COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 14 maggio 2020 

Procedura di revisione del piano  economico  finanziario  e  relativo
atto aggiuntivo - parere ai sensi dell'articolo 43 del  decreto-legge
n.  201  del  2011.  Societa'  autostradale  A33  Asti-Cuneo   S.p.a.
(Delibera n. 13/2020). (20A05891) 
(GU n.271 del 30-10-2020)

 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»,  e  successive   modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni
del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative  alla
composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
gennaio  1994,  recante   «Principi   sull'erogazione   dei   servizi
pubblici»;  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, 22 febbraio 1994, n. 43; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  22
maggio 1996, n. 118, recante «Linee  guida  per  la  regolazione  dei
servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra  l'altro,  ha   previsto
l'istituzione,  presso  questo  stesso  Comitato,   del   Nucleo   di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), istituzione poi disposta con  la
delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 14 giugno 1996, n. 138 e  disciplinato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  31  dicembre  1996,  n.
305, con la quale questo Comitato ha definito lo  schema  regolatorio
complessivo  del  settore  autostradale  e,  in  particolare,   viene
indicata la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione
delle tariffe, nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo
regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario (PEF)  da  adottare  da  parte  delle  societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici e successive modificazioni; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo  2002,  n.  68,
supplemento  ordinario  n.  51,  con  la  quale  questo  Comitato  ha
approvato il primo Programma delle  infrastrutture  strategiche,  che
include, nell'allegato 1, l'autostrada Asti-Cuneo; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),  e,
in particolare, gli articoli 3, 14, 108 e 170; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008,  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e le modificazioni introdotte  dall'art.  16  del
decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha  ulteriormente  ampliato
le competenze dell'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  (ART)  e
introdotto  disposizioni  in  materia  di  tariffe  e  di   sicurezza
autostradale e, in particolare: 
    1. l'art. 37 che nell'istituire l'ART con  specifiche  competenze
in   materia   di   concessioni    autostradali    ed    in    merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, al comma 6-ter prevede  che
«Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle  finanze  nonche'  del
CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche'  di
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica»; 
    2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti  o
le revisioni delle convenzioni  autostradali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano degli  investimenti  ovvero  ad  aspetti  di
carattere  regolatorio  a  tutela  della   finanza   pubblica,   sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al  CIPE  che,  sentito  il  NARS,  si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 11  ai  sensi  del  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e' subentrato ad
Anas S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale  il  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  Struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di
cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 24 maggio 2013, n.  120,  con  la
quale questo Comitato ha  integrato  la  delibera  n.  39  del  2007,
dettando, per le concessionarie esistenti alla data di  pubblicazione
della  delibera  stessa,  criteri  e   modalita'   di   aggiornamento
quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2013, n. 297, con  la
quale questo Comitato ha approvato il  documento  tecnico  intitolato
«Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione
economica  del   settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'
patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni  in
relazione alle quali, alla data di adozione della delibera  medesima,
non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui  e'
previsto, non si sia ancora  proceduto  all'invio  delle  lettere  di
invito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del
MIT e visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, che  prevede  che  le
funzioni di concedente della rete autostradale in  concessione  siano
svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade  e  per
la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  Struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e i  compiti  di  cui  agli
articoli 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
competenti direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei  contratti  pubblici»,  e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III relativa ai «Contratti di concessione»; 
  Considerato che la  societa'  concessionaria  Asti-Cuneo  S.p.a.  -
autostrada  A33  (ATCN)  e'  titolare  di  contratto  di  concessione
stipulato con ANAS il 1° agosto 2007 e ha attivato nell'anno 2014  la
procedura per la revisione del piano economico-finanziario, mentre il
31 dicembre 2017 e' scaduto il periodo  regolatorio  2013-2017  della
concessione relativa alla SATAP A4 Torino-Milano; 
  Considerato che, al  fine  di  consentire  il  completamento  degli
investimenti del collegamento autostradale A33 Asti Cuneo in mancanza
di risorse pubbliche, e' stato ipotizzato  dal  Governo  italiano  il
completamento degli investimenti del  collegamento  autostradale  A33
Asti Cuneo  con  contestuale  riequilibrio  del  PEF,  attraverso  un
finanziamento incrociato da parte della  Concessionaria  SATAP  A4  -
societa' facente parte del medesimo Gruppo di autostrada Asti Cuneo -
e affidataria della concessione relativa alla autostrada A4; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018)2435 del  27
aprile 2018, che si era espressa, ai sensi dell'art.  108,  paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  su  proposta
del  MIT  sulla  possibilita'  di  ristabilire   le   condizioni   di
sostenibilita' economica finanziaria della societa'  ATCN  attraverso
un finanziamento incrociato («cross financing») della societa'  SATAP
A4 a favore della A33, entrambe facenti  parte  del  medesimo  gruppo
societario; 
  Considerato che la Commissione europea  con  la  decisione  del  27
aprile 2018 aveva  previsto,  in  particolare,  la  facolta'  per  il
Governo italiano di fare ricorso a «un'estensione della durata  della
concessione di 4 anni della societa' SATAP (tronco A4)  dal  2026  al
2030, oltre al  contenimento  degli  adeguamenti  tariffari  nominali
entro il 2,5% annuo, al riconoscimento di un indennizzo  da  subentro
entro il limite massimo di 1,5  volte  l'EBITDA  (utili  prima  degli
interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli  ammortamenti)  e
al completamento degli obblighi assentiti in concessione». Oltre cio'
la Commissione europea ha indicato un obbligo di  procedura  di  gara
congiunta per le due concessioni autostradali A4 e A33 entro il 2030; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2019,  n.  79,
con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica»,  di  cui  alla
delibera 30 aprile 2012, n. 62; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Vista la deliberazione dell'ART 19 giugno 2019, n. 72,  concernente
l'approvazione del relativo sistema tariffario di pedaggio basato sul
metodo  del  price  cap   con   determinazione   dell'indicatore   di
produttivita' X a cadenza quinquennale; 
  Visto il parere ART n. 7 del 23 luglio 2019 che ha evidenziato, tra
l'altro: 
    1. di non ritenere piu' attuale la  decisione  della  Commissione
europea C(2018)2435 alla luce delle rilevanti modifiche rispetto allo
scenario precedente; 
    2. che il nuovo scenario sarebbe  dovuto  essere  preventivamente
condiviso con la  competente  direzione  generale  della  Commissione
europea; 
    3. criticita' in ragione del considerevole aumento del valore  di
subentro a circa 980 milioni di euro per A4 nella proposta  inoltrata
dal MIT all'ART; 
    4.   un   accorpamento   delle   concessioni   consentirebbe   la
conformazione all'ambito ottimale di  gestione  e  si  configurerebbe
coerente con la decisione gia' assunta dalla decisione europea; 
    5.  il  trattamento  tariffario  dei  descritti   contributi   in
c/capitale relativi all'operazione di cross  financing  a  favore  di
ATCN, che dovrebbero essere piu'  propriamente  trattati  nell'ambito
della componente tariffaria per oneri integrativi e remunerati con il
WACC nominale pre-tax del 7,09  per  cento,  con  eventuale  parziale
deroga per i soli investimenti gia' realizzati; 
  Vista la nota n. 30590 del 29  luglio  2019,  con  cui  il  MIT  ha
richiesto, in aggiornamento della precedente nota 29733 del 23 luglio
2019, l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato  dell'argomento
in oggetto; 
  Visto il parere del NARS 30 luglio 2019, n. 6; 
  Vista la delibera 1° agosto  2019,  n.  56,  con  la  quale  questo
Comitato nel prendere atto della proposta presentata  dal  MIT  nella
medesima data della seduta  riguardante  la  revisione  del  rapporto
concessorio, tra cui la  riduzione  della  durata  della  concessione
dall'anno 2045 all'anno 2031 relativa alla societa' autostradale  A33
Asti-Cuneo, ha previsto che il MIT: 
    1. avrebbe  trasmesso  un'informativa  alla  Commissione  europea
sulla nuova  articolazione  della  misura,  mantenendo  costantemente
informata la Commissione europea rispetto allo sviluppo del  rapporto
concessorio della tratta autostradale Asti-Cuneo A33; 
    2. avrebbe verificato il rispetto delle  indicazioni  del  parere
dell'ART n. 7 del 2019 e le osservazioni espresse dal NARS con parere
n. 6 del 2019; 
    3.  avrebbe  dato  conferma  al  CIPE  della  condivisione  della
proposta  da   parte   degli   organi   gestionali   della   societa'
concessionaria; 
  Visto il rilievo avviso  con  il  quale  la  Corte  dei  conti  nel
comunicare di aver provveduto  alla  registrazione,  il  27  novembre
2019, della suddetta delibera n. 56 del 2019 ha  fatto  presente  che
tale delibera «non  sia  altro  che  una  rappresentazione  dell'iter
endoprocedimentale sinora svolto. Il Ministero  istruttore,  infatti,
dovra' sottoporre nuovamente lo schema di atto aggiuntivo al CIPE per
l'espressione definitiva  del  parere,  ai  sensi  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 201 del 2011, tenuto conto delle eventuali ulteriori
osservazioni  della  Commissione  europea,   della   conferma   della
condivisione della proposta da parte degli  organi  gestionali  della
societa' concessionaria, dell'ulteriore verifica da  parte  dell'ART,
esigenza segnalata  dal  NARS  nel  parere  gia'  reso.  Quest'ultimo
passaggio appare necessario anche allo scrivente Ufficio, atteso  che
lo stesso NARS rileva come lo schema di atto aggiuntivo proposto  non
sembri  in  grado,  nell'attuale  configurazione,  di  garantire   la
sussistenza dei presupposti giuridici sottesi all'operazione di cross
financing, nonche' l'osservanza dei conseguenti  impegni  assunti  da
SATAP A4 nei confronti di Asti-Cuneo A33. In linea generale, infatti,
i rapporti concessori in questione con il concedente risultano,  allo
stato,  autonomi  e  indipendenti,  a  nulla  rilevando   sul   piano
soggettivo   che   la    medesima    capogruppo    procederebbe    al
finanziamento/contribuzione in favore degli investimenti di ATCN»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare,
l'art. 13, rubricato «Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti»; 
  Visto il parere n. 2 del 30 gennaio 2020, con il quale l'ART ha: 
    1.  rilevato  che  il  piano  economico   finanziario   recepisce
sostanzialmente il sistema tariffario di pedaggio basato  sul  metodo
del price cap, di cui alla delibera n. 72/2019; 
    2. ricordato che le linee di indirizzo della Commissione europea,
come  contenute  nella   decisione   C(2018)2435,   prevedevano   che
«L'eventuale valore di subentro puo' ammontare al massimo a 1.4 volte
l'EBITDA di SATAP A4 e ATCN insieme», elevabile a 1,6 volte  l'EBITDA
al ricorrere di determinate condizioni, indicando, d'altro canto, che
«l'analisi riguardante le infrastrutture autostradali e  aeroportuali
in ambito europeo, messa a disposizione dai concessionari e pervenuta
a corredo della citata nota U.0030028 delL'11 dicembre  2019,  valuti
di livello  adeguato  multipli  di  Entreprise  value/EBITDA  che  si
collocano ad un livello pari a circa 4 volte l'EBITDA»; 
    3. rilevato, in linea con quanto affermato dalla Corte dei  conti
nella delibera 18/2019/G del 18 dicembre  2019,  come  «all'eccessivo
valore del citato onere complessivo di subentro possa  conseguire  un
effetto del tutto simile ad una proroga della concessione, atteso che
la sua rilevanza nella fattispecie in esame  puo'  rappresentare  una
barriera all'ingresso di nuovi operatori»; 
    4. segnalato, infine, come  rimanessero  «ancora  da  definire  i
profili di contendibilita' dei riaffidamenti delle concessioni»; 
  Vista la nota 21  aprile  2020,  con  la  quale  il  Gabinetto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha  rappresentato  alla
Commissione europea il ritiro della notifica e il prosieguo dell'iter
approvativo, con  l'indicazione  che  la  Commissione  sarebbe  stata
costantemente  aggiornata  rispetto  alle  iniziative  che   verranno
adottate in merito; 
  Vista la nota 22 aprile 2020, n. 16620, con la quale  il  Gabinetto
del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della  proposta
di cui trattasi, allegando la documentazione istruttoria relativa sia
all'aggiornamento del PEF dell'autostrada SATAP A4 Torino-Milano, sia
alla revisione del PEF della autostrada A33 Asti-Cuneo; 
  Vista la nota 22 aprile 2020, n. 10142, con la quale la  competente
direzione del MIT ha, tra l'altro: 
    chiarito che i  PEF  e  gli  atti  aggiuntivi  alle  convenzioni,
esaminati da questo Comitato, sono stati integrati  e  modificati  al
fine di recepire le osservazioni dell'ART e del NARS,  nei  pareri  a
suo tempo formulati; 
    indicato che e'  stata  ritirata  la  notifica  alla  Commissione
europea  «tenuto  conto  del  mutato  contesto  operativo   e   della
circostanza che la proposta attuale non presenta  profili  riferibili
ad aiuti di Stato»; 
    evidenziato che la citata notifica era stata  effettuata  poiche'
la proposta originaria prevedeva un allungamento della concessione di
quattro anni, proroga che non e' ora piu' prevista; 
  Vista la nota 27 aprile  2020,  n.  10569,  con  la  quale  il  MIT
nell'integrare la documentazione inviata, ha trasmesso la nota  delle
societa' concessionarie  di  pari  data  con  la  quale  le  societa'
medesime hanno specificato che «l'emergenza epidemica - che a termini
di contratto  giustifica  la  revisione  del  PEF  -  non  era  stata
evidentemente prevista nelle stime di traffico e nemmeno da ART nelle
delibere emesse e nelle indicazioni (...)», confermando  altresi'  la
propria disponibilita' a firmare gli  atti  aggiuntivi  a  valle  del
procedimento in corso, «con la doverosa  precisazione  che  gli  atti
predetti, per come definiti allorche' la procedura e' stata avviata e
quindi sulla base delle stime di traffico ipotizzabili al tempo,  non
hanno certamente previsto i fatti sopravvenuti e  in  particolare  la
epidemia COVID-19 che si e' successivamente manifestata come causa di
forza  maggiore  dei  quali  pertanto  occorrera'  tener  conto,   in
occasione della materiale sottoscrizione degli atti medesimi, facendo
espressamente salva la considerazione  degli  stessi  ai  fini  della
procedura di revisione del PEF in  modo  da  assicurare  l'equilibrio
della concessione ed ai fini della eventuale  conseguente  variazione
dei costi di costruzione»; 
  Vista la lettera del 27 aprile 2020, con la quale  l'amministratore
delegato delle societa' Asti-Cuneo e SATAP fa presente che, in merito
al perfezionamento della procedura di approvazione del PEF,  «Non  e'
ovviamente possibile ipotizzare di procrastinare  ulteriormente  tale
obiettivo,  considerando  il  lungo  tempo  trascorso  e  l'interesse
pubblico sotteso  alla  realizzazione  dei  lavori  del  collegamento
autostradale  A33»,  rappresentando  di  non   potersi   esimere   di
«confermare la propria disponibilita' a firmare gli atti  aggiuntivi,
con la doverosa precisazione che gli atti predetti, per come definiti
allorche' la procedura e' stata avviata e  quindi  sulla  base  delle
stime  di  traffico  ipotizzabili  al  tempo,  non  hanno  certamente
previsto i fatti sopravvenuti e in particolare la  epidemia  COVID-19
che si e' successivamente manifestata come causa  di  forza  maggiore
dei  quali  pertanto  occorrera'  tener  conto,  in  occasione  della
materiale sottoscrizione degli atti medesimi,  facendo  espressamente
salva la considerazione degli  stessi  ai  fini  della  procedura  di
revisione  del  PEF  in  modo  da   assicurare   l'equilibrio   della
concessione ed ai fini della  eventuale  conseguente  variazione  dei
costi di costruzione» e quindi,  confermando  la  condivisione  della
proposta di finanziamento incrociato da parte degli organi gestionali
delle societa'; 
  Vista la nota 29 aprile 2020, n. 2282, con  la  quale  il  NARS  ha
richiesto al MIT alcuni chiarimenti e, in particolare, di: 
    1. confermare  che  le  proposte  di  revisione  e  aggiornamento
all'esame del NARS e di questo Comitato debbano  sottendere  PEF  con
stime di traffico elaborate precedentemente all'emergenza COVID-19; 
    2. fornire la documentazione utile a «conoscere le interlocuzioni
con la Commissione europea, nonche' chiarire  in  apposita  relazione
tutti gli elementi di fatto e di  diritto  che  abbiano  motivato  il
ritiro dell'atto di notifica, anche con  riferimento  agli  ulteriori
profili di contendibilita' gia' evidenziati anche dall'ART nel parere
n. 2/2020»; 
    3.   trasmettere   «l'analisi   riguardante   le   infrastrutture
autostradali e aeroportuali in ambito europeo, messa  a  disposizione
dai concessionari»; 
    4. fornire  specifici  elementi  di  chiarimento  in  esito  alle
raccomandazioni espresse da questo Comitato con delibere n. 56  e  n.
57 del 1° agosto 2019, inerenti alle osservazioni del NARS di cui  ai
pareri n.  6  e  n.  7,  con  particolare  riguardo  all'esito  delle
verifiche richieste al MIT relative a: 
      4.1 «la garanzia circa la sussistenza dei presupposti giuridici
sottesi  all'operazione  di  cross  financing  e   l'osservanza   dei
conseguenti impegni tra SATAP A4 e A33 Asti Cuneo, considerato che  i
rapporti concessori risultano, allo stato, autonomi  e  indipendenti,
come osservato peraltro anche nel rilievo della Corte dei conti sulla
delibera CIPE relativa al dossier»; 
      4.2 «l'esatto importo degli investimenti  relativi  alle  opere
gia' realizzate e in corso di realizzazione nonche' alle modalita' di
determinazione del tasso di remunerazione da applicarvi (TIR  sistema
tariffario previgente)»; 
