N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Disposizioni per l'assunzione di personale in base alla sostenibilita' finanziaria - Previsione che la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Previsione che, a partire dall'annualita' 2020, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato - Previsione che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacita' assunzionale della Regione. - Legge della Regione Veneto 24 luglio 2020, n. 29 (Misure attuative per la definizione della capacita' assunzionale della Regione del Veneto), art. 1.(GU n.45 del 4-11-2020 )
Ricorso ex art. 127, comma 1, della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto del 24 luglio 2020, n. 29, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della predetta Regione 24 luglio 2020, n. 110, recante «Misure attuative per la definizione della capacita' assunzionale della Regione Veneto», quanto all'art. 1, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1), e terzo comma, della Costituzione. In data 24 luglio 2020, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110, e' stata pubblicata la legge regionale 24 luglio 2020, n. 110, recante «Misure attuative per la definizione della capacita' assunzionale della Regione Veneto». Con la legge in esame, la Regione Veneto ha inteso recare disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni definita sulla base di criteri di sostenibilita' finanziaria ed in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale dal decreto-legge, convertito, n. 34 del 2019, al fine di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2020. L'art. 1 della predetta legge, in particolare, intitolato «Disposizioni per l'assunzione di personale in base alla sostenibilita' finanziaria», reca le seguenti disposizioni: il primo comma prevede che al fine di dare attuazione all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, del 3 settembre 2019; il secondo comma prevede che a partire dall'annualita' 2020, al fine di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale applicabili rispettivamente alla Giunta e al Consiglio, i limiti di spesa del personale sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, di cui al comma 1, in misura proporzionale alle rispettive spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, stabilendo altresi' che Giunta e Consiglio applicano l'art. 5 del medesimo decreto con riparto ciascuno alla propria spesa di personale registrata nel 2018; il terzo comma prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta possono stipulare intese volte a definire forme di riparto per il rispettivo utilizzo delle capacita' assunzionali della regione nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Le anzidette disposizioni eccedono le competenze regionali e si prestano, pertanto, a censure di illegittimita' costituzionale, per i seguenti, Motivi Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. I) e terzo comma, della Costituzione. L'impugnata legge regionale interviene in materia di facolta' assunzionali delle regioni a statuto ordinario in violazione degli inderogabili criteri previsti dalla normativa statale di riferimento introdotti dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, e attuati con il successivo decreto in data 3 settembre 2019 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2019, n. 258). Al riguardo, giova preliminarmente osservare che Giunta e Consiglio regionali dispongono di forme di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. A conferma dell'evidente separatezza ed autonomia dei due organi, si evidenzia che, in materia di gestione delle risorse umane, Consiglio regionale e Giunta regionale: hanno autonomi ruoli e distinte dotazioni organiche del personale; predispongono differenti piani triennali dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; procedono all'emanazione ed allo svolgimento di separate procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; definiscono con criteri disgiunti ed alimentano in maniera autonoma i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale di propria competenza, sia di livello dirigenziale sia non dirigenziale. L'impugnata legge regionale, nello statuire per un verso un criterio di uniformita' di calcolo che si sostanzia nella cumulabilita' della spesa relativa al personale dei due diversi organi, e per altro verso una proporzionale ripartizione delle risorse da destinare alle facolta' assunzionali distintamente tra Giunta e Consiglio regionale, introduce una disciplina che e' all'evidenza non prevista ne' consentita da quella statale innanzi richiamata. Sulla base di quest'ultima, invero, le Regioni a statuto ordinario possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Il summenzionato decreto ministeriale del 3 settembre 2019, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), ha puntualmente definito le tipologie da ricomprendere, rispettivamente, tra la «spesa di personale» e le «entrate correnti». In particolare, per le entrate correnti sono da prendere in considerazione nella base di calcolo per la definizione dei valori soglia quelle rientranti negli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III, le quali sono costituite dalle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa (imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate proprie) di cui all'allegato 13/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsto dall'art. 15, comma 2, del medesimo decreto. Inoltre, tenuto conto che la Giunta regionale e il Consiglio regionale hanno, tra l'altro, separate dotazioni organiche e distinti ruoli del personale, non appare sostenibile che nell'ambito dell'autonomia di bilancio comunemente propria delle assemblee legislative regionali il predetto Consiglio regionale possa conseguire entrate correnti rientranti nel Titolo I; con cio' facendo venir meno una importante componente di tali entrate che costituiscono, invece, un elemento contabile-finanziario fondamentale e non modificabile nel rapporto con la spesa complessiva del personale, ai fini della definizione dei valori soglia utilizzabili per le nuove assunzioni. Da cio' consegue l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 delle assemblee legislative regionali per effetto della propria autonomia di bilancio ed in assenza di entrate di cui al Titolo I. La definizione dei predetti valori soglia operata dalla Regione Veneto anche per il Consiglio regionale, con valori delle entrate correnti non omogenei e corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 2, comma 1 del citato decreto ministeriale del 3 settembre 2019 (Titoli I, II eIII), determinerebbe il venir meno della certezza della sostenibilita' finanziaria a regime della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi che costituiscono principi cardine in materia di capacita' assunzionali delle regioni. Alla luce delle predette considerazioni, e' dunque evidente che le disposizioni regionali qui in contestazione contrastano sia con l'art. 117, comma secondo, lettera I) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, sia con il terzo comma del medesimo articolo, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. La rilevata illegittimita' costituzionale delle disposizioni recate dall'art. 1 dell'impugnata legge regionale comporta ex se, in via derivata, la caducazione degli ulteriori due articoli di cui la legge consta, aventi rispettivamente ad oggetto la clausola di neutralita' finanziaria e l'entrata in vigore. Per i suesposti motivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, in conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 settembre 2020, propone il presente ricorso ai fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni
P. Q. M. Voglia codesta eccellentissima Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto del 24 luglio 2020, n. 29, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della predetta Regione 24 luglio 2020, n. 110, recante «Misure attuative per la definizione della capacita' assunzionale della Regione Veneto», quanto all'art. 1, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1), e terzo comma, della Costituzione, con le conseguenti statuizioni. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositera' copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 settembre 2020, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, 18 settembre 2020 Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Di Martino