N. 239 SENTENZA 22 ottobre - 17 novembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale  inquadrato
  nei  ruoli  del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  -  Servizio
  prestato in regime convenzionale prima dell'immissione in  ruolo  -
  Estensione, con norma di interpretazione autentica, della copertura
  da contribuzione INPDAP -  Violazione  della  competenza  esclusiva
  statale  in  materia  di  previdenza   sociale   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Puglia   -   Specialisti
  ambulatoriali - Estensione di  normativa  previdenziale  dichiarata
  costituzionalmente  illegittima  -  Illegittimita'   costituzionale
  consequenziale parziale. 
- Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, art. 17;  legge
  della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26, art. 6,  comma  5,  come
  sostituito dall'art. 24 della legge regionale 16  aprile  2007,  n.
  10; legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, art. 3 
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere l) ed o). 
(GU n.47 del 18-11-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  17  della
legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in  materia
sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9
agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito
dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007,  n.  10
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2007  e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione  Puglia),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro,  nel
procedimento instaurato da A. S. contro  l'Azienda  unita'  sanitaria
locale (AUSL) LE/1 - oggi ASL di Lecce - e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS),  con  ordinanza  del  10  settembre  2019,
iscritta al numero 236 del registro ordinanze 2019, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  1,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2020  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    udito l'avvocato Lelio Maritato per l'INPS; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 10 settembre 2019, iscritta al  numero  236
del registro ordinanze 2019, il  Tribunale  ordinario  di  Lecce,  in
funzione di giudice del lavoro, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt.  3,  81  e  117,  secondo  comma,  lettere  l)  e   o),   della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  17
della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n.  45  (Norme  in
materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della  Regione
Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia  sanitaria),  come
sostituito dall'art. 24 della legge della Regione  Puglia  16  aprile
2007,  n.  10  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione  2007  e  bilancio  pluriennale  2007-2009  della  Regione
Puglia). 
    1.1.- Il rimettente espone di dover decidere il ricorso di A. S.,
volto a ottenere il riconoscimento del periodo di  servizio  prestato
in convenzione presso il Servizio  per  le  Tossicodipendenze  (SERT)
della Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce dal 16 ottobre 1990  al
31 gennaio 2001 e la condanna della ASL a regolarizzarne la posizione
assicurativa. 
    La parte ricorrente ha  tempestivamente  riassunto  il  giudizio,
dopo che la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 13 marzo 2019,  n.
204, ha affermato la giurisdizione  del  giudice  ordinario,  negata,
invece, dal rimettente, a favore del giudice contabile, con  sentenza
1° aprile 2016, n. 1311. 
    Il giudice a quo evidenzia di dover  applicare  l'art.  17  della
legge reg.  Puglia  n.  45  del  2008,  che  impone  di  coprire  con
«contribuzione INPDAP» il servizio prestato in regime  convenzionale,
prima dell'immissione in ruolo, dal personale  dipendente  inquadrato
nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi  della  legge  18
febbraio  1999,  n.  45  (Disposizioni  per  il  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga e  in  materia  di  personale  dei
Servizi per le tossicodipendenze). 
    In  punto  di  rilevanza,  il   rimettente   argomenta   che   la
disposizione censurata, contraddistinta da un chiaro tenore testuale,
incompatibile  con  «un'interpretazione  conforme  a   Costituzione»,
condurrebbe all'accoglimento del ricorso. 
    A sostegno della rilevanza, il rimettente osserva,  inoltre,  che
non sarebbero fondate le eccezioni di prescrizione e  di  carenza  di
legittimazione passiva. 
    Il diritto della parte ricorrente sarebbe sorto solo con la legge
reg.  Puglia  n.  45  del  2008,  che  recherebbe   una   «disciplina
innovativa» e non una mera  interpretazione  autentica  dell'art.  6,
comma 5, della legge reg. Puglia n.  26  del  2006.  La  prescrizione
quinquennale non  sarebbe  dunque  gia'  maturata  al  momento  della
proposizione del ricorso (maggio 2013). 
    Quanto alla pur contestata legittimazione  passiva  della  ASL  e
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),  essa  non
potrebbe essere negata, in quanto  entrambi  i  soggetti  evocati  in
giudizio sarebbero tenuti all'adempimento dell'obbligo contributivo. 
