N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 settembre 2020 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Marche - Modifica  alla  legge
  regionale n. 13 del 2003 (Riorganizzazione del  Servizio  Sanitario
  Regionale)   -    Dipartimenti    delle    professioni    sanitarie
  infermieristiche e della professione ostetrica, dipartimento  delle
  professioni  sanitarie  tecniche,   della   riabilitazione,   della
  prevenzione  dell'ASUR  e   dipartimento   del   servizio   sociale
  professionale dell'ASUR - Requisiti per la nomina dei direttori  di
  dipartimento. 
- Legge della Regione Marche 9 luglio  2020,  n.  30  (Modifica  alla
  legge  regionale  20  giugno  2003,  n.  13  "Riorganizzazione  del
  Servizio Sanitario Regionale"). 
(GU n.45 del 4-11-2020 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Marche,  in  persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Marche n. 30 del 9 luglio 2020 recante  «Modifica
alla legge regionale 20 giugno 2003,  n.  13»  «Riorganizzazione  del
Servizio sanitario regionale», come da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 10 settembre 2020. 
 
                                Fatto 
 
    In data  16  luglio  2020  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Marche n. 63 la legge regionale n. 30  del  9
luglio 2020, recante «Modifica alla legge regionale 20  giugno  2003,
n.  13»  «Riorganizzazione  del  Servizio  sanitario  regionale».  La
normativa dettata dall'art. 1 della suddetta legge collide con l'art.
117 comma 3 della Costituzione, per le seguenti ragioni in 
 
                               Diritto 
 
1. Violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. 
    L'art. 1 della legge regionale n. 30 del 9 luglio  2020,  recante
«Modifica   alla   legge   regionale   20   giugno   2003,   n.   13»
«Riorganizzazione del Servizio sanitario  regionale»,  ha  sostituito
l'art. 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n.  13,  a  sua  volta
recante «Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale». 
    Piu' precisamente, l'art. 1  della  legge  regionale  n.  30/2020
sostituisce l'art. 8 della  precedente  legge  regionale  n.  13/2003
introducendo una nuova disposizione relativa  ai  dipartimenti  delle
professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica,
delle professioni sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione,  della
prevenzione dell'ASUR e del servizio sociale professionale dell'ASUR:
al comma 1 dell'art. 8, come sostituito dall'art. 1 della  legge  qui
impugnata, si legge infatti: «1. Sono istituiti, in conformita'  alla
legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni  sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,  della  prevenzione
nonche' della professione ostetrica): 
        a) il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR, i
dipartimenti di  area  vasta  delle  professioni  infermieristiche  -
ostetriche; 
        b) il dipartimento delle  professioni  sanitarie  delle  aree
tecnica, della riabilitazione e della prevenzione dell'ASUR; 
        c)  il  dipartimento  del  servizio   sociale   professionale
dell'ASUR, in cui  confluiscono  gli  assistenti  sociali  dipendenti
dell'ASUR medesima»; ai successivi commi 3 e 4 dello  stesso  art.  8
della  legge  regionale  20  giugno  2003,  n.  13,  come  sostituiti
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2020, si legge poi:
«3. I direttori dei dipartimenti di area  vasta  e  dei  dipartimenti
delle Aziende ospedaliere  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,
individuati tra i dirigenti  delle  professioni  sanitarie  afferenti
all'area infermieristico - ostetrica  sono  nominati  rispettivamente
dal direttore generale  dell'ASUR  e  dai  direttori  generali  delle
Aziende ospedaliere. 
    4. I direttori dei dipartimenti di cui alle lettere b) e  c)  del
comma 1, individuati tra i dirigenti  delle  aree  delle  professioni
sanitarie tecnica, della riabilitazione e della prevenzione  e  della
specifica area del servizio sociale professionale, sono nominati  dal
direttore generale dell'ASUR» (enfasi aggiunta). 
    Per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale,
le disposizioni statali in tema di organizzazione  e  gestione  delle
aziende sanitarie attengono alla tutela della  salute  e  si  pongono
quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,  comma  3,  della
Costituzione. In tal senso, vale richiamare la  Corte  costituzionale
sentenza   422/2006   che   -   nell'affrontare    la    legittimita'
costituzionale di una norma in materia di cessazione del rapporto  di
servizio dei direttori amministrativi e sanitari  degli  Istituti  di
ricovero e cura di carattere scientifico  -  IRCCS,  ha  sottolineato
come la stessa, pur prestandosi  ad  incidere  contemporaneamente  su
piu' materie, rinvenisse tuttavia il suo nucleo fondamentale  proprio
negli aspetti direttamente  attinenti  alla  assistenza  sanitaria  e
riguardasse pertanto, in prevalenza, l'ambito materiale della  tutela
della salute. Cio', in ragione del ruolo rivestito da  quelle  figure
professionali  all'interno  di  istituti  deputati  alla  cura  degli
infermi, tale da comportare  l'incidenza  della  disciplina  relativa
all'incarico  (segnatamente,  in  quel  caso,   alle   modalita'   di
cessazione dall'incarico stesso per  sopraggiunti  limiti  di  eta'),
«sull'organizzazione  e  la  gestione  di  servizi  sanitari  e,   di
riflesso, anche sull'efficienza degli stessi». 
    In senso analogo,  anche  la  Corte  costituzionale  sentenza  n.
295/2009, con riferimento  ad  una  norma  inerente  la  prosecuzione
dell'incarico dei direttori amministrativi  e  sanitari  degli  IRCCS
oltre i limiti di eta', ha affermato che detta norma, «...  afferendo
alla delimitazione temporale dei rapporti di lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni sanitarie,  strumentale  alla  prestazione  del
servizio,  e',  invece,  espressione   della   potesta'   legislativa
regionale nella materia concorrente della «tutela  della  salute»  di
cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  come   gia'
riconosciuto da questa Corte (cosi', infatti, la sentenza n. 422  del
2006)». 
    Per evidente ed intuibile  identita'  di  ratio,  attengono  alla
tutela della salute ed hanno natura di principi generali  in  materia
anche le norme statali che individuano i requisiti per la nomina  dei
direttori di dipartimento delle aziende sanitarie, anch'essi titolari
di  funzioni  destinate  ad  incidere  direttamente   sull'efficiente
funzionamento  dei  servizi  sanitari:  basti  considerare   che   le
modalita'  e  i   requisiti   per   il   conferimento   dell'incarico
costituiscono  un  presidio,  oltre  che  del  buon  andamento  della
pubblica  amministrazione,  anche   della   qualita'   dell'attivita'
assistenziale erogata e del funzionamento dei  servizi  definiti  nel
quadro della programmazione regionale. Non a caso,  «L'organizzazione
dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte
le attivita' delle Aziende sanitarie» (l'art. 17-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (1) ). 
    Tanto considerato, lo stesso art. 17-bis citazione, al  comma  2,
prescrive espressamente, quale requisito per la nomina dei  direttori
di dipartimento, la  titolarita'  dell'incarico  di  direzione  delle
strutture complesse aggregate  nel  dipartimento:  «Il  direttore  di
dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i  dirigenti  con
incarico  di  direzione  delle  strutture  complesse  aggregate   nel
dipartimento. ...». 
    L'art. 8 commi 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13,
come sostituiti dall'art. 1, comma 1, della legge regionale  30/2020,
si limita - invece - a prevedere che  i  direttori  dei  dipartimenti
sanitari siano individuati «... tra  i  dirigenti  delle  professioni
sanitarie afferenti all'area infermieristico - ostetrica» (comma 3) e
« tra i dirigenti delle aree  delle  professioni  sanitarie  tecnica,
della riabilitazione e della prevenzione e della specifica  area  del
servizio sociale professionale» (comma 4), indipendentemente - dunque
-  dalla  titolarita'  dell'incarico  di  direzione  delle  strutture
complesse aggregate nel dipartimento. 
    La previsione di requisiti diversi da quelli indicati nella norma
statale  e,  segnatamente,  del  generico  possesso  della  qualifica
dirigenziale nell'ambito delle professioni  sanitarie,  senza  alcuna
ulteriore  specificazione  quale  quella   della   «direzione   delle
strutture  complesse  aggregate  nel  dipartimento»  concretizza   la
violazione dei principi stabiliti dalla legge statale  in  violazione
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Per le ragioni e nei termini suesposti, lalegge regionale  Marche
n. 30/2020 deve essere dichiarata incostituzionale. 

(1) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
    1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi e nei termini  sopra  specificati,  la  legge
regionale Marche n. 30 del 9 luglio 2020 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data
10/9/2020 
        2. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
        3. copia della Legge regionale impugnata; 
          Con ogni salvezza. 
          Roma, 11 settembre 2020 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Russo