MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2020 

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo  ruolo  dei  crediti
vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., relativi  alla  tariffa  del
servizio idrico integrato. (20A06126) 
(GU n.279 del 9-11-2020)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17 del  predetto  decreto
legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra  l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis del predetto art. 17 del  decreto  legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia
e delle finanze puo' autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante
ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni  a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza  pubblica
di tali crediti; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,   recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e  per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 del decreto-legge  n.  193
del 2016, come modificato dal decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare  al
soggetto  preposto  alla  riscossione  nazionale  le   attivita'   di
riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle  entrate  tributarie   o
patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,
delle societa' da esse partecipate»; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»; 
  Considerato   che   l'Acquedotto   Pugliese   S.p.a.,   interamente
partecipata  dalla  Regione  Puglia,  gestisce  il  servizio   idrico
integrato nell'ATO Unico Puglia; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141  che,  all'art.
1, ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo per  l'acquedotto
pugliese in societa' per azioni con la  denominazione  di  Acquedotto
Pugliese S.p.a. e, all'art. 2, ha affidato  alla  predetta  societa',
fino al 31 dicembre 2018, le finalita' gia' attribuite all'ente dalla
normativa riguardante l'ente stesso; 
  Visto l'art. 1, comma 906 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  che
ha prorogato il  termine,  di  cui  al  citato  art.  2  del  decreto
legislativo n. 141 del 1999, al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 24, comma 1-bis del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58
che ha ulteriormente prorogato il suddetto  termine  al  31  dicembre
2023; 
  Vista  la  nota  n.  44272  del  27  maggio  2019,  con  la   quale
l'Acquedotto  Pugliese  S.p.a.  ha  chiesto   l'autorizzazione   alla
riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa
del servizio idrico integrato, in quanto affidataria  della  gestione
del servizio a seguito di Convenzione per la  gestione  del  servizio
idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Puglia; 
  Vista  la  nota  n.  58408  dell'11  luglio  2019,  con  la   quale
l'Acquedotto  Pugliese  S.p.a.  ha  integrato  la  documentazione   a
supporto della propria richiesta di autorizzazione alla riscossione a
mezzo ruolo dei crediti relativi alla  tariffa  del  servizio  idrico
integrato; 
  Vista  la  nota  n.  83263  del  18  ottobre  2019,  con  la  quale
l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha fornito i  richiesti  chiarimenti  in
merito all'ambito territoriale di propria competenza; 
  Vista la deliberazione n. 1170 del 18 luglio 2017,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del  7  agosto  2017,
con la quale la Giunta regionale ha deliberato di affidare, ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, la riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali delle societa' partecipate  dalla
Regione Puglia, fermo restando quanto previsto  dall'art.  17,  commi
3-bis e 3-ter del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,
all'ente Agenzia delle entrate-riscossione; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 79016 del 1° giugno 2020; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Acquedotto
Pugliese S.p.a.,  in  ragione  della  natura  dell'attivita'  svolta,
relativa all'erogazione del servizio idrico integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo  dei   crediti   vantati   dall'Acquedotto   Pugliese   S.p.a.,
interamente partecipata  dalla  Regione  Puglia,  relativamente  alla
tariffa del servizio idrico integrato nell'ATO Unico Puglia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 ottobre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri