N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 settembre 2020

Ordinanza  del  1°  settembre  2020  del  Tribunale   di   Roma   nel
procedimento civile promosso da Magi Riccardo e Associazione + Europa
contro il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  il  Ministero
dell'interno. 
 
Elezioni  -  Elezione  della  Camera  dei  deputati  -   Procedimento
  elettorale preparatorio -  Sottoscrizione  della  dichiarazione  di
  presentazione delle liste  dei  candidati  per  l'attribuzione  dei
  seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione  dei  candidati
  della  lista  nei  collegi  uninominali   compresi   nel   collegio
  plurinominale, da almeno 1.500 e da  non  piu'  di  2.000  elettori
  iscritti nelle liste elettorali di  Comuni  compresi  nel  medesimo
  collegio  plurinominale  o,  in  caso  di  collegio   plurinominale
  compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni  elettorali  di
  tale  collegio  plurinominale  -   Riduzione   del   numero   delle
  sottoscrizioni nel caso di scioglimento della Camera  dei  deputati
  che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni -  Esenzione
  dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni per i partiti o  gruppi
  politici costituiti in gruppo parlamentare in  entrambe  le  Camere
  all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
  dei comizi. 
- Decreto del Presidente della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361
  (Approvazione del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per  la
  elezione della Camera dei deputati), art. 18-bis, comma primo,  nel
  testo modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera a), della legge
  3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al  sistema  di  elezione  della
  Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  Delega  al
  Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali  e
  plurinominali), e comma secondo, nel testo modificato dall'art.  2,
  comma  10,  lettera  b),  della  legge  6  maggio   2015,   n.   52
  (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). 
(GU n.47 del 18-11-2020 )
 
                        IL TRIBUNALE DI ROMA 
                          II Sezione civile 
 
    In persona del giudice dott.ssa Carmen Bifano, ha pronunciato  la
seguente ordinanza nella controversia in  primo  grado  promossa  con
ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile ed iscritta al
n. 50174/2019 del R.G.A.C. vertente tra Magi Riccardo ed Associazione
+ Europa (prof. Beniamino Caravita di Toritto; avv. Andrea  Mazziotti
di Celso, avv. Aulo Cossu) - parti ricorrenti; 
    e Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche Pcm)  e
Ministero dell'interno (di seguito  anche  Min  Interno)  (Avvocatura
Generale dello Stato) - parti resistenti; 
 
                               Oggetto 
 
    Accertamento del diritto di elettorato  passivo  per  il  rinnovo
della Camera dei deputati in senso conforme  alla  Costituzione,  con
specifico  riferimento  all'ambito  soggettivo  di  applicazione,  al
contenuto   e   alle   modalita'   dell'onere   di   raccolta   delle
sottoscrizioni per la presentazione  delle  relative  candidature  ex
art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  361/1957,
di Approvazione del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati (di seguito anche solo decreto del
Presidente della Repubblica n. 361/1957 o testo  unico  dell'elezione
della Camera dei deputati), come da ultimo modificato dalle leggi  n.
52/2015 e n. 165/2017. 
 
                               Indice 
 
    1. Difese delle parti: pagina 3 e seguenti; 
    a: dei ricorrenti: pagina 3 e seguenti; 
    b: delle Amministrazioni convenute: pagina 8 e seguenti; 
    2. Questioni pregiudiziali e preliminari: pagina 9 e seguenti; 
    a: circa la giurisdizione: pagina 9 e seguenti; 
    b: circa l'interesse ad agire: pagina 16 e seguenti. 
    3. Ulteriori questioni di merito - premesse in diritto: pagina 28
e seguenti; 
    a: con riferimento al numero delle sottoscrizioni, alla  relativa
autenticazione e  all'esenzione  dalla  relativa  raccolta.  (domande
indicate sopra sub I), II) e IV): pagina 28 e seguenti; 
    b. Con riferimento alla presentazione delle liste di candidati da
parte di liste collegate (domanda indicata sopra sub III): pagina  32
e seguenti; 
    4.  Questioni  di  legittimita'  costituzionale:  pagina   41   e
seguenti; 
    a. circa la loro rilevanza: pagina 41 e seguenti; 
    b.  circa  la  loro  non  manifesta  infondatezza:  pagina  44  e
seguenti; 
        b1. La giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  della
Corte europea dei diritti dell'uomo - principi  generali  in  materia
elettorale - pagina 44 e seguenti; 
        b2. La giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  della
Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  relativa   al   procedimento
elettorale preparatorio. -: pagina 48 e seguenti; 
        b.3   Effetti   della   disciplina   della   raccolta   delle
sottoscrizioni per la presentazione delle candidature  alla  Carriera
dei  Deputati  nell'ambito  dell'ordinamento  vigente:  pagina  52  e
seguenti; 
        b.4 Evoluzione del sistema elettorale per  il  rinnovo  della
Camera dei deputati, con specifico riferimento alla disciplina  circa
la  raccolta  delle  sottoscrizioni  per   la   presentazione   delle
candidature e la relativa esenzione: pagina 57 e seguenti; 
          I) l'originario art. 18 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica, n. 361/1957: pagina 58 e seguenti; 
          II) la legge n.  136  del  23  aprile  1976:  pagina  60  e
seguenti; 
          III) la legge  n.  53  del  21  marzo  1990:  pagina  61  e
seguenti; 
          IV) la legge n.  271  dell'11  agosto  1991:  pagina  62  e
seguenti; 
          V) la legge n. 277 del 4 agosto 1993: pagina 63 e seguenti; 
          VI) il decreto-legge n. 73 del 29 gennaio 1994,  convertito
con legge n. 162/1994: pagina 66 e seguenti; 
          VII) la legge n. 270 del 21  dicembre  2005:  pagina  69  e
seguenti; 
          VIII) sequela dei regimi transitori, con efficacia limitata
alle sole elezioni successive, antecedente alla  legge  n.  165/2017:
pagina 70 e seguenti; 
VIII.a: legge n. 22/2006: pagina 70; 
VIII.b: decreto-legge n. 24/2008 e legge di conversione  n.  30/2008:
pagina 71; 
VIII.c: decreto-legge n. 223/2012 e legge di conversione n. 232/2012:
pagina 72; 
          IX) Corte costituzionale, sentenza 1 del 13  gennaio  2014:
pagina 73; 
          X) la legge n. 52 del 6 maggio 2015: pagina 74; 
          XI) Corte costituzionale, sentenza n.  35  del  9  febbraio
2017: pagina 76; 
          XII) speciale regime transitorio successivo alla  legge  n.
165/2017 - la legge n. 205/2017 -: pagina 76; 
    5. Conclusioni: pagina 78 e seguenti; 
1. Difese delle parti 
a. Con ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile  del  7
novembre 2019 le parti ricorrenti indicate in epigrafe, 
    premesso 
        che + Europa e' associazione politica  iscritta  al  registro
dei partiti politici e Magi Riccardo e' stato candidato come relativo
capolista nei tre collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio  1
in occasione  delle  ultime  elezioni  politiche  del  4  marzo  2018
svoltesi secondo le norme poste dalla legge n. 165/2017; 
        che + Europa, avendo conseguito il 2,6% dei  voti  validi,  e
non avendo dunque superato la soglia del 3% prevista  per  l'elezione
di candidati nei collegi plurinominali proporzionali, non ha ottenuto
un numero di eletti sufficiente a formare  gruppi  parlamentari  alla
Camera o al Senato onde, alla stregua dell'art.  18-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  361/1957  come  modificato  dalla
legge n. 165/2017,  per  poter  partecipare  alle  prossime  elezioni
politiche dovra'  raccogliere  le  sottoscrizioni  previste  da  tale
disposizione, non beneficiando alla sua stregua di  alcuna  esenzione
al riguardo, 
        hanno chiesto: 
          I) l'accertamento del diritto di  candidarsi  e  presentare
liste di candidati alle prossime elezioni politiche  raccogliendo  un
numero di  sottoscrizioni  non  superiore  ad  un  quarto  di  quello
previsto dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n.  361/1957,  previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
questione incidentale di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  l,
comma 1123, della legge n.  205/2017,  nella  parte  in  cui  prevede
l'applicabilita' della suddetta riduzione alle  sole  prime  elezioni
successive all'entrata in vigore della  norma,  nonche',  per  quanto
necessario, dello stesso art. 18-bis, per violazione  degli  articoli
1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione; 
          II) l'accertamento del diritto di candidarsi  e  presentare
liste di candidati  alle  prossime  elezioni  politiche  raccogliendo
sottoscrizioni autenticate anche da avvocati abilitati al  patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, previa  rimessione  alla  Corte
costituzionale   della   questione   incidentale   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge n.  165/2017,  nella
parte in  cui  prevede  l'applicabilita'  alle  sole  prime  elezioni
successive all'entrata in vigore della norma della suddetta facolta',
per violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione; 
          III)   accertamento   del   diritto   di   depositare,   in
applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361/1957, nell'eventualita' di presentazione di  candidature  alle
elezioni  politiche  in  coalizione,  le   sottoscrizioni   richieste
dall'art. 18-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 apposte su moduli che riportino esclusivamente  i  nomi  dei
candidati  della  lista  in  ciascun  collegio  plurinominale,  senza
necessita' di raccogliere le sottoscrizioni su moduli che riportino i
nomi dei candidati nei collegi  uninominali,  ovvero,  in  subordine,
rimessione alla Corte costituzionale della questione  incidentale  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  18-bis,  primo  comma,   del
decreto del Presidente della Repubblica n.  361/1957  nella  suddetta
parte, per violazione  degli  articoli  1,  3,  48,  49  e  51  della
Costituzione; 
          IV) accertamento del diritto della ricorrente +  Europa  di
presentare liste di candidati alle prossime elezioni politiche  senza
raccogliere le sottoscrizioni previste  dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  361/1957,   previa   rimessione   alla   Corte
costituzionale   della   questione   incidentale   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 18-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957,  nella  parte  in  cui  prevede  la  relativa
esenzione esclusivamente per i partiti o gruppi  politici  costituiti
in  gruppo  parlamentare  in  entrambe  le  Camere  all'inizio  della
legislatura in corso al momento della convocazione  dei  comizi,  per
violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione. 
        A tal fine i ricorrenti hanno allegato e dedotto,  anche  nel
corso dell'udienza di discussione, che: 
          le domande proposte sono dirette ad ottenere una  pronuncia
che, in applicazione dei medesimi principi e criteri  espressi  dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza interlocutoria  n.  12060/2013  e
dalla Corte costituzionale con le sentenze numero 1/2014, 110/2015  e
35/2017 relative al diritto di voto, « . .  .  accerti  "la  concreta
volonta' delle legge" riguardo a una seri di aspetti della disciplina
della raccolta delle sottoscrizioni . . .  »  e,  cioe',  il  proprio
«diritto . . . di presentarsi alle prossime elezioni in situazione di
parita' con gli altri soggetti politici, e al fine di poter  svolgere
le elezioni in una situazione non inficiata da palesi vizi,  tali  da
mettere a  repentaglio  la  tenuta  del  risultato  elettorale  e  il
rispetto  dei  principi   derivanti   dal   modello   di   democrazia
rappresentativa in cui la sovranita' popolare  appartiene  al  popolo
nelle forme e nei limiti della Costituzione..» (cfr. ricorso,  pagina
13) e, dunque, di esercitare il proprio diritto di elettorato passivo
pienamente e liberamente in conformita' al dettato costituzionale, in
quanto ex art. 51 della Costituzione, diritto  politico  fondamentale
di rango equivalente al diritto di voto, esistendo l'uno in  funzione
dell'altro; 
          che infatti,  secondo  quanto  affermato  nella  richiamata
ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 12060/2013, «lo
stato di incertezza» riguardo  alla  possibilita'  di  esercitare  il
proprio  diritto  di  voto,  e  quindi  analogamente  il  diritto  di
elettorato passivo, in conformita' alla Costituzione, «e' sufficiente
per giustificare la meritevolezza ..» del proprio interesse ad agire; 
          che, in particolare, la vigente disciplina posta  dall'art.
18-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957, imponendo, ai fini della  presentazione  della  candidature
per il rinnovo della Camera dei deputati, la raccolta in pochi giorni
di  un  numero  di  firme   degli   elettori   troppo   elevato,   e'
sproporzionata ed  irragionevole  rispetto  all'esigenza  di  «tutela
dell'ordinato svolgimento  delle  operazioni  elettorali»  cui  essa,
secondo  le  indicazioni  anche  della  Corte  costituzionale   (cfr.
sentenza n. 394/2006; n. 83/1992)  e'  preordinata,  e  cio'  perche'
determina un'eccessiva compressione del diritto di elettorato passivo
e del pluralismo politico; 
          posto, infatti, che il numero complessivo di sottoscrizioni
da raccogliere  e'  pari  a  145.500  (72.750  in  caso  di  elezioni
anticipate) e che  ex  art.  83  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957 la soglia di  sbarramento  per  l'assegnazione
dei seggi e' del 3%, « . . . che nelle ultime elezioni  corrispondeva
a circa 1 milione di voti . . . la norma italiana in vigore  richiede
a un partito che ottenga il 3% di "intercettare",  per  ottenerne  la
firma, quasi il 15% (o il 7,5% in caso di  elezioni  anticipate)  del
proprio  elettorato;  una  percentuale  totalmente  irragionevole   e
sproporzionata rispetto all'esigenza di tenere fuori  dalle  elezioni
liste palesemente prive di seguito»  (cfr.  pagina  16  ricorso),  ed
infatti priva di riscontro  in  altri  principali  Paesi  dell'Unione
Europea; 
          il reiterato e sistematico ricorso del legislatore a  norme
eccezionali, con efficacia limitata a singole elezioni, per  ampliare
la  partecipazione  elettorale  anche  riducendo  il   numero   delle
sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature,
derogando  ad  una   disciplina   formalmente   generale,   manifesta
l'irragionevolezza di quest'ultima; 
          l'art. 6, comma 7, della legge n. 165/2017, nella parte  in
cui prevede per le sole prime elezioni successive alla sua entrata in
vigore, l'inclusione degli avvocati abilitati al  patrocinio  davanti
alle giurisdizioni superiori nell'elenco  dei  soggetti  che  possono
autenticare le sottoscrizioni raccolte, pone  norma  irragionevole  e
discriminatoria  perche'  disciplina  in  modo   diverso   situazioni
(elezioni) identiche; 
          l'interpretazione  dell'art.  18-bis,  comma   1-bis,   del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957,  recepita  nelle
«Istruzioni per la presentazione e  l'ammissione  delle  candidature»
per  il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della
Repubblica del 4  marzo  2018  (doc.  4  ricorso)  e  successivamente
confermata, in occasione di interrogazione parlamentare del 12 giugno
2019 (doc. 5 ricorso), dal Ministro  dell'interno  p.t.,  in  persona
dell'on. Salvini, secondo cui, nell'eventualita' di presentazione  di
candidature alle elezioni politiche in coalizione, le  sottoscrizioni
richieste dall'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361/1957 devono essere apposte su moduli che  riportino
non solo i  nomi  dei  candidati  della  lista  in  ciascun  collegio
plurinominale ma anche i nomi dei candidati nei collegi  uninominali,
e'  contraria  a  quella  espressa  dal  suo  contenuto  letterale  e
condivisa in occasione  dei  lavori  parlamentari,  come  evidenziato
dall'approvazione  dell'odg  G/2941/11/1  presentato   dal   senatore
Collina, e  determina,  in  ogni  caso,  un  impedimento  assoluto  a
presentarsi in coalizione per chi deve raccogliere le firme, e dunque
un'eccessiva  compressione  del  diritto  elettorato   passivo,   non
giustificata  dalla  necessita'  di  proteggere  un  altro  interesse
meritevole di tutela, in quanto, alla stregua degli articoli 14-bis e
15 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957,  la
dichiarazione  di  collegamento  non  puo'  avvenire,  unitamente  al
deposito del  contrassegno  elettorale,  prima  delle  ore  8,00  del
quarantaquattresimo giorno antecedente alle elezioni e,  in  base  al
successivo art. 20, le liste dei candidati devono  essere  presentate
entro le  ore  20,00  del  trentaquattresimo  giorno  antecedente  la
votazione, onde in soli dieci giorni le liste  in  coalizione  devono
presentare  il  contrassegno  e  la  dichiarazione  di  collegamento,
concordare tra di  esse  i  candidati  in  tutti  i  duecentotrentuno
collegi uninominali della Camera e i centosedici del Senato, stampare
i  loro  nominativi  sui  moduli  differenziati  per   ciascuno   dei
sessantatre collegi plurinominali della Camera  e  trentaquattro  del
Senato, e poi  raccogliere  le  sottoscrizioni  in  ciascun  collegio
plurinominale; 
          il regime delle  esenzioni  dall'onere  di  raccolta  delle
sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per il  rinnovo
della Camera dei  deputati  posto  dall'art.  18-bis,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come  modificato
dalla legge n. 52/2015, e' parimenti irragionevole e  discriminatorio
perche', contrariamente alla sua ratio,  esclude  anche  partiti  non
privi di seguito, come appunto  +  EUROPA  che,  in  occasione  delle
ultime  elezioni  europee,  beneficiando   dell'esenzione   ad   essa
applicabile, « ..ha ottenuto 833.000 voti (risultando la sesta  lista
piu' votata . . .) e una  percentuale  del  3,1%  non  sufficiente  a
superare la soglia di sbarramento applicabile alle elezioni  europee,
ma sufficiente per superare quella del 3% applicabile  alle  elezioni
politiche ..» e pur tuttavia e' comunque onerata della raccolta delle
sottoscrizioni per candidarsi alla Camera dei deputati come se  fosse
un partito priva di sostanza politica; 
          anche  in  tal  caso  l'irragionevolezza  del  sistema   e'
dimostrata  dai  rimedi  predisposti  per  estendere,  comunque,   la
suddetta  esenzione  e  rendere  cosi  possibile  la   partecipazione
politica, come la creazione di gruppi parlamentari in deroga, e cioe'
formati da meno di venti deputati o dieci  senatori,  resa  possibile
dai regolamenti delle Camere, o  l'adozione  di  norme  ad  hoc  come
quella posta dall'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015  che  solo
per le prime elezioni successive alla sua entrata in vigore ha esteso
l'esenzione ex art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361/2017 « ..anche ai  partiti  o  ai  gruppi  politici
costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due  Camere  al
15 aprile 2017». 
b.  Costituitesi  le  Amministrazioni  convenute  il  giorno   stesso
dell'udienza fissata ex art. 702-ter del codice di procedura  civile,
hanno eccepito: 
        il difetto di giurisdizione del giudice adito,  spettando  la
stessa alla giunta per le elezioni della Camera dei deputati ex  art.
87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, attuativo
dell'art. 66 della  Costituzione  (cfr.  Cassazione  civile,  Sezioni
unite, sentenza n. 26098 dell'11 dicembre 2014; Consiglio  di  Stato,
III, sentenza n. 999 del 16 febbraio 2018); 
        inammissibilita' del ricorso  per  carenza  di  interesse  ad
agire, essendo la domanda fondata su situazioni meramente  ipotetiche
quale lo scioglimento anticipato delle Camere; 
        in subordine, inammissibilita' della domanda per richiesta di
una   pronuncia,   additiva   o   manipolativa,   a   contenuto   non
costituzionalmente obbligato, mediante estensione di  una  disciplina
speciale  a  fattispecie  non  considerate,   in   violazione   della
discrezionalita' legislativa; 
        inammissibilita' della domanda, avendo quale unico oggetto le
eccepite questioni di legittimita' costituzionali delle norme di  cui
e' pretesa l'applicazione; 
        manifesta infondatezza della domanda  e  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale con essa eccepite, per inconfigurabilita'
della  dedotta  violazione  dei  principi   di   uguaglianza   e   di
ragionevolezza, essendo le deroghe alle norme di cui e' stata chiesta
l'applicazione  giustificate  dalla  maggior  rappresentativita'  dei
partiti da esse considerata oltre che da  circostanze  particolari  e
contingenti,  non  sussistendo,  inoltre,   la   dedotta   incertezza
interpretativa  dell'art.  18-bis,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 361/1957 ed essendo  conforme  a  tale
disposizione l'interpretazione offerta nelle Istruzioni del Ministero
dell'interno con l'odg G12941/11/1; 
2. Questioni pregiudiziali e preliminari 
    Con le domande introduttive del presente  giudizio  i  ricorrenti
hanno chiesto di accertare il proprio diritto di presentare liste  di
candidati per l'attribuzione dei seggi della Camera dei deputati  con
dichiarazione ex art. 18-bis, comma 1, legge n. 361/1957 sottoscritta
da un numero di elettori  non  superiore  ad  un  quarto  di  quello,
compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo  di  2.000  per  ciascun
collegio plurinominale, previsto da tale disposizione come da  ultimo
modificata dalla legge n. 165 del 3 novembre 2017 (c.d.  Rosatellum),
in quanto gia' consentito dall'art. 1, comma 1123, della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) ma solo  per  le  prime
elezioni successive all'entrata in vigore  della  norma,  e  comunque
autenticate anche da avvocati abilitati al  patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori, in quanto gia' consentito dall'art. 6, comma
7, della medesima legge n. 165/2017, ma ancora una volta solo per  le
prime elezioni successive  all'entrata  in  vigore  della  norma,  e,
nell'ipotesi  di  candidatura  in  coalizione,  di   raccogliere   le
sottoscrizioni solo sui moduli che riportano  i  nomi  dei  candidati
della lista in ciascun collegio plurinominale e non anche  su  quelli
che riportano il  nome  del  candidato  comune  alla  coalizione  nel
collegio uninominale, ed infine di poter  beneficiare  dell'esenzione
dalla  raccolta  delle  sottoscrizioni  delle  candidature  anche  se
riservata dal medesimo art. 18-bis del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957, al comma 2,  ai  partiti  o  gruppi  politici
costituiti, all'inizio della legislatura, in gruppo  parlamentare  in
entrambe le Camere, deducendo la conformita' a Costituzione  di  tali
modalita'  d'esercizio  dell'elettorato  passivo  ex  art.  51  della
Costituzione e per l'effetto, ove esclusa l'interpretazione invocata,
in particolare ritenuta conforme alla lettera dell'art. 18-bis, comma
1, con riferimento alla modalita' di raccolta delle sottoscrizioni da
parte delle coalizioni, la rimessione delle questioni di legittimita'
costituzionale delle norme poste dall'art. 18-bis, comma 1, 1-bis e 2
del vigente decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957,
nelle  parti  in  cui,   irragionevolmente   e   discriminatoriamente
comprimendo, ovvero del  tutto  impedendo,  per  quanto  riguarda  le
coalizioni,  il  libero  ed  effettivo  esercizio  del   diritto   di
elettorato passivo, fondamentale per  l'attuazione  in  concreto  dei
principi di democraticita' e sovranita' popolare,  violano  le  norme
poste dagli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione. 
    Procedendo gradatamente nell'esame  delle  questioni  oggetto  di
giudizio - ex art. 276 del codice di procedura civile - seppur con il
contemperamento, ove  possibile  e  rilevante,  della  «ragione  piu'
liquida» (cfr. Cassazione civile, Sezioni  unite,  sentenza  n.  9936
dell'8 maggio 2014; VI-L, sentenza n. 12002 del 28  maggio  2014),  e
pur ritenendo che la piu' recente evoluzione della giurisprudenza  di
legittimita' (Cassazione civile, I, ord. n. 12060 del 17 maggio 2013)
e costituzionale (sentenza n. 35 del 24 gennaio 2017;  n.  1  del  13
gennaio 2014) abbia condotto ad un tendenziale consolidamento,  nella
materia oggetto di controversia, delle soluzioni date alle  questioni
pregiudiziali   e   preliminari   relative   alla   giurisdizione   e
all'interesse ad agire, ma nella consapevolezza dell'afferenza  delle
pronunce  menzionate,  in  particolar  modo,  all'elettorato  attivo,
dell'innovativita' degli approdi  ermeneutici  da  esse  raggiunti  e
comunque, nell'ambito di una valutazione riservata proprio al giudice
di merito (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017 § 3.3.;
n. 1 del 2014 § 2, che in parte qua  richiama  i  propri  precedenti:
sentenza n. 91 del 2013; n. 280 del 2012; n. 279 del 2012, n. 61  del
2012, n. 270 del 2010), della necessita' della massima  accortezza  e
problematicita' dell'approccio a tematiche, quali quelle  elettorali,
caratterizzate da un elevatissimo tasso di discrezionalita' politica,
si osserva: 
a. circa la giurisdizione 
        l'art. 51 della Costituzione, nella  parte  del  primo  comma
rimasta inalterata anche dopo la  modifica  apportata  con  la  legge
costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 che ha sancito l'impegno della
Repubblica a promuovere le pari opportunita'  tra  donne  ed  uomini,
statuisce che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso  possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive  in  condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.»; 
        la  lettura  delle  discussioni  svoltesi  durante  i  lavori
preparatori alla  Costituzione  con  specifico  riferimento  al  tema
dell'elettorato passivo, mostra  la  generale  e  ferma  condivisione
dell'idea  per  cui  l'elettorato  attivo  e  passivo  sono  entrambi
strumento d'esercizio della sovranita' popolare  («  ...  l'esercizio
della sovranita' popolare non e' che la conseguenza  del  diritto  di
voto  ...  »  -  cfr.  discussione  del  14  novembre  1946  della  I
sottocommissione, on. Grassi -), costituendo anzi tale  relazione  il
presupposto da porre a fondamento della loro specifica disciplina  («
..Solo quando sara' stata effettuata questa prima determinazione "del
'concetto  della  sovranita'  e   il   modo   con   cui   questa   si
esplica..'"...si  potra'   passare   ad   esaminare....le   modalita'
dell'esercizio del voto ..» - cfr. ibidem, on. Dossetti -),  essendo,
infatti, «unica .. la  fonte  dei  diritti  relativi  ..»  all'uno  e
all'altro  (cfr.  ibidem,  on.  Grassi),  ed  essendo,   percio',   «
..l'esercizio   dell'elettorato    passivo    ..    la    conseguenza
dell'universalita' del voto personale, segreto, diretto e universale»
(cfr. ibidem, on. Mastrojanni), ed entrambi forme  di  partecipazione
alla vita pubblica, » .. nel senso che ognuno puo' essere eletto  "ex
omnibus et ab omnibus"» (cfr. ibidem, on. La Pira); 
        la   convinta   scelta   dell'intrinseca   correlazione   tra
l'elettorato attivo e passivo, anche in funzione dell'affermazione di
uguaglianza  dei  cittadini  sotto  i  due  profili,  e  sebbene  con
proiezioni  ed   in   situazioni   diverse,   comportando,   infatti,
l'elettorato attivo, tramite «..l'esercizio del voto», un «contributo
indiretto alla formazione della volonta' dello Stato», e l'elettorato
passivo, tramite «...l'esercizio di ricevere il  voto»,  l'assunzione
di «..una posizione diretta nella  formazione  della  volonta'  dello
Stato», fu alla base anche della proposta, formulata sin  dai  lavori
preparatori, «per maggiore chiarezza» e al fine di poter «..con  piu'
precisione stabilire i requisiti per  le  due  forme  di  elettorato»
(cfr. ibidem; on. Moro), di scindere in due disposizioni  l'art.  45,
originariamente proposto come unitario per le due forme di elettorato
(proposta Mancini e Merlin - : «Tutti i cittadini,  indipendentemente
dal sesso, dalla lingua, dalla  razza,  dalla  condizione  sociale  e
dalla opinione politica, quando abbiano raggiunto la  maggiore  eta',
siano  naturalmente  capaci,  incensurati,  a  termini  della   legge
speciale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni
di universalita' e  di  eguaglianza»);  tale  proposta,  inizialmente
respinta dalla sottocommissione, fu invece accolta  dal  Comitato  di
redazione (cfr. sedute del  22  maggio  e  del  17  ottobre  1947)  e
recepita nel  testo  finale  consegnato  il  22  dicembre  1947  alla
votazione dell'Assemblea costituente; 
        l'attenzione al «valore umano» del diritto  di  accesso  alle
cariche pubbliche, per il  quale  costituisce  «principio  essenziale
della  vita  democratica»  che  tutti  siano  posti  nella   concreta
condizione di poterlo esercitare (cfr. seduta del  15  novembre  1946
della I sottocommissione, on. La Pira)  riguardo',  invece,  piu'  in
generale,   l'esercizio   delle   funzioni   pubbliche,   costituente
originariamente oggetto esclusivo di una separata disposizione. 
