PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 2020 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Veneto nelle iniziative  finalizzate  a  consentire  il
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza della  contaminazione  da  sostanze  perfluoro-alchiliche
(PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province  di  Vicenza,
Verona e Padova. (Ordinanza n. 711). (20A06318) 
(GU n.290 del 21-11-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in  particolare
l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con
la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello  stesso
provvedimento  lo   stato   di   emergenza   in   conseguenza   della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde
idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 519 del 28 maggio  2018,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza  della  contaminazione  da  sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 557 del 5 novembre 2018, recante «Ulteriori interventi urgenti  di
protezione civile in conseguenza  della  contaminazione  da  sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
Province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 632 del 6 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti  di
protezione civile in conseguenza  della  contaminazione  da  sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista la nota prot. n. 124269  del  17  marzo  2020  del  direttore
regionale dell'Area tutela e sviluppo del  territorio  della  Regione
Veneto; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.  1  del  2018,
che dispone che  nell'ordinanza  per  il  rientro  nell'ordinario  e'
possibile prevedere per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e  per  i   soli   interventi   connessi   all'evento,   disposizioni
derogatorie, nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico  e  delle  norme  dell'Unione  europea,   in   materia   di
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di  beni  e  servizi
nonche' per la riduzione  di  termini  analiticamente  individuati  e
disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano  degli
interventi nei limiti delle risorse disponibili; 
  Visto l'art. 14, comma 4 del decreto-legge  n.  34  del  19  maggio
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17  luglio
2020, recante «Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  che  ha  prorogato  di
ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli  stati  di  emergenza,
diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri
31 gennaio 2020 per il COVID-19, e delle contabilita' speciali,  gia'
dichiarati ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n.  1,  in  scadenza  entro  il  31  luglio  2020  e  non  piu'
prorogabili, ivi compreso il contesto emergenziale  in  rassegna,  la
cui scadenza deve intendersi prorogata al 21 settembre 2020; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Veneto  e'   individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  direttore  dell'Area
tutela e  sviluppo  del  territorio  della  Regione  Veneto  prosegue
l'esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  via  ordinaria   nel
coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in
premessa  indicati,  pianificati  e  non   ancora   ultimati,   anche
avvalendosi delle deroghe  previste  dalle  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile citate in  premessa  nei  limiti
previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. 
  3. Egli provvede, inoltre, entro il termine di trenta giorni  dalla
data  di  adozione  della  presente  ordinanza  e  sulla  base  della
documentazione   amministrativo-contabile   inerente   la    gestione
commissariale, gia' in possesso dello stesso,  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  per
conoscenza, al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei   provvedimenti
adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso
con relativo quadro economico. 
  4. Il direttore dell'Area tutela e sviluppo  del  territorio  della
Regione Veneto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle
attivita' previste dalla presente ordinanza si  avvale  dei  soggetti
attuatori individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n.
519 del 2018 nonche' dell'Agenzia per  la  prevenzione  e  protezione
ambientale del Veneto di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza  del
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  557  del  2018,
secondo le modalita' ivi previste, nel limite  delle  risorse  ancora
disponibili sulla contabilita'  speciale  n.  6096  aperta  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 519 del 2018, nonche'
delle strutture organizzative della regione  e  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al  fine  di  consentire  il  superamento  della  situazione  di
criticita' in rassegna il direttore dell'Area tutela e  sviluppo  del
territorio della Regione Veneto e' autorizzato a gestire, in qualita'
di autorita'  ordinariamente  competente,  la  contabilita'  speciale
aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della richiamata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del  2018,  fino
al 21 marzo 2022. Il direttore regionale dell'Area tutela e  sviluppo
del territorio della  Regione  Veneto  e'  tenuto  a  relazionare  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto  puo'
predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto  alla
preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, sentito il Dipartimento  della  protezione
civile per i profili di competenza. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, le risorse residue relative al  predetto  piano  giacenti
sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione
Veneto. Il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della
Regione Veneto e' tenuto a relazionare al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  per  conoscenza,  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione del piano di cui al comma 6. 
  8.  Le  eventuali  risorse  residue  giacenti  sulla   contabilita'
speciale, alla chiusura della medesima, vengono  versate  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione   al
Ministero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare. 
  9. Il direttore dell'Area tutela e sviluppo  del  territorio  della
Regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilita'  speciale
di cui al comma  4,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  per
conoscenza, al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli