N. 237 SENTENZA 22 ottobre - 13 novembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Energia - Promozione dell'energia elettrica da  fonti  rinnovabili  -
  Controlli e sanzioni - Impianti diversi da quelli  eolici  iscritti
  al registro EOLN-RG2012 - Errata indicazione della data del  titolo
  autorizzativo  in  sede  di   registrazione   -   Influenza   sulla
  graduatoria finale - Riammissione agli  incentivi  -  Esclusione  -
  Violazione  del  principio  di  uguaglianza  e   ragionevolezza   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 42, comma 4-sexies. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, primo  comma;  Carta  dei  diritti
  fondamentali dell'Unione europea, artt. 20 e 21. 
(GU n.47 del 18-11-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  42,  comma
4-sexies, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE),   come   inserito   dall'art.
57-quater,  comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50
(Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per   lo   sviluppo),   convertito,   con
modificazioni, nella legge  21  giugno  2017,  n.  96,  promossi  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  sezione  terza-ter,
con ordinanze del 24 settembre  e  dell'11  ottobre  2019,  iscritte,
rispettivamente, ai numeri 237 e 246 del registro  ordinanze  2019  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  1  e  3,
prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di costituzione della Pica Immobiliare srl e della
Agri Energy srl, nonche' gli atti di intervento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito nella udienza pubblica  del  21  ottobre  2020  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato  Simona  Viola  per  la  Pica  immobiliare  srl,
l'avvocato Alberto Fantini per la Agri Energy srl e l'avvocato  dello
Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 24 settembre 2019, iscritta al n.  237  del
registro ordinanze 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione  terza-ter,  ha  sollevato  questioni  incidentali  di
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  (Attuazione   della   direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in riferimento agli artt. 3, 97 e
117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e  21
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, per  violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di
ragionevolezza, di imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, nonche' di divieto  di  discriminazione  di  matrice
europea, nella parte in cui riserva  ai  soli  impianti  iscritti  al
registro EOLN-RG2012 il beneficio della  riammissione  al  meccanismo
incentivante di cui al d.lgs. n. 28  del  2011,  escludendo  da  tale
beneficio gli impianti idroelettrici. 
    Il giudice rimettente riferisce che  una  societa'  operante  nel
settore idroelettrico,  per  accedere  agli  incentivi  previsti  dal
d.lgs. n. 28 del 2011 in  favore  di  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili, presentava al Gestore dei servizi energetici -  GSE  spa
(d'ora in avanti: GSE spa o  Gestore),  richieste  di  iscrizione  al
registro informatico, per gli anni 2013, 2014 e 2016, per un impianto
sito nel Comune di Limone Piemonte, dichiarando  di  essere  titolare
del pertinente titolo concessorio dalla data del 7 febbraio 2012. 
    L'impresa era ammessa in graduatoria in posizione favorevole solo
per il registro del 2016 ma, avviato il procedimento di verifica, con
provvedimento del 15  maggio  2018,  il  GSE  spa  accertava  che  la
concessione era stata in realta' rilasciata dalla Provincia di  Cuneo
in data 27 febbraio 2012 e, poiche' la data della concessione  incide
sulla priorita' dell'iscrizione nel registro ai fini della formazione
della graduatoria, a fronte della dichiarazione non  veritiera  della
ricorrente, ne disponeva l'esclusione dalla graduatoria  stessa,  con
decadenza dal diritto agli incentivi. 
    La societa' impugnava tale provvedimento dinanzi al TAR Lazio con
plurimi motivi che venivano disattesi con la sentenza non  definitiva
del 16 settembre 2019, n. 10996, dopo la  pronuncia  della  quale  il
collegio rimetteva il procedimento in istruttoria  per  sollevare  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale,   sollecitate   in   via
subordinata dalla medesima impresa nel proprio ricorso. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea - ritenuto che
la disposizione censurata, stante  la  chiarezza  della  formulazione
letterale, non  si  presti  a  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata  -   che   l'eventuale   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del  d.lgs.  n.  28  del
2011,  nella  parte  in  cui  esclude  le   imprese   idroelettriche,
consentirebbe alla ricorrente di essere riammessa agli incentivi. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il  Tribunale  rimettente
dubita della ragionevolezza  della  scelta  del  legislatore  di  non
consentire la riammissione agli incentivi ove nella domanda sia stata
indicata  erroneamente,  senza  che   cio'   abbia   influito   sulla
graduatoria finale,  la  data  della  concessione  per  gli  impianti
idroelettrici  a  fronte  della  previsione,  di  contro,   di   tale
riammissione per  gli  impianti  eolici,  in  virtu'  della  ratio  e
conseguente regolamentazione omogenea, sia  in  ambito  unionale  che
nazionale, degli incentivi previsti per  favorire  la  diffusione  di
energie rinnovabili. 
    Rileva,  inoltre,  il  TAR  Lazio   che   questa   ingiustificata
disparita' di trattamento, suscettibile di violare  l'art.  3  Cost.,
potrebbe porsi in contrasto anche con il principio di buon  andamento
e imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.,  nella
misura in cui la pubblica amministrazione e' tenuta  a  esprimere,  a
fronte del dato normativo, valutazioni  contrastanti  su  fattispecie
analoghe. 
    L'ordinanza  di   rimessione   sottolinea,   altresi',   che   la
disposizione  censurata,  costituendo  il  d.lgs.  n.  28  del   2011
attuazione di una direttiva europea, potrebbe  violare  anche  l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21  CDFUE,  che
enunciano   il   principio   di   uguaglianza   e   il   divieto   di
discriminazione. 
    1.1.- Con memoria del  20  gennaio  2020,  si  e'  costituita  in
giudizio la societa' Pica Immobiliare  srl  deducendo  la  fondatezza
delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal  giudice
rimettente, specie in riferimento all'art.  3  Cost.,  in  quanto  la
circoscritta possibilita' di riammissione agli incentivi, contemplata
dalla previsione censurata per i soli  impianti  eolici  iscritti  al
registro EOLN-RG2012, costituirebbe un chiaro esempio di  eccesso  di
potere legislativo censurabile sul piano della ragionevolezza,  tanto
piu' che lo stesso art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 limita
il diniego o la decadenza dei benefici accordati alle  imprese  e  il
recupero delle somme gia' erogate alle  sole  ipotesi  di  violazioni
rilevanti ai fini dell'accesso agli incentivi. 
    L'indicazione di un dato  erroneo  che  non  abbia  inciso  sulla
formazione  della  graduatoria   non   potrebbe,   peraltro,   essere
annoverata tra le violazioni rilevanti. 
    1.2.- Con atto depositato il 22 gennaio 2020, e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi le
questioni manifestamente inammissibili e/o infondate. 
    La   difesa   statale   eccepisce,    in    via    pregiudiziale,
l'inammissibilita' delle questioni poiche' il TAR rimettente fonda le
proprie valutazioni sull'erroneo presupposto dell'assimilabilita' tra
la situazione giuridica  nella  quale  versano  gli  impianti  eolici
iscritti nel registro EOLN-RG2012 e gli  impianti  di  produzione  di
energia derivante da altre fonti rinnovabili, senza  considerare  ne'
la diversita' tra le stesse ne' la circostanza che le  procedure  per
l'installazione degli impianti sono differenti. Assume, poi, precipua
rilevanza, secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, la  circostanza  che  gli  impianti  idroelettrici  possono
essere installati in virtu' di una  concessione  a  seguito  di  gara
pubblica, mentre per quelli eolici sono previste alcune procedure  di
autorizzazione per le quali la disposizione censurata va a porre fine
alle incertezze che  si  erano  determinate  rispetto  alla  data  di
conseguimento   del   titolo   autorizzativo/abilitativo   sino    ai
chiarimenti forniti dal punto 2.2.7 delle procedure  applicative  del
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  6  luglio  2012
(Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da
impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), adottate  dal
GSE spa in data 24 agosto 2012. 
    Sottolinea, inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri che
la giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra norme  eccezionali,
in particolare di sanatoria, e principio di eguaglianza, e' orientata
nel senso che l'eccezionalita' di  una  disciplina  non  puo'  essere
considerata un utile termine di raffronto ai fini del giudizio  sulla
corretta osservanza del principio di  eguaglianza  (viene  citata  la
sentenza n. 208 del 2019). 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  rileva  l'infondatezza  anche
delle ulteriori  censure  osservando,  con  specifico  riguardo  alla
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., che la previsione di un
quadro comune per la promozione  dell'energia  da  fonti  rinnovabili
nella  disciplina   europea   non   impedisce   agli   Stati   membri
l'introduzione di disposizioni specifiche volte  a  risolvere  alcune
peculiari problematiche senza compromettere il generale obiettivo  di
produzione di energia elettrica. 
    1.3.- Con memoria depositata in data 5 ottobre 2020, la  societa'
Pica Immobiliare ha  evidenziato,  quanto  alle  deduzioni  contenute
nell'atto di intervento del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
che, in realta', anche per gli impianti  idroelettrici  sussistevano,
al momento dell'emanazione delle suddette  procedure  applicative  da
parte    del    Gestore,     questioni     problematiche     rispetto
all'individuazione   della   data   di   conseguimento   del   titolo
concessorio. La societa' ha sottolineato, inoltre, l'inconferenza del
richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla non  estensibilita'
del trattamento derogatorio favorevole in una fattispecie come quella
in esame, nella quale la norma eccezionale e' essa stessa espressione
di un principio di proporzionalita'  e  ragionevolezza  del  sistema,
come  sarebbe  stato  confermato  dai  recenti  interventi  normativi
sull'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, realizzati dal  decreto-legge
16 luglio 2020, n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, in  legge  11
settembre 2020, n. 120. 
    2.- Con ordinanza dell'11 ottobre 2019, iscritta al  n.  246  del
registro ordinanze 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione  terza-ter,  ha  sollevato  questioni  incidentali  di
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del  d.lgs.
n. 28 del  2011,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  Cost.,  per
violazione dei  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza,  di
imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica   amministrazione,
nonche' all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al divieto  di
discriminazione sancito dagli artt. 20 e 21 CDFUE, nella parte in cui
riserva  ai  soli  impianti  iscritti  al  registro  EOLN-RG2012   il
beneficio della riammissione al meccanismo  incentivante  di  cui  al
d.lgs. n. 28 del 2011, escludendo  da  tale  beneficio  gli  impianti
eolici che abbiano chiesto l'iscrizione nei registri  per  annualita'
diverse. 
    Il giudice rimettente riferisce che  una  societa'  operante  nel
settore eolico, per accedere agli incentivi previsti dal d.lgs. n. 28
del 2011 in favore  di  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
presentava al GSE spa richieste di iscrizione al registro informatico
per un impianto sito in localita' Piano delle Vedove  nel  Comune  di
Casalvecchio di Puglia e, non essendosi collocata in posizione  utile
per l'anno 2014,  inviava  al  Gestore  richiesta  di  iscrizione  al
successivo registro informatico REG_EOLON2016 per  il  riconoscimento
degli incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  23  giugno  2016  (Incentivazione  dell'energia  elettrica
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico). 
    Dopo il preavviso di rigetto adottato ai sensi  dell'art.  10-bis
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), il Gestore comunicava all'impresa, con provvedimento
del 22 febbraio 2018, la decadenza dalla graduatoria sia  per  l'anno
2014 che per quello 2016, in quanto la data  di  perfezionamento  del
titolo abilitativo indicata in fase di iscrizione al registro non era
riconducibile a quella di effettivo conseguimento dell'autorizzazione
avvenuto, secondo la procedura  amministrativa  semplificata,  avendo
riguardo ai chiarimenti contenuti  nel  paragrafo  2.2.7  delle  gia'
richiamate procedure applicative del Gestore del 24 agosto  2012,  ma
solo in data successiva. 
    La societa' impugnava tale provvedimento dinanzi al TAR Lazio con
plurimi motivi, che venivano disattesi con la sentenza non definitiva
del 2 ottobre 2019, n.  11502,  dopo  la  pronuncia  della  quale  il
collegio adito rimetteva il procedimento in istruttoria per sollevare
le questioni  di  legittimita'  costituzionale,  sollecitate  in  via
subordinata dalla medesima impresa nel proprio ricorso. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea - ritenuto che
la disposizione censurata, stante  la  chiarezza  della  formulazione
letterale,   non    possa    prestarsi    a    una    interpretazione
costituzionalmente  orientata  -  che  l'eventuale  declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  42,  comma  4-sexies,  del
d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui esclude gli impianti eolici
iscritti in altro registro informatico, consentirebbe alla ricorrente
di essere riammessa agli incentivi. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il  Tribunale  rimettente
dubita della ragionevolezza  della  scelta  del  legislatore  di  non
consentire la riammissione agli incentivi ove nella domanda sia stata
indicata  erroneamente,  senza  che   cio'   abbia   influito   sulla
graduatoria finale, a fronte della previsione,  di  contro,  di  tale
riammissione  per  i  soli  impianti  eolici  iscritti  nel  registro
EOLN-RG2012, non potendo  ipotizzarsi  alcuna  giustificazione  nella
considerazione di impianti di energia rinnovabile da fonti eoliche  a
seconda della  diversa  data  di  iscrizione  nel  relativo  registro
informatico. 
    Rileva,  inoltre,  il  TAR  Lazio   che   questa   ingiustificata
disparita' di trattamento, suscettibile di violare  l'art.  3  Cost.,
potrebbe porsi in contrasto anche con il principio di buon  andamento
e di imparzialita' dell'azione  amministrativa  di  cui  all'art.  97
Cost., poiche', in base al dato normativo, l'amministrazione  sarebbe
tenuta a esprimere differenti valutazioni su  fattispecie  pressoche'
identiche. 
    Sottolinea,  inoltre,   l'ordinanza   di   rimessione,   che   la
disposizione  censurata,  costituendo  il  d.lgs.  n.  28  del   2011
attuazione di una direttiva europea, potrebbe  comportare  anche  una
possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione
agli artt. 20 e 21 CDFUE, che enunciano il principio di uguaglianza e
il divieto di discriminazione. 
    2.1.- Con atto depositato il 28 gennaio 2020, si e' costituita in
giudizio la societa' Agri Energy srl chiedendo  l'accoglimento  delle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal TAR Lazio. 
    2.2.- Con atto del 22 gennaio 2020, e' intervenuto il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura,
chiedendo dichiararsi le questioni manifestamente  inammissibili  e/o
infondate. 
    La difesa statale deduce in via pregiudiziale  l'inammissibilita'
delle  questioni  poiche'  il  TAR  rimettente   fonda   le   proprie
valutazioni  sull'erroneo  presupposto  dell'assimilabilita'  tra  la
situazione giuridica dei titolari di  impianti  eolici  iscritti  nel
registro EOLN-RG2012 e quella  dei  titolari  di  altri  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili. In  particolare,  secondo
la prospettazione del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione censurata e' funzionale  a  rimediare  alle  conseguenze
delle incertezze che si  erano  determinate  rispetto  alla  data  di
conseguimento   del   titolo   autorizzativo/abilitativo   sino    ai
chiarimenti forniti  dal  punto  2.2.7  delle  procedure  applicative
adottate dal GSE spa in data 24 agosto 2012. 
    Sottolinea, inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri che
la giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra norme  eccezionali,
in particolare di sanatoria, e principio di eguaglianza, e' orientata
nel senso che, proprio l'eccezionalita' di una disciplina,  non  puo'
essere considerata un utile termine di raffronto ai fini del giudizio
sulla corretta osservanza del principio di eguaglianza (e' citata  la
sentenza n. 208 del 2019). 
    La difesa statale ritiene non fondate anche le censure  afferenti
alla possibile violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,  poiche'
la previsione di un quadro comune per la promozione  dell'energia  da
fonti  rinnovabili  da  parte  della  direttiva  2009/28/CE  e  della
direttiva   2018/2001/UE,   non   impedisce   agli    Stati    membri
l'introduzione di disposizioni specifiche volte  a  risolvere  alcune
peculiari problematiche senza compromettere il generale obiettivo  di
produzione di energia elettrica. 