    5. inviare i  relativi  PEF  connessi  al  «Calcolo  TIR  sistema
previgente» come aggiornati all'iter istruttorio intercorso; 
  Vista la nota 4 maggio  2020,  n.  11034,  con  la  quale  il  MIT,
inviando la documentazione richiesta ha fatto presente che: 
    con riferimento alle questioni connesse al ritiro della  notifica
alla  Commissione  europea:  e  al  conseguente  prosieguo  dell'iter
istruttorio: 
      1. «l'attuale configurazione delle  proposte  di  PEF  e  degli
schemi  di  atto  aggiuntivo  non  contemplano   l'estensione   della
concessione di SATAP A4 in ragione della quale il Governo, in data 13
settembre 2017, ha presentato notifica alla Commissione  europea,  ai
sensi dell'art. 108/TFUE» e che «le attuali proposte, che  per  SATAP
A4 confermano la scadenza attuale (invece ridotta per A33)  delineano
un contesto operativo non piu' riconducibile alla Roadmap for Italian
motorways del 4 luglio  2017  ed  alla  decisione  della  Commissione
europea del 27 aprile 2017» (rectius 2018); 
      2. «le medesime valutazioni sono state espresse dal team  della
Commissione nel corso delle interlocuzioni tecniche  successive  alla
trasmissione della documentazione avvenuta con nota  prot.  n.  33779
del 28 agosto 2019», che ha peraltro «escluso la possibilita' di  una
comunicazione formale sulle scelte  finali  dello  Stato  membro,  le
quali   sono    adottate    nel    rispetto    del    principio    di
autodeterminazione»; 
      3. l'adozione della nuova regolazione  ART  e  gli  adeguamenti
convenzionali  indotti  dalle  norme  subentrate   avrebbe   precluso
l'impegno 47 della citata decisione  UE  europea  tale  per  cui  gli
impegni assunti sarebbero stati «immuni da interazioni con il  quadro
regolatorio corrente e futuro (...)»; 
    per quanto riguarda l'impatto dell'indennizzo di subentro, che: 
      1. «l'attuale stima dell'indennizzo da subentro e' quantificato
automaticamente»   sulla    base    dell'insieme    degli    elementi
caratterizzanti, tra cui, oltre ai parametri  del  PEF,  la  conferma
della scadenza della concessione di Satap A4 al 2026, l'anticipazione
della concessione di Asti-Cuneo  al  2031,  l'assenza  di  contributi
pubblici aggiuntivi, l'assenza di misure compensative a carico  della
finanza pubblica, le stime di traffico,  indicando  peraltro  che  la
«riduzione dell'indennizzo da subentro, ove  non  compensata  da  una
variazione degli altri parametri, non assicura piu' la condizione  di
equilibrio»  e  osservando  che  «qualora   i   parametri   di   PEF,
complessivamente considerati, siano ritenuti non accoglibili,  ed  in
assenza di qualsiasi  soluzione  condivisa,  la  convenzione  vigente
impone la risoluzione anticipata del rapporto  concessorio».  Inoltre
sulla base dei dati  derivanti  dall'ultimo  bilancio  approvato  (31
dicembre 2018) «il rapporto tra CIN/EBITDA e' pari a 36,84 (339/9,2).
(...) Tale dato  puo'  costituire  un  riferimento  ai  fini  di  una
valutazione  sull'attrattivita'  di  Asti   -   Cuneo   singolarmente
considerata»; 
    in merito alle stime di traffico: 
      1. «i PEF sono stati predisposti nel mese di luglio 2019 e  non
recepiscono gli effetti del traffico indotti dall'emergenza sanitaria
in corso», confermando che le stime di traffico «assumono l'anno 2017
come consuntivo e valori previsionali dal 2018 fino al termine  della
concessione» e che «le ipotesi  di  PEF  presentate  riportano  delle
stime di traffico sviluppate in coerenza  con  le  delibere  CIPE  n.
39/2007 e n. 68/2017»; 
    per   quanto   riguarda   la    sussistenza    dei    presupposti
giuridici-contrattuali sottesi all'operazione di cross financing: 
      1. «il  ricorso  alla  modalita'  di  finanziamento  incrociato
risponde a scelte di indirizzo politico espresse  gia'  dal  2014»  e
che: «le successive ipotesi sviluppate e  oggetto  d'esame  anche  in
sede CIPE hanno confermato lo schema di  finanziamento  incrociato  e
della gestione unitaria, considerato come soluzione ottimale  per  il
completamento dell'opera»; 
  Vista  l'informativa  del  MIT   sull'insieme   delle   concessioni
autostradali con periodo regolatorio scaduto, inviata  con  nota  del
Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
n. 18361 del 5 maggio 2020 per l'iscrizione  all'OdG  del  CIPE,  che
specifica che: «Tutti gli effetti generati  dall'emergenza  sanitaria
in  corso,  ivi  inclusa  la  riduzione  dei  ricavi  connessi   alle
limitazioni di transito, possono convenientemente costituire  oggetto
di separata valutazione e, ove considerati causa di  forza  maggiore,
potrebbero giustificare una successiva revisione  contrattuale.  Tale
adeguamento implica il superamento della situazione emergenziale e la
valutazione ex-post di tutti gli effetti da essa prodotta»; 
  Vista la nota 11 maggio 2020, acquisita al prot. Gabinetto  MIT  n.
19390, con la quale gli uffici del Ministro per  gli  affari  europei
hanno formulato le proprie  osservazioni  in  ordine  ai  profili  di
rilevanza comunitaria; 
  Vista la nota 12 maggio 2020, n. 11677, con la  quale  il  MIT  nel
riscontrare la suddetta lettera degli uffici  del  Ministro  per  gli
affari europei ha evidenziato che «l'attuale schema operativo non  e'
configurabile nell'ambito della decisione  del  27  aprile  2018.  Il
principale   elemento   di    differenziazione    e'    rappresentato
dall'esclusione  di  elementi  riconducibili  ad   aiuti   di   Stato
costituiti in precedenza, dall'estensione del termine di  concessione
SATAP A4 per complessivi n. 4 anni (dal 2026 al 2030); 
  Vista la nota 12 maggio 2020 con la quale gli uffici  del  Ministro
per gli affari europei, nel prendere atto di quanto rappresentato dal
MIT «dell'assicurazione circa  l'assenza  di  profili  di  criticita'
emersi  nelle  interlocuzioni  con  la  Commissione  europea»   hanno
evidenziato che «non si ravvisano ulteriori elementi da segnalare»; 
  Visto il parere 13 maggio 2020, n. 1, con  il  quale  il  NARS,  ha
espresso  alcune  raccomandazioni  rivolte  al  Ministero  concedente
sintetizzate nelle conclusioni del medesimo parere che di seguito  si
richiamano: 
    1.  verificare  l'incidenza  dell'abrogazione  dell'art.  5   del
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 164 del 2014 (richiamata dal MIT nei documenti  istruttori),
ad opera dell'art. 217, comma 1, lettera rr) del decreto  legislativo
n. 50  del  2016,  sull'operazione  di  cross  financing,  anche  con
riferimento a possibili profili di contrasto tra  la  medesima  e  le
regole concorrenziali; 
    2.  tenere  costantemente  informate  le  autorita'   dell'Unione
europea in  ordine  alla  procedura  di  aggiornamento  del  PEF,  in
coerenza con la delibera CIPE n. 56 del 2019, tenuto conto anche  dei
profili concorrenziali; 
    3. procedere ad una periodica verifica sui  parametri  del  piano
economico finanziario, anche ai fini di dare  piena  attuazione  alle
prescrizioni  contemplate   nell'art.   11-ter   della   Convenzione,
assicurando che ogni maggior  beneficio  economico  risultante  dalla
gestione del contratto sia prioritariamente destinato a beneficio del
piano finanziario; 
    4. procedere a un puntuale monitoraggio delle successive fasi nei
confronti del concessionario rivolte  a  garantire  l'esecuzione  dei
lavori nel rispetto dei tempi definiti contrattualmente; 
    5. assicurare, alla  scadenza  della  concessione  relativa  alla
tratta autostradale A4 (Torino  -  Milano),  il  riaffidamento  della
concessione della A33 congiuntamente alla prima, in modo da garantire
la gestione unitaria delle due tratte; 
    6. adottare  ogni  misura  ritenuta  utile  affinche'  il  valore
terminale della concessione, da porre a base di gara unitamente  alla
A4, sia compatibile con i principi concorrenziali; 
    7.  assicurare  che   l'atto   aggiuntivo   sia   adeguato   alle
osservazioni contenute nel capitolo 2 del medesimo parere NARS; 
    8. garantire, in relazione all'operazione di cross financing,  la
formalizzazione e l'osservanza del relativo negozio giuridico recante
gli impegni tra SATAP  A4  e  A33  Asti-Cuneo,  tenendo  conto  delle
circostanze del caso concreto evidenziate nel capitolo 2 del medesimo
parere (ed  in  particolare  del  fatto  che  l'operazione  di  cross
financing si innesta nell'ambito delle procedure di aggiornamento del
PEF dell'autostrada SATAP A4 e di  revisione  del  PEF  di  A33  Asti
Cuneo) e dell'insieme della normativa di riferimento relativa a  tale
fattispecie complessa. 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1. il collegamento Asti-Cuneo,  compreso  nel  programma  delle
opere strategiche di cui delibera CIPE n. 121 del 2001,  e'  inserito
nel piano dei trasporti della Regione Piemonte e si collega alle reti
di  grande  comunicazione  interregionali  (A6   Torino-Savona;   A21
Torino-Piacenza) e internazionali (attraverso la A4 verso la  Francia
e attraverso la  A5  verso  Francia  e  Svizzera)  ed  e',  pertanto,
un'opera di preminente interesse per la collettivita'; 
      2. il completamento dell'opera assicura  una  razionalizzazione
della viabilita' interconnessa costituita dalla SP 7 Verduno-Bra,  SP
662 Marene-Bra e SS 231 Marene-Fossano-Bra; 
      3. i lavori principali  che  assicurano  il  collegamento  alle
tratte in esercizio sono rappresentate dai  lotti  2.6A  Verduno-Diga
Enel (138,9 milioni di euro) e 2.6B Roddi-Verduno (142,9  milioni  di
euro) e che quest'ultimo lotto risulta  immediatamente  cantierabile,
non  avendo  subito  modifiche  di  tracciato  rispetto  al  progetto
definitivo approvato, il cui tempo di  realizzazione  dei  lavori  e'
pari a 4 anni con intensita' di spesa concentrata nel 2° (123 milioni
di euro) e 3° anno (147 milioni di euro); 
      4. lo schema di atto aggiuntivo tiene conto delle  proposte  di
modifica  formulate  dall'ART,  come  si  evince  nelle  osservazioni
relative agli atti aggiuntivi contenute nel parere di quest'ultima n.
