AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Vagirux» (20A06086) 
(GU n.284 del 14-11-2020)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 150 del 30 ottobre 2020 
 
    Procedura europea n. HU/H/0632/001/DC e n. HU/H/0632/001/IA/001. 
    Descrizione  del  medicinale  e   attribuzione   n.   A.I.C:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VAGIRUX,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC, con sede legale e  domicilio
fiscale in 1103 Budapest-Ungheria, Gyomroi UT 19-21, Ungheria (HU); 
    Confezione: «10 microgrammi compresse vaginali» 18  compresse  in
blister Pvc/Pvd/Al - A.I.C. n. 048856013 (in base 10) 1GLYYF (in base
32); 
    Confezione: «10 microgrammi compresse vaginali» 24  compresse  in
blister Pvc/Pvd/Al - A.I.C. n. 048856025 (in base 10) 1GLYYT (in base
32). 
    Forma farmaceutica: compresse vaginali. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione:  tenere  il  blister
nell'imballaggio esterno di  cartone  per  proteggere  il  medicinale
dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni compressa vaginale contiene:  estradiolo
emiidrato equivalente a 10 microgrammi di estradiolo. 
    Eccipienti: 
      compressa: 
        Ipromellosa; 
        Lattosio monoidrato; 
        Amido di mais; 
        Magnesio stearato. 
    Film di rivestimento: 
        Ipromellosa; 
        Macrogol. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Haupt  Pharma  Münster  GmbH,  Schle  ebrüggenkamp  15,   48159
Münster, Germania; 
      Gedeon Richter Plc., 1103 Budapest Gyömrői ut 19-21, Ungheria. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento della vaginite atrofica  da
carenza estrogenica in donne in postmenopausa. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.