AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Foscarnet Kabi» (20A06249) 
(GU n.289 del 20-11-2020)

 
         Estratto determina n. 1130/2020 del 5 novembre 2020 
 
    Medicinale: FOSCARNET KABI. 
    Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. 
    Confezione: 
      «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml
- A.I.C. n. 048217018 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione:  1  ml  di  soluzione   iniettabile/per   infusione
contiene: 
      principio attivo: 
        foscarnet sodico esaidrato 24 mg; 
      eccipienti: 
        acido cloridrico; 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Officine di produzione: 
      produttore/i del principio attivo: 
        Lianyungang  Runzhong  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.  -  No.  16
Jinqiao Road, Dapu Industrial Park - Economic Technology  Development
Zone - Lianyungang, Jiangsu 222069 - Cina; 
      produttore/i del prodotto finito: 
        Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz  -
Austria; 
      confezionamento primario e secondario: 
        Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz  -
Austria; 
      confezionamento secondario: 
        Fresenius Kabi  Austria  GmbH  -  Am  Gewerbepark  6  -  8402
Werndorf - Austria; 
      controllo di qualita': 
        Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz  -
Austria; 
        AGES - Beethovenstrasse 6 - 8010 Graz - Austria; 
        Fresenius Kabi Deutschland GmbH - Freseniusstraße 1  -  61169
Friedberg (Hessen) - Germania; 
      rilascio dei lotti: 
        Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz  -
Austria. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Foscarnet» e' indicato  per  la  terapia  di  induzione  e  di
mantenimento per la retinite da  citomegalovirus  (CMV)  in  pazienti
affetti da AIDS; 
      «Foscarnet»  e'  anche  indicato  per  il   trattamento   delle
infezioni   mucocutanee   da   virus   dell'herpes   simplex   (HSV),
clinicamente   non    rispondenti    all'aciclovir    nei    pazienti
immunocompromessi. La sicurezza e l'efficacia  di  foscarnet  per  il
trattamento di altre infezioni da HSV (ad es. retinite,  encefalite);
malattia congenita o neonatale; o HSV  in  soggetti  immunocompetenti
non sono state stabilite; 
    La  diagnosi  di  non  responsivita'  all'aciclovir  puo'  essere
effettuata clinicamente mediante trattamento con  aciclovir  per  via
endovenosa (5-10 mg/kg t.i.d) per 10 giorni senza risposta o mediante
test in vitro. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro
da 250 ml - A.I.C. n. 048217018 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Foscarnet  Kabi»   (foscarnet   sodico   esaidrato)   e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Foscarnet  Kabi»  (foscarnet  sodico  esaidrato)  e'  la   seguente:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile. 
    Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case  di  cura.
Vietata la vendita al pubblico (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.