N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2020

Ordinanza  del  27  maggio  2020  del  Tribunale   di   Spoleto   nel
procedimento penale a carico di A.K.. 
 
Processo penale - Reati e  pene  -  Misure  urgenti  per  contrastare
  l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  -  Sospensione  del  corso
  della prescrizione nei procedimenti penali in cui opera,  ai  sensi
  dell'art. 83, comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  la
  sospensione dei termini per il compimento  di  qualsiasi  atto  dei
  procedimenti penali - Applicabilita' ai  fatti  di  reato  commessi
  anteriormente all'entrata in vigore della disposizione. 
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (Misure  di  potenziamento  del
  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per  famiglie,
  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19), convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  aprile
  2020, n. 27, art. 83, comma 4, come  modificato  dall'art.  36  del
  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti  in  materia  di
  accesso al credito e di adempimenti  fiscali  per  le  imprese,  di
  poteri speciali  nei  settori  strategici,  nonche'  interventi  in
  materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi  e
  processuali). 
(GU n.45 del 4-11-2020 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO 
 
    Il giudice all'udienza  del  27  maggio  2020,  sentiti  pubblico
ministero e difesa nell'ambito del  procedimento  a  carico  di  A.K.
recante n. 4560/2015 R.G.N.R. - 1099/18 R.G. Dib. ha  pronunciato  la
seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Lo scrivente giudice monocratico titolare del procedimento dubita
della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  83,   comma   4   del
decreto-legge n. 18/2020  (convertito  in  legge  n.  27/2020),  come
modificato dall'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nella
parte in cui, nel prevedere la sospensione della prescrizione  dal  9
marzo all'11  maggio  2020  non  esclude  l'applicabilita'  di  detta
sospensione ai  procedimenti  relativi  a  fatti  di  reato  commessi
anteriormente alla entrata in  vigore  della  disposizione  normativa
oggetto di censura. A parere di questo  giudicante  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  e'  rilevante  e   non   manifestamente
infondata. 
 
                   Sulla rilevanza della questione 
 
    Il processo penale a quo ha ad oggetto il reato di  cui  all'art.
658 del codice penale, che stando al capo d'accusa  risulta  commesso
il 21 maggio 2015. 
    In ragione del tempus commissi delicti la  prescrizione  massima,
determinata tenendo conto anche  dell'effetto  interruttivo  prodotto
dalla emissione  del  decreto  di  citazione  a  giudizio  datato  20
settembre 2018 ed esclusa la recidiva infraquinquennale  erroneamente
contestata in relazione  a  un  reato  di  natura  contravvenzionale,
sarebbe maturata il 21 maggio 2020, se non fosse per la norma di  cui
all'art. 83, comma 4  del  decreto-legge  n.  28/2020  (e  successive
modifiche) che ha introdotto  un  nuovo  caso  di  sospensione  della
prescrizione, di fatto spostando in avanti - al  prossimo  23  luglio
2020 - il momento temporale al quale ricollegare l'effetto  estintivo
del reato in contestazione. Invero, ai  sensi  di  tale  disposizione
normativa la prescrizione e' sospesa dal 9  marzo  all'  i  l  maggio
2020, in relazione ai procedimenti penali non ricompresi  nell'elenco
dei procedimenti urgenti da trattare di cui all'art. 83, comma 3  del
decreto-legge n. 18/2020 (e successive modifiche) e per i  quali  non
opera  neppure  la  sospensione  dei  termini  in  virtu'  di  quanto
stabilito dai comma secondo dello stesso articolo. 
    Ritiene quindi il giudicante che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sia rilevante poiche' la nuova ipotesi di  sospensione
della prescrizione costituisce l'unico ostacolo alla possibilita' che
l'autorita' giudiziaria  procedente  pronunci  una  sentenza  di  non
doversi procedere  ex  art.  129  del  codice  di  procedura  penale,
considerata l'assenza dei presupposti per l'emissione di una sentenza
di immediato proscioglimento nel merito. 
    Peraltro, la questione conserverebbe la  sua  rilevanza  anche  a
seguito del sindacato del giudice delle  leggi,  poiche'  alla  prima
udienza successiva il  tribunale  ben  potrebbe  esercitare  siffatti
poteri ufficiosi; invero il periodo di sospensione della prescrizione
ex art. 159, comma 1, n. 2 del codice penale - coincidente con quello
di   pendenza   del   giudizio   incidentale   innanzi   alla   Corte
costituzionale - sarebbe tamquam non esset poiche' successivo al gia'
prodottosi effetto estintivo del reato. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  previsione  normativa   del
suindicato   periodo   di   sospensione   della    prescrizione    e'
incostituzionale perche' contrasta con gli articoli  25,  comma  2  e
117, comma 1 della  Costituzione,  quest'ultimo  posto  in  relazione
all'art. 7 C.E.D.U. 
    Le norme costituzionali e convenzionali richiamate  sanciscono  a
chiare tenere il principio di irretroattivita'  delle  norme  penali,
mirante ad assicurare la «certezza di libere scelte d'azione»  (Corte
costituzionale n. 364/1988). 
    Nell'alveo  del  diritto   penale   sostanziale   rientra   anche
l'istituto della prescrizione e tale  affermazione  e'  assolutamente
pacifica in seno  alla  giurisprudenza  costituzionale.  Invero,  nel
recente passato  la  Corte  costituzionale  ha  enunciato  un  simile
principio: il riferimento va alla sentenza  n.  393/2006  -  relativa
alla riforma della prescrizione introdotta con legge n. 251/2005 - in
cui  il  giudice  delle  leggi  ha  affermato  che  il  principio  di
retroattivita' della lex mitior ha  il  suo  fondamento  nell'art.  3
della Costituzione e risulta coerente con la natura sostanziale della
prescrizione e con l'effetto da essa prodotto, in quanto «il  decorso
del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina  la
punibilita' in se' e per se', nel senso che costituisce una causa  di
rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva». 
    Parimenti,  con  la  sentenza   n.   324/08   sempre   la   Corte
costituzionale ha affermato che «la prescrizione, quale  istituto  di
diritto sostanziale, e' soggetta alla disciplina di cui  all'art.  2,
quarto comma del codice penale che prevede la regola  generale  della
retroattivita' della norma piu' favorevole, in quanto "il decorso del
tempo non si limita ad estinguere  l'azione  penale,  ma  elimina  la
punibilita' in se' e per se', nel senso che costituisce una causa  di
rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva"». 
    Poi, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 24/2017 e con  la
sentenza n. 115/2018 pronunciate per la  risoluzione  del  c.d.  caso
Taricco  -  allorquando  si  e'  espressa  sulla  compatibilita'  con
l'ordinamento costituzionale dell'applicazione retroattiva  di  norme
(in quel caso di fonte  giurisprudenziale)  che  avevano  ampliato  i
termini di prescrizione di  reati  che  ledono  interessi  di  natura
finanziaria  -  ha  ribadito  che  «un  istituto  che  incide   sulla
punibilita'  della  persona,  riconnettendo  al  decorso  del   tempo
l'effetto  di  impedire  l'applicazione  della   pena,   nel   nostro
ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio
di legalita' penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma
della Costituzione con formula di particolare ampiezza». Peraltro, le
pronunce da  ultimo  citate  hanno  addirittura  fatto  assurgere  il
divieto di retroattivita'  delle  norme  penali  in  malam  partem  a
controlimite costituzionale. 
    Stando   cosi'   le   cose,   l'applicazione   del   divieto   di
retroattivita' anche al regime della prescrizione (laddove  la  nuova
legge sia piu' sfavorevole) consente  pure  di  chiarire  quale  deve
essere la corretta interpretazione del rinvio, contenuto nell'incipit
dell'art.  159  del  codice  di  procedura  penale,   a   particolari
disposizioni di legge che prevedono ipotesi di sospensione  ulteriori
rispetto a  quelle  contemplate  dallo  stesso  articolo  del  codice
penale. Onde evitare facili elusioni del divieto di retroattivita' in
ambito penale ad opera del legislatore  ordinario  (invio  in  bianco
operato dalla citata disposizione puo' valere  unicamente  per  leggi
extracodicistiche preesistenti al codice penale ovvero successive  ma
entrate in vigore prima della commissione del fatto-reato di  cui  si
occupa il processo penale. 
    Il contrasto con gli articoli 25, comma 2 e 117,  comma  1  della
Costituzione  (in  relazione  all'art.  7  del  C.E.D.U.)  non   pare
superabile   nemmeno   in   via   esegetica,    dal    momento    che
un'interpretazione costituzionalmente e  convenzionalmente  orientata
e' impedita  dal  tenore  letterale  della  disposizione  legislativa
oggetto di censura, che sospende la prescrizione per  i  procedimenti
penali per i quali si applica la sospensione dei termini prevista  al
comma 2 dell'art. 83 del decreto-legge n.  18/2020,  lasciando  cosi'
intendere che la sospensione operi per tutti  i  procedimenti  penali
pendenti e quindi anche per quelli, come quello  in  esame,  che  non
hanno subito un rinvio d'ufficio ai sensi del comma 1 dell'art. 83, o
che  hanno  ad  oggetto  fatti  di   reato   commessi   anteriormente
all'entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020. 
    Peraltro, se si utilizzasse lo strumento dell'interpretazione per
circoscrivere l'applicazione della normativa di cui si  dubita  della
legittimita' costituzionale ai soli  procedimenti  relativi  a  reati
commessi dopo la sua entrata in vigore, si finirebbe  con  l'avallare
una pressoche' totale abrogazione tacita della norma, vanificando  lo
scopo preso di mira dai riformatori. L'incidente di costituzionalita'
rappresenta quindi l'unico rimedio attivabile per rimuovere il vulnus
costituzionale generato dal legislatore ordinario. 
    Ed invero, nemmeno la tesi della natura processuale dell'istituto
della prescrizione fatta propria dalle Corte di Strasburgo  (C.  Edu,
22 giugno 2000, Coeme e altri c. Belgio; C. Edu,  20  settembre  2011
Neftyanaya  Kompanya  Yukos  c.  Russia)  -  che  a   darvi   seguito
consentirebbe di derogare al divieto di retroattivita' - puo' mettere
in dubbio le conclusioni prospettate. E' noto infatti  che  le  fonti
sovranazionali dettano norme che lungi dallo stabilire punto ottimale
di equilibrio tra autorita'  e  liberta',  fissano  semplicemente  il
minimum standard, lasciando liberi gli Stati membri di prevedere piu'
elevati livelli di tutela a protezione dei diritti umani  (cfr.  art.
53 C.E.D.U. e art. 53 Carta di Nizza, recepita dall'art. 6 T.F.U.E.),
come e'  avvenuto  nell'ordinamento  italiano  per  l'istituto  della
prescrizione. 
    Poi, a voler seguire un approccio  pragmatico,  ammettendo  cioe'
l'applicazione  retroattiva  del  nuovo  caso  di  sospensione  della
prescrizione sull'assunto che  non  verrebbero  frustrate  l'esigenze
difensive del singolo e le sue aspettative circa i tempi entro cui lo
Stato deve esercitare il proprio potere  punitivo,  si  aprirebbe  la
strada a un case law, a cui la tradizione giuridica  continentale  e'
estranea  e  che  ben  difficilmente  potrebbe  permeare  il  sistema
costituzionale  italiano  fondato  sul  rispetto  delle  forme,   che
rappresenta  il  mai  troppo  scontato  corollario  applicativo   dei
principi  di  sottoposizione  del  giudice  alla  legge,  del  giusto
processo regolato dalla legge  e  della  obbligatorieta'  dell'azione
penale (articoli 101, 111 e 112  della  Costituzione):  principi  che
costituiscono le uniche effettive garanzie in un sistema  giudiziario
connotato da una organizzazione  gerarchico-burocratica.  Tuttalpiu',
l'emancipazione dalle forme e' stata seguita anche di  recente  dalla
Corte costituzionale, ma solo per rafforzare le garanzie individuali,
giammai per conculcarle (cfr. Corte costituzionale  n.  32/2020,  che
nell'occasione ha pure precisato che il principio di irretroattivita'
in malam partem non ammette  deroghe,  rappresentando  piuttosto  «un
bastione a garanzia dell'individuo contro possibili  abusi  da  parte
del potere legislativo»). 
    Ma anche a voler  seguire  l'avversata  impostazione  pragmatica,
quindi spingendosi a verificare se le rationes sottese al divieto  di
retroattivita' siano state o meno frustrate, la risposta non puo' che
essere  affermativa.  Infatti,  sebbene   l'introdotto   periodo   di
sospensione della prescrizione non sia addebitabile ad  alcuna  delle
parti in causa ne' all'inerzia dell'autorita' giudiziaria procedente,
e' tuttavia evidente come esso non possa che  incidere  negativamente
sul diritto di  difesa,  quanto  meno  nella  sua  declinazione  come
diritto di difendersi provando, che risulta  tanto  piu'  sacrificato
quanto maggiore e' la distanza temporale dalla  data  di  commissione
del reato addebitato all'imputato. E' senz'altro vero che  la  durata
di ogni processo dipende spesso da fattori aleatori  non  disponibili
dalle parti ne' prevedibili, e che fanno parte di questi  i  casi  di
sospensione del processo  (e  conseguentemente  della  prescrizione).
Tuttavia,  in  mancanza  di  una  preesistente   normativa   che   le
regolamentasse, a differenza di quelle disciplinate dall'art. 159 del
codice penale la nuova ipotesi di sospensione dei procedimenti ovvero
dei termini per il compimento di atti processuali non era prevedibile
neppure in astratto; sicche', non avendo  potuto  l'imputato  tenerne
conto -  valutazione  che  sarebbe  stata  potenzialmente  utile  per
orientare al meglio la difesa tecnica e l'autodifesa  -  ora  non  si
puo' pretendere che essa si ripercuota negativamente sulla  posizione
del  soggetto  accusato,  facendo  corrispondere  ad  essa  anche  la
sospensione del corso della prescrizione. 
    E poi, non si puo' trascurare  la  rilevanza  costituzionale  del
diritto all'oblio, da cui discende che lo Stato  persegua  e  punisca
reati entro tempi certi e predefiniti, di certo non  modificabili  ad
libitum, dovendo piuttosto essere ancorati al dies commessi  delicti.
L'introdotta  ipotesi  di  sospensione  della  prescrizione  annienta
invece tale garanzia, negando  all'imputato  il  diritto  di  riporre
fiducia sul fatto che «trascorso  del  tempo  dalla  commissione  del
fatto, si attenuino le esigenze di  punizione  e  maturi  un  diritto
all'oblio  in  capo   all'autore   di   esso»   (cosi'   ord.   Corte
costituzionale n. 24/17;  v.  pure  Corte  costituzionale  n.  143/14
secondo    cui    «la    prescrizione    costituisce,    nell'attuale
configurazione, un  istituto  di  natura  sostanziale  (ex  plurimis,
sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si  collega
preminentemente, da un lato,  all'"interesse  generale  di  non  piu'
perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso  dopo  la
loro commissione abbia fatto venir  meno,  o  notevolmente  attenuato
[...] l'allarme della coscienza comune" (sentenze n. 393 del  2006  e
n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, "al ʽdiritto
all'oblioʼ dei cittadini, quando il reato  non  sia  cosi'  grave  da
escludere tale tutela"»). 
    Per tutte le sopra enunciate ragioni, ad avviso di questo giudice
sussiste dunque contrasto tra l'art. 83, comma 4 del decreto-legge n.
18/2020 (convertito in legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 36
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e gli articoli 25, comma 2  e
117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 7 C.E.D.U. 
    Pertanto, presuppostane la rilevanza per l'odierno  procedimento,
deve sollevarsi  questione  di  legittimita'  costituzionale  che  si
ritiene non manifestamente infondata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 4  del  decreto-legge
n.  18/2020  (convertito  in  legge  n.  27/2020),  come   modificato
dall'art. 36 del decreto-legge n. 23/2020, nella parte in cui prevede
che  lo  stabilito  periodo  di  sospensione  della  prescrizione  si
applichi anche a fatti  di  reato  commessi  anteriormente  alla  sua
entrata in vigore; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata al  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
      Spoleto, 27 maggio 2020 
 
                         Il Giudice: Cercola