2 del 2020; 
      5. in merito al ritiro della notifica alla Commissione  europea
della  proposta  in  esame  si  prende  atto   della   corrispondenza
intercorsa tra il MIT e  gli  uffici  del  Ministro  per  gli  Affari
europei  e,  in  particolare,  della  circostanza  che,  secondo   il
Ministero  proponente  «la  proposta  attuale  non  presenta  profili
riferibili ad aiuti di Stato» e  del  contenuto  della  nota  del  12
maggio 2020 con la quale gli  uffici  del  Ministro  per  gli  affari
europei a seguito dei chiarimenti del  MIT  hanno  ritenuto  «di  non
ravvisare ulteriori elementi da segnalare» e di non avere nulla altro
da osservare; 
    sotto il profilo economico-finanziario: 
      1. il piano che recepisce sostanzialmente il sistema tariffario
di pedaggio basato sul metodo del price cap, di cui alla delibera  n.
72 del 2019, prevede: 
        1.1 una riduzione di 14 anni della durata  della  concessione
Asti-Cuneo (dal 2045 al 2031, come si evince nella citata lettera  22
aprile 2020, n. 10142), rispetto all'originaria proposta del MIT  che
e' propedeutica, nell'obiettivo dichiarato dal Ministero  istruttore,
a una successiva gara pubblica unitaria per  l'affidamento  congiunto
con la concessione SATAP A4, che comportera' l'accorpamento delle due
tratte autostradali, con gestione unitaria a partire dal  1°  gennaio
2032, anche al fine di «consentire altresi'  il  rispetto  di  quanto
osservato dall'ART in merito all'ambito ottimale di gestione»; 
        1.2 investimenti complessivi per circa 346  milioni  di  euro
tra il 2018 e il 2022; 
        1.3 un'operazione di cross financing da parte  di  SATAP  A4,
inclusa anche nel contestuale aggiornamento del PEF  di  SATAP  A4  e
confermata   dalla   societa'   nella   lettera   del    27    aprile
dell'amministratore delegato di  entrambe  le  societa',  considerato
alla stregua di contributo pubblico in conto capitale per Asti-Cuneo,
pari a circa 626  milioni  di  euro,  relativi  a  investimenti  gia'
realizzati e non ancora ammortizzati (pari a  circa  280  milioni  di
euro  al  31  dicembre  2017)  e   investimenti   previsti   per   il
completamento del collegamento autostradale (pari a circa 346 milioni
di euro); 
        1.4 tasso di remunerazione del 9,23 per cento per quanto  non
coperto  da  cross  financing,  mentre  quest'ultimo   invece   viene
remunerato all'interno del PEF  di  SATAP  A4  e  dovra'  seguire  le
indicazioni in termini di remunerazione fornite dall'ART; 
        1.5 un valore di subentro pari a circa 345 milioni di euro al
2031; 
        1.6 tariffe costanti per veicoli leggeri (0,09637 €/Km) e per
veicoli  pesanti  (0,21307  €/Km)  per  le  annualita'  2018-2022,  e
successivi incrementi dal 2023 in poi del 2,2 per cento  annuo  (pari
al tasso di inflazione stimato dell'1,2 per cento incrementato dell'1
per cento); 
  Considerata la necessita' di  adempiere  al  rilievo  avviso  della
Corte  dei  conti  che  evidenziava  la  necessita'   di   sottoporre
nuovamente «lo schema di atto aggiuntivo al  CIPE  per  l'espressione
definitiva del parere»; 
  Considerato l'interesse pubblico al completamento dell'opera e  che
non vi sono meccanismi di finanziamento utilizzabili  in  alternativa
all'aumento del valore di subentro, tenuto conto che, allo stato, non
appare possibile aumentare il gettito da  tariffe  autostradali,  che
sono  definite  dalle  regole  ART,   e   che   e'   funzione   della
sostenibilita' per gli utenti, che  la  proroga  della  durata  della
concessione e' stata ritenuta non percorribile e che  e'  escluso  un
contributo finanziario pubblico; 
  Valutato che il contributo posto  a  carico  di  SATAP  A4  per  il
finanziamento delle opere di Asti-Cuneo realizzate e da realizzare e'
considerato come un investimento dall'atto aggiuntivo  allegato  alla
Convenzione unica di SATAP A4 e  che  il  suddetto  contributo  sara'
contabilizzato dalla concessionaria della tratta A33 Asti - Cuneo  in
riduzione dell'investimento realizzato e da  realizzare,  trattandosi
di contributo sostitutivo di quello pubblico; 
  Vista  la  nota  del  14  maggio   2020,   n.   2578,   predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera, e che  include  la