    2.3.- Con successiva memoria del 4  febbraio  2020,  la  societa'
Agri  Energy  srl,  a  sostegno  delle  questioni   di   legittimita'
costituzionale  sollevate   dal   TAR   Lazio,   ha   richiamato   la
giurisprudenza costituzionale che,  per  un  verso,  ha  sottolineato
l'obiettivo di incentivare e  promuovere  la  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili in luogo di quelle fossili e,  per  un
altro, ha evidenziato la necessita' che i poteri  del  Gestore  siano
esercitati  entro  i  rigidi  limiti  derivanti   dai   principi   di
proporzionalita' e ragionevolezza (e' richiamata la  sentenza  n.  51
del 2017). In questa  prospettiva  si  colloca,  rileva  la  societa'
costituita,  l'introduzione   della   disposizione   censurata   che,
tuttavia, nel consentire  la  riammissione  a  fronte  di  violazioni
formali irrilevanti ai fini della formazione della graduatoria quanto
alla  data  di  conseguimento  dell'autorizzazione  all'impianto,  ha
introdotto, in modo particolarmente discriminatorio  e  senza  alcuna
giustificazione per l'esclusione degli impianti  eolici  iscritti  in
registri successivi, tale possibilita' per  i  soli  impianti  eolici
iscritti nel registro EOLN-RG2012.  La  societa',  a  sostegno  delle
proprie   deduzioni,   ha   inoltre   richiamato    la    consolidata
giurisprudenza della  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  sul
principio di parita' di trattamento  e  non  discriminazione  sancito
dagli  artt.  20  e  21  CDFUE  (viene  citata  Corte  di   giustizia
dell'Unione europea, sentenza 26 settembre 2013, in causa C-195/12 12
Industrie du bois DE Vielsalm & Cie (IBV) SA contro Region wallonne). 
    La societa' Agri Energy srl ha anche evidenziato  che  la  difesa
dello Stato sarebbe incorsa  in  un  errore  -  errore  che  peraltro
avrebbe disvelato, al contempo, l'irragionevolezza  intrinseca  della
disposizione censurata, la  quale  ha  limitato  la  possibilita'  di
essere riammesse agli incentivi alle sole imprese del settore  eolico
che avevano chiesto l'iscrizione  nel  registro  per  l'anno  2012  -
fondando  il  proprio  atto  di  intervento,   anche   nel   giudizio
incidentale promosso dal TAR Lazio con ordinanza  n.  246  del  2019,
sulla volonta' del legislatore di tutelare la produzione da fonte  di
energia eolica e non da altre fonti, come quella idroelettrica,  dato
che la stessa Agri Energy opera nel settore dell'eolico on shore. 
    3.- Con memoria unica depositata per entrambi i  procedimenti  in
data  5  ottobre  2020,  l'Avvocatura  generale  ha  spiegato  alcune
precisazioni rispetto alle deduzioni delle parti costituite. 
    Rispetto alla posizione  della  societa'  Pica  Immobiliare  srl,
operante nel settore idroelettrico, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha sottolineato che la norma censurata,  laddove  tutela  la
produzione di energia eolica e non  anche  di  quella  idroelettrica,
deve essere individuata nella  maggiore  capacita'  produttiva  degli
impianti idroelettrici  che,  a  differenza  di  quelli  eolici,  non
risentono   delle   variazioni   metereologiche,   con    conseguente
insussistenza di una irragionevole discriminazione di trattamento. 
    Con riferimento,  invece,  alle  deduzioni  della  societa'  Agri
Energy srl, operante nel settore eolico, l'Avvocatura ha  evidenziato
che la scelta  del  legislatore  di  riservare  il  trattamento  piu'
favorevole, previsto dal comma 4-sexies dell'art. 42 del d.lgs. n. 28
del 2011, alle sole imprese  che  avevano  chiesto  l'iscrizione  nei
registri per l'anno 2012 e' giustificata dalla circostanza  che,  nel
medesimo anno, con le procedure applicative del GSE spa  in  data  24
agosto 2012, sono stati forniti i  necessari  chiarimenti  in  ordine
alla  data  di  perfezionamento  del  titolo  e  che,  pertanto,  non
sarebbero stati scusabili errori siffatti negli anni successivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  ordinanza  del  24   settembre   2019,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  sezione   terza-ter,   ha
sollevato  questioni  incidentali  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 42, comma 4-sexies, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n.  28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE),  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della  Costituzione;
quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
    Il giudice rimettente dubita innanzi tutto  della  ragionevolezza
della scelta del legislatore di non consentire la  riammissione  agli
incentivi a fronte di una domanda  nella  quale  sia  stata  indicata
erroneamente, senza che cio' abbia influito sulla graduatoria finale,
la data della concessione per  gli  impianti  idroelettrici  rispetto
alla previsione, di contro, di tale  riammissione  per  gli  impianti
eolici,  in  virtu'  della   ratio   comune   e   della   conseguente
regolamentazione omogenea, sia in ambito europeo che nazionale, degli
incentivi previsti per favorire la diffusione di energie rinnovabili. 
    Rileva,  inoltre,  il  TAR  Lazio   che   questa   ingiustificata
disparita' di trattamento, suscettibile di violare l'art. 3 Cost., si
pone in contrasto anche con il  principio  di  imparzialita'  e  buon
andamento dell'amministrazione di  cui  all'art.  97  Cost.,  poiche'
impone alla pubblica amministrazione  di  trattare  in  modo  diverso
situazioni analoghe. 
    L'ordinanza di rimessione assume che la  disposizione  censurata,
costituendo il d.lgs. n. 28 del  2011  attuazione  di  una  direttiva
europea, potrebbe altresi' comportare una violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione  agli  artt.  20  e  21  CDFUE,  che
enunciano   il   principio   di   uguaglianza   e   il   divieto   di
discriminazione. 
    2.- Con successiva ordinanza dell'11 ottobre  2019,  il  medesimo
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  sezione  terza-ter,
ha  sollevato  analoghe   questioni   incidentali   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del  d.lgs.  n.  28  del
2011, in riferimento ugualmente agli artt. 3, 97 e 117, primo  comma,
Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della CDFUE. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza,  il  Collegio  rimettente
dubita della ragionevolezza  della  scelta  del  legislatore  di  non
consentire la riammissione agli incentivi a  fronte  di  una  domanda
nella quale sia stata  indicata  erroneamente  la  data  di  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dei impianti, senza che cio'  abbia
influito sulla  graduatoria  finale,  rispetto  alla  previsione,  di
contro, di tale  riammissione  per  impianti  produttivi  di  energia
elettrica,  anch'essi  da   fonte   eolica,   che   avevano   chiesto
l'iscrizione nel registro EOLN-RG2012, ossia quello per l'anno  2012,
non potendo ipotizzarsi una differenziazione tra le fonti  eoliche  a
seconda della data di iscrizione nel relativo registro informatico. 
    Rileva,  inoltre,  il  TAR  Lazio   che   questa   ingiustificata
disparita' di trattamento, suscettibile di violare  l'art.  3  Cost.,
potrebbe porsi in contrasto anche con il principio di imparzialita' e
buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiche'
impone alla PA di trattare in modo diverso situazioni analoghe. 
    Anche  questa  ordinanza  di   rimessione,   come   gia'   quella
precedente, assume che  la  disposizione  censurata,  costituendo  il
d.lgs. n. 28 del 2011 attuazione di una direttiva  europea,  potrebbe
altresi' comportare una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, che enunciano il principio  di
uguaglianza e il divieto di discriminazione. 
    3.- I  giudizi  devono  essere  riuniti  in  ragione  della  loro
connessione oggettiva, per essere trattati  congiuntamente  e  decisi
con un'unica pronuncia. 
    4.- Sussistono le condizioni di  ammissibilita'  delle  sollevate
questioni  di  legittimita'  costituzionale,   dovendo   il   giudice
rimettente  pronunciarsi  in  ordine  alla  deduzione   delle   parti
ricorrenti, le quali  chiedono  che  la  disposizione  censurata  sia
applicabile anche a esse al fine di accedere - previa  "riammissione"
in graduatoria - ai previsti incentivi in favore  dei  produttori  di
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    In entrambi i giudizi a quibus si fa questione  di  spettanza,  o
no, degli incentivi alla produzione di energia da  fonti  rinnovabili
(nella specie, rispettivamente idroelettrica ed eolica) in favore  di
nuovi impianti (o ricostruiti o potenziati) entrati in esercizio dopo
il 31 dicembre 2012. 