        Ebbene,  se  tale  ricognizione  storica  del  fondamento   e
contenuto del diritto di elettorato passivo  ex  art.  51,  comma  1,
della Costituzione conferma che  pur  esso,  al  pari  del  voto,  e'
manifestazione di «sovranita' popolare» -  art.  1,  comma  2,  della
Costituzione - , e della stessa dignita' dell'uomo e, percio' stesso,
oggetto di un diritto politico fondamentale riconosciuto e  garantito
ad ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilita' ex  art.
2 della Costituzione, e  dunque  intangibile  nel  suo  contenuto  di
valore (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 9 marzo 1988),
ed inoltre «permanente»,  potendo  i  cittadini  essere  chiamati  ad
esercitarlo  in  qualunque  momento  e  dovendo,   percio',   poterlo
esercitare in modo conforme a Costituzione (cfr.  Cassazione  civile,
I, ord. n. 12060/2013, cit, pagina 14), allora, anche  rispetto  alle
domande introduttive  del  presente  giudizio,  di  accertamento  del
diritto di elettorato passivo  tramite  un  esercizio  dell'onere  di
raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle  candidature
conforme  a  Costituzione,  deve   escludersi   l'appartenenza   alla
cognizione  riservata  alle  Camere  tramite  le  rispettive   Giunte
parlamentari  (art.  66  della   Costituzione),   «non   interferendo
quest'ultima con la giurisdizione del giudice  naturale  dei  diritti
fondamentali, e dei diritti politici in particolare, che  e'  appunto
il giudice ordinario» (cfr. Cassazione civile, I, ord. n. 12060/2013,
cit, pagina 14). 
        Ed invero, confermando una scelta di lunga tradizione storica
delle democrazie parlamentari, la Costituzione italiana ha mantenuto,
a  garanzia  dell'autonomia   e   del   prestigio   delle   Assemblee
legislative,  l'istituto,  gia'  vigente,  dell'autodichia,  espresso
dall'art. 66 della Costituzione, alla cui  stregua  «Ciascuna  Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti  e  delle  cause
sopraggiunte di ineleggibilita' e  di  incompatibilita'.»,  ancorche'
all'esito di un appassionato dibattito, sia  in  II  sottocommissione
(cfr. sedute del  3  settembre  e  del  19  settembre  1946)  che  in
Assemblea Costituente (cfr. seduta del 10  ottobre  1947),  il  quale
condusse, in entrambi i casi,  al  rigetto  dell'autorevole  proposta
alternativa di devolvere tale verifica ad un «organo  giurisdizionale
di formazione speciale composto anche da rappresentanti della  Camera
stessa» (cfr. seduta  del  3  settembre  1946,  on.  Mortati),  quale
strumento di tutela delle minoranze  dall'influenza  dei  partiti  di
maggioranza,  soprattutto  nell'ipotesi  di   adozione   di   collegi
uninominali (cfr. seduta del 10 ottobre 1947). 
        L'art.  66  della  Costituzione   e'   stato   attuato,   con
riferimento alle elezioni  alla  Camera  dei  deputati  cui  solo  si
riferisce la domanda introduttiva del presente giudizio, dall'art. 87
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361/1951,  alla  cui
stregua, per quanto qui  interessa,  "Alla  Camera  dei  deputati  e'
riservata la convalida della elezione  dei  propri  componenti.  Essa
pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e,  in
generale, su tutti i reclami presentati  agli  Uffici  delle  singole
sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro  attivita'"
o posteriormente. ... 
        Nessuna elezione puo'  essere  convalidata  prima  che  siano
trascorsi venti giorni dalla proclamazione.» 
        Ebbene, a  conferma  della  conclusione  prima  raggiunta  in
ordine all'appartenenza alla giurisdizione  ordinaria  delle  domande
oggetto di questo giudizio e del fatto che la giustificazione di  una
prerogativa ne costituisce anche il limite,  sovviene  una  pronuncia
ancora piu' recente della Cassazione civile a Sezioni unite, espressa
con l'ord. n. 1720 del 27 gennaio 2020, la quale, decidendo in ordine
a regolamento preventivo di giurisdizione, ma nella  diversa  materia
dell'attribuzione  e  misura  degli  assegni  vitalizi  per  gli   ex
parlamentari,  e  preliminarmente  richiamati  i  propri   precedenti
espressi dalle ordinanze n. 18265 e n. 18266 dell'8 luglio 2019 e  n.
6529 del 17 marzo 2010 circa la nozione di  autodichia,  intesa  come
capacita' di una istituzione, ed  in  particolar  modo  degli  organi
costituzionali che siano gia' muniti  di  autonomia  organizzativa  e
contabile, di decidere direttamente, con giudizio dei propri  organi,
ogni controversia  attinente  all'esercizio  delle  proprie  funzioni
senza che istituzioni giurisdizionali esterne possano esercitare, sui
relativi  atti,  controlli  e  sindacati  di  sorta,  applicando   la
disciplina normativa che gli stessi organi si sono dati nelle materie
trattate,  ha  conseguentemente  delimitato  il  proprio  ambito   di
cognizione  all'applicazione  di  istituti  definiti,   appunto,   di
«diritto singolare», e che, cioe', abbiano a fondamento e presupposto
proprio lo status di  parlamentare,  come  appunto  l'istituto  degli
assegni vitalizi, ritenuti, percio', attratti alla  cognizione  delle
Camere ex art. 66  della  Costituzione  ancorche'  l'interessato  non
avesse piu' lo status di parlamentare. 
        Sebbene, dunque, non si ignori che in passato l'autodichia ex
art. 66 della Costituzione  sia  stata  ritenuta  estesa  anche  alle
«contestazioni, ...proteste e, in generale, tutti i reclami...» -  ex
art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, cit.
- relativi al  «procedimento  elettorale  preparatorio»  oggetto  del
titolo III del medesimo decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 cui attengono le domande di accertamento proposte in  questo
giudizio (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 259  del  21  ottobre
2009; Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza nn. 9151, 9152, 9153
dell'8 aprile 2008; n. 8118 e n. 8119 del 6 aprile 2006; n.  172  del
22 marzo 1999; n. 5135 del 9 giugno  1997;  n.  2036  del  31  luglio
1967), e che, d'altro canto, la menzionata ordinanza di  legittimita'
n. 12060/2013, ma in punto d'interesse  ad  agire,  abbia  eccettuato
dalle sue conclusioni l'ipotesi di una domanda giudiziale  avente  ad
oggetto la «... pienezza del diritto di elettorato  passivo,  che  si
assuma   leso   da   una   legge   incostituzionale    che    preveda
l'ineleggibilita', quando quel diritto non sia stato  esercitato  ne'
contestato» (cfr. ivi pagina 15), si rileva che, nel caso di  specie,
ribadita l'evoluzione espressa dalla piu' recente  giurisprudenza  di
legittimita' (Cassazione civile, I, ord. n. 12060 del 17 maggio 2013)
e costituzionale (sentenza n. 35 del 24 gennaio 2017;  n.  1  del  13
gennaio 2014), da un canto, essendo  in  discussione  addirittura  il
diritto di partecipare al procedimento  elettorale  preparatorio  con
modalita'  conformi  a  Costituzione,  l'ambito  d'indagine   risulta
naturalmente  e  logicamente  esterno  e  preliminare   a   possibili
contestazioni nascenti dal suo svolgimento, confermandosi  cosi'  che
la domanda di tutela riguarda  proprio  il  fondamentale  diritto  di
partecipazione al voto dal lato passivo, come tale appartenente  alla
giurisdizione ordinaria e ad essa non sottraibile, e, d'altro  canto,
che  le  questioni  concrete  e  soggettive  di  ineleggibilita'  che
l'ordinanza  della  Cassazione  n.   12060/2013   ha   ritenuto   non
appartenenti alla giurisdizione ordinaria, sono  certamente  estranee
alle domande proposte in questo giudizio; 
        in definitiva, si  ritiene  non  residuino  dubbi  in  ordine
all'appartenenza alla giurisdizione ordinaria della cognizione  sulle
domande introduttive di questo giudizio. 
b. Circa l'interesse ad agire 
        L'interesse ad agire che ex art. 100 del codice di  procedura
civile costituisce la condizione  necessaria  affinche'  una  domanda
giudiziale possa ottenere una pronuncia che risolva la situazione  di
conflitto giuridicamente rilevante in relazione alla quale  e'  stata
chiesta tutela giurisdizionale, e  che,  cioe',  non  si  fermi  alla
constatazione  della   inesistenza   o   cessazione,   originaria   o
sopravvenuta,  del  suddetto  conflitto,  deve  essere  concreto   ed
attuale, e presuppone non solo che venga  chiesto  l'accertamento  di
una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti  l'esigenza
di ottenere un risultato utile,  giuridicamente  apprezzabile  e  non
conseguibile senza l'intervento del giudice; 
        cio', poiche' il processo non puo' essere utilizzato solo  in
previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per  l'attore,
di guisa che non  sono  ammissibili  questioni  d'interpretazione  di
norme, se non in via incidentale  ed  in  funzione  strumentale  alla
pronuncia sulla domanda principale di  tutela  del  diritto  ed  alla
prospettazione del risultato utile e concreto che  la  parte  in  tal
modo intende perseguire (cfr. Cassazione civile, II, sentenza n. 2057
del 24 gennaio 2019; Sezione L, sentenza n. 6749 del 04 maggio  2012;
VI-L, ord. n. 2051 del 27 gennaio 2011;  sentenza  n.  28405  del  28
novembre 2008); 
        ai fini della positiva verifica dell'interesse ad agire quale
condizione dell'azione ex art. 100 del codice  di  procedura  civile,
attualita'  e  concretezza   giuridica   sono,   dunque,   necessarie
caratteristiche  del  risultato  che  si  persegue  con  la   domanda
giudiziale, quale strumento giuridicamente necessario a  realizzarlo,
e non del suddetto interesse in se'; 
        ed infatti, in  tale  prospettiva,  anche  solo  l'incertezza
oggettiva  in  ordine  al  contenuto  di  un  rapporto  giuridico   o
sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da  esso  scaturenti
(cfr. Cassazione civile, L, sentenza n. 16262 del 31 luglio 2015; II,
sentenza n. 13556 del 26 maggio 2008; L,  sentenza  n.  4496  del  21
febbraio 2008), ma inteso  nella  sua  interezza,  e  cioe'  non  con
riferimento ai fatti giuridicamente rilevanti  ma  che  costituiscano
solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un  diritto
(cfr. Cassazione civile, L, sentenza n. 18511 del 26 luglio 2017;  n.
6749 del 4 maggio 2012; VI, ord. n. 2051 del 17 gennaio 2011),  viene
ritenuta essa stessa una lesione, in questo senso non  potenziale  ma
attuale e concreta, e pertanto meritevole di  un  accertamento,  che,
infatti, connota la categoria  delle  relative  domande  e  sentenze,
nella misura in cui tale incertezza sia superabile  solo  tramite  la
pronuncia giurisdizionale, ovvero una  nuova  pronuncia,  come  nella
peculiare ipotesi della  domanda  del  destinatario  di  sentenza  di
condanna, diretta all'accertamento della corretta esecuzione  data  a
tale titolo esecutivo (cfr. Cassazione civile, II, ord. n. 24239  del
4 ottobre 2018; III, sentenza n. 5873 del 24 maggio 1991). 
        Nel caso di specie, come visto, i  ricorrenti  hanno  chiesto
l'accertamento del diritto di candidarsi alle elezioni per il rinnovo
della Camera  dei  deputati  mediante  modalita'  di  raccolta  delle
sottoscrizioni, attualmente prevista quale attivita'  imprescindibile
per l'esercizio di diritto di elettorato passivo  ex  art.  51  della
Costituzione, tranne che per i partiti o gruppi  politici  costituiti
in  gruppo  parlamentare  in  entrambe  le  Camere  all'inizio  della
legislatura in corso al momento della convocazione dei  comizi  -  ex
art 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
361/1957 come modificato, da ultimo, dalla legge n. 52 del  6  maggio
2015-, o, in alternativa, l'esenzione da tale  onere,  nell'esercizio
di facolta' tutte gia' normativamente consentite per le  sole  ultime
elezioni parlamentari del 4 marzo 2018 dagli articoli 1, comma  1123,
della legge n. 205/2017, 6, comma 7,  della  legge  n.  165/2017,  2,
comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dall'art.  6,  comma
1, della legge n.  165/2017,  deducendo  che  trattasi  delle  uniche
modalita' compatibili con la Costituzione,  e  chiedendo  dunque,  in
mancanza, che sia sollevata questione di legittimita' delle norme del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957  attualmente
vigenti - ex art. 18-bis, comma 1, 1-bis, comma  2,  come  da  ultimo
modificati dalla legge n. 52/2015 e n. 165/2017 - che lo impediscono; 
        pertanto, la gia' argomentata immanenza e  permanenza,  anche
nella sua accezione passiva, del fondamentale  diritto  di  voto  dei
cittadini, derivante dal fatto che essi possono  essere  chiamati  ad
esercitarlo in qualunque  momento  e  devono  poterlo  fare  in  modo
conforme a Costituzione (cfr. Cassazione civile, ord. n.  12060/2013,
cit.) e, d'altro canto, la mancata attuazione della delega  contenuta
nell'art.  44,  lettera  d),  della  legge   n.   69/09,   contenente
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita'  nonche'  in  materia  di   processo   civile»   circa
l'attribuzione   alla    giurisdizione    esclusiva    del    giudice
amministrativo anche delle  controversie  concernenti  gli  atti  del
procedimento elettorale preparatorio relativo alle  elezioni  per  il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica,  al
pari di quanto previsto  per  le  elezioni  comunali,  provinciali  e
regionali  e  per  il  rinnovo  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti  all'Italia  dall'art.  129  del  decreto  legislativo   n.
104/2010 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35  del  9  febbraio
2017; n. 165 del 7 luglio 2016; n. 10 del 15 giugno 2015), concorrono
nel   determinare,   con   certezza,   l'attualita'   e   concretezza
dell'interesse dei ricorrenti ad un accertamento giurisdizionale  del
diritto di candidarsi alle elezioni per il rinnovo della  Camera  dei
deputati  con   le   richieste   modalita',   ritenute   conformi   a
Costituzione,  salva,  nell'ipotesi  in  cui  siffatto  diritto   sia
ritenuto escluso dalle norme  vigenti,  la  proposizione  incidentale
della questione di legittimita' costituzionale di queste ultime; 
        e cio' proprio perche', non attuata la  delega  ex  art.  44,
lettera d), della legge n. 69/2019, la proposizione della domanda  di
accertamento,  come  in  questo  giudizio  concretamente   formulata,
costituisce  l'unico  strumento  di  immediata  ed  efficace   tutela
giurisdizionale - il diritto alla quale  e'  pure  costituzionalmente
tutelato come diritto fondamentale dall'art. 24 della Costituzione -,
del diritto di candidarsi alla Camera  dei  deputati  in  conformita'
alla Costituzione, in mancanza del  quale  lo  stesso  ne  resterebbe
privo, con conseguente «creazione di una zona franca nel  sistema  di
giustizia costituzionale, in  un  ambito  strettamente  connesso  con
l'assetto democratico dell'ordinamento», percio'  stesso  costituente
un   «vulnus   intollerabile   per    l'ordinamento    costituzionale
complessivamente considerato» (cfr. Corte costituzionale  n.  35  del
2017,  cit.  che  sul  punto  testualmente   richiama   parte   della
motivazione del proprio precedente espresso dalla sentenza n.  1  del
2014 cui espressamente precisa di volersi attenere e che a sua  volta
- cfr. § 2 della motivazione - ammette che proprio «..il sospetto  di
illegittimita' costituzionale ..rende incerta la portata» del diritto
oggetto di accertamento e «l'incertezza  sulla  portata  del  diritto
costituisce» gia' «una lesione giuridicamente rilevante»); 
        d'altro  canto,  l'ineludibilita'  del  ricorso  al   giudice
ordinario nella specifica materia oggetto di questo procedimento e la
differenza tra l'oggetto del presente giudizio - l'accertamento della
«pienezza» costituzionale del  diritto  di  elettorato  passivo  -  e
l'oggetto dell'eventuale giudizio di  costituzionalita'  -  la  legge
elettorale politica, la cui conformita' a Costituzione  e'  posta  in
dubbio  -,  la  quale  differenza,  anche  in  considerazione   delle
molteplicita' dei possibili contenuti e forme delle  decisioni  della
Corte costituzionale anche  di  accoglimento,  fa  si'  che  residui,
comunque, un argine di autonoma decisione al giudice rimettente anche
in  tale  ipotesi,  escludono  che  il  presente  giudizio  sia  solo
pretestuoso, e cioe' costituisca un surrettizio strumento di elusione
della necessaria incidentalita' del giudizio di costituzionalita', in
quanto esperito come improprio  «visto  d'ingresso»  per  un  accesso
sostanzialmente diretto alla giurisdizione della Corte costituzionale
(cfr.  Cassazione  civile,  ord.  n.  1060  del  2013,  cit.;   Corte
costituzionale, sentenza n. 1 del 2014 cit.; n. 35 del 2017, cit.); 
        invero, all'origine dello sviluppo interpretativo in  materia
di domande di accertamento relative alla disciplina elettorale per il
rinnovo  delle  Camere  parlamentari,  e'  stato  precisato  che  «e'
discutibile  che  si  tratti   realmente   di   un'azione   di   mero
accertamento, posto che  l'interesse  dei  ricorrenti  non  e'  tanto
quello di sapere  ....  di  non  potere  esercitare  (nelle  prossime
elezioni)  il  diritto  fondamentale  di  voto  in  modo  conforme  a
Costituzione, ma e' quello di rimuovere un pregiudizio che invero non
e' dato da  una  mero  situazione  di  incertezza  ma  da  una  (gia'
avvenuta) modificazione della realta' giuridica che postula di essere
rimossa mediante un'attivita' ulteriore, giuridica e  materiale,  che
consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto  di
voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. In  tal
modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni di mero accertamento
per  avvicinarsi   a   quello   delle   azioni   costitutive   o   di
accertamento-costitutive» (cfr. Cassazione civile, ord. n. 12060  del
2013); 
        d'altro canto, la Corte costituzionale con la sentenza n.  35
del 2017 e' giunta  a  ritenere  che  «l'incertezza  oggettiva  sulla
portata del  diritto  di  voto  e'  direttamente  ricollegabile  alla
modificazione dell'ordinamento giuridico dovuta alla  stessa  entrata
in  vigore  della  legge  elettorale,  alla  luce  dei  contenuti  di
disciplina che essa introduce nell'ordinamento» onde «Non  rileva  la
circostanza che», come nel caso delle norme della  legge  n.  52/2015
sottoposte al suo esame, «.. le disposizioni  della  legge  siano  ad
efficacia demerita poiche' il legislatore - stabilendo che  le  nuove
regole elettorali siano efficaci a partire dal 1° luglio 2016  -  non
ha previsto  una  condizione  sospensiva  dell'operativita'  di  tali
regole, legata al verificarsi di un  evento  di  incerto  accadimento
futuro, ma ha indicato un termine certo nell'an e nel quando  per  la
loro applicazione. Il fatto costitutivo che giustifica l'interesse ad
agire  e'  dunque  ragionevolmente  individuabile  nella   disciplina
legislativa gia' entrata in vigore, sebbene non ancora applicabile al
momento  della  rimessione  della  questione,   oppure   al   momento
dell'esperimento dell'azione di accertamento» (cfr. ivi § 3.3.  della
motivazione). 
        Ebbene, tutto cio' posto, nel caso di specie, l'interesse  ex
art. 100  del  codice  di  procedura  civile  all'accertamento  quale
richiesto e' ulteriormente e peculiarmente connotato  dall'incertezza
circa natura, contenuto e modalita' degli oneri cui  e'  condizionato
l'esercizio del diritto ex articoli 2  e  51  della  Costituzione  di
partecipare alle elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati,
storicamente ed oggettivamente determinato dalla sistematica  ma  non
prevedibile e ovviamente non coercibile approvazione, in vista  delle
elezioni per il rinnovo del Parlamento,  di  norme,  relativamente  a
tali oneri, derogatorie rispetto a quelle vigenti, ma con  dichiarata
efficacia limitata alle elezioni, appunto, immediatamente successive; 
        ed infatti, procedendo a ritroso, si rileva che 
          I) con riferimento alle ultime elezioni per il rinnovo  del
Parlamento svoltesi il 4 marzo 2018,  in  seguito  allo  scioglimento
delle Camere disposto con settantasei giorni di anticipo con  decreto
del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre  2017,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 ed entrato in vigore in
questo stesso giorno 
l'art. 1, comma 1123 della legge n. 205  del  27  dicembre  2017,  in
parte qua entrata in vigore in data 1° gennaio 2018, ha disposto, per
quanto qui interessa, che «1123. Al fine di garantire  il  tempestivo
avvio delle  procedure  connesse  all'entrata  in  vigore  del  nuovo
sistema elettorale..... anche in considerazione dei termini  connessi
alla  nuova  determinazione  dei  collegi  elettorali  in  attuazione
dell'art. 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni
successive alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
numero delle sottoscrizioni di cui  all'art.  18-bis,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361 del 1957 e all'art. 9, comma 2, del testo  unico  delle  leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di  cui  al
decreto legislativo 20  dicembre  1993,  n.  533,  e'  ridotto  a  un
quarto»; 
cio', nonostante le disposizioni transitorie poste dall'art. 6  della
stessa legge n. 165 del 3 novembre 2017,  entrata  in  vigore  il  12
novembre 2017, che  per  ultima  ha  modificato  sistematicamente  il
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361/1957,  al  comma  3
avessero gia' previsto che «Per le  prime  elezioni  successive  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  il  numero  delle
sottoscrizioni per la presentazione  di  candidature  per  l'elezione
della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma  1,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come
modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'.»; 
          II) con  riferimento  alle  elezioni  per  il  rinnovo  del
Parlamento  svoltesi  il  24-25  febbraio  2013,  in   seguito   allo
scioglimento delle Camere disposto con centoventi giorni di  anticipo
con decreto del Presidente della Repubblica n. 225  del  22  dicembre
2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  24  dicembre  2012  ed
entrato in vigore in questo stesso giorno 
il decreto legge n. 223 del  18  dicembre  2012,  contenente  appunto
«Disposizioni urgenti per lo  svolgimento  delle  elezioni  politiche
nell'anno  2013»,  entrato  in  vigore  lo   stesso   giorno,   aveva
originariamente disposto,  per  quanto  qui  interessa,  all'art.  1,
rubricato esplicitamente «Riduzione del numero  delle  sottoscrizioni
per  la  presentazione  delle  liste  di   candidati   e   cause   di
ineleggibilita'  alle  elezioni  politiche   del   2013»,   che   «1.
Limitatamente  alle  elezioni  politiche   del   2013,   qualora   lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
anticipi  di  oltre  trenta  giorni  la   scadenza   naturale   della
legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma,  della  Costituzione,
si applicano le seguenti disposizioni: 
a) la riduzione alla meta' del numero  delle  sottoscrizioni  per  la
presentazione delle liste e  dei  candidati,  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 1, primo periodo, ....; 
b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata  in
vigore del presente decreto sono costituiti  in  gruppo  parlamentare
almeno in una delle Camere,  secondo  i  rispettivi  regolamenti,  la
riduzione opera nella misura del sessanta per cento; 
c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui  all'art.
18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del  1957,  e  all'art.  9,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in  caso  di
componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari,  costituite
all'inizio della legislatura in corso al momento  della  convocazione
dei comizi;» 
la legge n. 232  del  31  dicembre  2012  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 3 gennaio 2013, di  conversione  del  decreto-legge  n.
223/2012, ha modificato l'art. 1, comma 1, lettera a), sopprimendo le
lettere b) e c), che per l'effetto e'  diventato:  «1.  Limitatamente
alle elezioni politiche  del  2013,  qualora  lo  scioglimento  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi  di  oltre
30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai  sensi  dell'art.
60,  primo  comma,  della  Costituzione,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
a) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni  per  la
presentazione delle liste e  dei  candidati,  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 1, ....»; 
          III) con riferimento alle elezioni politiche svoltesi il 13
e 14 aprile 2008, in seguito allo scioglimento delle Camere  disposto
con circa tre anni di  anticipo  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 19 del  6  febbraio  2008,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno, 
il decreto-legge  n.  24  del  15  febbraio  2008,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio  2008  ed  entrato  in  vigore  lo
stesso giorno, contenente «Disposizioni urgenti  per  lo  svolgimento
delle  elezioni  politiche   ed   amministrative   nell'anno   2008»,
all'originario art. 4, rubricato «Esonero dalle sottoscrizioni  delle
liste», aveva disposto che «1. Per le  elezioni  politiche  nell'anno
2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati .... nessuna sottoscrizione e' richiesta  per  le  liste
rappresentative di partiti o gruppi politici presente  in  una  delle
due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presente con due
componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. ....»; 
la legge n. 30  del  27  febbraio  2008,  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 2008 ed entrata  in  vigore  il  1°  marzio
2008, ha convertito con modificazioni il  suddetto  decreto-legge  n.
24/2008, e per l'effetto l'art. 4 ha disposto che «1. Per le elezioni
politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma  2
dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati  ....  nessuna  sottoscrizione  e'
richiesta per le liste rappresentative di partiti o  gruppi  politici
presente nel Parlamento con almeno due  componenti,  ovvero  presente
con due componenti al Parlamento europeo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. ...».; 
          Con riferimento alle elezioni politiche  svoltesi  il  9-10
aprile 2006, in seguito allo scioglimento delle Camere  disposto  con
centotto  giorni  di  anticipo  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 32 dell'11 febbraio  2006,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno 11 febbraio 2006, 
il decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale ed entrato in vigore lo  stesso  3  gennaio  2006,  recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni
elettori, per la rilevazione informatizzata  dello  scrutinio  e  per
l'ammissione  ai  seggi  di  osservatori  OSCE,  in  occasione  delle
prossime elezioni politiche.», non conteneva  originariamente  alcuna
diposizione derogatoria dell'art. 18-bis, testo unico n. 361/1957 nel
testo all'epoca vigente; 
la legge n.  22  del  27  gennaio  2006,  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale del  28  gennaio  2006  ed  entrata  in  vigore  il  giorno
successivo,  ha  convertito  il  suddetto  decreto-legge  n.   1/2006
aggiungendo gli articoli da 3-bis a  3-sexies,  tra  i  quali  l'art.
3-bis, rubricato «Disposizioni transitorie»,  ha  disposto:  «1.  Con
riferimento alle prime elezioni politiche  successive  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel  caso
in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore  a
centoventi  giorni,  le  seguenti  disposizioni.-  a)  il  numero  di
sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature
e' ridotto alla meta':....» 
        In sostanza, nell'arco dei dodici anni che hanno preceduto le
ultime elezioni del 2018 per il rinnovo del Parlamento  italiano,  ed
in occasione delle ultime quattro elezioni - del 2018, 2013,  2008  e
2006  -,  sistematicamente  solo  in  prossimita'  del   decreto   di
scioglimento delle Camere parlamentari, e generalmente qualche giorno
prima, in un numero variabile da  quindici  giorni  nel  2006  ad  un
giorno nel 2018, e, solo nel 2008, nove giorni  dopo  il  decreto  di
scioglimento, sono state adottate norme speciali, nel 2018 con  legge
di bilancio e negli altri anni con lo  strumento  del  decreto-legge,
ovvero solo con la legge di conversione di  quest'ultimo,  che  hanno
sensibilmente ridotto il numero delle sottoscrizioni  necessario  per
candidarsi  in  base  al  testo  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957 in quel momento vigente, riducendolo  fino  ad
un quarto per le elezioni politiche del 2018 e del 2013, ovvero hanno
ampliato l'ambito soggettivo dell'esonero  dalla  relativa  raccolta,
quasi eliminandolo per le elezioni politiche del 2008; 
        non solo; la ricognizione normativa  esposta  mostra  che  le
norme speciali, ampiamente e sistematicamente «di favore» in  materia
di sottoscrizioni necessarie per la presentazione  delle  candidature
per il rinnovo della Camera dei deputati (e del Senato), ma  adottate
solo a ridosso dello scioglimento delle Camere, hanno  addirittura  o
ampliato la portata derogatoria e di favore di norme transitorie gia'
in vigore, come e' accaduto per le elezioni  politiche  del  4  marzo
2018, con l'introduzione del comma 1123 all'art.  1  della  legge  di
bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, approvata  solo  quarantacinque
giorni dopo l'entrata in vigore della legge n.  165  del  3  novembre
2017 e contenente la riduzione  ad  ¼  delle  sottoscrizioni  che  le
disposizioni transitorie della legge n. 165/2017  -  art.  6  -  gia'
avevano ridotto della meta', ovvero hanno  ampliato  o  innovato  sul
punto le norme  dei  decreti  di  legge  con  la  legge  di  relativa
conversione, a  sua  volta  compiuta  in  tempi  inferiori  a  quelli
consentiti e con previsione di immediata entrata in vigore (cosi', la
legge n. 232/2012, di conversione del decreto-legge n.  223/2012,  ha
parimenti ridotto ad ¼ le sottoscrizioni gia' ridotte  ad  una  meta'
dall'originario art. 1 del decreto-legge n. 223, ovvero la  legge  n.
30/2008,  di  conversione  del  decreto-legge  n.  24/2008,  ha  reso
sufficiente,  ai  fini  dell'esonero  dall'onere  di  raccolta  delle
sottoscrizioni, la presenza di almeno due rappresentanti dei  partiti
«in Parlamento», e dunque anche uno  per  ramo,  mentre  l'originario
testo dell'art. 4 del decreto-legge  n.  24/2008  richiedeva,  a  tal
fine, la  presenza  di  almeno  «due  componenti  in  una  delle  due
Camere».). 
        Risulta,  allora,  storicamente  ed  oggettivamente  evidente
l'elevatissimo  tasso  di  incertezza  che  ha   caratterizzato,   in
particolare, la disciplina, nell'ambito del  procedimento  elettorale
preparatorio,   della   raccolta   delle   sottoscrizioni   per    la
presentazione delle candidature  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
deputati, il rapidissimo avvicendamento delle cui modifiche  solo  in
prossimita' delle elezioni, da un canto, conferma il ruolo nevralgico
e decisivo che essa svolge ai fini dell'effettiva partecipazione alla
competizione elettorale ed in definitiva ai  fini  all'esercizio  del
diritto  fondamentale  di  elettorato  passivo  ex  art.   51   della
Costituzione nonche'  le  difficolta'  praticamente  implicate  dalla
disciplina  «ordinaria»  altrimenti  applicabile,  non   diversamente
spiegandosi le suddette norme «di favore» approvate  solo  a  ridosso
delle imminenti elezioni e, d'altro canto, evidenziano la qualificata
portata ex art. 100 del codice di procedura civile dell'interesse dei
ricorrenti  all'azione  di  accertamento   introduttiva   di   questo
giudizio, risultando esso ancor di piu' l'unico strumento  di  tutela
giurisdizionale,  immediatamente  esperibile   ex   art.   24   della
Costituzione, per rimuovere quella lesione del diritto di  elettorato
passivo,  di  cui  i  ricorrenti  come  singolo  individuo   e   come
associazione  sono  attuali  portatori  ex  articoli  2  e  51  della
Costituzione, ma che gia'  un'incertezza  cosi'  oggettiva,  vasta  e
protratta nel tempo, relativamente alle condizioni del suo esercizio,
certamente arreca (cfr. sentenza  della  Corte  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo - di seguito anche Corte europea dei  diritti  dell'uomo  -
del 6 novembre 2012, relativa al ricorso n. 30386/05 di Ekoglasnost c
Bulgaria, di seguito anche sentenza Ekoglasnost). 
        In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni sin qui
svolte, ma anche del peculiare ed elevato  grado  di  incertezza  che
storicamente ha  investito  le  condizioni  d'esercizio  del  diritto
d'elettorato  passivo,  oggetto   delle   domande   di   accertamento
introduttive di questo giudizio, l'eccezione preliminare  di  difetto
di interesse ad agire va certamente disattesa. 
3. Ulteriori questioni di merito - premesse in diritto 
    Procedendo nell'esame del merito delle domande  proposte,  tutte,
come gia' constatato, in  vario  modo  relative  al  procedimento  di
raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle  candidature
per il rinnovo della Camera dei deputati,  si  rileva  che  solo  con
riferimento a quella - indicata  sopra  sub  III)  -  attinente  alle
coalizioni, e dunque all'applicazione dell'art. 18-bis, comma  1-bis,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/57,   quale
introdotto dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge n. 165  del
3 novembre 2017, e' stata espressamente dedotta  l'aderenza  al  dato
letterale  dell'interpretazione  proposta   come   costituzionalmente
coerente, fondando, invece, le restanti tre domande - indicate  sopra
sub I), II) e  IV)  -  su  un'interpretazione  ultra  testuale  delle
disposizioni  dell'art.  18-bis,  comma  1  e  2,  del  decreto   del
Presidente   della   Repubblica    n.    361/1957    proposta    come
costituzionalmente  coerente  e  basata  sull'estensione  dell'ambito
applicativo di norme gia' esistenti . 
a. Con riferimento al  numero  delle  sottoscrizioni,  alla  relativa
autenticazione e  all'esenzione  dalla  relativa  raccolta.  (domande
indicate sopra sub I), II) e IV) - 
        Le norme di cui, con riferimento agli aspetti sopra indicati,
i  ricorrenti  hanno   assunto   come   costituzionalmente   coerente
l'interpretazione ultratestuale sono  tutte,  innanzitutto  contenute
nell'art. 18-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957, comma 1 e 2, come modificati, rispettivamente, il comma  1,
dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017 ed il comma
2, da ultimo, dall'art. 2,  comma  10,  lettera  b)  della  legge  n.
52/2015, che ha soppresso il  riferimento  alle  coalizioni,  ma  per
quanto qui interessa, gia' prima, in maniera decisiva,  dall'art.  1,
comma 6, della legge n. 270/05. 
        Precisamente,  con  riferimento  alla  sottoscrizione   della
dichiarazione di presentazione  delle  candidature,  la  prima  parte
dell'art. 18-bis,  comma  1,  dispone  attualmente,  per  quanto  qui
interessa, che: «1. La dichiarazione di presentazione delle liste  di
candidati per l'attribuzione dei seggi  nel  collegio  plurinominale,
con l'indicazione dei candidati della lista nei  collegi  uninominali
compresi nel collegio  plurinominale,  deve  essere  sottoscritta  da
almeno 1.500 e da non piu' di 2.000  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali di comuni compresi  nel  medesimo  collegio  plurinominale
.... Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno  due  terzi
dei  collegi  plurinominali   della   circoscrizione,   a   pena   di
inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera  dei  deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre  centoventi  giorni,  il  numero
delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'.»; 
        come visto, solo quindici giorni dopo l'entrata in vigore, in
data  12  novembre  2017,  della  legge  n.  165/2017  che  ha  cosi'
modificato l'art. 18-bis, comma 1, e nonostante tale legge contenesse
gia' all'art. 6 una norma transitoria che per le sole prime  elezioni
successive alla  sua  entrata  in  vigore  riduceva  della  meta'  il
suddetto numero di sottoscrizioni, con una disposizione ad hoc  della
legge di bilancio per l'anno 2018 - art. 1, comma 1123  -  il  numero
delle sottoscrizioni e' stato ulteriormente ridotto di un  quarto  ma
solo per le prime elezioni successive  all'entrata  in  vigore  della
medesima legge di bilancio, e dunque per le sole  elezioni  politiche
del 4 marzo 2018. 
        Con riferimento all'autenticazione delle  sottoscrizioni,  il
quarto periodo del comma 1 del medesimo art. 18-bis, dispone che  «Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti  di  cui
all'art. 14 della legge 21  marzo  1990,  n.  53,  comma  1»,  ma  le
disposizioni transitorie di cui all'art. 6 della medesima  legge,  al
comma 7, hanno previsto che «7. Esclusivamente per le prime  elezioni
della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  successive
alla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  abilitati
all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i
soggetti indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,  come
modificato dal presente articolo, nonche' gli avvocati  abilitati  al
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo  di
un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale». 
        Infine,  con  riferimento   all'esenzione   dall'obbligo   di
raccolta delle sottoscrizioni, l'art. 18-bis, comma 2, ma  nel  testo
vigente sin dal 2015,  dispone  che  «2.  Nessuna  sottoscrizione  e'
richiesta per i  partiti  o  gruppi  politici  costituiti  in  gruppo
parlamentare in entrambe le Camere all'inizio  della  legislatura  in
corso  al  momento  della  convocazione  dei  comizi   ....   Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi  politici
rappresentativi di  minoranze  linguistiche  che  abbiano  conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei
deputati o per il Senato della Repubblica.». 
        Infatti, l'art. 2,  comma  10,  lettera  b)  della  legge  n.
52/2015 ha soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'art. 18-bis,
quale introdotto dall'art. 1, comma 6, della  legge  n.  270/05,  che
disponeva:  «Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per  i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni  di
collegamento ai sensi dell'art.  14-bis,  comma  1,  con  almeno  due
partiti  o  gruppi  politici  di  cui  al  primo  periodo  e  abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato  ai
sensi dell'art. 14.»; 
        tuttavia, il medesimo art. 2 della  legge  n.  52/2015  aveva
introdotto una norma transitoria al comma 36, alla cui stregua:  «36.
Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui al  comma  2,  primo  periodo,
dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o
ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare  in  almeno  una
delle due Camere al 1° gennaio 2014.» 
        Successivamente, la legge n. 165/2017,  con  le  disposizioni
transitorie dell'art. 6, ha esteso, con il comma 1, al 15 aprile 2017
il riferimento temporale utile ai fini  della  rilevanza,  per  poter
fruire  dell'esenzione  «derogatoria  e  transitoria»  dall'onere  di
raccolta delle firme, della costituzione in gruppo parlamentare anche
in una sola Camera (art. 6, comma 1, legge n. 165/2017  «All'art.  2,
comma 36, della legge 6 maggio  2015,  n.  52,  dopo  le  parole:  "e
successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "per la  Camera
dei deputati e per il Senato  della  Repubblica," e  le  parole:  "1°
gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2017".»). 
        In conclusione, la  ricognizione  normativa  appena  compiuta
mostra,  da  un  canto,  l'inequivocita'  del  testo  vigente   delle
disposizioni dell'art. 18-bis, comma 1 e comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361/1957, con riferimento  a  tutti  e
tre gli aspetti di cui si tratta -  numero  sottoscrizioni;  soggetti
abilitati  alla  relativa  autenticazione;  esenzione  dall'onere  di
raccolta delle sottoscrizioni -, in quanto costruito in maniera  tale
da  non  lasciare  alcun  margine  interpretativo  che  consenta   di
attribuire a tali disposizioni un significato ulteriore e diverso  da
quello proprio delle parole che le costituiscono,  e  d'altro  canto,
dal punto di  vista  sistematico  e  storico,  la  conferma  di  tale
inequivocita' data dalle norme transitorie  e  derogatorie  che  sono
state adottate al fine di mitigarne  gli  effetti,  proprio  perche',
evidentemente, tale fine non sarebbe stato altrimenti realizzabile. 
b. Con riferimento alla presentazione delle  liste  di  candidati  da
parte di liste collegate (domanda indicata sopra sub III); 
        I   ricorrenti   hanno   chiesto   al   riguardo,   e   cioe'
nell'eventualita'  di  presentazione  di  candidature  alle  elezioni
politiche in coalizione, l'accertamento del diritto di depositare, in
applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361/1957, le sottoscrizioni richieste dal precedente art.  18-bis,
comma 1, apposte su moduli che riportino esclusivamente  i  nomi  dei
candidati  della  lista  in  ciascun  collegio  plurinominale,  senza
necessita' di raccogliere le sottoscrizioni su moduli che riportino i
nomi dei candidati nei collegi uninominali, ovvero, in subordine,  la
rimessione alla Corte costituzionale della questione  incidentale  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  18-bis,  primo  comma,   del
decreto del Presidente della Repubblica n.  361/1957  nella  suddetta
parte, per violazione  degli  articoli  1,  3,  48,  49  e  51  della
Costituzione; 
        l'art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361/57, quale introdotto dall'art. 1, comma 10, lettera
b), della legge n. 165 del 3 novembre 2017 dispone,  per  quanto  qui
interessa, che: «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi
dell'art.  14-bis,  queste   presentano,   salvo   quanto   stabilito
all'ultimo periodo del presente  comma,  il  medesimo  candidato  nei
collegi uninominali. A tale fine,  l'indicazione  dei  candidati  nei
collegi uninominali deve essere  sottoscritta  per  accettazione  dai
rappresentanti, di cui all'art.  17,  di  tutte  le  liste  tra  loro
collegate che presentano il candidato. ....» 
        A sua volta, il precedente art. 14-bis, introdotto  dall'art.
1, comma 5, della legge n. 270/2005 e da ultimo modificato  dall'art.
1, comma  7,  della  legge  n.  165/2017,  dispone,  per  quanto  qui
interessa, che «1. I partiti o i gruppi politici organizzati  possono
dichiarare il collegamento in una  coalizione  delle  liste  da  essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di  collegamento  devono
essere reciproche. 
        2.   La   dichiarazione   di   collegamento   e'   effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art.  14.  Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi
lo stesso contrassegno. .... 
        3.  Contestualmente  al  deposito  del  contrassegno  di  cui
all'art. 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano  il
programma elettorale, nel quale dichiarano il nome  e  cognome  della
persona da loro indicata come  capo  della  forza  politica.  Restano
ferme le prerogative spettanti  al  Presidente  della  Repubblica  ai
sensi dell'art. 92, secondo comma, della Costituzione», 
        l'art. 14 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 richiamato dall'art. 14-bis, nel testo da ultimo  modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera  a)  e  b)  della  legge  n.  165/2017,
dispone  al  comma  1,  che  «1.  I  partiti  o  i  gruppi   politici
organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei  collegi
plurinominali e nei collegi uninominali debbono depositare presso  il
Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di  voler
distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei
singoli collegi uninominali. All'atto del deposito  del  contrassegno
deve essere indicata  la  denominazione  del  partito  o  del  gruppo
politico organizzato .....»; 
        a sua volta, il successivo  art.  15,  nel  testo  da  ultimo
modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n.  270/05,  prevede  al
comma 1 che «Il deposito del contrassegno di  cui  all'art.  14  deve
essere effettuato non prima delle ore 8,00 del quarantaquattresimo  e
non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente  quello
della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio,
da parte del presidente o del segretario del  partito  o  del  gruppo
politico organizzato.»; 
        infine l' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361/1957, richiamato dai  ricorrenti  nelle  conclusioni  relative
alla domanda in esame, nel testo da ultimo  modificato  dall'art.  1,
comma 12, della legge n. 165/2017 che ha introdotto  anche  il  nuovo
ultimo comma, dispone, per quanto qui interessa, che: «Le  liste  dei
candidati nei collegi  plurinominali  e  i  nomi  dei  candidati  nei
collegi  uninominali   devono   essere   presentati,   per   ciascuna
Circoscrizione,  alla  Cancelleria  della  Corte  di  appello  o  del
Tribunale  del  capoluogo  della   regione   dalle   ore   8,00   del
trentacinquesimo giorno alle ore 20,00 del  trentaquattresimo  giorno
antecedenti quello della votazione; ..... 
        Insieme con le liste dei candidati devono  essere  presentati
gli  atti  di  accettazione  delle  candidature,  i  certificati   di
iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di
presentazione della  lista  dei  candidati  firmata,  anche  in  atti
separati, dal prescritto numero di elettori. 
        La firma degli elettori  deve  avvenire  su  appositi  moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data  e  luogo
di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e  luogo  di
nascita dei sottoscrittori e  deve  essere  autenticata  da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990,  n.  53;  deve
essere indicato il comune nelle  cui  liste  l'elettore  dichiara  di
essere iscritto. Per tale  prestazione  e'  dovuto  al  notaio  o  al
cancelliere  l'onorario  di  lire   100   per   ogni   sottoscrizione
autenticata. - (comma 5) 
        Nessun elettore puo'  sottoscrivere  piu'  di  una  lista  di
candidati. 
        Nella  dichiarazioni  di  presentazione   della   lista   dei
candidati deve essere specificato con quale  contrassegno  depositato
presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. 
        Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel  proprio
sito  internet  il  facsimile  dei  moduli  con  cui  possono  essere
depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai
commi precedenti» 
        Al fine di una sistematica comprensione anche della  limitata
parte in esame del procedimento elettorale  preparatorio  di  cui  al
Titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361/1957
(articoli 11-41), si rileva che la legge n.  165/2017,  quale  ultima
legge di riforma del sistema elettorale per il rinnovo  della  Camera
dei deputati, ma relativa anche al sistema elettorale dei  componenti
del Senato, ha  espresso  la  scelta  di  un  sistema  c.d.  misto  a
separazione completa, perche' caratterizzato  dalla  compresenza  del
sistema elettorale maggioritario,  per  l'elezione  dei  parlamentari
all'interno dei collegi uninominali, e del sistema proporzionale, per
l'elezione dei parlamentari all'interno dei collegi plurinominali,  e
con esclusione di ogni interferenza tra i due sistemi,  e  cioe'  con
esclusione della possibilita' di utilizzare i voti  espressi  con  un
sistema per l'assegnazione dei seggi parlamentari in base al  sistema
diverso e concorrente. 
        Con riferimento al rinnovo della Camera  dei  deputati,  tale
attuale scelta e' manifestata  dal  testo  del  vigente  art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957,  in  quanto  non
inciso dall'ultima modifica dei suoi commi 2  e  4,  apportata  dalla
legge  n.  51  del  27  maggio  2019,  contenente  «Disposizioni  per
assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali  indipendentemente
dal numero dei parlamentari.»,  e  consistita,  infatti,  solo  nella
sostituzione dell'indicazione del numero preciso dei collegi  in  cui
le circoscrizioni elettorali sono ripartite (duecentotrentuno collegi
uninominali) con  l'indicazione  del  loro  numero  espresso  da  una
frazione - 3/8 - e dunque compatibile anche con un numero di seggi da
assegnare diverso da quello attuale; 
        per quanto qui interessa, l'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361/1957, ai commi da 2 a 4 dispone, dunque,  che
«2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali
indicate nella tabella A allegata al presente testa unico. .... nelle
circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero  di
collegi uninominali pari ai  tre  ottavi  del  totale  dei  seggi  da
eleggere nelle  circoscrizioni  elettorali  di  cui  alla  tabella  A
allegata al  presente  testo  unico,  con  arrotondamento  all'unita'
inferiore, ripartiti in  ciascuna  circoscrizione  sulla  base  della
popolazione; .... Le circoscrizioni cui sono assegnati  tre  deputati
sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono
assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale. 
        3.   Per   l'assegnazione   degli   altri   seggi    ciascuna
circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti,-  di
norma,  dall'aggregazione  del  territorio  di  collegi   uninominali
contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,  di  norma,  un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 
        4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, i seggi sono ripartiti  tra  le
liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti  ai
collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale ....
Gli altri seggi sono  assegnati  nei  collegi  plurinominali  e  sono
attribuiti, con metodo proporzionale .... ». 
        Ebbene, i ricorrenti deducono  che  l'autonomia  dell'attuale
comma  1-bis  dell'art.  18-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957, il testo della sua parte  iniziale  «("1-bis.
Nel caso di liste collegate  tra  loro  ai  sensi  dell'art.  14-bis,
queste presentano, salvo  quanto  stabilito  all'ultimo  periodo  del
presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali  ....")
ed il testo del periodo successivo ("...l'indicazione  dei  candidati
nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai
rappresentanti, di cui all'art.  17,  di  tutte  le  liste  tra  loro
collegate   che   presentano    il    candidato.")    concorrerebbero
nell'indicare che i partiti  e  gruppi  politici  che  dichiarino  il
collegamento in una coalizione delle liste  da  essi  rispettivamente
presentate, siano esonerati dalla raccolta delle  sottoscrizioni  con
riferimento alla dichiarazione di presentazione della candidatura nei
collegi uninominali, essendo quest'ultima, in questo specifico  caso,
resa superflua o comunque assorbita dalla presentazione, appunto  nei
collegi uninominali, del candidato comune a tutte le liste  collegate
e dalla "sottoscrizione per accettazione"  dei  rappresentanti  delle
liste collegate; 
        al riguardo i ricorrenti hanno allegato (cfr. ricorso  pagina
21) che 
          in occasione dell'ultima  lettura  del  testo  del  disegno
della legge poi diventato la n.  165/2017,  il  senatore  Collina  ha
presentato un ordine del giorno affinche' il Governo si impegnasse  a
«predisporre  tutte  le  iniziative  di  competenza,  anche  mediante
l'adozione di uno specifico atto..» affinche'  fosse  consentito  «ai
partiti e ai gruppi politici di poter avviare la raccolta firme sulle
liste per i collegi plurinominali prima di concludere  accordi  e  di
formalizzare eventuali collegamenti, a  norma  dell'art.  14-bis,  in
ordine ai candidati nei collegi uninominali»; 
          che in tale  occasione  il  Governo  accolse  l'ordine  del
giorno, cosi' manifestando che l'unica interpretazione «ragionevole e
legittima» dell'attuale comma 1-bis dell'art. 18-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361/1957 fosse quella proposta con  il
ricorso; 
          che  tuttavia,  le  Istruzioni  predisposte  dal  Ministero
dell'interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature in
funzione delle elezioni politiche del 4  marzo  2018  hanno  recepito
l'interpretazione per cui le firme dei  sottoscrittori  che  accedono
alla dichiarazione di presentazione della lista  dei  candidati  deve
contenere la generalita' sia dei candidati nei collegi  plurinominali
che nei collegi uninominali cfr. pagina 42, doc. 4); 
          che durante la seduta della  Camera  dei  deputati  del  12
giugno 2019, il deputato Magi  ha  presentato  un'interrogazione  sul
punto al  Ministro  dell'interno  (cfr.  doc.  5)  evidenziando  come
l'interpretazione recepita dalle Istruzioni ministeriali  «  ...  che
sembra un fatto tecnico, di fatto ha creato una disparita' enorme per
quelle liste che non sono esentate dalla raccolta delle firme e  che,
quindi, devono dichiarare in anticipo anche i candidati  nei  collegi
uninominali»; 
          che il Ministro dell'interno Matteo Salvini ha riconosciuto
che trattasi di  adempimento  «abbastanza  complicato....complesso  e
sicuramente rivedibile..» ma non evitabile  sulla  base  dell'attuale
testo normativo cui le Istruzioni ministeriali devono necessariamente
attenersi, e dunque in mancanza di una sua modifica per la  quale  ha
«sollecitato» l'iniziativa parlamentare. 