    1.2.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
evidenzia che le disposizioni censurate, nell'imporre  il  versamento
della contribuzione INPDAP per «periodi  precedenti  l'immissione  in
ruolo e svolti a titolo di rapporto in convenzione», si porrebbero in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., in quanto
lesive della  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella
materia della previdenza sociale. Il  legislatore  regionale  avrebbe
equiparato in maniera indebita personale in convenzione  e  personale
di ruolo, «creando  un  genere  di  rapporto  previdenziale  estraneo
all'ordinamento ed esulando dalle proprie competenze  legislative»  e
avrebbe  cosi'  delineato  un  regime  previdenziale  «retroattivo  e
derogatorio». 
    Sarebbe violata anche la competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato nella materia «ordinamento civile» (art.  117,  secondo  comma,
lettera l, Cost.), che include la disciplina dei rapporti di  impiego
dei dipendenti delle Regioni. Ad avviso del rimettente, la disciplina
previdenziale dettata dalle disposizioni  censurate  si  correlerebbe
alla «parimenti incostituzionale disciplina sullo  status  giuridico»
dei dipendenti in regime di  convenzione,  indebitamente  assimilati,
con efficacia retroattiva, ai dipendenti di ruolo, e interverrebbe «a
creare una categoria ibrida di  dipendente  pubblico  che  non  trova
legittimazione   nel   dettato   costituzionale».    La    disciplina
previdenziale istituirebbe «un  particolare  tipo  di  dipendente  in
convenzione   che    all'atto    dell'inquadramento    ha    mutuato,
retroattivamente, i diritti propri dello  status  che  e'  andato  ad
acquisire»  e  non  troverebbe  alcun  riscontro   nelle   previsioni
dell'art. 2, commi 3 e 4,  della  legge  n.  45  del  1999,  che  non
contiene alcuna deroga «alla  disciplina  dell'accesso  nel  pubblico
impiego». 
    Il rimettente denuncia, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost.,
in quanto le disposizioni censurate introdurrebbero  «una  disciplina
geograficamente  limitata  e  adottata  in   assenza   di   qualsiasi
motivazione rispetto alla sua portata», volta  a  creare  «un  regime
previdenziale privilegiato per i soggetti che sono stati stabilizzati
presso strutture sanitarie della Regione Puglia». 
    Sarebbe violato anche l'art. 81 Cost.: la normativa regionale  in
esame  imporrebbe  «un  aggravio   di   spesa   pubblica   attraverso
un'operazione   legislativa   esulante   dalla   propria   sfera   di
competenza». 
    2.- Con atto depositato il 21 gennaio 2020, si e'  costituito  in
giudizio l'INPS, chiedendo di accogliere le questioni  sollevate  dal
Tribunale di Lecce. 
    L'art.  17  della   legge   reg.   Puglia   n.   45   del   2008,
«nell'introdurre una contribuzione previdenziale Inpdap (ora  Inps)»,
inciderebbe sulla «materia della previdenza sociale, riservata in via
esclusiva alla legislazione statale», in  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera o), Cost. 
    In  contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  la   disposizione   citata
disciplinerebbe «in modo differente fattispecie del tutto  identiche,
creando una immotivata ed inaccettabile disparita' di trattamento». 
    La disposizione in esame avrebbe violato anche l'art.  81  Cost.,
poiche' avrebbe determinato «un aggravio di spesa pubblica sulla base
di una iniziativa legislativa intrapresa dalla Regione Puglia  al  di
fuori delle sue attribuzioni». 
    2.1.- In  prossimita'  dell'udienza,  l'INPS  ha  depositato  una
memoria illustrativa per ribadire le conclusioni gia' rassegnate. 
    L'INPS  ha   evidenziato   che   «la   disciplina   previdenziale
applicabile al personale immesso nei ruoli delle strutture sanitarie»
prevede un obbligo di iscrizione alla Cassa pensione dipendenti  enti
locali (CPDEL) e alla Cassa  pensioni  sanitari  (CPS)  solo  «per  i
dipendenti di  ruolo».  L'estensione  di  tale  disciplina  anche  al
personale in regime convenzionale, inquadrato nei ruoli del  Servizio
sanitario nazionale,  sarebbe  lesiva  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato  nella  materia  della  previdenza  (art.  117,
secondo comma, lettera o, Cost.). 
    La   disciplina   regionale,    istituendo    «una    illegittima
equiparazione tra il personale in convenzione e personale  dipendente
di una pubblica amministrazione»,  invaderebbe  anche  la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile»,
che include  «la  disciplina  del  rapporto  lavorativo  dell'impiego
pubblico privatizzato». 
    L'INPS ribadisce anche la violazione degli artt. 3 e 81  Cost.  e
osserva che, con la legge della Regione Puglia 27 novembre  2009,  n.
27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche),
la regola prevista dalla previsione censurata e' stata  estesa  anche
agli specialisti ambulatoriali. 
    3.- Il Presidente della Giunta regionale non  e'  intervenuto  in
giudizio. 
    All'udienza del 21 ottobre 2020, la parte costituita ha insistito
per  l'accoglimento  delle  conclusioni  rassegnate   negli   scritti
difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di  giudice  del
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  236  del
2019), dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  17  della
legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in  materia
sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9
agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito
dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007,  n.  10
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2007  e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia). 
    1.1.- Le disposizioni in  esame  intersecano  l'evoluzione  della
normativa statale sui Servizi per le tossicodipendenze.  Al  fine  di
salvaguardarne la funzionalita', l'art. 2, comma 3,  della  legge  18
febbraio  1999,  n.  45  (Disposizioni  per  il  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga e  in  materia  di  personale  dei
Servizi per le tossicodipendenze) ha provveduto a inserire nei  ruoli
delle aziende sanitarie - mediante concorsi per titoli - il personale
specializzato,  che  gia'  aveva  maturato  i  necessari  titoli   di
esperienza e di professionalita' in virtu' di un  pregresso  rapporto
di incarico o in regime di convenzione con l'amministrazione. 
    Il  legislatore  regionale,  con  la  prima  delle   disposizioni
censurate, sancisce che il servizio prestato in regime convenzionale,
prima dell'immissione in ruolo, dal personale  dipendente  inquadrato
nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45
del 1999 sia coperto «da contribuzione INPDAP,  alla  stessa  stregua
del personale dipendente». 
    La normativa citata si prefigge di interpretare l'art.  6,  comma
5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, nella versione  modificata
dall'art. 24 della legge reg.  Puglia  n.  10  del  2007,  che  cosi'
dispone: «Per il conseguimento di omogeneita' di trattamento  tra  le
varie figure professionali, al personale  dipendente  inquadrato  nei
ruoli  del  SSN  ai  sensi  della  legge  18  febbraio  1999,  n.  45
(Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla
droga   e   in   materia   di   personale   dei   Servizi   per    le
tossicodipendenze), ai  fini  giuridici,  economici  e  previdenziali
viene riconosciuta  l'anzianita'  del  servizio  prestato  in  regime
convenzionale con riferimento all'orario settimanale svolto,  secondo
i criteri stabiliti nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  8  marzo  2001  (Criteri  per  la  valutazione,   ai   fini
dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del  servizio
prestato  dagli  specialisti  ambulatoriali,  medici  e  delle  altre
professionalita'  sanitarie,  dai  medici   della   guardia   medica,
dell'emergenza territoriale e della medicina dei  servizi  in  regime
convenzionale) e con effetti retroattivi». 
    Nella versione antecedente alle innovazioni recate  dall'art.  24
della legge reg. Puglia n. 10 del 2007,  l'art.  6,  comma  5,  della
legge reg. Puglia n. 26 del 2006 stabiliva che, per il  conseguimento
di omogeneita' di trattamento tra le varie figure  professionali,  al
personale dipendente inquadrato  nei  ruoli  del  Servizio  sanitario
nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999, fosse riconosciuta «ai
fini giuridici ed economici» l'anzianita'  di  servizio  prestato  in
regime convenzionale con riferimento all'orario settimanale svolto. 
    L'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007 puntualizza  che
l'anzianita' di servizio e' riconosciuta anche ai fini  previdenziali
e  con  effetti  retroattivi  e  identifica  nelle  disposizioni  del
d.P.C.m. 8 marzo 2001 i criteri per l'equiparazione delle  anzianita'
di   servizio   maturate   nell'ambito   delle   diverse   esperienze
professionali. 
    L'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45  del  2008,  al  fine  di
fugare i dubbi interpretativi, disciplina l'aspetto previdenziale del
servizio prestato in regime convenzionale prima  dell'immissione  nei
ruoli del Servizio sanitario nazionale e, nel regolare  la  tipologia
di  contribuzione  dovuta,  assimila  il   precedente   rapporto   in
convenzione al rapporto di ruolo successivamente instaurato. 
    1.2.- Dal combinarsi della legge di interpretazione  autentica  e
della disposizione interpretata si desume tale assimilazione, che  il
rimettente sospetta di illegittimita' costituzionale. 
    1.2.1.- Le disposizioni  impugnate,  nell'imporre  il  versamento
della contribuzione INPDAP per «periodi  precedenti  l'immissione  in
ruolo e svolti a titolo di rapporto in  convenzione»,  si  porrebbero
anzitutto in contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  o),
della  Costituzione.   Esse   sarebbero   lesive   della   competenza
legislativa esclusiva dello  Stato  nella  materia  della  previdenza
sociale, in quanto determinerebbero una  indebita  equiparazione  del
personale  in  convenzione  al  personale  di  ruolo,  creando,   con
efficacia retroattiva, «un genere di rapporto previdenziale  estraneo
all'ordinamento ed esulando dalle proprie competenze legislative». 
    1.2.2.- Sarebbe violata anche la competenza legislativa esclusiva
dello Stato nella materia «ordinamento  civile»  (art.  117,  secondo
comma, lettera l, Cost.), riguardante la disciplina dei  rapporti  di
impiego dei dipendenti delle Regioni. Il  rimettente  assume  che  la
disciplina  dettata  dalle  disposizioni   censurate   rispecchi   la
«parimenti incostituzionale disciplina sullo  status  giuridico»  dei
dipendenti in regime di convenzione,  indebitamente  assimilati,  con
efficacia retroattiva, ai dipendenti di ruolo, e  concorra  cosi'  «a
creare una categoria ibrida di  dipendente  pubblico  che  non  trova
legittimazione nel dettato costituzionale». 
    1.2.3.- Il rimettente denuncia, inoltre, la violazione  dell'art.
3 Cost., in quanto le  disposizioni  censurate  introdurrebbero  «una
disciplina  geograficamente  limitata  e  adottata  in   assenza   di
qualsiasi motivazione rispetto alla sua portata», volta a creare  «un
regime  previdenziale  privilegiato   per   i   soggetti   che   sono
stabilizzati presso strutture sanitarie della Regione Puglia». 
    1.2.4.-  Sarebbe  violato  anche  l'art.  81  Cost.,  poiche'  la
normativa  regionale  imporrebbe  «un  aggravio  di  spesa   pubblica
attraverso un'operazione legislativa esulante dalla propria sfera  di
competenza». 
    2.- Il rimettente riferisce di dovere decidere sul ricorso di una
lavoratrice che, in base alle disposizioni  censurate,  rivendica  la
«regolarizzazione della propria posizione assicurativa a carico della
datrice di lavoro (Asl)». 
    Ad avviso del rimettente,  non  si  frapporrebbe  alcun  ostacolo
all'esame del merito del ricorso. 
    Quanto alla giurisdizione del giudice  ordinario,  l'orientamento
consolidato della Corte  nomofilattica  attribuisce  al  giudice  del
rapporto di lavoro la cognizione della domanda proposta nel corso  di
tale rapporto e relativa agli obblighi previdenziali  del  datore  di
lavoro (fra le molte, Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  civili,
ordinanza 19 giugno 2017, n. 15057). 
    La rilevanza delle questioni di legittimita'  costituzionale  non
sarebbe scalfita neppure dalle eccezioni di prescrizione e di carenza
di legittimazione  passiva,  formulate  dalle  parti  resistenti  nel
giudizio principale. 
    Quanto alla prescrizione, il giudice a quo argomenta che  non  si
e' ancora compiuto il termine quinquennale, che decorre  dal  momento
in cui il diritto e' sorto, con l'entrata in vigore della legge  reg.
Puglia n. 45 del 2008. 
    L'eccepita carenza di legittimazione passiva non sarebbe idonea a
definire il giudizio, in quanto  entrambi  i  soggetti  convenuti  in
giudizio, il datore  di  lavoro  e  l'ente  previdenziale,  sarebbero
«tenuti - pur con  diversa  funzione  -  al  complessivo  adempimento
dell'obbligo contributivo». 
    Con una motivazione che supera il vaglio di non  implausibilita',
il rimettente ha  cosi'  dimostrato  che  le  disposizioni  censurate
devono trovare applicazione nel giudizio principale  e  rappresentano
«il parametro unico di giudizio». 
    Le molteplici censure sono anche avvalorate da  un'argomentazione
adeguata, che consente di coglierne appieno i termini.  Esse  possono
essere, pertanto, scrutinate nel merito. 
    3.-  Nel  merito,  le  questioni  sono  fondate,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. 
    3.1.-  La  competenza   legislativa   esclusiva   nella   materia
«previdenza  sociale»  e'  attribuita  allo  Stato,  allo  scopo   di
garantire una uniforme e percio' piu'  efficace  tutela  dei  diritti
fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo  comma,
Cost.), in un ambito che vede il primario impegno  degli  «organi  ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38, quarto comma,
Cost.). In tale materia e' precluso  un  intervento  del  legislatore
regionale, che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele
e della disciplina pubblicistica che le appresta. 
    3.2.-  Le  disposizioni  censurate,  che  regolano  la  copertura
previdenziale del  servizio  prestato  in  regime  di  convenzione  e
definiscono nel dettaglio la tipologia  della  contribuzione  dovuta,
rientrano in tale ambito. Nell'assimilare, sul versante contributivo,
il servizio prestato in regime di convenzione al lavoro  svolto  alle
dipendenze  dell'amministrazione,  tali  disposizioni  investono   un
aspetto tutt'altro che marginale del rapporto previdenziale (sentenza
n. 38 del 2018, punto 3. del Considerato in diritto). 
    Non e' senza significato che  l'equiparazione  previdenziale  dei
due  rapporti  di  lavoro,  dapprima  prefigurata  nella  discussione
consiliare sull'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia  n.  26  del
2006, sia stata esclusa in sede di approvazione finale, proprio  allo
scopo   di   non   incorrere   in    «un'eventuale    eccezione    di
costituzionalita' rispetto alla legge» per invasione della  sfera  di
competenza esclusiva dello Stato (seduta del Consiglio  regionale  n.
31 del 28 luglio 2006). 
    Non spetta, difatti, al legislatore regionale, neppure al fine di
riprodurre le corrispondenti disposizioni della legge dello Stato, il
compito di regolare gli obblighi contributivi del datore di lavoro  e
gli   aspetti   tipicamente   pubblicistici,   che   attengono   alle
peculiarita' dei contributi da versare. 
    Il Presidente della  Giunta  regionale,  che  ha  scelto  di  non
intervenire nell'odierno giudizio, non  ha  contraddetto  l'incidenza
delle disposizioni censurate sulla disciplina previdenziale. 
    Si tratta di un'incidenza univoca  e  rilevante,  che  conduce  a
ravvisare la violazione della competenza esclusiva dello Stato  nella
materia «previdenza sociale», in contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera o), Cost. 
    4.- Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45 del 2008  e  dell'art.  6,
comma 5, della legge reg. Puglia n.  26  del  2006,  come  sostituito
dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007, nella  parte  in
cui dispongono che il  servizio  prestato  in  regime  convenzionale,
prima dell'immissione in ruolo, dal personale  dipendente  inquadrato
nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45
del 1999, sia coperto da contribuzione INPDAP,  alla  stessa  stregua
del personale dipendente. 
    4.1.-  Restano  assorbite  le  ulteriori  censure  formulate  dal
rimettente. 
    4.2.- In ragione della decisione adottata, si deve dichiarare, in
via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della
legge  della  Regione  Puglia  27  novembre  2009,  n.  27  (Servizio
sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), che  applica
anche agli specialisti ambulatoriali  le  disposizioni  previdenziali
dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte. 
    In applicazione dell'art. 27 della legge 11  marzo  1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), la disposizione in esame, richiamata dall'INPS nella
memoria illustrativa e nella discussione all'udienza  pubblica,  deve
essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui,
ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di  cui
alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure  per  la  stabilizzazione
della finanza pubblica), inquadrati secondo i criteri  stabiliti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo  2001,  le
previsioni dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia  n.  26  del
2006, «come sostituito dall'articolo  24  della  legge  regionale  16
aprile 2007, n. 10, e  dall'articolo  17  della  legge  regionale  23
dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  17  della
legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in  materia
sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9
agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito
dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007,  n.  10
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2007  e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte  in
cui dispongono che il  servizio  prestato  in  regime  convenzionale,
prima dell'immissione in ruolo, dal personale  dipendente  inquadrato
nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi  della  legge  18
febbraio  1999,  n.  45  (Disposizioni  per  il  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga e  in  materia  di  personale  dei
Servizi per  le  tossicodipendenze),  sia  coperto  da  contribuzione
INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  3  della  legge  della  Regione  Puglia  27
novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario  regionale  -  Assunzioni  e
dotazioni organiche), nella parte  in  cui,  ai  fini  previdenziali,
estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27  dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica),
inquadrati secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2001,  le  disposizioni  dell'art.  6,
comma 5, della legge reg. Puglia n. 26  del  2006,  «come  sostituito
dall'articolo 24 della legge regionale  16  aprile  2007,  n.  10,  e
dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme
in materia sanitaria)». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA