosi, quale rimedio, l'immediato ricorso  per
Cassazione» (Cassazione Penale, sezione III, 23 marzo 1982). 
    Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  deve   essere
sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
della legge regionale della Regione Calabria n. 47  del  25  novembre
2019, recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  n.  24/2013»,  per
contrasto con  gli  articoli  117,  comma  2,  lett.  1)  e  3  della
Costituzione. Di conseguenza, deve  essere  sospeso  il  procedimento
arbitrale nelle more della definizione della questione da parte della
Corte costituzionale cui, ai sensi dell'art. 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87, sono trasmessi gli atti. 

(1) Di seguito il testo: Dopo  l'art.  6  della  legge  regionale  16
    maggio 2013, n. 24 (Riordina enti, aziende regionali, fondazioni,
    agenzie regionali, societa' e consorzi comunque  denominati,  con
    esclusione del settore sanita'), e' inserito  il  seguente:  Art.
    6-bis (Liquidazione coatto amministrativa) 1. In  caso  di  gravi
    perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di
    impossibilita' di assicurare la sostenibilita'  e  l'assolvimento
    delle funzioni indispensabili o di impossibilita' di pagamento di
    debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente
    della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione   della   Giunta
    regionale, adottata  su  proposta  dei  dipartimenti  competenti,
    dispone   con   decreto   la   messa   in   liquidazione   coatta
    amministrativa del Corap. 2. Con il provvedimento che  ordina  la
    liquidazione o con altro successivo viene nominata un commissario
    liquidatore e un comitato di  sorveglianza,  composto  di  tre  o
    cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo
    di  attivita'  esercitato  dal  Consorzio,  possibilmente  fra  i
    creditori. 3.  Dalla  data  che  ordina  la  liquidazione  coatta
    amministrativa cessano le funzioni degli  organi  del  Consorzio,
    salvo per il caso previsto dall'art. 214  del  regio  decreto  16
    marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
    preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
    coatta amministrativa). 4. Il  commissario  liquidatore  provvede
    alla liquidazione  del  Consorzio  e  all'estinzione  dei  debiti
    esclusivamente nei limiti delle  risorse  disponibili  alla  data
    della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si  ricavano  dalla
    liquidazione  del   patrimonio   del   Consorzio   medesimo.   Il
    commissario   liquidatore,   nell'esecuzione    delle    funzioni
    attribuite, e' autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale
    alla  liquidazione,  alla  gestione  e  alla   salvaguardia   del
    patrimonio del Consorzio. 5. Con il decreto che dispone la  messa
    in liquidazione coatta amministrativa si puo'  stabilire,  tenuto
    conto  delle  funzioni  e  delle  attivita'   istituzionali   del
    Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico
    finanziario, la prosecuzione in via provvisoria  delle  attivita'
    svolte dal Corap, assicurando nel relativo  periodo  le  funzioni
    previste dall'art. 36, comma 5, della legge 5  ottobre  1991,  n.
    317 (Interventi per l'innovazione e  lo  sviluppo  delle  piccole
    imprese), della legge  regionale  n.  38/2001  e  dalla  presente
    legge. 6. Alla eventuale prosecuzione in  via  provvisoria  delle
    attivita' svolte  dal  Corap  troveranno  integrale  applicazione
    anche le disposizioni di cui agli  articoli  104  e  704-bis  del
    regio decreto 267/1942, sostituiti  il  tribunale  e  il  giudice
    delegato  con  l'autorita'  di  vigilanza,  il  curatore  con  il
    commissario liquidatore  o  il  comitato  dei  creditori  con  il
    comitato di sorvegliava, 7. Il decreto  di  assoggettamento  alla
    procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina  lo
    scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai
    contratti di appalto in corso si applica l'art. 110, comma 3, del
    decreto legislativo 18 aprile 2014 n. 50  (Codice  dei  contratti
    pubblici). 8. Ai processi in corso si applica l'art. 43, terzo  e
    quarto comma, del regio decreto n. 267/ 1942. 9.  Fermi  restando
    il  rispetto  e  l'attuazione  della   normativa   di   legge   e
    amministrativa, durante l'esercizio  provvisorio  e'  perseguita,
    anche con il ricorso agli strumenti di legge  consentiti,  e  nel
    rispetto  della  sostenibilita'  economico  finanziaria   e   dei
    principi  generali   vigenti,   la   salvaguardia   dei   livelli
    occupazionali e il mantenimento  delle  posizioni  giuridiche  ed
    economiche del personale di ruolo in dotazione al Corap.  10.  La
    procedura liquidatoria persegue soluzioni  che,  nel  prioritario
    rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio  e
    delle ragioni del ceto ereditario, siano altresi' coerenti con la
    salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,   anche   tramite   il
    trasferimento di funzioni e di personale ai sensi  delle  vigenti
    leggi nazionali e regionali. 11. Se  il  commissario  liquidatore
    subentra in un contratto ad  esecuzione  continuata  o  periodica
    deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei
    servizi   erogati   dopo   l'apertura   della   procedura   della
    liquidazione coatta amministrativa. Il credito  maturato  per  le
    consegne avvenute e per i  servizi  erogati  prima  dell'apertura
    della liquidazione coatta amministrativa e' trattato come credito
    concorsuale. 12. Il commissario liquidatore presenta alla  Giunta
    regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della
    liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite,  precisando
    i tempi di realizzazione. Il programma e' approvato dalla  Giunta
    regionale che ne monitora l'attuazione  anche  sulla  base  della
    presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni
    semestrali. 13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per
    come  determinato  dal  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
    economico 3  novembre  2016  (Criteri  per  la  determinazione  e
    liquidazione dei compensi spettanti ai commissari  liquidatori  e
    ai  membri  dei  comitati  di  sorveglianza  delle  procedure  di
    liquidazione coatta  amministrativa).  Gli  oneri  derivanti  dal
    presente comma  sono  a  carico  della  gestione  del  Consorzio.
    Qualora  il  Consorzio  non   presenti   disponibilita'   liquide
    sufficienti al pagamento delle spese di  procedura,  il  compenso
    del commissario liquidatore e' posto a carico della Regione,  che
    lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo
    caso, il compenso del commissario  liquidatore  non  puo'  essere
    comunque  superiore  a  2.500,00   euro,   onnicomprensivi.   14.
    L'ammontare del compenso spettante  ai  componenti  del  comitato
    sorveglianza  e'  a  carico  della  gestione  del  Consorzio,  e'
    onnicomprensivo di qualsiasi  ulteriore  spesa  sostenuta  ed  e'
    determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto del  Ministro  dello
    sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio  non
    presenti disponibilita' liquide sufficienti  al  pagamento  delle
    spese di procedura, il compenso dei componenti  del  comitato  di
    sorveglianza posto a  carico  della  Regione,  che  lo  determina
    tenendo conto dell'impegno richiesto. In  tale  ultimo  caso,  il
    compenso dei componenti del comitato  di  sorveglianza  non  puo'
    essere comunque superiore  a  500,00  euro,  onnicomprensivo  per
    tutta la durata della procedura. 15. II Presidente  della  Giunta
    regionale,  previa  delibera  della  Giunta  regionale,   approva
    bilancio finale di liquidazione 
 
                              P. Q. M. 
 
    1) Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  1  della  legge  regionale  della  Regione
Calabria,  n.  47  del  25  novembre  2019,   ordinando   l'immediata
trasmissione degli atti; 
    2) Sospende il presente  giudizio  ai  sensi  dell'art.  819-bis,
primo comma, n. 3, del codice di procedura civile; 
    3) Manda al  Segretario  per  i  provvedimenti  di  legge  e,  in
particolare, per la notificazione alle  parti,  al  Presidente  della
Giunta regionale  e  al  Presidente  del  Consiglio  regionale  della
Regione Calabria. 
        Roma, 8 luglio 2020 
 
                       Il Presidente: Onorato 
 
 
                              Avv. Izzo 
 
 
                             Dott. Sergi