        Tuttavia,   tutti   i    criteri    ermeneutici    concorrono
nell'escludere  la  fondatezza   dell'interpretazione   dedotta   dai
ricorrenti, in quanto, innanzitutto dal punto di vista letterale - ex
art. 12 delle «Disposizioni sulla  legge  in  generale»,  di  seguito
anche «preleggi» - 
          la parte iniziale del  comma  1-bis  dell'art.  18-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 risulta esplicita
nel senso di ricollegare all'eventualita'  delle  «..liste  collegale
tra  loro»  solo  l'adempimento  della  «presentazione  del  medesimo
candidato nei collegi uninominali», il quale e' evidentemente diverso
da quello  consistente  nella  raccolta  delle  sottoscrizioni  degli
elettori  per  la  dichiarazione  di  presentazione  delle  liste  di
candidati, disciplinato sole dal precedente comma 1 del medesimo art.
18-bis; 
          parimenti, nel periodo immediatamente successivo del  comma
1-bis dell'art. 18-bis in esame, la richiesta di «sottoscrizione  per
accettazione dei rappresentanti di tutte le liste collegate tra loro»
riguarda, appunto, l'indicazione del  candidato  comune  in  tutti  i
collegi uninominali  del  collegio  plurinominale,  e  non  certo  la
sottoscrizione degli elettori, di guisa che certamente estranea  alla
lettera della disposizione e' la sostituibilita' della sottoscrizione
degli elettori con la sottoscrizione dei  soli  rappresentanti  delle
liste collegate; 
          risulta, poi,  inequivocabile  il  testo  della  parte  del
precedente comma 1 dell'art. 18-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  361/1957  che  prescrive  che  la  dichiarazione   di
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione  dei  seggi
nel collegio plurinominale contenga anche l'indicazione dei candidati
della  lista  nei   collegi   uninominali   compresi   nel   collegio
plurinominale, di guisa che, poiche' e'  unica  la  dichiarazione  di
presentazione delle candidature sia nei collegi plurinominali che  in
quelli uninominali, ed e' proprio tale unica  dichiarazione  a  dover
essere sottoscritta dal numero degli elettori indicati  nel  medesimo
comma 1 dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361/1957, non risultano spazi per una raccolta di  sottoscrizioni,
da parte delle liste collegate, relativa solo alla  dichiarazione  di
presentazione delle candidature nei collegi plurinominali; 
        parimenti, dal punto  di  vista  sistematico  -  ex  art.  12
preleggi - 
          viene in considerazione  l'illustrata  scelta  del  sistema
elettorale  c.d.  misto  a  separazione  completa,  la  quale   rende
inscindibile la presentazione dei candidati in  entrambi  i  tipi  di
collegi, plurinominali ed uninominali, appunto  perche'  correlativi,
rispettivamente, alle due concorrenti tipologie di  assegnazione  dei
seggi della Camera dei deputati, pensate  come  parti  di  un  unico,
complesso, sistema elettorale; 
          con  tale  sistema  sono,  infatti,   coerenti   tutte   le
disposizioni  che  prendono   in   considerazione   espressamente   e
contestualmente  la  presentazione  delle   liste   per   i   collegi
plurinominali e l'indicazione dei candidati nei collegi  uninominali,
quale quella dell'art. 14, alla cui stregua i partiti  e  gruppi  che
intendono concorrere all'assegnazione  dei  seggi  della  Camera  dei
deputati presentano i candidati in  entrambi  i  tipi  di  collegi  e
devono depositare presso il Ministero  dell'interno  il  contrassegno
con il quale dichiarano di volersi  distinguere  negli  uni  e  negli
altri, quelle del combinato disposto dell'art.  14-bis,  comma  2,  e
art. 18-bis, comma 1-bis e comma 2-bis, alla cui stregua, poiche'  la
dichiarazione di collegamento tra liste e' effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'art.  14,  risultando  dunque
unica su tutto il territorio nazionale, ed implica - ex art.  18-bis,
comma 1-bis, la presentazione di candidati comuni  nei  vari  collegi
uninominali compresi nell'ambito dei collegi  plurinominali,  nonche'
l'onere, a pena d'inammissibilita' - ex art. 18-bis, comma 2-bis - di
presentare candidati in tutti  i  collegi  uninominali  del  collegio
plurinominale, i partiti politici  o  i  gruppi  che  optano  per  il
collegamento ostentano, contestualmente, il contrassegno  individuale
e la coalizione  con  cui,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  si
identificano rispettivamente nei collegi plurinominali e nei  collegi
uninominali,  ed  infine  quella  dell'art.  20  alla  cui   stregua,
contestualmente, «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali  e
i  nomi  dei  candidati  nei  collegi   uninominali   devono   essere
presentati,  per  ciascuna  Circoscrizione,  alla  Cancelleria   ..»,
unitamente,  tra  gli  altri  documenti,  alla  «...dichiarazione  di
presentazione della  lista  dei  candidati  firmata,  anche  in  atti
separati, dal prescritto numero di elettori»; 
        infine, dal punto di vista della giustificazione delle  norme
di cui si tratta, 
          assume particolare rilevanza  la  norma  dell'art.  14-bis,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 alla
cui stregua, ferme le prerogative del Presidente della Repubblica  ex
art. 92, comma 2, della Costituzione «Contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all'art.  14,  i  partiti  o  i  gruppi  politici
organizzati depositano il programma elettorale, nel quale  dichiarano
il nome e cognome della persona da  loro  indicata  come  capo  della
forza politica... »; rilevata, infatti, la qualificata relazione  che
la norma riconosce esistente tra le scelte politiche  del  partito  o
del gruppo che si candida alle elezioni e quella dell'individuo  cui,
esso attribuisce un ruolo strategico, e considerato che  la  funzione
della raccolta delle  sottoscrizioni  degli  elettori  e'  quella  di
assicurare la partecipazione alla  competizione  elettorale  solo  di
formazioni politiche  che  hanno  effettivamente  seguito  nel  corpo
elettorale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394 del  2006;  n.
83 del 1992), puo' ritenersi  che  anche  la  previa  ostentazione  e
conoscenza dei singoli candidati, comuni alla coalizione, nei collegi
uninominali dei vari collegi plurinominali, costituisca uno strumento
a disposizione degli elettori, ai quali e' chiesta la  sottoscrizione
della dichiarazione di presentazione delle candidature, per  saggiare
qualita' ed orientamento della coalizione e delle formazioni  che  la
compongono  e  poter,  su  tale  base,  decidere  di  promuoverne  la
partecipazione alla competizione elettorale. 
        In definitiva, tutti i rilievi sin qui esposti convergono nel
far ritenere che scindere  la  raccolta  delle  sottoscrizioni  degli
elettori per la  dichiarazione  di  presentazione  di  candidati  nei
collegi  plurinominali  dalla  scelta  del  candidato   nei   collegi
uninominali, comune a tutte  i  partiti  e  gruppi  che  decidano  di
coalizzarsi,  addirittura   sottraendo   quest'ultima   alla   previa
manifestazione agli elettori sottoscrittori, significa, in  sostanza,
ammettere che la coalizione possa essere  del  tutto  contingente  ed
assumere una funzione solo elettorale, in contraddizione non solo con
l'univoca  indicazione  offerta,  come   visto,   dal   testo   delle
disposizioni esaminate, ma anche e soprattutto con le  stesse  scelte
di fondo espresse  dal  sistema  vigente,  di  unicita'  del  sistema
elettorale, ancorche' misto, e di finalizzazione di  quest'ultimo  ad
una tendenziale stabilita' politica e conseguente governabilita'  del
Paese. 
4. Questioni di legittimita' costituzionale 
a. circa la loro rilevanza 
        A norma dell'art.  23  della  legge  n.  87/1953,  contenente
«Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale», «L'autorita' giurisdizionale,  qualora  il  giudizio
non possa essere definito indipendentemente dalla  risoluzione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la
questione sollevata sia manifestamente  infondata,  emette  ordinanza
con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso». 
        Con il ricorso introduttivo del presente  giudizio  e'  stato
chiesto  l'accertamento  degli  esatti  contenuto  e   modalita'   di
esercizio, nonche' dell'ambito  soggettivo  di  vincolativita'  degli
oneri di raccolta delle sottoscrizioni relative alla dichiarazione di
presentazione delle candidature  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
deputati  quali  disciplinati  dall'art.  18-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 361/1957, in combinato  disposto,  con
riferimento alla relativa autenticazione, all'art. 14 della legge  n.
53/90,   in   quanto   il   relativo   adempimento,   ove    ritenuto
soggettivamente dovuto, costituisce condizione imprescindibile per il
concreto esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo  ex
art. 51, comma 1, della Costituzione; 
        i ricorrenti hanno, altresi',  chiesto  che  siano  sollevate
questioni di legittimita'  costituzionale  delle  norme  poste  dalle
disposizioni del  suddetto  articolo  nell'ipotesi  in  cui  non  sia
ritenuta   fondata    l'interpretazione    proposta    quale    unica
costituzionalmente compatibile, e cioe' tale da non da comportare, in
concreto, nei propri confronti, una sostanziale negazione del diritto
di  elettorato  passivo,   sproporzionata   ed   irragionevole,   con
conseguente violazione degli  articoli  1,  3,  48,  49  e  51  della
Costituzione 
        La ricostruzione sin qui esposta  ha  condotto  a  concludere
circa  la  non  percorribilita',  dal  punto  di   vista   letterale,
sistematico,  funzionale  e  storico,  di  soluzioni   interpretative
dell'art. 18-bis, comma 1, comma 1-bis e comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957  nei  testi   attualmente
vigenti, alternative rispetto  a  quelle  sulla  cui  base  e'  stata
ritenuta 
          inequivocabile l' esclusione, dall'ambito di applicabilita'
dell'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni - ex  art.
18-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.  361/1957
nel testo attualmente vigente, in relazione agli articoli 6, comma 1,
della legge n. 165/2017 e 2, comma 36, della legge n. 52/2015 - , dei
partiti e gruppi non costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le
Camere  all'inizio  della  legislatura  in  corso  al  momento  della
convocazione dei comizi, e dunque  anche  dell'Associazione  politica
ricorrente, 
          ed  inoltre,   del   pari   inequivocabile   sia   la   non
applicabilita' alle prossime elezioni politiche della riduzione ad un
quarto  del  numero  delle  sottoscrizioni  da  raccogliere  per   la
presentazione delle candidature  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
deputati ex art.  18-bis,  comma  1,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957, nel testo attualmente vigente,  in  relazione
all'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, 
          sia l'esclusione degli  avvocati  abilitati  al  patrocinio
davanti  alle  giurisdizioni  superiori  dal  novero   dei   soggetti
abilitati  all'autenticazione  delle  suddette  sottoscrizioni   alla
stregua del combinato disposto degli articoli 18-bis,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 e 14 della  legge
n. 53/90, nel testo attualmente vigente,  in  relazione  all'art.  6,
comma 7, della legge n. 165/2017, 
          ed infine,  certa  la  necessita'  che  la  raccolta  delle
sottoscrizioni da parte delle coalizioni ex art. 18-bis, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957,  avvenga  su
moduli che indichino anche il nome  del  candidato  condiviso  per  i
collegi uninominali ex art. 18-bis, comma 1; 
        le suddette conclusioni, manifestano, dunque, che il presente
giudizio non puo' essere deciso  se  non  applicando  proprio  l'art.
18-bis, comma 1, comma 1-bis e comma 2, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  361/1957  nei  testi  attualmente  vigenti  ed
interpretati nel senso  illustrato  e,  a  tale  stregua,  implicano,
altresi', il rigetto di tutte le domande  proposte,  nell'ipotesi  in
cui le eccepite questioni di legittimita' costituzionale non  vengano
sollevate. 
        In definitiva, le  eccepite  questioni  di  costituzionalita'
dell'art.  18-bis,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 361/1957 nel testo attualmente  vigente,  in  relazione
agli articoli 1, comma 1123, della legge n. 205/2017 e  6,  comma  7,
della legge n. 165/2017, dell'art. 18-bis, comma  1-bis  e  dell'art.
18-bis, comma 2, in relazione agli articoli 6, comma 1,  della  legge
n. 165/2017 e 2, comma 36, della legge n.  52/2015,  sono  certamente
rilevanti ex art. 23 della legge n. 87/1953, non potendo il  presente
giudizio essere «definito indipendentemente dalla loro  risoluzione»,
ferme e qui richiamate le considerazioni sopra esposte,  nella  parte
dedicata all'interesse ad agire, in ordine alla loro  incidentalita',
in sintesi ravvisabile in ragione della non coincidenza tra l'oggetto
del   presente   giudizio;   in   cui   e'   chiesto   l'accertamento
dell'estensione  soggettiva,  del  contenuto  e  delle  modalita'  di
adempimento di oneri imprescindibili ai  fini  di  un  esercizio  del
diritto di elettorato passivo compatibile con il sistema di  relativa
garanzia costituzionale ex  articoli  1  ,  3,  48,  49  e  51  della
Costituzione, e quello del giudizio  di  costituzionalita'  auspicato
dai ricorrenti, che invece dovra' verificare se ed  eventualmente  in
quale misura la disciplina vigente  dei  suddetti  oneri  pregiudichi
l'esercizio del diritto di elettorato  passivo  in  violazione  delle
suddette norme, ed in ragione, altresi', dell'esito non scontato  del
presente giudizio anche nell'ipotesi di pronuncia di accoglimento  da
parte della  Corte  costituzionale,  tenuto  conto,  altresi',  della
molteplicita'   dei   suoi   possibili    contenuti    (cfr.    Corte
costituzionale, sentenza n. 35 del /2017; n. i del 2014, cit.). 
b. circa la loro non manifesta infondatezza. 
b1. La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  della  Corte
europea  dei  diritti  dell'uomo  -  principi  generali  in   materia
elettorale 
        Qui  richiamate  le  considerazioni  esposte,  in  punto   di
giurisdizione, circa la  pregnanza  di  significato  del  diritto  di
elettorato passivo ex art. 51, comma 1, della Costituzione il  quale,
al  pari  del  diritto  di  elettorato  attivo  ex  art.   48   della
Costituzione e' essenziale  strumento  d'esercizio  della  sovranita'
popolare e del relativo principio democratico  di  rappresentativita'
ex art. 1, comma  2,  della  Costituzione,  oltre  che  strumento  di
affermazione  del  principio  di  uguaglianza   ex   art.   3   della
Costituzione  tale  delibazione  presuppone  la  ricognizione,  nella
materia oggetto di giudizio, della  giurisprudenza  costituzionale  e
della Corte europea dei diritti dell'uomo; 
        l'art. 117, comma 1, della Costituzione quale modificato  con
legge costituzionale n. 3/2001, vincola, infatti,  l'esercizio  della
stessa potesta'  legislativa  statuale  al  rispetto  degli  obblighi
internazionali,  e  dunque  anche  di  quelli  assunti  sia  con   la
Convenzione Europea per la salvaguardia dei  diritti  umani  e  delle
liberta'  fondamentali  del  4  novembre  1950  (di   seguito   anche
Convenzione edu), ratificata in Italia con legge n. 848 del 4  agosto
1955,  che  con  i  suoi  Protocolli  aggiuntivi,   con   conseguente
esclusione  della  possibilita'   «di   attribuire   agli   enunciati
convenzionali  significati  diversi  e   incompatibili   con   quelli
assegnatigli dalla Corte di Strasburgo» (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenza n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007). 
        In particolare, il Protocollo  Addizionale  alla  Convenzione
edu n. 1 adottato il 20 marzo 1952 e  ratificato  in  Italia  con  la
medesima suddetta legge n. 848/1955, all'art. 3, rubricato «Diritto a
libere elezioni»,  dispone  che  le  «Le  Alte  Parti  Contraenti  si
impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere  elezioni
a scrutinio segreto, in  condizioni  tali  da  assicurare  la  libera
espressione  dell'opinione  del  popolo  sulla   scelta   del   corpo
legislativo». 
        Cio' premesso, la Corte costituzionale,  proprio  nelle  piu'
volte menzionate pronunce di recente  assunte  con  riferimento  alla
materia elettorale - sentenza n. 35  del  2017;  n.  1  del  2014  ha
espressamente richiamato e ribadito il proprio consolidato  indirizzo
(cfr. sentenza n. 242 del 2012; n. 271 del 2010; n. 107 del 1996;  n.
438 del 1993; n. 1130 del 1988; ord. n. 260 del 2002)  circa  l'ampia
discrezionalita' legislativa che caratterizza la relativa disciplina,
salvi il limite e dunque il controllo  ex  art.  3,  comma  1,  della
Costituzione di proporzionalita' e non manifesta irragionevolezza del
bilanciamento degli interessi  e  principi  di  rango  costituzionale
coinvolti in quest'ambito, e di cui sono dunque ammesse, entro questi
confini, delle limitazioni; 
        in  particolare,  gli   interessi   e   principi   di   rango
costituzionale   coinvolti   dalla    disciplina    delle    elezioni
Parlamentari,  sono  i  principi  di  democraticita',  di  necessaria
rappresentativita' della Camera parlamentare e  dell'eguaglianza  del
voto, e dunque, per quanto qui interessa, anche del  voto  nella  sua
accezione «passiva» ex art. 51, comma 1, della  Costituzione,  da  un
lato, e quelli, pure di rilievo  costituzionale,  di  stabilita'  del
governo e rapidita' del processo decisionale, dall'altro, e tali  per
cui risulta censurabile solo quella  normativa  che,  pur  esprimendo
scelte in astratto legittime in funzione del  perseguimento  di  tali
obiettivi, tuttavia  li  realizzi  con  modalita'  non  semplicemente
intrinsecamente contraddittorie ma idonee a provocare,  in  concreto,
una compressione eccessiva degli uni o degli altri, e cioe' una  loro
«distorsione» di dimensioni e qualita' cosi' ampie da tradursi in una
loro sostanziale lesione. 
        In particolare, nella  sentenza  n.  1  del  2014,  la  Corte
costituzionale   ha   richiamato   in   proposito   il    «test    di
proporzionalita'», utilizzato da essa, come  anche  «  ...  da  molte
delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello
di ragionevolezza, ed essenziale strumento della corte  di  giustizia
dell'Unione europea per il controllo giurisdizionale di  legittimita'
degli atti dell'Unione e degli Stati membri», il quale  «..  richiede
di valutare se la norma oggetto di scrutinio,  con  la  misura  e  le
modalita' di applicazione  stabilite,  sia  necessaria  e  idonea  al
conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto,  tra
piu'  misure  appropriate,  prescriva  quella  meno  restrittiva  dei
diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al
perseguimento di detti obiettivi» (cfr. ivi, §3.1) 
        Nella stessa direzione interpretativa e' orientata  anche  la
Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,  in  particolare  nelle  piu'
recenti sentenze del 6 novembre 2012, relativa al ricorso n. 30386/05
di Ekoglasnost c/ Bulgaria, e del 3 marzo 2012, relativa  al  ricorso
n. 11583/08 di  Saccomanno  ed  altri  c  Italia  (di  seguito  anche
sentenza  Saccomanno),  e  in  cui  ha   anch'essa   evidenziato   la
correlativita' del diritto di elettorato attivo e passivo -  «diritto
di voto» e «diritto di  proporsi  come  candidati»  -  derivante,  in
questo caso, dall'art. 3 del sopra richiamato Protocollo  Addizionale
n. 1 che ne viene, dunque, riconosciuto quale fonte unitaria (cfr.  §
24 sentenza Saccomanno; § 57 sentenza Ekoglasnost, che in  parte  qua
richiamano  le  precedenti   decisioni   relative   ai   ricorsi   di
Mathieu-Monin e Clerfayt c Belgio, sentenza del 2  marzo  1987  -  di
seguito anche sentenza Mathieu-Monin - e di Zdanoka c Lettonia,  ric.
58278/00), ed ha quindi affermato che tali  diritti,  in  quanto  non
elencati  e  non  definiti,  non  sono  assoluti,   ammettendo   tale
disposizione un «ampio margine di apprezzamento» (cfr. § 48  sentenza
Saccomanno; § 58 sentenza Ekoglasnost, che in parte qua  richiama  la
sentenza Mathieu-Monin nonche' la decisione  in  causa  Podkolzina  e
Lettonia,  ric.  n.  46726/99)  e,  con   esso,   limitazioni   anche
«implicite» di tali diritti, ma a condizione che esse non siano  tali
da  lederli  «nella  loro  stessa  sostanza,  privandoli  della  loro
effettivita'» (cfr. § 59 sentenza Ekoglasnost). 
        Affinche' le limitazioni del diritto di voto e di  candidarsi
siano legittime, occorrono, ad avviso della Corte europea dei diritti
dell'uomo, tre condizioni (cfr. § 59; 62 sentenza Ekoglasnost, che in
parte qua richiama sentenza Mathieu-Monin): 
          che le norme che le pongono perseguano scopi legittimi, 
          che  i  mezzi  utilizzati  non  si  rivelino  in   concreto
sproporzionati, 
          che  le  regole  che  li   definiscono   siano   chiare   e
prevedibili. 
b2. La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo  relativa  al  procedimento  elettorale
preparatorio. 
        Con  specifico  riferimento  alla  disciplina  relativa  alla
presentazione   delle   candidature   e   all'autenticazione    delle
sottoscrizioni  apposte  alla  relativa   dichiarazione,   la   Corte
costituzionale, nella sentenza n.  83  del  4  marzo  1992,  relativa
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  570/1960
in materia di elezioni comunali, ha  ricordato  che  nell'ordinamento
italiano fu il decreto legislativo n. 1 del  7  gennaio  1946,  sulla
base  delle   esperienze   del   primo   quarto   di   secolo   delle
amministrazioni di ispirazione democratica e al fine  di  evitare  la
grande dispersione dei voti e lo sfrenarsi della lotta elettorale per
fini poco  commendevoli,  a  subordinare,  per  la  prima  volta,  le
candidature  alle  successive  elezioni  amministrative   alla   loro
presentazione da parte di un numero di  elettori  proporzionato  alla
popolazione del Comune e alla loro accettazione da parte dei medesimi
candidati. 
        Tale  disciplina  fu  poi  recepita  dalle  successive  leggi
elettorali, in particolare  per  l'elezione  della  stessa  Assemblea
costituente - decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 1946 - , nonche'
della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali  e  del
Parlamento europeo. 
        Tale excursus mostra che costituisce principio  generalizzato
dell'ordinamento italiano quella per cui, nell'ambito di ogni tipo di
elezione diretta, le candidature devono essere munite di una sorta di
dimostrazione di seria consistenza e di  un  minimo  di  consenso,  e
dello  stesso  costituisce  conferma   l'innovazione   introdotta   a
decorrere dalla legge n. 136/1976  e  dal  decreto-legge  n.  161/76,
convertito con legge n. 240/76, che per la prima volta hanno previsto
l'esenzione dall'adempimento della raccolta di sottoscrizioni per  la
presentazione  delle  candidature,  in  favore   dei   partiti   gia'
rappresentati in Parlamento, essendo in tal caso la loro  consistenza
dimostrata dall'avvenuta elezione; d'altro canto, la previsione anche
di  un  numero  massimo  di  sottoscrizioni  e'   stata   considerata
finalizzata   ad   evitare    un'indebita    pressione    psicologica
sull'elettorato e, tramite essa, un condizionamento del voto. 
        La sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 23 novembre
2006, in materia di falsita' in autenticazione  delle  sottoscrizioni
di cui si tratta (art. 1, comma 2, lettera a) n.  1  della  legge  n.
61/04), ha poi evidenziato, richiamando  anche  il  proprio  suddetto
precedente - sentenza n. 83/92 - che le autentiche  delle  firme,  le
quali  attribuiscono  giuridica  esistenza  alle  dichiarazioni   cui
accedono,  contribuiscono  a  realizzare  l'interesse   al   regolare
svolgimento e al libero ed efficace esercizio del  diritto  di  voto,
quale bene «.. intimamente connesso al  principio  democratico  della
rappresentativita'  popolare..»,  in   quanto   evitano   «un'abnorme
proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio,
volte artatamente a disorientare l'elettorato». 
        D'altro canto, la Corte europea dei diritti  dell'uomo  nella
sentenza Ekoglasnost ha richiamato in premessa (cfr. § 38)  le  linee
guida ed il relativo rapporto esplicativo  confluiti  nel  codice  di
buona condotta in materia  elettorale,  elaborato  dalla  Commissione
Europa per la democrazia attraverso il diritto - c.d. Commissione  di
Venezia  -  ,  all'esito  della  cinquantunesima  e  cinquantaduesima
sessione del 5 e 6 luglio e 18 e 19 ottobre 2002,  ed  approvato  nel
2003  dall'Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d'Europa  e   dal
Congresso  dei  poteri  locali  e  regionali   d'Europa,   il   quale
attribuisce  ruolo   fondamentale   alla   stabilita'   del   diritto
elettorale, sia ai fini della sua credibilita' che del consolidamento
della stessa democrazia, in quanto «se  le  regole  cambiano  spesso,
l'elettore puo' essere disorientato e non  comprenderle,  soprattutto
se presentano  una  certa  complessita';  in  particolare  egli  puo'
considerare, a torto o a ragione, che il diritto elettorale  sia  uno
strumento che coloro che esercitano  il  potere  manipolano  in  loro
favore, e che il voto dell'elettore non  sia  quindi  l'elemento  che
decide il risultato dello scrutinio» (§ 63 del  Rapporto  esplicativo
delle suddette Linee guida,  riportato  testualmente  dalla  sentenza
Ekoglasnost, unitamente ai successivi, ai §§ 38 e succ.). 
        In  particolare,  il  suddetto  Rapporto  esplicativo   delle
menzionate Linee guida, precisa che «La necessita'  di  garantire  la
stabilita' non riguarda, in pratica, tanto i  principi  fondamentali,
la cui formale  messa  in  discussione  e'  difficilmente  possibile,
quanto alcune regole piu' precise del diritto elettorale...»,  e  che
«e' opportuno evitare non soltanto le  manipolazioni  in  favore  del
partito al potere, ma anche le stesse parvenze di manipolazioni.», ed
in particolare «... non ... tanto la modifica del nodo di  scrutinio,
che puo' sempre essere migliorato, ma la  sua  revisione  ripetuta  o
eseguita poco prima dello scrutinio  (meno  di  un  anno).  Anche  in
assenza di volonta'  di  manipolazione;  questa  revisione  apparira'
allora come legata a interessi di parte congiunturali». 
        Sulla base di questi principi, e rammentato che alla  stregua
delle linee guida uno degli strumenti per evitare tali  manipolazioni
e' « ... definire nella Costituzione o in  un  testo  superiore  alla
legge  ordinaria  gli  elementi  piu'  sensibili  ..»   del   sistema
elettorale, o prevedere in Costituzione che le modifiche del  sistema
elettorale che precedano le elezioni di meno di un anno si applichino
solo alle elezioni successive, la Corte europea dei diritti dell'uomo
ha affermato che non e' di per se' incompatibile con  la  Convenzione
l'obbligo di presentare un certo numero di firme, anche relativamente
elevato, a sostegno della candidatura  (in  parte  qua  la  Corte  ha
menzionato i precedenti relativi  ai  giudizi:  Asensio  Serqueda  c.
Spagna, n. 23151/94, decisione della Commissione europea dei  diritti
dell'uomo del 9 maggio 1994, Decisions et rapports (DR) 77-B, p. 122;
X c. Austria, n. 7008/75, decisione della Commissione del  12  luglio
1976, DR 6, p. 122), e cio' perche' costituisce  scopo  legittimo  di
tale normativa assicurare la partecipazione alle elezioni legislative
di formazioni  politiche  stabili,  sufficientemente  rappresentative
della societa', ma anche limitare le spese dello  scrutinio  (cfr.  §
63-64 sentenza Ekoglasnost). 
        La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, tuttavia, ritenuto
elemento  decisivo  della  accertata  violazione  dell'art.   3   del
Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la circostanza  che  in
Bulgaria nel 2005, ancorche' per risolvere il preesistente «  ..serio
problema  posto  dalla  partecipazione  alle  elezioni  di   numerose
formazioni senza una vera legittimita'  politica  ed  elettorale....»
(cfr. § 71),  siano  state  introdotte  tardivamente  modifiche  alla
disciplina sulla partecipazione alla competizione elettorale che, con
particolare  riferimento  all'obbligo  di  raccolta  delle  firme   a
sostegno delle candidature, tenuto conto del termine  di  quarantasei
giorni prima delle elezioni previsto per la  relativa  presentazione,
aveva reso disponibile «appena  un  mese  per  raccogliere  le  5.000
firme... » (cfr. § 67). 
        La Corte europea dei diritti  dell'uomo,  pertanto,  ribadito
che «... se uno Stato modifica troppo  spesso  le  regole  elettorali
fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio,  rischia
di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che  si  presume
assicurino libere elezioni o la  sua  fiducia  nella  loro  esistenza
(Partito laburista georgiano c. Georgia n. 9103/04, § 88, Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali 2008)..» (cfr. § 68),  ed  inoltre  che  «...  anche  le
condizioni di partecipazione alle elezioni  imposte  alle  formazioni
politiche facciano parte delle regole  elettorali  fondamentali»,  in
quanto «Nei sistemi elettorali  che  impongono  un  certo  numero  di
condizioni specifiche alle formazioni politiche perche' esse  possano
partecipare allo scrutinio, l'introduzione  di  nuove  esigenze  poco
tempo prima della data delle elezioni puo' indurre, in casi  estremi,
alla squalifica d'ufficio di partiti e coalizioni di opposizione, che
beneficiano di un sostegno popolare importante, e cosi' avvantaggiare
le formazioni politiche al potere» .. introducendo « ...  una  prassi
... incompatibile con l'ordine democratico e che scalfisce la fiducia
dei cittadini nei poteri pubblici del loro paese»  (cfr.  §  69),  e'
giunta alla conclusione che le autorita' bulgare, « ...  introducendo
tardivamente nella legislazione  interna  la  cauzione  elettorale  e
l'esigenza di depositare 5.000 firme a sostegno  della  presentazione
del partito alle elezioni, non abbiano mantenuto un giusta equilibrio
tra gli interessi legittimi della  societa'  nel  suo  insieme  e  il
diritto  del  partito  ricorrente  di   partecipare   alle   elezioni
legislative.» e «Vi  e'  stata  quindi  violazione  dell'art.  3  del
Protocollo n. 1». 
b.3 Effetti della disciplina della raccolta delle sottoscrizioni  per
la  presentazione  delle  candidature  alla   Camera   dei   deputati
nell'ambito dell'ordinamento vigente. 
        Sulla  base  di  tutte  queste  premesse,  e   dunque   nella
confermata  consapevolezza,  ben  evidenziata   tanto   dalla   Corte
costituzionale  italiana  quanto  dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, che anche aspetti di dettaglio del procedimento elettorale
preparatorio    possono    incidere    in    maniera     determinante
sull'effettivita' d'esercizio del diritto fondamentale di  elettorato
passivo, ma anche circa l'intrinseca correlativita'  di  quest'ultimo
rispetto al libero esercizio  anche  dell'elettorato  attivo  e,  con
esso,  rispetto   all'attuazione   del   principio   democratico   di
rappresentativita' popolare (cfr. Corte costituzionale  sentenza,  n.
394/2006, cit.), si procede,  quindi,  ad  analizzare  la  disciplina
sulla cui base  sono  state  formulate  le  domande  di  accertamento
oggetto di questo giudizio, e con riferimento alla quale  sono  stati
dedotti i dubbi di legittimita' costituzionale di cui deve essere qui
delibata la non manifesta infondatezza ex  art.  23  della  legge  n.
87/53, ponendo, dunque, particolare attenzione, tenuto conto  proprio
delle  deduzioni  dei  ricorrenti,  alla  «dimensione  temporale»   e
«numerica» e agli effetti che, nell'insieme, il sistema  delle  norme
in esame produce. 
        Ebbene, come visto, l'art. 18-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957,  nel  testo  da   ultimo
modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017,
dispone che «1. La dichiarazione  di  presentazione  delle  liste  di
candidati per l'attribuzione dei seggi  nel  collegio  plurinominale,
con l'indicazione dei candidati della lista nei  collegi  uninominali
compresi nel collegio  plurinominale,  deve  essere  sottoscritta  da
almeno 1.500 e da non piu' di 2.000  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale  o,
in caso di  collegio  plurinominale  compreso  in  un  unico  comune,
iscritti nelle sezioni elettorali  di  tale  collegio  plurinominale.
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno  due  terzi  dei
collegi   plurinominali   della    circoscrizione,    a    pena    di
inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera  dei  deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre  centoventi  giorni,  il  numero
delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni  devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53. ....». 
        Posto che il numero complessivo dei Collegi plurinominali per
l'elezione, con sistema proporzionale, dei 5/8 dei seggi della Camera
dei deputati - ex art. 1, commi 2 e 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957, quanto al comma 2, da ultimo modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 51/2019  -  e'  stato
definito  in  numero  di  sessantatre  dal  decreto  legislativo   n.
189/2017, sulla base delle delega contenuta all'art. 3 della legge n.
165/2017, il numero minimo delle sottoscrizioni  che  una  formazione
politica  deve  raccogliere  per  la  presentazione   delle   proprie
candidature, nell'ipotesi in cui non sia gia'  rappresentata  con  un
numero di eletti sufficiente a  formare  un  gruppo  in  entrambe  le
Camere parlamentari - ex art. 18, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361/1957 - , varia da un  massimo  di  94.500  su
tutto il territorio nazionale ad un minimo di 47.250 nell'ipotesi  in
cui  lo  scioglimento  della  Camera  risulti  anticipato  di   oltre
centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale. 
        Premesso che le circoscrizioni  sono  state  invece  definite
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 361/1957,  ed  attesa  la  sanzione  di  inammissibilita'  per  le
candidature non presentate in almeno i 2/3 dei collegi  plurinominali
di una medesima circoscrizione ex art. 18-bis, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  361/1957,  ad  esempio,  per  la
presentazione di candidature nella sola circoscrizione della  Sicilia
orientale, composta da n. 3 collegi plurinominali, e dunque  solo  in
una  parte  del  territorio  di  un'unica  regione,   e'   necessario
raccogliere, a pena d'inammissibilita', 3.000 sottoscrizioni,  ovvero
1.500 nell'ipotesi di scioglimento anticipato della Camera  di  oltre
centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale. 
        Tuttavia, se sono predeterminati - ex art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361/1957 ed ex decreto legislativo  n.
189/2017  -  il  numero  delle  circoscrizioni  nonche'  dei  collegi
plurinominali e uninominali e la loro  rispettiva  distribuzione  sul
territorio  nazionale,  solo  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  da  emanare,  su  proposta  del  Ministro   dell'interno,
contestualmente al decreto di convocazione dei comizi - ex art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957  come  da  ultimo
modificato dalla legge n.  52/2015,  e  dunque  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione -  ex  art.  11,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361/1957  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 1, comma 1,  lettera  a)  della  legge  n.  136/1976  -  e'
compiuta, e dunque resa nota, l'assegnazione  del  numero  dei  seggi
alle singole circoscrizioni nonche' del numero complessivo  di  seggi
da attribuire in ciascuna circoscrizione nei  collegi  plurinominali,
compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali, in entrambi i casi
«sulla base  dei  risultati  dell'ultimo  censimento  generale  della
popolazione, riportati dalla  piu'  recente  pubblicazione  ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica». 
        Inoltre,  ex  art.  20  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  361/1957,  le  liste  dei   candidati   nei   collegi
plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi  uninominali  devono
essere presentati,  per  ciascuna  Circoscrizione,  alla  Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale del  capoluogo  della  regione
dalle ore  8,00  del  trentacinquesimo  giorno  alle  ore  20,00  del
trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; 
        pertanto,  ribadito  che  la  pubblicazione  del  decreto  di
convocazione  dei  comizi   elettorali   puo'   avvenire   entro   il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello  della  votazione  -  ex
art. 11, comma 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957   -,   le   formazioni   politiche   che   non   beneficiano
dell'esenzione ex art. 18, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361/1957, dispongono di soli undici giorni (45-34)  per
la raccolta di 94.500 firme, o di 47.250 firme nell'ipotesi in cui lo
scioglimento della Camera anticipi  di  oltre  centoventi  giorni  la
scadenza naturale, per presentare le proprie candidature su tutto  il
territorio nazionale, da depositare  poi,  in  relazione  a  ciascuna
circoscrizione, presso la cancelleria della Corte di  appello  o  del
Tribunale del capoluogo di ciascuna regione. 
        Tale lasso temporale per la raccolta delle sottoscrizioni  si
riduce ulteriormente a giorni  da  dieci  a otto  per  le  formazioni
politiche che ex art. 14-bis decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361/2017 dichiarino il collegamento in una coalizione delle  liste
da essi rispettivamente presentate,  atteso  che  tale  dichiarazione
deve essere presentata - alla stregua del  combinato  disposto  degli
articoli 14, 14-bis e 15 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361/1957 - , unitamente al deposito del  contrassegno,  non  prima
delle ore 8,00 del quarantaquattresimo e non oltre le ore  16,00  del
quarantaduesimo giorno antecedente alle elezioni; 
        pertanto, le liste che  dichiarino  il  collegamento  in  una
coalizione, solo nel periodo compreso tra il  quarantaquattresimo  ed
il quarantaduesimo giorno prima delle elezioni  avranno  la  certezza
dei candidati condivisi  da  presentare  congiuntamente  nei  collegi
uninominali ed i cui nominativi devono  essere  indicati  -  ex  art.
18-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 - nella dichiarazione  di  presentazione  delle  candidature
unitamente alle liste di candidati per l'attribuzione dei  seggi  nei
collegi plurinominali, da depositare,  come  visto  ex  art.  20  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 -  entro  le  ore
20,00  del  trentaquattresimo   giorno   antecedente   quello   della
votazione. 
        Ampiamente    ridimensionato    dagli    oggettivi    margini
d'incertezza e' invero il potenziale maggior lasso temporale  di  cui
dispongono  sole  le  formazioni   politiche   che   non   presentano
candidature in coalizione e che deriva dalla previsione dell'art. 14,
comma 3, della legge n. 53/1990, alla cui stregua «Le  sottoscrizioni
e  le  relative   autenticazioni   sono   nulle   se   anteriori   al
centottantesimo  giorno  precedente»;  infatti,   sebbene   le   sole
formazioni politiche che non dichiarino collegamenti  in  coalizione,
non dovendo concordare  il  nome  del  candidato  da  presentare  nei
collegi uninominali  ed  il  cui  nome  deve  essere  indicato  nella
dichiarazione di presentazione delle candidature, possano  anticipare
la raccolta delle sottoscrizioni anche  rispetto  alla  pubblicazione
del decreto del Presidente  della  Repubblica  che  indice  i  comizi
elettorali, resta pur sempre  l'incertezza,  sia  relativamente  alla
data  di  tale  evento  sia  alla  data  dell'eventuale  scioglimento
anticipato delle Camere, cui e' connessa anche la variabilita'  della
durata  del  periodo   a   disposizione   per   la   raccolta   delle
sottoscrizioni e di validita' delle autentiche  delle  sottoscrizioni
gia'  raccolte,  sia,  infine,  in  ordine  al   numero   minimo   di
sottoscrizioni da raccogliere tutte le volte in cui  la  possibilita'
dello scioglimento anticipato delle Camere si profili a  ridosso  dei
centoventi giorni antecedenti rispetto alla naturale  scadenza  della
legislatura, e dunque non sia sicura la riduzione della  meta'  delle
sottoscrizioni da raccogliere ex art. 18-bis, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 361/1957. 
        Non puo' poi trascurarsi l'ulteriore  margine  di  incertezza
derivante dalla pubblicazione solo entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione, sul sito internet  del  Ministero
dell'interno, del  fac-simile  dei  moduli  con  cui  possono  essere
depositati le liste e  le  dichiarazioni  di  relativa  presentazione
unitamente  alle  sottoscrizioni,  ancorche'   ridimensionato   dalle
Istruzioni del medesimo Ministero relative alle ultime elezioni del 4
marzo 2018 (cfr. doc. 4 ricorrenti, cit.) le  quali  hanno  precisato
che il loro mancato impiego non comporta alcuna conseguenza,  essendo
sufficiente che tutti i  documenti  da  presentare  ex  art.  20  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957  abbiano  il
contenuto prescritto (cfr., ivi, pagine 42/43). 
        Resta, infine, da considerare che anche  la  possibilita'  di
un'eventuale scelta di candidatura  soltanto  nell'ambito  di  alcuni
circoscrizioni elettorali, e la conseguente riduzione del  numero  di
sottoscrizioni  da  raccogliere,  oltre   ad   essere   evidentemente
autopenalizzante per le concrete chanches di elezione e quindi, nella
sostanza, della stessa concreta  possibilita'  di  rappresentativita'
della  parte  di  elettorato  di  cui  una  formazione  politica  sia
espressione, sconta il margine di  incertezza  circa  il  numero  dei
seggi  da  attribuire  in  ciascuna   circoscrizione,   nei   collegi
plurinominali e uninominali, il quale, come visto,  e'  reso  noto  -
alla stregua del combinato disposto degli articoli 3 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - solo  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   da   pubblicare   non   oltre    il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 
b.4 Evoluzione del sistema elettorale per il rinnovo della Camera dei
deputati, con specifico riferimento alla disciplina circa la raccolta
delle sottoscrizioni per la  presentazione  delle  candidature  e  la
relativa esenzione. 
        Ebbene,  come  gli  accenni  di  ricognizione  storica  sopra
esposti hanno in parte gia' ha  lasciato  emergere,  costituisce  una
novita' assoluta della legislazione elettorale italiana,  il  vigente
connubio tra 
          sistema  misto  di  attribuzione  dei  seggi  parlamentari,
maggioritario  e  proporzionale,  ma  con  prevalenza   del   sistema
proporzionale; 
          attuale  elevato  numero  minimo   di   sottoscrizioni   da
raccogliere  in   ciascun   ambito   territoriale   ai   fini   della
presentazione  delle  candidature  (94.500  o  47.250  su  tutto   il
territorio nazionale; 1.500 o 750 in unico collegio plurinominale che
tuttavia solo nelle  regioni  Trentino  Alto  Adige,  Friuli  Venezia
Giulia, Molise, Umbria e Basilicata si identifica con una Regione,  e
che nelle regione Lombardia giungono a dieci ed in Campania e Sicilia
a sei); 
          elevato numero degli ambiti territoriali cui  si  riferisce
l'onere della raccolta  delle  sottoscrizioni  per  la  presentazione
delle candidature (sessantatre Collegi plurinominali); 
          il  breve  intervallo  temporale  a  disposizione  per   la
presentazione delle  candidature  con  sottoscrizioni  autenticate  e
dunque per la  raccolta  delle  sottoscrizioni  giuridicamente  utili
(undici giorni ovvero un lasso  tra  dieci  ed  otto  giorni  per  le
formazioni politiche che si presentano in coalizioni); 
          lo   stringente   ambito   soggettivo   di   applicabilita'
dell'esenzione dall'onere di  relativa  raccolta,  limitato  ex  art.
18-bis, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 alle sole formazioni politiche che abbiano formato gruppi in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso  al  momento
della convocazione dei comizi. 
        Ed infatti 
        I) l'originario art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  361/1957  (l'art.  18-bis  e'  stato  successivamente
introdotto con  legge  n.  277/1993)  prevedeva,  nell'ambito  di  un
sistema proporzionale (cfr. articoli 1 e 83 del medesimo decreto  del
Presidente della Repubblica.) 
          un  numero  minimo  di  500  sottoscrizioni   per   ciascun
collegio, la cui autenticazione, ma da parte solo di un notaio  o  da
un cancelliere di Pretura, era gia' prevista dall'originario art. 20,
comma 5, del medesimo decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957; 
          solo trentadue Collegi su  tutto  il  territorio  nazionale
(cfr. tabella A allegata all'originario decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361/1957) 
        e  dunque  16.000  sottoscrizioni  su  tutto  il   territorio
nazionale in luogo delle 94.500 attuali (ovvero  47.250  nell'ipotesi
di scioglimento delle Camere anticipato di oltre centoventi  giorni),
cosi' palesandosi, da un canto, che il rapporto non e' quello di  uno
a tre apparentemente indicato  dal  confronto  tra  il  numero  delle
sottoscrizioni richiesto per  ciascun  collegio  nel  1957  e  quello
richiesto attualmente, ma quello addirittura di circa uno  a  sei  e,
d'altro canto, soprattutto il  ruolo  decisivo  che,  ai  fini  della
verifica  della  concreta   incidenza   degli   oneri   posti   dalla
legislazione elettorale  sull'esercizio  del  diritto  di  elettorato
passivo, ha il coordinamento non  solo  dei  singoli  segmenti  della
disciplina procedimentale vigente ma  anche  di  tutti  gli  elementi
comunque rilevanti, quali, appunto, la dimensione ed il numero  degli
ambiti territoriali  cui  si  riferisce  l'onere  di  raccolta  delle
sottoscrizioni per la presentazione delle candidature; 
          un intervallo temporale  a  disposizione  per  la  raccolta
delle  sottoscrizioni  approssimativamente  di  giorni   venticinque,
atteso che l'originario art. 11  non  prevedeva  un  termine  per  la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ma  solo
che «la votazione per l'elezione  della  Camera  avesse  luogo  entro
settanta giorni dalla fine  della  precedente»,  mentre  l'originario
art. 20 prevedeva per la presentazione delle liste  e,  tra  l'altro,
della «dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei  candidati
firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di  elettori»,
il termine ultimo  delle  ore  20,00  del  quarantacinquesimo  giorno
antecedente quello della votazione (70-45 = 25); 
          nessuna   esenzione   dall'onere    di    raccolta    delle
sottoscrizioni. 
        II) Dopo circa 20 anni dall'approvazione del testo unico  del
1957, la legge n. 136 del 23 aprile 1976, contenente  «Riduzione  dei
termini e semplificazione  del  procedimento  elettorale»,  e  dunque
nell'ambito del medesimo sistema proporzionale; 
          ha   ridotto   a   trecentocinquanta   il   numero    delle
sottoscrizioni da raccogliere per ogni collegio; 
          ha lasciato invariato il numero  di  trentadue  collegi  su
tutto il territorio nazionale; 
          ha ridotto a tredici giorni l'intervallo  per  la  raccolta
delle sottoscrizioni, avendo modificato sia l'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n.  361/1957,  prevedendo  per  la  prima
volta che, come oggi, il decreto del Presidente della Repubblica  che
convoca i comizi elettorali fosse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
non oltre  il  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  quello  della
votazione, sia l'art. 20, prevedendo  quale  termine  ultimo  per  la
presentazione delle liste, e tra l'altro delle sottoscrizioni, quello
delle «..ore 20,00 del trentaduesimo giorno» antecedente la votazione
(45-32 = 13); 
          per la prima volta ha previsto l'esenzione  dalla  raccolta
delle sottoscrizioni, riservandola ai «..partiti  o  gruppi  politici
costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente  anche
in  una  sola  delle  Camere  o  che  nell'ultima  elezione   abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno  e  abbiano  ottenuto
almeno un seggio in una delle due Camere», 
        e dunque, nell'insieme, non solo  ha  ridotto  ampiamente  di
circa 5.000 unita' il numero minimo di sottoscrizioni da  raccogliere
su tutto il territorio nazionale ai fini  della  presentazione  delle
candidature per il rinnovo della Camera dei deputati,  portandolo  ad
11.200 in luogo delle 94.500 attuali, e cosi' ampiamente  compensando
la riduzione del minimo intervallo temporale a tal  fine  consentito,
comunque piu' ampio di quello attuale a disposizione delle formazioni
politiche singole ed ancor di piu' di quelle  che  si  presentano  in
coalizioni, ma soprattutto ha  introdotto  una  vasta  esenzione  dal
relativo onere di raccolta, in quanto non solo esteso alle formazioni
politiche costituitesi in gruppi anche in una sola Camera, e  non  in
entrambe come oggi, ed inoltre in mancanza del limite  temporale  del
momento della costituzione, oggi posto  con  riferimento  «all'inizio
della legislatura in corso.. », ma anche  alle  formazioni  politiche
che avessero ottenuto anche un solo seggio in una sola Camera con  il
medesimo  contrassegno  con  cui  si  erano  presentate  alle  ultime
elezioni. 
        III) Successivamente, ma a distanza comunque di oltre 10 anni
dalla precedente modifica della legge elettorale per il rinnovo della
Camera dei deputati, la legge n. 53 del  21  marzo  1990,  contenente
«Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al  procedimento
elettorale»,  ancora  una  volta  nell'ambito  del  medesimo  sistema
proporzionale; 
          ha mantenuto invariati il numero  delle  sottoscrizioni  da
raccogliere per ciascun collegio, il numero dei collegi elettorali su
tutto il  territorio  nazionale,  l'intervallo  temporale  (minimo  e
certo) per la raccolta delle sottoscrizioni, ma 
          ha ulteriormente esteso l'ambito dell'esenzione  dall'onere
di raccolta delle sottoscrizioni, introducendo, con l'art. 12,  comma
2, un secondo comma all'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957, che l'ha attribuita  anche  ai  «..partiti  o
gruppi  politici  che   nell'ultima   elezione   abbiano   presentato
candidature con proprio contrassegno ed abbiano  ottenuto  almeno  un
seggio al Parlamento europeo, purche' si presentano con  il  medesimo
contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel  caso
in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente  da
tale onere.», 
        e cosi', non solo ha confermato il numero  minimo  di  11.200
sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle  candidature
in  luogo  delle  94.500  attuali  (ovvero  47.250  nell'ipotesi   di
scioglimento delle Camere anticipato di oltre centoventi giorni),  ma
ha esteso notevolmente la relativa  esenzione,  a  prescindere  dalla
raggiunta rappresentativita'  in  una  delle  Camere  del  Parlamento
nazionale  ed  addirittura  nel  Parlamento   europeo,   anche   alle
formazioni politiche  prive  di  rappresentanti  sia  nel  Parlamento
nazionale che europeo, sol perche' unitesi in  coalizione  con  altre
che avessero anche solo un rappresentante in quest'ultimo, e  dunque,
riconoscendo  per  la  prima  volta  rilevanza  agli   apparentamenti
elettorali ma  in  finzione  notevolmente  di  favore,  e  dunque  in
direzione opposta rispetto a quella attuale, tenuto conto del  minimo
intervallo temporale attualmente a disposizione solo di questi ultimi
per la raccolta delle sottoscrizioni. 
        IV) La legge n. 271  dell'11  agosto  1991,  questa  volta  a
distanza di circa un anno dalla precedente, e a sistema proporzionale
invariato, ha apportato nuove «Modifiche ai procedimenti elettorali»,
e precisamente 
          ha confermato ancora  una  volta  il  numero  di  trentadue
collegi, ed altresi' l'amplissima esenzione dall'onere di raccogliere
le sottoscrizioni ai fini della candidatura,  esistente  per  effetto
delle modifiche apportate, da ultima, dalla legge n. 53/90, ma 
          ha ampliato e graduato il numero  delle  sottoscrizioni  in
base alla popolazione del Collegio, 
          per la prima volta ha previsto  la  riduzione  della  meta'
delle sottoscrizioni nell'ipotesi di  scioglimento  anticipato  della
Camera di oltre centoventi giorni, cosi' modificando, con  l'art.  3,
comma 1, l'art.  18,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  361/1957:  «Le  liste  dei  candidati  devono  essere
sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da  non  piu'  di  1.500  elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a
500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500  elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi  nei  collegi  con
piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno
3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nei collegi con piu' di 1.000.000 di abitanti.  In
caso di scioglimento della Camera dei deputati  che  ne  anticipi  la
scadenza di oltre centoventi giorni, il numero  delle  sottoscrizioni
delle liste di candidati per ogni collegio  di  cui  alle  precedenti
lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'.»; 
          nuovamente modificando, con l'art. 6 comma 1, l'art. 20 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957,  ha  ridotto
l'intervallo  utile  (minimo  e  certo)   per   la   raccolta   delle
sottoscrizioni agli attuali undici giorni (termine ultimo: ore  20,00
del  trecentoquarantesimo   giorno   antecedente   le   elezioni)   a
disposizione  delle  formazioni   politiche   che   si   candidassero
singolarmente, restando comunque piu' ampio di  quello  compreso  tra
dieci e otto giorni attualmente a disposizione delle coalizioni, 
          onde, anche il maggiore numero di sottoscrizioni,  rispetto
a quello in precedenza richiesto, da raccogliere per la presentazione
delle candidature, quanto ai collegi con popolazione fino  a  500.000
abitanti, nel numero minimo di 1.000, e dunque comunque  inferiore  a
quello minimo attuale di 1.500, risultava ancora ampiamente  e  sotto
piu'  aspetti  compensato:  dal  ridotto  numero  dei  collegi,  pari
trentadue e dunque a circa la meta' di quello attuale (sessantatre) e
dall'amplissima esenzione dell'onere di relativa raccolta  in  favore
anche delle formazioni politiche  prive  di  rappresentanti  sia  nel
Parlamento nazionale che europeo. 
        V) La  legge  n.  277  del  4  agosto  1993,  in  seguito  al
referendum del 18 aprile 1993, unitamente alla legge n. 276/1993  per
il  Senato,  ha  determinato  una  complessiva   riforma   in   senso
maggioritario del sistema elettorale,  sostituendo  per  conseguenza,
per la prima volta, anche  la  Tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361/1957, la  quale  ha  ripartito  il
territorio nazionale, per l'elezione della Camera dei deputati, in n.
26 Circoscrizioni (salvo il collegio uninominale Val d'Aosta  di  cui
all'art.  2  e  al  titolo  VI  del  testo  unico),   tendenzialmente
coincidenti con le  regioni,  e  con  eccezione  di  quelle  maggiori
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Sicilia) e con delega - art. 7 -
per la determinazione dei collegi all'interno di ciascuna di essa, la
quale e' stata attuata con il  decreto  legislativo  n.  536  del  20
dicembre 1993 che ha  individuato  complessivamente  n.  454  collegi
uninominali. In particolare, 
          il 75% del totale dei seggi della Camera veniva  attribuito
con sistema maggioritario nell'ambito dei collegi uninominali  e  con
previsione per cui - art. 18 decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361/1957 come modificato dall'art. 2 della  legge  n.  277/1993  -
«Nessun candidato  puo'  accettare  la  candidatura  in  piu'  di  un
collegio, anche se di circoscrizioni diverse.  La  candidatura  della
stessa persona in piu' di un collegio e' nulla»; 
          solo il 25% del totale  dei  seggi  veniva  attribuito,  ma
assumendo come base  la  circoscrizione,  in  ragione  proporzionale,
mediante riparto tra liste concorrenti  che  avessero  raggiunto  sul
piano nazionale il 4%  dei  voti  validi  espressi  (c.d.  soglia  di
sbarramento) ex art. 83, comma 1, n. 2) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 5,  comma  1,
lettera a) della legge n. 277/1993; 
          cio' premesso, il nuovo art. 18 del decreto del  Presidente
della Repubblica  n.  361/1957,  sostituito  dall'art.  2,  comma  1,
lettera c) della legge n. 277/1993, disponeva che la dichiarazione di
presentazione dei singoli candidati nei  collegi  uninominali  doveva
essere sottoscritta da non meno  di  500  e  da  non  piu'  di  1.000
elettori iscritti nelle liste elettorali dei  comuni  ricompresi  nel
collegio, ma con la precisazione per cui  essa  poteva  contenere  la
dichiarazione   di   collegamento   alle   liste   concorrenti    che
partecipavano alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale e
«Nel caso di collegamenti con piu'  liste,  questi  devono  essere  i
medesimi in tutti i  collegi  uninominali  in  cui  e'  suddivisa  la
circoscrizione»; 
          l'art. 2, comma 2, lettera d) della legge  n.  277/1993  ha
poi introdotto, per la prima volta, l'art.  18-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957  dedicato,  invece,  alla
presentazione delle candidature  per  l'attribuzione  dei  seggi  con
metodo proporzionale, disponendo che essa fosse  sottoscritta  da  un
minimo di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali  dei  comuni
compresi nelle circoscrizioni fino a  500.000  abitanti,  ma  con  la
precisione  per  cui  «La  sottoscrizione  delle  liste  puo'  essere
effettuata anche dagli stessi sottoscrittori  delle  candidature  nei
singoli  collegi  uninominali,   ricompresi   nella   circoscrizione,
collegate alle liste medesime»; 
          i nuovi articoli 18 e 18-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  361/1957,  come  modificati  dalla  legge   n.
277/1993, non prevedevano alcuna  esenzione  dall'onere  di  raccolta
delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature; 
          sono rimasti, invece, invariati l'obbligo di autenticazione
delle  sottoscrizioni  e  gli  articoli  11  e  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361/1957 con riferimento ai  tempi  di
raccolta delle sottoscrizioni. 
        In sostanza, la previsione per cui, ai fini dell'attribuzione
del 75% dei seggi della Camera dei deputati con metodo maggioritario,
dunque nettamente prevalente e con rapporto  tendenzialmente  inverso
con la componente assegnata  con  metodo  proporzionale  rispetto  al
sistema elettorale attuale, il candidato potesse  presentarsi  in  un
solo  collegio  uninominale,  con  sanzione  espressa   di   nullita'
nell'ipotesi di violazione, e la possibilita' di limitare ad una sola
circoscrizione il collegamento del singolo  candidato  a  determinate
liste, annullava la rilevanza, ai fini dell'onere di  raccolta  delle
sottoscrizioni per la presentazione  delle  candidature,  del  numero
complessivo  dei   collegi   sul   territorio   nazionale,   poiche',
massimizzando  il   carattere   personalistico   della   candidatura,
comportava la distribuzione e concentrazione  capillare,  nell'ambito
di  ciascun  collegio  uninominale,  dell'impegno  organizzativo   di
raccolta delle sottoscrizioni, il cui numero era limitato a 500; 
        d'altro  canto,  anche  ai  fini  della   candidatura   nelle
circoscrizioni per l'attribuzione della minor quota dei  seggi  della
Camera dei deputati (25%) con il metodo proporzionale, l'ampiezza  ed
il  conseguente  ridotto  numero   degli   ambiti   territoriali   di
riferimento  -  ventisei  circoscrizioni  in  luogo  dei  sessantatre
collegi plurinominali attuali ma per l'attribuzione  dei  complessivi
5/8 dei seggi della Camera dei deputati con metodo  proporzionale  -,
oltre che, appunto, la limitata quota dei seggi attribuiti  con  tale
metodo, ridimensionava ampiamente, rispetto al  sistema  attuale,  la
rilevanza del  numero  minimo  di  sottoscrizioni  richiesto  per  la
presentazione delle liste di candidati da  eleggere  con  il  sistema
proporzionale - 1.500 per circoscrizioni fino a 500.000 abitanti. 
        VI)  Cio'  nonostante,  a  soli  pochi   mesi   di   distanza
dall'entrata in vigore, in data 21 agosto 1993 - delle  modifiche  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 introdotte  dalla
legge n.  277/93,  il  decreto-legge  n.  73  del  29  gennaio  1994,
contenente «Provvedimenti urgenti per  il  procedimento  elettorale»,
convertito  con  legge  n.  162/1994;  ha  previsto,   sia   per   la
presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali che delle
liste in ambito circoscrizionale, che «In caso di scioglimento  della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di  oltre  centoventi
giorni il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'.» (l'art.
18-bis  richiamava  infatti  l'art.  18,  comma  4,  come   integrato
dall'art. 1 del decreto-legge n.  73/94),  cosi  riducendo,  in  tale
evenienza,  addirittura  a  duecentocinquanta  le  sottoscrizioni  da
raccogliere e far autenticare per la presentazione di un candidato in
un collegio uninominale. 
        VII) La legge n. 270  del  21  dicembre  2005  ha  modificato
nuovamente in maniera radicale  il  sistema  elettorale  anche  della
Camera dei deputati, prevedendo  l'assegnazione  dei  relativi  seggi
solo  con  sistema  proporzionale  e  modificando,  in   conseguenza,
nuovamente l'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957, ma condizionando l'attribuzione dei seggi al conseguimento,
da parte delle singole liste non collegate, della soglia del  4%  dei
voti validi espressi (art. 83 come sostituito dall'art. 1, comma  13,
legge n. 270/05) ed introducendo il premio di maggioranza; essa 
          ha lasciato  invariate  le  ventisei  circoscrizioni  della
Tabella A del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957
introdotte in seguito alla legge n. 277/1993 per  l'attribuzione  dei
seggi  con  metodo,  appunto,  proporzionale   (salvo   il   collegio
uninominale Val D'Aosta di cui all'art. 2 e al titolo  VI  del  testo
unico) ad ha soppresso i collegi uninominali per  l'assegnazione  dei
seggi con sistema maggioritario ed ha abrogato, per l'effetto  l'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957; 
          ha lasciato invariati gli intervalli temporali  di  cui  al
combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957 per la  presentazione  delle  liste  dei
candidati, unitamente alle sottoscrizioni, 
          ma, introducendo, con l'art. 1, comma 5, l'art. 14-bis,  ha
disciplinato  il  collegamento  tra  liste   sul   piano   nazionale,
prevedendo che «Le dichiarazioni di collegamento  hanno  effetto  per
tutte le liste  aventi  lo  stesso  contrassegno»  (comma  2)  e  che
«Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art.  14,  i
partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a  governare
depositano il programma elettorale nel quale  dichiarano  il  nome  e
cognome  della  persona  da  loro  indicata  come  capo  della  forza
politica» (comma 3); 
          ha sostituito l'art.  18-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957, lasciando invariate le soglie numeriche
di sottoscrizioni da raccogliere in base alla  popolazione  residente
nella  circoscrizione,  e  dunque   il   numero   minimo   di   1.500
sottoscrizioni per circoscrizioni fino a 500.000 abitanti,  ed  anche
la relativa riduzione della meta' nell'ipotesi di scioglimento  della
Camera che preceda di oltre centoventi giorni la scadenza naturale, 
          reintroducendo    l'esenzione    dalla    raccolta    delle
sottoscrizioni (art. 18-bis, comma 2), questa  volta  in  favore  dei
«partiti o gruppi  politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare  in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso  al  momento
della  convocazione  dei  comizi»,  o  che  «abbiano  effettuato   le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con
almeno due partiti o gruppi  politici  di  cui  al  primo  periodo  e
abbiano  conseguito  almeno  un  seggio  in  occasione  delle  ultime
elezioni per il  Parlamento  europeo,  con  contrassegno  identico  a
quello depositato ai sensi dell'art. 14.», oltre che «per i partiti o
gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica». 
        Sebbene,  dunque,   l'ambito   soggettivo   delle   esenzioni
dall'onere di raccolta delle  sottoscrizioni  risulti  piu'  limitato
rispetto a quello vigente previsto dall'art.  18-bis,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come  modificato,
da ultimo, dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n.  52/2015,
ed il numero minimo di 1.500 sottoscrizioni sia uguale a  quello  poi
generalizzato dalla legge n.  165/2017,  esso  resta  riferito,  come
previsto dalla precedente legge n. 277/1993,  alle  circoscrizioni  -
ventisei sul territorio nazionale (oltre il Collegio uninominale  Val
d'Aosta) cui viene aggiunta la circoscrizione  Estero  -  come  visto
d'estensione tendenzialmente coincidente con le regioni, salve quelle
piu' popolose, e non ai sessantatre  Collegi  plurinominali  attuali;
inoltre, considerato che il numero richiesto delle sottoscrizioni  e'
proporzionalmente inferiore per  le  circoscrizioni  demograficamente
piu' popolose, in quanto, ad esempio, per quelle  fino  1.000.000  di
abitanti le sottoscrizioni richieste non sono 3.000 (1.500  x  2)  ma
2.500, anche ipotizzando un numero minino di sottoscrizioni sul piano
nazionale, oggettivamente sovrastimato perche' ottenuto moltiplicando
per   ventisette   circoscrizioni   il   numero   minimo   di   2.667
sottoscrizioni ottenuto  dalla  media  delle  tre  fasce  (1.500  per
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, 2.500 per circoscrizioni fino
ad 1.000.000 di abitanti, 4.000 per circoscrizioni di oltre 1.000.000
di abitanti), si ottiene un numero minimo  di  72.009  sottoscrizioni
(ovvero quello ridotto di 36.004  in  caso  scioglimento  anticipato)
comunque ampiamente inferiore rispetto a quello attualmente  previsto
dall'art.  18-bis,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n.  361/1957,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  10,
lettera a) della legge n. 165/2017, e  cio',  sia  che  si  consideri
quello minimo ordinario di 94.500 sottoscrizioni, che quello  ridotto
di 47.250 per l'ipotesi di scioglimento della  Camera  anticipato  di
oltre centoventi giorni. 
        VIII) Nonostante cio', e nonostante,  cioe',  una  disciplina
dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni comunque meno onerosa  di
quella vigente, in seguito  all'entrata  in  vigore  della  legge  n.
270/2005, avvenuta il 31 dicembre 2005, ha avuto  inizio  la  sequela
delle  sistematiche  riduzioni   «transitorie»   del   numero   delle
sottoscrizioni, ovvero  di  ampliamento  dell'ambito  soggettivo  del
regime  di  relativa  esenzione,  in   prossimita'   delle   elezioni
successive ma con disciplina limitata a queste ultime, e cioe'  tutte
dirette  ad  agevolare  l'accesso   alla   competizione   elettorale,
evidentemente ritenuto eccessivamente ostacolato dalle norme  ratione
temporis vigenti. 
        Si tratta di un avvicendarsi di norme speciali che  e'  stato
gia' riportato  «a  ritroso»  nella  parte  di  questo  provvedimento
dedicata all'esame dell'eccezione di  difetto  d'interesse  ad  agire
(pagina 16 e seguenti), e che  ha  evidenziato  l'oggettiva,  massima
incertezza che il sistematico ricorso ad  esse  negli  ultimi  dodici
anni, ed in occasione di tutte le  ultime  quattro  elezioni  per  il
rinnovo delle Camere parlamentari - del 2006, del 2008,  del  2013  e
del 2018 - ha ingenerato in ordine  al  regime  applicabile  ai  fini
dello stesso esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo
ex art. 51 della Costituzione,  ed  in  definitiva,  in  ordine  agli
specifici presupposti per un'effettiva attuazione, in  concreto,  del
principio di democrazia rappresentativa e sovranita' popolare ex art.
1, comma  2,  della  Costituzione  cardine  del  vigente  ordinamento
costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 394  del  2006,
cit; discussione  del  14  novembre  1946  della  I  sottocommissione
dell'Assemblea  costituente,  cit.;   Corte   europea   dei   diritti
dell'uomo, sentenza Ekoglasnost, cit). 
        Tuttavia,   per   comodita'   di   lettura    ed    immediata
percepibilita'  del  fenomeno  e  del  suo  impatto  sulle   garanzie
costituzionali  in  esame  -  art.  1,  comma  2,  3,  51,  48  della
Costituzione anche in relazione all'art. 117 della Costituzione -,  e
cioe' per la completa prosecuzione del test di proporzionalita' (cfr.
Corte costituzionale, sentenza 1  del  2014,  cit.)  della  normativa
vigente che si sta compiendo in senso diacronico,  la  sequela  delle
norme speciali succedutesi dopo l'entrata in vigore  della  legge  n.
270/2005, di riforma in senso nuovamente del tutto proporzionale  del
testo unico per l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  viene  qui
riproposta arricchita di ulteriori rilievi ed in ordine cronologico e
dunque, ai fine di non interrompere l'ordine dello  sviluppo  storico
che si sta compiendo, viene arrestata a quelle che hanno preceduto le
penultime elezioni del 2013, in quanto le successive  norme  speciali
sono quelle successive all'entrata in vigore della legge n. 165/2017,
che ha introdotto le modifiche  vigenti  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957, ma sono state a loro volta precedute da
ulteriori novita' ordinamentali in materia: la sentenza  della  Corte
costituzionale n. 1 del 2014, la legge n. 52/2015, la sentenza  della
Corte costituzionale n. 35 del 2017. 
    Ebbene, 
    VIII.a) in seguito alla scioglimento delle  Camere  disposto  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 32 dell'11  febbraio  2006
con 108 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale, le  prime
elezioni successive si sono svolte nelle date del 9 e 10 aprile 2006,
ed 
        ancorche', come visto, il decreto-legge n. 1  del  3  gennaio
2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  ed  entrato  in  vigore  lo
stesso 3 gennaio 2006, recante «Disposizioni urgenti per  l'esercizio
domiciliare  del  voto  per  taluni  elettori,  per  la   rilevazione
informatizzata  dello  scrutinio  e  per  l'ammissione  ai  seggi  di
osservatori OSCE, in occasione delle prossime  elezioni  politiche.»,
non  contenesse  originariamente   alcuna   diposizione   derogatoria
dell'art. 18-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 nel testo all'epoca vigente, la legge n. 22 del  27  gennaio
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  28  gennaio  2006  ed
entrata in vigore il giorno successivo, quindici giorni  prima  dello
scioglimento anticipato  delle  Camere,  ha  convertito  il  suddetto
decreto-legge n. 1/2006 aggiungendo gli articoli da 3-bis a 3-sexies,
tra i quali l'art. 3-bis, rubricato  «Disposizioni  transitorie»,  ha
disposto «1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  si  applicano,
anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o
inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni: a) il numero
di  sottoscrizioni  necessarie  per  la  presentazione  di  liste   e
candidature e' ridotto alla meta', .... ». 
    VIII.b) Parimenti, con riferimento alle elezioni politiche ancora
successive, svoltesi  il  13  e  14  aprile  2008,  in  seguito  allo
scioglimento delle Camere disposto con circa tre anni di anticipo con
decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del  6  febbraio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in  vigore  lo  stesso
giorno, 
        il decreto-legge n. 24 del 15 febbraio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio  2008  ed  entrato  in  vigore  lo
stesso giorno, e dunque questa volta successivo di nove  giorni  allo
scioglimento  ampiamente  anticipato  delle  Camere,   e   contenente
«Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche  ed
amministrative nell'anno  2008»,  all'originario  art.  4,  rubricato
«Esonero dalle sottoscrizioni delle liste» aveva disposto che «1. Per
le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due  periodi
del comma 2 dell'art. 18-bis del  testo  unico  delle  leggi  recanti
norme  per  la   elezione   della   Camera   dei   deputati   nessuna
sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o
gruppi politici presente in una  delle  due  Camere  con  almeno  due
componenti di essa, ovvero presente con due componenti al  Parlamento
europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. .... » 
        , ma 
        la legge  n.  30  del  27  febbraio  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008 ed entrata in  vigore  il  1°
marzo 2008, ha convertito con modificazioni il suddetto decreto-legge
n. 24/2008 ulteriormente ampliando l'esenzione dall'onere di raccolta
delle sottoscrizioni,  prescindendo  a  tal  fine  addirittura  dalla
presenza di un eletto nel Parlamento nazionale e rendendo sufficiente
la presenza di due soli  rappresentanti  al  Parlamento  europeo;  ha
infatti cosi' disposto: «1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008,
in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati ....  nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per  le  liste
rappresentative di partiti o gruppi politici presente nel  Parlamento
con almeno due componenti, ovvero  presente  con  due  componenti  al
Parlamento europeo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto... ». 
    VIII.c ) Ed ancora, con riferimento alle elezioni per il  rinnovo
del Parlamento svoltesi il  24-25  febbraio  2013,  in  seguito  allo
scioglimento delle Camere disposto con centoventi giorni di  anticipo
con decreto del Presidente della Repubblica n. 225  del  22  dicembre
2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  24  dicembre  2012  ed
entrato in vigore in questo stesso giorno 
        il decreto-legge n. 223  del  18  dicembre  2012,  contenente
appunto «Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento  delle  elezioni
politiche nell'anno 2013», entrato in vigore lo  stesso  giorno,  con
quattro giorni di  anticipo  rispetto  allo  scioglimento  anticipato
delle  Camere,  aveva  originariamente  disposto,  per   quanto   qui
interessa, all'art. 1, rubricato esplicitamente «Riduzione del numero
delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati  e
cause di ineleggibilita' alle elezioni politiche del 2013»,  che  «1.
Limitatamente  alle  elezioni  politiche   del   2013,   qualora   lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
anticipi  di  oltre  trenta  giorni  la   scadenza   naturale   della
legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma,  della  Costituzione,
si applicano le seguenti disposizioni: 
          a) la riduzione alla meta' del numero delle  sottoscrizioni
per la presentazione  delle  liste  e  dei  candidati,  di  cui  agli
articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, ....; 
          b) per i partiti ed i movimenti politici che alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  sono  costituiti  in  gruppo
parlamentare  almeno  in  una  delle  Camere,  secondo  i  rispettivi
regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento; 
          c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui
all'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e all'art. 9, comma 3, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in  caso  di
componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari,  costituite
all'inizio della legislatura in corso al momento  della  convocazione
dei comizi;» ma 
        la legge  n.  232  del  31  dicembre  2012  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  3  gennaio   2013,   di   conversione   del
decreto-legge n. 223/2012, ha modificato la lettera a) e soppresso le
lettere b) e  c)  dell'art.  1,  comma  1,  che,  per  l'effetto,  e'
diventato:  «1.  Limitatamente  alle  elezioni  politiche  del  2013,
qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato  della
Repubblica anticipi di oltre trenta giorni la scadenza naturale della
legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma,  della  Costituzione,
si applicano le seguenti disposizioni: 
          a)  la  riduzione   ad   un   quarto   del   numero   delle
sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei  candidati,  di
cui agli articoli 18-bis, comma 1, ....». 
        IX) La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 13  gennaio
2014 ha poi dichiarato, per quanto qui interessa, illegittimi  l'art.
83, comma 1, n. 5, e comma 2 nonche' gli articoli 4, comma 2,  e  59,
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  come
modificati dalla legge n. 270/05, prevedendo l'art. 83 un  premio  di
maggioranza in assenza di una ragionevole soglia di voti  minima  per
competere all'assegnazione del premio, e gli articoli 4  e  59  nella
parte  in  cui  non  consentivano  all'elettore  di   esprimere   una
preferenza per i candidati. 
        X)  Infine,  l'ultima  modifica  di   sistema   della   legge
elettorale per il rinnovo della  Camera  dei  deputati  precedente  a
quella  apportata  dalla  vigente  legge  n.  165/2017,   e'   quella
introdotta dalla legge  n.  52  del  6  maggio  2015,  con  efficacia
differita a decorrere dal 1° luglio 2016, quale disposta dal suo art.
1, lettera r), ma mai entrata in vigore in quanto,  in  seguito  alla
nuova pronuncia dichiarativa d'illegittimita'  costituzionale  n.  35
del 9 febbraio 2017, superata proprio dalla riforma di cui alla legge
n.  165/2017.  Essa,  pur  confermato  il  sistema  proporzionale  di
assegnazione dei seggi ma con limite (soglia) «sul  piano  nazionale»
di «almeno il tre per cento dei voti validi espressi» -  ex  art.  83
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957   come
modificato dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52/2015), per quanto
qui interessa: 
        aveva  previsto  la  modifica   dell'art.   1   del   decreto
legislativo n. 361/1957, prevedendo l'assegnazione  dei  seggi  sulla
base dei voti espressi in collegi plurinominali la cui individuazione
era avvenuta, in attuazione della delega di cui all'art. 4, comma  1,
della legge n. 52/2015, con il  decreto  legislativo  n.  122  del  7
agosto 2015  che  aveva  determinato  n.  100  collegi  su  tutto  il
territorio nazionale, ed in cui, fatti salvi  i  collegi  uninominali
nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, erano state
suddivise le venti circoscrizioni della nuova  tabella  A  introdotta
dall'art. 2, comma 33, della legge n. 52/2015 (il decreto legislativo
n. 122 del 7 agosto 2015 e' stato poi interamente abrogato  dall'art.
4 del decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017 che ha  attuato
la corrispondente delega contenuta  nell'art.  3  della  n.  165/2017
prevedendo, invece, n. 63 collegi plurinominali); 
        aveva previsto (con l'art. 2, comma 10) la modifica dell'art.
18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 
          confermando il, numero minimo 1.500 sottoscrizioni  per  la
presentazione delle candidature ma generalizzandolo e riferendolo  al
collegio; 
          confermando la relativa riduzione della meta'  in  caso  di
scioglimento anticipato della Camera dei deputati di oltre centoventi
giorni; 
          sopprimendo  il  secondo  periodo  del  primo  comma   come
introdotto dalla legge n. 270/05  che  aveva  previsto  che  «Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi  politici
che abbiano effettuato le  dichiarazioni  di  collegamento  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o  gruppi  politici
di cui al primo periodo e abbiano  conseguito  almeno  un  seggio  in
occasione delle  ultime  elezioni  per  il  Parlamento  europeo,  con
contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art.  14.»  e
confermando, dunque, solo l'esenzione, come attualmente prevista,  in
favore dei « .... partiti o  gruppi  politici  costituiti  in  gruppo
parlamentare in entrambe le Camere all'inizio  della  legislatura  in
corso al momento della convocazione dei comizi.»; 
        aveva  introdotto,  con  l'art.  2,  comma   36,   la   norma
transitoria,  che  nel   testo   originario   estendeva   l'esenzione
dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni «Per  le  prime  elezioni
successive alla data di entrata in vigore della presente legge» - che
di fatto sono poi state le ultime del 4 marzo 2018  «  ...  anche  ai
partiti o ai gruppi politici costituiti  in  gruppo  parlamentare  in
almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.». 
        In sostanza, ferma la componente maggioritaria poi introdotta
dalla vigente legge n. 165/2017  ed  il  conseguente  aggravio  nella
raccolta di sottoscrizioni determinato dalla necessita' di indicare -
ex art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361/1957 vigente - , nella dichiarazione  di  presentazione  delle
liste  di  candidati  per  l'attribuzione  dei  seggi  nel   collegio
plurinominale, anche i nominativi nei  collegi  uninominali  compresi
nel collegio plurinominale, come si e' visto d'incidenza massima  per
le coalizioni, le quali non possono essere «ufficializzate» prima del
quarantaquattresimo giorno antecedente alle elezioni -  ex  art.  14,
14-bis e 15 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957
vigente - ma devono aver completato la raccolta delle  sottoscrizioni
degli elettori con indicazione dei candidati  condivisi  nei  collegi
uninominali  entro  il  trentaquattresimo  giorno  antecedente   alle
elezioni - ex art. 18, commi 1 e 20, del decreto del Presidente della
Repubblica vigente -, il numero delle sottoscrizioni  da  raccogliere
per la presentazione delle candidature previsto dalla n. 52/2015,  ma
si ripete mai in parte qua entrata in vigore, era molto  maggiore  di
quello attualmente richiesto,  in  quanto  ammontante,  su  tutto  il
territorio nazionale, a 150.000 in luogo delle 94.500 attuali. 
        XI) La Corte costituzionale con sentenza n. 35 del 9 febbraio
2017 ha poi dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettera f), della legge n. 52/2015 , dell'art. 1,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,
come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del  2015,  e
dell'art. 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della  legge  n.
52 del  2015,  quanto  a  questi  ultimi,  nelle  parti  precisamente
indicate  nel  relativo  dispositivo,  perche'  tali  da  riprodurre,
seppure al turno di ballottaggio, un  effetto  distorsivo  analogo  a
quello che la Corte  costituzionale  aveva  gia'  individuato,  nella
sentenza n. 1 del 2014, in  relazione  alla  legislazione  elettorale
previgente, «... trasformando artificialmente una lista che vanta  un
consenso  limitato,  ed  in  ipotesi  anche  esiguo,  in  maggioranza
assoluta», ed inoltre dell'art. 85 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'art.  2,  comma  27,
della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consentiva al deputato
eletto in piu' collegi plurinominali di  dichiarare  alla  Presidenza
della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla  data  dell'ultima
proclamazione, quale collegio plurinominale scegliesse. 
        XII) A completamento dell'excursus compiuto  si  precisa  che
anche in seguito all'entrata in vigore della vigente legge n. 165 del
3 novembre 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, e  nonostante
le sue disposizioni transitorie poste dall'art. 6,  avessero  esteso,
con il comma 1, al 15 aprile 2017 il riferimento temporale  utile  ai
fini della rilevanza della costituzione in gruppo parlamentare  anche
in una sola Camera, per poter fruire  dell'esenzione  «derogatoria  e
transitoria»  dall'onere  di  raccolta  delle  firme  gia'   prevista
dall'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 (art. 6, comma 1, legge
n. 165/2017: «All'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52,
dopo le  parole:  "e  successive  modificazioni,"  sono  inserite  le
seguenti:  "per  la  Camera  dei  deputati  e  per  il  Senato  della
Repubblica," e le parole: "1° gennaio  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 aprile 2017". ») e , con  il  comma  3,  avessero  gia'
previsto che «Per le prime elezioni successive alla data  di  entrata
in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per  la
presentazione  di  candidature  per  l'elezione  della   Camera   dei
deputati, di cui all'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del  1957,  come  modificato  dalla  presente
legge, e' ridotto alla meta'», tuttavia, in seguito allo scioglimento
delle Camere disposto con settantasei giorni di anticipo con  decreto
del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 ed entrato in vigore in
questo stesso giorno, e dunque solo poco piu' di un mese e mezzo dopo
l'approvazione della nuova legge n. 165/2017, l'art. 1,  comma  1123,
della legge  n.  205  del  27  dicembre  2017,  di  approvazione  del
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancia pluriennale per il triennio 2018-2020», entrata  in  vigore,
in parte qua, in data 1° gennaio 2018, ma comunque approvata solo  un
giorno  prima  del  decreto  di  scioglimento  delle  Camere  e  solo
cinquantaquattro giorni dopo l'approvazione della legge di riforma n.
165/2017 contenente anche la suddetta  disposizione  transitoria,  ha
disposto che «1123. Al fine di garantire il  tempestivo  avvio  delle
procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale
...  anche  in  considerazione  dei  termini  connessi   alla   nuova
determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'art. 3 della
citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni  successive  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  numero  delle
sottoscrizioni di cui all'art. 18-bis,  comma  1,  del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del
1957 e all'art. 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto». 
5.Conclusioni 
        Proprio l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, ultima
disposizione, allo stato, che in ordine di tempo  ha  introdotto  uno
speciale  regime  transitorio  limitato  alle   successive   elezioni
politiche per il rinnovo del Parlamento, quelle svoltesi il  4  marzo
2018, manifesta i molteplici, intrinseci aspetti di  irragionevolezza
e contraddizione insiti della disciplina  di  accesso  alla  relativa
candidatura attualmente vigente, e la cui applicazione  e'  stata  in
tale occasione, appunto, evitata. 
        Ed infatti : 
          a) la disposizione di deroga e' stata inserita in un  testo
avente ad oggetto una  materia  del  tutto  diversa  -  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
          b) l'art.  1,  comma  1123,  della  legge  n.  205/2017  ha
motivato  la  riduzione  ad  ¼  del  numero  di   sottoscrizioni   da
raccogliere per la presentazione delle candidature  «  ...  anche  in
considerazione dei termini connessi  alla  nuova  determinazione  dei
collegi elettorali in attuazione dell'art. 3 della  citata  legge  n.
165 del 2017.. », ma, alla data del 27 dicembre 2017 in cui e'  stata
approvata la legge n. 205, la «nuova determinazione dei collegi»  era
stata, in realta', gia'  compiuta,  tramite  l'adozione  del  decreto
legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017, gia' entrato  in  vigore  in
data 20 dicembre 2017; 
          c) la prevista riduzione ad ¼ del numero di  sottoscrizioni
da raccogliere  per  la  presentazione  delle  candidature  e'  stata
addirittura maggiore, ed in misura doppia, rispetto a quella prevista
proprio dalle stesse disposizioni transitorie ex art. 6  della  legge
n. 165/2017, e cioe' proprio dalle disposizioni costituenti, per loro
natura, gia' espressione della valutazione, che avrebbe dovuto essere
definitiva, in ordine agli effetti della  normativa  di  riforma  con
specifico riferimento agli aspetti da essa considerati; 
          d) cio', nonostante lo speciale regime transitorio  di  cui
all'art. 1, comma 1123, della legge n. 205 del 27 dicembre  2017  sia
stato adottato soli cinquantaquattro giorni dopo la legge n. 165  del
3 novembre 2017 che ha introdotto  sia  il  testo  vigente  dell'art.
18-bis, comma 1, e 1-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361/1957, sia la  correlativa  disciplina  transitoria  di  favore
posta dall'art. 6 e che diversamente avrebbe avuto applicazione; 
          e) eppure, l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205 del  27
dicembre 2017 ha confermato  la  riduzione  ad  ¼  del  numero  delle
sottoscrizioni  gia'  prevista,  come  sopra   illustrato,   per   le
precedenti elezioni del 2013 dalla legge n. 232 del 31 dicembre 2012,
che proprio in parte qua aveva modificato ed  ulteriormente  ampliato
l'agevolazione  introdotta  con  il   decreto-legge   che   essa   ha
convertito, n. 223 del 18 dicembre 2012, ancorche'  adottato  proprio
per  introdurre  «Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento   delle
elezioni politiche nell'anno 2013»; 
          f) la speciale riduzione ad ¼ del numero di  sottoscrizioni
da raccogliere, confermata con normativa ad hoc per le  elezioni  del
2013 e del 2018 e', poi, a sua volta maggiore di quella di meta', del
pari transitoriamente prevista per le elezioni del 2006  dalla  legge
n. 22/06 che l'aveva introdotta, anch'essa innovando in parte qua  il
decreto-legge  che  ha   convertito,   n.   1/06,   ancorche'   anche
quest'ultimo adottato proprio per  introdurre  «Disposizioni  urgenti
per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013». 
          (Precisamente, l'art. 1 del decreto-legge  n.  223  del  18
dicembre 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 232
del 31 dicembre 2012, ha previsto la riduzione transitoria ad  ¼  del
numero delle sottoscrizioni «di cui agli articoli  18-bis,  comma  1,
primo periodo» «qualora lo scioglimento della Camera dei  deputati  e
del Senato  della  Repubblica  anticipi  di  oltre  tenta  giorni  la
scadenza naturale della legislatura», anche se  poi  lo  scioglimento
delle Camere fu decretato proprio con centoventi giorni  di  anticipo
con decreto del Presidente della Repubblica n. 225  del  22  dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  24  dicembre  2012  ed
entrato in vigore in questo stesso giorno, e  cioe'  successivo  alla
data del  decreto-legge  n.  223/2012,  non  modificato  nella  parte
dell'art. 1 che indicava tale riferimento temporale. 
          Analogamente,  l'art.  3-bis  della  legge   n.   22/06   -
«Disposizioni transitorie» - ha esteso la riduzione della meta' delle
sottoscrizioni gia' prevista per l'ipotesi di scioglimento anticipato
di  oltre  centoventi  giorni  dall'art.  18-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 361/1957 in quel momento vigente,  per
come modificato dalla legge n. 270/05,  all'ipotesi  di  scioglimento
delle Camere «che ne anticipi la  scadenza  per  un  periodo  pari  o
inferiore a centoventi giorni», quale e' quella che effettivamente si
e' verificata nel 2006, allorche', come  visto,  lo  scioglimento  e'
stato decretato con 108 giorni d'anticipo. 
          In entrambi i casi, tuttavia, e' stata frustrata la «ratio»
del limite temporale «ordinario» di centoventi  giorni  di  anticipo,
per la quale gli effetti di uno scioglimento anticipato delle  Camere
parlamentari  di  meno  di  centoventi  giorni  sono  da  considerare
analoghi a quelli dello scioglimento del Parlamento alla sua naturale
scadenza, e quindi, di fatto e' stato generalizzato, ma  con  effetti
transitori limitati alle elezioni del 2013 e del 2006, il  regime  di
favore in ordine al numero delle sottoscrizioni da raccogliere); 
          g) la riduzione transitoria del numero di sottoscrizioni da
raccogliere per le candidature e' stata ampliata dalla meta' ad ¼ dal
2006 al 2013 e poi confermata nella misura di ¼  dal  2013  al  2018,
sebbene il numero minimo assoluto delle  sottoscrizioni  sia  rimasto
sempre lo stesso  -  1.500  -  ed  anzi,  come  gia'  illustrato,  la
correzione migliorativa della proporzionalita' diretta tra estensione
demografica degli ambiti territoriali  di  riferimento  e  numero  di
sottoscrizioni da raccogliere  alla  stregua  dell'art.  18-bis  come
modificato dalla legge n. 270/05,  e  tale  per  cui  al  raddoppiato
limite massimo di estensione demografica dell'ambito territoriale (da
500.000 abitanti ad 1.000.000)  non  corrispondeva  il  doppio  delle
sottoscrizioni da raccogliere (3.000) ma un numero inferiore (2.500),
unitamente al numero nettamente minore, rispetto  a  quello  attuale,
degli stessi ambiti territoriali in cui raccogliere le sottoscrizioni
(ventisei circoscrizioni, oltre il collegio uninominale Val  d'Aosta,
per il quale il numero minimo di sottoscrizioni era di trecento, e la
circoscrizione Estero, a fronte  degli  attuali  sessantatre  collegi
plurinominali), avessero l'effetto  di  ridurre,  nel  complesso,  le
sottoscrizioni  richieste  per  le   candidature   dalla   disciplina
ordinaria  vigente  ex  legge  n.  270/05,  la  quale  sarebbe  stata
applicata, in mancanza di deroga, in  occasione  delle  elezioni  del
2006 e  del  2013,  rispetto  a  quella  richiesta  dalla  disciplina
attualmente vigente, come modificata dalla legge n. 165/2017; 
          h) non solo; la speciale  riduzione  ad  ¼  del  numero  di
sottoscrizioni prevista dall'art.  1,  comma  1123,  della  legge  n.
205/2017, transitoriamente  confermando  per  le  elezioni  del  2018
quella transitoria gia' disposta per le precedenti elezioni  svoltesi
nel 2013 ma nel vigore della diversa disciplina ex legge  n.  270/05,
in parte qua meno onerosa, si e' aggiunta alle ulteriori ma  speciali
condizioni di favore gia'  applicabili  per  la  presentazione  delle
candidature per le elezioni del 4 marzo 2018, quali: 
la maggiore esenzione da tale onere, rispetto a  quella  «ordinaria»,
attualmente vigente ex art. 18, comma 2,  testo  unico  Camera,  gia'
prevista dall'art. 2, comma 36, della  legge  n.  52/2015  in  favore
delle formazioni politiche costituite in gruppo parlamentare anche in
una sola Camera, la cui efficacia temporale e'  stata  opportunamente
estesa proprio dalle disposizioni transitorie ex art 6 della legge n.
165/2017, che hanno, infatti, differito al 15 aprile 2017 il  termine
di riferimento della costituzione del gruppo rilevante  a  tale  fine
(«All'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015,  n.  52,  dopo  le
parole: "e successive modificazioni," sono ,  inserite  le  seguenti:
"per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,"  e  le
parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15  aprile
2017".»); 
l'estensione agli  avvocati  abilitati  al  patrocinio  davanti  alle
giurisdizioni superiori della abilitazione  all'autenticazione  delle
medesime sottoscrizioni (art. 6, comma  7,  legge  n.  165/2017:  «7.
Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica successive alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sono  abilitati   all'autenticazione   delle
sottoscrizioni  nel  procedimento  elettorale  i  soggetti   indicati
all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.  53,  come  modificato  dal
presente articolo,  nonche'  gli  avvocati  abilitati  al  patrocinio
davanti  alle  giurisdizioni  superiori  iscritti  all'albo   di   un
distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.»). 
        Ebbene, tutti i suddetti rilievi costituiscono, nell'insieme,
indice storico ed ordinamentale evidente del fatto che, allorche'  e'
stata approvata la legge n. 165/2017,  risultava  gia'  acquisita  ed
anzi consolidata la consapevolezza  della  vessatorieta'  e  concreta
impraticabilita', per un'ampia platea di formazioni politiche, di una
disciplina d'accesso alle candidature per rinnovo  della  Camera  dei
deputati che, come quella vigente,  coniugasse  un  ristretto  ambito
applicativo   dell'esenzione    dall'onere    di    raccolta    delle
sottoscrizioni ad un alto numero di sottoscrizioni da raccogliere  in
un  breve  arco  temporale  certo  (undici  giorni),  e  precisamente
l'attuale numero minimo di 1.500, ovvero  della  relativa  meta',  in
caso di scioglimento anticipato  delle  Camere  di  oltre  centoventi
giorni, in luogo di ¼ di tali numeri gia' previsto, ma  per  le  sole
elezioni del 2013, dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge
n.  223  del  18  dicembre  2012  come  modificato  dalla  legge   di
conversione n. 232 del 31  dicembre  2012  e  poi,  ma  solo  per  le
elezioni del 2018, dall'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017; 
        tanto e' vero che, con riferimento alle  elezioni  del  2013,
allorche' la  legge  di  conversione  n.  232/2012  ha  ulteriormente
portato ad ¼ la riduzione transitoria del numero delle sottoscrizioni
da raccogliere per la presentazione delle candidature  gia'  prevista
in  ragione  della  meta'  dal  decreto-legge  n.  223/2012  che   ha
convertito, ha contestualmente soppresso la lettera  c)  dell'art.  1
che  prevedeva  un  limitato   ampliamento   dell'ambito   soggettivo
dell'esenzione  da  tale  onere,  ed  invece,  con  riferimento  alle
precedenti elezioni del 2008, svoltesi nella vigenza  della  medesima
legge n. 270/05, la legge n. 30 del 27 febbraio 2008, nel convertire,
dopo soli  dodici  giorni,  il  decreto-legge  n.  24/08,  contenente
appunto  «Disposizioni  urgenti..»  relative  alle   elezioni   anche
ammnistrative di tale anno, ha  confermato  l'assenza  di  previsioni
riduttive  del  numero  di  sottoscrizioni  da  raccogliere  per   la
presentazione delle candidature ma ha  ulteriormente  e  notevolmente
esteso l'esenzione da tale onere, prevedendola in favore delle  «  ..
liste rappresentative di  partiti  o  gruppi  politici  presente  nel
Parlamento  con  almeno  due  componenti,  ovvero  presente  con  due
componenti  al  Parlamento  europeo»,   e   dunque,   addirittura   a
prescindere dalla gia' raggiunta  rappresentativita'  nel  Parlamento
nazionale, rispetto alla quale ha, in ogni caso,  reso  rilevante  la
presenza di due  soli  rappresentanti  in  una  qualsiasi  delle  due
Camere, ma comunque «.. alla  data  di  entrata  in  vigore  del  ...
decreto. ...»., e  non  all'inizio  della  legislatura,  come  invece
previsto dal vigente testo dell'art. 18,  comma  2,  come  modificato
dalla legge n. 52/2015. 
        Di contro, il regime  transitorio  applicato  per  le  ultime
elezioni del 2018 e' stato si'  caratterizzato  sia  dalla  riduzione
fino ad ¼ delle sottoscrizioni da raccogliere  -  ex  art.  1,  comma
1123, della legge n. 205/2017, sia dalla speciale esenzione  da  tale
onere  ex  art.  2,  comma  36,  della  legge  n.  52/2015,  ma   per
quest'ultima non sono stati  sufficienti  singoli  rappresentanti  in
Parlamento  nazionale  o  europeo,  essendo  comunque  richiesta   la
costituzione di un gruppo almeno in una delle due Camere. 
        Ed allora, tutti i suddetti rilievi palesano che dal punto di
vista storico ed ordinamentale la disciplina  vigente  e'  ben  lungi
dall'aver  prescritto  tra  piu'  misure  appropriate   quelle   meno
restrittive dei  principi  ed  interessi  a  confronto  «(cfr.  Corte
costituzionale 1 del 2014), avendo all'opposto previsto,  come  anche
dimostrato dall'excursus cui e' stato  dedicato  l'intero  precedente
paragrafo  4.b4  (pagina  57  e  seguenti),  tra  piu'  possibili,  e
storicamente gia' sperimentate misure dirette al conseguimento  degli
obiettivi del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e  del
libero ed  efficace  esercizio  del  diritto  di  voto»  (cfr.  Corte
costituzionale n. 394 del 2006; n. 83 del 1992) quelle, in  punto  di
onere  di  raccolta  delle  sottoscrizioni  e   di   sua   estensione
soggettiva, in assoluto piu' restrittive (con parziale  eccezione  di
quelle disciplinate dalla legge n. 52/2015, tuttavia  superate  dalla
riforma della legge n. 165/2017), ed anzi cosi' restrittive da essere
considerate, con le evidenti contraddizioni, infatti, gia' segnalate,
inesigibili anche se di  nuovo  conio,  e  tali  da  essere,  dunque,
derogate al pari di quelle «ordinarie» che le hanno precedute, a loro
volta analogamente restrittive, anche se in misura inferiore. 
        Ed  allora,  appare  non  manifestamente  infondato   l'esito
negativo   del   test   di   proporzionalita'   (cfr.   della   Corte
costituzionale, sentenza n. 1/2014) delle  norme  vigenti  in  esame,
relative  all'ambito  soggettivo   dell'onere   di   raccolta   delle
sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per il  rinnovo
della Camera dei deputati - ex art. 18,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361/1957,  nel  testo   modificato
dall'art. 2, comma 10, lettera b) della  legge  n.  52/2015  -  e  al
numero delle  sottoscrizioni  da  raccogliere,  sia  da  parte  delle
formazioni singole che, e maggior ragione, da parte delle  coalizioni
- ex art. 18-bis, comma 1 e 1-bis, come modificati dall'art 1,  comma
10,  rispettivamente  lettera  a)  e  b)  -  ,  rivelando  esse   una
sproporzione non ragionevole, perche' eccessiva,  tra  il  sacrificio
imposto al diritto delle formazioni politiche non esentate dall'onere
di raccolta delle sottoscrizioni, e dunque dei singoli individui  che
aderiscano al relativo programma, di poter - ex  art.  51,  comma  1,
della  Costituzione  -  anche  solo  partecipare  alla   competizione
elettorale e di poter cosi aspirare,  attraverso  «...l'esercizio  di
ricevere  il  voto»,  ad  assumere  «..una  posizione  diretta  nella
formazione della volonta'  dello  Stato»  (cfr.  discussione  del  14
novembre 1946 della I  sottocommissione  dell'Assemblea  Costituente;
on. Moro, cit.) - con conseguente non  manifesta  infondatezza  della
violazione degli articoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione -  ,  e
la tutela  dell'interesse  generale  al  regolare  svolgimento  della
competizione elettorale  mediante  l'esclusione  dalla  stessa  delle
candidature «palesemente prive di seguito, o peggio volte artatamente
a disorientare l'elettorato» (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.
394 del 2006; n. 83 del 1992, cit.), essendo tale interesse  generale
al regolare svolgimento della competizione elettorale, a  sua  volta,
bene non assoluto ma strumentale al libero esercizio del  diritto  di
voto  ex  art.  48,  comma  2,  della  Costituzione  e   all'efficace
attuazione del principio democratico di  rappresentativita'  popolare
ex art. 1, comma 2, della Costituzione di pari, primaria  consistenza
costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394/06, cit.). 
        Rendere,    infatti,    concretamente    impraticabile     la
partecipazione alla competizione elettorale per tutte  le  formazioni
politiche diverse da quelle non costituite in gruppi in  entrambe  le
Camere all'inizio della legislatura, significa  di  fatto  escluderle
dalla stessa a beneficio  della  conservazione  della  rappresentanza
alla  Camera  dei  deputati  delle  formazioni  che  non  solo   alle
precedenti elezioni l'abbiano gia' ottenuta ma l'abbiano ottenuta  in
entrambe le Camere, ed in entrambe con una consistenza numerica  tale
da rendere loro possibile la costituzione  in  gruppi,  ma  cio',  in
mancanza di competizione  elettorale  con  quelle  che  una  siffatta
qualificata rappresentanza non abbiano gia'  ottenuto  e,  dunque,  a
prescindere dalla manifestazione elettorale di  effettivo  gradimento
delle scelte e delle linee politiche espresse nel precedente  mandato
dal ristretto numero delle formazioni politiche  esentate  dall'onere
di raccolta delle sottoscrizioni; 
        cio'  che,  infatti,  viene  all'attenzione,  come  precisato
all'inizio del confronto  tra  la  disciplina  vigente  in  punto  di
raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la  presentazione  delle
candidature e le normative che l'hanno preceduta dal 1957 in poi,  ed
in ogni caso e' emerso da tale confronto, non e', di per se', ne'  il
numero delle sottoscrizioni che attualmente devono essere raccolte  a
tale fine, il quale, comunque, prescindendo da quello richiesto dalla
legge n. 52/2015, in parte qua mai entrata in vigore, e' il piu' alto
storicamente richiesto, e nemmeno l'esistenza, in se', dell'esenzione
dal relativo onere per alcune soltanto  delle  formazioni  politiche,
essendo indubbio che sia l'onere di raccolta  di  sottoscrizioni  che
l'esenzione da esso, rispondano alla medesima legittima finalita', di
assicurare la partecipazione alla competizione elettorale  solo  alle
formazioni politiche dotate di una sicura consistenza rappresentativa
(cfr. della Corte costituzionale,  sentenza  n.  83/92,  cit.;  Corte
europea  dei  diritti  dell'uomo  sentenza  Ekoglasnost,  cit.),  per
perseguire la quale anche un numero elevato di sottoscrizioni non e',
di per se', lesivo del  diritto  di  partecipare  a  libere  elezioni
democratiche (cfr.  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  sentenza
Ekoglasnost, cit.); 
        cio' che, piuttosto, occorre porre in luce e' il congiunto  e
concreto effetto  di  una  pluralita'  di  limiti  all'esercizio  del
diritto di  candidarsi  ex  art.  51,  comma  1,  della  Costituzione
l'effetto moltiplicatore del numero minimo di  sottoscrizioni  (1.500
ovvero la meta' in caso di scioglimento anticipato  della  Camera  di
oltre centoventi giorni) per il numero degli ambiti  territoriali  in
cui raccoglierle su tutto il territorio nazionale  (sessantatre);  il
ristretto e sicuro intervallo temporale  in  cui  procedervi  (undici
giorni), salvo, cioe', l'incerto maggior  intervallo  consentito,  ma
alle  sole  formazioni  politiche   che   si   candidano   da   sole,
dall'efficacia semestrale delle autentiche delle sottoscrizioni  gia'
raccolte  ex  art.  14  della  legge  53/1990;  il  ristretto  ambito
soggettivo dell'esenzione dal relativo onere, attualmente limitato  a
cinque  formazioni  politiche;  il  connesso   margine   d'incertezza
derivante dalla attribuzione ai regolamenti parlamentari, e dunque  a
fonte  diversa  da  quella  costituzionale,  da   quella   di   rango
legislativo rafforzato  o  solo  di  rango  legislativo  (cfr.  Corte
europea dei diritti dell'uomo, sent. Ekoglasnost),  della  disciplina
circa la formazione dei gruppi parlamentari, e cioe' in ordine ad  un
presupposto determinante per beneficiare dell'esenzione dall'onere di
raccolta delle sottoscrizioni alla stregua del vigente art. 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957;  inoltre,
l'ulteriore elevato grado d'incertezza storicamente ingenerato  dalla
prassi, consolidatasi nell'ultimo decennio, di attenuare  in  maniera
significativa  la  disciplina   dei   presupposti   legittimanti   la
partecipazione  alla  competizione  elettorale,   dunque   agevolando
quest'ultima solo nell'imminenza dello scioglimento delle  Camere,  e
dunque  delle  successive  elezioni  politiche,  ma  con   previsione
espressa di limitazione a queste ultime di siffatta attenuazione, con
conseguente  non  manifesta  infondatezza,  in   parte   qua,   della
violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione  per  contrasto
con i principi di buona  condotta  elettorale  e  di  certezza  delle
regole elettorali, ritenuti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
fondamentali ai fini del rispetto dell'art. 3 del Protocollo I  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, in particolare nella sentenza Ekoglasnost  che
ha fatto propri, sul punto, gli enunciati elaborati  nel  2002  dalla
c.d. Commissione di Venezia. 
        Giova poi ribadire che l'incidenza degli effetti congiunti di
tutti questi limiti alla partecipazione alla competizione  elettorale
e'  inoltre  attualmente  massima,  ed  appare  a   maggior   ragione
realisticamente insuperabile, per  le  formazioni  politiche  che  si
presentano in coalizioni, non potendo queste ultime essere  esternate
- ex art. 14 e 14-bis decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957 - che nel momento del deposito  del  contrassegno,  e  cioe'
quarantaquattro giorni prima delle elezioni,  e  non  potendo  dunque
esse, prima di questo momento, se non  con  un  margine  d'incertezza
oggettivamente superiore a quello  cui  sono  esposte  le  formazioni
politiche  che  partecipano  da   sole   alle   elezioni   politiche,
raccogliere le  sottoscrizioni  da  presentare  nel  successivo  arco
temporale compreso tra dieci ed otto giorni - ex art. 20 del  decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.    361/1957    entro    il
trentaquattresimo giorno antecedente alle elezioni; 
        cio' in  quanto,  secondo  l'unica  interpretazione  ritenuta
percorribile del combinato disposto dei commi  1  e  1-bis  dell'art.
18-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361/57,  la
dichiarazione   di   presentazione   delle   candidature,   cui    le
sottoscrizioni  da  raccogliere  accedono,  deve  indicare  anche  il
nominativo del candidato scelto  dalla  coalizione  in  ciascuno  dei
collegi uninominali compreso nel collegio plurinominale  cui  attiene
la raccolta delle sottoscrizioni, con conseguente gravoso impegno  di
coordinamento nella  selezione  di  nominativi  ai  fini  della  loro
indispensabile condivisione. 
        Ebbene,  allo  stato,  l'insieme  dei  suddetti  elementi  ha
l'effetto di provocare una sproporzionata distorsione delle legittime
finalita' dell'onere, a tal fine, di  raccolta  delle  sottoscrizioni
degli elettori e della relativa esenzione per le formazioni politiche
gia'  rappresentate  in  Parlamento,  in  quanto  da   strumenti   di
salvaguardia, come bene finale, del libero esercizio del  diritto  di
voto ex art.  48,  comma  2,  della  Costituzione,  e  con  esso  del
principio democratico di rappresentativita' popolare ex art. 1, comma
2, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394/06,
cit.), si trasformano in strumento di relativa surrettizia violazione
- con conseguente non manifesta infondatezza della relativa questione
di legittimita' costituzionale - e cio' in quanto, in concreto, 
        assicurano non solo la partecipazione alle elezioni ma  anche
il   successo   elettorale,   e   dunque   la   conservazione   della
rappresentanza parlamentare gia' acquisita, solo ad alcune formazioni
politiche, 
        ma  a  prescindere  da  un'effettiva   «messa   alla   prova»
elettorale,  visto  che  dalle  stesse  sono  invece  tendenzialmente
escluse, sulla base delle legislazione vigente, tutte quelle che  non
l'abbiano  gia'  raggiunta  in  maniera  consistente  alle   elezioni
politiche immediatamente precedenti, 
        ed inoltre, si ribadisce, attesa  la  consolidata  prassi  di
modificare le regole elettorali solo in prossimita'  delle  elezioni,
conducono, in concreto, a condizionare il diritto di partecipare alle
successive elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati  delle
formazioni politiche che non abbiano  gia'  raggiunto  alle  elezioni
politiche immediatamente precedenti una rappresentanza in entrambi  i
rami  del  Parlamento  in  maniera  consistente,  ad  una   «speciale
concessione» delle formazioni di maggioranza, essendo esse  in  grado
di far approvare, di volta in volta,  le  norme  che,  attenuando  il
regime vigente, consentano realisticamente anche alle formazioni  non
costituite in gruppi in entrambe  le  Camere  gia'  all'inizio  della
legislatura, la partecipazione alle successive elezioni politiche, ma
solo alle successive. 
        E visto che il  consolidamento  della  prassi  ultradecennale
dell'attenuazione delle regole di  accesso  alle  elezioni  politiche
solo  in  prossimita'  delle   stesse   manifesta   storicamente   la
consapevolezza  della   concreta   impraticabilita',   ovvero   della
vessatorieta'  sproporzionata  ed  irragionevole   della   disciplina
altrimenti applicabile per tutte le formazioni politiche che alla sua
stessa stregua non ne siano esonerate, risulta altresi'  storicamente
dimostrato  che  la  sopra  segnalata  distorsione  delle   legittime
finalita' della  disciplina  vigente  relativa  alla  raccolta  delle
sottoscrizioni  e  alla  relativa  esenzione,  nonche'   la   storica
incertezza in ordine al suo ambito soggettivo di  applicazione  e  al
contenuto oggettivo degli oneri che essa impone, non ne costituiscono
un mero inconveniente di fatto (cfr. Corte  costituzionale,  sentenza
n. 219/2016; ord. n. 122/2016), ma un  effetto  cui  tale  disciplina
appare, viceversa, sistematicamente preordinata. 
        Si rileva, inoltre,  che  pur  nella  consapevolezza  che  le
singole leggi elettorali sono  espressione  dell'evoluzione  politica
del Paese che le ha adottate e che possono perseguire  scopi  tra  di
loro divergenti se non antagonisti (cfr. Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, sentenza Saccomanno, §§ 49 e 60 ove sono menzionate  anche
le precedenti sentenze relative ai casi Mathieu-Mohin, Podkolzina) e,
pur tuttavia, anche della comune  radice  storica  e  democratica  di
alcuni  Paesi  europei,   quantomeno   un   indizio,   questa   volta
«sincronico», di conferma delle conclusioni sin qui raggiunte, emerge
dal confronto tra la disciplina italiana e quella vigente  in  alcuni
Paesi Europei in materia di onere di  raccolta  delle  sottoscrizioni
per la presentazione delle candidature alle elezioni parlamentari; ed
infatti 
          in Francia, gli articoli 54 e seguenti del  Code  electoral
non richiedono sottoscrizioni di elettori per la presentazione  delle
candidature per il rinnovo dell'Assernblee nationale composta da  577
deputati; 
          in  Germania,  alla  stregua  dell'art.  20   della   legge
elettorale tedesca, la presentazione delle candidature da  parte  dei
partiti deve essere sottoscritta  da  almeno  duecento  elettori  nel
collegio elettorale; 
          in Spagna, 
la Ley Organica del regimen electoral general  n.  5  del  19  giugno
1985, all'art. 169, nel testo vigente a decorrere dal 25 giugno 2019,
prevede  che  «Para  presentar  candidaturas,  las  agrupaciones   de
electores necesitaran, al menos, la firma del 1% de los inscritos  en
el censo electoral de la circunscripcion. Los partidos,  federaciones
o coaliciones que no hubieran obtenido representacion en ninguana  de
las Camaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitaran  en
la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en  el  censo
electoral de la circunscripicion por la que  pretendan  su  eleccion.
Ningun elector podra' prestar su firma a mas de una candidatura.». 
Allo stato dunque, in Spagna,  e'  sufficiente,  per  «Los  partidos,
federaciones o coaliciones», avere anche solo  un  rappresentante  in
una delle due Camere parlamentari per essere esentate  dall'onere  di
raccolta  delle  sottoscrizioni,  cosi'  come  previsto  in   Italia,
nell'ambito dei regimi «ordinari», dalla legge n. 136/1976 che per la
prima volta introdusse la relativa esenzione,  nonostante  il  numero
molto basso delle sottoscrizioni da raccogliere - trecentocinquanta -
e  dei  collegi  di  riferimento  (trentadue,  circa  la  meta'   dei
sessantatre attuali); 
inoltre, attesa la relazione percentuale  con  gli  iscritti  «en  el
censo electoral», solo  nelle  circoscrizioni  molto  popolose  delle
cinquantadue complessive (per la precisione cinquanta Province e  due
citta' autonome), come, ad esempio, quella di Madrid (circa 5.000.000
di iscritti) o Barcellona (circa 4.000.000 di iscritti), il numero di
sottoscrizioni da raccogliere da parte dei partidos,  federaciones  o
coaliciones  non   esentate   e'   consistente   (circa   5.000   per
Circoscrizione  di  Madrid,  circa  4.000   per   Circoscrizione   di
Barcellona), avendo invece altre Province un numero di iscritti molto
inferiore (es. Cordova 640.000 iscritti con onere di raccolta di sole
640 sottoscrizioni).; 
piu' ampio risulta, inoltre, il lasso temporale certo, a disposizione
per la raccolta delle sottoscrizioni  poiche',  ex  art.  42.1  della
suddetta  Ley  organica,  le  elezioni  devono  svolgersi  entro   il
cinquantaquattresimo giorno dalla pubblicazione del decreto  di  loro
convocazione, mentre, ex  art.  47.1  le  candidature  devono  essere
pubblicate entro il ventiduesimo giorno successivo alla  convocazione
delle elezioni. 
        In definitiva, ribadito che cio' che viene in risalto  e'  il
concreto effetto congiunto che, nel suo insieme, produce  il  vigente
sistema di accesso alla competizione elettorale per il rinnovo  della
Camera dei Deputati, i rilievi «diacronici» e  «sincronici»  sin  qui
esposti, e dunque, in particolare, dal punto di  vista  «diacronico»,
la  storia  degli  ultimi  dodici  anni  di  deroghe  al  suo  regime
ordinario, mostrano che le norme rispetto alle quali si palesa la non
manifesta  infondatezza  del  punto   di   rottura   con   le   norme
costituzionali sin qui considerate - art. 51, comma 1, ma anche  art.
1, comma 2, 3, 48, comma 2, 117, comma 1, della Costituzione quanto a
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  3  del   Protocollo   1   alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, - sono proprio quelle poste 
          dal  vigente  art.  18-bis,  comma  1,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1,
comma 10, lettera a) della legge n.  165/2017,  nella  parte  in  cui
impone alle formazioni singole e alle coalizioni, la  raccolta  delle
sottoscrizioni  per   la   dichiarazione   di   presentazione   della
candidatura,  nel  numero  di  almeno   1.500   per   ogni   collegio
plurinominale, ovvero nella relativa meta' in  caso  di  scioglimento
della Camera dei deputati  che  ne  anticipi  la  scadenza  di  oltre
centoventi giorni, piuttosto che in tali numeri ridotti  ad  ¼,  come
invece   ripetutamente   ma    solo    transitoriamente    richiesto,
relativamente alle elezioni politiche del 2018, dall'art. 1123  della
legge n. 205/2017, pur in presenza della specifica norma  transitoria
sul punto ex art. 6, comma 3, della legge n. 165/2017, e nel concreto
difetto del suo  dichiarato  presupposto  applicativo,  essendo  gia'
entrato in vigore il decreto legislativo n. 189/2017 che ha  definito
i nuovi collegi, nonche',  gia'  in  precedenza,  in  funzione  delle
elezioni politiche del 2013, dall'art. 1, comma 1, del  decreto-legge
n.  223  del  18  dicembre  2012,  come  modificato  dalla  legge  di
conversione  n.  232  del  31  dicembre  2012,   relativamente   alla
disciplina ordinaria dell'art.  18-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica, quale modificata dalla legge n.  270/05,
la quale aveva introdotto una disciplina, in parte qua e per i motivi
gia' illustrati, meno onerosa di quella vigente, e che pur richiedeva
il numero minimo  di  1.500  sottoscrizioni  da  raccogliere  per  la
candidatura nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; 
          dal vigente art. 18, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma  10,
lettera b) della  legge  n.  52/2015,  nella  parte  in  cui  esclude
dall'esenzione  da  essa  prevista  i  partiti  o   gruppi   politici
costituiti in gruppo parlamentare in  almeno  una  delle  due  Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento  della  convocazione
dei comizi, quale gia' prevista, al netto  del  superato  riferimento
temporale alla data di costituzione dei gruppi,  dall'art.  2,  comma
36, della legge 52/2015, in parte qua confermato  dalla  disposizione
transitoria dell'art. 6, comma 1, della legge n. 165/2017; 
        ed infatti, tali ultime disposizioni transitorie,  in  ordine
cronologico,  manifestano,  ed  invero  storicamente  confermano,  la
concreta  possibilita'  di  una  diversa,  ma   questa   volta   meno
restrittiva e proporzionata allocazione dei sacrifici dei principi ed
interessi di rilevanza costituzionale - 51, comma 1, art. 1, comma 2,
3, 48, comma 2, 117, comma 1, in relazione all'art. 3 del  Protocollo
1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali - coinvolti dalla disciplina dell'onere
di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori cui  condizionare  la
presentazione delle candidature  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
deputati, assicurando ad essa  contenuti  non  elusivi  dei  medesimi
principi ed interessi. 
        Onde evitare di incorrere in  aberractio  ictus  (cfr.  Corte
costituzionale, sent. n. 140/2016; n. 216/2015), si precisa  che  non
si tratta, evidentemente, di negare tutta la  ricostruzione  sin  qui
compiuta, ma di puntualizzare che, nuovamente  ribadita,  sulla  base
dei  sopra  illustrati  excursus  storico  e   della   giurisprudenza
costituzionale, la legittimita' in se'  sia  dell'onere  di  raccolta
delle sottoscrizioni ai fini della candidatura elettorale alla Camera
dei deputati, sia dell'esenzione dallo stesso  di  alcune  formazioni
politiche  gia'  rappresentate  in  Parlamento,  l'aspetto   in   cui
l'illustrata  distorsione  del  sistema  vigente  di   accesso   alle
candidature alla Camera dei deputati raggiunge il  punto  di  rottura
con i principi costituzionali che ne  costituiscono  in  astratto  il
fondamento, e che dovrebbe invece salvaguardare - art. 51,  comma  1,
ma anche art. 1, comma 2, 3, 48, comma  2,  e  117,  comma  1,  della
Costituzione quanto  a  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  3  del
Protocollo 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  -,  con  conseguente  non
manifesta infondatezza della loro violazione  -  e'  proprio  quello,
congiunto,  dell'ampia  dilatazione  soggettiva  di  tale   onere   e
dell'elevato numero di sottoscrizioni  in  concreto  da  raccogliere,
storicamente massimo (con parziale eccezione di quanto previsto dalla
legge n. 52/2015, tuttavia in parte qua superata dalla riforma  della
legge n. 165/2017), tenuto conto del numero degli ambiti territoriali
di riferimento, e comunque da effettuare  in  un  certo,  breve  arco
temporale; 
        ed infatti, e'  proprio  con  tale  gravoso  adempimento  che
immediatamente  e  necessariamente  si  confrontano   le   formazioni
politiche che non ne sono  esentate,  e  che  dunque  costituisce  la
conditio sine qua non dell'esercizio del loro diritto  di  elettorato
passivo ex art. 51, comma 1, della Costituzione il quale, allo stato,
per  tutte  le  ragioni  illustrate,  risulta  pero'  esposto  ad  un
sacrificio che appare verosimilmente sproporzionato ed  irragionevole
nella misura  in  cui,  l'estensione  della  categoria  dei  soggetti
gravati da tale onere, le concrete modalita' di relativo adempimento,
i tempi e le  incertezze  ingenerate  da  una  ultradecennale  prassi
derogatoria  del   tutto   estemporanea,   provocano,   nell'insieme,
un'elisione surrettizia  dell'esercizio  del  diritto  di  elettorato
passivo piuttosto che assicurare una sua  disciplina  ragionevolmente
coerente con i principi di rappresentativita' democratica e  liberta'
del diritto di voto - ex art. 3, 1, comma 2, art 48,  comma  2,  art.
117, comma  1,  in  relazione  all'art.  3  del  Protocollo  1  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali. 
        Cio' precisato, si rileva che costituisce acquisizione  ormai
consolidata  nella  «giurisprudenza   piu'   recente»   della   Corte
costituzionale, quella  per  cui  «..di  fronte  alla  violazione  di
diritti costituzionali, non puo' essere  di  ostacolo  all'esame  nel
merito della questione di legittimita'  costituzionale  l'assenza  di
un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al
rispetto della Costituzione.» in  quanto  «Occorre  ...  evitare  che
l'ordinamento  presenti  zone  franche  immuni   dal   sindacato   di
legittimita' costituzionale specie negli ambiti ... in  cui  e'  piu'
impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei  diritti
fondamentali, incisi dalle scelte del  legislatore...»  (cfr.  §  2.1
della motivazione in diritto della sentenza Corte  costituzionale  n.
99 del 19 aprile 2019); 
        la  Corte  costituzionale,  infatti,  «  ..ribadito  che   le
valutazioni discrezionali ... spettano anzitutto al  legislatore,  ha
precisato che non sussistono ostacoli al  suo  intervento  quando  le
scelte ... adottate dal legislatore si siano rivelate  manifestamente
arbitrarie  o  irragionevoli  e  il  sistema   legislativo   consenta
l'individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che  siano
tali da "ricondurre a coerenza le scelte gia' delineate a  tutela  di
un  determinato  bene   giuridico,   procedendo   puntualmente,   ove
possibile,  all'eliminazione  di  ingiustificabili  incongruenze"....
essendo sufficiente che il "sistema  nel  suo  complesso  offra  alla
Corte 'precisi punti di  riferimento'  e  soluzioni  gia'  esistenti"
...)», ancorche'  non  "costituzionalmente  obbligate",  che  possano
sostituirsi alla  previsione  sanzionatoria  dichiarata  illegittima»
(cfr. § 4.2 della motivazione in diritto della sentenza n. 40  dell'8
marzo  2019  che  in  parte  qua  richiama  testualmente   i   propri
precedenti, espressi dalle sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del  2018
e n. 236 del 2016); 
        invero, non si ritiene ostativo alla rilevanza, nella materia
di cui si tratta, del piu' recente orientamento della  giurisprudenza
costituzionale appena illustrato il fatto che esso  sia  espresso  da
sentenze rese in punto di dosimetria delle sanzioni penali principali
(cfr. sentenza n. 99/2019, n. 40/2019, n. 233/2018, n. 236/2016 cit.)
ed accessorie (cfr. sentenza n. 222/2018, cit.), in quanto proprio le
sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n.  35  del  2017
che si sono pronunciate in materia elettorale, del pari innovando  il
proprio  precedente  approccio,  hanno  parimenti   evidenziato,   in
premessa, la necessita' che pure in ambiti, come anche quello di  cui
si   tratta,    strutturalmente    caratterizzati    da    amplissima
discrezionalita' legislativa, siano evitate «zone franche» in ragione
della  natura   fondamentale   delle   garanzie   costituzionali   da
salvaguardare; 
        si osserva che,  in  particolare,  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 233 del 2018 ha precisato :  «  ...l'ammissibilita'
delle questioni inerenti ai profili di illegittimita'  costituzionale
dell'entita' della pena  stabilita  dal  legislatore  puo'  ritenersi
condizionata   non   tanto   dalla   presenza   di   una    soluzione
costituzionalmente obbligata, quanto dalla puntuale  indicazione,  da
parte del giudice a  quo,  di  previsioni  sanzionatorie  rinvenibili
nell'ordinamento che, trasposte all'interno  della  norma  censurata,
garantiscano coerenza alla logica  perseguita  dal  legislatore,  una
volta  emendata  dai  vizi  di  illegittimita'  addotti,  sempre   se
riscontrati» (cfr. § 3.2. della motivazione in diritto). 
        Ebbene, nel caso  di  specie,  ritenuta  per  i  motivi  gia'
esposti,  la  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1 e comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  361/1957  nel  testo  da
ultimo modificato, rispettivamente, quanto al comma 1,  dall'art.  1,
comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017 e, quanto  al  comma  2,
dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015, nella parte
in cui il comma 1 richiede per la presentazione delle candidature per
il rinnovo della Camera  dei  deputati  un  numero  minino  di  1.500
sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale  ovvero  di  meta'  in
caso di scioglimento della Camera che  ne  anticipi  la  scadenza  di
oltre centoventi giorni, ed il comma 2  nella  parte  in  cui  limita
l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti  o
gruppi politici costituiti in  gruppo  parlamentare  in  entrambe  le
Camere, i  «precisi  punti  di  riferimento»  e  le  «soluzioni  gia'
esistenti»  nell'ordinamento  (cfr.   Corte   costituzionale,   sent.
40/2019, n. 233/2018,  n.  236/2016),  che  «..trasposte  all'interno
della norma censurata, garantiscano coerenza alla  logica  perseguita
dal  legislatore...»,  appaiono  ravvisabili  nelle  scelte  che   il
legislatore ha gia' reiteramente compiuto, 
          con  l'art.  1,  comma  1123,  della  legge   n.   205/2017
relativamente all'art. 18-bis, comma 1, come modificato  dalla  legge
n. 165/2017 e con riferimento alle sole elezioni  del  2018,  e,  con
riferimento alle elezioni del 2013, con  la  legge  n.  232/2012,  di
conversione del decreto-legge n. 223/2012 di cui ha modificato l'art.
1 , relativamente all'art. 18-bis, comma  1,  come  modificato  dalla
legge n. 270/05 (la quale indicava, comunque,  un  numero  minimo  di
sottoscrizioni, per le circoscrizioni fino a 500.000  abitanti,  pari
proprio a 1.500); 
          con l'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 nella parte,
non modificata dal  successivo  art.  6,  comma  1,  della  legge  n.
165/2017, in cui ha esteso  l'esenzione  dall'onere  di  raccolta  di
sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti in  gruppo  in
almeno una Camera. 
        Alle medesime conclusioni circa la non manifesta infondatezza
delle eccepite  questioni  di  legittimita'  costituzionale,  non  si
ritiene di poter pervenire con riguardo all'art. 14  della  legge  n.
53/1990, nella parte in cui non estende anche agli avvocati abilitati
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori la  legittimazione
all'autenticazione  delle  sottoscrizioni  degli  elettori,   e   con
riguardo all'art. 18-bis, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma  10,
lettera b) della legge n. 165/2017; 
        cio' in quanto, l'analisi storica della disciplina  ordinaria
e transitoria in materia di  raccolta  delle  sottoscrizioni  per  la
presentazione della candidatura  per  il  rinnovo  della  Camera  dei
deputati mostra la natura  del  tutto  estemporanea  della  specifica
estensione  soggettiva  del  novero   dei   soggetti   abilitati   ad
autenticare le sottoscrizioni prevista in via transitoria dall'art. 6
della legge n. 165/2017; 
        tale dato, nonche' l'oggettivo elevato  numero  dei  soggetti
abilitati a tale tipo di autenticazione  («..i  giudici  di  pace,  i
cancellieri e  i  collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti  di
appello dei tribunali e delle  preture,  i  segretari  delle  procure
della  Repubblica,   i   presidenti   delle   province,   i   sindaci
metropolitani, i sindaci, gli assessori  comunali  e  provinciali,  i
componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei  consigli
comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e  i  funzionari
incaricati  dal  sindaco  e  dal  presidente  della  provincia.  Sono
altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al  presente
comma i consiglieri provinciali,  i  consiglieri  metropolitani  e  i
consiglieri  comunali  che  comunichino  la  propria  disponibilita',
rispettivamente,  al  presidente  della  provincia  e  al   sindaco»)
concorrono nel far ritenere, sulla base  delle  riflessioni  sin  qui
compiute, che sebbene la transitoria estensione di tale elenco  anche
agli avvocati abilitati  al  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori  abbia  avuto  certamente  la  funzione  di  agevolare   la
partecipazione alla competizione elettorale, la sua limitazione  alle
sole  elezioni  immediatamente  successive,  ancorche'  difficilmente
comprensibile, tuttavia, atteso  anche  il  dato  formale  della  sua
originaria collocazione nell'ambito  delle  disposizioni  transitorie
dell'art. 6 della legge n. 165/2017, e dunque la natura non speciale,
e non successiva alla legge di riforma generale,  della  disposizione
che l'ha introdotta, da sola non si esponga al quel giudizio  di  non
manifesta  irragionevolezza  per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione che giustifica la proposizione della relativa  questione
di costituzionalita'. 
        D'altro   canto,   le   esposte   riflessioni    in    ordine
all'interpretazione del  combinato  disposto  dei  commi  1  e  1-bis
dell'art. 18-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
361/1957, secondo cui esso  non  esime  le  coalizioni  dall'indicare
nella «dichiarazione di presentazione delle liste  di  candidati  per
l'attribuzione dei seggi  nel  collegio  plurinominale,  i  candidati
della  lista  nei   collegi   uninominali   compresi   nel   collegio
plurinominale», ed in particolare circa l'intrinseca coerenza di tale
onere con il vigente sistema elettorale misto, in cui  la  componente
proporzionale  realizzata  nei   collegi   plurinominali   e   quella
maggioritaria realizzata nei collegi uninominali non sono scindibili,
a maggior ragione solo nei confronti di alcune formazioni politiche e
solo sulla base della scelta elettorale compiuta, in  particolare  di
candidarsi in coalizione, e tale per cui sarebbe proprio una siffatta
«scissione»  in  contraddizione  irragionevole  sia  con  il  vigente
sistema elettorale nel suo complesso, sia con la ratio  della  stessa
raccolta delle sottoscrizioni, che e' quella di saggiare  il  seguito
elettorale di una formazione politica rispetto alle scelte, politiche
appunto, e non meramente elettorali,  manifestate  dalla  scelta  dei
suoi  candidati,  la  quale  deve  essere,  dunque,   necessariamente
esternata, rebus sic  stantibus,  in  entrambi  i  tipi  di  collegi,
conducono certamente ad escludere,  in  parte  qua,  ogni  dubbio  di
irragionevolezza della norma in esame, nell'unica interpretazione qui
ritenuta fondata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge  costituzionale  n.  1/1948,  23
della  legge  n.  87/1953  rimette  alla  Corte  costituzionale,   le
questioni di legittimita' costituzionale, in relazione agli  articoli
1, comma 2, 3, 51, comma 1, 48,  comma  2,  e  117,  comma  1,  della
Costituzione, quanto a quest'ultimo con riferimento  all'art.  3  del
Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e  delle
liberta' fondamentali 
        dell'art. 18-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati)  nel  testo
modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165 del 3
novembre 2017, nella parte in cui richiede per la presentazione delle
candidature per il rinnovo della Camera dei deputati un numero minimo
di 1.500 sottoscrizioni per ogni collegio  plurinominale,  ovvero  di
1.500 ridotto della meta' in caso di scioglimento  della  Camera  dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni; 
        dell'art. 18-bis, comma 2, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361/1957 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati)  nel  testo
modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b della legge n. 52  del  6
maggio 2015, nella parte in  cui  limita  l'esenzione  dall'onere  di
raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti
in gruppo parlamentare in entrambe le Camere; 
    Per l'effetto sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  comprensivi  della  documentazione   attestante   il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni. 
        Roma, 1° settembre 2020 
 
                         Il Giudice: Bifano