seguente  proposta  di  raccomandazione  aggiuntiva   rispetto   alle
raccomandazioni   formulate   dal   NARS:   «Il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti procedera'  ad  un  confronto  con  la
stessa Autorita' al fine di garantire una corretta  applicazione  dei
principi  generali  che  governano  la  remunerazione  del   capitale
investito, in ordine  alla  remunerazione  delle  opere  relative  ad
Asti-Cuneo secondo le indicazioni dell'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti espresse nel parere n. 2 del 2020»; 
  Considerato il dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, esprime  parere  favorevole
allo schema di atto aggiuntivo relativo  alla  Societa'  autostradale
A33 Asti-Cuneo S.p.a e relativo piano economico finanziario,  con  le
osservazioni e raccomandazioni di cui al parere NARS n. 1  del  2020,
che il Comitato fa proprie e integra e che, di seguito, si riportano. 
  2. Si raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di: 
    2.1  verificare  l'incidenza  dell'abrogazione  dell'art.  5  del
decreto-legge   12   settembre   2014,   n.   133,   convertito   con
modificazioni, dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  ad  opera
dell'art. 217, comma 1, lettera rr) del decreto legislativo 18 aprile
2016,  n.  50,  sull'operazione  di  cross   financing,   anche   con
riferimento a possibili profili di contrasto tra  la  medesima  e  le
regole concorrenziali; 
    2.2  tenere  costantemente  informate  le  autorita'  dell'Unione
europea in ordine alla procedura di aggiornamento del piano economico
finanziario, in coerenza con la delibera CIPE n. 56 del 2019,  tenuto
conto anche dei profili concorrenziali; 
    2.3 procedere ad una periodica verifica sui parametri  del  piano
economico finanziario, anche ai fini di dare  piena  attuazione  alle
prescrizioni  contemplate   nell'art.   11-ter   della   Convenzione,
assicurando che ogni maggior  beneficio  economico  risultante  dalla
gestione del contratto sia prioritariamente destinato a beneficio del
piano finanziario; 
    2.4 procedere a un puntuale monitoraggio  delle  successive  fasi
nei confronti del concessionario rivolte a garantire l'esecuzione dei
lavori nel rispetto dei tempi definiti contrattualmente; 
    2.5 assicurare, alla scadenza  della  concessione  relativa  alla
tratta autostradale A4 (Torino  -  Milano),  il  riaffidamento  della
concessione della A33 congiuntamente alla prima, in modo da garantire
la gestione unitaria delle due tratte; 
    2.6 adottare ogni  misura  ritenuta  utile  affinche'  il  valore
terminale della concessione, da porre a base di gara unitamente  alla
A4, sia compatibile con i principi concorrenziali; 
    2.7  assicurare  che  l'atto   aggiuntivo   sia   adeguato   alle
osservazioni contenute nel capitolo 2 del suddetto parere NARS; 
    2.8 garantire, in relazione all'operazione di cross financing, la
formalizzazione e l'osservanza del relativo negozio giuridico recante
gli impegni tra SATAP  A4  e  A33  Asti-Cuneo,  tenendo  conto  delle
circostanze del caso concreto evidenziate nel parere del  NARS  n.  1
del 2020 (e, in particolare, del  fatto  che  l'operazione  di  cross
financing si innesta nell'ambito delle procedure di aggiornamento del
PEF dell'autostrada SATAP A4 e di  revisione  del  PEF  di  A33  Asti
Cuneo) e dell'insieme della normativa di riferimento relativa a  tale
fattispecie complessa, e assicurare  il  carattere  vincolante  degli
impegni assunti da SATAP A4. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
    3.1 procedera' ad un confronto con l'Autorita' di regolazione dei
trasporti al fine di garantire una corretta applicazione dei principi
generali che governano la remunerazione del  capitale  investito,  in
ordine alla remunerazione delle opere relative ad Asti-Cuneo  secondo
le indicazioni della medesima Autorita' di regolazione dei trasporti; 
    3.2. provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,  la
conservazione dei documenti. 
      Roma, 14 maggio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1282