N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2020
Ordinanza dell'8 luglio 2020 della Camera arbitrale presso l'Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC su ricorso proposto da Deca s.r.l. contro il Consorzio di Sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro.. Consorzi - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2013 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societa' e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanita') - Previsione dell'assoggettabilita' a liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (CORAP) - Disciplina della procedura concorsuale - Rinvio a specifiche disposizioni del regio decreto n. 267 del 1942. - Legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), art. 1.(GU n.44 del 28-10-2020 )
CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI Il Presidente del Collegio arbitrale composto dai Signori: Prof. Avv. Michele Onorato - Presidente; Avv. Francesco Izzo; Dott. Enzo Sergi; costituito in data 24 ottobre 2019 per decidere la controversia tra: Deca s.r.l., difesa dall'avv. Gennaro Mastroianni (gennaro.mastroianni@avvlamezia.legalmail.it) e Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (oggi Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive), difeso dagli avvocati Fabrizio Pavarotti ed Ernesto Scola (fabriziopavarotti@ordineavvocatiroma.com) Svolgimento del giudizio 1. Con «Domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro», datata 2 agosto 2018, la Deca s.r.l. (d'ora in avanti, per comodita', designata semplicemente «Deca»), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing. Demetrio Caterina, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Mastroianni con domicilio digitale presso gennaro.mastroianni@avvlamezia.legalmail.it, premessa l'esistenza di una controversia con il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (oggi Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive e d'ora in avanti, per comodita', designato semplicemente «Corap» o «Consorzio») e invocata la clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 della Convenzione del 17 novembre 2010 (d'ora in avanti designata semplicemente «Convenzione») ha sottoposto al costituendo Collegio arbitrale il seguente quesito: «Esaminata e valutata la "Convenzione per l'affidamento della concessione di lavori di progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di ristrutturazione e completamento dell'esistente piattaforma depurativa consortile nell'area industriale di Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti", nonche' tutti gli Allegati della predetta Convenzione e ogni altro atto ritenuto rilevante fra cui la lex specialis della procedura di affidamento della concessione per project financing, dica il Collegio Arbitrale se il Corrispettivo che spetta alla concessionaria Deca s.r.l. debba determinarsi, per tutta la durata della concessione, assumendo a base di calcolo un quantitativo di reflui fisso ed invariabile che e' pari a 8.760.000 mc/annui, ritenendo al contempo del tutto arbitrario, erroneo, ingiustificato ed illegittimo ogni altro criterio sinora utilizzato ed applicato dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive. Conseguentemente, voglia il Collegio arbitrale accertare e dichiarare il diritto della concessionaria Deca s.r.l. a percepire, sin dall'1 settembre 2013 e fino alla scadenza del rapporto, il Corrispettivo ex art. 8 della Convenzione da determinarsi secondo il criterio sopra indicato. Con espressa riserva di precisare il quesito e/o formulare altri quesiti anche all'esito della costituzione del Collegio arbitrale e in relazione e quanto verra' prospettato dalla controparte». 2. Con il medesimo atto, Deca ha nominato come Arbitro l'avv. Francesco Izzo, con studio in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini n. 74 e domicilio digitale presso f.izzo@gigapec.it, invitando Corap a designare il proprio arbitro nei termini e con le forme previste dal codice di procedura civile e dalle norme del codice dei contratti pubblici. 3. Con «decreto n. 42 del 4 giugno 2019», Corap in persona del direttore generale ing. Filippo Valotta, rilevato che «nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale in essere tra le parti e' sorta controversia in ordine alla determinazione e corretta applicazione del criterio del calcolo del corrispettivo dovuto in relazione all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal citato contratto di talche' la societa'. Deca s.r.l. ha deciso di avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 32 della citata convenzione, notificando atto di domanda di arbitro con contestuale nomina di arbitro e invitando il Corap alla nomina dell'arbitro di competenza» e «pur ritenuto l'utilizzo della clausola del tutto illegittimo ed irrituale» per «le ragioni poste a fondamento della richiesta infondata per i motivi che saranno esplicitati nello scritto difensivo di parte», ha nominato come arbitro il dott. Enzo Sergi, dirigente di ruolo dell'Area economato e contratti del Corap, demandando «a separata deliberazione la nomina del difensore dell'ente nell'istaurando giudizio arbitrale per la costituzione dell'ente medesimo». 