AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Solemantis» (20A06254) 
(GU n.290 del 21-11-2020)

 
         Estratto determina n. 1141/2020 del 5 novembre 2020 
 
    Medicinale: SOLEMANTIS. 
    Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a. 
    Confezioni e numeri A.I.C.: 
      «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in  vetro  da  30  ml  con
siringa graduata e adattatore - A.I.C. n. 047083011 (in base 10); 
      «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in  vetro  da  50  ml  con
siringa graduata e adattatore - A.I.C. n. 047083023; 
      «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro  da  100  ml  con
siringa graduata e adattatore - A.I.C. n. 047083035. 
    Forma farmaceutica: soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: quattro anni. 
    Una volta aperto, utilizzare il contenuto del flacone  entro  tre
mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1 ml di soluzione contiene  10  mg  di  memantina  cloridrato
equivalenti a 8,31 mg di memantina; 
        0,5 ml di soluzione contengono 5 mg di  memantina  cloridrato
equivalenti a 4,15 mg di memantina; 
      eccipienti   (con   riferimento    solo    alla    composizione
qualitativa): 
        potassio sorbato (E202); 
        sorbitolo liquido al 70% (non cristallizzabile) (E420); 
        acqua purificata. 
    Officine di produzione: 
      produzione del principio attivo: 
        Industriale Chimica s.r.l. - via Abbondio Sangiorgio n. 12  -
20145 Milano - Italia (sede amministrativa); 
        Industriale Chimica s.r.l. - via E. H. Grieg n.  13  -  21047
Saronno - Italia (sede produttiva); 
        Vyzkumny ustav organichych syntez a.s. «VUOS» - Rybitvi  296,
53354, Rybitvi -  Repubblica  Ceca  (produzione  dell'intermedio  KSM
1-chloro-3,5-dimethyladamantane,1,3-dimethyladamantane); 
        Olain  Farm  -  Rupnicu  St.  5,  Olaine  -   2114   Lettonia
(produzione                    dell'intermedio                    KSM
1-chloro-3,5-dimethyladamantane,1,3-dimethyladamantane); 
      produttore del prodotto finito: 
        Lichtenheldt GmbH - Industriestrasse 7-9 - 23812 Wahlstedt  -
Germania (sede amministrativa); 
        Lichtenheldt GmbH - Werk I,  Industriestrasse  7-11  -  23812
Wahlstedt - Germania (sede produttiva); 
      confezionamento primario: 
        Lichtenheldt GmbH - Industriestrasse 7-9 - 23812 Wahlstedt  -
Germania (sede amministrativa); 
        Lichtenheldt GmbH - Justus-Liebig-Weg 1 - 23812  Wahlstedt  -
Germania (sede produttiva); 
      confezionamento secondario: 
        Lichtenheldt GmbH - Industriestrasse 7-9 - 23812 Wahlstedt  -
Germania (sede amministrativa); 
        Lichtenheldt GmbH - Justus-Liebig-Weg 1 - 23812  Wahlstedt  -
Germania (sede produttiva); 
        Neuraxpharm Arzneimittel GmbH - Elisabeth-Selbert-Strasse  23
Richrath - 40764 Langenfeld (Rheinland) -  North  Rhine-Westphalia  -
Germania; 
      controllo di qualita': 
        Lichtenheldt GmbH - Werk I,  Industriestrasse  7-11  -  23812
Wahlstedt - Germania (sede produttiva); 
      rilascio dei lotti: 
        Neuraxpharm Arzneimittel GmbH - Elisabeth-Selbert-Strasse  23
Richrath - 40764 Langenfeld (Rheinland) -  North  Rhine-Westphalia  -
Germania. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a
grave. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «10 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in  vetro  da  50  ml  con
siringa graduata e adattatore -  A.I.C.  n.  047083023  -  classe  di
rimborsabilita': A - prezzo ex factory (IVA  esclusa)  euro  31,14  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 58,41. 
    Nota AIFA 85. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  le
confezioni del medicinale «Solemantis»  (memantina  cloridrato)  sono
classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione  del  medicinale  soggetta  a   diagnosi   e   piano
terapeutico, nonche' a quanto previsto dall'allegato 2  e  successive
modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT  -  Prontuario
della distribuzione diretta),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre  2004  -  Supplemento
ordinario - n. 162. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Solemantis» (memantina cloridrato) e' la seguente: 
      medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile
al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  -
geriatra, neurologo e psichiatra. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   nel   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.