DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 

Autorizzazione al Ministero dell'interno, ex Agenzia autonoma per  la
gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali,   alla
ricostituzione del rapporto di  lavoro  di  un  segretario  comunale.
(20A05956) 
(GU n.275 del 4-11-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133,  il  quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le  assunzioni   delle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.  35,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei  segretari
comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita'  di  cui  al
citato art.  66,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,  per  un
numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal
servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli
enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  sono  autorizzate
con il decreto e le procedure  di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta  delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni  provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.  102  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  stabilisce  che  il
Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
Agenzia e le risorse strumentali e  di  personale  ivi  in  servizio,
comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono  trasferite  al   Ministero
medesimo; 
  Visto l'art. 55 del Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  dei
segretari comunali e provinciali  sottoscritto  il  16  maggio  2001,
secondo  cui  «Il  segretario  il  cui  rapporto  di  lavoro  si  sia
interrotto per effetto  di  dimissioni  puo'  richiedere  all'Agenzia
nazionale, entro 5  anni  dalla  data  delle  dimissioni  stesse,  la
ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento  della
richiesta,  il  segretario  e'  ricollocato  nella  medesima   fascia
professionale  posseduta  al  momento  delle  dimissioni.  [...]   la
ricostituzione  del  rapporto   di   lavoro   e'   subordinata   alla
disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo  degli
iscritti all'albo»; 
  Visto il  decreto  prefettizio  del  2  dicembre  2019,  n.  17976,
trasmesso con nota  del  6  dicembre  2019,  n.  18354,  con  cui  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari   comunali   e   provinciali   ha   chiesto
l'autorizzazione alla ricostituzione del rapporto  di  lavoro  di  un
segretario comunale e provinciale, dott.ssa Federica Modernelli, nata
a Parma il 14 gennaio 1971,  ex  segretario  comunale  iscritto  alla
fascia professionale B e cancellata dall'Albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali in data 1° marzo 2019; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 2  dicembre
2019, n. 17976, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato che alla data del 7 novembre 2019 risultano in servizio n.
2.764 segretari, di  cui  n.  2.483  titolari  di  sede,  n.  166  in
disponibilita',  n.  69  in  comando  o  in  utilizzo  presso   altra
amministrazione, n. 7 in utilizzo presso l'Albo nazionale, n.  37  in
aspettativa, uno in distacco sindacale e uno fuori  ruolo  e  che  la
situazione aggiornata e' la seguente: sedi di segreteria, sia singole
che convenzionate, n. 4.799; sedi vacanti  n.  2.316;  fabbisogno  di
segretari comunali e provinciali n. 2.035; 
  Considerato che, con suddetto decreto prefettizio  del  2  dicembre
2019, n. 17976, il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per
la  gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha
comunicato  che  vi  sono  n.   166   segretari   in   posizione   di
disponibilita' e che le sedi vacanti ammontano a  n.  2.316,  che  il
numero dei segretari in servizio e' inferiore a quello delle  sedi  e
che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e'  pari  a
n. 2.035 unita', derivanti dalla differenza fra le n. 4.799  sedi  di
segreteria e i n. 2.764 segretari in servizio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data  23  dicembre
2019, reg.ne succ.n. 2435, con il quale il Ministero  dell'interno  -
ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali
e provinciali e' stato autorizzato ad avviare procedure  concorsuali,
relative  al  corso-concorso  COA7,  e  a  procedere  alle   relative
assunzioni, per n. 171 unita' di segretari comunali e  provinciali  a
valere sul residuo delle cessazioni relative all'anno 2017 e sull'80%
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2018; 
  Vista la comunicazione inviata per posta  elettronica  in  data  17
febbraio 2020, acquisita con prot. DFP n. 9875 del 18 febbraio  2020,
con la quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma  per  la
gestione dell'albo dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha,  tra
l'altro, reso noto il dato definitivo delle  cancellazioni  dall'albo
avvenute nel 2019,  pari  a  n.  218,  e  quello  previsionale  delle
cessazioni relative all'anno 2020, stimate in circa n. 200 unita'; 
  Preso atto che, a seguito della predetta autorizzazione di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019
residuano sul turnover 2018 n.  68  unita'  utilizzabili,  e  che  le
cessazioni  avvenute  nel  2019  sono  pari  a  n.  218  e  il   dato
previsionale delle cessazioni che si verificheranno nel 2020  risulta
pari a n. 200 unita'; 
  Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno ex  Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali   risulta   coerente   con   le   facolta'   assunzionali
dell'amministrazione richiedente; 
  Ritenuto che, in forza della specificita' dello  status  giuridico,
il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il  Ministero
dell'interno - ex Agenzia autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, che si instaura con la prima nomina
e la conseguente presa  di  servizio  presso  un  ente  locale  quale
segretario titolare, e di un rapporto di  dipendenza  funzionale  con
l'ente territoriale, cui compete, altresi', l'obbligo  di  erogazione
del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio per la  pubblica  amministrazione  on.  dott.ssa  Fabiana
Dadone; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  e'  autorizzato  a
ricostituire  il  rapporto  di  lavoro,  nella  fascia  professionale
posseduta al momento della cessazione dal servizio, di un  segretario
comunale e provinciale, come da richiesta richiamata nelle  premesse,
nel  limite  delle  unita'  assumibili  conseguenti  alle  cessazioni
verificatesi nel biennio 2017-2018. 
  2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di
cui al comma 1 sono posti a  carico  del  bilancio  dell'ente  locale
presso il quale il segretario  prestera'  servizio,  in  qualita'  di
titolare. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                             Dadone                   
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
2215