N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 settembre 2020
Ordinanza del 1° settembre 2020 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Magi Riccardo e Associazione + Europa contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno. Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Procedimento elettorale preparatorio - Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale - Riduzione del numero delle sottoscrizioni nel caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni - Esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 18-bis, comma primo, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera a), della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), e comma secondo, nel testo modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).(GU n.47 del 18-11-2020 )
IL TRIBUNALE DI ROMA II Sezione civile In persona del giudice dott.ssa Carmen Bifano, ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in primo grado promossa con ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile ed iscritta al n. 50174/2019 del R.G.A.C. vertente tra Magi Riccardo ed Associazione + Europa (prof. Beniamino Caravita di Toritto; avv. Andrea Mazziotti di Celso, avv. Aulo Cossu) - parti ricorrenti; e Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche Pcm) e Ministero dell'interno (di seguito anche Min Interno) (Avvocatura Generale dello Stato) - parti resistenti; Oggetto Accertamento del diritto di elettorato passivo per il rinnovo della Camera dei deputati in senso conforme alla Costituzione, con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al contenuto e alle modalita' dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle relative candidature ex art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, di Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (di seguito anche solo decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 o testo unico dell'elezione della Camera dei deputati), come da ultimo modificato dalle leggi n. 52/2015 e n. 165/2017. Indice 1. Difese delle parti: pagina 3 e seguenti; a: dei ricorrenti: pagina 3 e seguenti; b: delle Amministrazioni convenute: pagina 8 e seguenti; 2. Questioni pregiudiziali e preliminari: pagina 9 e seguenti; a: circa la giurisdizione: pagina 9 e seguenti; b: circa l'interesse ad agire: pagina 16 e seguenti. 3. Ulteriori questioni di merito - premesse in diritto: pagina 28 e seguenti; a: con riferimento al numero delle sottoscrizioni, alla relativa autenticazione e all'esenzione dalla relativa raccolta. (domande indicate sopra sub I), II) e IV): pagina 28 e seguenti; b. Con riferimento alla presentazione delle liste di candidati da parte di liste collegate (domanda indicata sopra sub III): pagina 32 e seguenti; 4. Questioni di legittimita' costituzionale: pagina 41 e seguenti; a. circa la loro rilevanza: pagina 41 e seguenti; b. circa la loro non manifesta infondatezza: pagina 44 e seguenti; b1. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - principi generali in materia elettorale - pagina 44 e seguenti; b2. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al procedimento elettorale preparatorio. -: pagina 48 e seguenti; b.3 Effetti della disciplina della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alla Carriera dei Deputati nell'ambito dell'ordinamento vigente: pagina 52 e seguenti; b.4 Evoluzione del sistema elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati, con specifico riferimento alla disciplina circa la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e la relativa esenzione: pagina 57 e seguenti; I) l'originario art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 361/1957: pagina 58 e seguenti; II) la legge n. 136 del 23 aprile 1976: pagina 60 e seguenti; III) la legge n. 53 del 21 marzo 1990: pagina 61 e seguenti; IV) la legge n. 271 dell'11 agosto 1991: pagina 62 e seguenti; V) la legge n. 277 del 4 agosto 1993: pagina 63 e seguenti; VI) il decreto-legge n. 73 del 29 gennaio 1994, convertito con legge n. 162/1994: pagina 66 e seguenti; VII) la legge n. 270 del 21 dicembre 2005: pagina 69 e seguenti; VIII) sequela dei regimi transitori, con efficacia limitata alle sole elezioni successive, antecedente alla legge n. 165/2017: pagina 70 e seguenti; VIII.a: legge n. 22/2006: pagina 70; VIII.b: decreto-legge n. 24/2008 e legge di conversione n. 30/2008: pagina 71; VIII.c: decreto-legge n. 223/2012 e legge di conversione n. 232/2012: pagina 72; IX) Corte costituzionale, sentenza 1 del 13 gennaio 2014: pagina 73; X) la legge n. 52 del 6 maggio 2015: pagina 74; XI) Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 9 febbraio 2017: pagina 76; XII) speciale regime transitorio successivo alla legge n. 165/2017 - la legge n. 205/2017 -: pagina 76; 5. Conclusioni: pagina 78 e seguenti; 1. Difese delle parti a. Con ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile del 7 novembre 2019 le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso che + Europa e' associazione politica iscritta al registro dei partiti politici e Magi Riccardo e' stato candidato come relativo capolista nei tre collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio 1 in occasione delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 svoltesi secondo le norme poste dalla legge n. 165/2017; che + Europa, avendo conseguito il 2,6% dei voti validi, e non avendo dunque superato la soglia del 3% prevista per l'elezione di candidati nei collegi plurinominali proporzionali, non ha ottenuto un numero di eletti sufficiente a formare gruppi parlamentari alla Camera o al Senato onde, alla stregua dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dalla legge n. 165/2017, per poter partecipare alle prossime elezioni politiche dovra' raccogliere le sottoscrizioni previste da tale disposizione, non beneficiando alla sua stregua di alcuna esenzione al riguardo, hanno chiesto: I) l'accertamento del diritto di candidarsi e presentare liste di candidati alle prossime elezioni politiche raccogliendo un numero di sottoscrizioni non superiore ad un quarto di quello previsto dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. l, comma 1123, della legge n. 205/2017, nella parte in cui prevede l'applicabilita' della suddetta riduzione alle sole prime elezioni successive all'entrata in vigore della norma, nonche', per quanto necessario, dello stesso art. 18-bis, per violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione; II) l'accertamento del diritto di candidarsi e presentare liste di candidati alle prossime elezioni politiche raccogliendo sottoscrizioni autenticate anche da avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge n. 165/2017, nella parte in cui prevede l'applicabilita' alle sole prime elezioni successive all'entrata in vigore della norma della suddetta facolta', per violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione; III) accertamento del diritto di depositare, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nell'eventualita' di presentazione di candidature alle elezioni politiche in coalizione, le sottoscrizioni richieste dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 apposte su moduli che riportino esclusivamente i nomi dei candidati della lista in ciascun collegio plurinominale, senza necessita' di raccogliere le sottoscrizioni su moduli che riportino i nomi dei candidati nei collegi uninominali, ovvero, in subordine, rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nella suddetta parte, per violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione; IV) accertamento del diritto della ricorrente + Europa di presentare liste di candidati alle prossime elezioni politiche senza raccogliere le sottoscrizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nella parte in cui prevede la relativa esenzione esclusivamente per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, per violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione. A tal fine i ricorrenti hanno allegato e dedotto, anche nel corso dell'udienza di discussione, che: le domande proposte sono dirette ad ottenere una pronuncia che, in applicazione dei medesimi principi e criteri espressi dalla Corte di cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 12060/2013 e dalla Corte costituzionale con le sentenze numero 1/2014, 110/2015 e 35/2017 relative al diritto di voto, « . . . accerti "la concreta volonta' delle legge" riguardo a una seri di aspetti della disciplina della raccolta delle sottoscrizioni . . . » e, cioe', il proprio «diritto . . . di presentarsi alle prossime elezioni in situazione di parita' con gli altri soggetti politici, e al fine di poter svolgere le elezioni in una situazione non inficiata da palesi vizi, tali da mettere a repentaglio la tenuta del risultato elettorale e il rispetto dei principi derivanti dal modello di democrazia rappresentativa in cui la sovranita' popolare appartiene al popolo nelle forme e nei limiti della Costituzione..» (cfr. ricorso, pagina 13) e, dunque, di esercitare il proprio diritto di elettorato passivo pienamente e liberamente in conformita' al dettato costituzionale, in quanto ex art. 51 della Costituzione, diritto politico fondamentale di rango equivalente al diritto di voto, esistendo l'uno in funzione dell'altro; che infatti, secondo quanto affermato nella richiamata ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 12060/2013, «lo stato di incertezza» riguardo alla possibilita' di esercitare il proprio diritto di voto, e quindi analogamente il diritto di elettorato passivo, in conformita' alla Costituzione, «e' sufficiente per giustificare la meritevolezza ..» del proprio interesse ad agire; che, in particolare, la vigente disciplina posta dall'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, imponendo, ai fini della presentazione della candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, la raccolta in pochi giorni di un numero di firme degli elettori troppo elevato, e' sproporzionata ed irragionevole rispetto all'esigenza di «tutela dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali» cui essa, secondo le indicazioni anche della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 394/2006; n. 83/1992) e' preordinata, e cio' perche' determina un'eccessiva compressione del diritto di elettorato passivo e del pluralismo politico; posto, infatti, che il numero complessivo di sottoscrizioni da raccogliere e' pari a 145.500 (72.750 in caso di elezioni anticipate) e che ex art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 la soglia di sbarramento per l'assegnazione dei seggi e' del 3%, « . . . che nelle ultime elezioni corrispondeva a circa 1 milione di voti . . . la norma italiana in vigore richiede a un partito che ottenga il 3% di "intercettare", per ottenerne la firma, quasi il 15% (o il 7,5% in caso di elezioni anticipate) del proprio elettorato; una percentuale totalmente irragionevole e sproporzionata rispetto all'esigenza di tenere fuori dalle elezioni liste palesemente prive di seguito» (cfr. pagina 16 ricorso), ed infatti priva di riscontro in altri principali Paesi dell'Unione Europea; il reiterato e sistematico ricorso del legislatore a norme eccezionali, con efficacia limitata a singole elezioni, per ampliare la partecipazione elettorale anche riducendo il numero delle sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature, derogando ad una disciplina formalmente generale, manifesta l'irragionevolezza di quest'ultima; l'art. 6, comma 7, della legge n. 165/2017, nella parte in cui prevede per le sole prime elezioni successive alla sua entrata in vigore, l'inclusione degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori nell'elenco dei soggetti che possono autenticare le sottoscrizioni raccolte, pone norma irragionevole e discriminatoria perche' disciplina in modo diverso situazioni (elezioni) identiche; l'interpretazione dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, recepita nelle «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature» per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 (doc. 4 ricorso) e successivamente confermata, in occasione di interrogazione parlamentare del 12 giugno 2019 (doc. 5 ricorso), dal Ministro dell'interno p.t., in persona dell'on. Salvini, secondo cui, nell'eventualita' di presentazione di candidature alle elezioni politiche in coalizione, le sottoscrizioni richieste dall'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 devono essere apposte su moduli che riportino non solo i nomi dei candidati della lista in ciascun collegio plurinominale ma anche i nomi dei candidati nei collegi uninominali, e' contraria a quella espressa dal suo contenuto letterale e condivisa in occasione dei lavori parlamentari, come evidenziato dall'approvazione dell'odg G/2941/11/1 presentato dal senatore Collina, e determina, in ogni caso, un impedimento assoluto a presentarsi in coalizione per chi deve raccogliere le firme, e dunque un'eccessiva compressione del diritto elettorato passivo, non giustificata dalla necessita' di proteggere un altro interesse meritevole di tutela, in quanto, alla stregua degli articoli 14-bis e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, la dichiarazione di collegamento non puo' avvenire, unitamente al deposito del contrassegno elettorale, prima delle ore 8,00 del quarantaquattresimo giorno antecedente alle elezioni e, in base al successivo art. 20, le liste dei candidati devono essere presentate entro le ore 20,00 del trentaquattresimo giorno antecedente la votazione, onde in soli dieci giorni le liste in coalizione devono presentare il contrassegno e la dichiarazione di collegamento, concordare tra di esse i candidati in tutti i duecentotrentuno collegi uninominali della Camera e i centosedici del Senato, stampare i loro nominativi sui moduli differenziati per ciascuno dei sessantatre collegi plurinominali della Camera e trentaquattro del Senato, e poi raccogliere le sottoscrizioni in ciascun collegio plurinominale; il regime delle esenzioni dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati posto dall'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dalla legge n. 52/2015, e' parimenti irragionevole e discriminatorio perche', contrariamente alla sua ratio, esclude anche partiti non privi di seguito, come appunto + EUROPA che, in occasione delle ultime elezioni europee, beneficiando dell'esenzione ad essa applicabile, « ..ha ottenuto 833.000 voti (risultando la sesta lista piu' votata . . .) e una percentuale del 3,1% non sufficiente a superare la soglia di sbarramento applicabile alle elezioni europee, ma sufficiente per superare quella del 3% applicabile alle elezioni politiche ..» e pur tuttavia e' comunque onerata della raccolta delle sottoscrizioni per candidarsi alla Camera dei deputati come se fosse un partito priva di sostanza politica; anche in tal caso l'irragionevolezza del sistema e' dimostrata dai rimedi predisposti per estendere, comunque, la suddetta esenzione e rendere cosi possibile la partecipazione politica, come la creazione di gruppi parlamentari in deroga, e cioe' formati da meno di venti deputati o dieci senatori, resa possibile dai regolamenti delle Camere, o l'adozione di norme ad hoc come quella posta dall'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 che solo per le prime elezioni successive alla sua entrata in vigore ha esteso l'esenzione ex art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2017 « ..anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017». b. Costituitesi le Amministrazioni convenute il giorno stesso dell'udienza fissata ex art. 702-ter del codice di procedura civile, hanno eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando la stessa alla giunta per le elezioni della Camera dei deputati ex art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, attuativo dell'art. 66 della Costituzione (cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 26098 dell'11 dicembre 2014; Consiglio di Stato, III, sentenza n. 999 del 16 febbraio 2018); inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo la domanda fondata su situazioni meramente ipotetiche quale lo scioglimento anticipato delle Camere; in subordine, inammissibilita' della domanda per richiesta di una pronuncia, additiva o manipolativa, a contenuto non costituzionalmente obbligato, mediante estensione di una disciplina speciale a fattispecie non considerate, in violazione della discrezionalita' legislativa; inammissibilita' della domanda, avendo quale unico oggetto le eccepite questioni di legittimita' costituzionali delle norme di cui e' pretesa l'applicazione; manifesta infondatezza della domanda e delle questioni di legittimita' costituzionale con essa eccepite, per inconfigurabilita' della dedotta violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, essendo le deroghe alle norme di cui e' stata chiesta l'applicazione giustificate dalla maggior rappresentativita' dei partiti da esse considerata oltre che da circostanze particolari e contingenti, non sussistendo, inoltre, la dedotta incertezza interpretativa dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 ed essendo conforme a tale disposizione l'interpretazione offerta nelle Istruzioni del Ministero dell'interno con l'odg G12941/11/1; 2. Questioni pregiudiziali e preliminari Con le domande introduttive del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto di accertare il proprio diritto di presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi della Camera dei deputati con dichiarazione ex art. 18-bis, comma 1, legge n. 361/1957 sottoscritta da un numero di elettori non superiore ad un quarto di quello, compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 per ciascun collegio plurinominale, previsto da tale disposizione come da ultimo modificata dalla legge n. 165 del 3 novembre 2017 (c.d. Rosatellum), in quanto gia' consentito dall'art. 1, comma 1123, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) ma solo per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della norma, e comunque autenticate anche da avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in quanto gia' consentito dall'art. 6, comma 7, della medesima legge n. 165/2017, ma ancora una volta solo per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della norma, e, nell'ipotesi di candidatura in coalizione, di raccogliere le sottoscrizioni solo sui moduli che riportano i nomi dei candidati della lista in ciascun collegio plurinominale e non anche su quelli che riportano il nome del candidato comune alla coalizione nel collegio uninominale, ed infine di poter beneficiare dell'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni delle candidature anche se riservata dal medesimo art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, al comma 2, ai partiti o gruppi politici costituiti, all'inizio della legislatura, in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, deducendo la conformita' a Costituzione di tali modalita' d'esercizio dell'elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione e per l'effetto, ove esclusa l'interpretazione invocata, in particolare ritenuta conforme alla lettera dell'art. 18-bis, comma 1, con riferimento alla modalita' di raccolta delle sottoscrizioni da parte delle coalizioni, la rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme poste dall'art. 18-bis, comma 1, 1-bis e 2 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nelle parti in cui, irragionevolmente e discriminatoriamente comprimendo, ovvero del tutto impedendo, per quanto riguarda le coalizioni, il libero ed effettivo esercizio del diritto di elettorato passivo, fondamentale per l'attuazione in concreto dei principi di democraticita' e sovranita' popolare, violano le norme poste dagli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio - ex art. 276 del codice di procedura civile - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della «ragione piu' liquida» (cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014; VI-L, sentenza n. 12002 del 28 maggio 2014), e pur ritenendo che la piu' recente evoluzione della giurisprudenza di legittimita' (Cassazione civile, I, ord. n. 12060 del 17 maggio 2013) e costituzionale (sentenza n. 35 del 24 gennaio 2017; n. 1 del 13 gennaio 2014) abbia condotto ad un tendenziale consolidamento, nella materia oggetto di controversia, delle soluzioni date alle questioni pregiudiziali e preliminari relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire, ma nella consapevolezza dell'afferenza delle pronunce menzionate, in particolar modo, all'elettorato attivo, dell'innovativita' degli approdi ermeneutici da esse raggiunti e comunque, nell'ambito di una valutazione riservata proprio al giudice di merito (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2017 § 3.3.; n. 1 del 2014 § 2, che in parte qua richiama i propri precedenti: sentenza n. 91 del 2013; n. 280 del 2012; n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010), della necessita' della massima accortezza e problematicita' dell'approccio a tematiche, quali quelle elettorali, caratterizzate da un elevatissimo tasso di discrezionalita' politica, si osserva: a. circa la giurisdizione l'art. 51 della Costituzione, nella parte del primo comma rimasta inalterata anche dopo la modifica apportata con la legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 che ha sancito l'impegno della Repubblica a promuovere le pari opportunita' tra donne ed uomini, statuisce che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.»; la lettura delle discussioni svoltesi durante i lavori preparatori alla Costituzione con specifico riferimento al tema dell'elettorato passivo, mostra la generale e ferma condivisione dell'idea per cui l'elettorato attivo e passivo sono entrambi strumento d'esercizio della sovranita' popolare (« ... l'esercizio della sovranita' popolare non e' che la conseguenza del diritto di voto ... » - cfr. discussione del 14 novembre 1946 della I sottocommissione, on. Grassi -), costituendo anzi tale relazione il presupposto da porre a fondamento della loro specifica disciplina (« ..Solo quando sara' stata effettuata questa prima determinazione "del 'concetto della sovranita' e il modo con cui questa si esplica..'"...si potra' passare ad esaminare....le modalita' dell'esercizio del voto ..» - cfr. ibidem, on. Dossetti -), essendo, infatti, «unica .. la fonte dei diritti relativi ..» all'uno e all'altro (cfr. ibidem, on. Grassi), ed essendo, percio', « ..l'esercizio dell'elettorato passivo .. la conseguenza dell'universalita' del voto personale, segreto, diretto e universale» (cfr. ibidem, on. Mastrojanni), ed entrambi forme di partecipazione alla vita pubblica, » .. nel senso che ognuno puo' essere eletto "ex omnibus et ab omnibus"» (cfr. ibidem, on. La Pira); la convinta scelta dell'intrinseca correlazione tra l'elettorato attivo e passivo, anche in funzione dell'affermazione di uguaglianza dei cittadini sotto i due profili, e sebbene con proiezioni ed in situazioni diverse, comportando, infatti, l'elettorato attivo, tramite «..l'esercizio del voto», un «contributo indiretto alla formazione della volonta' dello Stato», e l'elettorato passivo, tramite «...l'esercizio di ricevere il voto», l'assunzione di «..una posizione diretta nella formazione della volonta' dello Stato», fu alla base anche della proposta, formulata sin dai lavori preparatori, «per maggiore chiarezza» e al fine di poter «..con piu' precisione stabilire i requisiti per le due forme di elettorato» (cfr. ibidem; on. Moro), di scindere in due disposizioni l'art. 45, originariamente proposto come unitario per le due forme di elettorato (proposta Mancini e Merlin - : «Tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla condizione sociale e dalla opinione politica, quando abbiano raggiunto la maggiore eta', siano naturalmente capaci, incensurati, a termini della legge speciale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in condizioni di universalita' e di eguaglianza»); tale proposta, inizialmente respinta dalla sottocommissione, fu invece accolta dal Comitato di redazione (cfr. sedute del 22 maggio e del 17 ottobre 1947) e recepita nel testo finale consegnato il 22 dicembre 1947 alla votazione dell'Assemblea costituente; l'attenzione al «valore umano» del diritto di accesso alle cariche pubbliche, per il quale costituisce «principio essenziale della vita democratica» che tutti siano posti nella concreta condizione di poterlo esercitare (cfr. seduta del 15 novembre 1946 della I sottocommissione, on. La Pira) riguardo', invece, piu' in generale, l'esercizio delle funzioni pubbliche, costituente originariamente oggetto esclusivo di una separata disposizione. Ebbene, se tale ricognizione storica del fondamento e contenuto del diritto di elettorato passivo ex art. 51, comma 1, della Costituzione conferma che pur esso, al pari del voto, e' manifestazione di «sovranita' popolare» - art. 1, comma 2, della Costituzione - , e della stessa dignita' dell'uomo e, percio' stesso, oggetto di un diritto politico fondamentale riconosciuto e garantito ad ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilita' ex art. 2 della Costituzione, e dunque intangibile nel suo contenuto di valore (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 9 marzo 1988), ed inoltre «permanente», potendo i cittadini essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e dovendo, percio', poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione (cfr. Cassazione civile, I, ord. n. 12060/2013, cit, pagina 14), allora, anche rispetto alle domande introduttive del presente giudizio, di accertamento del diritto di elettorato passivo tramite un esercizio dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature conforme a Costituzione, deve escludersi l'appartenenza alla cognizione riservata alle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 della Costituzione), «non interferendo quest'ultima con la giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali, e dei diritti politici in particolare, che e' appunto il giudice ordinario» (cfr. Cassazione civile, I, ord. n. 12060/2013, cit, pagina 14). Ed invero, confermando una scelta di lunga tradizione storica delle democrazie parlamentari, la Costituzione italiana ha mantenuto, a garanzia dell'autonomia e del prestigio delle Assemblee legislative, l'istituto, gia' vigente, dell'autodichia, espresso dall'art. 66 della Costituzione, alla cui stregua «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.», ancorche' all'esito di un appassionato dibattito, sia in II sottocommissione (cfr. sedute del 3 settembre e del 19 settembre 1946) che in Assemblea Costituente (cfr. seduta del 10 ottobre 1947), il quale condusse, in entrambi i casi, al rigetto dell'autorevole proposta alternativa di devolvere tale verifica ad un «organo giurisdizionale di formazione speciale composto anche da rappresentanti della Camera stessa» (cfr. seduta del 3 settembre 1946, on. Mortati), quale strumento di tutela delle minoranze dall'influenza dei partiti di maggioranza, soprattutto nell'ipotesi di adozione di collegi uninominali (cfr. seduta del 10 ottobre 1947). L'art. 66 della Costituzione e' stato attuato, con riferimento alle elezioni alla Camera dei deputati cui solo si riferisce la domanda introduttiva del presente giudizio, dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1951, alla cui stregua, per quanto qui interessa, "Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attivita'" o posteriormente. ... Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.» Ebbene, a conferma della conclusione prima raggiunta in ordine all'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle domande oggetto di questo giudizio e del fatto che la giustificazione di una prerogativa ne costituisce anche il limite, sovviene una pronuncia ancora piu' recente della Cassazione civile a Sezioni unite, espressa con l'ord. n. 1720 del 27 gennaio 2020, la quale, decidendo in ordine a regolamento preventivo di giurisdizione, ma nella diversa materia dell'attribuzione e misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, e preliminarmente richiamati i propri precedenti espressi dalle ordinanze n. 18265 e n. 18266 dell'8 luglio 2019 e n. 6529 del 17 marzo 2010 circa la nozione di autodichia, intesa come capacita' di una istituzione, ed in particolar modo degli organi costituzionali che siano gia' muniti di autonomia organizzativa e contabile, di decidere direttamente, con giudizio dei propri organi, ogni controversia attinente all'esercizio delle proprie funzioni senza che istituzioni giurisdizionali esterne possano esercitare, sui relativi atti, controlli e sindacati di sorta, applicando la disciplina normativa che gli stessi organi si sono dati nelle materie trattate, ha conseguentemente delimitato il proprio ambito di cognizione all'applicazione di istituti definiti, appunto, di «diritto singolare», e che, cioe', abbiano a fondamento e presupposto proprio lo status di parlamentare, come appunto l'istituto degli assegni vitalizi, ritenuti, percio', attratti alla cognizione delle Camere ex art. 66 della Costituzione ancorche' l'interessato non avesse piu' lo status di parlamentare. Sebbene, dunque, non si ignori che in passato l'autodichia ex art. 66 della Costituzione sia stata ritenuta estesa anche alle «contestazioni, ...proteste e, in generale, tutti i reclami...» - ex art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, cit. - relativi al «procedimento elettorale preparatorio» oggetto del titolo III del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 cui attengono le domande di accertamento proposte in questo giudizio (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 259 del 21 ottobre 2009; Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza nn. 9151, 9152, 9153 dell'8 aprile 2008; n. 8118 e n. 8119 del 6 aprile 2006; n. 172 del 22 marzo 1999; n. 5135 del 9 giugno 1997; n. 2036 del 31 luglio 1967), e che, d'altro canto, la menzionata ordinanza di legittimita' n. 12060/2013, ma in punto d'interesse ad agire, abbia eccettuato dalle sue conclusioni l'ipotesi di una domanda giudiziale avente ad oggetto la «... pienezza del diritto di elettorato passivo, che si assuma leso da una legge incostituzionale che preveda l'ineleggibilita', quando quel diritto non sia stato esercitato ne' contestato» (cfr. ivi pagina 15), si rileva che, nel caso di specie, ribadita l'evoluzione espressa dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita' (Cassazione civile, I, ord. n. 12060 del 17 maggio 2013) e costituzionale (sentenza n. 35 del 24 gennaio 2017; n. 1 del 13 gennaio 2014), da un canto, essendo in discussione addirittura il diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio con modalita' conformi a Costituzione, l'ambito d'indagine risulta naturalmente e logicamente esterno e preliminare a possibili contestazioni nascenti dal suo svolgimento, confermandosi cosi' che la domanda di tutela riguarda proprio il fondamentale diritto di partecipazione al voto dal lato passivo, come tale appartenente alla giurisdizione ordinaria e ad essa non sottraibile, e, d'altro canto, che le questioni concrete e soggettive di ineleggibilita' che l'ordinanza della Cassazione n. 12060/2013 ha ritenuto non appartenenti alla giurisdizione ordinaria, sono certamente estranee alle domande proposte in questo giudizio; in definitiva, si ritiene non residuino dubbi in ordine all'appartenenza alla giurisdizione ordinaria della cognizione sulle domande introduttive di questo giudizio. b. Circa l'interesse ad agire L'interesse ad agire che ex art. 100 del codice di procedura civile costituisce la condizione necessaria affinche' una domanda giudiziale possa ottenere una pronuncia che risolva la situazione di conflitto giuridicamente rilevante in relazione alla quale e' stata chiesta tutela giurisdizionale, e che, cioe', non si fermi alla constatazione della inesistenza o cessazione, originaria o sopravvenuta, del suddetto conflitto, deve essere concreto ed attuale, e presuppone non solo che venga chiesto l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; cio', poiche' il processo non puo' essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, di guisa che non sono ammissibili questioni d'interpretazione di norme, se non in via incidentale ed in funzione strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. Cassazione civile, II, sentenza n. 2057 del 24 gennaio 2019; Sezione L, sentenza n. 6749 del 04 maggio 2012; VI-L, ord. n. 2051 del 27 gennaio 2011; sentenza n. 28405 del 28 novembre 2008); ai fini della positiva verifica dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione ex art. 100 del codice di procedura civile, attualita' e concretezza giuridica sono, dunque, necessarie caratteristiche del risultato che si persegue con la domanda giudiziale, quale strumento giuridicamente necessario a realizzarlo, e non del suddetto interesse in se'; ed infatti, in tale prospettiva, anche solo l'incertezza oggettiva in ordine al contenuto di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (cfr. Cassazione civile, L, sentenza n. 16262 del 31 luglio 2015; II, sentenza n. 13556 del 26 maggio 2008; L, sentenza n. 4496 del 21 febbraio 2008), ma inteso nella sua interezza, e cioe' non con riferimento ai fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto (cfr. Cassazione civile, L, sentenza n. 18511 del 26 luglio 2017; n. 6749 del 4 maggio 2012; VI, ord. n. 2051 del 17 gennaio 2011), viene ritenuta essa stessa una lesione, in questo senso non potenziale ma attuale e concreta, e pertanto meritevole di un accertamento, che, infatti, connota la categoria delle relative domande e sentenze, nella misura in cui tale incertezza sia superabile solo tramite la pronuncia giurisdizionale, ovvero una nuova pronuncia, come nella peculiare ipotesi della domanda del destinatario di sentenza di condanna, diretta all'accertamento della corretta esecuzione data a tale titolo esecutivo (cfr. Cassazione civile, II, ord. n. 24239 del 4 ottobre 2018; III, sentenza n. 5873 del 24 maggio 1991). Nel caso di specie, come visto, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto di candidarsi alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati mediante modalita' di raccolta delle sottoscrizioni, attualmente prevista quale attivita' imprescindibile per l'esercizio di diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, tranne che per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi - ex art 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato, da ultimo, dalla legge n. 52 del 6 maggio 2015-, o, in alternativa, l'esenzione da tale onere, nell'esercizio di facolta' tutte gia' normativamente consentite per le sole ultime elezioni parlamentari del 4 marzo 2018 dagli articoli 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, 6, comma 7, della legge n. 165/2017, 2, comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 165/2017, deducendo che trattasi delle uniche modalita' compatibili con la Costituzione, e chiedendo dunque, in mancanza, che sia sollevata questione di legittimita' delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 attualmente vigenti - ex art. 18-bis, comma 1, 1-bis, comma 2, come da ultimo modificati dalla legge n. 52/2015 e n. 165/2017 - che lo impediscono; pertanto, la gia' argomentata immanenza e permanenza, anche nella sua accezione passiva, del fondamentale diritto di voto dei cittadini, derivante dal fatto che essi possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo fare in modo conforme a Costituzione (cfr. Cassazione civile, ord. n. 12060/2013, cit.) e, d'altro canto, la mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 44, lettera d), della legge n. 69/09, contenente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» circa l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche delle controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al pari di quanto previsto per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dall'art. 129 del decreto legislativo n. 104/2010 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 9 febbraio 2017; n. 165 del 7 luglio 2016; n. 10 del 15 giugno 2015), concorrono nel determinare, con certezza, l'attualita' e concretezza dell'interesse dei ricorrenti ad un accertamento giurisdizionale del diritto di candidarsi alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati con le richieste modalita', ritenute conformi a Costituzione, salva, nell'ipotesi in cui siffatto diritto sia ritenuto escluso dalle norme vigenti, la proposizione incidentale della questione di legittimita' costituzionale di queste ultime; e cio' proprio perche', non attuata la delega ex art. 44, lettera d), della legge n. 69/2019, la proposizione della domanda di accertamento, come in questo giudizio concretamente formulata, costituisce l'unico strumento di immediata ed efficace tutela giurisdizionale - il diritto alla quale e' pure costituzionalmente tutelato come diritto fondamentale dall'art. 24 della Costituzione -, del diritto di candidarsi alla Camera dei deputati in conformita' alla Costituzione, in mancanza del quale lo stesso ne resterebbe privo, con conseguente «creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale, in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico dell'ordinamento», percio' stesso costituente un «vulnus intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato» (cfr. Corte costituzionale n. 35 del 2017, cit. che sul punto testualmente richiama parte della motivazione del proprio precedente espresso dalla sentenza n. 1 del 2014 cui espressamente precisa di volersi attenere e che a sua volta - cfr. § 2 della motivazione - ammette che proprio «..il sospetto di illegittimita' costituzionale ..rende incerta la portata» del diritto oggetto di accertamento e «l'incertezza sulla portata del diritto costituisce» gia' «una lesione giuridicamente rilevante»); d'altro canto, l'ineludibilita' del ricorso al giudice ordinario nella specifica materia oggetto di questo procedimento e la differenza tra l'oggetto del presente giudizio - l'accertamento della «pienezza» costituzionale del diritto di elettorato passivo - e l'oggetto dell'eventuale giudizio di costituzionalita' - la legge elettorale politica, la cui conformita' a Costituzione e' posta in dubbio -, la quale differenza, anche in considerazione delle molteplicita' dei possibili contenuti e forme delle decisioni della Corte costituzionale anche di accoglimento, fa si' che residui, comunque, un argine di autonoma decisione al giudice rimettente anche in tale ipotesi, escludono che il presente giudizio sia solo pretestuoso, e cioe' costituisca un surrettizio strumento di elusione della necessaria incidentalita' del giudizio di costituzionalita', in quanto esperito come improprio «visto d'ingresso» per un accesso sostanzialmente diretto alla giurisdizione della Corte costituzionale (cfr. Cassazione civile, ord. n. 1060 del 2013, cit.; Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014 cit.; n. 35 del 2017, cit.); invero, all'origine dello sviluppo interpretativo in materia di domande di accertamento relative alla disciplina elettorale per il rinnovo delle Camere parlamentari, e' stato precisato che «e' discutibile che si tratti realmente di un'azione di mero accertamento, posto che l'interesse dei ricorrenti non e' tanto quello di sapere .... di non potere esercitare (nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma e' quello di rimuovere un pregiudizio che invero non e' dato da una mero situazione di incertezza ma da una (gia' avvenuta) modificazione della realta' giuridica che postula di essere rimossa mediante un'attivita' ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. In tal modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive» (cfr. Cassazione civile, ord. n. 12060 del 2013); d'altro canto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017 e' giunta a ritenere che «l'incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto e' direttamente ricollegabile alla modificazione dell'ordinamento giuridico dovuta alla stessa entrata in vigore della legge elettorale, alla luce dei contenuti di disciplina che essa introduce nell'ordinamento» onde «Non rileva la circostanza che», come nel caso delle norme della legge n. 52/2015 sottoposte al suo esame, «.. le disposizioni della legge siano ad efficacia demerita poiche' il legislatore - stabilendo che le nuove regole elettorali siano efficaci a partire dal 1° luglio 2016 - non ha previsto una condizione sospensiva dell'operativita' di tali regole, legata al verificarsi di un evento di incerto accadimento futuro, ma ha indicato un termine certo nell'an e nel quando per la loro applicazione. Il fatto costitutivo che giustifica l'interesse ad agire e' dunque ragionevolmente individuabile nella disciplina legislativa gia' entrata in vigore, sebbene non ancora applicabile al momento della rimessione della questione, oppure al momento dell'esperimento dell'azione di accertamento» (cfr. ivi § 3.3. della motivazione). Ebbene, tutto cio' posto, nel caso di specie, l'interesse ex art. 100 del codice di procedura civile all'accertamento quale richiesto e' ulteriormente e peculiarmente connotato dall'incertezza circa natura, contenuto e modalita' degli oneri cui e' condizionato l'esercizio del diritto ex articoli 2 e 51 della Costituzione di partecipare alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, storicamente ed oggettivamente determinato dalla sistematica ma non prevedibile e ovviamente non coercibile approvazione, in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, di norme, relativamente a tali oneri, derogatorie rispetto a quelle vigenti, ma con dichiarata efficacia limitata alle elezioni, appunto, immediatamente successive; ed infatti, procedendo a ritroso, si rileva che I) con riferimento alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi il 4 marzo 2018, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con settantasei giorni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 ed entrato in vigore in questo stesso giorno l'art. 1, comma 1123 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in parte qua entrata in vigore in data 1° gennaio 2018, ha disposto, per quanto qui interessa, che «1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale..... anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'art. 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto»; cio', nonostante le disposizioni transitorie poste dall'art. 6 della stessa legge n. 165 del 3 novembre 2017, entrata in vigore il 12 novembre 2017, che per ultima ha modificato sistematicamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, al comma 3 avessero gia' previsto che «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'.»; II) con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi il 24-25 febbraio 2013, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con centoventi giorni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 22 dicembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2012 ed entrato in vigore in questo stesso giorno il decreto legge n. 223 del 18 dicembre 2012, contenente appunto «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013», entrato in vigore lo stesso giorno, aveva originariamente disposto, per quanto qui interessa, all'art. 1, rubricato esplicitamente «Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni politiche del 2013», che «1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre trenta giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, ....; b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento; c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;» la legge n. 232 del 31 dicembre 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2013, di conversione del decreto-legge n. 223/2012, ha modificato l'art. 1, comma 1, lettera a), sopprimendo le lettere b) e c), che per l'effetto e' diventato: «1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, ....»; III) con riferimento alle elezioni politiche svoltesi il 13 e 14 aprile 2008, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con circa tre anni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 6 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno, il decreto-legge n. 24 del 15 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008 ed entrato in vigore lo stesso giorno, contenente «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008», all'originario art. 4, rubricato «Esonero dalle sottoscrizioni delle liste», aveva disposto che «1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati .... nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presente in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presente con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. ....»; la legge n. 30 del 27 febbraio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008 ed entrata in vigore il 1° marzio 2008, ha convertito con modificazioni il suddetto decreto-legge n. 24/2008, e per l'effetto l'art. 4 ha disposto che «1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati .... nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presente nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presente con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. ...».; Con riferimento alle elezioni politiche svoltesi il 9-10 aprile 2006, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con centotto giorni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica n. 32 dell'11 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno 11 febbraio 2006, il decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso 3 gennaio 2006, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.», non conteneva originariamente alcuna diposizione derogatoria dell'art. 18-bis, testo unico n. 361/1957 nel testo all'epoca vigente; la legge n. 22 del 27 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha convertito il suddetto decreto-legge n. 1/2006 aggiungendo gli articoli da 3-bis a 3-sexies, tra i quali l'art. 3-bis, rubricato «Disposizioni transitorie», ha disposto: «1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni.- a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta':....» In sostanza, nell'arco dei dodici anni che hanno preceduto le ultime elezioni del 2018 per il rinnovo del Parlamento italiano, ed in occasione delle ultime quattro elezioni - del 2018, 2013, 2008 e 2006 -, sistematicamente solo in prossimita' del decreto di scioglimento delle Camere parlamentari, e generalmente qualche giorno prima, in un numero variabile da quindici giorni nel 2006 ad un giorno nel 2018, e, solo nel 2008, nove giorni dopo il decreto di scioglimento, sono state adottate norme speciali, nel 2018 con legge di bilancio e negli altri anni con lo strumento del decreto-legge, ovvero solo con la legge di conversione di quest'ultimo, che hanno sensibilmente ridotto il numero delle sottoscrizioni necessario per candidarsi in base al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 in quel momento vigente, riducendolo fino ad un quarto per le elezioni politiche del 2018 e del 2013, ovvero hanno ampliato l'ambito soggettivo dell'esonero dalla relativa raccolta, quasi eliminandolo per le elezioni politiche del 2008; non solo; la ricognizione normativa esposta mostra che le norme speciali, ampiamente e sistematicamente «di favore» in materia di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati (e del Senato), ma adottate solo a ridosso dello scioglimento delle Camere, hanno addirittura o ampliato la portata derogatoria e di favore di norme transitorie gia' in vigore, come e' accaduto per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, con l'introduzione del comma 1123 all'art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017, approvata solo quarantacinque giorni dopo l'entrata in vigore della legge n. 165 del 3 novembre 2017 e contenente la riduzione ad ¼ delle sottoscrizioni che le disposizioni transitorie della legge n. 165/2017 - art. 6 - gia' avevano ridotto della meta', ovvero hanno ampliato o innovato sul punto le norme dei decreti di legge con la legge di relativa conversione, a sua volta compiuta in tempi inferiori a quelli consentiti e con previsione di immediata entrata in vigore (cosi', la legge n. 232/2012, di conversione del decreto-legge n. 223/2012, ha parimenti ridotto ad ¼ le sottoscrizioni gia' ridotte ad una meta' dall'originario art. 1 del decreto-legge n. 223, ovvero la legge n. 30/2008, di conversione del decreto-legge n. 24/2008, ha reso sufficiente, ai fini dell'esonero dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni, la presenza di almeno due rappresentanti dei partiti «in Parlamento», e dunque anche uno per ramo, mentre l'originario testo dell'art. 4 del decreto-legge n. 24/2008 richiedeva, a tal fine, la presenza di almeno «due componenti in una delle due Camere».). Risulta, allora, storicamente ed oggettivamente evidente l'elevatissimo tasso di incertezza che ha caratterizzato, in particolare, la disciplina, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, il rapidissimo avvicendamento delle cui modifiche solo in prossimita' delle elezioni, da un canto, conferma il ruolo nevralgico e decisivo che essa svolge ai fini dell'effettiva partecipazione alla competizione elettorale ed in definitiva ai fini all'esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione nonche' le difficolta' praticamente implicate dalla disciplina «ordinaria» altrimenti applicabile, non diversamente spiegandosi le suddette norme «di favore» approvate solo a ridosso delle imminenti elezioni e, d'altro canto, evidenziano la qualificata portata ex art. 100 del codice di procedura civile dell'interesse dei ricorrenti all'azione di accertamento introduttiva di questo giudizio, risultando esso ancor di piu' l'unico strumento di tutela giurisdizionale, immediatamente esperibile ex art. 24 della Costituzione, per rimuovere quella lesione del diritto di elettorato passivo, di cui i ricorrenti come singolo individuo e come associazione sono attuali portatori ex articoli 2 e 51 della Costituzione, ma che gia' un'incertezza cosi' oggettiva, vasta e protratta nel tempo, relativamente alle condizioni del suo esercizio, certamente arreca (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - di seguito anche Corte europea dei diritti dell'uomo - del 6 novembre 2012, relativa al ricorso n. 30386/05 di Ekoglasnost c Bulgaria, di seguito anche sentenza Ekoglasnost). In conclusione, sulla base di tutte le considerazioni sin qui svolte, ma anche del peculiare ed elevato grado di incertezza che storicamente ha investito le condizioni d'esercizio del diritto d'elettorato passivo, oggetto delle domande di accertamento introduttive di questo giudizio, l'eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire va certamente disattesa. 3. Ulteriori questioni di merito - premesse in diritto Procedendo nell'esame del merito delle domande proposte, tutte, come gia' constatato, in vario modo relative al procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, si rileva che solo con riferimento a quella - indicata sopra sub III) - attinente alle coalizioni, e dunque all'applicazione dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57, quale introdotto dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge n. 165 del 3 novembre 2017, e' stata espressamente dedotta l'aderenza al dato letterale dell'interpretazione proposta come costituzionalmente coerente, fondando, invece, le restanti tre domande - indicate sopra sub I), II) e IV) - su un'interpretazione ultra testuale delle disposizioni dell'art. 18-bis, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 proposta come costituzionalmente coerente e basata sull'estensione dell'ambito applicativo di norme gia' esistenti . a. Con riferimento al numero delle sottoscrizioni, alla relativa autenticazione e all'esenzione dalla relativa raccolta. (domande indicate sopra sub I), II) e IV) - Le norme di cui, con riferimento agli aspetti sopra indicati, i ricorrenti hanno assunto come costituzionalmente coerente l'interpretazione ultratestuale sono tutte, innanzitutto contenute nell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, comma 1 e 2, come modificati, rispettivamente, il comma 1, dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017 ed il comma 2, da ultimo, dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015, che ha soppresso il riferimento alle coalizioni, ma per quanto qui interessa, gia' prima, in maniera decisiva, dall'art. 1, comma 6, della legge n. 270/05. Precisamente, con riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature, la prima parte dell'art. 18-bis, comma 1, dispone attualmente, per quanto qui interessa, che: «1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale .... Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'.»; come visto, solo quindici giorni dopo l'entrata in vigore, in data 12 novembre 2017, della legge n. 165/2017 che ha cosi' modificato l'art. 18-bis, comma 1, e nonostante tale legge contenesse gia' all'art. 6 una norma transitoria che per le sole prime elezioni successive alla sua entrata in vigore riduceva della meta' il suddetto numero di sottoscrizioni, con una disposizione ad hoc della legge di bilancio per l'anno 2018 - art. 1, comma 1123 - il numero delle sottoscrizioni e' stato ulteriormente ridotto di un quarto ma solo per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della medesima legge di bilancio, e dunque per le sole elezioni politiche del 4 marzo 2018. Con riferimento all'autenticazione delle sottoscrizioni, il quarto periodo del comma 1 del medesimo art. 18-bis, dispone che «Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, comma 1», ma le disposizioni transitorie di cui all'art. 6 della medesima legge, al comma 7, hanno previsto che «7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonche' gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale». Infine, con riferimento all'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, l'art. 18-bis, comma 2, ma nel testo vigente sin dal 2015, dispone che «2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi .... Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.». Infatti, l'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015 ha soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'art. 18-bis, quale introdotto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 270/05, che disponeva: «Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.»; tuttavia, il medesimo art. 2 della legge n. 52/2015 aveva introdotto una norma transitoria al comma 36, alla cui stregua: «36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.» Successivamente, la legge n. 165/2017, con le disposizioni transitorie dell'art. 6, ha esteso, con il comma 1, al 15 aprile 2017 il riferimento temporale utile ai fini della rilevanza, per poter fruire dell'esenzione «derogatoria e transitoria» dall'onere di raccolta delle firme, della costituzione in gruppo parlamentare anche in una sola Camera (art. 6, comma 1, legge n. 165/2017 «All'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica," e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2017".»). In conclusione, la ricognizione normativa appena compiuta mostra, da un canto, l'inequivocita' del testo vigente delle disposizioni dell'art. 18-bis, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, con riferimento a tutti e tre gli aspetti di cui si tratta - numero sottoscrizioni; soggetti abilitati alla relativa autenticazione; esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni -, in quanto costruito in maniera tale da non lasciare alcun margine interpretativo che consenta di attribuire a tali disposizioni un significato ulteriore e diverso da quello proprio delle parole che le costituiscono, e d'altro canto, dal punto di vista sistematico e storico, la conferma di tale inequivocita' data dalle norme transitorie e derogatorie che sono state adottate al fine di mitigarne gli effetti, proprio perche', evidentemente, tale fine non sarebbe stato altrimenti realizzabile. b. Con riferimento alla presentazione delle liste di candidati da parte di liste collegate (domanda indicata sopra sub III); I ricorrenti hanno chiesto al riguardo, e cioe' nell'eventualita' di presentazione di candidature alle elezioni politiche in coalizione, l'accertamento del diritto di depositare, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, le sottoscrizioni richieste dal precedente art. 18-bis, comma 1, apposte su moduli che riportino esclusivamente i nomi dei candidati della lista in ciascun collegio plurinominale, senza necessita' di raccogliere le sottoscrizioni su moduli che riportino i nomi dei candidati nei collegi uninominali, ovvero, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nella suddetta parte, per violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione; l'art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57, quale introdotto dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge n. 165 del 3 novembre 2017 dispone, per quanto qui interessa, che: «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'art. 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'art. 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. ....» A sua volta, il precedente art. 14-bis, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 270/2005 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 165/2017, dispone, per quanto qui interessa, che «1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. 2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. .... 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 92, secondo comma, della Costituzione», l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 richiamato dall'art. 14-bis, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 6, lettera a) e b) della legge n. 165/2017, dispone al comma 1, che «1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato .....»; a sua volta, il successivo art. 15, nel testo da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 270/05, prevede al comma 1 che «Il deposito del contrassegno di cui all'art. 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8,00 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.»; infine l' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, richiamato dai ricorrenti nelle conclusioni relative alla domanda in esame, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 12, della legge n. 165/2017 che ha introdotto anche il nuovo ultimo comma, dispone, per quanto qui interessa, che: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8,00 del trentacinquesimo giorno alle ore 20,00 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; ..... Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. - (comma 5) Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi. Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il facsimile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti» Al fine di una sistematica comprensione anche della limitata parte in esame del procedimento elettorale preparatorio di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (articoli 11-41), si rileva che la legge n. 165/2017, quale ultima legge di riforma del sistema elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati, ma relativa anche al sistema elettorale dei componenti del Senato, ha espresso la scelta di un sistema c.d. misto a separazione completa, perche' caratterizzato dalla compresenza del sistema elettorale maggioritario, per l'elezione dei parlamentari all'interno dei collegi uninominali, e del sistema proporzionale, per l'elezione dei parlamentari all'interno dei collegi plurinominali, e con esclusione di ogni interferenza tra i due sistemi, e cioe' con esclusione della possibilita' di utilizzare i voti espressi con un sistema per l'assegnazione dei seggi parlamentari in base al sistema diverso e concorrente. Con riferimento al rinnovo della Camera dei deputati, tale attuale scelta e' manifestata dal testo del vigente art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, in quanto non inciso dall'ultima modifica dei suoi commi 2 e 4, apportata dalla legge n. 51 del 27 maggio 2019, contenente «Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.», e consistita, infatti, solo nella sostituzione dell'indicazione del numero preciso dei collegi in cui le circoscrizioni elettorali sono ripartite (duecentotrentuno collegi uninominali) con l'indicazione del loro numero espresso da una frazione - 3/8 - e dunque compatibile anche con un numero di seggi da assegnare diverso da quello attuale; per quanto qui interessa, l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, ai commi da 2 a 4 dispone, dunque, che «2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testa unico. .... nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; .... Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale. 3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti,- di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'art. 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale .... Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale .... ». Ebbene, i ricorrenti deducono che l'autonomia dell'attuale comma 1-bis dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, il testo della sua parte iniziale «("1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'art. 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali ....") ed il testo del periodo successivo ("...l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'art. 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato.") concorrerebbero nell'indicare che i partiti e gruppi politici che dichiarino il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate, siano esonerati dalla raccolta delle sottoscrizioni con riferimento alla dichiarazione di presentazione della candidatura nei collegi uninominali, essendo quest'ultima, in questo specifico caso, resa superflua o comunque assorbita dalla presentazione, appunto nei collegi uninominali, del candidato comune a tutte le liste collegate e dalla "sottoscrizione per accettazione" dei rappresentanti delle liste collegate; al riguardo i ricorrenti hanno allegato (cfr. ricorso pagina 21) che in occasione dell'ultima lettura del testo del disegno della legge poi diventato la n. 165/2017, il senatore Collina ha presentato un ordine del giorno affinche' il Governo si impegnasse a «predisporre tutte le iniziative di competenza, anche mediante l'adozione di uno specifico atto..» affinche' fosse consentito «ai partiti e ai gruppi politici di poter avviare la raccolta firme sulle liste per i collegi plurinominali prima di concludere accordi e di formalizzare eventuali collegamenti, a norma dell'art. 14-bis, in ordine ai candidati nei collegi uninominali»; che in tale occasione il Governo accolse l'ordine del giorno, cosi' manifestando che l'unica interpretazione «ragionevole e legittima» dell'attuale comma 1-bis dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 fosse quella proposta con il ricorso; che tuttavia, le Istruzioni predisposte dal Ministero dell'interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature in funzione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 hanno recepito l'interpretazione per cui le firme dei sottoscrittori che accedono alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la generalita' sia dei candidati nei collegi plurinominali che nei collegi uninominali cfr. pagina 42, doc. 4); che durante la seduta della Camera dei deputati del 12 giugno 2019, il deputato Magi ha presentato un'interrogazione sul punto al Ministro dell'interno (cfr. doc. 5) evidenziando come l'interpretazione recepita dalle Istruzioni ministeriali « ... che sembra un fatto tecnico, di fatto ha creato una disparita' enorme per quelle liste che non sono esentate dalla raccolta delle firme e che, quindi, devono dichiarare in anticipo anche i candidati nei collegi uninominali»; che il Ministro dell'interno Matteo Salvini ha riconosciuto che trattasi di adempimento «abbastanza complicato....complesso e sicuramente rivedibile..» ma non evitabile sulla base dell'attuale testo normativo cui le Istruzioni ministeriali devono necessariamente attenersi, e dunque in mancanza di una sua modifica per la quale ha «sollecitato» l'iniziativa parlamentare. Tuttavia, tutti i criteri ermeneutici concorrono nell'escludere la fondatezza dell'interpretazione dedotta dai ricorrenti, in quanto, innanzitutto dal punto di vista letterale - ex art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», di seguito anche «preleggi» - la parte iniziale del comma 1-bis dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 risulta esplicita nel senso di ricollegare all'eventualita' delle «..liste collegale tra loro» solo l'adempimento della «presentazione del medesimo candidato nei collegi uninominali», il quale e' evidentemente diverso da quello consistente nella raccolta delle sottoscrizioni degli elettori per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, disciplinato sole dal precedente comma 1 del medesimo art. 18-bis; parimenti, nel periodo immediatamente successivo del comma 1-bis dell'art. 18-bis in esame, la richiesta di «sottoscrizione per accettazione dei rappresentanti di tutte le liste collegate tra loro» riguarda, appunto, l'indicazione del candidato comune in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, e non certo la sottoscrizione degli elettori, di guisa che certamente estranea alla lettera della disposizione e' la sostituibilita' della sottoscrizione degli elettori con la sottoscrizione dei soli rappresentanti delle liste collegate; risulta, poi, inequivocabile il testo della parte del precedente comma 1 dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 che prescrive che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale contenga anche l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, di guisa che, poiche' e' unica la dichiarazione di presentazione delle candidature sia nei collegi plurinominali che in quelli uninominali, ed e' proprio tale unica dichiarazione a dover essere sottoscritta dal numero degli elettori indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, non risultano spazi per una raccolta di sottoscrizioni, da parte delle liste collegate, relativa solo alla dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi plurinominali; parimenti, dal punto di vista sistematico - ex art. 12 preleggi - viene in considerazione l'illustrata scelta del sistema elettorale c.d. misto a separazione completa, la quale rende inscindibile la presentazione dei candidati in entrambi i tipi di collegi, plurinominali ed uninominali, appunto perche' correlativi, rispettivamente, alle due concorrenti tipologie di assegnazione dei seggi della Camera dei deputati, pensate come parti di un unico, complesso, sistema elettorale; con tale sistema sono, infatti, coerenti tutte le disposizioni che prendono in considerazione espressamente e contestualmente la presentazione delle liste per i collegi plurinominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali, quale quella dell'art. 14, alla cui stregua i partiti e gruppi che intendono concorrere all'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati presentano i candidati in entrambi i tipi di collegi e devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volersi distinguere negli uni e negli altri, quelle del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 2, e art. 18-bis, comma 1-bis e comma 2-bis, alla cui stregua, poiche' la dichiarazione di collegamento tra liste e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14, risultando dunque unica su tutto il territorio nazionale, ed implica - ex art. 18-bis, comma 1-bis, la presentazione di candidati comuni nei vari collegi uninominali compresi nell'ambito dei collegi plurinominali, nonche' l'onere, a pena d'inammissibilita' - ex art. 18-bis, comma 2-bis - di presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, i partiti politici o i gruppi che optano per il collegamento ostentano, contestualmente, il contrassegno individuale e la coalizione con cui, su tutto il territorio nazionale, si identificano rispettivamente nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, ed infine quella dell'art. 20 alla cui stregua, contestualmente, «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria ..», unitamente, tra gli altri documenti, alla «...dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori»; infine, dal punto di vista della giustificazione delle norme di cui si tratta, assume particolare rilevanza la norma dell'art. 