N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 settembre 2020 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della  Regione  Veneto  -  Disposizioni  per
  l'assunzione di personale in base alla sostenibilita' finanziaria -
  Previsione che la Regione determina cumulativamente  la  spesa  del
  personale della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale  -
  Previsione che, a partire  dall'annualita'  2020,  i  limiti  della
  spesa  del  personale,  ai  fini  di  procedere  ad  assunzioni  di
  personale a tempo indeterminato,  sono  determinati  ripartendo  la
  spesa massima complessiva in misura proporzionale  alla  rispettiva
  spesa  del  personale  registrata  nell'ultimo   rendiconto   della
  gestione approvato - Previsione che  l'Ufficio  di  presidenza  del
  Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare  intese
  volte a  definire  diverse  forme  di  riparto  per  il  rispettivo
  utilizzo della capacita' assunzionale della Regione. 
- Legge della Regione Veneto 24 luglio 2020, n. 29 (Misure  attuative
  per la definizione della capacita' assunzionale della  Regione  del
  Veneto), art. 1. 
(GU n.45 del 4-11-2020 )
    Ricorso ex art. 127, comma 1, della Costituzione  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, 12 
    nei confronti della Regione Veneto,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto del 24
luglio  2020,  n.  29,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
predetta Regione 24 luglio 2020, n. 110,  recante  «Misure  attuative
per  la  definizione  della  capacita'  assunzionale  della   Regione
Veneto», quanto all'art. 1, per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. 1), e terzo comma, della Costituzione. 
    In data 24 luglio 2020, nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Veneto n. 110, e' stata pubblicata la legge regionale 24 luglio 2020,
n. 110, recante «Misure attuative per la definizione della  capacita'
assunzionale della Regione Veneto». 
    Con la legge  in  esame,  la  Regione  Veneto  ha  inteso  recare
disposizioni in materia di assunzione di personale  nelle  regioni  a
statuto ordinario e nei comuni definita  sulla  base  di  criteri  di
sostenibilita' finanziaria ed in coerenza con i piani  triennali  dei
fabbisogni di personale dal  decreto-legge,  convertito,  n.  34  del
2019, al fine di procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato a decorrere dall'anno 2020. 
    L'art.  1  della  predetta  legge,  in  particolare,   intitolato
«Disposizioni  per   l'assunzione   di   personale   in   base   alla
sostenibilita' finanziaria», reca le seguenti disposizioni: 
        il primo  comma  prevede  che  al  fine  di  dare  attuazione
all'art. 33, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  la
Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta
regionale e  del  Consiglio  regionale  come,  allo  stato,  definita
dall'art. 2, comma 1, lett.  a)  del  decreto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, del  3
settembre 2019; 
        il secondo comma prevede che a partire dall'annualita'  2020,
al fine di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con  i  rispettivi  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
personale applicabili rispettivamente alla Giunta e al  Consiglio,  i
limiti di spesa del personale sono determinati  ripartendo  la  spesa
massima complessiva determinata in  applicazione  del  decreto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per  la  funzione
pubblica, di cui al comma 1, in misura proporzionale alle  rispettive
spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto  della  gestione
approvato, stabilendo  altresi'  che  Giunta  e  Consiglio  applicano
l'art. 5 del medesimo decreto con riparto ciascuno alla propria spesa
di personale registrata nel 2018; 
        il terzo  comma  prevede  che  l'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio e la Giunta possono stipulare intese volte a definire forme
di riparto per il rispettivo utilizzo  delle  capacita'  assunzionali
della regione nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. 
    Le anzidette disposizioni eccedono le competenze regionali  e  si
prestano, pertanto, a censure di illegittimita' costituzionale, per i
seguenti, 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 117, secondo comma,  lett.  I)  e  terzo  comma,
della Costituzione. 
    L'impugnata legge regionale interviene  in  materia  di  facolta'
assunzionali delle regioni a statuto ordinario  in  violazione  degli
inderogabili criteri previsti dalla normativa statale di  riferimento
introdotti dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34  del  2019,
convertito dalla legge n. 58 del 2019, e attuati  con  il  successivo
decreto  in  data  3  settembre  2019  del  Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  (in
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2019, n. 258). 
    Al  riguardo,  giova  preliminarmente  osservare  che  Giunta   e
Consiglio regionali dispongono di forme di  autonomia  organizzativa,
amministrativa e contabile. 
    A conferma dell'evidente separatezza ed autonomia dei due organi,
si evidenzia  che,  in  materia  di  gestione  delle  risorse  umane,
Consiglio regionale e Giunta regionale: 
        hanno autonomi  ruoli  e  distinte  dotazioni  organiche  del
personale; 
        predispongono differenti piani triennali dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
        procedono all'emanazione  ed  allo  svolgimento  di  separate
procedure concorsuali  per  il  reclutamento  di  personale  a  tempo
indeterminato; 
        definiscono con criteri disgiunti ed  alimentano  in  maniera
autonoma i fondi destinati al trattamento  economico  accessorio  del
personale di propria competenza, sia di livello dirigenziale sia  non
dirigenziale. 
    L'impugnata legge regionale,  nello  statuire  per  un  verso  un
criterio  di  uniformita'  di  calcolo   che   si   sostanzia   nella
cumulabilita' della spesa  relativa  al  personale  dei  due  diversi
organi, e  per  altro  verso  una  proporzionale  ripartizione  delle
risorse da destinare alle  facolta'  assunzionali  distintamente  tra
Giunta  e  Consiglio  regionale,  introduce  una  disciplina  che  e'
all'evidenza non prevista ne' consentita da  quella  statale  innanzi
richiamata. Sulla base di quest'ultima, invero, le Regioni a  statuto
ordinario  possono  effettuare  assunzioni  di  personale   a   tempo
indeterminato sino ad una spesa complessiva per  tutto  il  personale
dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come
percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle  medie
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. 
    Il summenzionato  decreto  ministeriale  del  3  settembre  2019,
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
all'art. 2, comma 1, lett. a)  e  b),  ha  puntualmente  definito  le
tipologie  da  ricomprendere,  rispettivamente,  tra  la  «spesa   di
personale» e le «entrate correnti». 
    In particolare, per le  entrate  correnti  sono  da  prendere  in
considerazione nella base di calcolo per la  definizione  dei  valori
soglia quelle rientranti negli accertamenti relativi ai Titoli I,  II
e III, le quali sono costituite dalle entrate di  natura  tributaria,
contributiva e perequativa (imposte, tasse, tributi speciali e  altre
entrate proprie) di cui all'allegato 13/1 al decreto  legislativo  n.
118 del 2011, previsto dall'art. 15, comma 2, del medesimo decreto. 
    Inoltre, tenuto conto che la  Giunta  regionale  e  il  Consiglio
regionale hanno, tra l'altro, separate dotazioni organiche e distinti
ruoli  del  personale,  non  appare   sostenibile   che   nell'ambito
dell'autonomia  di  bilancio  comunemente  propria  delle   assemblee
legislative  regionali  il   predetto   Consiglio   regionale   possa
conseguire entrate correnti rientranti nel Titolo I; con cio' facendo
venir  meno  una  importante   componente   di   tali   entrate   che
costituiscono, invece, un elemento contabile-finanziario fondamentale
e  non  modificabile  nel  rapporto  con  la  spesa  complessiva  del
personale, ai fini della definizione dei valori  soglia  utilizzabili
per le nuove assunzioni. 
    Da  cio'  consegue  l'esclusione  dall'ambito   di   applicazione
dell'art. 33, comma  1,  del  decreto-legge  n.  34  del  2019  delle
assemblee legislative regionali per effetto della  propria  autonomia
di bilancio ed in assenza di entrate di cui al Titolo I. 
    La definizione dei predetti valori soglia operata  dalla  Regione
Veneto anche per il Consiglio regionale,  con  valori  delle  entrate
correnti  non   omogenei   e   corrispondenti   a   quelli   indicati
dall'articolo 2, comma  1  del  citato  decreto  ministeriale  del  3
settembre 2019 (Titoli I, II  eIII),  determinerebbe  il  venir  meno
della certezza della sostenibilita' finanziaria a regime della  spesa
di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi che
costituiscono principi cardine in materia di  capacita'  assunzionali
delle regioni. 
    Alla luce delle predette considerazioni, e' dunque  evidente  che
le disposizioni regionali qui in contestazione  contrastano  sia  con
l'art. 117, comma secondo, lettera I) della  Costituzione,  il  quale
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, e
quindi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile,  sia
con il terzo comma del medesimo articolo, in materia di coordinamento
della finanza pubblica, cui la regione, pur nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    La  rilevata  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
recate dall'art. 1 dell'impugnata legge regionale comporta ex se,  in
via derivata, la caducazione degli ulteriori due articoli di  cui  la
legge consta,  aventi  rispettivamente  ad  oggetto  la  clausola  di
neutralita' finanziaria e l'entrata in vigore. 
    Per i suesposti motivi, il Presidente del Consiglio dei ministri,
in conformita' alla delibera  del  Consiglio  dei  ministri  adottata
nella riunione del 10 settembre 2020, propone il presente ricorso  ai
fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta eccellentissima  Corte  Costituzionale  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto  del
24 luglio 2020, n. 29,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
predetta Regione 24 luglio 2020, n. 110,  recante  «Misure  attuative
per  la  definizione  della  capacita'  assunzionale  della   Regione
Veneto», quanto all'art. 1, per  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma,  lett.  1),  e  terzo  comma,  della  Costituzione,   con   le
conseguenti statuizioni. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositera' copia conforme della delibera del Consiglio dei  ministri
adottata  nella  riunione  del  10   settembre   2020,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
        Roma, 18 settembre 2020 
 
          Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Di Martino