COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 settembre 2020 

Modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto  2019,  n.  64.
(Delibera n. 57/2020). (20A06004) 
(GU n.276 del 5-11-2020)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri,  o  al
Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di
cui all'art. 24, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  e   in
particolare l'art. 4, il quale dispone che il  citato  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate, sia denominato  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unita' programmatica
e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse
aree del Paese; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per
la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  ed   in
particolare il comma 703  dell'art.  1,  ferme  restando  le  vigenti
disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni  per
l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo  di  programmazione
2014-2020; 
  Visto l'art. 40  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,
recante «Disposizioni urgenti per la Citta' di Genova,  la  sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre  emergenze»;  che  ha
istituito la cabina di regia Strategia Italia; 
  Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 25, recante
al punto 1 la ripartizione  per  aree  tematiche  delle  risorse  FSC
2014-2020 e al punto 2 le regole di funzionamento del Fondo stesso; 
  Considerate le delibere successive alla citata delibera n.  25  del
2016, con le quali questo Comitato ha programmato le risorse del  FSC
disponibili  per  il  periodo  2014-2020,  destinandole  anche   alla
realizzazione  di  interventi  volti  alla  mitigazione  del  rischio
idrogeologico ed al ripristino e tutela della risorsa ambientale; 
  Vista la nota del Ministro per il  sud,  prot.  n.  1437-P  del  23
luglio 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal  competente
Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di
alcune modalita' di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico,  per  il  ripristino  e  la  tutela  della
risorsa ambientale e per  la  sicurezza  del  territorio,  ricompresi
negli strumenti programmatori del FSC 2014-2020  e  rientranti  nella
competenza dei  presidenti  di  regione  in  qualita'  di  commissari
straordinari delegati; 
  Considerato  che  la  proposta  contenuta  nella   suddetta   nota,
prevedeva, sempre  con  finalita'  di  impulso  all'attuazione  degli
interventi  per  la  mitigazione   e   il   contrasto   al   dissesto
idrogeologico, che le amministrazioni competenti possano rivolgersi -
ai sensi della delibera CIPE 7  agosto  2017,  n.  77  -  all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. «Invitalia», tramite il  ricorso  ad  azioni  di  sistema  che
saranno prioritariamente destinate al supporto della realizzazione di
interventi a valere sulle risorse FSC, nonche' quelli emergenziali di
competenza della Protezione civile; 
  Tenuto conto che la proposta prevedeva, altresi',  con  riferimento
ai singoli interventi finanziati  attraverso  il  FSC,  che  ciascuna
amministrazione o  soggetto  attuatore  possa  avvalersi  di  Sogesid
S.p.a.  «Sogesid»,  nell'ambito  di  apposita  convenzione,  per   le
attivita'  propedeutiche  e  strumentali  alla  messa   a   bando   e
realizzazione degli interventi, entro  il  limite  del  3  per  cento
dell'importo destinato al finanziamento degli interventi,  attraverso
apposite convenzioni stipulate sulla base dei  costi  previsti  dalla
convenzione-quadro  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  tutela  del
territorio e del mare, sottoscritta in data 19 dicembre 2018; 
  Considerato che la delibera CIPE n.  64/2019,  «Interventi  per  la
mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela
della  risorsa   ambientale.   Misure   per   l'accelerazione   degli
interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016» al punto 3 dispone
che «gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro,  per  i
quali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera  non
sia approvato un livello  di  progettazione  utile  per  attivare  le
procedure di affidamento dei lavori, sono de-finanziati e le relative
risorse  sono  riprogrammate  ai  sensi  del  citato  art.   44   del
decreto-legge n. 34 del 2019»; 
  Valutato che la predetta delibera risulta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  in  data  11  ottobre  2019,  e,
pertanto, il termine di approvazione di un livello  di  progettazione
utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, di cui  al
comma precedente, e' scaduto il 10 aprile 2020; 
  Tenuto conto che anche la proroga determinata  da  quanto  disposto
dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27  (modificato  dal
decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - il  quale  prevede  che  non  si
tiene  conto,  nel   computo   dei   termini   per   i   procedimenti
amministrativi, del tempo trascorso  tra  la  scadenza  indicata  (se
successiva al 23 febbraio 2020) e il 15 maggio  2020  -  e',  oramai,
scaduta; 
  Considerata la nota del 15 novembre 2019 (pervenuta al DIPE  il  27
febbraio 2020), del presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, trasmessa al Ministro per  le  riforme  regionali,
recante l'approvazione dell'ordine del giorno n. 19  del  2019  della
Conferenza, con la quale veniva richiesta la modifica della  delibera
CIPE n. 64 del 2019 con la cancellazione dell'art. 3 sopra citato; 
  Valutata l'informativa sulle tematiche del dissesto idrogeologico e
la  mitigazione  dei  rischi  che  il  Sottosegretario  di  Stato  al
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  ha
reso nella seduta del CIPE del 17 marzo 2020, nel corso  della  quale
ha illustrato e consegnato anche una rilevante  documentazione  sullo
stato di attuazione dei diversi provvedimenti  dalla  quale  emergono
diverse  criticita'  in  relazione  alla  fase   realizzativa   degli
interventi, da parte delle strutture regionali e commissariali; 
  Considerato che il Capo Dipartimento del DIPE con nota n. 3677  del
30 giugno 2020 ha chiesto al Ministero  dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del  mare  e  al  presidente  della  Conferenza  dei
presidenti delle regioni, quale fosse l'orientamento delle rispettive
amministrazioni e  organi  circa  il  mancato  rispetto  dei  termini
procedurali di cui alla delibera CIPE n. 64 del 2019. 
  Considerata, altresi',  la  successiva  nota  10  luglio  2020  del
presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
con la quale si ribadisce che la  Conferenza  ha  concordato  che  il
termine di riferimento per gli interventi di cui  al  punto  3  della
delibera CIPE n. 64 del 2019 debba essere ristabilito al 31  dicembre
2021, cosi' come originariamente previsto dalla delibera CIPE  n.  26
del 2018; 
  Considerate  le  note  9  luglio  2020  e   4   agosto   2020   del
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; 
  Vista la nota del Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 12 agosto 2020; 
  Vista la nota  n.  16903  del  22  settembre  2020,  del  Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con  la  quale
si propone la modifica del punto 3 della  delibera  CIPE  n.  64  del
2019; 
  Considerata  la  discussione  sulla  proposta   del   provvedimento
avvenuto nella riunione preparatoria del CIPE 24 settembre 2020; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svoltosi ai sensi  dell'art.
3 della delibera  CIPE  28  novembre  2018,  n.  82,  concernente  il
regolamento interno di questo Comitato; 
  Vista  la  nota,  prot.  DIPE  n.  5265  del  29  settembre   2020,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
posta a base dell'odierna seduta del CIPE; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il punto  3  della  delibera  CIPE  n.  64  del  2019  e'  cosi'
sostituito: 
    «3. Per gli interventi di valore inferiori a 10 milioni di  euro,
le  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  per  l'affidamento  dei
lavori devono essere assunte, in coerenza con quanto  disposto  dalla
delibera CIPE 28 febbraio  2018  n.  26,  entro  il  termine  del  31
dicembre 2021. A tal fine i presidenti delle regioni, in qualita'  di
commissari  straordinari  ed  i  soggetti  attuatori   delegati,   si
avvalgono delle societa' "in house"  dello  Stato  individuate  dalla
normativa nazionale e delle centrali di  committenza  qualificate  ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
recante "Codice dei  contratti  pubblici".  Le  relative  spese  sono
ricomprese nel quadro economico del singolo intervento ai  sensi  del
comma 11-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 del 2016. La mancata  assunzione  di  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021 comporta  la  revoca
delle  risorse  assegnate  ai  relativi  interventi.   Il   Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare  riferisce  al
Comitato circa lo stato di attuazione  della  presente  disposizione,
predisponendo una specifica relazione intermedia  alla  data  del  30
giugno 2021». 
 
    Roma, 29 settembre 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1303