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 alla cui stregua, ferme le prerogative del Presidente della Repubblica ex art. 92, comma 2, della Costituzione «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica... »; rilevata, infatti, la qualificata relazione che la norma riconosce esistente tra le scelte politiche del partito o del gruppo che si candida alle elezioni e quella dell'individuo cui, esso attribuisce un ruolo strategico, e considerato che la funzione della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e' quella di assicurare la partecipazione alla competizione elettorale solo di formazioni politiche che hanno effettivamente seguito nel corpo elettorale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394 del 2006; n. 83 del 1992), puo' ritenersi che anche la previa ostentazione e conoscenza dei singoli candidati, comuni alla coalizione, nei collegi uninominali dei vari collegi plurinominali, costituisca uno strumento a disposizione degli elettori, ai quali e' chiesta la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature, per saggiare qualita' ed orientamento della coalizione e delle formazioni che la compongono e poter, su tale base, decidere di promuoverne la partecipazione alla competizione elettorale. In definitiva, tutti i rilievi sin qui esposti convergono nel far ritenere che scindere la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori per la dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi plurinominali dalla scelta del candidato nei collegi uninominali, comune a tutte i partiti e gruppi che decidano di coalizzarsi, addirittura sottraendo quest'ultima alla previa manifestazione agli elettori sottoscrittori, significa, in sostanza, ammettere che la coalizione possa essere del tutto contingente ed assumere una funzione solo elettorale, in contraddizione non solo con l'univoca indicazione offerta, come visto, dal testo delle disposizioni esaminate, ma anche e soprattutto con le stesse scelte di fondo espresse dal sistema vigente, di unicita' del sistema elettorale, ancorche' misto, e di finalizzazione di quest'ultimo ad una tendenziale stabilita' politica e conseguente governabilita' del Paese. 4. Questioni di legittimita' costituzionale a. circa la loro rilevanza A norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, contenente «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale», «L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso». Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e' stato chiesto l'accertamento degli esatti contenuto e modalita' di esercizio, nonche' dell'ambito soggettivo di vincolativita' degli oneri di raccolta delle sottoscrizioni relative alla dichiarazione di presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati quali disciplinati dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, in combinato disposto, con riferimento alla relativa autenticazione, all'art. 14 della legge n. 53/90, in quanto il relativo adempimento, ove ritenuto soggettivamente dovuto, costituisce condizione imprescindibile per il concreto esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo ex art. 51, comma 1, della Costituzione; i ricorrenti hanno, altresi', chiesto che siano sollevate questioni di legittimita' costituzionale delle norme poste dalle disposizioni del suddetto articolo nell'ipotesi in cui non sia ritenuta fondata l'interpretazione proposta quale unica costituzionalmente compatibile, e cioe' tale da non da comportare, in concreto, nei propri confronti, una sostanziale negazione del diritto di elettorato passivo, sproporzionata ed irragionevole, con conseguente violazione degli articoli 1, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione La ricostruzione sin qui esposta ha condotto a concludere circa la non percorribilita', dal punto di vista letterale, sistematico, funzionale e storico, di soluzioni interpretative dell'art. 18-bis, comma 1, comma 1-bis e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nei testi attualmente vigenti, alternative rispetto a quelle sulla cui base e' stata ritenuta inequivocabile l' esclusione, dall'ambito di applicabilita' dell'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni - ex art. 18-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nel testo attualmente vigente, in relazione agli articoli 6, comma 1, della legge n. 165/2017 e 2, comma 36, della legge n. 52/2015 - , dei partiti e gruppi non costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, e dunque anche dell'Associazione politica ricorrente, ed inoltre, del pari inequivocabile sia la non applicabilita' alle prossime elezioni politiche della riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati ex art. 18-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nel testo attualmente vigente, in relazione all'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, sia l'esclusione degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle suddette sottoscrizioni alla stregua del combinato disposto degli articoli 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 e 14 della legge n. 53/90, nel testo attualmente vigente, in relazione all'art. 6, comma 7, della legge n. 165/2017, ed infine, certa la necessita' che la raccolta delle sottoscrizioni da parte delle coalizioni ex art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, avvenga su moduli che indichino anche il nome del candidato condiviso per i collegi uninominali ex art. 18-bis, comma 1; le suddette conclusioni, manifestano, dunque, che il presente giudizio non puo' essere deciso se non applicando proprio l'art. 18-bis, comma 1, comma 1-bis e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nei testi attualmente vigenti ed interpretati nel senso illustrato e, a tale stregua, implicano, altresi', il rigetto di tutte le domande proposte, nell'ipotesi in cui le eccepite questioni di legittimita' costituzionale non vengano sollevate. In definitiva, le eccepite questioni di costituzionalita' dell'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nel testo attualmente vigente, in relazione agli articoli 1, comma 1123, della legge n. 205/2017 e 6, comma 7, della legge n. 165/2017, dell'art. 18-bis, comma 1-bis e dell'art. 18-bis, comma 2, in relazione agli articoli 6, comma 1, della legge n. 165/2017 e 2, comma 36, della legge n. 52/2015, sono certamente rilevanti ex art. 23 della legge n. 87/1953, non potendo il presente giudizio essere «definito indipendentemente dalla loro risoluzione», ferme e qui richiamate le considerazioni sopra esposte, nella parte dedicata all'interesse ad agire, in ordine alla loro incidentalita', in sintesi ravvisabile in ragione della non coincidenza tra l'oggetto del presente giudizio; in cui e' chiesto l'accertamento dell'estensione soggettiva, del contenuto e delle modalita' di adempimento di oneri imprescindibili ai fini di un esercizio del diritto di elettorato passivo compatibile con il sistema di relativa garanzia costituzionale ex articoli 1 , 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, e quello del giudizio di costituzionalita' auspicato dai ricorrenti, che invece dovra' verificare se ed eventualmente in quale misura la disciplina vigente dei suddetti oneri pregiudichi l'esercizio del diritto di elettorato passivo in violazione delle suddette norme, ed in ragione, altresi', dell'esito non scontato del presente giudizio anche nell'ipotesi di pronuncia di accoglimento da parte della Corte costituzionale, tenuto conto, altresi', della molteplicita' dei suoi possibili contenuti (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 35 del /2017; n. i del 2014, cit.). b. circa la loro non manifesta infondatezza. b1. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - principi generali in materia elettorale Qui richiamate le considerazioni esposte, in punto di giurisdizione, circa la pregnanza di significato del diritto di elettorato passivo ex art. 51, comma 1, della Costituzione il quale, al pari del diritto di elettorato attivo ex art. 48 della Costituzione e' essenziale strumento d'esercizio della sovranita' popolare e del relativo principio democratico di rappresentativita' ex art. 1, comma 2, della Costituzione, oltre che strumento di affermazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione tale delibazione presuppone la ricognizione, nella materia oggetto di giudizio, della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo; l'art. 117, comma 1, della Costituzione quale modificato con legge costituzionale n. 3/2001, vincola, infatti, l'esercizio della stessa potesta' legislativa statuale al rispetto degli obblighi internazionali, e dunque anche di quelli assunti sia con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950 (di seguito anche Convenzione edu), ratificata in Italia con legge n. 848 del 4 agosto 1955, che con i suoi Protocolli aggiuntivi, con conseguente esclusione della possibilita' «di attribuire agli enunciati convenzionali significati diversi e incompatibili con quelli assegnatigli dalla Corte di Strasburgo» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007). In particolare, il Protocollo Addizionale alla Convenzione edu n. 1 adottato il 20 marzo 1952 e ratificato in Italia con la medesima suddetta legge n. 848/1955, all'art. 3, rubricato «Diritto a libere elezioni», dispone che le «Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo». Cio' premesso, la Corte costituzionale, proprio nelle piu' volte menzionate pronunce di recente assunte con riferimento alla materia elettorale - sentenza n. 35 del 2017; n. 1 del 2014 ha espressamente richiamato e ribadito il proprio consolidato indirizzo (cfr. sentenza n. 242 del 2012; n. 271 del 2010; n. 107 del 1996; n. 438 del 1993; n. 1130 del 1988; ord. n. 260 del 2002) circa l'ampia discrezionalita' legislativa che caratterizza la relativa disciplina, salvi il limite e dunque il controllo ex art. 3, comma 1, della Costituzione di proporzionalita' e non manifesta irragionevolezza del bilanciamento degli interessi e principi di rango costituzionale coinvolti in quest'ambito, e di cui sono dunque ammesse, entro questi confini, delle limitazioni; in particolare, gli interessi e principi di rango costituzionale coinvolti dalla disciplina delle elezioni Parlamentari, sono i principi di democraticita', di necessaria rappresentativita' della Camera parlamentare e dell'eguaglianza del voto, e dunque, per quanto qui interessa, anche del voto nella sua accezione «passiva» ex art. 51, comma 1, della Costituzione, da un lato, e quelli, pure di rilievo costituzionale, di stabilita' del governo e rapidita' del processo decisionale, dall'altro, e tali per cui risulta censurabile solo quella normativa che, pur esprimendo scelte in astratto legittime in funzione del perseguimento di tali obiettivi, tuttavia li realizzi con modalita' non semplicemente intrinsecamente contraddittorie ma idonee a provocare, in concreto, una compressione eccessiva degli uni o degli altri, e cioe' una loro «distorsione» di dimensioni e qualita' cosi' ampie da tradursi in una loro sostanziale lesione. In particolare, nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha richiamato in proposito il «test di proporzionalita'», utilizzato da essa, come anche « ... da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della corte di giustizia dell'Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimita' degli atti dell'Unione e degli Stati membri», il quale «.. richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (cfr. ivi, §3.1) Nella stessa direzione interpretativa e' orientata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nelle piu' recenti sentenze del 6 novembre 2012, relativa al ricorso n. 30386/05 di Ekoglasnost c/ Bulgaria, e del 3 marzo 2012, relativa al ricorso n. 11583/08 di Saccomanno ed altri c Italia (di seguito anche sentenza Saccomanno), e in cui ha anch'essa evidenziato la correlativita' del diritto di elettorato attivo e passivo - «diritto di voto» e «diritto di proporsi come candidati» - derivante, in questo caso, dall'art. 3 del sopra richiamato Protocollo Addizionale n. 1 che ne viene, dunque, riconosciuto quale fonte unitaria (cfr. § 24 sentenza Saccomanno; § 57 sentenza Ekoglasnost, che in parte qua richiamano le precedenti decisioni relative ai ricorsi di Mathieu-Monin e Clerfayt c Belgio, sentenza del 2 marzo 1987 - di seguito anche sentenza Mathieu-Monin - e di Zdanoka c Lettonia, ric. 58278/00), ed ha quindi affermato che tali diritti, in quanto non elencati e non definiti, non sono assoluti, ammettendo tale disposizione un «ampio margine di apprezzamento» (cfr. § 48 sentenza Saccomanno; § 58 sentenza Ekoglasnost, che in parte qua richiama la sentenza Mathieu-Monin nonche' la decisione in causa Podkolzina e Lettonia, ric. n. 46726/99) e, con esso, limitazioni anche «implicite» di tali diritti, ma a condizione che esse non siano tali da lederli «nella loro stessa sostanza, privandoli della loro effettivita'» (cfr. § 59 sentenza Ekoglasnost). Affinche' le limitazioni del diritto di voto e di candidarsi siano legittime, occorrono, ad avviso della Corte europea dei diritti dell'uomo, tre condizioni (cfr. § 59; 62 sentenza Ekoglasnost, che in parte qua richiama sentenza Mathieu-Monin): che le norme che le pongono perseguano scopi legittimi, che i mezzi utilizzati non si rivelino in concreto sproporzionati, che le regole che li definiscono siano chiare e prevedibili. b2. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al procedimento elettorale preparatorio. Con specifico riferimento alla disciplina relativa alla presentazione delle candidature e all'autenticazione delle sottoscrizioni apposte alla relativa dichiarazione, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 83 del 4 marzo 1992, relativa all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 in materia di elezioni comunali, ha ricordato che nell'ordinamento italiano fu il decreto legislativo n. 1 del 7 gennaio 1946, sulla base delle esperienze del primo quarto di secolo delle amministrazioni di ispirazione democratica e al fine di evitare la grande dispersione dei voti e lo sfrenarsi della lotta elettorale per fini poco commendevoli, a subordinare, per la prima volta, le candidature alle successive elezioni amministrative alla loro presentazione da parte di un numero di elettori proporzionato alla popolazione del Comune e alla loro accettazione da parte dei medesimi candidati. Tale disciplina fu poi recepita dalle successive leggi elettorali, in particolare per l'elezione della stessa Assemblea costituente - decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 1946 - , nonche' della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali e del Parlamento europeo. Tale excursus mostra che costituisce principio generalizzato dell'ordinamento italiano quella per cui, nell'ambito di ogni tipo di elezione diretta, le candidature devono essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso, e dello stesso costituisce conferma l'innovazione introdotta a decorrere dalla legge n. 136/1976 e dal decreto-legge n. 161/76, convertito con legge n. 240/76, che per la prima volta hanno previsto l'esenzione dall'adempimento della raccolta di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, in favore dei partiti gia' rappresentati in Parlamento, essendo in tal caso la loro consistenza dimostrata dall'avvenuta elezione; d'altro canto, la previsione anche di un numero massimo di sottoscrizioni e' stata considerata finalizzata ad evitare un'indebita pressione psicologica sull'elettorato e, tramite essa, un condizionamento del voto. La sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 23 novembre 2006, in materia di falsita' in autenticazione delle sottoscrizioni di cui si tratta (art. 1, comma 2, lettera a) n. 1 della legge n. 61/04), ha poi evidenziato, richiamando anche il proprio suddetto precedente - sentenza n. 83/92 - che le autentiche delle firme, le quali attribuiscono giuridica esistenza alle dichiarazioni cui accedono, contribuiscono a realizzare l'interesse al regolare svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto, quale bene «.. intimamente connesso al principio democratico della rappresentativita' popolare..», in quanto evitano «un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato». D'altro canto, la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Ekoglasnost ha richiamato in premessa (cfr. § 38) le linee guida ed il relativo rapporto esplicativo confluiti nel codice di buona condotta in materia elettorale, elaborato dalla Commissione Europa per la democrazia attraverso il diritto - c.d. Commissione di Venezia - , all'esito della cinquantunesima e cinquantaduesima sessione del 5 e 6 luglio e 18 e 19 ottobre 2002, ed approvato nel 2003 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, il quale attribuisce ruolo fondamentale alla stabilita' del diritto elettorale, sia ai fini della sua credibilita' che del consolidamento della stessa democrazia, in quanto «se le regole cambiano spesso, l'elettore puo' essere disorientato e non comprenderle, soprattutto se presentano una certa complessita'; in particolare egli puo' considerare, a torto o a ragione, che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manipolano in loro favore, e che il voto dell'elettore non sia quindi l'elemento che decide il risultato dello scrutinio» (§ 63 del Rapporto esplicativo delle suddette Linee guida, riportato testualmente dalla sentenza Ekoglasnost, unitamente ai successivi, ai §§ 38 e succ.). In particolare, il suddetto Rapporto esplicativo delle menzionate Linee guida, precisa che «La necessita' di garantire la stabilita' non riguarda, in pratica, tanto i principi fondamentali, la cui formale messa in discussione e' difficilmente possibile, quanto alcune regole piu' precise del diritto elettorale...», e che «e' opportuno evitare non soltanto le manipolazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse parvenze di manipolazioni.», ed in particolare «... non ... tanto la modifica del nodo di scrutinio, che puo' sempre essere migliorato, ma la sua revisione ripetuta o eseguita poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volonta' di manipolazione; questa revisione apparira' allora come legata a interessi di parte congiunturali». Sulla base di questi principi, e rammentato che alla stregua delle linee guida uno degli strumenti per evitare tali manipolazioni e' « ... definire nella Costituzione o in un testo superiore alla legge ordinaria gli elementi piu' sensibili ..» del sistema elettorale, o prevedere in Costituzione che le modifiche del sistema elettorale che precedano le elezioni di meno di un anno si applichino solo alle elezioni successive, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che non e' di per se' incompatibile con la Convenzione l'obbligo di presentare un certo numero di firme, anche relativamente elevato, a sostegno della candidatura (in parte qua la Corte ha menzionato i precedenti relativi ai giudizi: Asensio Serqueda c. Spagna, n. 23151/94, decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 9 maggio 1994, Decisions et rapports (DR) 77-B, p. 122; X c. Austria, n. 7008/75, decisione della Commissione del 12 luglio 1976, DR 6, p. 122), e cio' perche' costituisce scopo legittimo di tale normativa assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di formazioni politiche stabili, sufficientemente rappresentative della societa', ma anche limitare le spese dello scrutinio (cfr. § 63-64 sentenza Ekoglasnost). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, tuttavia, ritenuto elemento decisivo della accertata violazione dell'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la circostanza che in Bulgaria nel 2005, ancorche' per risolvere il preesistente « ..serio problema posto dalla partecipazione alle elezioni di numerose formazioni senza una vera legittimita' politica ed elettorale....» (cfr. § 71), siano state introdotte tardivamente modifiche alla disciplina sulla partecipazione alla competizione elettorale che, con particolare riferimento all'obbligo di raccolta delle firme a sostegno delle candidature, tenuto conto del termine di quarantasei giorni prima delle elezioni previsto per la relativa presentazione, aveva reso disponibile «appena un mese per raccogliere le 5.000 firme... » (cfr. § 67). La Corte europea dei diritti dell'uomo, pertanto, ribadito che «... se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza (Partito laburista georgiano c. Georgia n. 9103/04, § 88, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 2008)..» (cfr. § 68), ed inoltre che «... anche le condizioni di partecipazione alle elezioni imposte alle formazioni politiche facciano parte delle regole elettorali fondamentali», in quanto «Nei sistemi elettorali che impongono un certo numero di condizioni specifiche alle formazioni politiche perche' esse possano partecipare allo scrutinio, l'introduzione di nuove esigenze poco tempo prima della data delle elezioni puo' indurre, in casi estremi, alla squalifica d'ufficio di partiti e coalizioni di opposizione, che beneficiano di un sostegno popolare importante, e cosi' avvantaggiare le formazioni politiche al potere» .. introducendo « ... una prassi ... incompatibile con l'ordine democratico e che scalfisce la fiducia dei cittadini nei poteri pubblici del loro paese» (cfr. § 69), e' giunta alla conclusione che le autorita' bulgare, « ... introducendo tardivamente nella legislazione interna la cauzione elettorale e l'esigenza di depositare 5.000 firme a sostegno della presentazione del partito alle elezioni, non abbiano mantenuto un giusta equilibrio tra gli interessi legittimi della societa' nel suo insieme e il diritto del partito ricorrente di partecipare alle elezioni legislative.» e «Vi e' stata quindi violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1». b.3 Effetti della disciplina della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alla Camera dei deputati nell'ambito dell'ordinamento vigente. Sulla base di tutte queste premesse, e dunque nella confermata consapevolezza, ben evidenziata tanto dalla Corte costituzionale italiana quanto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che anche aspetti di dettaglio del procedimento elettorale preparatorio possono incidere in maniera determinante sull'effettivita' d'esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo, ma anche circa l'intrinseca correlativita' di quest'ultimo rispetto al libero esercizio anche dell'elettorato attivo e, con esso, rispetto all'attuazione del principio democratico di rappresentativita' popolare (cfr. Corte costituzionale sentenza, n. 394/2006, cit.), si procede, quindi, ad analizzare la disciplina sulla cui base sono state formulate le domande di accertamento oggetto di questo giudizio, e con riferimento alla quale sono stati dedotti i dubbi di legittimita' costituzionale di cui deve essere qui delibata la non manifesta infondatezza ex art. 23 della legge n. 87/53, ponendo, dunque, particolare attenzione, tenuto conto proprio delle deduzioni dei ricorrenti, alla «dimensione temporale» e «numerica» e agli effetti che, nell'insieme, il sistema delle norme in esame produce. Ebbene, come visto, l'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017, dispone che «1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. ....». Posto che il numero complessivo dei Collegi plurinominali per l'elezione, con sistema proporzionale, dei 5/8 dei seggi della Camera dei deputati - ex art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, quanto al comma 2, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 51/2019 - e' stato definito in numero di sessantatre dal decreto legislativo n. 189/2017, sulla base delle delega contenuta all'art. 3 della legge n. 165/2017, il numero minimo delle sottoscrizioni che una formazione politica deve raccogliere per la presentazione delle proprie candidature, nell'ipotesi in cui non sia gia' rappresentata con un numero di eletti sufficiente a formare un gruppo in entrambe le Camere parlamentari - ex art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - , varia da un massimo di 94.500 su tutto il territorio nazionale ad un minimo di 47.250 nell'ipotesi in cui lo scioglimento della Camera risulti anticipato di oltre centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale. Premesso che le circoscrizioni sono state invece definite dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, ed attesa la sanzione di inammissibilita' per le candidature non presentate in almeno i 2/3 dei collegi plurinominali di una medesima circoscrizione ex art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, ad esempio, per la presentazione di candidature nella sola circoscrizione della Sicilia orientale, composta da n. 3 collegi plurinominali, e dunque solo in una parte del territorio di un'unica regione, e' necessario raccogliere, a pena d'inammissibilita', 3.000 sottoscrizioni, ovvero 1.500 nell'ipotesi di scioglimento anticipato della Camera di oltre centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale. Tuttavia, se sono predeterminati - ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 ed ex decreto legislativo n. 189/2017 - il numero delle circoscrizioni nonche' dei collegi plurinominali e uninominali e la loro rispettiva distribuzione sul territorio nazionale, solo con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, contestualmente al decreto di convocazione dei comizi - ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come da ultimo modificato dalla legge n. 52/2015, e dunque da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione - ex art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 136/1976 - e' compiuta, e dunque resa nota, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni nonche' del numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali, in entrambi i casi «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica». Inoltre, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8,00 del trentacinquesimo giorno alle ore 20,00 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; pertanto, ribadito che la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali puo' avvenire entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione - ex art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 -, le formazioni politiche che non beneficiano dell'esenzione ex art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, dispongono di soli undici giorni (45-34) per la raccolta di 94.500 firme, o di 47.250 firme nell'ipotesi in cui lo scioglimento della Camera anticipi di oltre centoventi giorni la scadenza naturale, per presentare le proprie candidature su tutto il territorio nazionale, da depositare poi, in relazione a ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di ciascuna regione. Tale lasso temporale per la raccolta delle sottoscrizioni si riduce ulteriormente a giorni da dieci a otto per le formazioni politiche che ex art. 14-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2017 dichiarino il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate, atteso che tale dichiarazione deve essere presentata - alla stregua del combinato disposto degli articoli 14, 14-bis e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - , unitamente al deposito del contrassegno, non prima delle ore 8,00 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente alle elezioni; pertanto, le liste che dichiarino il collegamento in una coalizione, solo nel periodo compreso tra il quarantaquattresimo ed il quarantaduesimo giorno prima delle elezioni avranno la certezza dei candidati condivisi da presentare congiuntamente nei collegi uninominali ed i cui nominativi devono essere indicati - ex art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - nella dichiarazione di presentazione delle candidature unitamente alle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, da depositare, come visto ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - entro le ore 20,00 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. Ampiamente ridimensionato dagli oggettivi margini d'incertezza e' invero il potenziale maggior lasso temporale di cui dispongono sole le formazioni politiche che non presentano candidature in coalizione e che deriva dalla previsione dell'art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990, alla cui stregua «Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente»; infatti, sebbene le sole formazioni politiche che non dichiarino collegamenti in coalizione, non dovendo concordare il nome del candidato da presentare nei collegi uninominali ed il cui nome deve essere indicato nella dichiarazione di presentazione delle candidature, possano anticipare la raccolta delle sottoscrizioni anche rispetto alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice i comizi elettorali, resta pur sempre l'incertezza, sia relativamente alla data di tale evento sia alla data dell'eventuale scioglimento anticipato delle Camere, cui e' connessa anche la variabilita' della durata del periodo a disposizione per la raccolta delle sottoscrizioni e di validita' delle autentiche delle sottoscrizioni gia' raccolte, sia, infine, in ordine al numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere tutte le volte in cui la possibilita' dello scioglimento anticipato delle Camere si profili a ridosso dei centoventi giorni antecedenti rispetto alla naturale scadenza della legislatura, e dunque non sia sicura la riduzione della meta' delle sottoscrizioni da raccogliere ex art. 18-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 361/1957. Non puo' poi trascurarsi l'ulteriore margine di incertezza derivante dalla pubblicazione solo entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet del Ministero dell'interno, del fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste e le dichiarazioni di relativa presentazione unitamente alle sottoscrizioni, ancorche' ridimensionato dalle Istruzioni del medesimo Ministero relative alle ultime elezioni del 4 marzo 2018 (cfr. doc. 4 ricorrenti, cit.) le quali hanno precisato che il loro mancato impiego non comporta alcuna conseguenza, essendo sufficiente che tutti i documenti da presentare ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 abbiano il contenuto prescritto (cfr., ivi, pagine 42/43). Resta, infine, da considerare che anche la possibilita' di un'eventuale scelta di candidatura soltanto nell'ambito di alcuni circoscrizioni elettorali, e la conseguente riduzione del numero di sottoscrizioni da raccogliere, oltre ad essere evidentemente autopenalizzante per le concrete chanches di elezione e quindi, nella sostanza, della stessa concreta possibilita' di rappresentativita' della parte di elettorato di cui una formazione politica sia espressione, sconta il margine di incertezza circa il numero dei seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione, nei collegi plurinominali e uninominali, il quale, come visto, e' reso noto - alla stregua del combinato disposto degli articoli 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - solo con decreto del Presidente della Repubblica da pubblicare non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. b.4 Evoluzione del sistema elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati, con specifico riferimento alla disciplina circa la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e la relativa esenzione. Ebbene, come gli accenni di ricognizione storica sopra esposti hanno in parte gia' ha lasciato emergere, costituisce una novita' assoluta della legislazione elettorale italiana, il vigente connubio tra sistema misto di attribuzione dei seggi parlamentari, maggioritario e proporzionale, ma con prevalenza del sistema proporzionale; attuale elevato numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere in ciascun ambito territoriale ai fini della presentazione delle candidature (94.500 o 47.250 su tutto il territorio nazionale; 1.500 o 750 in unico collegio plurinominale che tuttavia solo nelle regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria e Basilicata si identifica con una Regione, e che nelle regione Lombardia giungono a dieci ed in Campania e Sicilia a sei); elevato numero degli ambiti territoriali cui si riferisce l'onere della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature (sessantatre Collegi plurinominali); il breve intervallo temporale a disposizione per la presentazione delle candidature con sottoscrizioni autenticate e dunque per la raccolta delle sottoscrizioni giuridicamente utili (undici giorni ovvero un lasso tra dieci ed otto giorni per le formazioni politiche che si presentano in coalizioni); lo stringente ambito soggettivo di applicabilita' dell'esenzione dall'onere di relativa raccolta, limitato ex art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 alle sole formazioni politiche che abbiano formato gruppi in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Ed infatti I) l'originario art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (l'art. 18-bis e' stato successivamente introdotto con legge n. 277/1993) prevedeva, nell'ambito di un sistema proporzionale (cfr. articoli 1 e 83 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.) un numero minimo di 500 sottoscrizioni per ciascun collegio, la cui autenticazione, ma da parte solo di un notaio o da un cancelliere di Pretura, era gia' prevista dall'originario art. 20, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957; solo trentadue Collegi su tutto il territorio nazionale (cfr. tabella A allegata all'originario decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957) e dunque 16.000 sottoscrizioni su tutto il territorio nazionale in luogo delle 94.500 attuali (ovvero 47.250 nell'ipotesi di scioglimento delle Camere anticipato di oltre centoventi giorni), cosi' palesandosi, da un canto, che il rapporto non e' quello di uno a tre apparentemente indicato dal confronto tra il numero delle sottoscrizioni richiesto per ciascun collegio nel 1957 e quello richiesto attualmente, ma quello addirittura di circa uno a sei e, d'altro canto, soprattutto il ruolo decisivo che, ai fini della verifica della concreta incidenza degli oneri posti dalla legislazione elettorale sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, ha il coordinamento non solo dei singoli segmenti della disciplina procedimentale vigente ma anche di tutti gli elementi comunque rilevanti, quali, appunto, la dimensione ed il numero degli ambiti territoriali cui si riferisce l'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature; un intervallo temporale a disposizione per la raccolta delle sottoscrizioni approssimativamente di giorni venticinque, atteso che l'originario art. 11 non prevedeva un termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ma solo che «la votazione per l'elezione della Camera avesse luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente», mentre l'originario art. 20 prevedeva per la presentazione delle liste e, tra l'altro, della «dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori», il termine ultimo delle ore 20,00 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (70-45 = 25); nessuna esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni. II) Dopo circa 20 anni dall'approvazione del testo unico del 1957, la legge n. 136 del 23 aprile 1976, contenente «Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale», e dunque nell'ambito del medesimo sistema proporzionale; ha ridotto a trecentocinquanta il numero delle sottoscrizioni da raccogliere per ogni collegio; ha lasciato invariato il numero di trentadue collegi su tutto il territorio nazionale; ha ridotto a tredici giorni l'intervallo per la raccolta delle sottoscrizioni, avendo modificato sia l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, prevedendo per la prima volta che, come oggi, il decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali fosse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, sia l'art. 20, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle liste, e tra l'altro delle sottoscrizioni, quello delle «..ore 20,00 del trentaduesimo giorno» antecedente la votazione (45-32 = 13); per la prima volta ha previsto l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni, riservandola ai «..partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere», e dunque, nell'insieme, non solo ha ridotto ampiamente di circa 5.000 unita' il numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere su tutto il territorio nazionale ai fini della presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, portandolo ad 11.200 in luogo delle 94.500 attuali, e cosi' ampiamente compensando la riduzione del minimo intervallo temporale a tal fine consentito, comunque piu' ampio di quello attuale a disposizione delle formazioni politiche singole ed ancor di piu' di quelle che si presentano in coalizioni, ma soprattutto ha introdotto una vasta esenzione dal relativo onere di raccolta, in quanto non solo esteso alle formazioni politiche costituitesi in gruppi anche in una sola Camera, e non in entrambe come oggi, ed inoltre in mancanza del limite temporale del momento della costituzione, oggi posto con riferimento «all'inizio della legislatura in corso.. », ma anche alle formazioni politiche che avessero ottenuto anche un solo seggio in una sola Camera con il medesimo contrassegno con cui si erano presentate alle ultime elezioni. III) Successivamente, ma a distanza comunque di oltre 10 anni dalla precedente modifica della legge elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati, la legge n. 53 del 21 marzo 1990, contenente «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», ancora una volta nell'ambito del medesimo sistema proporzionale; ha mantenuto invariati il numero delle sottoscrizioni da raccogliere per ciascun collegio, il numero dei collegi elettorali su tutto il territorio nazionale, l'intervallo temporale (minimo e certo) per la raccolta delle sottoscrizioni, ma ha ulteriormente esteso l'ambito dell'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni, introducendo, con l'art. 12, comma 2, un secondo comma all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, che l'ha attribuita anche ai «..partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purche' si presentano con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.», e cosi', non solo ha confermato il numero minimo di 11.200 sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature in luogo delle 94.500 attuali (ovvero 47.250 nell'ipotesi di scioglimento delle Camere anticipato di oltre centoventi giorni), ma ha esteso notevolmente la relativa esenzione, a prescindere dalla raggiunta rappresentativita' in una delle Camere del Parlamento nazionale ed addirittura nel Parlamento europeo, anche alle formazioni politiche prive di rappresentanti sia nel Parlamento nazionale che europeo, sol perche' unitesi in coalizione con altre che avessero anche solo un rappresentante in quest'ultimo, e dunque, riconoscendo per la prima volta rilevanza agli apparentamenti elettorali ma in finzione notevolmente di favore, e dunque in direzione opposta rispetto a quella attuale, tenuto conto del minimo intervallo temporale attualmente a disposizione solo di questi ultimi per la raccolta delle sottoscrizioni. IV) La legge n. 271 dell'11 agosto 1991, questa volta a distanza di circa un anno dalla precedente, e a sistema proporzionale invariato, ha apportato nuove «Modifiche ai procedimenti elettorali», e precisamente ha confermato ancora una volta il numero di trentadue collegi, ed altresi' l'amplissima esenzione dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni ai fini della candidatura, esistente per effetto delle modifiche apportate, da ultima, dalla legge n. 53/90, ma ha ampliato e graduato il numero delle sottoscrizioni in base alla popolazione del Collegio, per la prima volta ha previsto la riduzione della meta' delle sottoscrizioni nell'ipotesi di scioglimento anticipato della Camera di oltre centoventi giorni, cosi' modificando, con l'art. 3, comma 1, l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957: «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'.»; nuovamente modificando, con l'art. 6 comma 1, l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, ha ridotto l'intervallo utile (minimo e certo) per la raccolta delle sottoscrizioni agli attuali undici giorni (termine ultimo: ore 20,00 del trecentoquarantesimo giorno antecedente le elezioni) a disposizione delle formazioni politiche che si candidassero singolarmente, restando comunque piu' ampio di quello compreso tra dieci e otto giorni attualmente a disposizione delle coalizioni, onde, anche il maggiore numero di sottoscrizioni, rispetto a quello in precedenza richiesto, da raccogliere per la presentazione delle candidature, quanto ai collegi con popolazione fino a 500.000 abitanti, nel numero minimo di 1.000, e dunque comunque inferiore a quello minimo attuale di 1.500, risultava ancora ampiamente e sotto piu' aspetti compensato: dal ridotto numero dei collegi, pari trentadue e dunque a circa la meta' di quello attuale (sessantatre) e dall'amplissima esenzione dell'onere di relativa raccolta in favore anche delle formazioni politiche prive di rappresentanti sia nel Parlamento nazionale che europeo. V) La legge n. 277 del 4 agosto 1993, in seguito al referendum del 18 aprile 1993, unitamente alla legge n. 276/1993 per il Senato, ha determinato una complessiva riforma in senso maggioritario del sistema elettorale, sostituendo per conseguenza, per la prima volta, anche la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, la quale ha ripartito il territorio nazionale, per l'elezione della Camera dei deputati, in n. 26 Circoscrizioni (salvo il collegio uninominale Val d'Aosta di cui all'art. 2 e al titolo VI del testo unico), tendenzialmente coincidenti con le regioni, e con eccezione di quelle maggiori (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Sicilia) e con delega - art. 7 - per la determinazione dei collegi all'interno di ciascuna di essa, la quale e' stata attuata con il decreto legislativo n. 536 del 20 dicembre 1993 che ha individuato complessivamente n. 454 collegi uninominali. In particolare, il 75% del totale dei seggi della Camera veniva attribuito con sistema maggioritario nell'ambito dei collegi uninominali e con previsione per cui - art. 18 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dall'art. 2 della legge n. 277/1993 - «Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla»; solo il 25% del totale dei seggi veniva attribuito, ma assumendo come base la circoscrizione, in ragione proporzionale, mediante riparto tra liste concorrenti che avessero raggiunto sul piano nazionale il 4% dei voti validi espressi (c.d. soglia di sbarramento) ex art. 83, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 277/1993; cio' premesso, il nuovo art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 277/1993, disponeva che la dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali doveva essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio, ma con la precisazione per cui essa poteva contenere la dichiarazione di collegamento alle liste concorrenti che partecipavano alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale e «Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione»; l'art. 2, comma 2, lettera d) della legge n. 277/1993 ha poi introdotto, per la prima volta, l'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 dedicato, invece, alla presentazione delle candidature per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, disponendo che essa fosse sottoscritta da un minimo di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, ma con la precisione per cui «La sottoscrizione delle liste puo' essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime»; i nuovi articoli 18 e 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificati dalla legge n. 277/1993, non prevedevano alcuna esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature; sono rimasti, invece, invariati l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni e gli articoli 11 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 con riferimento ai tempi di raccolta delle sottoscrizioni. In sostanza, la previsione per cui, ai fini dell'attribuzione del 75% dei seggi della Camera dei deputati con metodo maggioritario, dunque nettamente prevalente e con rapporto tendenzialmente inverso con la componente assegnata con metodo proporzionale rispetto al sistema elettorale attuale, il candidato potesse presentarsi in un solo collegio uninominale, con sanzione espressa di nullita' nell'ipotesi di violazione, e la possibilita' di limitare ad una sola circoscrizione il collegamento del singolo candidato a determinate liste, annullava la rilevanza, ai fini dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, del numero complessivo dei collegi sul territorio nazionale, poiche', massimizzando il carattere personalistico della candidatura, comportava la distribuzione e concentrazione capillare, nell'ambito di ciascun collegio uninominale, dell'impegno organizzativo di raccolta delle sottoscrizioni, il cui numero era limitato a 500; d'altro canto, anche ai fini della candidatura nelle circoscrizioni per l'attribuzione della minor quota dei seggi della Camera dei deputati (25%) con il metodo proporzionale, l'ampiezza ed il conseguente ridotto numero degli ambiti territoriali di riferimento - ventisei circoscrizioni in luogo dei sessantatre collegi plurinominali attuali ma per l'attribuzione dei complessivi 5/8 dei seggi della Camera dei deputati con metodo proporzionale -, oltre che, appunto, la limitata quota dei seggi attribuiti con tale metodo, ridimensionava ampiamente, rispetto al sistema attuale, la rilevanza del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati da eleggere con il sistema proporzionale - 1.500 per circoscrizioni fino a 500.000 abitanti. VI) Cio' nonostante, a soli pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore, in data 21 agosto 1993 - delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 introdotte dalla legge n. 277/93, il decreto-legge n. 73 del 29 gennaio 1994, contenente «Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale», convertito con legge n. 162/1994; ha previsto, sia per la presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali che delle liste in ambito circoscrizionale, che «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'.» (l'art. 18-bis richiamava infatti l'art. 18, comma 4, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge n. 73/94), cosi riducendo, in tale evenienza, addirittura a duecentocinquanta le sottoscrizioni da raccogliere e far autenticare per la presentazione di un candidato in un collegio uninominale. VII) La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 ha modificato nuovamente in maniera radicale il sistema elettorale anche della Camera dei deputati, prevedendo l'assegnazione dei relativi seggi solo con sistema proporzionale e modificando, in conseguenza, nuovamente l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, ma condizionando l'attribuzione dei seggi al conseguimento, da parte delle singole liste non collegate, della soglia del 4% dei voti validi espressi (art. 83 come sostituito dall'art. 1, comma 13, legge n. 270/05) ed introducendo il premio di maggioranza; essa ha lasciato invariate le ventisei circoscrizioni della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 introdotte in seguito alla legge n. 277/1993 per l'attribuzione dei seggi con metodo, appunto, proporzionale (salvo il collegio uninominale Val D'Aosta di cui all'art. 2 e al titolo VI del testo unico) ad ha soppresso i collegi uninominali per l'assegnazione dei seggi con sistema maggioritario ed ha abrogato, per l'effetto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957; ha lasciato invariati gli intervalli temporali di cui al combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 per la presentazione delle liste dei candidati, unitamente alle sottoscrizioni, ma, introducendo, con l'art. 1, comma 5, l'art. 14-bis, ha disciplinato il collegamento tra liste sul piano nazionale, prevedendo che «Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno» (comma 2) e che «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica» (comma 3); ha sostituito l'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, lasciando invariate le soglie numeriche di sottoscrizioni da raccogliere in base alla popolazione residente nella circoscrizione, e dunque il numero minimo di 1.500 sottoscrizioni per circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, ed anche la relativa riduzione della meta' nell'ipotesi di scioglimento della Camera che preceda di oltre centoventi giorni la scadenza naturale, reintroducendo l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni (art. 18-bis, comma 2), questa volta in favore dei «partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi», o che «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.», oltre che «per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica». Sebbene, dunque, l'ambito soggettivo delle esenzioni dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni risulti piu' limitato rispetto a quello vigente previsto dall'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015, ed il numero minimo di 1.500 sottoscrizioni sia uguale a quello poi generalizzato dalla legge n. 165/2017, esso resta riferito, come previsto dalla precedente legge n. 277/1993, alle circoscrizioni - ventisei sul territorio nazionale (oltre il Collegio uninominale Val d'Aosta) cui viene aggiunta la circoscrizione Estero - come visto d'estensione tendenzialmente coincidente con le regioni, salve quelle piu' popolose, e non ai sessantatre Collegi plurinominali attuali; inoltre, considerato che il numero richiesto delle sottoscrizioni e' proporzionalmente inferiore per le circoscrizioni demograficamente piu' popolose, in quanto, ad esempio, per quelle fino 1.000.000 di abitanti le sottoscrizioni richieste non sono 3.000 (1.500 x 2) ma 2.500, anche ipotizzando un numero minino di sottoscrizioni sul piano nazionale, oggettivamente sovrastimato perche' ottenuto moltiplicando per ventisette circoscrizioni il numero minimo di 2.667 sottoscrizioni ottenuto dalla media delle tre fasce (1.500 per circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, 2.500 per circoscrizioni fino ad 1.000.000 di abitanti, 4.000 per circoscrizioni di oltre 1.000.000 di abitanti), si ottiene un numero minimo di 72.009 sottoscrizioni (ovvero quello ridotto di 36.004 in caso scioglimento anticipato) comunque ampiamente inferiore rispetto a quello attualmente previsto dall'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017, e cio', sia che si consideri quello minimo ordinario di 94.500 sottoscrizioni, che quello ridotto di 47.250 per l'ipotesi di scioglimento della Camera anticipato di oltre centoventi giorni. VIII) Nonostante cio', e nonostante, cioe', una disciplina dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni comunque meno onerosa di quella vigente, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 270/2005, avvenuta il 31 dicembre 2005, ha avuto inizio la sequela delle sistematiche riduzioni «transitorie» del numero delle sottoscrizioni, ovvero di ampliamento dell'ambito soggettivo del regime di relativa esenzione, in prossimita' delle elezioni successive ma con disciplina limitata a queste ultime, e cioe' tutte dirette ad agevolare l'accesso alla competizione elettorale, evidentemente ritenuto eccessivamente ostacolato dalle norme ratione temporis vigenti. Si tratta di un avvicendarsi di norme speciali che e' stato gia' riportato «a ritroso» nella parte di questo provvedimento dedicata all'esame dell'eccezione di difetto d'interesse ad agire (pagina 16 e seguenti), e che ha evidenziato l'oggettiva, massima incertezza che il sistematico ricorso ad esse negli ultimi dodici anni, ed in occasione di tutte le ultime quattro elezioni per il rinnovo delle Camere parlamentari - del 2006, del 2008, del 2013 e del 2018 - ha ingenerato in ordine al regime applicabile ai fini dello stesso esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, ed in definitiva, in ordine agli specifici presupposti per un'effettiva attuazione, in concreto, del principio di democrazia rappresentativa e sovranita' popolare ex art. 1, comma 2, della Costituzione cardine del vigente ordinamento costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 394 del 2006, cit; discussione del 14 novembre 1946 della I sottocommissione dell'Assemblea costituente, cit.; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Ekoglasnost, cit). Tuttavia, per comodita' di lettura ed immediata percepibilita' del fenomeno e del suo impatto sulle garanzie costituzionali in esame - art. 1, comma 2, 3, 51, 48 della Costituzione anche in relazione all'art. 117 della Costituzione -, e cioe' per la completa prosecuzione del test di proporzionalita' (cfr. Corte costituzionale, sentenza 1 del 2014, cit.) della normativa vigente che si sta compiendo in senso diacronico, la sequela delle norme speciali succedutesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 270/2005, di riforma in senso nuovamente del tutto proporzionale del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, viene qui riproposta arricchita di ulteriori rilievi ed in ordine cronologico e dunque, ai fine di non interrompere l'ordine dello sviluppo storico che si sta compiendo, viene arrestata a quelle che hanno preceduto le penultime elezioni del 2013, in quanto le successive norme speciali sono quelle successive all'entrata in vigore della legge n. 165/2017, che ha introdotto le modifiche vigenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, ma sono state a loro volta precedute da ulteriori novita' ordinamentali in materia: la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, la legge n. 52/2015, la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017. Ebbene, VIII.a) in seguito alla scioglimento delle Camere disposto con decreto del Presidente della Repubblica n. 32 dell'11 febbraio 2006 con 108 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale, le prime elezioni successive si sono svolte nelle date del 9 e 10 aprile 2006, ed ancorche', come visto, il decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso 3 gennaio 2006, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.», non contenesse originariamente alcuna diposizione derogatoria dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nel testo all'epoca vigente, la legge n. 22 del 27 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo, quindici giorni prima dello scioglimento anticipato delle Camere, ha convertito il suddetto decreto-legge n. 1/2006 aggiungendo gli articoli da 3-bis a 3-sexies, tra i quali l'art. 3-bis, rubricato «Disposizioni transitorie», ha disposto «1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni: a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta', .... ». VIII.b) Parimenti, con riferimento alle elezioni politiche ancora successive, svoltesi il 13 e 14 aprile 2008, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con circa tre anni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 6 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno, il decreto-legge n. 24 del 15 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008 ed entrato in vigore lo stesso giorno, e dunque questa volta successivo di nove giorni allo scioglimento ampiamente anticipato delle Camere, e contenente «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008», all'originario art. 4, rubricato «Esonero dalle sottoscrizioni delle liste» aveva disposto che «1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presente in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presente con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. .... » , ma la legge n. 30 del 27 febbraio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008 ed entrata in vigore il 1° marzo 2008, ha convertito con modificazioni il suddetto decreto-legge n. 24/2008 ulteriormente ampliando l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni, prescindendo a tal fine addirittura dalla presenza di un eletto nel Parlamento nazionale e rendendo sufficiente la presenza di due soli rappresentanti al Parlamento europeo; ha infatti cosi' disposto: «1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati .... nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presente nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presente con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto... ». VIII.c ) Ed ancora, con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi il 24-25 febbraio 2013, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con centoventi giorni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 22 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2012 ed entrato in vigore in questo stesso giorno il decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012, contenente appunto «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013», entrato in vigore lo stesso giorno, con quattro giorni di anticipo rispetto allo scioglimento anticipato delle Camere, aveva originariamente disposto, per quanto qui interessa, all'art. 1, rubricato esplicitamente «Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilita' alle elezioni politiche del 2013», che «1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre trenta giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, ....; b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, la riduzione opera nella misura del sessanta per cento; c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;» ma la legge n. 232 del 31 dicembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2013, di conversione del decreto-legge n. 223/2012, ha modificato la lettera a) e soppresso le lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, che, per l'effetto, e' diventato: «1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre trenta giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'art. 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-bis, comma 1, ....». IX) La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 ha poi dichiarato, per quanto qui interessa, illegittimi l'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2 nonche' gli articoli 4, comma 2, e 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 come modificati dalla legge n. 270/05, prevedendo l'art. 83 un premio di maggioranza in assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, e gli articoli 4 e 59 nella parte in cui non consentivano all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. X) Infine, l'ultima modifica di sistema della legge elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati precedente a quella apportata dalla vigente legge n. 165/2017, e' quella introdotta dalla legge n. 52 del 6 maggio 2015, con efficacia differita a decorrere dal 1° luglio 2016, quale disposta dal suo art. 1, lettera r), ma mai entrata in vigore in quanto, in seguito alla nuova pronuncia dichiarativa d'illegittimita' costituzionale n. 35 del 9 febbraio 2017, superata proprio dalla riforma di cui alla legge n. 165/2017. Essa, pur confermato il sistema proporzionale di assegnazione dei seggi ma con limite (soglia) «sul piano nazionale» di «almeno il tre per cento dei voti validi espressi» - ex art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52/2015), per quanto qui interessa: aveva previsto la modifica dell'art. 1 del decreto legislativo n. 361/1957, prevedendo l'assegnazione dei seggi sulla base dei voti espressi in collegi plurinominali la cui individuazione era avvenuta, in attuazione della delega di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 52/2015, con il decreto legislativo n. 122 del 7 agosto 2015 che aveva determinato n. 100 collegi su tutto il territorio nazionale, ed in cui, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, erano state suddivise le venti circoscrizioni della nuova tabella A introdotta dall'art. 2, comma 33, della legge n. 52/2015 (il decreto legislativo n. 122 del 7 agosto 2015 e' stato poi interamente abrogato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017 che ha attuato la corrispondente delega contenuta nell'art. 3 della n. 165/2017 prevedendo, invece, n. 63 collegi plurinominali); aveva previsto (con l'art. 2, comma 10) la modifica dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 confermando il, numero minimo 1.500 sottoscrizioni per la presentazione delle candidature ma generalizzandolo e riferendolo al collegio; confermando la relativa riduzione della meta' in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati di oltre centoventi giorni; sopprimendo il secondo periodo del primo comma come introdotto dalla legge n. 270/05 che aveva previsto che «Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.» e confermando, dunque, solo l'esenzione, come attualmente prevista, in favore dei « .... partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.»; aveva introdotto, con l'art. 2, comma 36, la norma transitoria, che nel testo originario estendeva l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge» - che di fatto sono poi state le ultime del 4 marzo 2018 « ... anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.». In sostanza, ferma la componente maggioritaria poi introdotta dalla vigente legge n. 165/2017 ed il conseguente aggravio nella raccolta di sottoscrizioni determinato dalla necessita' di indicare - ex art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 vigente - , nella dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, anche i nominativi nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, come si e' visto d'incidenza massima per le coalizioni, le quali non possono essere «ufficializzate» prima del quarantaquattresimo giorno antecedente alle elezioni - ex art. 14, 14-bis e 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 vigente - ma devono aver completato la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori con indicazione dei candidati condivisi nei collegi uninominali entro il trentaquattresimo giorno antecedente alle elezioni - ex art. 18, commi 1 e 20, del decreto del Presidente della Repubblica vigente -, il numero delle sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature previsto dalla n. 52/2015, ma si ripete mai in parte qua entrata in vigore, era molto maggiore di quello attualmente richiesto, in quanto ammontante, su tutto il territorio nazionale, a 150.000 in luogo delle 94.500 attuali. XI) La Corte costituzionale con sentenza n. 35 del 9 febbraio 2017 ha poi dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52/2015 , dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, e dell'art. 