4. Nella seduta del 18 luglio 2019, il Consiglio della Camera arbitrale, preso atto della designazione degli arbitri di parte, ha deliberato di nominare il Collegio arbitrale nelle persone di: Prof. Avv. Michele Onorato, terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale; Avv. Francesco Rizzo, componente designato da Deca; Dott. Enzo Sergi, componente designato da Corap. 5. Il Collegio arbitrale si e' costituito in data 24 ottobre 2019. Nel corso di tale riunione, il Collegio ha: assegnato termine alle parti sino al 3 dicembre 2019 per la costituzione in giudizio, per il deposito di una memoria contenente l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti ed istanze istruttorie, nonche' per il deposito di eventuali documenti; assegnato termine alle parti sino al 23 dicembre 2019 per il deposito di una memoria di replica con la formulazione di eventuali contro-quesiti ed ulteriori istanze istruttorie, nonche' per il deposito di quei documenti la cui produzione fosse resa necessaria a seguito dei quesiti proposti o dei documenti esibiti da controparte; fissato l'udienza del 13 gennaio 2020 per la comparizione delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione o, in difetto di conciliazione, al fine di procedere alla trattazione; dato termine alle parti sino all'udienza del 13 gennaio 2020 per depositare in originale, presso la sede della Camera arbitrale, gli atti e i documenti prodotti. 6. Entro il termine del 3 dicembre 2019, sono giunti memoria e documenti da parte della Deca; Corap non ha invece trasmesso alcuna memoria o documento; nessuna delle Parti, infine, ha provveduto alla trasmissione di ulteriori memorie o documenti entro il termine del 23 dicembre 2019. 7. Con decreto n. 344 del 23 dicembre 2019 del Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria, adottato ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale della Regione Calabria del 16 maggio 2013, n. 24 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Calabria del 25 novembre 2019, n. 479), Corap e' stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con «prosecuzione temporanea dell'attivita' del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive Corap, secondo quanto previsto e nel pieno rispetto dell'art. 104 della L.F. e dell'art. 6-bis della legge regionale n. 24/2013» disposizione, quest'ultima, la quale prevede che «il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti». 8. Con ordinanza del 10 gennaio 2020, lo scrivente Collegio ha differito l'udienza fissata per il 13 gennaio 2020, al fine di provocare una pronuncia della Camera arbitrale, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, circa la costituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale, alla luce della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui il Corap e' attualmente sottoposto; della sospensione del rapporto di lavoro tra quest'ultimo e il dott. Enzo Sergi, disposta dal Commissario liquidatore Corap dott. Ferdinando Caldiero in data 7 gennaio 2020; della intenzione del dott. Caldiero, annunciata in data 10 gennaio 2020, di procedere alla sostituzione del dott. Enzo Sergi. 9. Con deliberazione del 20 gennaio 2020, il Consiglio della Camera arbitrale ha rilevato che «alcuna pronuncia nel senso richiesto dal Collegio arbitrale sia esigibile dalla Camera», essendo «di sicura competenza del Collegio arbitrale ogni "pronuncia" circa la "regolare costituzione degli arbitri" (art. 817, comma 1, del codice di procedura civile)». Il Consiglio ha inoltre incidentalmente osservato che «lo stesso Collegio arbitrale, dando atto dell'intervenuta "revoca" unilateralmente disposta dalla parte designante dell'arbitro dott. E. Sergi, ha - gia' mediante adozione dell'Ordinanza alla quale si corrisponde - concludentemente risolto nel senso dell'inefficacia la questione della suddetta revoca del mandato arbitrale, invero di natura collettiva». 10. Con ordinanza. del 24 gennaio 2020, lo scrivente Collegio, preso atto della deliberazione del Consiglio della Camera arbitrale del 20 gennaio 2020 nonche' della comunicazione del 10 gennaio 2020 con cui il Commissario liquidatore di Corap ha domandato, tra l'altro, «di rinviare ad altra data» l'udienza del 13 gennaio 2020 anche «al fine di garantire l'integrita' del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa», ha fissato l'udienza del 26 febbraio 2020 per i medesimi incombenti gia' previsti con riferimento all'udienza del 13 gennaio 2020, riservando ogni eventuale provvedimento del Collegio concernente presente procedimento. 11. Con successive ordinanze dell'11 marzo 2020 e del 25 marzo 2020, lo scrivente Collegio ha ulteriormente differito l'udienza a causa della emergenza sanitaria, rinviando infine all'udienza dell'8 aprile 2020 da svolgere in modalita' telematica. 12. In data 2 aprile 2020 Corap, in persona del Commissario liquidatore dott. Ferdinando Caldiero, ha depositato «Memoria di costituzione e difensiva» del 2 aprile 2020, formulando le seguenti conclusioni: «in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, ordinare l'intervento in causa dei Comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Gizzeria e Filadelfia, tutti in persona del Sindaco e l.r.t.p. ovvero, in alternativa, autorizzare l'esponente Corap a procedere alla chiamata dei predetti Comuni nel presente giudizio; ove si proceda non alla chiamata per ordine dell'Eccellentissimo Collegio arbitrale, ma all'autorizzazione del Corap alla chiamata in giudizio dei Comuni, fissando apposita udienza per la comparizione dei predetti Comuni; il tutto, con ogni conseguenza ed effetto; nel merito, rigettare, in ogni caso, in toto la domanda arbitrale formulata da Deca con istanza del 2 agosto 2018, in quanto del tutto inammissibile e infondata per le ragioni di cui in narrativa e per ogni altro motivo che potra' rilevarsi in prosieguo; per l'effetto, voglia dichiarare, anche in applicazione dell'art. 2041 del codice civile, che, per tutta la durata della concessione del servizio a Deca in relazione alla Convenzione inter partes del 17 novembre 2010, il corrispettivo dovuto alla medesima Deca debba determinarsi in relazione e con riguardo al quantitativo di reflui effettivamente trattati e non invece sulla base del valore massimo indicato nella predetta Convenzione (pari a 8.760.000 mc/annui) e, pertanto, ritenere congruo e corretto il criterio utilizzato ed applicato dal Corap a far data dal 2013 e a tutt'oggi e dichiarare, altresi', che tale criterio dovra' applicarsi anche in futuro; il tutto, con ogni conseguenza ed effetto. Con vittoria delle spese e, altresi', di qualsivoglia onere comunque connesso e/o derivante dal presente procedimento arbitrale». 13. All'udienza. dell'8 aprile 2020, svolta in modalita' telematica, la dott.ssa Valentina Maurilli ha assunto le funzioni di segretario del Collegio arbitrale, siccome funzionario presso l'ANAC scelta nell'elenco dei segretari presso la Camera arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e autorizzata con nota prot. ANAC n. 11240 del 10 febbraio 2020. Nel corso di tale udienza Deca, ha tra l'altro eccepito l'intervenuta decadenza di Corap delle facolta' assertorie e istruttorie non avendo Corap rispettato i termini fissati nell'ordinanza del 24 ottobre 2019; si e' opposta alla istanza di Corap di chiamata del terzo e d'integrazione del contraddittorio, per intervenuta decadenza e tardivita' della richiesta rilevando altresi' che i Comuni sul piano sostanziale non sono parte della concessione e non hanno legittimazione ad essere chiamati; rilevato che il credito della Deca non incide in alcun modo sulla liquidazione; rilevato, inoltre, che le somme che i Comuni pagano hanno una destinazione vincolata e non possono essere utilizzate per pagare altri debiti, trattandosi in sostanza di un patrimonio separato e non aggredibile in sede di liquidazione. Dal canto suo, Corap ha eccepito la improseguibilita' del procedimento sulla base del generale principio per il quale tutte le domande che hanno incidenza sullo stato passivo devono essere proposte nelle forme e nei modi della legge fallimentare, ivi comprese le domande di accertamento che costituiscono il presupposto logico-giuridico necessario del riconoscimento di pretese creditorie; pertanto, ha domandato che il presente procedimento sia dichiarato improseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 l. fall., cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita' anche con riferimento ai procedimenti arbitrali pendenti alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta. 14. Nel corso della medesima udienza il Collegio ha concesso alle parti termini: fino al 24 aprile 2020 per la trasmissione e il deposito di note aventi ad oggetto i profili preliminari oggetto di discussione e, in particolare, l'eccezione di improseguibilita' formulata da parte di Corap, nonche' elementi utili ai fini della determinazione del valore della controversia; fino al 24 aprile 2020 per la trasmissione e il deposito di dichiarazioni riproduttive di quelle rese in udienza e aventi ad oggetto la concessione di una proroga di tre mesi per la pronuncia del lodo sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti; fino al 7 maggio 2020 per la trasmissione e il deposito di repliche. 15. Le parti hanno depositato le note nei termini previsti, facendo inoltre pervenire dichiarazioni di concessione di proroga di tre mesi per la pronuncia del lodo sottoscritte dai rappresentanti legali. Con «Istanza» dell'8 maggio 2020, Corap ha inoltre chiesto allo scrivente Collegio che: «A. Non tenga in considerazione le deduzioni e la richiesta di controparte relativa alla pretesa incostituzionalita' dell'art. 1 legge n. 47/2019 della Regione Calabria, questione peraltro irrilevante alla stregua della stessa prospettazione di Deca s.r.l. e, quindi, palesemente dilatoria; B. In subordine, conceda a questa difesa un termine per replicare per iscritto; C. In ogni caso, valuti la condotta processuale e difensiva di Deca s.r.l., ai fini di una condanna, quantomeno, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, del codice di procedura civile». Motivi della decisione; I. Sulla clausola compromissoria e sulla natura dell'arbitrato La clausola compromissoria invocata dalla Deca, contenuta nell'art. 32 della Convenzione, prevede che «ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validita', interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, sara' deferita alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006». La clausola risulta valida ed efficace, oltre che direttamente applicabile alla presente controversia. Rispetto a tale clausola non sono state sollevate eccezioni di invalidita' o inefficacia, ne' le Parti hanno dedotto l'estraneita' della controversia al perimetro di applicazione della clausola. L'assenza nella clausola di ogni riferimento alla equita' conferma che l'arbitrato e' secondo diritto. Inoltre, l'arbitrato e' di natura rituale non riscontrandosi nella clausola compromissoria alcun riferimento all'arbitrato irrituale. In assenza di una clausola scritta che preveda l'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808-ter, primo comma, del codice di procedura civile, l'arbitrato si deve infatti reputare di natura rituale. II. Sull'asserita decadenza di Corap. Sull'istanza di Corap dell'8 maggio 2020 In ordine all'eccezione di Deca - formulata all'udienza dell'8 aprile 2020 e ribadita nelle «Note autorizzate» del 24 aprile 2020 nonche' nelle «Note di replica» del 7 maggio 2029 - di «intervenuta decadenza, peraltro rilevabile d'ufficio, del Corap in ordine alle facolta' assertorie e istruttorie, avendo quest'ultimo depositato memorie e documenti e formulato istanze oltre i termini fissati dal Collegio arbitrale con l'ordinanza del 24 ottobre 2019» (p. 9 delle «Note autorizzate» del 24 aprile 2020), si osserva quanto segue. Da parte, per ora, ogni considerazione in ordine all'ammissibilita' delle domande ed eccezioni di Deca a dispetto dell'intervento in giudizio - del Commissario liquidatore - oltre il termine del 3 dicembre 2019 fissato dallo scrivente Collegio con ordinanza del 24 ottobre 2019, occorre innanzitutto rilevare che l'intervento nel giudizio arbitrale si deve reputare ammissibile anche tardivamente. La sopravvenuta improseguibilita' del giudizio a causa della procedura di liquidazione coatta amministrativa - eccepita da Corap all'udienza dell'8 aprile 2020 - risulta inoltre rilevabile d'ufficio come affermato da costante giurisprudenza (Cassazione, sezione III, 9 marzo 2010, n. 5662; Cassazione, sezione III., 20 marzo 2017, n. 7037). Pertanto, rispetto alla improseguibilita' del giudizio - profilo a base della presente ordinanza di sospensione - non hanno rilevanza ipotetiche decadenze riferibili alla parte eventualmente intervenuta tardivamente. Allo stesso modo, non riesce ammissibile ne' decisiva l'istanza di Corap allo scrivente Collegio di non tenere «in considerazione le deduzioni e la richiesta di controparte relativa alla pretesa incostituzionalita' dell'art. 1, legge n. 47/2019 della regione Calabria» (p. 3 della «Istanza» dell'8 maggio 2020). Anche qui e' agevole osservare che il rilievo della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale e la conseguente remissione di tale questione alla Corte costituzionale prescindono dall'impulso di parte. E' certamente nella competenza dell'organo giudicante di rilevare d'ufficio tale questione, come chiaramente stabilito dall'art. l della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948. III. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. La rilevanza III.1. Si muova dall'osservare che la legittimazione del Collegio arbitrale a rilevare la questione di legittimita' costituzionale, rimettendola alla Corte costituzionale, e' espressamente prevista dalla legge e, in particolare, dall'art. 819-bis del codice di procedura civile (applicabile al presente procedimento anche in ragione del rinvio contenuto nella disciplina speciale dei contratti pubblici). Tale disposizione prevede la sospensione del procedimento arbitrale «quando [gli arbitri] rimettano alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87» (primo comma, n. 3). La legittimazione del collegio arbitrale a rimettere la questione trova del resto conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui arbitri rituali sono legittimati a sollevare incidentalmente questione di legittimita' costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare» (ordinanza n. 123/2014, rel. Tesauro; nella medesima linea sentenza n. 223/2014, rel. Mazzella; sentenza n. 376/2001, relatore Marini). III.2. Nella prospettiva di Corap, l'improcedibilita' discenderebbe automaticamente dall'incardinarsi del procedimento di liquidazione coatta amministrativa cui il Consorzio e' stato sottoposto. Cio' in ragione dell'applicazione, anche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, della disciplina contenuta nell'art. 52 l. fall. Tale