MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 2020 

Disposizioni transitorie  di  modifica  del  decreto  2  agosto  2018
concernenti   la   proroga   dei   termini   per   il   completamento
dell'attivita' effettuata dagli organismi di  controllo  del  settore
vitivinicolo. (20A05858) 
(GU n.270 del 29-10-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricole  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare,   l'art.   90   rubricato   controlli   connessi    alle
denominazioni  di  origine,  alle  indicazioni  geografiche  e   alle
menzioni tradizionali protette; 
  Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino  ed  in  particolare,  l'art.  64  che  stabilisce
controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, relativo  al  Sistema
dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi della legge 12
dicembre 2016, n. 238,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 20 ottobre 2018; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 5, del  suddetto  decreto,  il
quale prescrive che gli organismi di controllo devono  assicurare  la
conclusione dei controlli sugli operatori  del  settore  vitivinicolo
entro l'anno solare; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito  con
modificazioni dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8
marzo 2020 e del 9 marzo 2020, attuativi del  predetto  decreto-legge
n. 6, recanti  misure  urgenti  di  prevenzione  e  contenimento  del
contagio, nonche' misure limitative della circolazione delle  persone
sul territorio nazionale; 
  Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 6 agosto 2020; 
  Considerato che, in conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID 19 e delle relative misure di prevenzione  e  contenimento  del
contagio, gli organismi di controllo e certificazione dei vini a DO e
IG  hanno  dovuto  sospendere  le  visite  ispettive   previste   dai
rispettivi piani di controllo; 
  Considerato  che   gli   organismi   di   controllo   del   settore
vitivinicolo,  a  seguito   della   sospensione   delle   visite   di
sorveglianza, hanno rappresentato l'impossibilita  di  garantire  per
tutte  le  denominazioni  controllate  la  conclusione  delle  visite
ispettive entro il 31 dicembre  2020,  come  previsto  dai  piani  di
controllo, ed hanno richiesto la proroga  al  28  febbraio  2021  del
termine previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018,
n. 7552; 
  Considerato che la  richiesta  di  modifica  del  suddetto  termine
risulta ampiamente giustificata  dall'eccezionale  situazione  legata
all'emergenza epidemiologica da COVID 19; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per le motivazioni riportate in premessa, limitatamente all'anno
2020, il termine previsto dall'art.  8,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
2 agosto 2018, n. 7552, per  completare  le  attivita'  di  controllo
presso gli operatori entro  il  corrente  anno, e'  prorogato  al  28
febbraio 2021. 
  2. Potranno essere prorogate esclusivamente le visite ispettive non
effettuate dagli organismi di controllo  a  carico  di  vinificatori,
intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla
DO o alla IG ed imbottigliatori/etichettatori. 
  3. Il presente decreto e' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Ministero. 
 
    Roma, 15 settembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 884