N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, recante misure per il superamento del precariato - Previsione che, fino al 31 dicembre 2022, il personale assunto con contratti di lavoro flessibile puo' rientrare nella riserva di posti destinata al personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Impiego pubblico - Sanita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Dirigenza sanitaria - Modificazioni della legge provinciale n. 16 del 2010 - Nomina dei direttori per ogni articolazione organizzativa fondamentale - Requisiti - Esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea - Criteri per l'affidamento - Partecipazione alla procedura. - Legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), artt. 9, 18 e 29.(GU n.47 del 18-11-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione, per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6, articoli 9, 18 e 29 della legge provinciale Trento n. 6/2020 nelle parti e per i motivi in seguito illustrati, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 settembre 2020. 1. Sul Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige 6 agosto 2020, n. 32, numero straordinario n. 1, e' stata pubblicata la legge della Provincia di Trento 6 giugno 2020, n. 6 recante disposizioni in tema di «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022». 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale legge presenti profili di incostituzionalita' e, pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti Motivi 3. L'art. 9 apporta modifiche all'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, che reca disposizioni in tema di superamento del precariato. In particolare, la novella di cui alla lettera c) - per effetto della quale alla fine del comma 10 del citato art. 12 sono inserite le parole «in via transitoria, fino ai 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 puo' rientrare nella riserva di posti» - consente di includere, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, anche il personale assunto con contratti di lavoro flessibile nella riserva dei posti che il comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, oggetto di modifica, destina al personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato (1) . 4. La norma di cui alla citata lettera c) risulta illegittima nella misura in cui assimila, ai fini della riserva dei posti nei concorsi banditi dalla provincia e dei riferimenti temporali entro cui il legislatore nazionale ha inteso circoscrivere le procedure di stabilizzazione, al personale assunto con contratto a tempo determinato quello in servizio con tipologie contrattuali di lavoro flessibile. In tal modo, viene in sostanza previsto per quest'ultimo un doppio canale di accesso e per un tempo, fino al 31 dicembre 2022, sia pur individuato in via transitoria, che non trova riscontro nella citata normativa nazionale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 (2) . 5. In forza di quanto detto si palesa pertanto una violazione sia degli articoli 3, 97, sia dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione, peraltro, esorbita anche dai limiti dettati dalle competenze statutarie. 6. L'art. 18, comma 9, reca modifiche al comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010) (3) . Per effetto di tali modifiche, per il conferimento dell'incarico di direttore di ogni «articolazione organizzativa fondamentale» - Dipartimento di prevenzione, Distretto sanitario e servizio ospedaliero provinciale - sono previsti i seguenti requisiti: 1. diploma di laurea; 2. esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche e private, di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nei dieci anni precedenti la nomina; 3. assenza di cause di incompatibilita' e inconferibilita' previste dalla normativa statale vigente. 7. Con riferimento al requisito di cui al punto n. 2 la norma, nell'equiparare l'esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, delle strutture private, di media o grande dimensione a quella acquisita nelle strutture pubbliche per il conferimento dell'incarico di direttore delle predette articolazioni organizzative, si pone in contrasto con le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Tali disposizioni sono richiamate dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 506/1992, il quale, nel prevedere che «alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina affine», precisa che «gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484». 8. Infatti, l'art. 12 di tale decreto del Presidente della Repubblica prevede, per l'accesso al secondo livello dirigenziale, che: «i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». La valutazione dell'anzianita' di servizio maturata presso gli istituti, enti ed istituzioni private e', quindi, consentita per quegli istituti ed enti i cui ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni inerenti lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, ed abbiano ottenuto, a domanda, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri. 9. La predetta norma si pone in contrasto, peraltro, con le vigenti disposizioni contrattuali, le quali - nel disciplinare il conferimento degli incarichi - prevedono che nel computo degli anni necessari ai fini del predetto conferimento di incarichi dirigenziali quali quelli previsti nella legge regionale in esame rientrano i periodi di effettiva anzianita' di servizio maturata in qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti del servizio sanitario nazionale, nonche' i periodi relativi ad attivita' sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione europea con o senza soluzione di continuita' e non gia' un'esperienza di direzione in enti, aziende e strutture private (art. 18, comma 4, dei C.C.N.L. Area della sanita' 2016/2018). 10. Cio' posto, si ritiene che la norma provinciale in esame contrasti per il profilo segnalato con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) in relazione alle sostanziali deroghe alle disposizioni legislative vigenti e alla disciplina contrattuale che la legge provinciale determina. 11. Non puo' valere in contrario il fatto che l'art. 31, comma 2 della legge provinciale n. 16/2010 faccia riferimento ai principi contenuti nelle specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 per quanto concerne il conferimento degli incarichi di direttore delle predette articolazioni organizzative fondamentali; stabilisce, per gli incarichi di struttura complessa, di direttore di distretto, etc. specifici requisiti. 12. La disposizione provinciale non risulta in linea: con l'art. 3-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 a norma del quale «l'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria»; con l'art. 7-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che, nell'individuare i requisiti che deve possedere il direttore del Dipartimento di prevenzione, prevede che: «il Dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e' organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del dipartimento e' scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianita' di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate». 13. L'incarico di direttore del distretto, ex art. 3-sexies cit., puo' essere quindi conferito a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 da almeno dieci anni, e non gia' ad un dirigente dell'azienda che abbia maturato la predetta esperienza «in enti, aziende, strutture pubbliche e private, di media o grande dimensione». Le medesime considerazioni valgono anche per l'incarico di dirigente del «servizio ospedaliero provinciale» considerata la specificita' del requisito richiesto dalla legge provinciale in esame quale il diploma nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. 14. Deve ribadirsi, in proposito, che l'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 rinviare ai decreto del Presidente della Repubblica nn. 483 e 484/1997 sia ai fini della determinazione dei requisiti per accedere mediante concorso, per titoli ed esami, alla dirigenza sanitaria che per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa specificando, al comma 7, come questi ultimi siano attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 15. Resta fermo, inoltre, che qualora i predetti incarichi rientrino in un incarico di struttura complessa l'affidamento dello stesso debba svolgersi nell'ambito della procedura indicata nell'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 ovvero secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 16. Le disposizioni statali concernenti i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici, il regime di cumulabilita' e il collocamento in aspettativa durante il periodo di svolgimento delle funzioni sono ispirate dal principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione e, quindi, dagli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' della stessa, mirando a prevenire al contempo l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse in grado di compromettere ex ante l'imparzialita' del pubblico funzionario e assicurando le migliori condizioni affinche' l'attivita' amministrativa sia sottratta ad impropri condizionamenti esterni, in ossequio ai doveri di fedelta' e onore cui sono tenuti i cittadini (art. 54 della Costituzione) e al principio di imparzialita' (art. 97 della Costituzione). 17. Inoltre, la disposizione provinciale impugnata viola i principi fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia concorrente della «tutela della salute». Infatti, secondo il consolidato orientamento di codesta Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 422/2006 e n. 295/2009), sono da ricondursi alla materia della tutela della salute le disposizioni statali dettate in tema di «governance» delle aziende sanitarie. 18. Tali disposizioni si pongono quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione finalizzati al miglioramento del «rendimento» del servizio offerto e posti a garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione, anche della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata e del funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale. 19. In conclusione, la disposizione regionale censurata si pone contrasto con gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e 117, terzo comma, in quanto viola principi fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia concorrente della «tutela della salute», della Costituzione. La disposizione, peraltro, esorbita anche dai limiti dettati dalle competenze statutarie. 20. L'art. 29 della legge provinciale Trento n. 6/2020 apporta modifiche all'art. 3 della legge n. 2 del 2020 rubricato «Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea», prevedendo che: «1. La rubrica dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea". 2. Prima del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente: "01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020." 3. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: «procedono all'appalto di lavori» sono sostituite dalle seguenti: "possono sempre procedere all'appalto di lavori". 4. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono aggiunte le parole: "Si applicano i commi 5, 6, 6-bis e 8 dell'art. 2." 5. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' abrogato. 6. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' abrogato. 7. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inseriti i seguenti: 5-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01, dall'art. 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. 5-ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi. 5-quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare e' dimezzato». 21. La disposizione contenuta all'art. 3 della legge provinciale Trento n. 2 del 2020, prima della attuale novella, prevedeva che le amministrazioni aggiudicatrici procedessero all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata e disciplinava le relative modalita' di selezione in modo differente da quanto previsto nella normativa dei contratti pubblici, disponendo, ai commi 1 e 2, che: «1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. 2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi». 22. Nello specifico il contrasto emergeva - ed e' stato censurato - rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei c.d. contratti sotto soglia avvengano «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese» (4) . 23. La disposizione contenuta all'art. 3 della legge provinciale Trento n. 2 del 2020 e' stata, quindi, impugnata con delibera del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020, in quanto, impattando sulla concorrenza, investiva le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (Corte costituzionale, sentenze nn. 166 e 160/2019). 24. Le modifiche ora apportate dall'art. 29 della legge provinciale Trento n. 6 del 2020, non consentono di ritenere superate le censure formulate relativamente all'art. 3 della legge n. 2 del 2020. Pertanto, in relazione a tale disposizione si propongono integralmente le questioni gia' oggetto di impugnativa in ordine al suddetto art. 3 della legge provinciale Trento n. 2 del 2020, in quanto la provincia eccede dalle competenze statutarie, con contrasto all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza. (1) Il comma 10 dell'art. 12 della P n. 15/2018 disponeva originariamente che: «Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attivita' riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso e' indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale puo' essere attribuito un apposito punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio». Il comma 2, stesso articolo prevede che: «2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine e' possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purche' relativi ad attivita' svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale e' indetto il concorso». (2) L'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, per quanto d'interesse, prevede che: «1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce concorso». (3) Sostituendo le parole «Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei requisiti previsti all'art. 28, comma 5, lettere a) e c). Con riferimento al requisito previsto dall'art. 28, comma 5, lettera b), e' richiesta un'esperienza di direzione di durata almeno triennale», con le parole: «Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina; assenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita' previste dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilita' alla nomina» (4) Inoltre, come rilevato nel ricorso proposto avverso l'art. 3 nella sua originaria formulazione - in relazione al quale e' stata fissata l'udienza di discussione per il 26 gennaio 2021 - , l'art. 36 cit. detta un'articolata e diversa disciplina delle modalita' di affidamento di tali contratti, prevedendo: «"a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8»
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia, per i motivi illustrati nel presente ricorso, dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 9, 18 e 29 della legge provinciale Trento n. 6/2020 nelle parti e per i motivi in precedenza illustrati. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1. delibera del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020 in copia autentica con l'allegata relazione; 2. legge Provincia autonoma Trento 6 agosto 2020, n. 6; 3. C.C.N.L. Dirigenti comparto sanita' 2016/2018 - stralcio. Roma, 2 ottobre 2020 L'Avvocato dello Stato: Maddalo