N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 - Interventi urgenti a sostegno dei Comuni conseguenti ad avversita' atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane - Previsione che il relativo rifinanziamento e' garantito attraverso una variazione sul bilancio regionale di previsione 2020. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 14 del 2020 - Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci - Previsione che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 e 350.000,00, sia realizzata attraverso la riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022. - Legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20 ("Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti"), artt. 5, comma 2, e 6.(GU n.47 del 18-11-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri patrocinato ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti Fax 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano nei confronti Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge n. 20 del 31 luglio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 114 del 5 agosto 2020, articoli 5, comma 2, e 6, giusta delibera consiliare del 30 settembre 2020; La legge regionale in epigrafe detta modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) ed e' censurabile laddove agli articoli 5, comma 2, e 6 detta disposizioni prive di idonee coperture finanziarie, si' da risultare in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui ogni legge comportante spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte. L'art. 5, comma 2, della legge regionale prevede: «2. Ai sensi dell'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile) e' garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020: a) Lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) e' ridotto di euro 2.900.000,00; b) Lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 e' corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00». Il successivo art. 6, inoltre, dispone: 1. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole «diminuzione parte spesa Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato "Fondi di Riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C. 'per euro 100.000,00' sono sostituite dalle parole "diminuzione parte spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00". 2. Al comma 8 dell'art. 30 della legge regionale 14/2020 le parole "b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono sostituite dalle parole "b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00». Orbene l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge, n. 18 del 2020 cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020, richiamato dalla norma regionale, prevede che «il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi». La norma statale quindi, consente la possibilita' di variare il bilancio di previsione per ridurre in quota di recupero del disavanzo iscritta nel primo esercizio di un importo pari al maggior recupero determinato nell'esercizio precedente. L'applicabilita' di tale previsione, tuttavia, presuppone l'approvazione di un piano di rientro dettagliato, che individui chiaramente le attivita' da adottare in ciascun anno cosi' da poter determinare esattamente la quota di maggior recupero realizzata nell'esercizio precedente, considerando solo quello che puo' essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato; la quota cosi' determinata rappresenta il limite massimo di riduzione della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione che si intende variare. Poiche' la regione Abruzzo non ha approvato un piano di rientro dettagliato, che consenta la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione, il suddetto art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge, n. 18 del 2020 non risulta applicabile e, conseguentemente, la copertura finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale non risulta idonea, determinando un contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Analogamente l'art. 6 della legge regionale, modifica i commi 5 e 8 dell'art. 30 della legge regionale n. 14 del 2020, prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 ed euro 350.000,00, sia realizzata attraverso la riduzione della quota annuale del ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022 come risultante dai piani di rientro dello stesso. Anche in questo caso l'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020 non e' applicabile in carenza dell'approvazione del piano di rientro e pertanto anche questa disposizione prevede una copertura finanziaria non idonea e dunque in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione in quanto producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e pregiudicano gli equilibri finanziari del bilancio regionale. Come ha piu' volte sottolineato la Corte (per tutte sentenza n. 197/19, punto 4.2 del Considerato in diritto), «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese. Si e' gia' rilevato, in precedenza, che la "copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalita' copertura finanziaria ed equilibrio integrano 'una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti 'la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, della Costituzione, presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile' (sentenza n. 192 del 2012)" (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). Pertanto, gia' in precedenza e' stato ribadito che «l'art. 81, quarto [ora terzo] comma della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualita' tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (sentenza n. 213 del 2008).
P. Q. M. Si chiede che la Eccellentissima Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso dichiarando costituzionalmente illegittimi gli articoli 5, comma 2, e 6 della qui impugnata legge regionale n. 20/2020. Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020. Roma, 3 ottobre 2020 Il Vice Avvocato Generale: Figliolia