BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Comunicazione  del  23  ottobre  2020.  Orientamenti   dell'Autorita'
bancaria europea in materia di obblighi segnaletici e di  informativa
al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel  regolamento  n.
873/2020 (c.d. CRR «Quick-fix») applicabili alle SIM e ai  gruppi  di
SIM. (20A05963) 
(GU n.277 del 6-11-2020)

 
1. Premessa 
 
    Con la presente comunicazione la Banca  d'Italia  da'  attuazione
agli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea  (European  Banking
Authority - EBA)  che  forniscono  chiarimenti  e  indicazioni  sulla
compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell'informativa
al  pubblico  (EBA/GL/2020/11  e  EBA/GL/2020/12)  alla  luce   delle
modifiche ai requisiti normativi introdotte  con  regolamento  UE  n.
873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. «Quick-fix»). 
    In particolare, vengono  recepiti  i  seguenti  atti  di  secondo
livello emanati dall'EBA: 
      1)  Guidelines  on   supervisory   reporting   and   disclosure
requirements in compliance with CRR «Quick fix» in  response  to  the
COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/11); 
      2) Guidelines on uniform disclosures under article n.  473a  of
regulation (EU) n. 575/2013 (CRR)  on  the  transitional  period  for
mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own  funds  to
ensure compliance with the CRR «Quick fix» for the COVID-19  pandemic
(EBA/GL/2020/12). 
 
2. Contenuto 
 
    Gli orientamenti in  materia  di  requisiti  di  reporting  e  di
informativa al pubblico, di cui al punto  1,  forniscono  indicazioni
sul trattamento segnaletico da adottare in  relazione  alle  seguenti
modifiche regolamentari introdotte dal «Quick fix»: 
      a) ai fini del calcolo  dell'indice  di  leva  finanziaria:  i)
l'esclusione temporanea delle esposizioni verso banche  centrali  dal
calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente (art. 500-ter
CRR); ii) l'entrata in vigore anticipata, rispetto a quanto  previsto
dal CRR2, del trattamento normativo previsto degli acquisti  e  delle
vendite di «contratti standardizzati» (c.d. «regular-way») in  attesa
di regolamento (art. 500-quinquies CRR); 
      b) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte  del
rischio  di  credito,  il  trattamento  prudenziale  piu'  favorevole
previsto per le PMI e per le esposizioni infrastrutturali, nonche'  i
prestiti  a  pensionati  e  dipendenti   (con   contratto   a   tempo
indeterminato)  garantiti  dalla  pensione  o  dallo  stipendio   del
mutuatario (articoli 123, 501 e 501-bis CRR); 
      c) ai fini delle segnalazioni  riferite  ai  Fondi  propri:  i)
l'introduzione di  un  filtro  prudenziale  temporaneo  per  utili  e
perdite non realizzati su  attivita'  finanziarie  valutate  al  fair
value con impatto sulla redditivita' complessiva verso le controparti
di cui agli articoli 115, par. 2 e 116 par. 4 del CRR (art.  468  del
CRR);  ii)   le   modifiche   alle   disposizioni   transitorie   per
l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sul CET1 che  prevedono,  tra
l'altro,  un  incremento  della  percentuale  di  perdite  attese  da
reintegrare nei Fondi propri e la proroga di  due  anni  del  periodo
transitorio (art. 473-bis CRR). 
    Tali orientamenti prevedono  anche,  in  relazione  all'esercizio
dell'esclusione   di   cui   alla    lettera    a),    l'integrazione
dell'informativa   al   pubblico   con   una   specifica   disclosure
sull'ammontare dell'esposizione  verso  banche  centrali  oggetto  di
esclusione e sul relativo effetto sull'indice di leva finanziaria. 
    Gli orientamenti in materia di informativa al pubblico, di cui al
punto 2, modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli  impatti
sui Fondi propri delle modifiche di cui alla lettera c). I principali
cambiamenti riguardano: i) l'estensione del  periodo  di  informativa
dovuta alla proroga delle  disposizioni  sul  regime  transitorio  in
materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi
di  natura  qualitativa  volti  a  comprendere  le  decisioni   prese
nell'ambito delle discrezionalita'  previste  dall'art.  473-bis  del
CRR, come modificato dal «Quick-fix»;  ii)  l'introduzione  di  nuovi
requisiti informativi relativi al trattamento prudenziale transitorio
previsto per gli utili e le perdite  non  realizzati  su  esposizioni
verso determinate controparti valutate  al  fair  value  con  impatto
sulla redditivita' complessiva. 
    Dato il contesto di necessita'  e  urgenza  e  stante  la  natura
contenuta delle modifiche, la Banca d'Italia (cosi' come  l'EBA,  che
ha solo notificato al Banking Stakeholder Group la sua intenzione  di
emanare  questi  orientamenti)  non  ha  condotto  una  consultazione
pubblica, ne' un'analisi di impatto della regolamentazione (1) . 
    La presente comunicazione ha natura di provvedimento di carattere
generale vincolante per le SIM e i gruppi di SIM ed entra  in  vigore
il  giorno  della  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    La presente comunicazione e' stata emanata  previo  parere  della
CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF. 
 
__________ 

(1) Cfr. art. 8,  comma  1  del  provvedimento  del  9  luglio  2019,
    "Regolamento recante la disciplina dell'adozione  degli  atti  di
    natura normativa o di contenuto  generale  della  Banca  d'Italia
    nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 23
    della legge 28 dicembre 2005, n. 262".