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, quanto a questi ultimi, nelle parti precisamente indicate nel relativo dispositivo, perche' tali da riprodurre, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che la Corte costituzionale aveva gia' individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente, «... trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta», ed inoltre dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consentiva al deputato eletto in piu' collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale scegliesse. XII) A completamento dell'excursus compiuto si precisa che anche in seguito all'entrata in vigore della vigente legge n. 165 del 3 novembre 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, e nonostante le sue disposizioni transitorie poste dall'art. 6, avessero esteso, con il comma 1, al 15 aprile 2017 il riferimento temporale utile ai fini della rilevanza della costituzione in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, per poter fruire dell'esenzione «derogatoria e transitoria» dall'onere di raccolta delle firme gia' prevista dall'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 (art. 6, comma 1, legge n. 165/2017: «All'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica," e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2017". ») e , con il comma 3, avessero gia' previsto che «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'», tuttavia, in seguito allo scioglimento delle Camere disposto con settantasei giorni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 ed entrato in vigore in questo stesso giorno, e dunque solo poco piu' di un mese e mezzo dopo l'approvazione della nuova legge n. 165/2017, l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancia pluriennale per il triennio 2018-2020», entrata in vigore, in parte qua, in data 1° gennaio 2018, ma comunque approvata solo un giorno prima del decreto di scioglimento delle Camere e solo cinquantaquattro giorni dopo l'approvazione della legge di riforma n. 165/2017 contenente anche la suddetta disposizione transitoria, ha disposto che «1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale ... anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'art. 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'art. 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' ridotto a un quarto». 5.Conclusioni Proprio l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, ultima disposizione, allo stato, che in ordine di tempo ha introdotto uno speciale regime transitorio limitato alle successive elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, quelle svoltesi il 4 marzo 2018, manifesta i molteplici, intrinseci aspetti di irragionevolezza e contraddizione insiti della disciplina di accesso alla relativa candidatura attualmente vigente, e la cui applicazione e' stata in tale occasione, appunto, evitata. Ed infatti : a) la disposizione di deroga e' stata inserita in un testo avente ad oggetto una materia del tutto diversa - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; b) l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017 ha motivato la riduzione ad ¼ del numero di sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature « ... anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 165 del 2017.. », ma, alla data del 27 dicembre 2017 in cui e' stata approvata la legge n. 205, la «nuova determinazione dei collegi» era stata, in realta', gia' compiuta, tramite l'adozione del decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017, gia' entrato in vigore in data 20 dicembre 2017; c) la prevista riduzione ad ¼ del numero di sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature e' stata addirittura maggiore, ed in misura doppia, rispetto a quella prevista proprio dalle stesse disposizioni transitorie ex art. 6 della legge n. 165/2017, e cioe' proprio dalle disposizioni costituenti, per loro natura, gia' espressione della valutazione, che avrebbe dovuto essere definitiva, in ordine agli effetti della normativa di riforma con specifico riferimento agli aspetti da essa considerati; d) cio', nonostante lo speciale regime transitorio di cui all'art. 1, comma 1123, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sia stato adottato soli cinquantaquattro giorni dopo la legge n. 165 del 3 novembre 2017 che ha introdotto sia il testo vigente dell'art. 18-bis, comma 1, e 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, sia la correlativa disciplina transitoria di favore posta dall'art. 6 e che diversamente avrebbe avuto applicazione; e) eppure, l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha confermato la riduzione ad ¼ del numero delle sottoscrizioni gia' prevista, come sopra illustrato, per le precedenti elezioni del 2013 dalla legge n. 232 del 31 dicembre 2012, che proprio in parte qua aveva modificato ed ulteriormente ampliato l'agevolazione introdotta con il decreto-legge che essa ha convertito, n. 223 del 18 dicembre 2012, ancorche' adottato proprio per introdurre «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013»; f) la speciale riduzione ad ¼ del numero di sottoscrizioni da raccogliere, confermata con normativa ad hoc per le elezioni del 2013 e del 2018 e', poi, a sua volta maggiore di quella di meta', del pari transitoriamente prevista per le elezioni del 2006 dalla legge n. 22/06 che l'aveva introdotta, anch'essa innovando in parte qua il decreto-legge che ha convertito, n. 1/06, ancorche' anche quest'ultimo adottato proprio per introdurre «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013». (Precisamente, l'art. 1 del decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 232 del 31 dicembre 2012, ha previsto la riduzione transitoria ad ¼ del numero delle sottoscrizioni «di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo» «qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre tenta giorni la scadenza naturale della legislatura», anche se poi lo scioglimento delle Camere fu decretato proprio con centoventi giorni di anticipo con decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2012 ed entrato in vigore in questo stesso giorno, e cioe' successivo alla data del decreto-legge n. 223/2012, non modificato nella parte dell'art. 1 che indicava tale riferimento temporale. Analogamente, l'art. 3-bis della legge n. 22/06 - «Disposizioni transitorie» - ha esteso la riduzione della meta' delle sottoscrizioni gia' prevista per l'ipotesi di scioglimento anticipato di oltre centoventi giorni dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 in quel momento vigente, per come modificato dalla legge n. 270/05, all'ipotesi di scioglimento delle Camere «che ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni», quale e' quella che effettivamente si e' verificata nel 2006, allorche', come visto, lo scioglimento e' stato decretato con 108 giorni d'anticipo. In entrambi i casi, tuttavia, e' stata frustrata la «ratio» del limite temporale «ordinario» di centoventi giorni di anticipo, per la quale gli effetti di uno scioglimento anticipato delle Camere parlamentari di meno di centoventi giorni sono da considerare analoghi a quelli dello scioglimento del Parlamento alla sua naturale scadenza, e quindi, di fatto e' stato generalizzato, ma con effetti transitori limitati alle elezioni del 2013 e del 2006, il regime di favore in ordine al numero delle sottoscrizioni da raccogliere); g) la riduzione transitoria del numero di sottoscrizioni da raccogliere per le candidature e' stata ampliata dalla meta' ad ¼ dal 2006 al 2013 e poi confermata nella misura di ¼ dal 2013 al 2018, sebbene il numero minimo assoluto delle sottoscrizioni sia rimasto sempre lo stesso - 1.500 - ed anzi, come gia' illustrato, la correzione migliorativa della proporzionalita' diretta tra estensione demografica degli ambiti territoriali di riferimento e numero di sottoscrizioni da raccogliere alla stregua dell'art. 18-bis come modificato dalla legge n. 270/05, e tale per cui al raddoppiato limite massimo di estensione demografica dell'ambito territoriale (da 500.000 abitanti ad 1.000.000) non corrispondeva il doppio delle sottoscrizioni da raccogliere (3.000) ma un numero inferiore (2.500), unitamente al numero nettamente minore, rispetto a quello attuale, degli stessi ambiti territoriali in cui raccogliere le sottoscrizioni (ventisei circoscrizioni, oltre il collegio uninominale Val d'Aosta, per il quale il numero minimo di sottoscrizioni era di trecento, e la circoscrizione Estero, a fronte degli attuali sessantatre collegi plurinominali), avessero l'effetto di ridurre, nel complesso, le sottoscrizioni richieste per le candidature dalla disciplina ordinaria vigente ex legge n. 270/05, la quale sarebbe stata applicata, in mancanza di deroga, in occasione delle elezioni del 2006 e del 2013, rispetto a quella richiesta dalla disciplina attualmente vigente, come modificata dalla legge n. 165/2017; h) non solo; la speciale riduzione ad ¼ del numero di sottoscrizioni prevista dall'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, transitoriamente confermando per le elezioni del 2018 quella transitoria gia' disposta per le precedenti elezioni svoltesi nel 2013 ma nel vigore della diversa disciplina ex legge n. 270/05, in parte qua meno onerosa, si e' aggiunta alle ulteriori ma speciali condizioni di favore gia' applicabili per la presentazione delle candidature per le elezioni del 4 marzo 2018, quali: la maggiore esenzione da tale onere, rispetto a quella «ordinaria», attualmente vigente ex art. 18, comma 2, testo unico Camera, gia' prevista dall'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 in favore delle formazioni politiche costituite in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, la cui efficacia temporale e' stata opportunamente estesa proprio dalle disposizioni transitorie ex art 6 della legge n. 165/2017, che hanno, infatti, differito al 15 aprile 2017 il termine di riferimento della costituzione del gruppo rilevante a tale fine («All'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono , inserite le seguenti: "per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica," e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2017".»); l'estensione agli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori della abilitazione all'autenticazione delle medesime sottoscrizioni (art. 6, comma 7, legge n. 165/2017: «7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonche' gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.»). Ebbene, tutti i suddetti rilievi costituiscono, nell'insieme, indice storico ed ordinamentale evidente del fatto che, allorche' e' stata approvata la legge n. 165/2017, risultava gia' acquisita ed anzi consolidata la consapevolezza della vessatorieta' e concreta impraticabilita', per un'ampia platea di formazioni politiche, di una disciplina d'accesso alle candidature per rinnovo della Camera dei deputati che, come quella vigente, coniugasse un ristretto ambito applicativo dell'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni ad un alto numero di sottoscrizioni da raccogliere in un breve arco temporale certo (undici giorni), e precisamente l'attuale numero minimo di 1.500, ovvero della relativa meta', in caso di scioglimento anticipato delle Camere di oltre centoventi giorni, in luogo di ¼ di tali numeri gia' previsto, ma per le sole elezioni del 2013, dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012 come modificato dalla legge di conversione n. 232 del 31 dicembre 2012 e poi, ma solo per le elezioni del 2018, dall'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017; tanto e' vero che, con riferimento alle elezioni del 2013, allorche' la legge di conversione n. 232/2012 ha ulteriormente portato ad ¼ la riduzione transitoria del numero delle sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature gia' prevista in ragione della meta' dal decreto-legge n. 223/2012 che ha convertito, ha contestualmente soppresso la lettera c) dell'art. 1 che prevedeva un limitato ampliamento dell'ambito soggettivo dell'esenzione da tale onere, ed invece, con riferimento alle precedenti elezioni del 2008, svoltesi nella vigenza della medesima legge n. 270/05, la legge n. 30 del 27 febbraio 2008, nel convertire, dopo soli dodici giorni, il decreto-legge n. 24/08, contenente appunto «Disposizioni urgenti..» relative alle elezioni anche ammnistrative di tale anno, ha confermato l'assenza di previsioni riduttive del numero di sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle candidature ma ha ulteriormente e notevolmente esteso l'esenzione da tale onere, prevedendola in favore delle « .. liste rappresentative di partiti o gruppi politici presente nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presente con due componenti al Parlamento europeo», e dunque, addirittura a prescindere dalla gia' raggiunta rappresentativita' nel Parlamento nazionale, rispetto alla quale ha, in ogni caso, reso rilevante la presenza di due soli rappresentanti in una qualsiasi delle due Camere, ma comunque «.. alla data di entrata in vigore del ... decreto. ...»., e non all'inizio della legislatura, come invece previsto dal vigente testo dell'art. 18, comma 2, come modificato dalla legge n. 52/2015. Di contro, il regime transitorio applicato per le ultime elezioni del 2018 e' stato si' caratterizzato sia dalla riduzione fino ad ¼ delle sottoscrizioni da raccogliere - ex art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017, sia dalla speciale esenzione da tale onere ex art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015, ma per quest'ultima non sono stati sufficienti singoli rappresentanti in Parlamento nazionale o europeo, essendo comunque richiesta la costituzione di un gruppo almeno in una delle due Camere. Ed allora, tutti i suddetti rilievi palesano che dal punto di vista storico ed ordinamentale la disciplina vigente e' ben lungi dall'aver prescritto tra piu' misure appropriate quelle meno restrittive dei principi ed interessi a confronto «(cfr. Corte costituzionale 1 del 2014), avendo all'opposto previsto, come anche dimostrato dall'excursus cui e' stato dedicato l'intero precedente paragrafo 4.b4 (pagina 57 e seguenti), tra piu' possibili, e storicamente gia' sperimentate misure dirette al conseguimento degli obiettivi del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del libero ed efficace esercizio del diritto di voto» (cfr. Corte costituzionale n. 394 del 2006; n. 83 del 1992) quelle, in punto di onere di raccolta delle sottoscrizioni e di sua estensione soggettiva, in assoluto piu' restrittive (con parziale eccezione di quelle disciplinate dalla legge n. 52/2015, tuttavia superate dalla riforma della legge n. 165/2017), ed anzi cosi' restrittive da essere considerate, con le evidenti contraddizioni, infatti, gia' segnalate, inesigibili anche se di nuovo conio, e tali da essere, dunque, derogate al pari di quelle «ordinarie» che le hanno precedute, a loro volta analogamente restrittive, anche se in misura inferiore. Ed allora, appare non manifestamente infondato l'esito negativo del test di proporzionalita' (cfr. della Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014) delle norme vigenti in esame, relative all'ambito soggettivo dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati - ex art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, nel testo modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015 - e al numero delle sottoscrizioni da raccogliere, sia da parte delle formazioni singole che, e maggior ragione, da parte delle coalizioni - ex art. 18-bis, comma 1 e 1-bis, come modificati dall'art 1, comma 10, rispettivamente lettera a) e b) - , rivelando esse una sproporzione non ragionevole, perche' eccessiva, tra il sacrificio imposto al diritto delle formazioni politiche non esentate dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni, e dunque dei singoli individui che aderiscano al relativo programma, di poter - ex art. 51, comma 1, della Costituzione - anche solo partecipare alla competizione elettorale e di poter cosi aspirare, attraverso «...l'esercizio di ricevere il voto», ad assumere «..una posizione diretta nella formazione della volonta' dello Stato» (cfr. discussione del 14 novembre 1946 della I sottocommissione dell'Assemblea Costituente; on. Moro, cit.) - con conseguente non manifesta infondatezza della violazione degli articoli 3 e 51, comma 1, della Costituzione - , e la tutela dell'interesse generale al regolare svolgimento della competizione elettorale mediante l'esclusione dalla stessa delle candidature «palesemente prive di seguito, o peggio volte artatamente a disorientare l'elettorato» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394 del 2006; n. 83 del 1992, cit.), essendo tale interesse generale al regolare svolgimento della competizione elettorale, a sua volta, bene non assoluto ma strumentale al libero esercizio del diritto di voto ex art. 48, comma 2, della Costituzione e all'efficace attuazione del principio democratico di rappresentativita' popolare ex art. 1, comma 2, della Costituzione di pari, primaria consistenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394/06, cit.). Rendere, infatti, concretamente impraticabile la partecipazione alla competizione elettorale per tutte le formazioni politiche diverse da quelle non costituite in gruppi in entrambe le Camere all'inizio della legislatura, significa di fatto escluderle dalla stessa a beneficio della conservazione della rappresentanza alla Camera dei deputati delle formazioni che non solo alle precedenti elezioni l'abbiano gia' ottenuta ma l'abbiano ottenuta in entrambe le Camere, ed in entrambe con una consistenza numerica tale da rendere loro possibile la costituzione in gruppi, ma cio', in mancanza di competizione elettorale con quelle che una siffatta qualificata rappresentanza non abbiano gia' ottenuto e, dunque, a prescindere dalla manifestazione elettorale di effettivo gradimento delle scelte e delle linee politiche espresse nel precedente mandato dal ristretto numero delle formazioni politiche esentate dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni; cio' che, infatti, viene all'attenzione, come precisato all'inizio del confronto tra la disciplina vigente in punto di raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e le normative che l'hanno preceduta dal 1957 in poi, ed in ogni caso e' emerso da tale confronto, non e', di per se', ne' il numero delle sottoscrizioni che attualmente devono essere raccolte a tale fine, il quale, comunque, prescindendo da quello richiesto dalla legge n. 52/2015, in parte qua mai entrata in vigore, e' il piu' alto storicamente richiesto, e nemmeno l'esistenza, in se', dell'esenzione dal relativo onere per alcune soltanto delle formazioni politiche, essendo indubbio che sia l'onere di raccolta di sottoscrizioni che l'esenzione da esso, rispondano alla medesima legittima finalita', di assicurare la partecipazione alla competizione elettorale solo alle formazioni politiche dotate di una sicura consistenza rappresentativa (cfr. della Corte costituzionale, sentenza n. 83/92, cit.; Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza Ekoglasnost, cit.), per perseguire la quale anche un numero elevato di sottoscrizioni non e', di per se', lesivo del diritto di partecipare a libere elezioni democratiche (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza Ekoglasnost, cit.); cio' che, piuttosto, occorre porre in luce e' il congiunto e concreto effetto di una pluralita' di limiti all'esercizio del diritto di candidarsi ex art. 51, comma 1, della Costituzione l'effetto moltiplicatore del numero minimo di sottoscrizioni (1.500 ovvero la meta' in caso di scioglimento anticipato della Camera di oltre centoventi giorni) per il numero degli ambiti territoriali in cui raccoglierle su tutto il territorio nazionale (sessantatre); il ristretto e sicuro intervallo temporale in cui procedervi (undici giorni), salvo, cioe', l'incerto maggior intervallo consentito, ma alle sole formazioni politiche che si candidano da sole, dall'efficacia semestrale delle autentiche delle sottoscrizioni gia' raccolte ex art. 14 della legge 53/1990; il ristretto ambito soggettivo dell'esenzione dal relativo onere, attualmente limitato a cinque formazioni politiche; il connesso margine d'incertezza derivante dalla attribuzione ai regolamenti parlamentari, e dunque a fonte diversa da quella costituzionale, da quella di rango legislativo rafforzato o solo di rango legislativo (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. Ekoglasnost), della disciplina circa la formazione dei gruppi parlamentari, e cioe' in ordine ad un presupposto determinante per beneficiare dell'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni alla stregua del vigente art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957; inoltre, l'ulteriore elevato grado d'incertezza storicamente ingenerato dalla prassi, consolidatasi nell'ultimo decennio, di attenuare in maniera significativa la disciplina dei presupposti legittimanti la partecipazione alla competizione elettorale, dunque agevolando quest'ultima solo nell'imminenza dello scioglimento delle Camere, e dunque delle successive elezioni politiche, ma con previsione espressa di limitazione a queste ultime di siffatta attenuazione, con conseguente non manifesta infondatezza, in parte qua, della violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione per contrasto con i principi di buona condotta elettorale e di certezza delle regole elettorali, ritenuti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo fondamentali ai fini del rispetto dell'art. 3 del Protocollo I della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, in particolare nella sentenza Ekoglasnost che ha fatto propri, sul punto, gli enunciati elaborati nel 2002 dalla c.d. Commissione di Venezia. Giova poi ribadire che l'incidenza degli effetti congiunti di tutti questi limiti alla partecipazione alla competizione elettorale e' inoltre attualmente massima, ed appare a maggior ragione realisticamente insuperabile, per le formazioni politiche che si presentano in coalizioni, non potendo queste ultime essere esternate - ex art. 14 e 14-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - che nel momento del deposito del contrassegno, e cioe' quarantaquattro giorni prima delle elezioni, e non potendo dunque esse, prima di questo momento, se non con un margine d'incertezza oggettivamente superiore a quello cui sono esposte le formazioni politiche che partecipano da sole alle elezioni politiche, raccogliere le sottoscrizioni da presentare nel successivo arco temporale compreso tra dieci ed otto giorni - ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 entro il trentaquattresimo giorno antecedente alle elezioni; cio' in quanto, secondo l'unica interpretazione ritenuta percorribile del combinato disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57, la dichiarazione di presentazione delle candidature, cui le sottoscrizioni da raccogliere accedono, deve indicare anche il nominativo del candidato scelto dalla coalizione in ciascuno dei collegi uninominali compreso nel collegio plurinominale cui attiene la raccolta delle sottoscrizioni, con conseguente gravoso impegno di coordinamento nella selezione di nominativi ai fini della loro indispensabile condivisione. Ebbene, allo stato, l'insieme dei suddetti elementi ha l'effetto di provocare una sproporzionata distorsione delle legittime finalita' dell'onere, a tal fine, di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e della relativa esenzione per le formazioni politiche gia' rappresentate in Parlamento, in quanto da strumenti di salvaguardia, come bene finale, del libero esercizio del diritto di voto ex art. 48, comma 2, della Costituzione, e con esso del principio democratico di rappresentativita' popolare ex art. 1, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 394/06, cit.), si trasformano in strumento di relativa surrettizia violazione - con conseguente non manifesta infondatezza della relativa questione di legittimita' costituzionale - e cio' in quanto, in concreto, assicurano non solo la partecipazione alle elezioni ma anche il successo elettorale, e dunque la conservazione della rappresentanza parlamentare gia' acquisita, solo ad alcune formazioni politiche, ma a prescindere da un'effettiva «messa alla prova» elettorale, visto che dalle stesse sono invece tendenzialmente escluse, sulla base delle legislazione vigente, tutte quelle che non l'abbiano gia' raggiunta in maniera consistente alle elezioni politiche immediatamente precedenti, ed inoltre, si ribadisce, attesa la consolidata prassi di modificare le regole elettorali solo in prossimita' delle elezioni, conducono, in concreto, a condizionare il diritto di partecipare alle successive elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati delle formazioni politiche che non abbiano gia' raggiunto alle elezioni politiche immediatamente precedenti una rappresentanza in entrambi i rami del Parlamento in maniera consistente, ad una «speciale concessione» delle formazioni di maggioranza, essendo esse in grado di far approvare, di volta in volta, le norme che, attenuando il regime vigente, consentano realisticamente anche alle formazioni non costituite in gruppi in entrambe le Camere gia' all'inizio della legislatura, la partecipazione alle successive elezioni politiche, ma solo alle successive. E visto che il consolidamento della prassi ultradecennale dell'attenuazione delle regole di accesso alle elezioni politiche solo in prossimita' delle stesse manifesta storicamente la consapevolezza della concreta impraticabilita', ovvero della vessatorieta' sproporzionata ed irragionevole della disciplina altrimenti applicabile per tutte le formazioni politiche che alla sua stessa stregua non ne siano esonerate, risulta altresi' storicamente dimostrato che la sopra segnalata distorsione delle legittime finalita' della disciplina vigente relativa alla raccolta delle sottoscrizioni e alla relativa esenzione, nonche' la storica incertezza in ordine al suo ambito soggettivo di applicazione e al contenuto oggettivo degli oneri che essa impone, non ne costituiscono un mero inconveniente di fatto (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 219/2016; ord. n. 122/2016), ma un effetto cui tale disciplina appare, viceversa, sistematicamente preordinata. Si rileva, inoltre, che pur nella consapevolezza che le singole leggi elettorali sono espressione dell'evoluzione politica del Paese che le ha adottate e che possono perseguire scopi tra di loro divergenti se non antagonisti (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Saccomanno, §§ 49 e 60 ove sono menzionate anche le precedenti sentenze relative ai casi Mathieu-Mohin, Podkolzina) e, pur tuttavia, anche della comune radice storica e democratica di alcuni Paesi europei, quantomeno un indizio, questa volta «sincronico», di conferma delle conclusioni sin qui raggiunte, emerge dal confronto tra la disciplina italiana e quella vigente in alcuni Paesi Europei in materia di onere di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni parlamentari; ed infatti in Francia, gli articoli 54 e seguenti del Code electoral non richiedono sottoscrizioni di elettori per la presentazione delle candidature per il rinnovo dell'Assernblee nationale composta da 577 deputati; in Germania, alla stregua dell'art. 20 della legge elettorale tedesca, la presentazione delle candidature da parte dei partiti deve essere sottoscritta da almeno duecento elettori nel collegio elettorale; in Spagna, la Ley Organica del regimen electoral general n. 5 del 19 giugno 1985, all'art. 169, nel testo vigente a decorrere dal 25 giugno 2019, prevede che «Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representacion en ninguana de las Camaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitaran en la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripicion por la que pretendan su eleccion. Ningun elector podra' prestar su firma a mas de una candidatura.».
Allo stato dunque, in Spagna, e' sufficiente, per «Los partidos, federaciones o coaliciones», avere anche solo un rappresentante in una delle due Camere parlamentari per essere esentate dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni, cosi' come previsto in Italia, nell'ambito dei regimi «ordinari», dalla legge n. 136/1976 che per la prima volta introdusse la relativa esenzione, nonostante il numero molto basso delle sottoscrizioni da raccogliere - trecentocinquanta - e dei collegi di riferimento (trentadue, circa la meta' dei sessantatre attuali); inoltre, attesa la relazione percentuale con gli iscritti «en el censo electoral», solo nelle circoscrizioni molto popolose delle cinquantadue complessive (per la precisione cinquanta Province e due citta' autonome), come, ad esempio, quella di Madrid (circa 5.000.000 di iscritti) o Barcellona (circa 4.000.000 di iscritti), il numero di sottoscrizioni da raccogliere da parte dei partidos, federaciones o coaliciones non esentate e' consistente (circa 5.000 per Circoscrizione di Madrid, circa 4.000 per Circoscrizione di Barcellona), avendo invece altre Province un numero di iscritti molto inferiore (es. Cordova 640.000 iscritti con onere di raccolta di sole 640 sottoscrizioni).; piu' ampio risulta, inoltre, il lasso temporale certo, a disposizione per la raccolta delle sottoscrizioni poiche', ex art. 42.1 della suddetta Ley organica, le elezioni devono svolgersi entro il cinquantaquattresimo giorno dalla pubblicazione del decreto di loro convocazione, mentre, ex art. 47.1 le candidature devono essere pubblicate entro il ventiduesimo giorno successivo alla convocazione delle elezioni. In definitiva, ribadito che cio' che viene in risalto e' il concreto effetto congiunto che, nel suo insieme, produce il vigente sistema di accesso alla competizione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, i rilievi «diacronici» e «sincronici» sin qui esposti, e dunque, in particolare, dal punto di vista «diacronico», la storia degli ultimi dodici anni di deroghe al suo regime ordinario, mostrano che le norme rispetto alle quali si palesa la non manifesta infondatezza del punto di rottura con le norme costituzionali sin qui considerate - art. 51, comma 1, ma anche art. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 117, comma 1, della Costituzione quanto a quest'ultimo in relazione all'art. 3 del Protocollo 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, - sono proprio quelle poste dal vigente art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017, nella parte in cui impone alle formazioni singole e alle coalizioni, la raccolta delle sottoscrizioni per la dichiarazione di presentazione della candidatura, nel numero di almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale, ovvero nella relativa meta' in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, piuttosto che in tali numeri ridotti ad ¼, come invece ripetutamente ma solo transitoriamente richiesto, relativamente alle elezioni politiche del 2018, dall'art. 1123 della legge n. 205/2017, pur in presenza della specifica norma transitoria sul punto ex art. 6, comma 3, della legge n. 165/2017, e nel concreto difetto del suo dichiarato presupposto applicativo, essendo gia' entrato in vigore il decreto legislativo n. 189/2017 che ha definito i nuovi collegi, nonche', gia' in precedenza, in funzione delle elezioni politiche del 2013, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 18 dicembre 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 232 del 31 dicembre 2012, relativamente alla disciplina ordinaria dell'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, quale modificata dalla legge n. 270/05, la quale aveva introdotto una disciplina, in parte qua e per i motivi gia' illustrati, meno onerosa di quella vigente, e che pur richiedeva il numero minimo di 1.500 sottoscrizioni da raccogliere per la candidatura nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; dal vigente art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015, nella parte in cui esclude dall'esenzione da essa prevista i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, quale gia' prevista, al netto del superato riferimento temporale alla data di costituzione dei gruppi, dall'art. 2, comma 36, della legge 52/2015, in parte qua confermato dalla disposizione transitoria dell'art. 6, comma 1, della legge n. 165/2017; ed infatti, tali ultime disposizioni transitorie, in ordine cronologico, manifestano, ed invero storicamente confermano, la concreta possibilita' di una diversa, ma questa volta meno restrittiva e proporzionata allocazione dei sacrifici dei principi ed interessi di rilevanza costituzionale - 51, comma 1, art. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 117, comma 1, in relazione all'art. 3 del Protocollo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - coinvolti dalla disciplina dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni degli elettori cui condizionare la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, assicurando ad essa contenuti non elusivi dei medesimi principi ed interessi. Onde evitare di incorrere in aberractio ictus (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 140/2016; n. 216/2015), si precisa che non si tratta, evidentemente, di negare tutta la ricostruzione sin qui compiuta, ma di puntualizzare che, nuovamente ribadita, sulla base dei sopra illustrati excursus storico e della giurisprudenza costituzionale, la legittimita' in se' sia dell'onere di raccolta delle sottoscrizioni ai fini della candidatura elettorale alla Camera dei deputati, sia dell'esenzione dallo stesso di alcune formazioni politiche gia' rappresentate in Parlamento, l'aspetto in cui l'illustrata distorsione del sistema vigente di accesso alle candidature alla Camera dei deputati raggiunge il punto di rottura con i principi costituzionali che ne costituiscono in astratto il fondamento, e che dovrebbe invece salvaguardare - art. 51, comma 1, ma anche art. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione quanto a quest'ultimo in relazione all'art. 3 del Protocollo 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali -, con conseguente non manifesta infondatezza della loro violazione - e' proprio quello, congiunto, dell'ampia dilatazione soggettiva di tale onere e dell'elevato numero di sottoscrizioni in concreto da raccogliere, storicamente massimo (con parziale eccezione di quanto previsto dalla legge n. 52/2015, tuttavia in parte qua superata dalla riforma della legge n. 165/2017), tenuto conto del numero degli ambiti territoriali di riferimento, e comunque da effettuare in un certo, breve arco temporale; ed infatti, e' proprio con tale gravoso adempimento che immediatamente e necessariamente si confrontano le formazioni politiche che non ne sono esentate, e che dunque costituisce la conditio sine qua non dell'esercizio del loro diritto di elettorato passivo ex art. 51, comma 1, della Costituzione il quale, allo stato, per tutte le ragioni illustrate, risulta pero' esposto ad un sacrificio che appare verosimilmente sproporzionato ed irragionevole nella misura in cui, l'estensione della categoria dei soggetti gravati da tale onere, le concrete modalita' di relativo adempimento, i tempi e le incertezze ingenerate da una ultradecennale prassi derogatoria del tutto estemporanea, provocano, nell'insieme, un'elisione surrettizia dell'esercizio del diritto di elettorato passivo piuttosto che assicurare una sua disciplina ragionevolmente coerente con i principi di rappresentativita' democratica e liberta' del diritto di voto - ex art. 3, 1, comma 2, art 48, comma 2, art. 117, comma 1, in relazione all'art. 3 del Protocollo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Cio' precisato, si rileva che costituisce acquisizione ormai consolidata nella «giurisprudenza piu' recente» della Corte costituzionale, quella per cui «..di fronte alla violazione di diritti costituzionali, non puo' essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione.» in quanto «Occorre ... evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimita' costituzionale specie negli ambiti ... in cui e' piu' impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore...» (cfr. § 2.1 della motivazione in diritto della sentenza Corte costituzionale n. 99 del 19 aprile 2019); la Corte costituzionale, infatti, « ..ribadito che le valutazioni discrezionali ... spettano anzitutto al legislatore, ha precisato che non sussistono ostacoli al suo intervento quando le scelte ... adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da "ricondurre a coerenza le scelte gia' delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze".... essendo sufficiente che il "sistema nel suo complesso offra alla Corte 'precisi punti di riferimento' e soluzioni gia' esistenti" ...)», ancorche' non "costituzionalmente obbligate", che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima» (cfr. § 4.2 della motivazione in diritto della sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019 che in parte qua richiama testualmente i propri precedenti, espressi dalle sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); invero, non si ritiene ostativo alla rilevanza, nella materia di cui si tratta, del piu' recente orientamento della giurisprudenza costituzionale appena illustrato il fatto che esso sia espresso da sentenze rese in punto di dosimetria delle sanzioni penali principali (cfr. sentenza n. 99/2019, n. 40/2019, n. 233/2018, n. 236/2016 cit.) ed accessorie (cfr. sentenza n. 222/2018, cit.), in quanto proprio le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 che si sono pronunciate in materia elettorale, del pari innovando il proprio precedente approccio, hanno parimenti evidenziato, in premessa, la necessita' che pure in ambiti, come anche quello di cui si tratta, strutturalmente caratterizzati da amplissima discrezionalita' legislativa, siano evitate «zone franche» in ragione della natura fondamentale delle garanzie costituzionali da salvaguardare; si osserva che, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2018 ha precisato : « ...l'ammissibilita' delle questioni inerenti ai profili di illegittimita' costituzionale dell'entita' della pena stabilita dal legislatore puo' ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice a quo, di previsioni sanzionatorie rinvenibili nell'ordinamento che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimita' addotti, sempre se riscontrati» (cfr. § 3.2. della motivazione in diritto). Ebbene, nel caso di specie, ritenuta per i motivi gia' esposti, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 nel testo da ultimo modificato, rispettivamente, quanto al comma 1, dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165/2017 e, quanto al comma 2, dall'art. 2, comma 10, lettera b) della legge n. 52/2015, nella parte in cui il comma 1 richiede per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati un numero minino di 1.500 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale ovvero di meta' in caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, ed il comma 2 nella parte in cui limita l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, i «precisi punti di riferimento» e le «soluzioni gia' esistenti» nell'ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sent. 40/2019, n. 233/2018, n. 236/2016), che «..trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore...», appaiono ravvisabili nelle scelte che il legislatore ha gia' reiteramente compiuto, con l'art. 1, comma 1123, della legge n. 205/2017 relativamente all'art. 18-bis, comma 1, come modificato dalla legge n. 165/2017 e con riferimento alle sole elezioni del 2018, e, con riferimento alle elezioni del 2013, con la legge n. 232/2012, di conversione del decreto-legge n. 223/2012 di cui ha modificato l'art. 1 , relativamente all'art. 18-bis, comma 1, come modificato dalla legge n. 270/05 (la quale indicava, comunque, un numero minimo di sottoscrizioni, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, pari proprio a 1.500); con l'art. 2, comma 36, della legge n. 52/2015 nella parte, non modificata dal successivo art. 6, comma 1, della legge n. 165/2017, in cui ha esteso l'esenzione dall'onere di raccolta di sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo in almeno una Camera. Alle medesime conclusioni circa la non manifesta infondatezza delle eccepite questioni di legittimita' costituzionale, non si ritiene di poter pervenire con riguardo all'art. 14 della legge n. 53/1990, nella parte in cui non estende anche agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori la legittimazione all'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, e con riguardo all'art. 18-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge n. 165/2017; cio' in quanto, l'analisi storica della disciplina ordinaria e transitoria in materia di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della candidatura per il rinnovo della Camera dei deputati mostra la natura del tutto estemporanea della specifica estensione soggettiva del novero dei soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni prevista in via transitoria dall'art. 6 della legge n. 165/2017; tale dato, nonche' l'oggettivo elevato numero dei soggetti abilitati a tale tipo di autenticazione («..i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco») concorrono nel far ritenere, sulla base delle riflessioni sin qui compiute, che sebbene la transitoria estensione di tale elenco anche agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori abbia avuto certamente la funzione di agevolare la partecipazione alla competizione elettorale, la sua limitazione alle sole elezioni immediatamente successive, ancorche' difficilmente comprensibile, tuttavia, atteso anche il dato formale della sua originaria collocazione nell'ambito delle disposizioni transitorie dell'art. 6 della legge n. 165/2017, e dunque la natura non speciale, e non successiva alla legge di riforma generale, della disposizione che l'ha introdotta, da sola non si esponga al quel giudizio di non manifesta irragionevolezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione che giustifica la proposizione della relativa questione di costituzionalita'. D'altro canto, le esposte riflessioni in ordine all'interpretazione del combinato disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, secondo cui esso non esime le coalizioni dall'indicare nella «dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, i candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale», ed in particolare circa l'intrinseca coerenza di tale onere con il vigente sistema elettorale misto, in cui la componente proporzionale realizzata nei collegi plurinominali e quella maggioritaria realizzata nei collegi uninominali non sono scindibili, a maggior ragione solo nei confronti di alcune formazioni politiche e solo sulla base della scelta elettorale compiuta, in particolare di candidarsi in coalizione, e tale per cui sarebbe proprio una siffatta «scissione» in contraddizione irragionevole sia con il vigente sistema elettorale nel suo complesso, sia con la ratio della stessa raccolta delle sottoscrizioni, che e' quella di saggiare il seguito elettorale di una formazione politica rispetto alle scelte, politiche appunto, e non meramente elettorali, manifestate dalla scelta dei suoi candidati, la quale deve essere, dunque, necessariamente esternata, rebus sic stantibus, in entrambi i tipi di collegi, conducono certamente ad escludere, in parte qua, ogni dubbio di irragionevolezza della norma in esame, nell'unica interpretazione qui ritenuta fondata.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953 rimette alla Corte costituzionale, le questioni di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 1, comma 2, 3, 51, comma 1, 48, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione, quanto a quest'ultimo con riferimento all'art. 3 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali dell'art. 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo modificato dall'art. 1, comma 10, lettera a) della legge n. 165 del 3 novembre 2017, nella parte in cui richiede per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati un numero minimo di 1.500 sottoscrizioni per ogni collegio plurinominale, ovvero di 1.500 ridotto della meta' in caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni; dell'art. 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo modificato dall'art. 2, comma 10, lettera b della legge n. 52 del 6 maggio 2015, nella parte in cui limita l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere; Per l'effetto sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni. Roma, 1° settembre 2020 Il Giudice: Bifano