N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 ottobre 2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 - Interventi urgenti a
  sostegno dei Comuni conseguenti ad avversita'  atmosferiche  e  per
  l'adeguamento delle  infrastrutture  urbane  -  Previsione  che  il
  relativo rifinanziamento e' garantito attraverso una variazione sul
  bilancio regionale di previsione 2020. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 14 del 2020 -  Fondo
  a sostegno del trasporto ferroviario delle merci -  Previsione  che
  la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi ivi
  previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 e 350.000,00, sia
  realizzata attraverso la riduzione della quota annuale del  ripiano
  del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022. 
- Legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20 ("Modifiche  alla
  legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di
  sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti"),
  artt. 5, comma 2, e 6. 
(GU n.47 del 18-11-2020 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri patrocinato ex lege  dell'Avvocatura  Generale
dello Stato, (C.F. 80224030587, per il  ricevimento  degli  atti  Fax
06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso  i  cui
uffici in Roma, alla  via  dei  Portoghesi,  n.  12  domiciliano  nei
confronti 
    Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro  tempore,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge n. 20  del
31 luglio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, n.
114 del 5 agosto 2020, articoli 5, comma  2,  e  6,  giusta  delibera
consiliare del 30 settembre 2020; 
    La  legge  regionale  in  epigrafe  detta  modifiche  alla  legge
regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (legge organica in materia di sport e
impiantistica sportiva) ed e' censurabile laddove  agli  articoli  5,
comma  2,  e  6  detta  disposizioni  prive   di   idonee   coperture
finanziarie, si' da risultare  in  contrasto  con  l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione, secondo cui ogni legge  comportante  spesa
deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
    L'art. 5, comma 2, della legge regionale prevede:  «2.  Ai  sensi
dell'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18
(Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  convertito  con  legge  24
aprile 2020, n. 27,  il  rifinanziamento  dell'art.  11  della  legge
regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei  Centri
di Ricerca del settore agricolo. Interventi a  sostegno  del  Settore
della Cultura e della Formazione.  Interventi  a  favore  dei  Comuni
colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni  urgenti.
Disposizioni in materia di protezione civile) e' garantito attraverso
la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020: 
        a) Lo stanziamento della Missione 00, Programma 00, Titolo  0
(accantonamento disavanzo) e' ridotto di euro 2.900.000,00; 
        b) Lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo  2
e' corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00». 
    Il successivo art. 6, inoltre, dispone: 1. Al comma  5  dell'art.
30  della  legge  regionale  16  giugno  2020,  n.  14  (Disposizioni
contabili per  la  gestione  del  bilancio  2020/2022,  modifiche  ed
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni  urgenti  ed
indifferibili) le parole «diminuzione parte spesa Titolo 1,  Missione
20, Programma 01, capitolo di spesa  321940.1  denominato  "Fondi  di
Riserva per  le  spese  obbligatorie  -  Art.  18  L.R.C.  'per  euro
100.000,00' sono sostituite dalle  parole  "diminuzione  parte  spesa
Missione 00, Programma 00, Titolo 0  (accantonamento  disavanzo)  per
euro 100.000,00". 
    2. Al comma 8 dell'art.  30  della  legge  regionale  14/2020  le
parole "b)  in  diminuzione  parte  Spesa:  Titolo  1,  Missione  20,
Programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono  sostituite
dalle parole "b) in diminuzione parte Spesa: Missione  00,  Programma
00, Titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00». 
    Orbene l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge, n. 18 del  2020
cosi' come modificato dalla legge di  conversione  n.  27  del  2020,
richiamato dalla  norma  regionale,  prevede  che  «il  disavanzo  di
amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un  esercizio  per  un
importo  superiore  a  quello  applicato  al  bilancio,   determinato
dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di  rientro
riguardanti  maggiori  accertamenti  o  minori  impegni  previsti  in
bilancio per gli esercizi  successivi  in  attuazione  del  piano  di
rientro,  puo'  non  essere  applicato  al  bilancio  degli  esercizi
successivi». 
    La norma statale quindi, consente la possibilita' di  variare  il
bilancio di previsione per ridurre in quota di recupero del disavanzo
iscritta nel primo esercizio di un importo pari al  maggior  recupero
determinato  nell'esercizio  precedente.  L'applicabilita'  di   tale
previsione,  tuttavia,  presuppone  l'approvazione  di  un  piano  di
rientro  dettagliato,  che  individui  chiaramente  le  attivita'  da
adottare in ciascun anno cosi' da poter  determinare  esattamente  la
quota  di  maggior  recupero  realizzata  nell'esercizio  precedente,
considerando  solo  quello  che  puo'  essere  riferito  ai  maggiori
accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del  piano
di rientro approvato;  la  quota  cosi'  determinata  rappresenta  il
limite massimo di riduzione della quota  di  disavanzo  applicata  al
primo esercizio del bilancio di previsione che  si  intende  variare.
Poiche' la regione Abruzzo non  ha  approvato  un  piano  di  rientro
dettagliato, che consenta la  verifica  dell'effettivo  anticipo  del
recupero previsto e la sua  determinazione,  il  suddetto  art.  111,
comma  4-bis,  del  decreto-legge,  n.  18  del  2020   non   risulta
applicabile e, conseguentemente,  la  copertura  finanziaria  di  cui
all'art. 5, comma  2,  della  legge  regionale  non  risulta  idonea,
determinando  un  contrasto  con  l'art.  81,  terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Analogamente l'art. 6 della legge regionale, modifica i commi 5 e
8 dell'art. 30 della legge regionale n. 14 del 2020, prevede  che  la
copertura finanziaria degli  oneri  derivanti  dagli  interventi  ivi
previsti, pari rispettivamente ad euro 100.000,00 ed euro 350.000,00,
sia realizzata  attraverso  la  riduzione  della  quota  annuale  del
ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022 come risultante
dai piani di rientro dello stesso. 
    Anche in questo caso l'art. 111, comma 4-bis,  del  decreto-legge
n. 18/2020 non e' applicabile in carenza dell'approvazione del  piano
di rientro e pertanto anche questa disposizione prevede una copertura
finanziaria non idonea e dunque in contrasto  con  l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Le norme censurate si pongono in contrasto con l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione in quanto producono  effetti  negativi  sui
saldi di finanza pubblica e pregiudicano gli equilibri finanziari del
bilancio regionale. 
    Come ha piu' volte sottolineato la Corte (per tutte  sentenza  n.
197/19,  punto  4.2  del  Considerato  in  diritto),  «la   copertura
finanziaria delle spese deve indefettibilmente  avere  un  fondamento
giuridico,  dal   momento   che,   diversamente   opinando,   sarebbe
sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio
per realizzare nuove o  maggiori  spese.  Si  e'  gia'  rilevato,  in
precedenza, che la "copertura economica delle spese ed equilibrio del
bilancio sono due  facce  della  stessa  medaglia,  dal  momento  che
l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia  sorretto
dalla previa individuazione delle pertinenti risorse:  nel  sindacato
di costituzionalita' copertura finanziaria  ed  equilibrio  integrano
'una clausola generale in grado di operare pure in assenza  di  norme
interposte  quando  l'antinomia  [con  le   disposizioni   impugnate]
coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti 'la  forza
espansiva  dell'art.   81,   quarto   [oggi   terzo]   comma,   della
Costituzione,  presidio  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  si
sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire
tutti gli enunciati normativi causa di effetti  perturbanti  la  sana
gestione  finanziaria  e  contabile'  (sentenza  n.  192  del  2012)"
(sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n.  274  del  2017).  Pertanto,
gia' in precedenza e' stato ribadito  che  «l'art.  81,  quarto  [ora
terzo] comma della Costituzione, pone il principio fondamentale della
copertura  delle  spese,  richiedendo  la  contestualita'  tanto  dei
presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di  quelli
posti a fondamento delle previsioni  di  entrata  necessarie  per  la
copertura finanziaria delle prime» (sentenza n. 213 del 2008). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che  la  Eccellentissima  Corte  costituzionale  voglia
accogliere  il  presente   ricorso   dichiarando   costituzionalmente
illegittimi gli articoli 5, comma 2, e 6 della  qui  impugnata  legge
regionale n. 20/2020. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri del 30 settembre 2020. 
        Roma, 3 ottobre 2020 
 
                Il Vice Avvocato Generale: Figliolia