    Il thema disputatum ha ad oggetto proprio  la  sussistenza  della
"violazione rilevante", consistente nella  presentazione  al  Gestore
dei servizi energetici GSE spa (d'ora in avanti: GSE spa o  Gestore),
di «dati non veritieri»; cio' che e' stata causa del provvedimento di
rigetto  del  Gestore.  In  particolare,  si  dibatte  in  ordine  al
requisito rappresentato dalla non "veridicita'" della data del titolo
autorizzatorio  o  concessorio,   quale   dichiarata   dal   titolare
dell'impianto,  che  ha  chiesto  l'incentivo  con  l'iscrizione   al
registro informatico di competenza, di cui all'art. 9 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art.
24  del  decreto  legislativo  3   marzo   2011,   n.   28,   recante
incentivazione della produzione di energia elettrica  da  impianti  a
fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici). 
    Nel primo giudizio (r.o. n. 237 del 2019) la societa'  ricorrente
presso il TAR rimettente, che produce energia idroelettrica e che  e'
stata utilmente collocata nella graduatoria del registro  informatico
del  2016  per  tale  tipologia  di   fonte   alternativa   (registro
IDRO_RG2016 - produzione di energia idroelettrica), ha dichiarato che
la data del suo titolo (concessorio) era il 7 febbraio 2012, data  di
sottoscrizione del disciplinare di concessione.  Invece,  secondo  il
GSE spa, la data "esatta" e' quella della concessione di  derivazione
d'acqua a uso energetico, rilasciata dalla Provincia con atto del  27
febbraio 2012 (di venti  giorni  successiva  a  quella  indicata  dal
richiedente). 
    Nel  secondo  giudizio  (r.o.  n.  246  del  2019)  la   societa'
ricorrente presso il TAR rimettente, che produce energia eolica e che
anch'essa e'  utilmente  collocata  nella  graduatoria  del  registro
informatico del 2016 (registro EOLN_RG2016 -  produzione  di  energia
eolica) per tale tipologia di fonte alternativa, ha  indicato,  quale
data  del  titolo  autorizzatorio,  quella  di  presentazione   della
richiesta relativa  alla  PAS  (Procedura  abilitativa  semplificata,
prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011). Invece - secondo  il
GSE spa - rileva la data di scadenza del termine di trenta giorni per
l'esercizio dei poteri inibitori dell'amministrazione (quindi, e'  di
trenta giorni successiva a quella indicata dal richiedente). 
    In entrambe le ipotesi si ha che  di  fatto  l'inesattezza  della
data e' comunque ininfluente, nella specie, ai fini  della  posizione
nella graduatoria delle due societa', posizione che rimane la  stessa
anche postergando (rispettivamente di venti e di  trenta  giorni)  la
data del titolo concessorio e autorizzatorio. Cio' non  e'  messo  in
dubbio dal TAR rimettente ed e' pacifico tra le parti. 
    Si tratta, quindi, in entrambi i casi,  di  una  indicazione  si'
erronea, ma ininfluente al fine della collocazione in  graduatoria  e
che in quanto tale - secondo la disposizione censurata - consente  la
"riammissione" agli incentivi, ma limitatamente a una sola  fonte  di
energia rinnovabile (quella eolica) e con esclusivo riferimento  agli
impianti iscritti nel registro informatico EOLN-RG2012. 
    4.1.- Il  TAR  rimettente  ha,  poi,  plausibilmente  escluso  la
possibilita'  di   una   interpretazione   adeguatrice,   ovvero   di
un'interpretazione  che  neghi  che  il   presupposto   del   rigetto
dall'istanza di accesso agli  incentivi  ovvero  di  decadenza  dagli
stessi possa essere integrato dalla violazione in questione  -  ossia
dalla mera erronea indicazione della data del titolo autorizzatorio o
concessorio  -  perche'  la  stessa  non  sarebbe  tale  da   potersi
qualificare come "rilevante" ai sensi  dell'art.  42,  comma  3,  del
d.lgs. n. 28 del 2011. 
    Secondo il piu' recente orientamento di questa Corte in  tema  di
interpretazione   adeguatrice,   orientata   alla    conformita'    a
Costituzione (cosiddetta interpretazione  conforme),  e'  sufficiente
che il giudice rimettente l'abbia plausibilmente  esclusa  anche  sol
perche' «improbabile o difficile»; in  tale  evenienza  la  questione
deve essere scrutinata nel merito  dalla  Corte  stessa  (ex  multis,
sentenze n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017). 
    In ogni caso e' proprio la disposizione censurata a  validare  il
presupposto interpretativo dal quale muove il TAR rimettente  perche'
l'aver previsto la "riammissione" agli incentivi ove sia stato negato
l'accesso agli stessi, a causa della errata  indicazione  della  data
del titolo autorizzativo in sede di  registrazione  dell'impianto  al
relativo registro informatico,  non  puo'  che  significare  che,  in
assenza di tale "riammissione", la normativa (art. 42, comma  3,  del
d.lgs. n. 28  del  2011)  prevede  proprio  il  rigetto  dell'istanza
stessa. 
    4.2.- Inoltre, per quanto attiene in particolare all'ordinanza di
rimessione n. 237 del 2019, l'Avvocatura generale dello Stato  deduce
che il giudice a quo  ha  argomentato,  nel  ritenere  possibile  una
disparita' di trattamento, muovendo da un presupposto  interpretativo
erroneo, in quanto le situazioni poste in comparazione non potrebbero
essere assimilate, perche'  quella  degli  impianti  eolici,  cui  si
indirizza la disposizione  censurata,  e'  diversa  da  quella  degli
impianti idroelettrici. 
    L'eccezione non puo' essere accolta, poiche' il profilo  attiene,
piuttosto, al merito, della censura avente ad oggetto  la  violazione
del principio di ragionevolezza (sentenza n. 35  del  2017)  e  sara'
quindi esaminato in seguito. 
    5.- Passando  al  merito  delle  questioni,  e'  opportuno  prima
ricostruire sommariamente il comune quadro normativo  di  riferimento
nel quale si collocano gli incidenti di  legittimita'  costituzionale
promossi dal TAR Lazio. 
    La norma censurata - ossia il comma  4-sexies  dell'art.  42  del
d.lgs. n. 28 del 2011, aggiunto dall'art. 57-quater del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, in legge  21  giugno  2017,  n.  96  -
prevede che, «[a]l fine di salvaguardare  la  produzione  di  energia
elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli  impianti  eolici
gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012,  ai  quali
e' stato negato l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, a causa della errata indicazione della data  del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti  dalla  normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che  l'errata
indicazione  della  data   del   titolo   autorizzativo   non   abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria». 
    Giova ricordare  che  le  fonti  energetiche  rinnovabili,  anche
definite alternative, sono quelle  forme  di  energia  che  per  loro
caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella
scala dei tempi "umani"  e,  per  estensione,  il  cui  utilizzo  non
pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. 
    Il sistema di sostegno  alle  fonti  di  energia  rinnovabile  e'
funzionale al raggiungimento di una pluralita' di  obiettivi,  tra  i
quali la tutela dell'ambiente e la  realizzazione  di  meccanismi  di
risparmio ed efficienza energetica diffusi a  tutti  i  livelli,  che
consentono di conseguire lo sviluppo sostenibile della  societa'  con
un minore impiego di energia, cosi' soddisfacendo le  esigenze  delle
generazioni attuali senza compromettere la qualita' della vita  e  le
possibilita' delle generazioni future. 
    Come ha sottolineato questa Corte,  la  normativa  internazionale
(Protocollo  di  Kyoto  addizionale  alla  Convenzione-quadro   delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997,
ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120; Statuto
dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA, fatto a
Bonn il 26 gennaio 2009, ratificato e  reso  esecutivo  con  legge  5
aprile 2012, n. 48) e quella comunitaria manifestano un deciso  favor
per  le  fonti  energetiche  rinnovabili  al  fine  di  eliminare  la
dipendenza dai carburanti fossili (sentenze n. 148 del 2019 e  n.  85
del 2012). 
    L'art. 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,  sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE), stabilisce che l'energia  proveniente  da
fonti rinnovabili e' quella derivante dallo sfruttamento delle  fonti
eolica, solare,  aerotermica,  geotermica,  idrotermica  e  oceanica,
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi  di
depurazione e biogas. 
    Nella normativa interna, l'art. 2, lettera a), del d.lgs.  n.  28
del 2011, definisce a propria  volta  energia  da  fonti  rinnovabili
quella «proveniente da fonti rinnovabili non  fossili,  vale  a  dire
energia  eolica,  solare,  aerotermica,  geotermica,  idrotermica   e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica,  gas  residuati  dai
processi di depurazione e biogas». 