disciplina pone il principio in base a cui ogni credito nei confronti del soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve essere accertato all'interno del concorso. Contro l'eccezione di improcedibilita', Deca ha dedotto l'estraneita' del rapporto controverso alla procedura concorsuale e, con essa, l'indifferenza del dell'eventuale accertamento del credito in sede arbitrale rispetto alle vicende della liquidazione coatta amministrativa, in quanto «il credito di Deca non incide in alcun modo sulla liquidazione e/o comunque sulla procedura di liquidazione» (p. 13 delle «Note autorizzate» del 24 aprile 2020). Nella «Memoria di replica» del 7 maggio 2020 la Resistente ha insistito per l'improcedibilita', contestando l'estraneita' del rapporto alla procedura concorsuale. Con le «Note di replica» del 7 maggio 2020, Deca ha ribadito la estraneita' del rapporto dedotto in giudizio rispetto alla procedura concorsuale, osservando che «l'esito della [azione], qualsiasi sia, non riverberera' in alcuna misura sullo stato passivo del Corap, il quale, attesa l'assenza di azione diretta da parte di Deca nei suoi confronti, non ne rimarrebbe assolutamente pregiudicato» (p. 8). Ha inoltre osservato che «... la domanda oggetto del presente giudizio non e' strumentale alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e non ha incidenza sullo stato passivo, tent'e' vero che la Deca s. r. l, nel riscontrare la comunicazione del Commissario Liquidatore del Corap ex art. 207 del regio decreto n. 267/1942, ha ribadito la propria estraneita' rispetto alla intervenuta procedura di liquidazione coatta amministrativa ed alle sue vicende». (p. 9). Infine, con le medesime «Note di replica» ha depositato la p.e.c. del 4 febbraio 2020 trasmessa al Commissario liquidatore di Corap. III.3. Ad avviso dello scrivente Collegio, la pendenza della liquidazione coatta amministrativa di Corap e' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto tale procedura appare suscettibile, in primo luogo, di determinare la cosi' detta improseguibilita' del procedimento arbitrale. Ai sensi dell'art. 52 1. fall. «ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge», vale a dire in base alle norme che descrivono l'accertamento concorsuale del passivo. L'applicabilita' dell'art. 52 l. fall. al caso della liquidazione coatta amministrativa non e' controversa tra le parti; ne' essa e' da revocare in dubbio, in ragione del rinvio che a tale disposizione svolge l'art. 201, primo comma, l. fall. («alla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV...» tra le quali, appunto, l'art. 52 l. fall.). Per l'applicazione dell'art. 52 1. fall. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa depone inoltre un univoco indirizzo di giurisprudenza, secondo cui tale procedura non sfugge al principio di esclusivita' dell'accertamento endo-concorsuale (Cassazione, sezione I, 9 gennaio 2013, n. 339; Cassazione, sezione I, 30 maggio 2001, n. 7347; Cassazione civile, sezione I, 17 gennaio 2001, n. 553; Cassazione civile, sezione I, 30 agosto 1994, n. 7583). Come insegna la Cassazione, «a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una societa' si determina, per un verso, la perdita della capacita' (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilita', fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli articoli 201 e seguenti L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio anche nella fase di Cassazione. Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice puo' conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, cosi determinandosi una situazione di improponibilita', o, se proposta, di improseguibilita' della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicche' la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtu' di norme inderogabilmente poste a tutela del principia dellapar condicio creditorum» (Cassazione, sezione III., 20 marzo 2017, n. 7037/2017). Come rilevato nella decisione appena indicata nonche' come reputato nella prevalente giurisprudenza, la improseguibilita' concerne anche le domande che siano di mero accertamento del credito (T. Venezia, 26 aprile 2019; Cassazione, sez. lav., 30 marzo 2018, n. 7990 [ordinanza]; T. Milano, 26 gennaio 2017; T. Bologna, 16 gennaio 1995; Cassazione, Sezione I, 18 ottobre 1991, n. 11038). La improseguibilita' di tali domande e' connessa all'esigenza, caratteristica delle procedure concorsuali, che tutti i crediti siano scrutinati nell'ambito di un caratteristico procedimento volto a provocare l'intervento di ogni creditore. Gli accertamenti svolti al di fuori di tale ambito non danno luogo a pretese sul patrimonio del soggetto sottoposto a procedura, giacche' tale patrimonio e' ripartito esclusivamente tra i creditori che siano stati previamente ammessi nello stato passivo. L'eccezione pregiudiziale di improseguibilita' della domanda, formulata da Corap ma rilevabile d'ufficio, rende quindi rilevante la questione della legittimita' costituzionale dell'art. l della legge regionale n. 47/2019 della Regione Calabria. E' noto, peraltro, che la questione di legittimita' costituzionale concernente la legge regionale in esame e' stata gia' promossa in via principale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ricorso n. 4/2020 in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2020). Sicche', indipendentemente dal tema della improseguibilita' della domanda di Deca, l'eventuale accoglimento della impugnazione principale determinerebbe il venire meno della capacita' processuale del Commissario della liquidazione coatta amministrativa. Difatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' dell'art. l della legge regionale della Regione Calabria n. 47/2019 provocherebbe, dapprima, il venir meno con efficacia ex tunc dei presupposti in forza dei quali e' stata disposta, con la delibera di Giunta della Regione Calabria del 23 dicembre 2019, la messa in liquidazione coatta amministrativa del Corap; e successivamente, per necessario corollario, il ritorno in bonis del Consorzio. In altri termini, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale avrebbe influenza sul presente procedimento poiche' trarrebbe con se' la decadenza dell'ufficio commissariale intervenuto in giudizio. Pertanto, ad avviso dello scrivente Collegio, la questione di costituzionalita' concernente la legge regionale costitutiva della liquidazione coatta amministrativa di Corap risulta rilevante ai fini della decisione del presente giudizio sotto vari punti di vista. IV. (segue). Profili di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019 IV.1. L'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019 (1) - modificando la precedente legge regionale n. 24 del 2013 - ha stabilito la liquidazione coatta amministrativa del Corap al ricorrere di certi presupposti. Tale disciplina urta contro l'art. 117 della ove riserva alla potesta' esclusiva dello Stato il potere di legiferare in materia di «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa» (secondo comma, lettera l). Come noto, la liquidazione coatta amministrativa e' una procedura concorsuale regolata all'interno della legge fallimentare, in altre leggi statali e, infine, nel codice della crisi d'impresa e della insolvenza. Le disposizioni relative alle procedure concorsuali rifluiscono al contempo sia tra le norme processuali sia tra le norme dell'ordinamento civile. Esse, infatti, descrivono un peculiare procedimento di liquidazione del patrimonio, al fine di distribuire tra creditori beni presenti e futuri nel rispetto dell'ordine legale delle prelazioni e nel contraddittorio dei creditori. Per questa via, le procedure concorsuali implicano rilevanti effetti sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale: dal divieto di procedere al pagamento dei debiti precedenti fuori di un riparto al divieto di azioni esecutive individuali; dalla sospensione del corso degli interessi alla eventuale esdebitazione del debitore pur in difetto dell'integrale soddisfazione dei creditori; infine, ai reati che postulano la dichiarazione di insolvenza. La peculiare gravita' degli effetti che discendono da simili procedure e, tra queste, dalla liquidazione coatta amministrativa depongono per la competenza esclusiva della potesta' statale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. IV.2. Il contrasto rispetto alla Carta fondamentale si manifesta anche sotto un ulteriore profilo. Gli enti pubblici costituiti dalle Regioni parrebbero sottratti al regime delle procedure concorsuali: tanto alla procedura di fallimento ai sensi dell'art. 1, primo comma, 1. fall., il quale espressamente esclude il fallimento degli enti pubblici; tanto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa che l'art. 15, primo comma, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, restringe ai soli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato. Non essendo Corap sussumibile in quest'ultima categoria, la legge regionale ha l'effetto di determinare un ampliamento del perimetro di applicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa posta dalla legge statale. Cio' senza individuare una categoria generale ed astratta, ma limitandosi ad estendere la disciplina comune di fonte statale a un soggetto storicamente determinato. Da questa angolazione, la legge regionale urta contro il principio di uguaglianza, stabilito nell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, avendo posto esclusivamente per Corap il regime concorsuale che la legge statale riserva ad altra categoria di enti pubblici. IV.3. Infine, la inconciliabilita' della legge alla Costituzione si coglie anche avendo riguardo alla tecnica utilizzata dal legislatore regionale. Il quale, anziche' svolgere un rinvio generale alle norme statali che disciplinano la procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, richiama selettivamente l'applicazione di talune disposizioni del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267. Tanto che, mediante legge regionale, viene forgiata una procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale reca dei tratti eccentrici rispetto a quelli tipici della legge fallimentare. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle disposizioni della legge regionale che pongono uno statuto di disciplina differente rispetto a quello descritto, per la liquidazione coatta amministrativa, negli articoli 194 e seguenti del regio decreto n. 267/1942; e cosi': l'art. 1, sesto comma, della legge regionale stabilisce che «alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attivita' svolte dal Corap troveranno integrate applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del regio decreto n. 267/1912, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorita' di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza»; mentre gli articoli 194 e seguenti 1. fall. non recano alcun rinvio agli articoli 104 e 104-bis 1. fall. l'art. 1, settimo comma, della legge regionale stabilisce che «il decreta di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici»; mentre gli articoli 194 e seguenti l. fall. non prevedono alcuna generale esclusione dell'effetto dello scioglimento automatico e bensi' rinviano agli articoli 72 e seguenti 1. fall., entro cui si collocano varie disposizioni che stabiliscono l'automatico scioglimento dei rapporti pendenti (ad esempio articoli 76, 77, 78). l'art. 1, ottavo comma, della legge regionale stabilisce che «ai processi in corso si applica l'art. 43, terzo e quarto comma, del regio decreto n. 267/1942» - disposizione riguardante, peraltro, l'interruzione dei giudizi in corso - in contraddizione rispetto all'art. 200 1. fall., il quale non svolge alcun richiamo all'art. 43 1. fall. Evidente come la legge regionale costituisca uno statuto di disciplina esclusivo per il Corap, statuto assai peculiare soprattutto in materia processuale. Basti notare che, mentre i giudizi pendenti contro tutti gli altri soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa proseguono senza interruzione nonostante l'incardinarsi della procedura concorsuale, (soltanto) quelli in cui sia parte Corap sono sottoposti ad interruzione ai sensi dell'art. 43 1. fall. Anche da questa angolazione risulta palese la violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, oltre che la violazione dell'art. 117, secondo comma, che riserva la materia processuale civile alla fonte legislativa statale. IV.4. Giova rammentare che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale (per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione, norme processuali e di ordinamento civile) di analoghe disposizioni legislative con cui la Regione Puglia ha esteso la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle Usl in gestione liquidatoria. In tale vicenda, il Giudice delle leggi ha rilevato che «quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia "la legge", tale espressione non puo' che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere - perche' emanata da chi ha la relativa potesta' - sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura ... La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresi', di diritto sostanziale (articoli 55 e seguenti della legge fallimentare): sicche' e in relazione all'idoneita' a produrre tali effetti - di natura sostanziale e processuale - che va determinata la spettanza della potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e va, conseguentemente, negata - con assorbimento di ogni altro profilo - quella della Regione» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 6 febbraio 2007). V. La rimessione della questione e la sospensione del presente giudizio. Come osservato sopra (§III.3), avverso l'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, e' stato gia' proposto ricorso principale per la dichiarazione di incostituzionalita' da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ricorso n. 4/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2020, n. 7). Quantunque sia gia' incardinato un giudizio di legittimita' costituzionale, la questione deve essere rimessa anche dallo scrivente Collegio, non potendo il procedimento essere sospeso in ragione della mera esistenza di altro giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la medesima legge. Cio', innanzitutto, a causa del tenore letterale dell'art. 819-bis, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, secondo cui la sospensione del procedimento arbitrale deve disporsi allorquando gli arbitri «rimettono» alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La ordinanza di rimessione dipende, inoltre, dalla necessita' di assicurare il contraddittorio, in favore delle parti del presente giudizio, consentendo di intervenire nel giudizio costituzionale. Su questa linea la Corte di Cassazione, la quale ha reputato ammissibile il ricorso ex art. 111 della Costituzione avverso una ordinanza che aveva sospeso il giudizio per la pendenza della questione di costituzionalita' sollevata in altro processo. In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che, una volta accertata la rilevanza della questione, sia necessario investire la Corte costituzionale: «ai sensi della legge n. 87 del 1953, art. 23, quando in un giudizio civile pendente si pone una questione di costituzionalita', anche qualora penda, in quanto sollevata in altro giudizio, la medesima questione avanti la Corte costituzionale il giudice e' tenuto, qualora ritenga la questione rilevante, a investire a sua volta la Carte costituzionale ed e' soltanto in tale ipotesi che e' prevista la sospensione del giudizio (v. in particolare Cassazione n. 9813 del 1999); ....... in altri termini, la sospensione del giudizio come conseguenza della detta pregiudiziale presuppone necessariamente che venga sollevata la relativa questione senza che possa valere per giustificare una sospensione l'efficacia "erga omnes" della decisione eventuale di dichiarazione di illegittimita' costituzionale» (cfr. Cassazione civile, sezione II, 24 novembre 2006, n. 24946). Nella medesima direzione, altra precedente decisione la quale ha reputato «abnorme il provvedimento di sospensione del giudizio non accompagnato dalla rituale rimessione della questione alla Corte costituzionale, prevedendosi, quale rimedio, l'immediato ricorso per Cassazione» (Cassazione Penale, sezione III, 23 marzo 1982). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019, recante «Modifiche alla legge regionale n. 24/2013», per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. 1) e 3 della Costituzione. Di conseguenza, deve essere sospeso il procedimento arbitrale nelle more della definizione della questione da parte della Corte costituzionale cui, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono trasmessi gli atti. (1) Di seguito il testo: Dopo l'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordina enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, societa' e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanita'), e' inserito il seguente: Art. 6-bis (Liquidazione coatto amministrativa) 1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilita' di assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilita' di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del Corap. 2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominata un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori. 3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). 4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, e' autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. 5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si puo' stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attivita' istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle attivita' svolte dal Corap, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), della legge regionale n. 38/2001 e dalla presente legge. 6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attivita' svolte dal Corap troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 704-bis del regio decreto 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorita' di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore o il comitato dei creditori con il comitato di sorvegliava, 7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2014 n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 8. Ai processi in corso si applica l'art. 43, terzo e quarto comma, del regio decreto n. 267/ 1942. 9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio e' perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilita' economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al Corap. 10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto ereditario, siano altresi' coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali. 11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa e' trattato come credito concorsuale. 12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali. 13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilita' liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore e' posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non puo' essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi. 14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato sorveglianza e' a carico della gestione del Consorzio, e' onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed e' determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilita' liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non puo' essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivo per tutta la durata della procedura. 15. II Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva bilancio finale di liquidazione
P. Q. M. 1) Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Regione Calabria, n. 47 del 25 novembre 2019, ordinando l'immediata trasmissione degli atti; 2) Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 819-bis, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile; 3) Manda al Segretario per i provvedimenti di legge e, in particolare, per la notificazione alle parti, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria. Roma, 8 luglio 2020 Il Presidente: Onorato Avv. Izzo Dott. Sergi