1. Premessa
Con la presente comunicazione la Banca d'Italia da' attuazione
agli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea (European Banking
Authority - EBA) che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla
compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell'informativa
al pubblico (EBA/GL/2020/11 e EBA/GL/2020/12) alla luce delle
modifiche ai requisiti normativi introdotte con regolamento UE n.
873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. «Quick-fix»).
In particolare, vengono recepiti i seguenti atti di secondo
livello emanati dall'EBA:
1) Guidelines on supervisory reporting and disclosure
requirements in compliance with CRR «Quick fix» in response to the
COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/11);
2) Guidelines on uniform disclosures under article n. 473a of
regulation (EU) n. 575/2013 (CRR) on the transitional period for
mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to
ensure compliance with the CRR «Quick fix» for the COVID-19 pandemic
(EBA/GL/2020/12).
2. Contenuto
Gli orientamenti in materia di requisiti di reporting e di
informativa al pubblico, di cui al punto 1, forniscono indicazioni
sul trattamento segnaletico da adottare in relazione alle seguenti
modifiche regolamentari introdotte dal «Quick fix»:
a) ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria: i)
l'esclusione temporanea delle esposizioni verso banche centrali dal
calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente (art. 500-ter
CRR); ii) l'entrata in vigore anticipata, rispetto a quanto previsto
dal CRR2, del trattamento normativo previsto degli acquisti e delle
vendite di «contratti standardizzati» (c.d. «regular-way») in attesa
di regolamento (art. 500-quinquies CRR);
b) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del
rischio di credito, il trattamento prudenziale piu' favorevole
previsto per le PMI e per le esposizioni infrastrutturali, nonche' i
prestiti a pensionati e dipendenti (con contratto a tempo
indeterminato) garantiti dalla pensione o dallo stipendio del
mutuatario (articoli 123, 501 e 501-bis CRR);
c) ai fini delle segnalazioni riferite ai Fondi propri: i)
l'introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e
perdite non realizzati su attivita' finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditivita' complessiva verso le controparti
di cui agli articoli 115, par. 2 e 116 par. 4 del CRR (art. 468 del
CRR); ii) le modifiche alle disposizioni transitorie per
l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sul CET1 che prevedono, tra
l'altro, un incremento della percentuale di perdite attese da
reintegrare nei Fondi propri e la proroga di due anni del periodo
transitorio (art. 473-bis CRR).
Tali orientamenti prevedono anche, in relazione all'esercizio
dell'esclusione di cui alla lettera a), l'integrazione
dell'informativa al pubblico con una specifica disclosure
sull'ammontare dell'esposizione verso banche centrali oggetto di
esclusione e sul relativo effetto sull'indice di leva finanziaria.
Gli orientamenti in materia di informativa al pubblico, di cui al
punto 2, modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti
sui Fondi propri delle modifiche di cui alla lettera c). I principali
cambiamenti riguardano: i) l'estensione del periodo di informativa
dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in
materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi
di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese
nell'ambito delle discrezionalita' previste dall'art. 473-bis del
CRR, come modificato dal «Quick-fix»; ii) l'introduzione di nuovi
requisiti informativi relativi al trattamento prudenziale transitorio
previsto per gli utili e le perdite non realizzati su esposizioni
verso determinate controparti valutate al fair value con impatto
sulla redditivita' complessiva.
Dato il contesto di necessita' e urgenza e stante la natura
contenuta delle modifiche, la Banca d'Italia (cosi' come l'EBA, che
ha solo notificato al Banking Stakeholder Group la sua intenzione di
emanare questi orientamenti) non ha condotto una consultazione
pubblica, ne' un'analisi di impatto della regolamentazione (1) .
La presente comunicazione ha natura di provvedimento di carattere
generale vincolante per le SIM e i gruppi di SIM ed entra in vigore
il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente comunicazione e' stata emanata previo parere della
CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.
__________
(1) Cfr. art. 8, comma 1 del provvedimento del 9 luglio 2019,
"Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di
natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262".