    Le forme di incentivazione economica  alle  imprese  che  operano
nella produzione di energie alternative hanno l'obiettivo di  tendere
ad una equiparazione delle capacita' di reddito dei relativi impianti
rispetto a quelli tradizionali, cosi' favorendo gli investimenti  nel
settore. 
    Nel  sistema  italiano  -  che  gia'  conosceva  le   misure   di
incentivazione introdotte dal decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n.  387  (Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita')  -  e'  centrale
l'emanazione del d.lgs. n. 28 del 2011, che, recependo  la  direttiva
28/2009/CE, nell'esercizio della delega di cui alla  legge  4  giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009), ha  riordinato  il  sistema  degli  incentivi  nel
rispetto, in particolare,  del  criterio  direttivo  di  «adeguare  e
potenziare il sistema  di  incentivazione  delle  fonti  rinnovabili»
(art. 17, comma 1, lettera h, della legge  di  delega),  perseguendo,
tra l'altro, l'obiettivo indicato dallo stesso decreto legislativo di
raggiungere nel  2020  la  quota  complessiva  di  energia  da  fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia pari al 17 per  cento
(art. 3, comma 1). 
    In particolare, sulla base dei criteri indicati dall'art. 24  del
d.lgs. n. 28 del 2011, la disciplina di dettaglio e' rinviata  a  una
fonte secondaria - inizialmente il d.m. 6 luglio  2012  -  che,  come
precisato  dall'art.  3,  comma  1,  individua   «le   modalita'   di
incentivazione della produzione di  energia  elettrica  da  impianti,
alimentati  da   fonti   rinnovabili   diverse   da   quella   solare
fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti,  riattivati,  oggetto
di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi  potenza  non
inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al  31
dicembre 2012», prevedendo un costo annuale massimo,  con  esclusione
del fotovoltaico, di 5,8 miliardi di euro. 
    Gli artt. 9 e seguenti dello stesso d.m. 6 luglio 2012  prevedono
l'istituzione e la  tenuta  di  un  registro  informatico  presso  il
Gestore, registro nel quale ogni nuovo impianto deve essere  iscritto
secondo l'ordine prefissato  da  una  serie  di  criteri.  L'art.  10
stabilisce, in particolare, al comma  3,  che  il  Gestore  forma  le
graduatorie degli impianti iscritti  a  ciascun  registro  secondo  i
seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: «a)
impianti di proprieta' di  aziende  agricole,  singole  o  associate,
alimentati da biomasse e biogas  di  cui  all'articolo  8,  comma  4,
lettere a) e b), con potenza non superiore  a  600  kW;  b)  per  gli
impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia  di
cui all'articolo 8, comma 4, lettera b); c) per  impianti  alimentati
dalle biomasse di cui all'articolo 8,  comma  4,  lettere  c)  e  d):
dichiarazione dell'Autorita' competente attestante, nell'ambito della
pianificazione  regionale  in  materia  di   rifiuti,   la   funzione
dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei  rifiuti;
d)  per  gli  impianti   geotermoelettrici:   impianti   con   totale
reiniezione  del  fluido  geotermico  nelle  stesse   formazioni   di
provenienza, ovvero che rispettano i requisiti  di  cui  all'articolo
27,  comma  1,  lettera  c);  e)  per  gli  impianti   idroelettrici,
nell'ordine: i. realizzati su  canali  o  condotte  esistenti,  senza
incremento  di  portata  derivata;  ii.  che  utilizzano   acque   di
restituzioni o di scarico; iii. che utilizzano  salti  su  briglie  o
traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o  sottrazione
di risorsa;  iv.  che  utilizzano  una  quota  parte  del  DMV  senza
sottensione di alveo naturale; v. che utilizzano salti su  briglie  o
traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o  sottrazione
di risorsa; f) impianti iscritti  al  precedente  registro  che,  pur
avendo  presentato  domanda  completa  ed  idonea  per  l'accesso  ai
meccanismi incentivanti di cui al presente decreto,  siano  risultati
in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto; g)
minor  potenza   degli   impianti;   h)   anteriorita'   del   titolo
autorizzativo; i) precedenza della data della richiesta di iscrizione
al registro». 
    Il comma 4 precisa, poi, che «[n]el caso in cui l'applicazione di
uno  dei  criteri  di  priorita'  di  cui  al  comma  3  comporti  il
superamento del contingente disponibile, si procede  alla  formazione
della  graduatoria  applicando,  in  ordine  gerarchico,  i   criteri
successivi». 
    L'iscrizione nei registri  e'  resa  possibile,  alle  condizioni
previste, fino al raggiungimento del plafond annuo (cosiddetto limite
di costo degli incentivi). 
    Pertanto, la data  dell'autorizzazione  o,  piu'  ampiamente,  di
abilitazione - considerata la necessita' della concessione per alcuni
impianti come quelli idroelettrici - all'esercizio dell'impianto  e',
di norma, rilevante ai fini  della  collocazione  in  graduatoria  di
un'impresa produttrice di energie rinnovabili rispetto all'ammissione
agli incentivi in un determinato anno (art. 10, comma 3,  lettera  h,
citato). 
    La disciplina primaria di riferimento, quanto  all'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, si fonda sui principi enunciati dall'art. 4 del
d.lgs. n. 28 del 2011, per il quale «la costruzione e l'esercizio  di
impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili   sono
disciplinati secondo speciali procedure amministrative  semplificate,
accelerate, proporzionate e adeguate,  sulla  base  delle  specifiche
caratteristiche di ogni singola applicazione». 
    In particolare, il d.lgs. n. 28 del 2011 ha  sinora  contemplato,
in linea con i predetti canoni di proporzionalita' e adeguatezza,  in
ragione delle dimensioni dell'impianto, tre procedure abilitative: a)
l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003,
come modificato dall'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 28 del 2011; b) la
procedura abilitativa semplificata (PAS), ex art. 6  di  quest'ultimo
decreto; c) la comunicazione  relativa  alle  attivita'  in  edilizia
libera ai sensi dell'art. 6, comma 11, del medesimo d.lgs. n. 28  del
2011. 
    Per quel che rileva maggiormente ai fini della decisione, occorre
evidenziare che la procedura abilitativa  semplificata,  disciplinata
dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, si caratterizza in  quanto  il
proponente, almeno trenta giorni prima di  iniziare  i  lavori,  deve
presentare al Comune una dichiarazione accompagnata dalla dettagliata
relazione di un progettista abilitato  e  dagli  opportuni  elaborati
progettuali,  attestanti  la  compatibilita'  del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti e la
non contrarieta' agli  strumenti  urbanistici  adottati,  nonche'  il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.  Se
il  Comune  riscontra  l'assenza  di  una  o  piu'  delle  condizioni
stabilite, vieta l'esecuzione della denuncia di inizio  di  attivita'
e, in caso di falsa attestazione del  professionista  incaricato,  ne
informa l'autorita' giudiziaria ed il consiglio dell'ordine. 
    Di  qui  il  dubbio  -  secondo   la   prospettazione   difensiva
dell'Avvocatura - sulla data di perfezionamento del titolo abitativo,
id est se debba essere  individuata  in  quella  della  presentazione
della dichiarazione al Comune ovvero decorsi 30 giorni dalla data  di
presentazione  della  relativa   documentazione   all'ente   comunale
competente  senza  che  siano  intervenuti  espliciti  dinieghi;   in
quest'ultimo senso  e'  stato  il  paragrafo  2.2.7  delle  procedure
applicative del Gestore del 24 agosto 2012. 
    Di recente,  i  regimi  autorizzativi  sono  stati  ulteriormente
modificati - sempre in un'ottica di  progressiva  semplificazione  in
armonia  con  il  principio  di  massima  diffusione  delle   energie
rinnovabili - dall'art. 56 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76
(Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale),
convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre  2020,  n.  120,
che, tra l'altro, ha introdotto, con l'art. 6-bis del  d.lgs.  n.  28
del 2011, la  nuova  procedura  di  dichiarazione  di  inizio  lavori
asseverata. 
    6.- Il controllo sulla spettanza degli incentivi e' espressamente
demandato dal d.lgs. n. 28 del 2011 al Gestore, soggetto privato  che
svolge  pubbliche  funzioni,  sia  per  la  partecipazione   pubblica
totalitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
per la natura dei poteri esercitati  (Consiglio  di  Stato,  adunanza
plenaria, sentenza 3  settembre  2019,  n.  9).  Gli  incentivi  sono
assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE  spa  e  il
soggetto responsabile dell'impianto (art. 24, comma 2, lettera d, del
d.lgs. n. 28 del 2011). 
    Ai sensi dell'art. 42, comma  3,  del  d.lgs.  n.  28  del  2011,
qualora  nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  vengano   riscontrate
violazioni rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  il
Gestore ha il potere di disporre il rigetto  della  relativa  istanza
ovvero la decadenza dagli incentivi (con il recupero, in questo caso,
delle somme gia' erogate). 
    Il comma 5 dell'art. 42 ha demandato ad un successivo decreto del
Ministero dello sviluppo economico, adottato con decreto  31  gennaio
2014 (Attuazione dell'articolo 42 del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sulla disciplina  dei  controlli  e  delle  sanzioni  in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del  Gestore
dei Servizi Energetici GSE S.p.a.), la definizione di una  disciplina
organica dei controlli che, in conformita' ai principi di efficienza,
efficacia e proporzionalita', doveva stabilire le  procedure  per  lo
svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del Gestore  e
la definizione delle violazioni "rilevanti" ai  fini  dell'erogazione
degli incentivi. 
    Tali  violazioni  sono  state  individuate  dall'Allegato  1  del
medesimo d.m. 31 gennaio 2014: tra esse la lettera a) contempla anche
la «presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti  falsi,
mendaci o contraffatti, in relazione  alla  richiesta  di  incentivi,
ovvero mancata presentazione  di  documenti  indispensabili  ai  fini
della verifica della ammissibilita' agli incentivi». 
    7.-  In  assenza  di  precise  indicazioni  normative  circa   la
disciplina applicabile ai provvedimenti emessi dal Gestore  ai  sensi
dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011,  la  giurisprudenza
amministrativa ha espresso orientamenti di particolare rigore. 
    Sotto un primo profilo, il Consiglio di Stato  ha  affermato  che
l'atto emesso dal GSE spa ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28  del
2011 non  e'  manifestazione  di  un  potere  di  autotutela,  bensi'
espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo.  Tale
potere ha natura doverosa ed esito vincolato, in quanto volto  non  a
riesaminare   la   legittimita'   di   una    precedente    decisione
amministrativa di  carattere  provvedimentale,  bensi'  al  controllo
circa la veridicita' delle  dichiarazioni  formulate  da  un  privato
nell'ambito  di  una  procedura  avente  lo   scopo   di   attribuire
sovvenzioni  pubbliche.  Ne  deriva,  secondo  questa   impostazione,
l'inapplicabilita' delle disposizioni dell'art. 21-nonies della legge
7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
in tema di limiti all'esercizio dell'autotutela  amministrativa  (tra
le altre, Consiglio di Stato, sezione quarta,  sentenza  12  dicembre
2019, n. 8442). 
    Nella medesima prospettiva  di  rigore,  poi,  la  giurisprudenza
amministrativa ha escluso nell'ipotesi in esame, pur riconoscendo  la
valenza generale della stessa, l'operativita'  della  disciplina  del
cosiddetto soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
b), della legge n. 241 del 1990 - in virtu' del quale il responsabile
del procedimento  puo'  chiedere  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete  e  ordinare  esibizioni  documentali  -
poiche' la stessa rientra nelle procedure che pongono oneri specifici
a chi vuol ottenere le scarse e non facilmente riproducibili  risorse
finanziarie pubbliche d'incentivo alle fonti  d'energia  rinnovabili,
procedure nelle quali si configurano in capo al singolo  obblighi  di
correttezza, specificati con il richiamo alla clausola generale della
buona  fede,  della  solidarieta'  e  dell'autoresponsabilita',   che
rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., e
che  impongono  che  questi  sia  chiamato  ad  assolvere  oneri   di
cooperazione, quale appunto e' il dovere di fornire informazioni  non
reticenti e complete sin dall'inizio  (Consiglio  di  Stato,  sezione
quinta, sentenza 12 gennaio 2017, n. 51). 
    Questi orientamenti hanno trovato avallo in una recente pronuncia
dell'Adunanza  plenaria  del  Consiglio  di  Stato,   la   quale   ha
sottolineato che i provvedimenti di decadenza emessi dal  Gestore  ai
sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs.  n.  28  del  2011  non  sono
pienamente assimilabili a quelli  di  autotutela  amministrativa,  in
quanto la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex
tunc (o in alcuni casi  ex  nunc),  di  una  posizione  giuridica  di
vantaggio, e' un istituto che, pur presentando tratti comuni  con  il
piu' ampio genus dell'autotutela, ne  deve  essere  differenziato  in
virtu' di una serie di fattori,  quali:  a)  l'espressa  e  specifica
previsione, da parte della legge,  non  sussistendo,  in  materia  di
decadenza,  una  norma  generale  come  quella   prevista   dall'art.
21-nonies della legge n. 241 del 1990 che ne disciplini  presupposti,
condizioni  ed  effetti;  b)  la  tipologia  del  vizio,  di   solito
individuato nella falsita' o non  veridicita'  degli  stati  e  delle
condizioni   dichiarate   dall'istante,   o   nella   violazione   di
prescrizioni amministrative ritenute  essenziali  per  il  perdurante
godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei  requisiti
di idoneita' per la costituzione e la continuazione del rapporto;  c)
il carattere vincolato del potere, una volta accertato  il  ricorrere
dei presupposti (Consiglio di Stato, adunanza plenaria,  sentenza  11
settembre 2020, n. 18). 
    8.- Occorre, tuttavia, considerare che il legislatore ordinario -
anche a seguito della sentenza n. 51 del 2017 di  questa  Corte  che,
nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 23,  comma
3, e 43, comma 1, del d.lgs. n.  28  del  2011,  con  riferimento  al
diverso settore del fotovoltaico, ha sottolineato l'eccessivo  rigore
di alcune misure demandate al Gestore, con conseguente violazione dei
principi di proporzionalita'  e  adeguatezza  posti  dal  legislatore
delegante - e' intervenuto sull'art. 42, comma 3, del  d.lgs.  n.  28
del 2011, rimodulando e graduando le conseguenze delle violazioni  in
ragione della gravita'  delle  stesse.  In  particolare,  sono  stati
aggiunti ulteriori periodi al comma 3  del  predetto  art.  42  -  ad
opera, prima dell'art. 1, comma  960,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e,
in seguito, dell'art. 13-bis, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del
lavoro e per la risoluzione  di  crisi  aziendali),  convertito,  con
modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128 - secondo cui,  «[i]n
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la  produzione
di energia da fonti rinnovabili [...] degli impianti che  al  momento
dell'accertamento della violazione  percepiscono  incentivi,  il  GSE
dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10
e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione. Nel  caso
in cui le violazioni siano  spontaneamente  denunciate  dal  soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica  e  controllo
le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della meta'». 
    Pertanto, nel sistema attuale non tutte  le  violazioni,  sebbene
"rilevanti", determinano l'impossibilita' di accedere agli  incentivi
ovvero la decadenza dagli stessi, ma  soltanto  quelle  connotate  da
maggiore gravita'. 
    9.- Da ultimo,  successivamente  alla  promozione  da  parte  del
giudice rimettente dei presenti giudizi incidentali  di  legittimita'
costituzionale, il legislatore e' intervenuto,  mediante  l'art.  56,
comma 7, lettera a), del d.l. n. 76 del 2020,  come  convertito,  sul
comma 3 dell'art. 42 del d.lgs. n. 28 del  2011,  precisando  che  il
Gestore puo' rigettare la domanda di concessione  degli  incentivi  o
disporne la decadenza solo ove ricorrano i presupposti a  cui  l'art.
21-nonies della legge n.  241  del  1990  subordina  l'esercizio  del
potere di autotutela da parte della PA. 
    Ne' puo' trascurarsi che al lume delle condizioni di legittimita'
contemplate da tale norma - in punto di sussistenza di  un  interesse
pubblico concreto prevalente e di intervento del provvedimento  entro
un termine ragionevole ed in ogni caso non superiore a diciotto  mesi
dall'emanazione di quello precedente, se vantaggioso per i privati  -
potranno, su richiesta degli interessati, essere riesaminate anche le
posizioni degli impianti  che  abbiano  subito  un  provvedimento  di
diniego ovvero di decadenza dagli incentivi  non  ancora  definitivo,
anche perche'  impugnato  in  sede  giurisdizionale,  secondo  quanto
espressamente previsto dall'art. 56, comma 8, del predetto d.l. n. 76
del 2020, come convertito. 
    Tuttavia,  sebbene   in   virtu'   di   questa   regolamentazione
transitoria la nuova disposizione  potrebbe  incidere  indirettamente
sulla  situazione  delle  stesse  imprese  ricorrenti  nel   giudizio
principale, non deve essere disposta la restituzione agli atti al TAR
rimettente - restituzione che e' giustificata, come chiarito anche di
recente da  questa  Corte,  solo  quando  dal  mutamento  del  quadro
normativo di riferimento derivi l'esigenza di una  rivalutazione  dei
presupposti  della  rilevanza  e  della  non  manifesta  infondatezza
(sentenza n. 125 del 2018) -, perche' la norma censurata  continua  a
prevedere una disciplina di maggiore  favore  rispetto  al  risultato
che, solo eventualmente, le stesse imprese  potrebbero  ottenere,  su
richiesta, dall'applicazione della disciplina sopravvenuta. 
    10.- Tutto cio'  premesso,  puo'  ora  esaminarsi  la  denunciata
violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza  (art.  3
Cost.). 
    La questione  e'  fondata,  con  assorbimento  della  censura  di
violazione  del  principio  di   imparzialita'   e   buon   andamento
dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di quella afferente alla
denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
agli artt. 20 e 21 CDFUE sul parallelo principio di eguaglianza e non
discriminazione. 
    11.- E' violato il principio di eguaglianza e di  ragionevolezza,
espresso dall'art. 3 Cost., in quanto la norma  censurata,  sotto  un
duplice aspetto, determina un'illegittima disparita'  di  trattamento
tra situazioni simili, laddove - a parita' di condizioni,  ossia  sul
comune presupposto che l'errata indicazione  della  data  del  titolo
autorizzativo non abbia  effettivamente  portato  all'impianto  alcun
vantaggio in relazione  alla  sua  posizione  in  graduatoria  -  non
contempla la "riammissione" agli incentivi per impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili,  diversi  da  quelli  che  producono
energia eolica (primo profilo), ovvero per impianti  eolici  iscritti
in registri differenti da quello (EOLN-RG2012) relativo all'anno 2012
(secondo profilo). 
    12.- In relazione al primo profilo, occorre  evidenziare  che  il
comma  4-sexies  dell'art.  42  del  d.lgs.  n.  28  del  2011   mira
dichiaratamente  a  incentivare  la  produzione  di  energia  eolica,
facendo quindi riferimento, in particolare,  a  una  delle  fonti  di
energia rinnovabile tra quelle contemplate dal d.m.  6  luglio  2012,
pur richiamato dalla disposizione stessa. 
    Il legislatore, nel  prevedere  la  riammissione  agli  incentivi
quando l'erronea indicazione della data del titolo  autorizzativo  e'
stata ininfluente ove «non abbia effettivamente portato  all'impianto
un vantaggio in relazione alla  sua  posizione  in  graduatoria»,  ha
voluto evitare la perdita del beneficio degli incentivi  proprio  per
sostenere, in particolare, la produzione di energia eolica. 
    E' ben vero che  l'«errata  indicazione  della  data  del  titolo
autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto»  -  come  anche
quella del titolo concessorio, espressamente previsto,  unitamente  a
quello autorizzativo, dall'art. 10, comma 3, lettera h), del  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo   economico   del   23   giugno   2016
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili
diverse dal fotovoltaico) - non sia di per se'  circostanza  di  poco
conto, perche' incide sulla rapidita'  ed  efficienza  dell'attivita'
amministrativa del Gestore. 
    Ma, d'altro canto la norma su «[c]ontrolli e sanzioni in  materia
di incentivi», di cui all'art. 42 del d.lgs.  3  marzo  2011  n.  28,
recava, nella originaria formulazione del suo comma 3,  un'accentuata
rigidita' dal momento che  il  Gestore,  una  volta  riscontrata  una
violazione "rilevante" (e tale era anche l'errata  indicazione  della
data del titolo autorizzativo in quanto dato non veritiero  ai  sensi
del d.m. 31 gennaio 2014, che all'art.  11  definisce  le  violazioni
"rilevanti" per gli  effetti  di  cui  al  citato  art.  42),  doveva
disporre  «il  rigetto  dell'istanza  ovvero   la   decadenza   dagli
incentivi» (comma 3) anche ove l'errata indicazione  della  data  del
titolo autorizzativo non avesse effettivamente  portato  all'impianto
un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria  (in  tal
senso e' anche la gia' richiamata sentenza n. 51 del 2017). 
    Il legislatore - prima  che  tale  comma  3  dell'art.  42  fosse
novellato nei termini di cui ora si dira', in modo  da  rendere  piu'
flessibile l'azione del Gestore e subito dopo che questa Corte  aveva
dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale    della    disciplina
sanzionatoria prevista dal  successivo  art.  43,  comma  1,  per  il
parallelo settore dell'energia fotovoltaica (sentenza n. 51 del 2017)
- si e' reso conto che la primaria esigenza di «adeguare e potenziare
il sistema di  incentivazione  delle  fonti  rinnovabili»,  specifico
criterio direttivo posto dal legislatore delegante (art. 17, comma 1,
lettera h, della  legge  n.  96  del  2010),  risultava  frustrata  e
penalizzata in misura sproporzionata  rispetto  alla  gravita'  dell'
"errore" commesso  da  chi,  pur  in  possesso  di  tutti  gli  altri
requisiti per aver accesso agli incentivi, avesse pero'  indicato  in
modo inesatto la data  del  titolo  autorizzatorio,  legittimante  la
produzione stessa, senza che cio' avesse comportato alcun "vantaggio"
al produttore che aveva proposto l'istanza. 
    Di qui la speciale "riammissione" agli incentivi  prevista  dalla
disposizione censurata, la quale  pero',  nel  contesto  emergenziale
della conversione in legge della disciplina dettata dal  d.l.  n.  50
del 2017, ha considerato solo l'energia  da  impianti  eolici  e  non
anche le altre fonti rinnovabili indicate nel citato  d.m.  6  luglio
2012, pur richiamato dalla disposizione stessa. 
    12.1.-  Ma  in  realta'  non  si  rinvengono,  ne'  nel   decreto
legislativo n. 28 del 2011, ne' nelle direttive europee  delle  quali
lo stesso  costituisce  attuazione,  differenze  significative  nella
considerazione delle fonti energetiche rinnovabili,  la  cui  massima
diffusione, secondo una finalita' piu' volte  evidenziata  da  questa
Corte (sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018 e n. 275 del  2012),
tali normative si propongono di incentivare. 
    E' pertanto priva di giustificazione l'esclusione dal trattamento
piu' favorevole contemplato dalla norma censurata  per  impianti  che
producono energia elettrica da fonti rinnovabili  diverse  da  quelle
eoliche, come quelle operanti  nel  settore  idroelettrico,  l'una  e
l'altra ricadenti nel catalogo del d.m. 6 luglio 2012,  al  quale  fa
riferimento la stessa disposizione censurata. 
    La previsione  appare  vieppiu'  irragionevole  alla  luce  della
descritta evoluzione del quadro normativo di riferimento,  orientata,
sin dalle modifiche che hanno  investito  l'art.  42,  comma  3,  del
d.lgs. n. 28 del 2011, a partire dalle sopra richiamate leggi n.  205
del 2017 e n. 128 del 2019, culminate infine nel recente d.l.  n.  76
del 2020, come convertito,  a  rendere  maggiormente  flessibili,  in
conformita' con il principio di adeguatezza  e  proporzionalita',  le
conseguenze  derivanti  dalle  violazioni,  poste  in  essere   dagli
operatori economici,  tenendo  conto  dell'effettiva  gravita'  delle
stesse, si' da  consentire  al  Gestore  di  rigettare  l'istanza  di
ammissione agli incentivi o  dichiarare  la  decadenza  dal  relativo
diritto solo nelle ipotesi  di  violazioni  "rilevanti"  di  maggiore
gravita' e sempreche' sussistano le  condizioni  richieste  dall'art.
21-nonies della legge n. 241 del 1990 per  l'annullamento  d'ufficio.
Cio' il legislatore ha costantemente fatto (nel 2017, nel 2019  e  da
ultimo nel 2020) senza limitare all'eolico questa nuova flessibilita'
della risposta "sanzionatoria", in senso lato,  del  Gestore,  bensi'
facendo  riferimento  a  tutte  le  fonti  rinnovabili   di   energia
disciplinate dall'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e catalogate  nel
d.m. 6 luglio 2012. 
    Si ha quindi  che  -  con  riferimento,  indistinto  e  non  gia'
selettivo, a tutte tali fonti rinnovabili di energia - nelle  ipotesi
in cui le violazioni riscontrate, pur "rilevanti", non  siano  gravi,
il Gestore possa limitarsi ad una decurtazione  degli  incentivi,  in
una misura ricompresa tra il 10 ed  il  50  per  cento;  decurtazione
ulteriormente ridotta nel caso di  spontanea  "denuncia"  al  Gestore
della violazione (che puo',  come  nei  casi  esaminati,  concretarsi
anche in un mero errore in ordine alla data del titolo  autorizzativo
o concessorio, rettificato dallo stesso produttore  che  abbia  fatto
istanza di accesso ai benefici). 
    In questo contesto anche la ratio  della  disposizione  censurata
puo' ricondursi a una finalita' comune di sostegno  e  promozione  di
tutte le forme di energia da fonti rinnovabili, sicche'  la  testuale
limitazione  al  solo  eolico  della  "riammissione"  agli  incentivi
risulta  essere  ingiustificatamente  discriminatoria  rispetto  alle
altre  fonti  rinnovabili  di  energia,  a  parita'  della   prevista
condizione  che  l'errata   indicazione   della   data   del   titolo
autorizzativo  o  concessorio  non   abbia   effettivamente   portato
all'impianto  un  vantaggio  in  relazione  alla  sua  posizione   in
graduatoria. 
    13.- Anche sotto l'altro indicato profilo (quello diacronico)  la
norma censurata viola l'art. 3  Cost.,  nella  parte  in  cui  limita
irragionevolmente la propria portata agli impianti (eolici)  iscritti
nel registro dell'anno 2012. 
    Tale  limitazione  sarebbe  giustificata,   secondo   la   difesa
dell'Avvocatura,  in  ragione  di  alcune  discrasie   o   incertezze
interpretative che si erano verificate in sede di prima  applicazione
del  d.lgs.  n.  28  del  2011   quanto   alla   data   di   rilascio
dell'autorizzazione mediante la PAS e alla lettura  del  punto  2.2.7
del protocollo applicativo del Gestore del  24  agosto  2012.  Ci  si
chiedeva, in sostanza, se dovesse a tal fine considerarsi la data  di
comunicazione al Comune ovvero attendere  il  decorso  di  30  giorni
dalla data di presentazione della  relativa  documentazione  all'ente
comunale competente senza che fossero intervenuti espliciti dinieghi. 
    Tuttavia  di  questa  assunta,  piu'   specifica,   ratio   della
limitazione non vi e' traccia nei lavori  preparatori  relativi  alla
disposizione censurata, ne' essa traspare dal suo dato testuale. 
    Invece, nel nostro ordinamento la disciplina  degli  impianti  di
produzione di energia rinnovabile continua a caratterizzarsi  per  la
peculiare complessita', dovuta sia alle fonti  normative  di  diversa
origine che la regolano (operanti  nei  vari  livelli  di  decisione:
europei e nazionali, primari e secondari, e  finanche  devoluti  alle
"procedure applicative" del Gestore), sia all'impatto della messa  in
esercizio degli impianti sull'ambiente e sul paesaggio. 
    Cio' e' confermato dalla circostanza che  anche  nei  Regolamenti
operativi per l'iscrizione nei registri emessi negli anni  successivi
al 2012 e sino all'attualita',  con  il  «Regolamento  Operativo  per
l'iscrizione ai Registri  e  alle  Aste  del  D.M.  4  luglio  2019»,
pubblicato in data 30 settembre 2020, il Gestore abbia  continuato  a
fornire chiarimenti  su  aspetti  afferenti  il  perfezionamento  sia
dell'autorizzazione (anche  in  ragione  delle  differenti  modalita'
attraverso le quali la stessa puo' essere ottenuta), sia  del  titolo
concessorio (affrontando, tra  l'altro,  questioni  come  quelle  del
disciplinare di concessione e della voltura del titolo). 
    Appare,  quindi,  discriminatoria,  a  fronte  delle   permanenti
difficolta' interpretative su una materia multilivello e in  continua
evoluzione sul piano normativo, come quella dei titoli abilitativi in
questione,  la  limitazione  della  "riammissione"  agli   incentivi,
contemplata dalla previsione censurata, solo agli  impianti  (eolici)
che avevano richiesto  l'iscrizione  nel  registro  per  l'anno  2012
(EOLN-RG2012), a parita' della  verificata  condizione  che  l'errata
indicazione  della  data   del   titolo   autorizzativo   non   abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria. 
    14.- Rispetto a quanto  sinora  osservato  con  riferimento  alla
violazione dell'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo esaminato, non
viene in rilievo il  principio,  pur  ripetutamente  enunciato  nella
giurisprudenza costituzionale, secondo  cui,  in  presenza  di  norme
generali e di norme derogatorie, in tanto puo' porsi una questione di
legittimita'  costituzionale  per   violazione   del   principio   di
eguaglianza,  in  quanto  si  assuma  che  queste  ultime,  poste  in
relazione alle prime, siano in contrasto con tale  principio,  mentre
quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice,  la
funzione del giudizio di legittimita' costituzionale non puo'  essere
se non il ripristino della disciplina  generale,  ingiustificatamente
derogata da quella particolare, non gia' l'estensione ad  altri  casi
di quest'ultima (ex plurimis, sentenze n. 208 del 2019,  n.  298  del
1994 e n. 383 del 1992; ordinanze n. 666 e n. 582 del 1988). 
    Invero,  il  complessivo  assetto  normativo  descritto,   e   in
particolare la ripetuta rimodulazione, in termini generali e non gia'
settoriali, della prescrizione del comma 3 dell'art.  42  citato  sul
rigetto dell'istanza e sulla decadenza dagli  incentivi  in  caso  di
violazioni "rilevanti", dimostrano che la disposizione  censurata  e'
riconducibile ad una piu' ampia ratio di sostegno della produzione di
energia da fonti rinnovabili, comune a tutte quelle alle  quali  tale
prescrizione si riferisce e  non  gia'  peculiare  del  solo  settore
eolico con riferimento esclusivo al registro EOLN-RG2012. 
    Quindi, opera il principio, anch'esso affermato  da  tempo  nella
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «[i]l legislatore,  [...]
una volta riconosciuta l'esigenza  di  un'eccezione  rispetto  a  una
normativa piu' generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato
motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la  ratio,  senza  per
cio' stesso peccare di irrazionalita'» (sentenza n. 416 del 1996). 
    Nel compiere tale valutazione non puo' del resto  trascurarsi  il
preminente rilievo, costantemente riconosciuto  dalla  giurisprudenza
di questa Corte, del principio della massima diffusione delle energie
rinnovabili,  che  comporta  un'esigenza   di   semplificazione   dei
procedimenti autorizzatori (sentenze n. 148 del 2019, n. 177 del 2018
e n. 275 del 2012). 
    15.- Va,  pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 42, comma 4-sexies, del d.lgs. n. 28 del 2011, nella  parte
in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche  di
altri  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili  di  cui  al  medesimo  d.m.  6  luglio  2012,  collocati
utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a
condizione  che  l'errata   indicazione   della   data   del   titolo
autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso
agli incentivi, non abbia effettivamente portato  all'impianto  alcun
vantaggio in relazione alla posizione in graduatoria. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  42,  comma
4-sexies, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nella parte in cui non prevede la
riammissione agli incentivi in favore  anche  di  altri  impianti  di
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  al
medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012
(Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da
impianti a fonti rinnovabili  diversi  dai  fotovoltaici),  collocati
utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a
condizione  che  l'errata   indicazione   della   data   del   titolo
autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso
agli incentivi, non abbia effettivamente portato  all'impianto  alcun
vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE